TITOLO PRIMO.

_Organizzazione del Senato_

Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto

costituzionale è composto,

1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;

2.º Dei grandi ufficiali della corona;

3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli

arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del

regno;

4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione

di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione

del regno.

Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra

liste dei tre collegi elettorali.

2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta

due candidati di ogni dipartimento.

Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.

Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti

vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai

quali la vacanza si è verificata.

3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il

bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente

la dotazione del senato.

4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente

presedere da qualche grande ufficiale della corona.

Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un

anno.

5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su

la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore

ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.

6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie

fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del

risultato delle deliberazioni del senato.

7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per

sei anni sopra una lista tripla del senato.

8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del

sigillo del senato.

Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.

I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia

interna ed esterna del loro corpo.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 75 / 136 题