12. I grandi ufficiali del regno sono,

_In primo luogo_. I grandi ufficiali della corona, cioè:

Il cancelliere guardasigilli della corona;

Il grand'elemosiniere;

Il gran maggiordomo maggiore;

Il gran ciambellano;

Il grande scudiere.

_In secondo luogo_. I ministri.

I ministri non sono grandi ufficiali del regno che durante l'esercizio

delle loro funzioni.

_In terzo luogo_. Gli arcivescovi di Milano, di Ravenna, di Bologna e

di Ferrara.

_In quarto luogo_. I marescialli del regno, che verranno scelti fra i

generali più distinti, e non potranno oltrepassare il numero di

quattro.

Non vi sarà nomina di marescialli del regno prima dell'anno 1810.

Il primo de' capitani della guardia del re.

L'ispettore generale dell'artiglieria.

L'ispettore generale del genio.

_In quinto luogo_. Sei membri del collegio de' possidenti scelti dal

re fra i cinquanta individui che pagano un'imposizione più forte, e

siano inoltre più distinti pel loro merito.

13. Con uno statuto del primo re d'Italia, che regola l'organizzazione

del palazzo, sono parimente instituiti gli ufficiali ordinarj della

corona per il decoro dei varj servigi del palazzo. I successori del re

sono tenuti di conformarvisi.

14. I grandi ufficiali del regno sono inamovibili, salva l'eccezione

che trovasi all'art. 12, § II. Queste cariche non possono essere

conferite che a' sudditi del regno d'Italia.

15. I grandi ufficiali della corona tengono rango immediatamente dopo i

principi. Essi sono, a titolo della loro carica, membri del senato e del

consiglio di stato.

Essi formano il consiglio del re, quando egli giudica a proposito di

chiamarveli.

Essi sono membri del consiglio privato.

16. Quattro commende di trentasei mila lire di Milano di rendita,

cioè:

La prima, posta fra la Sesia e l'Adda;

La seconda, fra l'Adda e l'Adige;

La terza, sulla sponda destra del Po;

La quarta, fra il Santerno ed il Rubicone; sono assegnate ed unite,

vita naturale durante, alle cariche di cancelliere guardasigilli della

corona, di gran maggiordomo, di gran ciambellano e di grande scudiere.

Il grande elemosiniere gode d'un beneficio ecclesiastico.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 27 / 136 题