IX. Sunt executores contra exercentes ludos noxios.

X. Interpretationi doctorum creditur habeturque probabilis si Iuri

scripto non repugnet (MIDDENDORPIO, _Accadem. celebrium_).

[299] Anche qualche dottore più famoso dell'università delle arti

fu insignito di grandi onori. Il celebre medico T. Fiorentino che

insegnava in Bologna ottenne per sè e pei suoi eredi l'esenzione dalle

tasse e da tutti gli altri oneri della cittadinanza e molti altri

privilegi. I suoi scolari furono equiparati nel godimento dei diritti

universitari a quelli del diritto civile e canonico (SARTI, _App._,

pag. 227).

[300] SCLOPIS, _Dell'autorità giudiziaria_, cap. VI, pag. 170.

[301] COLLE, _St. dell'univer. di Padova_, I, pag. 55. — Il Saliceto

fu chiamato monarca della scienza legale. Molti altri esempi si trovano

nelle storie. Giovanni Andrea fu chiamato anche Stella del firmamento,

Tromba del diritto e Padre delle leggi e dei canoni (IDEM, II, pag.

31).

[302] SARTI, P. I, pag. 71.

[303] COLLE, op. cit., pag. 46, vol. I.

[304] IDEM, pag. 51.

[305] SARTI, pag. 103.

[306] MACCIONI, _Osservazioni sul diritto feudale_ di ANT. MINUCCI, p.

74.

[307] RUFO, _Hist. ferrar. Gymn._

[308] COLLE, op. cit., pag. 55.

[309] PRATOVETERE ANT., _Epistolario_ (Epist. XV).

[310] AFFÒ, _Scrittori parmigiani_.

[311] «.... quando scholaris est in terra sua et vult scribere doctori

suo aliquid in salutatione sua scribit reverendo viro: licet benedicat:

tamen non honorat doctorem suum sicut deberet: quia si est doctor

deberet dicere illustri viro Bonon, docenti: quia imperator ipsos

doctores illustres vocat» (ODOFREDI, _Commen._, II, P. IX).

[312] _Odofredi in leg. edita actio Cod. de edendo_ (SARTI, P. I,

pagina 59).

[313] SOCINI, _Comm._, pag. 37, nº 272.

[314] _Rolandi a Valle Consiliorum. Consil._, 66, n. 41: «Doctoribus

indoctis non concepit privilegium vicinum fabrum obstrepentem a domo

ejicere.»

[315] SARTI, pag. 370.

[316] LANCILLOTTO, _Vita di Bartolo_, cap. XII. — Di questo privilegio

ottenuto dai re di Boemia ne fa menzione lo stesso Bartolo (In

extravag. alla voce Reges). Collo stesso decreto fu concesso a

Bartolo anche il diritto proprio soltanto del principe, di legittimare

bastardi.

[317] _Leges novae Reip. Genuae_, cap. I.

[318] Oltre la grande importanza scientifica che i dotti esercitavano

nel medio evo erano rivestiti anche di autorità politica e sociale,

essendo chiamati ai più alti uffici tanto civili che ecclesiastici.

Per dare un'idea della moltiplicità degli uffici che esercitavano i

dottori basta ricordare le numerose cariche pubbliche cui fu chiamato

il giureconsulto Baldo, il quale oltre ad essere stato per tutta la sua

vita insegnante in varie università e indefesso cultore della scienza,

fu giudice, ambasciatore, avvocato, uno dei sapienti che avevano la

vigilanza sulle scuole di diritto e incaricato dell'amministrazione

militare. Fu anche vicario generale del Vescovo di Rodi, incaricato

della riforma degli statuti di Pavia e negli ultimi anni della sua vita

andò consigliere pontificio a Roma e chiesto in grazia da papa Urbano

VI al comune di Perugia.

[319] La bolla di Onorio è riferita dal Sarti (vol. II, pag. 177).

[320] «Ne calamitas et pestis haec ulterius progrediatur decernunt quod

nullus Scholaticus in disciplinam assumat, nec Ludum habeat nisi primo

vel de se periculum fecerit cognitorem se esse bonarum Litterarum vel

approbatum fuerit per Oflitiun XII Sapientium aptum esse ad Scholam

aperiendam. Si quis contra auserit de Civitate ejiciatur ut pestifera

Bellua» (RUFO, _Hist. Gym. ferr._, pag. 50).

[321] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[322] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.

[323] ALBERIGO DA ROSATE (_De statutis quaest._ 217. — _Tract.

univ. juris_, tomo II), dice che lo statuto di Padova proibisce ai

forensi, agli scolari e agli altri che non portano i pesi del Comune,

l'arringare e il trattare e decidere cause in quel fôro, come pure

è ordinato che i dottori e i maestri che percepiscono stipendio non

possano patrocinare cause nel Palazzo se non in favore degli scolari.

[324] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom. etc._, vol. III.

[325] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[326] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, Opere, III, pag. 185.

