47. Sono di competenza del corpo legislativo

1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;

2.º La coscrizione militare;

3.º L'alienazione de' beni nazionali;

4.º Il sistema monetario;

5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni

pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove

tariffe per le imposte esistenti;

6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia

d'alto criminale, sia commerciale.

Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.

48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila

lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le

riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei

di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno

dei di lui membri.

Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori

conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato

segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.

Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei

questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei

questori a 10m. lire per ciascheduno.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 53 / 136 题