QUARTO STATUTO COSTITUZIONALE.

Visto il primo statuto costituzionale del nostro regno d'Italia, del

17 marzo 1805,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il principe =Eugenio Napoleone=, arcicancelliere di stato del

nostro impero di Francia e vicerè del nostro regno d'Italia, è

adottato nostro figlio.

2. La corona d'Italia dopo noi e in mancanza de' nostri figli e

discendenti maschi legittimi e naturali, è ereditaria nel principe

Eugenio e nella sua discendenza diretta legittima e naturale di

maschio in maschio con ordine di regolare primogenitura, escluse in

perpetuo le femmine e la loro discendenza.

3. In mancanza dei nostri figli e discendenti maschi legittimi e

naturali, e de' figli e discendenti maschi legittimi e naturali del

principe =Eugenio=, la corona d'Italia si devolverà al figlio o al

parente più prossimo di quello tra i principi del nostro sangue che

allora regnerà in Francia.

4. Il principe Eugenio nostro figlio godrà di tutti gli onori annessi

alla nostra adozione.

5. Il diritto che gli dà la nostra adozione alla corona d'Italia, non

potrà mai in verun caso e in veruna circostanza autorizzare nè lui, nè

i suoi discendenti a promuovere pretese alla corona di Francia, la di

cui successione è irrevocabilmente regolata dalle costituzioni

dell'impero.

6. Comandiamo e ordiniamo che le presenti munite de' sigilli dello

stato, sieno comunicate ai collegi elettorali del nostro regno

d'Italia, inserite nel bollettino delle leggi e dirette ai tribunali

ed alle autorità amministrative, perchè le trascrivano nei loro

registri, le osservino e le facciano osservare; e il segretario di

stato del nostro regno d'Italia è incaricato d'invigilare sulla

esecuzione.

Dato dal nostro palazzo imperiale delle Tuileries questo dì 16

febbrajo 1806.

_NAPOLEONE_.

Per l'Imperatore e Re,

L. S.

_Il Ministro Segretario di Stato_,

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 68 / 136 题