[327] Nel 1382 i fiorentini desiderando ardentemente che il

giureconsulto Baldo andasse ad insegnare nel loro Studio scrivevano

al comune di Perugia invocando la comune amicizia e fratellanza perchè

persuadesse Baldo ad accondiscendere alle loro brame:

«.... quum elegerimus ad hoc munus egregium legem Doctorem et

singularissimum Iuris interpretem Dom. Baldum Civem honorabilem

Peruginum, fraternitatis vestrae rogamus affectum, quatenus eidem

placeat non solum veniendi licentiam amore nostri cum benignitate

concedere; sed etiam si forte socordi consilio non.... ipse suae

curaret laudis honorem, placeat cum in dicta necessitate cogere quodque

nostris votis satisfaciat persuadere» (COLLE, _St. dello Studio di

Padova_, II, pag. 180).

[328] Si possono consultare con profitto i documenti sopra Andrea

Alciati lettore nello Studio di Bologna (Anni 1537-41) pubblicati da B.

Podestà nell'Archivio giuridico.

Nel 1432 il Doge di Venezia chiedeva ai fiorentini per l'università di

Padova con grandi istanze il Panormita, e i fiorentini gli rispondevano

la seguente lettera:

«Duci Venetiarum

«Illustris atque Excelse Domine frater et amice carissime. Quia

Orator vester cum magna instantia petivit a nobis, ut Abati Siculo ad

legendum Florentie conducto licentiam preberemus se in Studio Paduano

conducendi, scribere decrevimus rationes veras et urgentes, per quas

hoc facere prohibemur.

«Res enim interdum parvae videntur, et tamen habent in se difficultatem

magnam. Primo enim indigentia hujus hominis neque major, neque

urgentior alicui est quam nobis ipsis. Quippe cum alium Doctorem

nullum existimabilem habeamus, at totum Studii fundamentum ab hujus

spe presentiaque dependeat, necessarium nobis esse studium claudere,

si huic a nobis conducto, sub cujus fiducia stetimus, licentiam

preberemus. Nec plane utilitatem, vel damnum, quod ex retentione

vel dimissione illius viri pervenire nobis posset, sed verecundiam

ponderamus. Non enim sine labe honoris preteriret, si hunc per

totam Italiam publicatum mutare consilium, et civitate nostra vel

spreta vel neglecta, ad alios transire permitteremus. Quid autem

responderi posset scholaribus, qui jam frequentes et multi sub hac

expectationes domos Florentie conduxerunt? Qui si frustrati essent,

conqueri merito possent, et nostram vacillationem et inconstantiam

deridere. Non insuper ea ratio movet, quod in tanta belli difficultate

putarent homines hunc propter inopiam vel impotentiam esse dimissum,

quod consonum esset infamiae quam de nobis inimici nostri quotidie

divulgant. Cum igitur multo magis indigeamus quam alii, et contra

honorem esset, illius dimissioni Celsitudinem vestram rogamus ut

amicabiliter et fraterne suspiciat excusationem nostram. Dat. Florentie

die XXVI Augusti 1432» (FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II).

Quando il pontefice Urbano IV chiese al comune di Perugia il celebre

Baldo per eleggerlo suo consigliere si adunarono tutti i magistrati

della Repubblica con grande solennità e posero ai voti la proposta come

nei più gravi affari di Stato (VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_,

«Baldo» pag. 124).

[329] FABRONI, _Hist. acad. pis._, I, pag. 129.

[330] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 34.

[331] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 110.

[332] Odofredo parlando di questo sistema che era in uso ai suoi tempi,

accenna ad un'astuzia che aveano trovati i cattivi (mali) scolari per

non pagare, ed era questa: di dire che non può contrarsi obbligazione

col mezzo di procuratore «_mali scolares_ nolunt solvere quia dicunt

quod per procuratorem non quaeritur actio domino» (_Comm._ Seg. 79,

Deg. ecc., verb. obblig.).

[333] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 183.

[334] SARTI, P. II, pag. 131.

[335] Pietro d'Abano, celebre medico di Padova, poneva ad altissimo

prezzo l'opera sua. Per curare Onorio IV dicesi dimandasse cento

fiorini d'oro al giorno (COLLE, _St. dell'univers. di Padova_, II).

Il famoso Taddeo fiorentino ebbe dal papa in compenso della ottenuta

guarigione la somma di diecimila ducati (VILLANI, _Vite d'uomini

illustri fiorentini_, pag. 27).

[336] L'insegnare senza retribuzione era stimata cosa molto onorevole

e veramente degna dei buoni cultori della scienza. Rofredo Beneventano

(_Ord. Indic._, pag. 772) dice: «Scentia boni et aequi nummario pretio

non est dehonestanda. Iter et veri philosophie pecuniam spernunt et

mercenariam operam non exhibent...... sic ergo illud quod fecit doctos,

ex liberalitate fecit unde sufficit si cui vel in paucis amici labore

consulatur.»

[337] COLLE, op. cit., II, pag. 70.

[338] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6.

[339] SARTI, P. I, pag. 233, 410, 411.

[340] Uno statuto modenese del 1321, comanda che niuno tra gli scolari

cittadini sia tenuto a dare ai professori di Leggi e di Canoni dono

alcuno benchè loro promesso (MURATORI, _Antiq. It._, pag. 207). Così

pure nel 1279 l'università di Padova assegnando ai professori un

pubblico stipendio avea fatto lo stesso divieto, eccettuando soltanto

le pigioni delle case dove i professori insegnavano, che doveano esser

pagate dagli scolari (FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 6).

