Non sono legittime senza l'intervento di più della metà dei suoi
membri.
30. Il senato delibera a maggiorità assoluta di suffragi, eccettuato
il caso di cui all'art. 11.
31. I quattro consiglieri di stato consultori passano di diritto nel
senato.
Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite dei sigilli dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi, e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno di Italia è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.
Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 21 marzo
1808.