Art. I. Il consiglio de' consultori cessa di far parte del consiglio
di stato, e assume il nome di senato consulente.
II. Egli aggiunge alle attuali sue attribuzioni il registro delle
leggi, e la repressione di qualunque abuso relativo alla libertà
civile.
III. Vi sarà necessariamente nel senato un senatore d'ogni
dipartimento. Questi saranno nominati dal re sopra lista tripla
formata dai collegi elettorali.
IV. Il senato consulente verrà organizzato per mezzo di statuti
speciali.
V. Comandiamo e ordiniamo che le presenti, munite del sigillo dello
stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno
d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali
ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano ne' loro
registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di
stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare
sull'esecuzione.
Dal nostro reale palazzo di Milano questo dì 20 dicembre 1807.