67.
Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è
necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice
non si perde che per rinunzia o condanna.
68.
Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i
regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un
semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la
dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo
lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.
69.
Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato
della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice
conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il
segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro
della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.
70.
Il ministro delle relazioni estere è necessariamente tolto fra i
membri della consulta di stato, a scelta del presidente il quale lo
nomina e lo dimette a suo piacere.
71.
Un ministro è specialmente incaricato dell'amministrazione del tesoro
pubblico. Egli veglia sulle riscossioni, ordina il giro dei fondi e i
pagamenti autorizzati dalla legge; ma non può permettere verun pagamento
se non in virtù, 1.º di una legge e fino alla concorrenza de' fondi
specialmente assegnati ad un determinato oggetto di spesa; 2.º di un
decreto del governo; 3.º di un mandato firmato da un ministro.
72.
Dee sotto la propria risponsabilità far presentare ogni anno il conto
generale del tesoro pubblico ai commissarj della contabilità, entro
l'ultimo semestre dell'anno successivo.
73.
I conti dettagliati della spesa di ciaschedun ministro, sottoscritti
da lui medesimo, vengono ogni anno pubblicati.
74.
Nessun atto del governo può aver effetto se non è firmato da un
ministro.