[341] Le storie citano numerosi esempi di stipendi cospicui. Parma

promise al Fulgosio ed a Pietro d'Aricarano 1000 ducati d'oro purchè

insegnassero in quella università (BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._,

tom. III, pag. 184.)

[342] Radunatosi il Consiglio delli seicento ad istanza delli scholari

richiamò Galvano bolognese che allora leggeva in Padova con grandissimo

concorso di scolari da ogni parte, che venisse a leggere in Bologna;

il quale ebbe la lettura ordinaria del Decreto col salario di 200

fiorini d'oro l'anno; e perchè egli si trovava avere due figliuoli che

studiavano, il Senato di Bologna gli diede per tre anni cento fiorini

d'oro; e morendo l'uno di loro in quel termine, il superstite ereditava

la detta somma di danari (GHIRARDUCCI, _Storia bolognese_, II, pag.

394). Il Sarti racconta pure che a Dino di Mugello che insegnava leggi

in Pistoia, fu assegnato per cinque anni, oltre lo stipendio una casa

ben fornita e decente per uso di abitazione.

[343] COLLE, _Storia dell'università di Padova_, vol. II, pag. 27.

[344] DE RENZI, _Storia della Scuola di Salerno_, vol. I.

[345] «Ex Bulla Greg. XI, die 3 aug. 1374.»

[346] FACCIOLATI, P. II, pag. 83.

[347] In Padova fu anche concesso ad un dottore l'esenzione dai tributi

comunali e l'aumento di stipendio perchè aveva dodici figliuoli. —

(IDEM, P. II, pag. 62; P. III, pag. 41).

[348] Fantuzzi, vol. VII, pag. 283. — MAZZETTI, _Mem. bolognesi_, pag.

278.

[349] Nel 1636 un dottore di Medicina in Pisa fece istanza al Granduca

di ritirarsi dall'insegnamento, allegando per scusa la sua tarda età.

Il granduca rispose: «Stante il lungo e buon servizio congiunto colla

mala sanità del supplicante, si contenta S. A. S. di licenziarlo dalla

cattedra e carica di leggere, e che quest'anno conscguisca non di meno

la provvisione come se avesse letto tutte tre le terzerie, e che per

maggior recognizione del suo merito negli anni futuri da cominciare il

di 1º di novembre 1636, mentre se li viverà se gli paghino scudi 200

l'anno» (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 321).

[350] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 105.

[351] IDEM, P. II, pag. 81.

[352] IDEM, P. II, pag. 67-89.

[353] IDEM, _Syntagmata XII._

[354] COLLE, _St. della univ. di Padova_, II, pap. 133.

[355] MAZZETTI, _Mem. storiche della univ. di Bologna._

[356] IDEM.

[357] MURATORI, _Scriptor. Rer. Italic._, tomo XX, pap. 939.

[358] Nell'anno 1482 a causa di una pestilenza venne trasferito lo

Studio da Pisa a Prato.

[359] I dottori pisani minacciavano argutamente quel che nel linguaggio

moderno direbbesi uno _sciopero_.

[360] FABRONI, op. cit., I, pag. 39.

[361] _Stat. bonon._, lib. II, pag. 40.

[362] FACCIOLATI, _Fasti_ e _Syntagmata, XII, etc._

[363] SAVIGNY, _Hist. du droit_, tom. III, pag. 192. — La distinzione

delle lezioni in ordinarie e straordinarie è molto antica (_ordinariae,

extraordinariae lecturae_). Secondo alcuni dicevansi ordinarie quelle

che tenevansi nelle pubbliche scuole, e straordinarie quelle che

solevano farsi nelle private, cioè nelle abitazioni dei professori.

Ambedue queste opinioni sono false e il Savigny ne discute le ragioni

colla scorta di esempi e documenti autorevoli.

A dimostrare la verità della nostra asserzione che cioè, per

distinguere la diversa natura delle lezioni è necessario dividerle

secondo l'importanza scientifica dell'insegnamento e la fama dei

professori, potremmo recare molti esempi.

Riepilogando in brevi parole le ricerche da noi fatte su tale

argomento, osserviamo che le lezioni ordinarie per consenso generale

degli statuti e degli usi scolastici in vigore in tutte le università,

erano tenute nelle ore mattutine, mentre le straordinarie solevano

farsi di sera; onde lo storico Ghirardacci, citato anche dal Savigny,

adopera le voci (_lectio matutina e vespertina_) come sinonimo di

lezione ordinaria e straordinaria (_Hist. bolognesi_, t. I, pag. 444).

Di più le lezioni ordinarie erano quelle in cui si spiegavano i libri

ordinari, cioè i libri di testo delle diverse scienze che formavano la

base dell'insegnamento.

Nelle lezioni ordinarie occupavano le cattedre i dottori _ordinari_,

cioè quelli di merito ormai insigne e di fama assicurata e provetti

nell'insegnamento per lunga esperienza. Nelle lezioni straordinarie

invece solevano insegnare cumulativamente anche i dottori poco noti per

fama scientifica, i semplici licenziati, i baccellieri, e gli stessi

scolari.

