X. Interpretationi doctorum creditur habeturque probabilis si Iuri
scripto non repugnet (MIDDENDORPIO, _Accadem. celebrium_).
[299] Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti
fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che
insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle
tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri
privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti
universitari a quelli del diritto civile e canonico (SARTI, _App._,
pag. 227).
[300] SCLOPIS, _Dell'autorità giudiziaria_, cap. VI, pag. 170.
[301] COLLE, _St. dell'univer. di Padova_, I, pag. 55. — Il Saliceto
fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano
nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento,
Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (IDEM, II, pag.
31).
[302] SARTI, P. I, pag. 71.
[303] COLLE, op. cit., pag. 46, vol. I.
[304] IDEM, pag. 51.
[305] SARTI, pag. 103.
[306] MACCIONI, _Osservazioni sul diritto feudale_ di ANT. MINUCCI, p.
74.
[307] RUFO, _Hist. ferrar. Gymn._
[308] COLLE, op. cit., pag. 55.
[309] PRATOVETERE ANT., _Epistolario_ (Epist. XV).
[310] AFFÒ, _Scrittori parmigiani_.
[311] «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori
suo aliquid in salutatione sua scribit reverendo viro: licet benedicat:
tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor
deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos
doctores illustres vocat» (ODOFREDI, _Commen._, II, P. IX).
[312] _Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo_ (SARTI, P. I,
pagina 59).
[313] SOCINI, _Comm._, pag. 37, nº 272.
[314] _Rolandi a Valle Consiliorum. Consil._, 66, n. 41: «Doctoribus
indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo
ejicere.»
[315] SARTI, pag. 370.
[316] LANCILLOTTO, _Vita di Bartolo_, cap. XII. — Di questo privilegio
ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In
extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a
Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare
bastardi.
[317] _Leges novae Reip. Genuae_, cap. I.
[318] Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano
nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale,
essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici.
Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i
dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato
il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua
vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza,
fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la
vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione
militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato
della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita
andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano
VI al comune di Perugia.
[319] La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).
[320] «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod
nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo
vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel
approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam
aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera
Bellua» (RUFO, _Hist. Gym. ferr._, pag. 50).
[321] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.
[322] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.
[323] ALBERIGO DA ROSATE (_De statutis quaest._ 217. — _Tract.
univ. juris_, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai
forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune,
l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure
è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non
possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.
[324] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom. etc._, vol. III.
[325] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.
[326] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, Opere, III, pag. 185.
[327] Nel 1382 i fiorentini desiderando ardentemente che il
giureconsulto Baldo andasse ad insegnare nel loro Studio scrivevano
al comune di Perugia invocando la comune amicizia e fratellanza perchè
persuadesse Baldo ad accondiscendere alle loro brame:
«.... quum elegerimus ad hoc munus egregium legem Doctorem et
singularissimum Iuris interpretem Dom. Baldum Civem honorabilem
Peruginum, fraternitatis vestrae rogamus affectum, quatenus eidem
placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate
concedere; sed etiam si forte socordi consilio non.... ipse suae
curaret laudis honorem, placeat cum in dicta necessitate cogere quodque
nostris votis satisfaciat persuadere» (COLLE, _St. dello Studio di
Padova_, II, pag. 180).
[328] Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea
Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B.
Podestà nell'Archivio giuridico.
Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fiorentini per l'università di
Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano
la seguente lettera:
«Duci Venetiarum
«Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia
Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati Siculo ad
legendum Florentie conducto licentiam preberemus se in Studio Paduano
conducendi, scribere decrevimus rationes veras et urgentes, per quas
hoc facere prohibemur.
«Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se difficultatem
magnam. Primo enim indigentia hujus hominis neque major, neque
urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe cum alium Doctorem
nullum existimabilem habeamus, at totum Studii fundamentum ab hujus
spe presentiaque dependeat, necessarium nobis esse studium claudere,
si huic a nobis conducto, sub cujus fiducia stetimus, licentiam
preberemus. Nec plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione
vel dimissione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam
ponderamus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per
totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra vel
spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid autem
responderi posset scholaribus, qui jam frequentes et multi sub hac
expectationes domos Florentie conduxerunt? Qui si frustrati essent,
conqueri merito possent, et nostram vacillationem et inconstantiam
deridere. Non insuper ea ratio movet, quod in tanta belli difficultate
putarent homines hunc propter inopiam vel impotentiam esse dimissum,
quod consonum esset infamiae quam de nobis inimici nostri quotidie
divulgant. Cum igitur multo magis indigeamus quam alii, et contra
honorem esset, illius dimissioni Celsitudinem vestram rogamus ut
amicabiliter et fraterne suspiciat excusationem nostram. Dat. Florentie
die XXVI Augusti 1432» (FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II).
Quando il pontefice Urbano IV chiese al comune di Perugia il celebre
Baldo per eleggerlo suo consigliere si adunarono tutti i magistrati
della Repubblica con grande solennità e posero ai voti la proposta come
nei più gravi affari di Stato (VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_,
«Baldo» pag. 124).
[329] FABRONI, _Hist. acad. pis._, I, pag. 129.
[330] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 34.
[331] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 110.
[332] Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi,
accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali) scolari per
non pagare, ed era questa: di dire che non può contrarsi obbligazione
col mezzo di procuratore «_mali scolares_ nolunt solvere quia dicunt
quod per procuratorem non quaeritur actio domino» (_Comm._ Seg. 79,
Deg. ecc., verb. obblig.).
[333] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 183.
[334] SARTI, P. II, pag. 131.
[335] Pietro d'Abano, celebre medico di Padova, poneva ad altissimo
prezzo l'opera sua. Per curare Onorio IV dicesi dimandasse cento
fiorini d'oro al giorno (COLLE, _St. dell'univers. di Padova_, II).
Il famoso Taddeo fiorentino ebbe dal papa in compenso della ottenuta
guarigione la somma di diecimila ducati (VILLANI, _Vite d'uomini
illustri fiorentini_, pag. 27).
[336] L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole
e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano
(_Ord. Indic._, pag. 772) dice: «Scentia boni et aequi nummario pretio
non est dehonestanda. Iter et veri philosophie pecuniam spernunt et
mercenariam operam non exhibent...... sic ergo illud quod fecit doctos,
ex liberalitate fecit unde sufficit si cui vel in paucis amici labore
consulatur.»
[337] COLLE, op. cit., II, pag. 70.
[338] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6.
[339] SARTI, P. I, pag. 233, 410, 411.
[340] Uno statuto modenese del 1321, comanda che niuno tra gli scolari
cittadini sia tenuto a dare ai professori di Leggi e di Canoni dono
alcuno benchè loro promesso (MURATORI, _Antiq. It._, pag. 207). Così
pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un
pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto
le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser
pagate dagli scolari (FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6).
[341] Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma
promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè
insegnassero in quella università (BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._,
tom. III, pag. 184.)
[342] Radunatosi il Consiglio delli seicento ad istanza delli scholari
richiamò Galvano bolognese che allora leggeva in Padova con grandissimo
concorso di scolari da ogni parte, che venisse a leggere in Bologna;
il quale ebbe la lettura ordinaria del Decreto col salario di 200
fiorini d'oro l'anno; e perchè egli si trovava avere due figliuoli che
studiavano, il Senato di Bologna gli diede per tre anni cento fiorini
d'oro; e morendo l'uno di loro in quel termine, il superstite ereditava
la detta somma di danari (GHIRARDUCCI, _Storia bolognese_, II, pag.
394). Il Sarti racconta pure che a Dino di Mugello che insegnava leggi
in Pistoia, fu assegnato per cinque anni, oltre lo stipendio una casa
ben fornita e decente per uso di abitazione.
[343] COLLE, _Storia dell'università di Padova_, vol. II, pag. 27.
[344] DE RENZI, _Storia della Scuola di Salerno_, vol. I.
[345] «Ex Bulla Greg. XI, die 3 aug. 1374.»
[346] FACCIOLATI, P. II, pag. 83.
[347] In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi
comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. —
(IDEM, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).
[348] Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. — MAZZETTI, _Mem. bolognesi_, pag.
278.
[349] Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca
di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età.
