TITOLO III.

_De' Collegi_.

11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano

separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica

il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del

corpo legislativo.

12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono

nominati dal re.

13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso

dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio

dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.

14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti

seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto

al banco.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 38 / 136 题