III

E ciò, come è naturale, si riscontra anche nella storia della famiglia,

dalla quale scaturisce in gran parte il diritto civile. Chi infatti

guarda la primitiva famiglia romana, vi ritrova subito la base su cui

si costituí poi la futura grandezza giuridica e politica di Roma. La

famiglia è sacra; il padre è padrone dei beni, della libertà, della

vita cosí della moglie, come dei figli. Egli è sacerdote, giudice,

arbitro supremo: moglie, figli, nipoti formano con lui una stessa

associazione, una sola persona giuridica, da esso rappresentata. La

donna può essere venduta, uccisa, rivendicata in giudizio, come una

schiava; libera appena dalla tirannia paterna, ricade sotto quella

degli agnati, e la sua incapacità giuridica l'accompagna per tutta

la vita. Ma i primitivi costumi temperano per modo questa dura legge,

che non si trova nell'antichità un altro popolo, il quale abbia uguale

ossequio alla santità della famiglia, uguale rispetto alla donna. Il

matrimonio è chiamato: _consortium omnis vitae, divini et humani iuris

communicatio_. Il divorzio per parte del marito (_repudium_) non è

proibito dalla legge; ma colui che ripudia la moglie, è disonorato

dal Censore, scomunicato dal sacerdote, ed in cinque secoli di rado

se ne trova qualche esempio. In Grecia si trovano ancora tracce della

poligamia orientale, ma in Italia la monogamia è antica quanto Roma.

I figli naturali non formano mai parte della famiglia, sebbene si

possano legittimare. L'adozione è un atto solenne, la cui moralità è

affidata alla sorveglianza del Pontefice, custode della santità della

famiglia, ed è sottoposta alla sanzione del popolo. La donna non si

vede in piazza, fra le riunioni popolari; ma nella casa è _domina_,

e cosí la chiama il marito. L'_atrium_ è il centro e santuario della

casa. Ivi si radunano parenti, amici e stranieri; ivi è il focolare

domestico, con l'altare degli Dei Lari, e gli oggetti piú sacri della

famiglia; il letto nuziale; le immagini degli avi, calcate in cera sul

volto degli estinti; la rócca; il fuso della matrona; il forziere in

cui sono i registri e i denari della casa. E tutto ciò è affidato alla

custodia e direzione della madre di famiglia, che sacrifica col marito,

e con lui amministra il patrimonio comune: essa veglia ai lavori

domestici, all'educazione dei figli. Negli annali e nelle leggende di

Roma, il nome di una qualche eroina, come Virginia o Lucrezia, è sempre

congiunto alle glorie maggiori della Città Eterna: non cosí in Grecia.

Quando i Romani fondarono e santificarono la famiglia, essi posero la

prima pietra del Campidoglio.

Ma per mantenere sempre stretto e compatto questo nucleo primitivo

della società romana, la legge deve vegliar sempre con gelosa

accortezza, e moltiplicare le sue prescrizioni. Bisogna tenere unita

la proprietà di famiglia quanto piú lungamente e piú rigorosamente

si può. Il padre ne è il padrone e l'arbitro; ma alla sua morte, il

patrimonio si divide in parti uguali tra i figli e le figlie. L'unità

della famiglia allora deve essere protetta, difesa dalla legge, perché

il pericolo maggiore le viene dalla donna, che, andando a marito,

porta fuori di casa la proprietà domestica. Essa viene quindi dalla

legge sottoposta ad una continua tutela, che le impedisce di disporre

ad arbitrio de' suoi beni. Morto il padre, la donna cade sotto la

tutela degli agnati. I giureconsulti del tempo di Cicerone, quando

s'era, come notò il Vico, perduto il vero significato del primitivo

diritto romano, credevano che questa tutela fosse su di lei stabilita

a cagione della sua fragilità, _propter sexus infirmitatem_. Ma Gaio

notò l'errore d'una tale opinione, che egli chiama volgare e speciosa,

dichiarando che la tutela era stabilita invece nell'interesse degli

agnati; affinché la donna, di cui erano eredi presuntivi, non potesse

alienare, diminuire l'eredità, o in qualunque modo defraudarli.[3]

Fino a che la donna restava sotto la tutela paterna, essa non aveva

ereditato ancora, e la legge le permetteva perciò di assumere obblighi

giuridici; ma alla morte del padre, ereditava, e cominciava quindi

per la famiglia il pericolo; laonde allora appunto essa cadeva sotto

la tutela degli agnati, suoi eredi, e non poteva piú obbligarsi senza

il loro consenso. La tutela era dunque per gli agnati non solo un

dovere, ma anche un diritto ed una proprietà. Se l'agnato era minore,

incapace o alienato di mente, non perdeva il suo diritto, salvo a farlo

esercitare da un terzo. Il tutore costituiva la dote, che era della

donna; ma il resto del patrimonio di lei doveva restare intatto, per

tornare poi agli agnati della famiglia. Essa non poteva testare, perché

non doveva aver diritto di defraudare la famiglia. Venendo però sotto

la _manus_ del marito, la donna subiva una _capitis deminutio_, entrava

quasi _loco filiae_ in un'altra famiglia, e allora suoi eredi legittimi

essendo i nuovi parenti, la legge le consentiva di testare, perché cosí

poteva, non ostante la nuova parentela, far tornare il patrimonio alla

sua originaria famiglia.

Quando la donna era nella _manus_ del marito, usciva dalla patria

potestà e dalla tutela degli agnati. Pure la gelosia della sua propria

famiglia era tale, che si cominciò ben presto a fare un matrimonio per

semplice consenso, secondo il quale la donna veniva personalmente sotto

l'autorità del marito, senza che questi avesse su di lei la _manus_,

il che gli veniva a togliere la potestà sui beni di lei. In tal modo

essa restava ad un tempo sotto la potestà del padre o degli agnati, e

sotto quella del marito, dal che nascevano collisioni inevitabili, le

quali accelerarono quella che doveva essere, col tempo, la piú profonda

alterazione della famiglia romana: la piena indipendenza della donna.

Ma prima d'arrivare a ciò, i conflitti trovarono, per lungo tempo, un

freno ed un efficace rimedio in un potere mediatore, in una istituzione

di somma importanza: il tribunale domestico. Regolato dai costumi

e non dalla legge, questo consiglio di famiglia si componeva degli

agnati, cognati, propinqui, e qualche volta vi pigliavano parte anche

gli amici. Esso presiedeva agli sponsali, al primo vestir della toga

virile; proteggeva gli orfani; assisteva il capo della famiglia nei

giudizî e nelle condanne, temperandone l'autorità. Secondo la legge,

il padre poteva agire anche senza il Consiglio; ma si esponeva alla

infamia ed alla pubblica disapprovazione del Censore, che, occorrendo,

l'accusava dinanzi al popolo. La donna nubile era sottoposta e

protetta da questo Consiglio. Maritata con la _manus_, usciva dalla

sua famiglia, per far parte d'un'altra; maritata senza la _manus_,

continuava invece ad essere sottoposta al Consiglio, in cui veniva ad

aggiungersi il marito.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 7 / 54 题