Il granduca rispose: «Stante il lungo e buon servizio congiunto colla
mala sanità del supplicante, si contenta S. A. S. di licenziarlo dalla
cattedra e carica di leggere, e che quest'anno conscguisca non di meno
la provvisione come se avesse letto tutte tre le terzerie, e che per
maggior recognizione del suo merito negli anni futuri da cominciare il
di 1º di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200
l'anno» (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 321).
[350] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 105.
[351] IDEM, P. II, pag. 81.
[352] IDEM, P. II, pag. 67-89.
[353] IDEM, _Syntagmata XII._
[354] COLLE, _St. della univ. di Padova_, II, pap. 133.
[355] MAZZETTI, _Mem. storiche della univ. di Bologna._
[356] IDEM.
[357] MURATORI, _Scriptor. Rer. Italic._, tomo XX, pap. 939.
[358] Nell'anno 1482 a causa di una pestilenza venne trasferito lo
Studio da Pisa a Prato.
[359] I dottori pisani minacciavano argutamente quel che nel linguaggio
moderno direbbesi uno _sciopero_.
[360] FABRONI, op. cit., I, pag. 39.
[361] _Stat. bonon._, lib. II, pag. 40.
[362] FACCIOLATI, _Fasti_ e _Syntagmata, XII, etc._
[363] SAVIGNY, _Hist. du droit_, tom. III, pag. 192. — La distinzione
delle lezioni in ordinarie e straordinarie è molto antica (_ordinariae,
extraordinariae lecturae_). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle
che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che
solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.
Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni
colla scorta di esempi e documenti autorevoli.
A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per
distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle
secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei
professori, potremmo recare molti esempi.
Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale
argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale
degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università,
erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano
farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny,
adopera le voci (_lectio matutina e vespertina_) come sinonimo di
lezione ordinaria e straordinaria (_Hist. bolognesi_, t. I, pag. 444).
Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri
ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la
base dell'insegnamento.
Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori _ordinari_,
cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti
nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie
invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per
fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi
scolari.
Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto frequente nel linguaggio
scolastico nel medio evo tra lezioni _ordinarie_ e _straordinarie_,
non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita
all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle
materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.
[364] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57. — Quanto all'importanza
che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi
(FABRONI, _Hist. Acad. pis._, pag. 206).
[365] _Atti dell'Accad. delle scienze di Torino_, vol. XXIX.
[366] SARTI, P. I, pag. 34.
[367] SAVIOLI, _Annali di Bologna_, tomo II, P. I, pag. 158.
[368] TIRABOSCHI, _Storia della Lett. It._, tomo V, pag. 66.
[369] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, pag. 314.
[370] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 184.
[371] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10, 19, 58.
[372] Documenti inediti pubblicati dal PUCCINOTTI (_Storia della
medicina_, vol. II).
[373] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 482.
[374] Da una lettera scritta agli uffiziali dell'università di Pisa
da un dottore di quella città, si rileva come i bidelli eseguissero
rigorosamente il loro obbligo e quanta cura mettessero gl'insegnanti
per giustificarsi di qualche loro assenza dalle scuole allo scopo
di evitare una pena. La lettera dice così: «Magnifici Officiales.
Lo primo di Maggio passato morì in casa mia uno scolare Ferrarese
mio consorte, il quale era stato doi anni meco. Bisognoe sepelirlo
la mattina seguente nel hora de la lectione; di che tra per essere e
addolorato e occupato il dì de innanzi per lo caso non aveva studiato
e non lessi quella mattina. Gli altri lessono mez'ora perchè ebbono
honorare la sepoltura. Dissemi li Bidelli che sebbene apuntassino,
fariano cum le S. V. la scusa mia, e che io non haria danno. Così mi
tenevo non havesse seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga
mi è stato ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V.
essendo condannato a torto per le caxone predicte, le quali se possono
verificare col testimonio de li Bidelli. Due altre fiate io sono stato
appuntato al tempo di Ser Piero Cenini. E le apuntature sono state
cancellate, e restituitomi il dinaio e le altre paghe, havendo sempre
justificato l'innocentia mia; perchè in vero non vi può esser noto dai
vostri Precessori io posso gloriarmi essere uno de li più diligenti,
che habiati in questo Studio....» (FABRONI, _Hist. Accad. pis._, P. I,
pag. 163).