Tutto ciò dimostra che la distinzione tanto frequente nel linguaggio

scolastico nel medio evo tra lezioni _ordinarie_ e _straordinarie_,

non sta ad indicare altro che un diverso grado d'importanza attribuita

all'insegnamento, secondo la fama dei professori e l'utilità delle

materie che si spiegavano nelle une o nelle altre scuole.

[364] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57. — Quanto all'importanza

che aveva la scuola ordinaria del mattino nelle università può vedersi

(FABRONI, _Hist. Acad. pis._, pag. 206).

[365] _Atti dell'Accad. delle scienze di Torino_, vol. XXIX.

[366] SARTI, P. I, pag. 34.

[367] SAVIOLI, _Annali di Bologna_, tomo II, P. I, pag. 158.

[368] TIRABOSCHI, _Storia della Lett. It._, tomo V, pag. 66.

[369] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, pag. 314.

[370] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 184.

[371] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10, 19, 58.

[372] Documenti inediti pubblicati dal PUCCINOTTI (_Storia della

medicina_, vol. II).

[373] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 482.

[374] Da una lettera scritta agli uffiziali dell'università di Pisa

da un dottore di quella città, si rileva come i bidelli eseguissero

rigorosamente il loro obbligo e quanta cura mettessero gl'insegnanti

per giustificarsi di qualche loro assenza dalle scuole allo scopo

di evitare una pena. La lettera dice così: «Magnifici Officiales.

Lo primo di Maggio passato morì in casa mia uno scolare Ferrarese

mio consorte, il quale era stato doi anni meco. Bisognoe sepelirlo

la mattina seguente nel hora de la lectione; di che tra per essere e

addolorato e occupato il dì de innanzi per lo caso non aveva studiato

e non lessi quella mattina. Gli altri lessono mez'ora perchè ebbono

honorare la sepoltura. Dissemi li Bidelli che sebbene apuntassino,

fariano cum le S. V. la scusa mia, e che io non haria danno. Così mi

tenevo non havesse seguire altro. Hora al pagamento de la seconda paga

mi è stato ritenuto tre ducati. Maravigliome e dolgome come le S. V.

essendo condannato a torto per le caxone predicte, le quali se possono

verificare col testimonio de li Bidelli. Due altre fiate io sono stato

appuntato al tempo di Ser Piero Cenini. E le apuntature sono state

cancellate, e restituitomi il dinaio e le altre paghe, havendo sempre

justificato l'innocentia mia; perchè in vero non vi può esser noto dai

vostri Precessori io posso gloriarmi essere uno de li più diligenti,

che habiati in questo Studio....» (FABRONI, _Hist. Accad. pis._, P. I,

pag. 163).

[375] Avvertasi la malizia e la sottile ironia della frase.

[376] FABRONI, _Hist. Acad._, P. I, pag. 102.

[377] .... «Sabato 2 di marzo 1595 non si lesse ne ordinarj ne

straordinarj perchè giovedì notte a ore 8 morì Pietro Angeli e si

seppellì detto dì a ore 18 in circa. Si andò collegialmente da dottori

e rettori dietro al corpo a S. Giovanni, non potendo in Duomo per

l'incendio seguito giovedì notte 24 ottobre 1595. San Leonino orò

in Firenze, Jacopo Mazzuni di Cesena fece l'orazione funerale sopra

il corpo, e tutti i dottori e scolari portarono torcie bianche e la

lezione si dette per letta (FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 431).

[378] SARTI, P. I, pag. 97.

[379] FABRONI, op. cit., I, pag. 255.

[380] FABRONI, op. cit., II, pag. 255.

[381] IDEM, II, pag. 11.

[382] Un tale Andrea del Campo copista nello Studio di Pisa scriveva,

parlando dell'utilità di questa concorrenza: «.... optimo consiglio fu

el vostro a porre el Papi alla concurrentia de Iasone, perchè veggo

si farà tal'uomo che quelli che ne potranno fare qualche conto per

l'advenire; buono ed utile gli è stato questo sprone» (FABRONI, op.

cit., I, pag. 225).

[383] FABRONI, op. cit., pag. 20.

[384] Il Baldo, dolendosi cogli uffiziali dello Studio di Pisa che

gli avessero dato i concorrenti, dice in una sua lettera pubblicata

dal Fabroni (I, pag. 188) «.... Io non credeva venire a questo Studio

per lassare el riposo e cercare travagli e disturbi e avere a stare in

pratiche maxime in questa mia senectute. È laudabile usanza nelli Studi

d'Italia di tractare li doctori antichi, che non abbino concurrentie

dispiacevoli, e andare per le pratiche, ma solo abbino il pensiero

del leggere. Non credo che in Studio d'Italia sia doctore di qualche

reputazione che abbia letto anni trentotto, come io, e non credo che

sia doctore in Italia più dato alle pratiche e alle.... quanto questo

che cerca la mia concurrentia et maxime perchè vede questa cosa esser

da me aliena.»

[385] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 102.

[386] IDEM, P. II, pag. 15.

[387] Nell'università di Padova si facevano le dispute anche di mattina

nella sala maggiore dello Studio (in schola magna). Quelle della sera

che si dicevano vespertine, si facevano nelle scuole o nella Sala della

Curia del Pretore (M. FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20).

[388] FACCIOLATI, _Syntagmata XII, etc._, pag. 62.

