1312-1328.
Eletto in tempi assai calamitosi, Giovanni Soranzo, che si era già
distinto nelle magistrature e più ancora nelle armi, ebbe miglior
fortuna del suo predecessore. Sua prima cura fu di condurre a termine
la guerra di Zara, ove concentrò tutte le forze veneziane, riducendo
quella città a capitolare nel settembre 1313. Papa Clemente V,
soddisfatto nella sua domanda di centomila fiorini d'oro, levò la
scomunica ed accolse favorevolmente gli ambasciatori della Repubblica.
Nei sedici anni del regno di Giovanni Soranzo, Venezia vide prosperare
i commerci e le industrie, sorgere nuovi e decorosi edifici,
migliorare le leggi per la sicurezza pubblica, la salute e la morale,
in modo che quando egli venne a morte fu lodato e rimpianto da tutti.
Anche in questo periodo non mancano le leggi ed i provvedimenti
destinati sopratutto ad impedire la diffusione delle monete false e
scadenti, ed a punire coloro che falsificavano e danneggiavano le
specie metalliche. Un decreto del 26 novembre 1321 (1) revoca una
disposizione precedente, che permetteva di dare i grossi a peso, ed
incarica gli ufficiali istituiti _super grossis tonsis_ (grossi
tosati) di sorvegliare i banchi _campsorum_ (dei cambiatori di
monete), affinché non tenessero, spendessero o contrattassero grossi
falsi, stronzati o diminuiti col ferro, coll'acqua od in _altro malo
modo_, incaricandoli di frequenti visite ai banchi, alle case ed ai
navigli dei cambisti, minacciando pene pecuniarie a coloro che
esercitassero tale fraudolento commercio.
Nel 6 maggio 1314 (2) il Maggior Consiglio dichiara che i _Giudici del
proprio_ sono competenti a procedere contro i falsificatori di monete,
ma nell'11 settembre 1320 (3) l'inquisizione ed il giudizio dei
falsari è deferito ai _Signori di notte al Criminal_, magistrato che
aveva già ingerenza nelle trasgressioni denunciate dai massari
dell'oro e dell'argento (4) ed a cui fu concessa la facoltà (5) di
arrestare e di sottoporre alla tortura i prevenuti di fabbricazione di
monete false, conî, stampe ed altri oggetti relativi alle
falsificazioni di qualsiasi genere. Nel capitolare di questo
magistrato, che si conserva nel Museo Correr, sono raccolti molti
decreti del Maggior Consiglio e della Quarantìa, che proibiscono
monete forastiere o scadenti (6), che ordinano di tagliare a mezzo le
monete deteriorate (7) e che incaricano i Signori di notte di
applicare le pene minacciate dalle leggi ai colpevoli di fabbricazione
e danneggiamento di moneta, ovvero di detenzione e spedizione di tali
specie (8). Nello stesso capitolare è vietato a chi è Veneto od
abitante a Venezia (9) di fare o far fare conio, ferro od intaglio, od
altre cose pertinenti alla fabbricazione della moneta, senza il
permesso degli ufficiali di zecca, e nel capitolare dei massari
all'argento si trova un decreto del 1328 (10), che proibisce ai Veneti
od abitanti a Venezia, di tenere od acquistare per sé o per altri in
alcun modo zecca, dogana, muda, dazio, gabella o grazia, che non
appartengano al dominio di Venezia, o di avervi parte.
Altre leggi furono emanate per regolare il commercio dell'oro e
dell'argento (11) per vietare dalla parte di terra l'esportazione dei
grossi appena coniati, mentre dalla parte di mare essa era permessa ai
soli Veneti (12), e per istabilire le competenze dei diversi
magistrati che avevano l'incarico di impedire le frodi (13) in fatto
di moneta o di commercio di metalli, come estimatori dell'oro e
dell'argento, ufficiali sopra i grossi tosi, ufficiali sopra i grossi
di Rascia ed ufficiali del Levante. Le due disposizioni più importanti
sono: una legge del Maggior Consiglio in data 15 novembre 1327 (14)
che incarica la Quarantìa di sopraintendere ad ogni cosa attenente
all'oro ed ai grossi tosi, con autorità uguale a quella del Maggior
Consiglio; ed un decreto della Quarantìa del 12 settembre 1328 (15),
il quale ordina che i ducati debbano correre e valere 24 grossi. Tale
disposizione doveva avere la durata di due anni, ma restò definitiva,
e mentre altri ordini, che avrebbero dovuto avere efficacia perpetua,
durarono assai poco, questo, fissato per due anni, divenne la base
della lira di _grossi_ _a oro_, o lira degli imprestiti, che durò fino
alla caduta della Repubblica.
Nessun cambiamento fu fatto nelle monete, che continuarono ad essere
coniate coi tipi soliti; solo va ricordato un peggioramento nella
incisione del ducato d'oro. Infatti chi esamina attentamente può
rilevare differenze degne di nota nei vari pezzi che portano il nome
del doge Soranzo, alcuni dei quali sono lavorati coll'usata finitezza
e collo stesso rilievo che si osservano in quelli dei dogi precedenti,
mentre altri, sebbene fedelmente imitati nelle linee e nelle figure,
appariscono rozzi, volgari e senza alcun rilievo. È probabile che in
quel tempo sia morto o sia stato sostituito il primo intagliatore
della zecca, che potrebbe essere un certo Giovanni Albico od Albizo il
quale nel 7 maggio 1308 chiedeva ed otteneva dal Maggior Consiglio
(16) una anticipazione del suo salario.
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