II. Dall'estratto de' registri della imposizione.

In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo

delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di

pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono

situati e comprovanti la pubblica fama.

Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.

25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un

registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e

farà rilasciare al petente un bollettino di registro.

26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un

consiglio nominato da noi e composto come segue:

Tre senatori,

Due consiglieri di stato,

Un procurator generale,

Un segretario generale.

Il consiglio sarà denominato _consiglio del sigillo de' titoli_.

27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne

sarà il depositario.

28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il

rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti

uniti.

29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro

cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove

informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto

corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.

30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli

darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.

31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo

la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono

situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili

durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè

ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del

codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la

proprietà o il prodotto.

32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione

sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà

obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o

trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti

quindici giorni.

33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare

la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e

convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni

dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle

leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di

rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.

34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere

guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto

parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed

autorizzante l'istituzione del maggiorasco.

35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano

le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda,

i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno

presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere

del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al

petente dal segretario generale.

36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il

procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove

sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà

cancellata ogni trascrizione.

37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi

documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una

spedizione del decreto.

_=Sezione III.=_

_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._

38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le

lettere-patenti.

39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa

dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte

d'un'annata delle rendite del maggiorasco.

40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro;

l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.

41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del

nostro gran sigillo.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 95 / 136 题