[389] Quanto all'utilità di queste dispute si parla in una relazione

fatta nel 1490 agli uffiziali dello Studio di Pisa: «Avvisando V. S.

che mai in questo Studio si fecero tante dispute pubbliche quanto si

fanno dappoi che ci è questo singolarissimo Dottore Mess. Iasone nè

tanto si dimostrarono mai li scolari fare tanto profitto. È quanto

al presente..... cosa questa da fare accendere gli animi degli altri

vostri che per adventura non sono così serventi allo studio.» (FABRONI,

op. cit. I, pag. 225).

[390] _Ordinamento del magistrato di Balìa di Siena etc._ (_Archivio

delle Riformagioni di Siena._ Tomo XXII, 1482, c. 88).

[391] Parrà strano che le dispute accademiche si facessero in pubblica

piazza. Eppure non è questo il solo esempio che i dottori trattassero

di argomenti scientifici in luogo aperto al pubblico anzichè nel

recinto delle scuole. Si narra che ai tempi del giureconsulto Azo fu

tanto il concorso degli uditori, che esso fu costretto a leggere in una

piazza di Bologna.

[392] Questa segreta sorveglianza dei bidelli si trova anche in altre

università, come già vedemmo.

[393] «.... Bartolus, Baldus, Paulus..., dum taxat vocationem

diebus aliquam legem iterum interpretandum accipiebant, quam

diffusius disputarent, ideoque Repetitiones dixerunt: et hodie omnes

repetitionessunt» (ALCIATI, _Or Bononiae habiti_. — SAVIGNY, op. cit.,

II, pag. 599).

[394] .... «ut ex antiqua consuetudine omnibus diebus, quibus

ordinarie legitur, hora vigesima tertia, post principium studii usque

ad vocationes Pascae Resurretionis, scolares omnes et doctores tam

Medicinae quam Philosophiae, Ordinarii et Extraordinarii ad Circulus in

apothecis consuetis convenire debeant....» (FACCIOLATI, _Syntagm._ XII,

pag. 62).

[395] _Stat. bonon._, Lib. II, pag. 36-38. — ODOFREDO, _Proem. inedit.,

al Diz._

[396] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 20.

[397] FABRONI, op. cit., I, pag. 100.

[398] ROFREDI BENEVENTANI, _Ordin. judic. position._, pag. 772: «Quod

primo per Scholarem discere volentem quaerendus est Doctor talis,

qui primo seipsum bene et clare intelligat, tunc enim potest clare

docere, cum clare intelligit. Et qui verba sua secundum capacitatem et

ingenium audientiam coaptare potest, tacenda non proferat, et dicenda

ac addiscenda non sileat. Qui enim apices quaerit, et alta docet

quae ab auditoribus non intelliguntur non eorum utilitatem sed sui

ostentationem facit.

«.... Debet etiam talis esse doctor qui habet vim impressivam et aptam

ut ea quae sapit recte docere possit.

«.... Quod talis eligendus sit Magister qui in se laudabilem vitam

probis moribus monstrabit, et docendi peritiam dicendi interpetrandique

facundiam et disserendi copiam se habere patefecerit nec sit in docendo

plus pomposus quam utilis....»

Anche Odofredo (_Proem. ined. ad Dig. vetus_) parla così intorno alla

scelta di un buon'insegnante: «Scholaris enim quemlibet debet audire et

modum cujuslibet inspicere, et qui si plus placebit ille debet per eum

eligi, et opinione propria non alterius, non praetio.... vel praecibus

doctoris vel alterius.»

[399] Nel 1451 le cattedre di Bologna superavano il numero di 170.

Niccolò V con la bolla del 1º agosto 1451 le ridusse a 44 coll'onorario

di lire 500 o 600 al più per ciascuna, dichiarando però che fossero

ammessi ad insegnare tutti i cittadini laureati che ne avessero fatto

domanda e si rilasciasse ai Riformatori dello studio la facoltà di

eleggere tanto i dottori cittadini come i forestieri e di assegnare

gli stipendi. Clemente VII con la bolla del 22 gennaio 1523 assegnò ai

dottori cittadini lo stipendio di lire 100 che Gregorio XIII portò fino

a 200.

Dalla bolla di Niccolò V in poi le cattedre delle università di Bologna

aumentarono sempre quasi fino a raggiungere la cifra antica. Dal

1579 al 1669 le cattedre erano giunte al numero di centosessantasei

(MAZZETTI, _Mem. storiche dell'univ. bolognese_, pag. 30).

[400] Si racconta che a Roma gli scolari per occupare i migliori posti

alle lezioni di Pomponio Leto si recassero alle scuole a mezzanotte,

e lo stesso Pomponio si partisse da casa avanti giorno rischiarandosi

la via con una candela in mano (RENAZZI, _St. dell'univ. di Roma_). —

Nell'università di Padova vi era un bidello destinato ad accendere i

lumi per le lezioni avanti l'alba (antilucone) (FACCIOLATI, _Syntagmata

XII, etc._).

[401] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 3.

