1275-1280.
Dopo la morte del doge Lorenzo Tiepolo si trovò necessario di
modificare e di inasprire le pene minacciate ai falsari, e lo
rileviamo da un decreto di quest'epoca, riportato nel libro VI,
Capitolo LXXX degli Statuti e Leggi Venete, che condanna al fuoco
chiunque falsificasse in Venezia la moneta veneziana, e quel veneto
che in qualunque luogo commettesse lo stesso reato. Nello stesso senso
furono fatte le correzioni alla Promissione Ducale (1), con la quale
il doge doveva giurare di mantenere intatta _nostram monetam magnam et
parvam sicut nunc est_, e di perseguitare i falsificatori.
Dopo ciò fu eletto Jacopo Contarini ottuagenario, che durò solo
quattro anni, in tempi assai difficili. I Veneziani erano in lotta
cogli Anconetani per la supremazia dell'Adriatico in causa di certe
gabelle imposte ai naviganti del golfo, e le sorti della guerra non
furono nei primi tempi favorevoli ai Veneziani. Alcune città
dell'Istria rifiutavano i soliti tributi, e Venezia dovette ricorrere
alle armi per condurle all'obbedienza. Anche Candia si agitava e,
sebbene repressa, la rivolta alzava ripetutamente la testa, né poté
essere domata se non dopo lungo tempo e ripetute spedizioni di navi e
di armati.
Nell'Archivio di Stato ai Frari si conserva un Capitolare dei massari
della moneta, compilato nel 1278 ed abrogato nel 1376 (2), il più
antico che si conosca, non però il primo che resse la zecca di
Venezia, perché, come abbiamo già raccontato, gli ufficiali della
moneta prestavano giuramento sul loro Capitolare fino dal 1224.
Probabilmente fra l'uno e l'altro di questi Capitolari non vi era
differenza sostanziale, perché il fino dell'argento ed il peso del
_grosso_ non avevano variato, ma certo nelle disposizioni di ordine
amministrativo e regolamentare si introdussero quelle modificazioni
che l'esperienza aveva nel frattempo mostrate necessarie ed utili.
Questo importante documento è esteso nella forma solita ai Capitolari,
e comincia dal giuramento che fa il massaro di esercitare il suo
ufficio per il profitto e l'onore del Comune di Venezia, fabbricando
assieme ai soci, od almeno con uno di essi, moneta grossa, buona e di
buona fede; di osservare e far osservare ciò che è prescritto dal
Capitolare e quanto sarà ordinato dal doge e dalla maggior parte del
suo consiglio. Ciascun massaro deve fare per turno la quindicina
assieme ad un compagno, mentre il terzo è chiamato in caso di dubbio o
di necessità.
Il massaro di quindicina deve avere le chiavi delle volte e delle
porte dove si pesa e si custodisce l'argento; deve assieme ai colleghi
fare l'acquisto degli argenti e delle monete, a seconda di ciò che
torna più utile al Comune, col concorso di tutti due, od almeno di uno
dei soci, deve comporre le leghe, e coll'assistenza dei pesatori e
degli affinatori consegnare il metallo ai fonditori, e controllare il
peso ed il fino. Egli deve sorvegliare tutti i particolari della
fabbricazione ed invigilare, anche col mezzo di un inquisitore,
affinché tutti i maestri facciano esattamente il debito loro; deve
registrare gli acquisti e le rese dell'argento sopra apposito
quaderno, ed alla fine del suo servizio dare conto esatto dell'avere
del Comune e dei privati, e consegnare le chiavi al successore. Tutto
è preveduto e determinato con esattezza e minuziosità forse eccessiva;
si stabilisce il numero e la qualità degli operai, le ore di ufficio
per i magistrati e la quantità del lavoro degli operai secondo la
stagione, e persino il minimo del lucro che deve fruttare allo Stato
la fabbricazione della moneta, cioè di due soldi per ogni marca
d'argento lavorato.
I massari devono avere uno scrivano laico, che non abbia altro
incarico alla zecca e che sia veneto, come veneti devono essere tutti
coloro che lavorano alla moneta, tranne gli affinatori. Così i
massari, come tutti gli altri funzionari ed operai devono riferire ai
superiori se venisse a loro conoscenza qualche frode nella
fabbricazione, qualche falsificazione o deterioramento delle monete. I
massari devono, ogni sei mesi, rendere conto della loro
amministrazione a coloro che sono preposti alle ragioni del Comune,
con penalità per coloro che non lo rendessero nei tempi prefissi, ed
esclusione dagli uffici retribuiti di quelli che non saldassero il
loro debito verso lo Stato.
Altre sagge disposizioni provvedono affinché i massari e gli altri
addetti alla zecca non abbiano utili illeciti, non ricevano doni o
denari dagli interessati e non facciano società coi mercanti che
speculavano sulle monete e sui metalli. Speciale cura avevasi per
l'esattezza del peso e del fino, ed anche per la bellezza e regolarità
del conio e della battitura. Ogni massaro era tenuto a fare un segno
sulla moneta per riconoscere chi era responsabile della fabbricazione.
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