_Comunicazioni del governo al senato._
Art. 1. Il re ordina la convocazione del senato, o con lettera chiusa
diretta al presidente o con decreto.
2. Allorchè un grande ufficiale della corona è destinato a presedere
il senato, riceve la sua missione con un decreto reale.
3. Le comunicazioni di governo al senato, in presenza del re, si fanno
dai ministri alla tribuna; in assenza del re si fanno dal grande
ufficiale che presiede, a meno che il re ordini altrimenti.
4. I progetti di statuti, i progetti di legge e di senatoconsulti sono
presentati al senato dagli oratori del governo che ne espongono i
motivi.