[402] A dì 12 agosto 1373: «Per parte di molti cittadini di

Firenze desiderosi tanto per sè medesimi, quanto per gli altri loro

concittadini, ed anche pe' loro posteri di venire ammaestrati nel

libro di Dante dal quale anche i non letterati possono imparare a

fuggire il vizio e ad acquistar la virtù riverentemente vi supplichiamo

di provvedere ad eleggere un uomo savio valente e ben versato nella

dottrina di questo poema, il quale per un tempo non maggiore di un anno

faccia lezione del libro che volgarmente chiamasi el Dante a quanti

vorranno venire ad ascoltarlo in tutti i giorni feriali e per lezioni

continuate come suol farsi, e con salario a piacer vostro non maggiore

di cento fiorini d'oro.»

[403] MANNI, _Sigilli_, tom. IV, png. 131.

[404] Rofredo di Benevento (_Ord. judic._, pag. 772) esalta i vantaggi

dell'insegnamento orale dicendo che la viva voce ha qualche cosa di

latente energia. «Viva enim vox multum imprimit quae habet nescio quid

latentis energiae.»

[405] _Fasti_, P. II, pag. 84.

[406] ODOFREDO, _Comment. leg. 2, de judiciis_.

[407] _Summa artis notariae D. Rolandini Roduphini, etc._

[408] Alla fine delle lezioni, o come oggi direbbesi, del corso

scolastico, i professori solevano riepilogare le proprie impressioni e

dare il loro giudizio sul profitto degli scolari e sui cambiamenti da

adottare nell'insegnamento nell'anno avvenire.

Un esempio di questi riepiloghi ce lo dà Odofredo (_ad L. fin. D. de

Divortio_).

«Or signori, nos incepimus et finivimus et mediavimus librum istum

sicut scitis vos qui fuistis de auditorio isto, de quo agimus gratias

Deo et B. Mariae Virgini Matris ipsius et omnibus sanctis ejus. Et est

consuetudo diutius obtenta in civitate ista, quod cantatur missa quando

liber finitur, et ad honorem Sancti Spiritus; et est bona consuetudo et

ideo est tenenda. Sed quia moris est quod doctores in fine libri dicant

aliqua de suo proposito, dicam vobis aliqua pauca tamen. Et dico vobis

quod in anno sequenti intendo dovere ordinarie bene et legaliter sicut

unquam feci, extraordinarie non credo legere, quia scholares non sunt

boni pagatores qui nolunt scire sed nolunt solvere iuxta illud: scire

volunt omnes, mercedem solvere nemo. Non habeo vobis plura dicere,

eatis cum benedictione domini, tamen bene veniatis ad missam et rogo

vos.»

[409] _Stat. bon._, lib. IV, pag. 75.

[410] MAZZETTI, _Memorie di Bologna_. — In Padova spettava agli

scolari la scelta dei libri strordinari, cioè del Digesto nuovo e

dell'Inforziato; il Rettore sceglieva i libri ordinari. — Vedi _Stat.

di Padova_ pubblicati per cura Gloria, rubr. 1250.

[411] Ciò dimostra secondo il SAVIGNY (_St. del diritto rom., ecc._,

vol. I) che il titolo di baccelliere nelle università medioevali non

era un vero titolo accademico come quello di licenziato e di dottore.

Il baccellierato divenne titolo accademico quando i collegi dei dottori

si assunsero la facoltà di conferirlo.

[412] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio di Perugia_.

[413] _Atti dell'Accad. delle Scienze di Torino_, vol. XXIX.

[414] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, vol. IV, pag. 36.

[415] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 81.

[416] PADELLETTI, _Contributo alla Storia dell'univers. di Perugia e

Stat. perug._, lib. III, rubr. 19.

[417] SAVIGNY, _Hist. du droit rom., etc._, III, pag. 228.

[418] SARTI, _Pref._, P. XXIII.

[419] RUFO, _Hist. Gimn. ferrar._

[420] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[421] RUFO, op. cit., pag. 47.

[422] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 25.

[423] SARTI, op. cit.

[424] «Id vero (dice saviamente il FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 47)

nimis juvenile consilium visum est.»

[425] FABRONI, op. cit., P. II, pag. 47.

[426] IDEM, pag. 483.

[427] GHIRARDACCI, _Historie di Bologna_, pag. 440.

[428] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 17, 24.

[429] _Stat. bonon._, Lib. IV, pag. 53.

[430] Tra gli studenti del medio evo si trovano ricordati certi

individui detti _Goliardi_ che, seguendo il costume di quell'epoca,

vagavano da una ad un'altra università menando vita licenziosa. — Molti

di essi univano anche la qualità di chierici (COMPARETTI, _Virgilio nel

Medio Evo_. — BARTOLI, _I precursori del rinascimento_).

[431] Come fossero disprezzati gli ebrei nel medio evo non importa

ricordarlo che è cosa troppo nota. Cito un esempio opportuno

trattandosi di scolari. Quando l'antico Studio di Torino passò nel

1434 a Savigliano, fra i lamenti che l'università rivolse al Comune

vi fu quello che gli ebrei avevano comune il macello con i cristiani.

Ritornato lo studio nel 1436 in Torino, quel Comune per far posto agli

scolari cacciò gli ebrei dalle case che abitavano (VALLAURI, _Storia

dell'univ. piemont._, I, pag. 33).

[432] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 149.

