DOGE DI VENEZIA.

1275-1280.

Dopo la morte del doge Lorenzo Tiepolo si trovò necessario di

modificare e di inasprire le pene minacciate ai falsari, e lo

rileviamo da un decreto di quest'epoca, riportato nel libro VI,

Capitolo LXXX degli Statuti e Leggi Venete, che condanna al fuoco

chiunque falsificasse in Venezia la moneta veneziana, e quel veneto

che in qualunque luogo commettesse lo stesso reato. Nello stesso senso

furono fatte le correzioni alla Promissione Ducale (1), con la quale

il doge doveva giurare di mantenere intatta _nostram monetam magnam et

parvam sicut nunc est_, e di perseguitare i falsificatori.

Dopo ciò fu eletto Jacopo Contarini ottuagenario, che durò solo

quattro anni, in tempi assai difficili. I Veneziani erano in lotta

cogli Anconetani per la supremazia dell'Adriatico in causa di certe

gabelle imposte ai naviganti del golfo, e le sorti della guerra non

furono nei primi tempi favorevoli ai Veneziani. Alcune città

dell'Istria rifiutavano i soliti tributi, e Venezia dovette ricorrere

alle armi per condurle all'obbedienza. Anche Candia si agitava e,

sebbene repressa, la rivolta alzava ripetutamente la testa, né poté

essere domata se non dopo lungo tempo e ripetute spedizioni di navi e

di armati.

Nell'Archivio di Stato ai Frari si conserva un Capitolare dei massari

della moneta, compilato nel 1278 ed abrogato nel 1376 (2), il più

antico che si conosca, non però il primo che resse la zecca di

Venezia, perché, come abbiamo già raccontato, gli ufficiali della

moneta prestavano giuramento sul loro Capitolare fino dal 1224.

Probabilmente fra l'uno e l'altro di questi Capitolari non vi era

differenza sostanziale, perché il fino dell'argento ed il peso del

_grosso_ non avevano variato, ma certo nelle disposizioni di ordine

amministrativo e regolamentare si introdussero quelle modificazioni

che l'esperienza aveva nel frattempo mostrate necessarie ed utili.

Questo importante documento è esteso nella forma solita ai Capitolari,

e comincia dal giuramento che fa il massaro di esercitare il suo

ufficio per il profitto e l'onore del Comune di Venezia, fabbricando

assieme ai soci, od almeno con uno di essi, moneta grossa, buona e di

buona fede; di osservare e far osservare ciò che è prescritto dal

Capitolare e quanto sarà ordinato dal doge e dalla maggior parte del

suo consiglio. Ciascun massaro deve fare per turno la quindicina

assieme ad un compagno, mentre il terzo è chiamato in caso di dubbio o

di necessità.

Il massaro di quindicina deve avere le chiavi delle volte e delle

porte dove si pesa e si custodisce l'argento; deve assieme ai colleghi

fare l'acquisto degli argenti e delle monete, a seconda di ciò che

torna più utile al Comune, col concorso di tutti due, od almeno di uno

dei soci, deve comporre le leghe, e coll'assistenza dei pesatori e

degli affinatori consegnare il metallo ai fonditori, e controllare il

peso ed il fino. Egli deve sorvegliare tutti i particolari della

fabbricazione ed invigilare, anche col mezzo di un inquisitore,

affinché tutti i maestri facciano esattamente il debito loro; deve

registrare gli acquisti e le rese dell'argento sopra apposito

quaderno, ed alla fine del suo servizio dare conto esatto dell'avere

del Comune e dei privati, e consegnare le chiavi al successore. Tutto

è preveduto e determinato con esattezza e minuziosità forse eccessiva;

si stabilisce il numero e la qualità degli operai, le ore di ufficio

per i magistrati e la quantità del lavoro degli operai secondo la

stagione, e persino il minimo del lucro che deve fruttare allo Stato

la fabbricazione della moneta, cioè di due soldi per ogni marca

d'argento lavorato.

I massari devono avere uno scrivano laico, che non abbia altro

incarico alla zecca e che sia veneto, come veneti devono essere tutti

coloro che lavorano alla moneta, tranne gli affinatori. Così i

massari, come tutti gli altri funzionari ed operai devono riferire ai

superiori se venisse a loro conoscenza qualche frode nella

fabbricazione, qualche falsificazione o deterioramento delle monete. I

massari devono, ogni sei mesi, rendere conto della loro

amministrazione a coloro che sono preposti alle ragioni del Comune,

con penalità per coloro che non lo rendessero nei tempi prefissi, ed

esclusione dagli uffici retribuiti di quelli che non saldassero il

loro debito verso lo Stato.

Altre sagge disposizioni provvedono affinché i massari e gli altri

addetti alla zecca non abbiano utili illeciti, non ricevano doni o

denari dagli interessati e non facciano società coi mercanti che

speculavano sulle monete e sui metalli. Speciale cura avevasi per

l'esattezza del peso e del fino, ed anche per la bellezza e regolarità

del conio e della battitura. Ogni massaro era tenuto a fare un segno

sulla moneta per riconoscere chi era responsabile della fabbricazione.

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Le monete di Venezia descritte ed illustrate da Nicolò Papadopoli Aldobrandini, v. 1 Con disegni di C. Kunz · 第 116 / 324 题