Quindi più volte arringando, io mi sforzava di bene inculcare:[131]

§ 1º Come la Costituente si dividesse in due stadii: «il primo,

di concorrere con tutti i Potentati italiani alla guerra della

Indipendenza; il secondo, di determinare le forme della nostra

Nazionalità.

§ 2. Come ai fini della Costituente da me sostenuta, bastasse questo

solo primo scopo: «Se i Rappresentanti degli altri Stati italiani non

vorranno subire questa larga formula, e se consentiranno all'Assemblea

Costituente al solo scopo di proseguire la guerra per la Indipendenza,

vorremo noi imitare lo improvvido padre di famiglia, che ricusa

porzione di pagamento perchè non gli saldano il debito intero? No, noi

accetteremo.»

E successivamente: «Nella verificazione dei poteri vedranno quanti

sono Deputati dal mandato limitato, quanti dal mandato illimitato;

e là dove il numero dei primi soverchiasse il numero dei secondi,

egli è certo che determinata allora la periferia delle trattative,

rimarrebbe impedita agli altri perfino _l'aperizione della bocca sopra

materie le quali oltrepassassero il termine stabilito_.» E poco dopo:

«I Deputati nostri mossi da spirito di concordia, e da carità patria,

lo restringano, se così il bene della Italia desidera, unicamente

allo scopo di conseguire la sua Indipendenza.» Ancora: «Se fin qui non

vogliono giungere gli altri Stati Italiani, in ogni caso diremo sempre

ai Deputati: non tornate, ma fermatevi, e concertatevi con tutti,

a patto che la Italia sia libera. _Agli altri fini provvederanno il

tempo e la buona fortuna_.» Finalmente: «E però stando a conferire

(_il mandato_) al Popolo ai termini della Legge, non può definirsene

lo esercizio, _dovendoci prima mettere in conveniente relazione con gli

altri Stati Italiani, affinchè la nostra Costituente non sia motivo di

discordia, ma di unione e di forza_.»

Insomma, mercè i miei sforzi in Consiglio e fuori, l'avventurosa

Costituente montanelliana corrispondeva _sostanzialmente_ alla proposta

mossa nel 14 agosto 1848 alla Romana Assemblea:

«Preghisi il Ministero a scrivere a tutti i Governi italiani,

invitandoli ed esortandoli, uditi ciascuno i suoi Parlamenti, a spedire

subito in Roma dei Deputati per discutere e deliberare in comune

e sotto l'alto patrocinio di Pio IX, intorno al modo migliore di

difendere la Italia e assicurare la sua Indipendenza.»[132]

§ 3. Come questo mandato avesse a esercitarsi conforme alle istruzioni,

le quali sarebbero date dal POTERE ESECUTIVO al momento della partenza

dei Deputati: «_In questo concetto i Deputati ricevono il mandato AL

MOMENTO DELLA ELEZIONE, e la NORMA DI ESERCITARLO AL MOMENTO DELLA

PARTENZA._» — E in altra parte: «IL POTERE ESECUTIVO HA DA INDICARE LE

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE IL MANDATO UN MOMENTO PRIMA DELLA PARTENZA.»

§ 4. Come allorquando il signor Montanelli, stretto dalla Opposizione,

emetteva proposizioni conformi al suo concetto primitivo pubblicato

in Livorno, e discordi dal mio, pronto accorressi a fare palese che

la Costituente non doveva fare ingiuria al Principe, che il mandato

non poteva neppure in pensiero credersi esteso alla sua esclusione,

e finalmente che l'ora della Repubblica non era suonata in Italia:

«_Quando un Principe generoso e magnanimo, come mi gode l'animo

dichiarare Leopoldo II, non ha aborrito sottoporsi al Consesso

universale d'Italia, il Ministero ha fermamente creduto che il Popolo

si mantenga, come sempre fu, grato e leale; ha sentito che il POPOLO

AVREBBE PAGATO DI GENEROSITÀ LA GENEROSITÀ DI LEOPOLDO II; il Ministero

HA SENTITO ED È PERSUASO CHE L'ORA DELLA REPUBBLICA IN ITALIA NON È

SUONATA; il Ministero ha sentito ed ha creduto che Italia voglia e

debba conservare la forma della Monarchia Costituzionale, e VERUN

ALTRO PRINCIPE MERITASSE PIÙ DI LEOPOLDO II LA CORONA DAL LIBERO

CONSENTIMENTO DEL POPOLO._ Il Ministero pertanto, quando ha proposto a

Leopoldo II questa Legge, _ha creduto, crede, e crederà sempre_ avergli

persuaso un atto di gloria e di benevolenza capace a procacciargli

l'amore e la eterna riconoscenza di tutta la Italia.»[133] — (Applausi

vivissimi e prolungati, con evviva a Leopoldo II.)

Pareva a me che in questo modo adoperando avessi bene meritato

della Patria e del Principe, conciossiachè il principio avventuroso

della Costituente montanelliana per le mie cure ridotto a plausibile

disciplina ponesse la Corona in grado di scegliere quattro vie, per una

piena di dubbiezze ch'ella _medesima_ mi aveva imposta.

_Prima via_. La Corona poteva accettare la dimissione del signor

Presidente, inviarlo ministro a Torino, e modificare, secondo che io

consentiva, il progetto della Costituente.

_Seconda via_. La Corona poteva, della Legge intorno alla Costituente,

accettare quella parte che si referiva al primo stadio; negando per ora

formulare il mandato e dare istruzioni circa al secondo.

_Terza via_. La Corona poteva accettare, in genere, tutto il progetto

della Costituente per valersene poi a tempo opportuno e secondo la

contingenza dei casi, o come difesa contro le cupidità di potente

vicino, o come istrumento per fondare la Confederazione Italiana,

giovando alle stesse condizioni del Pontefice (il quale è da credersi

che meglio informato non l'avrebbe reietta), o come mezzo di allargare

lo Stato, se tale era la mente della Provvidenza, suprema ordinatrice

delle cose.

_Quarta via_. La Corona, se tutto questo non le andava a grado, poteva

chiamarmi e dirmi: «Mantenete la promessa di potervi licenziare senza

scapito della mia reputazione, perchè la Costituente mi è diventata

incresciosa.» Ed io avrei, con gli espedienti che mi sarebbero parsi

più acconci, mantenuta la fede.

La Costituente promossa dal Ministero toscano poteva, anzi doveva,

restringersi allo acquisto della italiana Indipendenza. E se questo

proponimento nobilissimo, con tanto fervore, con tanta necessità di

conato, con tanta immortale agonia dell'anima, e perfino con pericolo

della propria persona promosso da famosi Pontefici, meritava la

scomunica del Papa, io non so più vedere che cosa avrebbe meritato la

sua benedizione!...[134]

L'Atto di Accusa afferma che se fosse stata accolta l'ammenda proposta

dalla Commissione, si sarebbero _forse_ salvati o rispettati almeno

i dubbii e le riserve del Principe, note allora al _Ministero_. —

Esaminando con rispetto le parole della Corona che mi oppone l'Accusa,

avvertirò come quella non affermi punto di avere dichiarato al

Ministero le sue riserve, bensì essere consiglio riposto nell'animo suo

il riservarsi ad osservare lo andamento della discussione. La Corona

parla di dubbio manifestato ad alcuni dei Ministri, non al Ministero:

in quanto a me, non mi sembra avere udito di questi dubbii mai: dove

gli avessi conosciuti, mi sarei ingegnato come poteva meglio chiarirli.