[433] Un giureconsulto nei suoi Consigli legali sostiene l'impunità

per quelli scolari che mantenessero disonesti rapporti colle fantesche

che non avevano buon nome: il che è prova della vita licenziosa degli

studenti. «Scholares accedentes ad mulierculas quae vulgo appellat

_fantesche_ et quae stant cum civibus et in domibus eorum inhoneste

vivunt non possunt puniri licet sint liberae mulieres» (ROLANDI A

VALLE, _Consiliorum cons._, 74, num. 17).

[434] Il famoso Pier delle Vigne che divenne consigliere

dell'imperatore Federigo II, visse negli anni della sua giovinezza

elemosinando in Bologna, per attendere agli studii in quella

università.

Gli scolari poveri che vivevano a spese altrui, si trovano ricordati

negli statuti, col nome di _Socii doctorum vel scholarium_. Questi

scolari verisimilmente in compenso del nutrimento e dell'alloggio, si

obbligavano a certi servigi. Forse essi si dedicavano di preferenza

a fare da ripetitori (_repetitores_) agli altri scolari, ma di questo

però non possiamo emettere un giudizio positivo.

È da notarsi come per render forse meno umiliante la posizione degli

scolari mantenuti a spese altrui agli studii, gli statuti trovassero

l'appellativo simpatico di socii (cioè, compagni dei dottori e degli

scolari).

L'imperatore Federigo II nelle costituzioni fondamentali della

università di Napoli, si obbligò di sovvenire gli scolari poveri.

Ad onta di tutto ciò la posizione degli studenti mantenuti a spese

pubbliche doveva essere alquanto umiliante; onde il giureconsulto

Rofredo ammonisce gli scolari di non recarsi agli studii se non hanno

tanto da mantenervisi decorosamente: «Necesse est scholaribus quod

habeant ad studium vitae sustentationem ne egeant» (ROFREDI, op. cit.,

pag. 772).

[435] Anche i principi largheggiavano in sussidii per mantenere i

giovani poveri agli studii.

Il principe Ubertino di Padova mantenne a sue spese dodici scolari

di quella città a studiare medicina a Parigi (COLL., _Storia della

università di Padova_, II, pag. 173).

L'imperatore Massimiliano II promise a polacchi, purchè eleggessero re,

Ernesto suo figlio, di mantenere allo Studio di Padova cento giovani

della loro nazione.

Il conte di Savoja concesse un assegno di cento fiorini d'oro al figlio

del cancelliere del principe di Asaja per mantenersi agli studii in

Bologna (CIBRARIO, _Econ. polit. del medio evo_).

[436] FACCIOLATI, _Syntagmata_, XII.

[437] Ecco i nomi dei collegi istituiti in Bologna dal 1257 fino al

secolo XVII:

Collegio Avignonese (1257) Bresciano (1326) Reggiano (1362) Collegio

di Spagna (1364) Gregoriano (1371) Ancarano (1414) Collegio Fieschi

(1518) Collegio Vioes (1528) Collegio illirico ungarico (1537) Collegio

Ferrerio (1541) Montalto (1586) Collegio Sinibaldi (1605) Collegio

Palantieri (1610) Collegio Jacobs (1650).

[438] Nelle università francesi questi collegi avevano una vita

autonoma ed assai maggiore importanza che in Italia (SAVIGNY, _St. del

diritto romano nel medio evo_, tomo I). In Parigi vi fu un collegio

pel mantenimento degli scolari poveri italiani. Nel libro degli statuti

di Modena del 1578, libro I, si trovano accennate molte particolarità

sull'ordinamento di questo collegio scolastico fondato col concorso di

molte città italiane.

[439] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, II, pag. 16.

[440] Lo statuto di Bologna così dispone: «Damnosis scholarium

sumptibus providere cupientes statuimus...., etc.»

[441] «.... Qui vulgariter vocatur panno de Statuto....»

[442] _Stat. bonon._, lib. III, pag. 52.

[443] VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_.

[444] Nell'università di Pisa fu tolto quest'uso da Cosimo II, il quale

abrogò gli antichi statuti in questa parte disponendo che gli scolari

«possino vestire a loro modo in abito però modesto e civile come si

conviene» (FABRONI, op. cit., II, pag. 19).

[445] SARTI, op. cit., P. I.

[446] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi I_, pag. 328. — Il giureconsulto

Minucci conosciuto nelle scuole col nome di Antonio da Pratovecchio,

invitato dai fiorentini a leggere nel loro Studio, rispondeva di non

potervi andare a causa delle discordie «Multis me instigantibus amicis

ut Florentiam ad profittendum irem turbata omnia esse in Civitate

respondabam» (_Epist. XXII_). Ma i fiorentini risposero che i lettori

dell'università non avrebbero risentito alcun danno dalle discordie

cittadine e di ciò convinto il Minucci accondiscese alle loro domande

(ANT. DE PRATOVETERI, _Epistolae_, Ep. XII).

[447] Un esempio ne abbiamo nel SARTI (P. I, pag. 105).

[448] ROFREDO BENEVENTANO, dice (_Ord. Indic._, pag. 772) che gli

scolari debbono riverenza ai loro maestri, ed hanno l'obbligo di

assisterli quando sono poveri, di retribuirli, e di scusare e difendere

le opinioni da essi manifestate.

[449] MAZZUCCHELLI, _Scrittori d'Italia_, P. I, vol. II, pag. 464.