[375] Avvertasi la malizia e la sottile ironia della frase.
[376] FABRONI, _Hist. Acad._, P. I, pag. 102.
[377] .... «Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne
straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e si
seppellì detto dì a ore 18 in circa. Si andò collegialmente da dottori
e rettori dietro al corpo a S. Giovanni, non potendo in Duomo per
l'incendio seguito giovedì notte 24 ottobre 1595. San Leonino orò
in Firenze, Jacopo Mazzuni di Cesena fece l'orazione funerale sopra
il corpo, e tutti i dottori e scolari portarono torcie bianche e la
lezione si dette per letta (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 431).
[378] SARTI, P. I, pag. 97.
[379] FABRONI, op. cit., I, pag. 255.
[380] FABRONI, op. cit., II, pag. 255.
[381] IDEM, II, pag. 11.
[382] Un tale Andrea del Campo copista nello Studio di Pisa scriveva,
parlando dell'utilità di questa concorrenza: «.... optimo consiglio fu
el vostro a porre el Papi alla concurrentia de Iasone, perchè veggo
si farà tal'uomo che quelli che ne potranno fare qualche conto per
l'advenire; buono ed utile gli è stato questo sprone» (FABRONI, op.
cit., I, pag. 225).
[383] FABRONI, op. cit., pag. 20.
[384] Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che
gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata
dal Fabroni (I, pag. 188) «.... Io non credeva venire a questo Studio
per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in
pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi
d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie
dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero
del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia doctore di qualche
reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che
sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo
che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser
da me aliena.»
[385] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 102.
[386] IDEM, P. II, pag. 15.
[387] Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina
nella sala maggiore dello Studio (in schola magna). Quelle della sera
che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella Sala della
Curia del Pretore (M. FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20).
[388] FACCIOLATI, _Syntagmata XII, etc._, pag. 62.
[389] Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione
fatta nel 1490 agli uffiziali dello Studio di Pisa: «Avvisando V. S.
che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si
fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè
tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto
al presente..... cosa questa da fare accendere gli animi degli altri
vostri che per adventura non sono così serventi allo studio.» (FABRONI,
op. cit. I, pag. 225).
[390] _Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc._ (_Archivio
delle Riformagioni di Siena._ Tomo XXII, 1482, c. 88).
[391] Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica
piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero
di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel
recinto delle scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu
tanto il concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una
piazza di Bologna.
[392] Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre
università, come già vedemmo.
[393] «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem
diebus aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam
diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes
repetitionessunt» (ALCIATI, _Or Bononiae habiti_. — SAVIGNY, op. cit.,
II, pag. 599).
[394] .... «ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus
ordinarie legitur, hora vigesima tertia, post principium studii usque
ad vocationes Pascae Resurretionis, scolares omnes et doctores tam
Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii ad Circulus in
apothecis consuetis convenire debeant....» (FACCIOLATI, _Syntagm._ XII,
pag. 62).
[395] _Stat. bonon._, Lib. II, pag. 36-38. — ODOFREDO, _Proem. inedit.,
al Diz._
[396] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20.
[397] FABRONI, op. cit., I, pag. 100.
[398] ROFREDI BENEVENTANI, _Ordin. judic. position._, pag. 772: «Quod
primo per Scholarem discere volentem quaerendus est Doctor talis,
qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim potest clare
docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum capacitatem et
ingenium audientiam coaptare potest, tacenda non proferat, et dicenda
ac addiscenda non sileat. Qui enim apices quaerit, et alta docet
quae ab auditoribus non intelliguntur non eorum utilitatem sed sui
ostentationem facit.
«.... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam et aptam
ut ea quae sapit recte docere possit.
«.... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem vitam
probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi interpetrandique
facundiam et disserendi copiam se habere patefecerit nec sit in docendo
plus pomposus quam utilis....»
Anche Odofredo (_Proem. ined. ad Dig. vetus_) parla così intorno alla
scelta di un buon'insegnante: «Scholaris enim quemlibet debet audire et
modum cujuslibet inspicere, et qui si plus placebit ille debet per eum
eligi, et opinione propria non alterius, non praetio.... vel praecibus
doctoris vel alterius.»
