TITOLO PRIMO.

_Della reggenza_.

Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti.

Durante la minorità vi è un reggente del regno.

2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere

nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.

3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che

abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della

corona.

4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita

al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine

dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.

5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun

principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o

la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.

6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine

dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente

men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è

entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità

del re.

7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re

minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.

Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue

nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non

sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la

conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.

8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua

amministrazione.

9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re

minore.

10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto,

al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.

In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal

re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande

ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto

stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.

Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente

nè i suoi discendenti.

11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe

per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in

presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal

segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla

consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne'

suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.

Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che

d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a

volontà.

Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non

sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo

archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.

Costituzione della Repubblica Italiana e Statuti Costituzionali del Regno d'Italia · 第 25 / 136 题