XXXI.

Di una Sentenza della _Corte Speciale_ di Parma del 1831.

Come pei tragedi antichi si costuma mettere in fondo delle loro

tragedie il Coro, il quale veniva a raccontare agli uditori la

catastrofe di tutta la favola; così l'Accusa, sul finire del suo

Volume, stampa la Sentenza del Tribunale di Appello di Genova, del

24 luglio 1849. Dove poi io m'ingannassi, e non l'avesse posta per

disporre gli animi alla già immaginata catastrofe, in osservanza al

precetto della _Poetica_ di Orazio: _Segnius irritant animos demissa

per aures_, — potrebbe dubitarsi che l'Accusa lo avesse fatto per

dimostrare come in Piemonte si astenessero dallo iniziare Giudizio,

se prima non si erano bene accertati, che tutti i prevenuti si fossero

posti in salvo; mentre, all'opposto, in Toscana si sono bene accertati

prima di tenerli sottomano, quantunque, se qui fra noi religione di

patto e santità di fede valessero, quanto (e non domando troppo) una

volta valevano per le spiaggie di Algeri o di Salè, me e lo egregio

uomo Lionardo Romanelli non dovessero tenere. La sentenza finale

e capitale di Genova non ha fatto piangere nessuno; mentre per la

Procedura fiorentina già furono le famiglie disperse, le intelligenze

spente, ed altre che non vo' dire lacrimevoli sventure patite. Quando

il condannato a morte può andare a cena e a dormire col Giudice che lo

condannò, le sentenze danno materia di piacevolezze convivali;[751]

ma occhi non bastano per piangere le blandizie di queste carceri

_umanitarie_. Ormai, se male non mi appongo, dubito forte non abbia a

correre il detto: «meglio condanna capitale del Tribunale di Genova,

che assoluzione in Toscana;» però messo questo da parte, riporterò

ancora io una Sentenza per _Coro_ della mia _Apologia_, intorno alla

quale importa innanzi tratto avvertire com'essa fosse pronunziata

da _Tribunale Speciale_, e negli ardori di Rivoluzione pure ora

repressa; come tre mesi soli, e forse nè anche tanti, gl'imputati

avessero a travagliarsi nel carcere, nè uscendo da mangiare pane di

dolore si trovarono ormai per tutta la restante vita imbandito pane

di disperazione. Certo, io sento rispondermi dall'Accusa: «ora ad

affrettarti tocca a te; io per me sono lesta.» Oh! lo credo, che tu

sia lesta, e da tempo non piccolo; e forse ogni ora che passa ti par

mille anni di concludere: ma io ti ricordo le parole di Ugo Foscolo

al Direttore della Polizia del Cantone di Zurigo, e ti ammonisco che

se alla Difesa fossero stati consentiti gli Archivii, come furono

sbirciati da te, e se tu non avessi potuto ricusare lo esame del

Processo al mio Difensore fino oltre maggio passato, e così _due_ e più

anni dopo il mio arresto, potremmo avere veramente concluso. — Intanto,

se ti piace, leggi, o Accusa, la Sentenza di una CORTE SPECIALE.

«Parma, 7 luglio 1831. —

«La Commissione dichiara essere risultato dal dibattimento:

«Che una grave sedizione scoppiò in Parma nei giorni 13, 14 febbraio

prossimo passato, nella quale gran parte del Popolo prese le armi,

inalberato lo stendardo della Libertà ad esempio degl'insorti di

Reggio, Modena e Bologna, _e disarmò una porzione_ del reggimento di

S. M., ed _obbligò_ la M. S., che non volle consentire le domande dei

rivoltosi, ad abbandonare la sua residenza nella notte del 14 al 15

febbraio suddetto, trasferendosi a Casalmaggiore, donde per la via di

Cremona _si recò nella sua città di Piacenza_, ove pervenne il 18 dello

stesso mese;

«Che nel detto giorno 15 febbraio il _Potestà di Parma_ riunì il

Consiglio Comunitativo, il quale ampliato per l'aggiunta di 30

Cittadini, e su la _considerazione che gli Stati erano rimasti senza

Governo per lo allontanamento di S. M._, seguíta dal primo Magistrato

dello Stato S. E. il Presidente dello Interno, _senza che gli

constasse a malgrado delle fatte indagini, avere essa lasciato chi la

rappresentasse, nominò un Governo Provvisorio voluto dalla necessità,

onde evitare i mali dell'anarchia, da tenere luogo_ di quello che si

era allontanato, composto dei signori Conte Filippo Linati, Antonio

Casa, Conte Gregorio Ferdinando da Castagnolo, Conte Iacopo Sanvitale,

Cavaliere Francesco Malegari;

