Crispi, a Tunisi. — «Gli argomenti contenuti nella nota di
Massicault (comunicata da Berio) sono senza valore. Tunisi è per noi
paese a Capitolazioni, perchè sottoposto a Potenza musulmana e in
virtù del diritto incontestato di cui l'Italia godette da tempo
immemorabile. Questo diritto è ricordato dall'art. 1 del Trattato in
vigore col Bey e fu riconosciuto dalla Francia nel protocollo del 25
gennaio 1884. Secondo le Capitolazioni tutto quanto concerne la vita
intellettuale, morale, giuridica della colonia italiana è sottratto
all'autorità del governo beylicale. Gli articoli 15 e 18 sono
erroneamente invocati, perchè relativi alla vita materiale ed
economica, e non potrebbero essere applicati alle scuole ed alle
associazioni non industriali: di più, costituiscono una eccezione, e
in diritto l'eccezione non ammette interpretazione estensiva. Quanto
alla convenzione dell'8 giugno 1883 fra Tunisi e la Francia, non
potrebbe evidentemente alterare le stipulazioni fra il Bey e le
terze Potenze. È inoltre anteriore al protocollo del 25 gennaio 1884
fra noi e la Francia, dove è espressamente stipulato che ogni
immunità e vantaggio accordati dalle Capitolazioni, dagli usi, dai
trattati, resterebbe in vigore. In altre parole il Bey, prima del
protettorato non avrebbe avuto il diritto di emettere tali decreti
non più della Turchia per quanto concerne l'impero ottomano, e se la
Turchia ne emanasse, la Francia si opporrebbe. Ora il protettorato
non saprebbe modificare lo stato giuridico esistente di faccia ai
terzi: 1.º) perchè stabilito senza il loro consenso; 2.º) perchè pel
trattato del Bardo i diritti delle terze Potenze furono dichiarati
inalterabili; 3.º) perchè i nostri diritti, immunità, privilegi ci
furono riconosciuti e garantiti dalla stessa Potenza protettrice. Il
Bey si trova di fronte alla Francia in condizioni di vassallaggio
tali che noi non potremmo impiegare contro di lui i mezzi che
impiegheremmo verso un sovrano indipendente. Oltrecciò i decreti,
essendo stati redatti a Parigi e solamente _pro-forma_ rivestiti
della firma del Bey, è a Parigi che la soluzione dev'essere
concordata. Limitatevi quindi a dichiarare che, secondo il governo
italiano e per le ragioni suddette, i decreti non sono applicabili e
non dovranno essere applicati ai nostri istituti ed alle nostre
associazioni presenti o future, e domandate che di queste
dichiarazioni vi sia dato atto formale. Se il ministro residente si
rifiuta, voi potete dichiarare che vi è interdetta ogni discussione
ulteriore.»