E confido, che io glieli avrei molto agevolmente chiariti con queste

proposizioni che trovano largo comento nelle cose discorse nel

presente Capitolo. — I mandatarii non possono informare il mandato ai

mandanti. — Importa e giova lasciare indeterminato il mandato, perchè,

discutendolo, potrebbero uscirne norme rigorose, cagione di gravissime

difficoltà alla Corona. — Basti avere proclamato alla faccia della

Toscana, della Italia e della Europa: 1º questa Costituente tendere a

due scopi; 2º non doversi trattare del secondo che ad epoca eventuale

e lontana;[135] 3º adesso restringersi a promuovere la guerra per la

Indipendenza italiana; 4º non potere cospirare mai a danno altrui; 5º

proporsi la comune concordia; 6º quantunque il mandato indeterminato,

stare in potestà della Corona e del suo Consiglio determinarlo

prudentemente a norma della contingenza dei casi; 7º fin d'ora essere

stato annunziato, che al parere della maggioranza degli Stati Italiani

avremmo, _senza pure aprire bocca, aderito_; 8º finalmente avere io

(discorde in questo dal Presidente) espresso che intendevo impiegare

la Costituente in benefizio del mio Paese e del mio Principe e del

Principato Costituzionale in Italia.[136]

Poichè l'Accusa crede discreto allegare il regio scritto, voglia

non fargli dire quello che non dice: questo non è decente nè giusto.

