_De' Collegi_.
11. I collegi de' possidenti, dei dotti e dei commercianti si radunano
separatamente, e in conseguenza di una convocazione del re, che indica
il luogo della loro riunione, per completarsi e nominare i membri del
corpo legislativo.
12. Il presidente della censura ed i presidenti dei tre collegi sono
nominati dal re.
13. Que' membri dei tre collegi che risiedono nello stesso
dipartimento, si uniscono una volta ogni anno in collegio
dipartimentale nel capoluogo, e in seguito di una convocazione del re.
14. Essi non formano che una sola adunanza, nella quale i possidenti
seggono a mano diritta, i commercianti a sinistra, i dotti dirimpetto
al banco.