_Organizzazione del Senato_
Art. 1. Il senato consulente istituito col quinto statuto
costituzionale è composto,
1.º De' principi della famiglia reale, i quali sono fuori di minorità;
2.º Dei grandi ufficiali della corona;
3.º Dell'arcivescovo di Milano, del patriarca di Venezia, e degli
arcivescovi di Bologna, Ravenna e Ferrara, grandi ufficiali del
regno;
4.º Di tanti benemeriti cittadini nominati dal re, guanti in ragione
di otto per ogni milione d'abitanti corrispondono alla popolazione
del regno.
Il re ne sceglie due di ciascun dipartimento, uno dei quali sopra
liste dei tre collegi elettorali.
2. Per la formazione delle liste, il collegio de' possidenti presenta
due candidati di ogni dipartimento.
Gli altri due collegi ne presentano un solo per ciascheduno.
Collo stesso metodo si formano le liste per rimpiazzare i posti
vacanti, togliendo i candidati da que' dipartimenti relativamente ai
quali la vacanza si è verificata.
3. Il re può accrescere il numero dei senatori quando giudichi che il
bene dello stato lo esiga, ed in tal caso accresce proporzionatamente
la dotazione del senato.
4. Il re presiede il senato, e può anche farlo straordinariamente
presedere da qualche grande ufficiale della corona.
Nomina però un presidente ordinario, le di cui funzioni durano un
anno.
5. Il presidente convoca il senato, dietro un ordine del re, ovvero su
la domanda di qualche commissione senatoria, o di qualche senatore
ufficiale del senato per affari interni del suo corpo.
6. Esso rende conto al re dell'oggetto delle convocazioni senatorie
fatte sulla domanda di qualche commissione o di qualche senatore e del
risultato delle deliberazioni del senato.
7. Un cancelliere, un tesoriere e due pretori sono nominati dal re per
sei anni sopra una lista tripla del senato.
8. Il cancelliere ha la custodia dei registri, degli archivj e del
sigillo del senato.
Il tesoriere soprintende alla percezione delle rendite ed alle spese.
I pretori sono incaricati di tutto ciò che risguarda la polizia
interna ed esterna del loro corpo.