«Che cotesto Governo Provvisorio, al quale vennero aggiunti altri due

membri, nelle persone dei signori Macedonio Melloni ed Ermenegildo

Ortalli, con deliberazione di quel Consiglio Civico, _emanò molti

atti i quali sono certamente contrarii al governo di S. M., e che

secondavano la Rivoluzione avvenuta in Parma nei giorni indicati 13,

14 febbraio, a diversi dei quali atti sono concorsi ed hanno apposta

la loro firma gli accusati, Conte Filippo Linati e Cavaliere Malegari_,

escluso però il proclama agli abitanti della città e provincia di Parma

e Guastalla dell'8 marzo;

«Considerando ch'è pure eminentemente resultato dal dibattimento

dall'una parte, che tale era la _effervescenza, e sì violento il

moto rivoluzionario in Parma, che non era più in potere di alcuno

resistervi_, che esso non poteva essere vinto o compresso se non se

da una imponente forza straniera, e che _sarebbe stato per avventura

pericoloso (senza d'altronde alcun vantaggio alla buona causa) il

ritirarsi dal Governo Provvisorio_, siccome si potrebbe inferire da

ciò che accadde il 10 marzo, imperciocchè su la voce che si sparse di

una vicina invasione austriaca essendosi quel Governo dimesso, alcuni

membri vennero arrestati e tenuti prigioni; e dall'altra, che essi

signori Conte Linati e Conte Malegari accettarono _con repugnanza

l'affidato incarico_ di membri del Governo Provvisorio, e a condizione,

_che le cose rimanessero nello stato in cui si trovavano_, e che appena

seppero la nomina del signor Melloni su mentovato vollero dimettersi,

_se non che furono istantemente pregati dai buoni e fedeli sudditi di

S. M. a restare in carica, onde gl'interessi del Pubblico, che sono poi

quelli dell'ottima nostra Sovrana, non pericolassero_;

«Che eglino oltre di essere persone di riconosciuta _probità

ed onoratezza_ hanno manifestato, anche durante la Rivoluzione,

_sentimenti di attaccamento e di devozione a S. M._; che in particolare

il Conte Linati _si prese ogni cura per la conservazione delle cose

proprie della prefata M. S. lasciate in Parma_;

«Che disapprovarono gli ostaggi fatti dal Popolo in seguito dello

avvenimento di Firenzuola, e s'interessarono per la loro liberazione;

«_Che con la loro fermezza poterono qualche volta frenare la foga di

qualche loro collega, e che si opposero costantemente a troppo ardite

domande allo estremo offensive alla Maestà del Trono, sicchè essi erano

venuti in odio agli esaltati, e fu più volte cancellato il nome loro

negli affissi al Pubblico, ed in particolare il Cavaliere Malegari era

stato trattato di spia e di traditore_;

«Che lo stesso Cavaliere Malegari fu inteso disapprovare altamente la

Prolusione del Professore Melloni suddetto, e dire, che il Governo di

S. M. era stato indulgente verso di lui; che durante la Rivoluzione

consigliò il sacerdote Bichieri ad aspettare il ritorno di S. M. per

pagare un suo debito verso il Tesoro, e che non volle fosse ammesso al

giuramento il notaro Begani per correre pericolo che fosse cambiata la

formula del giuramento, e che fece alcun tentativo per ricondurre Parma

alla sommissione di S. M.;

«Dal che tutto, si deve considerare, che la reità degli accusati Conte

Linati e Cavaliere Malegari, per essere concorsi o avere apposta la

loro firma in qualità di membri del Governo Provvisorio a diversi atti

su menzionati, non fu che apparente, e che essi assunsero e tennero

il carico di membri di quel Governo _senza dolo nè ree intenzioni, ma

cedendo alla forza irresistibile delle circostanze, e col proposito di

far sì, che la condizione delle cose fosse la meno triste per la loro

parte_;

«In conseguenza di che, la Commissione proscioglie il Conte Filippo

Linati, e Cavaliere Francesco Malegari, e ordina che i medesimi sieno

posti in libertà ove non sieno ritenuti per altre cause.

