1.º Il conto annuo delle entrate e spese dello stato;
2.º La coscrizione militare;
3.º L'alienazione de' beni nazionali;
4.º Il sistema monetario;
5.º I cambiamenti da introdursi nel sistema delle contribuzioni
pubbliche, collo stabilimento, o di nuove imposte, o di nuove
tariffe per le imposte esistenti;
6.º Le modificazioni da farsi alla legislazione, sia civile, sia
d'alto criminale, sia commerciale.
Tutt'altro oggetto è di competenza della pubblica amministrazione.
48. Ogni anno è fatto sul tesoro pubblico un fondo di trecento mila
lire per sostenere le spese del corpo legislativo, sia per le
riparazioni ed il mantenimento del suo palazzo, sia per le spese dei
di lui uffici, sia per le indennizzazioni da accordarsi a ciascheduno
dei di lui membri.
Questo fondo è amministrato dal presidente e dai questori
conformemente a un decreto, che sarà fatto ogni due anni in comitato
segreto, col quale il corpo legislativo ne regola l'impiego.
Su questa somma è prelevato l'onorario annuo del presidente e dei
questori, il quale è fissato pel presidente a 25m. lire, e pei
questori a 10m. lire per ciascheduno.