E ciò, come è naturale, si riscontra anche nella storia della famiglia,
dalla quale scaturisce in gran parte il diritto civile. Chi infatti
guarda la primitiva famiglia romana, vi ritrova subito la base su cui
si costituí poi la futura grandezza giuridica e politica di Roma. La
famiglia è sacra; il padre è padrone dei beni, della libertà, della
vita cosí della moglie, come dei figli. Egli è sacerdote, giudice,
arbitro supremo: moglie, figli, nipoti formano con lui una stessa
associazione, una sola persona giuridica, da esso rappresentata. La
donna può essere venduta, uccisa, rivendicata in giudizio, come una
schiava; libera appena dalla tirannia paterna, ricade sotto quella
degli agnati, e la sua incapacità giuridica l'accompagna per tutta
la vita. Ma i primitivi costumi temperano per modo questa dura legge,
che non si trova nell'antichità un altro popolo, il quale abbia uguale
ossequio alla santità della famiglia, uguale rispetto alla donna. Il
matrimonio è chiamato: _consortium omnis vitae, divini et humani iuris
communicatio_. Il divorzio per parte del marito (_repudium_) non è
proibito dalla legge; ma colui che ripudia la moglie, è disonorato
dal Censore, scomunicato dal sacerdote, ed in cinque secoli di rado
se ne trova qualche esempio. In Grecia si trovano ancora tracce della
poligamia orientale, ma in Italia la monogamia è antica quanto Roma.
I figli naturali non formano mai parte della famiglia, sebbene si
possano legittimare. L'adozione è un atto solenne, la cui moralità è
affidata alla sorveglianza del Pontefice, custode della santità della
famiglia, ed è sottoposta alla sanzione del popolo. La donna non si
vede in piazza, fra le riunioni popolari; ma nella casa è _domina_,
e cosí la chiama il marito. L'_atrium_ è il centro e santuario della
casa. Ivi si radunano parenti, amici e stranieri; ivi è il focolare
domestico, con l'altare degli Dei Lari, e gli oggetti piú sacri della
famiglia; il letto nuziale; le immagini degli avi, calcate in cera sul
volto degli estinti; la rócca; il fuso della matrona; il forziere in
cui sono i registri e i denari della casa. E tutto ciò è affidato alla
custodia e direzione della madre di famiglia, che sacrifica col marito,
e con lui amministra il patrimonio comune: essa veglia ai lavori
domestici, all'educazione dei figli. Negli annali e nelle leggende di
Roma, il nome di una qualche eroina, come Virginia o Lucrezia, è sempre
congiunto alle glorie maggiori della Città Eterna: non cosí in Grecia.
Quando i Romani fondarono e santificarono la famiglia, essi posero la
prima pietra del Campidoglio.
Ma per mantenere sempre stretto e compatto questo nucleo primitivo
della società romana, la legge deve vegliar sempre con gelosa
accortezza, e moltiplicare le sue prescrizioni. Bisogna tenere unita
la proprietà di famiglia quanto piú lungamente e piú rigorosamente
si può. Il padre ne è il padrone e l'arbitro; ma alla sua morte, il
patrimonio si divide in parti uguali tra i figli e le figlie. L'unità
della famiglia allora deve essere protetta, difesa dalla legge, perché
il pericolo maggiore le viene dalla donna, che, andando a marito,
porta fuori di casa la proprietà domestica. Essa viene quindi dalla
legge sottoposta ad una continua tutela, che le impedisce di disporre
ad arbitrio de' suoi beni. Morto il padre, la donna cade sotto la
tutela degli agnati. I giureconsulti del tempo di Cicerone, quando
s'era, come notò il Vico, perduto il vero significato del primitivo
diritto romano, credevano che questa tutela fosse su di lei stabilita
a cagione della sua fragilità, _propter sexus infirmitatem_. Ma Gaio
notò l'errore d'una tale opinione, che egli chiama volgare e speciosa,
dichiarando che la tutela era stabilita invece nell'interesse degli
agnati; affinché la donna, di cui erano eredi presuntivi, non potesse
alienare, diminuire l'eredità, o in qualunque modo defraudarli.[3]
Fino a che la donna restava sotto la tutela paterna, essa non aveva
ereditato ancora, e la legge le permetteva perciò di assumere obblighi
giuridici; ma alla morte del padre, ereditava, e cominciava quindi
per la famiglia il pericolo; laonde allora appunto essa cadeva sotto
la tutela degli agnati, suoi eredi, e non poteva piú obbligarsi senza
il loro consenso. La tutela era dunque per gli agnati non solo un
dovere, ma anche un diritto ed una proprietà. Se l'agnato era minore,
incapace o alienato di mente, non perdeva il suo diritto, salvo a farlo
esercitare da un terzo. Il tutore costituiva la dote, che era della
donna; ma il resto del patrimonio di lei doveva restare intatto, per
tornare poi agli agnati della famiglia. Essa non poteva testare, perché
non doveva aver diritto di defraudare la famiglia. Venendo però sotto
la _manus_ del marito, la donna subiva una _capitis deminutio_, entrava
quasi _loco filiae_ in un'altra famiglia, e allora suoi eredi legittimi
essendo i nuovi parenti, la legge le consentiva di testare, perché cosí
poteva, non ostante la nuova parentela, far tornare il patrimonio alla
sua originaria famiglia.
Quando la donna era nella _manus_ del marito, usciva dalla patria
potestà e dalla tutela degli agnati. Pure la gelosia della sua propria
famiglia era tale, che si cominciò ben presto a fare un matrimonio per
semplice consenso, secondo il quale la donna veniva personalmente sotto
l'autorità del marito, senza che questi avesse su di lei la _manus_,
il che gli veniva a togliere la potestà sui beni di lei. In tal modo
essa restava ad un tempo sotto la potestà del padre o degli agnati, e
sotto quella del marito, dal che nascevano collisioni inevitabili, le
quali accelerarono quella che doveva essere, col tempo, la piú profonda
alterazione della famiglia romana: la piena indipendenza della donna.
Ma prima d'arrivare a ciò, i conflitti trovarono, per lungo tempo, un
freno ed un efficace rimedio in un potere mediatore, in una istituzione
di somma importanza: il tribunale domestico. Regolato dai costumi
e non dalla legge, questo consiglio di famiglia si componeva degli
agnati, cognati, propinqui, e qualche volta vi pigliavano parte anche
gli amici. Esso presiedeva agli sponsali, al primo vestir della toga
virile; proteggeva gli orfani; assisteva il capo della famiglia nei
giudizî e nelle condanne, temperandone l'autorità. Secondo la legge,
il padre poteva agire anche senza il Consiglio; ma si esponeva alla
infamia ed alla pubblica disapprovazione del Censore, che, occorrendo,
l'accusava dinanzi al popolo. La donna nubile era sottoposta e
protetta da questo Consiglio. Maritata con la _manus_, usciva dalla
sua famiglia, per far parte d'un'altra; maritata senza la _manus_,
continuava invece ad essere sottoposta al Consiglio, in cui veniva ad
aggiungersi il marito.