«_Sottoscritti_: Rossi. — Bertolini. — Cortesi. — Parolini. — Della

Valle. — Vincenzi.»

Così giudicano gli uomini virtuosi, i quali, prima di entrare nel

Tribunale a scrivere sentenze, non si fermano sopra la soglia per

vedere da che parte corrano i nugoli, onde regolarsi nei _Motivi,

Attesochè_, o _Considerando_ che si vogliano chiamare; ed in Toscana

ancora, un Senatore, il quale dovrebbe giudicarmi (e tu considera,

Lettore, quanto i conforti del Regio Procuratore Generale presso la

Corte di Cassazione, per farmi stare contento a Tribunale che non

sia quello del Senato, possano persuadermi), antico di esperienza e

di dottrina, dettando uno scritto intorno alla vita del Prof. Pietro

Obici, allorchè viene a favellare dei moti modanesi del 1831, di cui

l'Obici fece parte, così gravemente si esprime: «Invitato l'Obici a

far parte dello Stato Maggiore, agevolmente ne vide il pericolo; ma

non credè possibile o conveniente almeno il rifiuto. — E qui ricorrono

le dottrine sostenute con tanto zelo e tanta eloquenza da Lally

Tolendal nella sua _Difesa degli Emigrati Francesi_. Negli avvolgimenti

politici dee distinguersi la situazione dell'individuo, e considerare

le cagioni, o per dir meglio le strettezze che lo spingono a volgersi

all'una o all'altra parte. Il più delle volte la scelta non dipende dal

volere, ma dalla necessità.»[752]

Però facendomi a ponderare sopra la Sentenza della Corte Speciale

di Parma, e confrontandola alle proposizioni della Accusa toscana,

meritano avvertimento grandissimo i fatti sopra i quali venne

profferita. Maria Luisa, armata mano, era costretta colla fuga a

salvarsi. Maria Luisa, come quella che reggeva assoluta quando rimase

sola, o in compagnia di Ministri, in una parte qualunque dei suoi

Stati, non può dirsi averne derelitto il Governo, e nondimeno la

necessità del Governo Provvisorio fu ritenuta. La Duchessa cacciata

con violenza alla fuga, non ebbe abilità di lasciare un Governo;

tuttavolta la necessità del Governo Provvisorio non era contrastata.

A Parma bastò per la elezione legale del Governo Provvisorio il solo

consenso del Municipio. Atti si commisero contrarii veramente alla

Duchessa, e secondanti la Rivoluzione in nome del Collegio del Governo

Provvisorio; nonostante questo i Giudici parmensi si astennero dalla

bestemmia ereticale d'immaginare un delitto _continuo_ e _complesso_,

che mette dentro una caldaja a bollire insieme Romani e Cartaginesi,

Giudei e Sammaritani, Angioli e Demonii, e fatto un impasto infernale

pretendere che uno debba rispondere delle azioni dell'altro. La

pressura generale che nasce dal tempo e dalle tendenze degli uomini si

apprezza, e si ritiene sufficiente così a muovere come a giustificare

il contegno di uomini politici. Il timore probabile di danno futuro

si dichiara motivo bastevole a costringere, e la preghiera degli

onesti per assumere o durare nel maestrale. La probità dell'uomo, le

condizioni della vita, lo attaccamento dimostrato anche da fugaci detti

o da lievi fatti, si valutano per iscusare. Lo studio che gl'interessi

del Pubblico non sinistrassero, i quali (ottimamente si nota) sono, a

fine di conto, quelli del Sovrano, si considera causa onorevole a non

disertare gli ufficii supremi nel giorno del pericolo. Si pregia la

cura di conservare le cose appartenenti alla Duchessa; la volontà di

dimettersi anche dopo la invasione straniera valutasi; la tutela e la

difesa dei cittadini valutasi; la industria spesa a frenare _qualche

volta_ la foga di _qualche_ collega valutasi; tutto quanto insomma

dai Giudici toscani del 1850 e 1851 si disprezza, e si tiene a vile

appo i Giudici parmensi nel 1831, si accoglie e si stima per rimandare

assoluto il Conte Linati. Pel Cavaliere Malegari si contentarono ancora

di meno, e gli ottennero assoluzione l'essersi opposto a domande troppo

ardite, essere venuto in sospetto dei Rivoluzionarii, la disapprovata

Prolusione del Professore Melloni, il conforto a non pagare un debito,

la dissuasione a non prestare un giuramento. — Tanto alla coscienza

dei Giudici parmensi del 1831 bastò per assolvere e rispettare: troppo

maggiori cose, riscontri bene altramente gravi e copiosi ai Giudici

toscani del 1850 e 1851 hanno somministrato argomento per _accusare e

insultare_!

Sono venuto al termine di questa opera condotta fra mortale tedio del

carcere, difficoltà di ogni aiuto, deficienza di cose maggiormente

necessarie, travagli infiniti e amaritudini ineffabili; e nondimeno

me ne separo con tristezza: perchè il fastidio, che a poco a poco

intirizzisce l'anima, fa che si ponga amore agli oggetti più miseri;

ma ormai vada a trovare sua ventura _fra magnanimi pochi a chi 'l

ben piace_. Però io non posso concludere, nè debbo, senza richiamare

l'attenzione del mondo civile sopra due punti principali. Incominciando

io dalla parte con la quale termino, avrei dovuto dire: — 1º sorta

la necessità del Governo Provvisorio, gli atti che operai per la

salute pubblica, a giudizio dei Savii universale, vanno immuni dal

titolo di _lesa maestà_; ed è soltanto in offesa manifesta delle

dottrine comunemente accettate, che i Giudici hanno loro attribuito un

carattere, che non hanno e non possono avere: 2º per patto espresso

non si poteva attentare alla mia libertà, perocchè la mia prigionia

desuma la sua origine dal tradimento; e se i Partiti scapigliati sono

capaci di queste e di bene altre ignominie, un Governo regolare non può

per religione, per fede e per dignità, giovarsene; ma sì all'opposto

conviene che quanto in suo nome fu promesso, procuri che lealmente e

dirittamente si mantenga.

Io ho voluto riserbare queste ragioni per ultimo, non parendo dicevole

alla integrità mia opporre eccezioni perentorie; adesso poi che di

punto in punto, se pure io non m'inganno, sono venuto giustificandomi,

non mi pare vergogna valermene, e me ne valgo. Mantenete il patto. La

Italia ricorda un'altra capitolazione tradita, e ancora Inghilterra

la rammenta; imperciocchè, se mai favellando di Nelson ammiraglio tu

pronunzii il nome di Trafalgar, non vi sia Inglese di cui gli occhi non

balenino di nobile orgoglio; ma dove ti venisse fatto susurrare quello

di Napoli, non troverai Inglese che non abbassi al suolo sbigottito la

faccia.[753]

E in questa parte io volli riserbare eziandio a far conoscere, quale

sia stato il palpito ultimo della mia vita al Potere, che io tenni, e

me ne onoro, da cittadino e da cristiano. Nel giorno 12 aprile alle ore

8 e m. 57 antim., per via telegrafica, mandava:

«Al Governatore di Livorno.

«Nei dolorosi casi avvenuti ieri in Firenze, non si ha a vedere altro

che la insidia dei nostri eterni nemici. Livornesi e Fiorentini,

entrambi traditi, hanno apprestato spettacolo gradito a costoro. I

Livornesi sieno generosi, con l'esempio dimostrino che non furono

rettamente giudicati, e si apparecchino a difendere la Patria che essi

amano tanto. Pubblica se credi.

«F. D. GUERRAZZI.»

E Manganaro, amico degno della Patria e di me, rispondeva:

«Al Potere Esecutivo.

«La Città è tranquilla nè si pensa da alcuno, per ora, di recarsi a

Firenze; anzi si sta redigendo un Indirizzo di pace ai Fiorentini che

sarà firmato da molti.»

Così, mentre altri squassava con vigore estremo di braccia l'Albero

della Discordia, e ne faceva cadere su la terra i frutti dell'odio, io,

improvvido di tradimento, attendevo a insinuare nelle anime inacerbite

sensi di magnanimità e di perdono, ed anche vi riuscivo: — e come il

perdono fu il palpito ultimo della mia vita al Potere, così prego Dio

onde mi mandi virtù che mi basti a fare sì, che la parola la quale

ultima verrà profferita dalle mie labbra mortali sia: _perdono a quelli

che mi hanno tanto atrocemente lacerato_!

Apologia della vita politica di F.-D. Guerrazzi · 第 53 / 82 题