[399] Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170.
Niccolò V con la bolla del 1º agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario
di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero
ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto
domanda e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di
eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare
gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai
dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino
a 200.
Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna
aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal
1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei
(MAZZETTI, _Mem. storiche dell'univ. bolognese_, pag. 30).
[400] Si racconta che a Roma gli scolari per occupare i migliori posti
alle lezioni di Pomponio Leto si recassero alle scuole a mezzanotte,
e lo stesso Pomponio si partisse da casa avanti giorno rischiarandosi
la via con una candela in mano (RENAZZI, _St. dell'univ. di Roma_). —
Nell'università di Padova vi era un bidello destinato ad accendere i
lumi per le lezioni avanti l'alba (antilucone) (FACCIOLATI, _Syntagmata
XII, etc._).
[401] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 3.
[402] A dì 12 agosto 1373: «Per parte di molti cittadini di
Firenze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro
concittadini, ed anche pe' loro posteri di venire ammaestrati nel
libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare a
fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi supplichiamo
di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e ben versato nella
dottrina di questo poema, il quale per un tempo non maggiore di un anno
faccia lezione del libro che volgarmente chiamasi el Dante a quanti
vorranno venire ad ascoltarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni
continuate come suol farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore
di cento fiorini d'oro.»
[403] MANNI, _Sigilli_, tom. IV, png. 131.
[404] Rofredo di Benevento (_Ord. judic._, pag. 772) esalta i vantaggi
dell'insegnamento orale dicendo che la viva voce ha qualche cosa di
latente energia. «Viva enim vox multum imprimit quae habet nescio quid
latentis energiae.»
[405] _Fasti_, P. II, pag. 84.
[406] ODOFREDO, _Comment. leg. 2, de judiciis_.
[407] _Summa artis notariae D. Rolandini Roduphini, etc._
[408] Alla fine delle lezioni, o come oggi direbbesi, del corso
scolastico, i professori solevano riepilogare le proprie impressioni e
dare il loro giudizio sul profitto degli scolari e sui cambiamenti da
adottare nell'insegnamento nell'anno avvenire.
Un esempio di questi riepiloghi ce lo dà Odofredo (_ad L. fin. D. de
Divortio_).
«Or signori, nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum
sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias
Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus sanctis ejus. Et est
consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando
liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et
ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant
aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis
quod in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter sicut
unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt
boni pagatores qui nolunt scire sed nolunt solvere iuxta illud: scire
volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere,
eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo
vos.»
[409] _Stat. bon._, lib. IV, pag. 75.
[410] MAZZETTI, _Memorie di Bologna_. — In Padova spettava agli
scolari la scelta dei libri strordinari, cioè del Digesto nuovo e
dell'Inforziato; il Rettore sceglieva i libri ordinari. — Vedi _Stat.
di Padova_ pubblicati per cura Gloria, rubr. 1250.
[411] Ciò dimostra secondo il SAVIGNY (_St. del diritto rom., ecc._,
vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non
era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore.
Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori
si assunsero la facoltà di conferirlo.
[412] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.
[413] _Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino_, vol. XXIX.
[414] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, vol. IV, pag. 36.
[415] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 81.
[416] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dell'univers. di Perugia e
Stat. perug._, lib. III, rubr. 19.
[417] SAVIGNY, _Hist. du droit rom., etc._, III, pag. 228.
[418] SARTI, _Pref._, P. XXIII.
[419] RUFO, _Hist. Gimn. ferrar._
[420] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.
[421] RUFO, op. cit., pag. 47.
[422] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 25.
[423] SARTI, op. cit.
[424] «Id vero (dice saviamente il FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 47)
nimis juvenile consilium visum est.»
[425] FABRONI, op. cit., P. II, pag. 47.
[426] IDEM, pag. 483.
[427] GHIRARDACCI, _Historie di Bologna_, pag. 440.
[428] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 17, 24.
[429] _Stat. bonon._, Lib. IV, pag. 53.
