26 ottobre.

Crispi, a Tunisi. — «Gli argomenti contenuti nella nota di

Massicault (comunicata da Berio) sono senza valore. Tunisi è per noi

paese a Capitolazioni, perchè sottoposto a Potenza musulmana e in

virtù del diritto incontestato di cui l'Italia godette da tempo

immemorabile. Questo diritto è ricordato dall'art. 1 del Trattato in

vigore col Bey e fu riconosciuto dalla Francia nel protocollo del 25

gennaio 1884. Secondo le Capitolazioni tutto quanto concerne la vita

intellettuale, morale, giuridica della colonia italiana è sottratto

all'autorità del governo beylicale. Gli articoli 15 e 18 sono

erroneamente invocati, perchè relativi alla vita materiale ed

economica, e non potrebbero essere applicati alle scuole ed alle

associazioni non industriali: di più, costituiscono una eccezione, e

in diritto l'eccezione non ammette interpretazione estensiva. Quanto

alla convenzione dell'8 giugno 1883 fra Tunisi e la Francia, non

potrebbe evidentemente alterare le stipulazioni fra il Bey e le

terze Potenze. È inoltre anteriore al protocollo del 25 gennaio 1884

fra noi e la Francia, dove è espressamente stipulato che ogni

immunità e vantaggio accordati dalle Capitolazioni, dagli usi, dai

trattati, resterebbe in vigore. In altre parole il Bey, prima del

protettorato non avrebbe avuto il diritto di emettere tali decreti

non più della Turchia per quanto concerne l'impero ottomano, e se la

Turchia ne emanasse, la Francia si opporrebbe. Ora il protettorato

non saprebbe modificare lo stato giuridico esistente di faccia ai

terzi: 1.º) perchè stabilito senza il loro consenso; 2.º) perchè pel

trattato del Bardo i diritti delle terze Potenze furono dichiarati

inalterabili; 3.º) perchè i nostri diritti, immunità, privilegi ci

furono riconosciuti e garantiti dalla stessa Potenza protettrice. Il

Bey si trova di fronte alla Francia in condizioni di vassallaggio

tali che noi non potremmo impiegare contro di lui i mezzi che

impiegheremmo verso un sovrano indipendente. Oltrecciò i decreti,

essendo stati redatti a Parigi e solamente _pro-forma_ rivestiti

della firma del Bey, è a Parigi che la soluzione dev'essere

concordata. Limitatevi quindi a dichiarare che, secondo il governo

italiano e per le ragioni suddette, i decreti non sono applicabili e

non dovranno essere applicati ai nostri istituti ed alle nostre

associazioni presenti o future, e domandate che di queste

dichiarazioni vi sia dato atto formale. Se il ministro residente si

rifiuta, voi potete dichiarare che vi è interdetta ogni discussione

ulteriore.»

Politica estera: memorie e documenti · 第 137 / 215 题