22. Le rendite accordate nell'articolo precedente sono impiegate,

1.º Nelle spese di riparazioni, manutenzione ed ammobigliamento del

palazzo senatorio,

2.º Nelle altre spese ordinarie e straordinarie del senato,

3.º Nel trattamento de' senatori.

23. Le rendite della dotazione del senato decorrono dal 1.º gennajo

1808.

Il trattamento de' senatori dal giorno della loro nomina.

Gli avanzi sono erogati nelle prime spese del senato.

24. Vi è alla fine d'ogni anno un gran consiglio d'amministrazione

preseduto dal re, composto d'un determinato numero di senatori, in cui

viene fissato il _budjet_ per l'anno prossimo, e definitivamente

regolato il trattamento de' senatori per l'anno cadente. Vengono pure

fissate le pensioni alle vedove de' senatori.

25. Il presidente ha un trattamento doppio; il cancelliere, il

tesoriere ed i pretori hanno la metà più degli altri senatori.

I grandi ufficiali, di cui all'art. 1, num. 3.º, in luogo di

trattamento sono provveduti dallo stato di beneficj ecclesiastici.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 80 / 136 题