Ora l'ammenda proposta dalla Commissione suonava così: «I poteri dei

Deputati, le forme della elezione, e la epoca della convocazione dei

Collegi elettorali dovranno stabilirsi da Legge a parte.» Ciò posto,

io non dubito dichiarare come la osservazione dell'Accusa apparisca

evidentemente erronea. Immaginiamo accolta la ammenda, quale effetto

avrebbe ella partorito? Forse lo scioglimento della quistione? No per

certo; sibbene lo aggiornamento accompagnato co' pericoli dell'ansietà

delusa, e dal sospetto di fede mancata. È manifesto errore supporre

che l'Assemblea legislativa possa conferire mandato alla Costituente

nominata dal Paese. Questa dottrina leggemmo professata in questo punto

stesso dal signor Moulin negli Ufficii dell'Assemblea di Francia,

in proposito della discrepanza insorta intorno a convocare la nuova

Costituente, per rivedere tutta o parte la Costituzione, e vediamo oggi

avere prevalso negli Ufficii, che a maggiorità di voti si pronunziarono

per la revisione totale, o piuttosto per la necessità del non imporre

alcun mandato. La ragione per tutti, ma specialmente pei giurisperiti,

apparisce chiarissima. Le Camere, o Assemblee, rappresentano la parte

di _mandatarie_; ora quando, per gravità di casi sopravvenuti, è forza

ricorrere al _mandante_, con quale diritto può il primo imporre al

secondo l'obbligo di formulare, pel seguito, il mandato nella guisa

che meglio desidera? E, come di diritto, egli manca di autorità e di

forza. Assurda cosa pertanto. Però sento obiettarmi: E se il Popolo, a

cui si aveva ricorso col suffragio universale, avesse conferito mandato

illimitato, come avreste saputo limitarlo voi? Per necessità, rispondo,

della natura e dello esercizio di questo mandato. Per necessità

della natura del mandato illimitato, che appunto, perchè generico, ha

bisogno di norme e istruzioni successive; e se queste non prescriveva

la Corona, non si conosce chi altri avesse potuto indicarle, ponendo

mente che l'azione del suffragio universale versava unicamente sul voto

elettorale, e quindi cessava; — per necessità dello esercizio, essendo

il mandato nostro di natura complessa, e tale che senza consenso e

concorso degli altri Stati rimaneva inane. E supposto eziandio che

le istruzioni del Ministero per esercitare il mandato fossero parse

a taluno, o a molti degli Elettori, diverse dal suo concetto, egli

avrebbe chiesto e agevolmente ottenuto la conferma dell'operato, o,

come si dice con parole inglesi, un _bill d'indennità_; conciossiachè

costretto dal voto maggiore di Stati più potenti del nostro, non avesse

potuto estenderlo agli scopi desiderati; e averlo speso nella opera

della Indipendenza italiana lealmente ed efficacemente, non sarebbe

stato piccolo merito. Il Montanelli avrebbe dovuto, dopo pochi giorni,

presentare nuova Legge alla Corona intorno al mandato dei Commissarii

ch'egli avrebbe richiesto illimitato, a norma della sua dottrina. La

Corona avrebbe concessa o negata la discussione della Legge; se negata,

il Presidente si dimetteva, e tanto era accettare la sua dimissione

pochi giorni prima che pochi giorni dopo; anzi, meglio prima, perchè

allora spontanea, e con promessa di sostenere la politica del Ministero

riformato; se conceduta, la Camera naturalmente votava o rigettava

la Legge: rigettavala, ed ecco ritornare la necessità della ritirata

del Ministero, e in questo modo con clamore e scandalo, mentre poteva

congedarsi di quieto; la votava, ed allora per tortuoso avviluppamento

si replicavano le condizioni medesime del voto della Costituente.

Nonostante, piacemi di esaminare le fortune probabili della Legge sul

mandato. Se s'intendeva formulare come quello del Piemonte, voglio

dire la persona e gli Stati della A. S. si rispettassero, e in quanto

agli altri Principi italiani la conservazione unicamente delle persone

loro in grado principesco qui in Italia si raccomandasse, è certo che

a questa maniera di mandato non avrebbero acconsentito il Papa nè il

Re di Napoli; il primo, perchè fuori dei suoi Stati, e poco davvero

gli sarebbe premuto restarsi principe di Pontecorvo o di Benevento; il

secondo, perchè in quel punto privo di Sicilia. Se invece fosse stato

espresso nel mandato, che il Papa e Ferdinando di Napoli avessero ad

essere restituiti nelle provincie perdute, e queste allora avrebbero

repugnato da una guerra, di cui il fine sarebbe stato costringerle

a sottostare nello antico dominio; quindi, invece di concordia per

combattere la guerra straniera, avrebbe la Costituente partorito

la guerra civile. Di qui veda l'Accusa quanto sia avventata la sua

considerazione, messa fuori solo per ismania molta e senno poco di

trovare ottimo quanto avversava il Ministero. Nel mare politico del

1849, pieno di súbite procelle e di non prevedibili fortune, era

mestieri avventurarci fidando nella propria rettitudine e nello aiuto

di Dio; e il mandato indefinito, anzichè nuocere a verun disegno, stava

apparecchiato come vela buona ad ogni vento. Se ne persuada l'Accusa;

la politica contiene tante latébre così profondamente misteriose, così

portentosamente improvvise, che il suo risoluto sentenziare non sembra

cosa _umana_, ma piuttosto _divina_;[137] però che presagire il futuro

e penetrare nei cuori si è di Dio.

E finalmente, se io avessi consigliato la Costituente (mentre

all'opposto, già concertata fra la Corona e il Presidente del

Consiglio, a me fu imposta come una croce da portare), se io l'avessi,

ripeto, consigliata, ed avessi commesso errore, con quanta giustizia

l'Accusa vorrebbe oggi incolparmene? — Odasi un po' quello che scrive

David Hume nel Cap. 64 della sua _Storia della Inghilterra_, intorno

al processo di Lord Clarendon, _ministro sagrificato da Carlo II alla

rabbia dei suoi nemici, i quali non paghi della caduta del Cancelliere

ne vollero la totale rovina_.... — «Molti degli articoli dell'Accusa

erano _frivoli o falsi_.... — Lo avere consigliato la vendita di

Dunkerque sembra l'articolo di accusa più importante e più vero; ma

sarebbe dura cosa dar colpa ad un Ministro di uno sbaglio di giudizio

(se pure fu tale), ove non apparisca segno di corruttela, o di cattiva

intenzione.»

Comprendo che adesso, per questa esposizione, io dovrò sperimentare

avverse due maniere di gente che già ho provato duramente moleste,

voglio dire, i partigiani del Piemonte, e quelli della Repubblica:

a entrambi questi (comecchè invano) risponderò breve: «_Ministro

costituzionale di Leopoldo II, io doveva curare la sicurezza e la

grandezza del mio Paese, e del Principe_.»

Apologia della vita politica di F.-D. Guerrazzi · 第 17 / 82 题