[430] Tra gli studenti del medio evo si trovano ricordati certi
individui detti _Goliardi_ che, seguendo il costume di quell'epoca,
vagavano da una ad un'altra università menando vita licenziosa. — Molti
di essi univano anche la qualità di chierici (COMPARETTI, _Virgilio nel
Medio Evo_. — BARTOLI, _I precursori del rinascimento_).
[431] Come fossero disprezzati gli ebrei nel medio evo non importa
ricordarlo che è cosa troppo nota. Cito un esempio opportuno
trattandosi di scolari. Quando l'antico Studio di Torino passò nel
1434 a Savigliano, fra i lamenti che l'università rivolse al Comune
vi fu quello che gli ebrei avevano comune il macello con i cristiani.
Ritornato lo studio nel 1436 in Torino, quel Comune per far posto agli
scolari cacciò gli ebrei dalle case che abitavano (VALLAURI, _Storia
dell'univ. piemont._, I, pag. 33).
[432] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 149.
[433] Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità
per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche
che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli
studenti. «Scholares accedentes ad mulierculas quae vulgo appellat
_fantesche_ et quae stant cum civibus et in domibus eorum inhoneste
vivunt non possunt puniri licet sint liberae mulieres» (ROLANDI A
VALLE, _Consiliorum cons._, 74, num. 17).
[434] Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere
dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza
elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella
università.
Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati
negli statuti, col nome di _Socii doctorum vel scholarium_. Questi
scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si
obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza
a fare da ripetitori (_repetitores_) agli altri scolari, ma di questo
però non possiamo emettere un giudizio positivo.
È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli
scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero
l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli
scolari).
L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della
università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri.
Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese
pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto
Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno
tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod
habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (ROFREDI, op. cit.,
pag. 772).
[435] Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i
giovani poveri agli studii.
Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari
di quella città a studiare medicina a Parigi (COLL., _Storia della
università di Padova_, II, pag. 173).
L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re,
Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani
della loro nazione.
Il conte di Savoja concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio
del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in
Bologna (CIBRARIO, _Econ. polit. del medio evo_).
[436] FACCIOLATI, _Syntagmata_, XII.
[437] Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal 1257 fino al
secolo XVII:
Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326) Reggiano (1362) Collegio
di Spagna (1364) Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio Fieschi
(1518) Collegio Vioes (1528) Collegio illirico ungarico (1537) Collegio
Ferrerio (1541) Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Collegio
Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).
[438] Nelle università francesi questi collegi avevano una vita
autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (SAVIGNY, _St. del
diritto romano nel medio evo_, tomo I). In Parigi vi fu un collegio
pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti
di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità
sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di
molte città italiane.
[439] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 16.
[440] Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium
sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»
[441] «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»
[442] _Stat. bonon._, lib. III, pag. 52.
[443] VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_.
[444] Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale
abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari
«possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si
conviene» (FABRONI, op. cit., II, pag. 19).
[445] SARTI, op. cit., P. I.
[446] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi I_, pag. 328. — Il giureconsulto
Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio,
invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non
potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis
ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate
respondabam» (_Epist. XXII_). Ma i fiorentini risposero che i lettori
dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie
cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande
(ANT. DE PRATOVETERI, _Epistolae_, Ep. XII).
[447] Un esempio ne abbiamo nel SARTI (P. I, pag. 105).
[448] ROFREDO BENEVENTANO, dice (_Ord. Indic._, pag. 772) che gli
scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di
assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere
le opinioni da essi manifestate.
[449] MAZZUCCHELLI, _Scrittori d'Italia_, P. I, vol. II, pag. 464.
[450] VILLANI FILIPPO, _Vite degli uomini illustri fiorentini_.
[451] SARTI, P. I, pag. 92.
[452] Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera
scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad
preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima
Aretina, ausus sum hoc opus componere» (SARTI, P. I, pag. 125).
[453] Estratti dagli _Statuti bolognesi_ (SAVIGNY, op. cit., III, pag.
252, lib. III, pag. 63).
[454] SARTI, op. cit., P. II, pag. 131. — SAVIGNY, op. cit., I, pag.
593.
[455] «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium
omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique,
et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex
Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui
contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.