[450] VILLANI FILIPPO, _Vite degli uomini illustri fiorentini_.

[451] SARTI, P. I, pag. 92.

[452] Il giureconsulto Rodofredo nella prefazione di una sua opera

scrive: «Ideo ego Rofredus Beneventanus juris civilis professor ad

preces et instantias sociorum meorum in civitate scilicet civilissima

Aretina, ausus sum hoc opus componere» (SARTI, P. I, pag. 125).

[453] Estratti dagli _Statuti bolognesi_ (SAVIGNY, op. cit., III, pag.

252, lib. III, pag. 63).

[454] SARTI, op. cit., P. II, pag. 131. — SAVIGNY, op. cit., I, pag.

593.

[455] «Item ordinaverunt quod quilibet Magister debeat honorare alium

omnibus modis quibus potest, et in Scolis et in conventibus et ubique,

et quod nullus Magister det adiutorium vel exortamentum alicui ex

Scolaribus ad faciendam vel dicendam iniuriam aliquam Magistris, et qui

contra fecerit solvat pro poena quinque solidos.

«Item quod nullus Magister debeat recipere scolares alterius Magistri

in scolis suis ultra quatuor vices invito illo cujus scolares fuerint,

et si intraverint scolas alicuius per unam Ebdomadam, tunc dicantur

scolares ejus et eos postea non recipiat. Quod si aliqui contra

fecerint teneantur solvere illi cuius scolares fuerint decem solidos

pro doctrina et tres solidos pro scolis, et rectori solvant pro

banno quinque solidos» (GUAZZESI, _Opere._ Pisa, 1766). — In queste

disposizioni degli statuti aretini è da osservarsi la singolare

distinzione fatta nel valor venale della scuola fra la scienza

insegnata (_doctrina_) e la clientela (_scolis_).

[456] BALDI, in 2 fend. 26 cap. _Vassallus_: «.... et illam glossam

multum notabat primus _doctor meus_ Joan. Pagliarensis.» — IDEM, in

Cod. I, 49 par. I, _de episcop._, n. 5: «.... Sed recolendae memoriae

_pater et dominus_ do. Fede de Sen. dicit.... etc.» — Questi due passi

del Baldo dimostrano esattamente la differenza sostanziale che correva

nel linguaggio scolastico fra il semplice _doctor_ e il _dominus_ e

_pater_.

[457] Libro di novelle e di bel _parlar gentile_ (ed. in Firenze,

1572, Nov. 49); opera divenuta oggi assai rara. — Ecco il passo della

novella che parla di Accursio: «Addomando io (disse Accursio) al

comune di Bologna che le possessioni dei miei figliuoli siano a mia

signoria, cioè dei miei scolari, li quali sono grandi maestri divenuti

et hanno molto guadagnato poi che io mi partii da loro.» — In Bologna

gli scolari, secondo lo storico Ghirardacci, si solevano chiamare

comunemente figli del popolo (_filios populi_).

[458] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 308.

[459] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom._, etc., III, pag. 149.

[460] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 59.

[461] ALIDOSI, op. cit.

[462] COLLE, _St. dell'univ. di Padova_, I, pag. 67.

[463] SARDEONE, _De antiq. Urb. Patav._, lib. III.

[464] Baldo fu uno dei cinque sapienti (sapientes) che avevano

la vigilanza sulle scuole di diritto; poi giudice, ambasciatore e

incaricato dell'amministrazione militare. Fu incaricato della riforma

degli statuti di Pavia, vicario generale del vescovo di Todi, e

consigliere pontificio (SAVIGNY, _St. del dir. rom., etc._, IV, pag.

234. — VERMIGLIOLI, _Biografie dei perugini_, «Baldo» pag. 124).

[465] FABRONI, _Vita Cosimi Med._, II, pag. 69.

[466] VERMIGLIOLI, _Scrittori perugini._

[467] FABRONI, _Vita Laurentii Med._, II, pag. 75, 76 e _Vita Cosimi_,

II, pag. 69.

[468] SARTI, P. I, pag. 136.

[469] FABRONI, _Vita Cosimi I_, vol. II, pag. 67. «Mos est fere omniun

Medicorum et Juris consultorum qui per studi a publica ad legendum

conducuntur, mutare frequenter propositum, et ut a pluribus ezpeti sua

opera videatur, electiones alias super alias quaerere ac se ipsos es

conducentes molestiis involvere....»

[470] SARTI, P. I, pag. 131.

[471] SARTI, _App._, pag. 96.

[472] PIACENTINI, _Summa, Cod. IX, 8, ad leg. juliam, maj._

[473] FABRONI, _Hist. Acad pis._, I, cap. VII, P. II, pag. 303.

[474] FABRONI, op. cit., II, pag. 342.

[475] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 55.

[476] DIPLOVATAC: _In Hugolino_.

[477] VILLANI FILIPPO, _Vite d'uomini illustri fiorentini_, pag. 32.

[478] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.

[479] Quidam scholares invitaverunt ad prandium dominum Albericum qui

libentur concedebat et bibebat cum aliis.... Dum esset in mensa Dominus

Alberi, cum scholaribus illis, illi scholares dabant ei optimum vinum

rubeum. Dixit Dominus Alberi: Istum vinum est nimis fortis, immisceatis

aquam. