§ 1º Come la Costituente si dividesse in due stadii: «il primo,
di concorrere con tutti i Potentati italiani alla guerra della
Indipendenza; il secondo, di determinare le forme della nostra
Nazionalità.
§ 2. Come ai fini della Costituente da me sostenuta, bastasse questo
solo primo scopo: «Se i Rappresentanti degli altri Stati italiani non
vorranno subire questa larga formula, e se consentiranno all'Assemblea
Costituente al solo scopo di proseguire la guerra per la Indipendenza,
vorremo noi imitare lo improvvido padre di famiglia, che ricusa
porzione di pagamento perchè non gli saldano il debito intero? No, noi
accetteremo.»
E successivamente: «Nella verificazione dei poteri vedranno quanti
sono Deputati dal mandato limitato, quanti dal mandato illimitato;
e là dove il numero dei primi soverchiasse il numero dei secondi,
egli è certo che determinata allora la periferia delle trattative,
rimarrebbe impedita agli altri perfino _l'aperizione della bocca sopra
materie le quali oltrepassassero il termine stabilito_.» E poco dopo:
«I Deputati nostri mossi da spirito di concordia, e da carità patria,
lo restringano, se così il bene della Italia desidera, unicamente
allo scopo di conseguire la sua Indipendenza.» Ancora: «Se fin qui non
vogliono giungere gli altri Stati Italiani, in ogni caso diremo sempre
ai Deputati: non tornate, ma fermatevi, e concertatevi con tutti,
a patto che la Italia sia libera. _Agli altri fini provvederanno il
tempo e la buona fortuna_.» Finalmente: «E però stando a conferire
(_il mandato_) al Popolo ai termini della Legge, non può definirsene
lo esercizio, _dovendoci prima mettere in conveniente relazione con gli
altri Stati Italiani, affinchè la nostra Costituente non sia motivo di
discordia, ma di unione e di forza_.»
Insomma, mercè i miei sforzi in Consiglio e fuori, l'avventurosa
Costituente montanelliana corrispondeva _sostanzialmente_ alla proposta
mossa nel 14 agosto 1848 alla Romana Assemblea:
«Preghisi il Ministero a scrivere a tutti i Governi italiani,
invitandoli ed esortandoli, uditi ciascuno i suoi Parlamenti, a spedire
subito in Roma dei Deputati per discutere e deliberare in comune
e sotto l'alto patrocinio di Pio IX, intorno al modo migliore di
difendere la Italia e assicurare la sua Indipendenza.»[132]
§ 3. Come questo mandato avesse a esercitarsi conforme alle istruzioni,
le quali sarebbero date dal POTERE ESECUTIVO al momento della partenza
dei Deputati: «_In questo concetto i Deputati ricevono il mandato AL
MOMENTO DELLA ELEZIONE, e la NORMA DI ESERCITARLO AL MOMENTO DELLA
PARTENZA._» — E in altra parte: «IL POTERE ESECUTIVO HA DA INDICARE LE
ISTRUZIONI PER ESEGUIRE IL MANDATO UN MOMENTO PRIMA DELLA PARTENZA.»
§ 4. Come allorquando il signor Montanelli, stretto dalla Opposizione,
emetteva proposizioni conformi al suo concetto primitivo pubblicato
in Livorno, e discordi dal mio, pronto accorressi a fare palese che
la Costituente non doveva fare ingiuria al Principe, che il mandato
non poteva neppure in pensiero credersi esteso alla sua esclusione,
e finalmente che l'ora della Repubblica non era suonata in Italia:
«_Quando un Principe generoso e magnanimo, come mi gode l'animo
dichiarare Leopoldo II, non ha aborrito sottoporsi al Consesso
universale d'Italia, il Ministero ha fermamente creduto che il Popolo
si mantenga, come sempre fu, grato e leale; ha sentito che il POPOLO
AVREBBE PAGATO DI GENEROSITÀ LA GENEROSITÀ DI LEOPOLDO II; il Ministero
HA SENTITO ED È PERSUASO CHE L'ORA DELLA REPUBBLICA IN ITALIA NON È
SUONATA; il Ministero ha sentito ed ha creduto che Italia voglia e
debba conservare la forma della Monarchia Costituzionale, e VERUN
ALTRO PRINCIPE MERITASSE PIÙ DI LEOPOLDO II LA CORONA DAL LIBERO
CONSENTIMENTO DEL POPOLO._ Il Ministero pertanto, quando ha proposto a
Leopoldo II questa Legge, _ha creduto, crede, e crederà sempre_ avergli
persuaso un atto di gloria e di benevolenza capace a procacciargli
l'amore e la eterna riconoscenza di tutta la Italia.»[133] — (Applausi
vivissimi e prolungati, con evviva a Leopoldo II.)
Pareva a me che in questo modo adoperando avessi bene meritato
della Patria e del Principe, conciossiachè il principio avventuroso
della Costituente montanelliana per le mie cure ridotto a plausibile
disciplina ponesse la Corona in grado di scegliere quattro vie, per una
piena di dubbiezze ch'ella _medesima_ mi aveva imposta.
_Prima via_. La Corona poteva accettare la dimissione del signor
Presidente, inviarlo ministro a Torino, e modificare, secondo che io
consentiva, il progetto della Costituente.
_Seconda via_. La Corona poteva, della Legge intorno alla Costituente,
accettare quella parte che si referiva al primo stadio; negando per ora
formulare il mandato e dare istruzioni circa al secondo.
_Terza via_. La Corona poteva accettare, in genere, tutto il progetto
della Costituente per valersene poi a tempo opportuno e secondo la
contingenza dei casi, o come difesa contro le cupidità di potente
vicino, o come istrumento per fondare la Confederazione Italiana,
giovando alle stesse condizioni del Pontefice (il quale è da credersi
che meglio informato non l'avrebbe reietta), o come mezzo di allargare
lo Stato, se tale era la mente della Provvidenza, suprema ordinatrice
delle cose.
_Quarta via_. La Corona, se tutto questo non le andava a grado, poteva
chiamarmi e dirmi: «Mantenete la promessa di potervi licenziare senza
scapito della mia reputazione, perchè la Costituente mi è diventata
incresciosa.» Ed io avrei, con gli espedienti che mi sarebbero parsi
più acconci, mantenuta la fede.
La Costituente promossa dal Ministero toscano poteva, anzi doveva,
restringersi allo acquisto della italiana Indipendenza. E se questo
proponimento nobilissimo, con tanto fervore, con tanta necessità di
conato, con tanta immortale agonia dell'anima, e perfino con pericolo
della propria persona promosso da famosi Pontefici, meritava la
scomunica del Papa, io non so più vedere che cosa avrebbe meritato la
sua benedizione!...[134]
L'Atto di Accusa afferma che se fosse stata accolta l'ammenda proposta
dalla Commissione, si sarebbero _forse_ salvati o rispettati almeno
i dubbii e le riserve del Principe, note allora al _Ministero_. —
Esaminando con rispetto le parole della Corona che mi oppone l'Accusa,
avvertirò come quella non affermi punto di avere dichiarato al
Ministero le sue riserve, bensì essere consiglio riposto nell'animo suo
il riservarsi ad osservare lo andamento della discussione. La Corona
parla di dubbio manifestato ad alcuni dei Ministri, non al Ministero:
in quanto a me, non mi sembra avere udito di questi dubbii mai: dove
gli avessi conosciuti, mi sarei ingegnato come poteva meglio chiarirli.
E confido, che io glieli avrei molto agevolmente chiariti con queste
proposizioni che trovano largo comento nelle cose discorse nel
presente Capitolo. — I mandatarii non possono informare il mandato ai
mandanti. — Importa e giova lasciare indeterminato il mandato, perchè,
discutendolo, potrebbero uscirne norme rigorose, cagione di gravissime
difficoltà alla Corona. — Basti avere proclamato alla faccia della
Toscana, della Italia e della Europa: 1º questa Costituente tendere a
due scopi; 2º non doversi trattare del secondo che ad epoca eventuale
e lontana;[135] 3º adesso restringersi a promuovere la guerra per la
Indipendenza italiana; 4º non potere cospirare mai a danno altrui; 5º
proporsi la comune concordia; 6º quantunque il mandato indeterminato,
stare in potestà della Corona e del suo Consiglio determinarlo
prudentemente a norma della contingenza dei casi; 7º fin d'ora essere
stato annunziato, che al parere della maggioranza degli Stati Italiani
avremmo, _senza pure aprire bocca, aderito_; 8º finalmente avere io
(discorde in questo dal Presidente) espresso che intendevo impiegare
la Costituente in benefizio del mio Paese e del mio Principe e del
Principato Costituzionale in Italia.[136]
Poichè l'Accusa crede discreto allegare il regio scritto, voglia
non fargli dire quello che non dice: questo non è decente nè giusto.
Ora l'ammenda proposta dalla Commissione suonava così: «I poteri dei
Deputati, le forme della elezione, e la epoca della convocazione dei
Collegi elettorali dovranno stabilirsi da Legge a parte.» Ciò posto,
io non dubito dichiarare come la osservazione dell'Accusa apparisca
evidentemente erronea. Immaginiamo accolta la ammenda, quale effetto
avrebbe ella partorito? Forse lo scioglimento della quistione? No per
certo; sibbene lo aggiornamento accompagnato co' pericoli dell'ansietà
delusa, e dal sospetto di fede mancata. È manifesto errore supporre
che l'Assemblea legislativa possa conferire mandato alla Costituente
nominata dal Paese. Questa dottrina leggemmo professata in questo punto
stesso dal signor Moulin negli Ufficii dell'Assemblea di Francia,
in proposito della discrepanza insorta intorno a convocare la nuova
Costituente, per rivedere tutta o parte la Costituzione, e vediamo oggi
avere prevalso negli Ufficii, che a maggiorità di voti si pronunziarono
per la revisione totale, o piuttosto per la necessità del non imporre
alcun mandato. La ragione per tutti, ma specialmente pei giurisperiti,
apparisce chiarissima. Le Camere, o Assemblee, rappresentano la parte
di _mandatarie_; ora quando, per gravità di casi sopravvenuti, è forza
ricorrere al _mandante_, con quale diritto può il primo imporre al
secondo l'obbligo di formulare, pel seguito, il mandato nella guisa
che meglio desidera? E, come di diritto, egli manca di autorità e di
forza. Assurda cosa pertanto. Però sento obiettarmi: E se il Popolo, a
cui si aveva ricorso col suffragio universale, avesse conferito mandato
illimitato, come avreste saputo limitarlo voi? Per necessità, rispondo,
della natura e dello esercizio di questo mandato. Per necessità
della natura del mandato illimitato, che appunto, perchè generico, ha
bisogno di norme e istruzioni successive; e se queste non prescriveva
la Corona, non si conosce chi altri avesse potuto indicarle, ponendo
mente che l'azione del suffragio universale versava unicamente sul voto
elettorale, e quindi cessava; — per necessità dello esercizio, essendo
il mandato nostro di natura complessa, e tale che senza consenso e
concorso degli altri Stati rimaneva inane. E supposto eziandio che
le istruzioni del Ministero per esercitare il mandato fossero parse
a taluno, o a molti degli Elettori, diverse dal suo concetto, egli
avrebbe chiesto e agevolmente ottenuto la conferma dell'operato, o,
come si dice con parole inglesi, un _bill d'indennità_; conciossiachè
costretto dal voto maggiore di Stati più potenti del nostro, non avesse
potuto estenderlo agli scopi desiderati; e averlo speso nella opera
della Indipendenza italiana lealmente ed efficacemente, non sarebbe
stato piccolo merito. Il Montanelli avrebbe dovuto, dopo pochi giorni,
presentare nuova Legge alla Corona intorno al mandato dei Commissarii
ch'egli avrebbe richiesto illimitato, a norma della sua dottrina. La
Corona avrebbe concessa o negata la discussione della Legge; se negata,
il Presidente si dimetteva, e tanto era accettare la sua dimissione
pochi giorni prima che pochi giorni dopo; anzi, meglio prima, perchè
allora spontanea, e con promessa di sostenere la politica del Ministero
riformato; se conceduta, la Camera naturalmente votava o rigettava
la Legge: rigettavala, ed ecco ritornare la necessità della ritirata
del Ministero, e in questo modo con clamore e scandalo, mentre poteva
congedarsi di quieto; la votava, ed allora per tortuoso avviluppamento
si replicavano le condizioni medesime del voto della Costituente.
