_Della reggenza_.
Art. 1. La maggiorità dei =re d'Italia= è fissata a 18 anni compiti.
Durante la minorità vi è un reggente del regno.
2. Il reggente deve avere l'età di almeno 25 anni compiti, e risedere
nel regno d'Italia. Le donne sono escluse dalla reggenza.
3. Il re può destinare il reggente fra i principi della casa reale che
abbiano 25 anni compiti, e, in difetto, fra i grandi ufficiali della
corona.
4. In difetto di destinazione da parte del re, la reggenza è deferita
al principe della casa reale il più prossimo in grado dietro l'ordine
dell'eredità, e che abbia 25 anni compiti.
5. In caso che il re non avesse destinato il reggente, e che alcun
principe della casa reale non avesse compito i 25 anni, il senato (o
la consulta) elegge il reggente fra i grandi ufficiali della corona.
6. Se, a motivo della minorità del principe chiamato per l'ordine
dell'eredità alla reggenza, essa fosse stata deferita ad un parente
men prossimo o ad un grande ufficiale della corona, il reggente ch'è
entrato in esercizio, continua le sue funzioni sino alla maggiorità
del re.
7. Il reggente esercita, sino alla maggiorità del re, e in nome del re
minore, tutte le attribuzioni della dignità reale.
Non può, per altro, nominare ai grandi uffici del regno; e le sue
nomine a quegli impieghi, le cui funzioni durano a tutta vita, non
sono che provvisorie, e non diventano definitive che mediante la
conferma data dal re, un anno dopo la sua maggiorità.
8. Il reggente non è personalmente risponsabile degli atti della sua
amministrazione.
9. La reggenza non conferisce alcun diritto sulla persona del re
minore.
10. La custodia del re minore è conferita a sua madre, e, in difetto,
al principe a ciò destinato dal predecessore del re in minorità.
In mancanza della madre del re minore, e d'un principe destinato dal
re suo predecessore, la custodia del re minore è deferita al grande
ufficiale della corona che sarà il primo nell'ordine qui sotto
stabilito dall'articolo XII, e che abbia i necessarj requisiti.
Non posson esser eletti per la custodia del re minore nè il reggente
nè i suoi discendenti.
11. Quando un re destina o un reggente per la minorità, o un principe
per la custodia del re minore, l'atto di designazione, fatto in
presenza de' grandi ufficiali della corona, vien ricevuto dal
segretario di stato, e immantinente trasmesso al senato (o alla
consulta), per essere trascritto ne' suoi registri o depositato ne'
suoi archivj, o soltanto depositato, s'è suggellato.
Gli atti di designazione, tanto d'un reggente per la minorità, che
d'un principe per la custodia d'un re minore, sono rivocabili dal re a
volontà.
Qualunque atto di designazione o di revoca di designazione, che non
sia stato trascritto sui registri del senato, o deposto nel suo
archivio prima della morte del re, sarà nullo e di nessun effetto.