«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri
in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus scolares fuerint,
et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur
scolares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra
fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos
pro doctrina et tres solidos pro scolis, et rectori solvant pro
banno quinque solidos» (GUAZZESI, _Opere._ Pisa, 1766). — In queste
disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare
distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza
insegnata (_doctrina_) e la clientela (_scolis_).
[456] BALDI, in 2 fend. 26 cap. _Vassallus_: «.... et illam glossam
multum notabat primus _doctor meus_ Joan. Pagliarensis.» — IDEM, in
Cod. I, 49 par. I, _de episcop._, n. 5: «.... Sed recolendae memoriae
_pater et dominus_ do. Fede de Sen. dicit.... etc.» — Questi due passi
del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva
nel linguaggio scolastico fra il semplice _doctor_ e il _dominus_ e
_pater_.
[457] Libro di novelle e di bel _parlar gentile_ (ed. in Firenze,
1572, Nov. 49); opera divenuta oggi assai rara. — Ecco il passo della
novella che parla di Accursio: «Addomando io (disse Accursio) al
comune di Bologna che le possessioni dei miei figliuoli siano a mia
signoria, cioè dei miei scolari, li quali sono grandi maestri divenuti
et hanno molto guadagnato poi che io mi partii da loro.» — In Bologna
gli scolari, secondo lo storico Ghirardacci, si solevano chiamare
comunemente figli del popolo (_filios populi_).
[458] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 308.
[459] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom._, etc., III, pag. 149.
[460] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.
[461] ALIDOSI, op. cit.
[462] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, I, pag. 67.
[463] SARDEONE, _De antiq. Urb. Patav._, lib. III.
[464] Baldo fu uno dei cinque sapienti (sapientes) che avevano
la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e
incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma
degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e
consigliere pontificio (SAVIGNY, _St. del dir. rom., etc._, IV, pag.
234. — VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_, «Baldo» pag. 124).
[465] FABRONI, _Vita Cosimi Med._, II, pag. 69.
[466] VERMIGLIOLI, _Scrittori perugini._
[467] FABRONI, _Vita Laurentii Med._, II, pag. 75, 76 e _Vita Cosimi_,
II, pag. 69.
[468] SARTI, P. I, pag. 136.
[469] FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II, pag. 67. «Mos est fere omniun
Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica ad legendum
conducuntur, mutare frequenter propositum, et ut a pluribus ezpeti sua
opera videatur, electiones alias super alias quaerere ac se ipsos es
conducentes molestiis involvere....»
[470] SARTI, P. I, pag. 131.
[471] SARTI, _App._, pag. 96.
[472] PIACENTINI, _Summa, Cod. IX, 8, ad leg. juliam, maj._
[473] FABRONI, _Hist. Acad pis._, I, cap. VII, P. II, pag. 303.
[474] FABRONI, op. cit., II, pag. 342.
[475] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 55.
[476] DIPLOVATAC: _In Hugolino_.
[477] VILLANI FILIPPO, _Vite d'uomini illustri fiorentini_, pag. 32.
[478] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.
[479] Quidam scholares invitaverunt ad prandium dominum Albericum qui
libentur concedebat et bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Dominus
Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum
rubeum. Dixit Dominus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immisceatis
aquam. Ipsi scholares immiscebant aquam. Ipsi scholares immiscebant
vinum album. _Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo_ II, XVI.
[480] ALIDOSI. Questo fatto vien narrato anche dallo stesso Azone, il
quale benchè perdesse il premio, disse di insistere nella sua prima
opinione «Licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum» (AZO, _In
sum Codic. tit. de iurisd._)
[481] SARTI, P. I, pag. 35.
[482] MURATORI, _Antiq. Maed. Aevi_, I, pag. 1062.
[483] COLLE, _Storia dell'univ. di Padova_, II, pag. 85. — In nota è
trascritto il bizzarro testamento.
[484] SAVIGNY, _St. del diritto romano nel medio evo_, vol. I, cap. XXI.
[485] Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua
presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè
accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto.
Ma il Petrarca rispose alla Repubblica rifiutando l'ufficio. (DE SADE,
_Vita di F. Petrarca_. — TIRABOSCHI, _St. della Lett. Ital._, tomo V,
pag. 64).