TITOLO PRIMO.

_Comunicazioni del governo al senato._

Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa

diretta al presidente o con decreto.

2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere

il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.

3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno

dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande

ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.

4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono

presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i

motivi.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 109 / 136 题