In mancanza d'istrumenti, il petente produrrà uno stato estimativo
delle rendite, ed un atto di notorietà fatto davanti il giudice di
pace od un notajo, da sette notabili del circondario ove i beni sono
situati e comprovanti la pubblica fama.
Tutti questi documenti saranno uniti alla petizione.
25. Il cancelliere guardasigilli farà trascrivere la dimanda sopra un
registro dal segretario generale del consiglio menzionato qui sotto, e
farà rilasciare al petente un bollettino di registro.
26. Il cancelliere procederà all'esame della dimanda, assistito da un
consiglio nominato da noi e composto come segue:
Tre senatori,
Due consiglieri di stato,
Un procurator generale,
Un segretario generale.
Il consiglio sarà denominato _consiglio del sigillo de' titoli_.
27. Il segretario generale terrà registro delle deliberazioni e ne
sarà il depositario.
28. Il consiglio delibererà alla maggiorità dopo d'aver inteso il
rapporto del procuratore generale fatto sopra la dimanda e i documenti
uniti.
29. Se il consiglio non si trova bastantemente istruito, il nostro
cancelliere guardasigilli potrà ordinare che sieno prese nuove
informazioni dal procurator generale il quale a tale effetto
corrisponderà coi magistrati, funzionarj e particolari.
30. Tosto che la dimanda sia registrata, il cancelliere guardasigilli
darà la specifica dei beni proposti per formare il maggiorasco.
31. In virtù di quest'atto, incominciando dal quindicesimo giorno dopo
la sua trascrizione agli uffici delle ipoteche ove i beni sono
situati, i beni che vi saranno descritti, diverranno inalienabili
durante un anno, e non potranno essere sottoposti nè a privilegio, nè
ad ipoteca, nè a' carichi menzionati negli articoli 1048 e 1049 del
codice Napoleone, nè a condizione alcuna che ne diminuisse la
proprietà o il prodotto.
32. Il procurator generale del sigillo invigilerà per l'iscrizione
sopra i registri del conservatore delle ipoteche, il quale sarà
obbligato di dare avviso al procuratore generale delle iscrizioni o
trascrizioni che fossero sopravvenute fino alla scadenza dei detti
quindici giorni.
33. Nel tempo stesso che il procuratore generale del sigillo farà fare
la trascrizione per render liberi i beni dalle ipoteche giudiziarie e
convenzionali, metterà altresì ogni diligenza per render liberi i beni
dalle ipoteche legali, o per verificarle secondo le forme volute dalle
leggi, e ne sarà fatto da lui medesimo un certificato prima di
rilasciare il parere di cui si parlerà nell'art. seguente.
34. Se il parere è favorevole alla dimanda, il nostro cancelliere
guardasigilli ci presenterà, unitamente ai documenti e al detto
parere, un progetto di decreto conferente il titolo dimandato ed
autorizzante l'istituzione del maggiorasco.
35. Quando il consiglio sarà di parere che i beni proposti non abbiano
le condizioni ordinate per la formazione de' maggioraschi, la dimanda,
i documenti prodotti ad appoggiarla e il detto parere ci saranno
presentati dal cancelliere guardasigilli. Se noi approviamo il parere
del consiglio, la richiesta e i documenti saranno restituiti al
petente dal segretario generale.
36. La detta restituzione sarà menzionata nel registro, e il
procurator generale indirizzerà ai conservatori delle ipoteche ove
sono situati i beni, una istanza, in virtù della quale verrà
cancellata ogni trascrizione.
37. Allorchè noi avremo firmato il decreto, l'istanza e i suoi
documenti saranno deposti agli archivj del sigillo de' titoli, con una
spedizione del decreto.
_=Sezione III.=_
_Rilascio, pubblicazione e registro delle lettere-patenti._
38. Sopra la dimanda dell'impetrante gli saranno spedite le
lettere-patenti.
39. A quest'effetto egli sarà obbligato di versare nella cassa
dell'ordine della Corona di ferro una somma eguale alla quinta parte
d'un'annata delle rendite del maggiorasco.
40. Metà di questa somma apparterrà all'ordine della Corona di ferro;
l'altra metà sarà destinata per le spese del sigillo.
41. Le lettere-patenti saranno scritte in pergamena, e munite del
nostro gran sigillo.