Nonostante, piacemi di esaminare le fortune probabili della Legge sul
mandato. Se s'intendeva formulare come quello del Piemonte, voglio
dire la persona e gli Stati della A. S. si rispettassero, e in quanto
agli altri Principi italiani la conservazione unicamente delle persone
loro in grado principesco qui in Italia si raccomandasse, è certo che
a questa maniera di mandato non avrebbero acconsentito il Papa nè il
Re di Napoli; il primo, perchè fuori dei suoi Stati, e poco davvero
gli sarebbe premuto restarsi principe di Pontecorvo o di Benevento; il
secondo, perchè in quel punto privo di Sicilia. Se invece fosse stato
espresso nel mandato, che il Papa e Ferdinando di Napoli avessero ad
essere restituiti nelle provincie perdute, e queste allora avrebbero
repugnato da una guerra, di cui il fine sarebbe stato costringerle
a sottostare nello antico dominio; quindi, invece di concordia per
combattere la guerra straniera, avrebbe la Costituente partorito
la guerra civile. Di qui veda l'Accusa quanto sia avventata la sua
considerazione, messa fuori solo per ismania molta e senno poco di
trovare ottimo quanto avversava il Ministero. Nel mare politico del
1849, pieno di súbite procelle e di non prevedibili fortune, era
mestieri avventurarci fidando nella propria rettitudine e nello aiuto
di Dio; e il mandato indefinito, anzichè nuocere a verun disegno, stava
apparecchiato come vela buona ad ogni vento. Se ne persuada l'Accusa;
la politica contiene tante latébre così profondamente misteriose, così
portentosamente improvvise, che il suo risoluto sentenziare non sembra
cosa _umana_, ma piuttosto _divina_;[137] però che presagire il futuro
e penetrare nei cuori si è di Dio.
E finalmente, se io avessi consigliato la Costituente (mentre
all'opposto, già concertata fra la Corona e il Presidente del
Consiglio, a me fu imposta come una croce da portare), se io l'avessi,
ripeto, consigliata, ed avessi commesso errore, con quanta giustizia
l'Accusa vorrebbe oggi incolparmene? — Odasi un po' quello che scrive
David Hume nel Cap. 64 della sua _Storia della Inghilterra_, intorno
al processo di Lord Clarendon, _ministro sagrificato da Carlo II alla
rabbia dei suoi nemici, i quali non paghi della caduta del Cancelliere
ne vollero la totale rovina_.... — «Molti degli articoli dell'Accusa
erano _frivoli o falsi_.... — Lo avere consigliato la vendita di
Dunkerque sembra l'articolo di accusa più importante e più vero; ma
sarebbe dura cosa dar colpa ad un Ministro di uno sbaglio di giudizio
(se pure fu tale), ove non apparisca segno di corruttela, o di cattiva
intenzione.»
Comprendo che adesso, per questa esposizione, io dovrò sperimentare
avverse due maniere di gente che già ho provato duramente moleste,
voglio dire, i partigiani del Piemonte, e quelli della Repubblica:
a entrambi questi (comecchè invano) risponderò breve: «_Ministro
costituzionale di Leopoldo II, io doveva curare la sicurezza e la
grandezza del mio Paese, e del Principe_.»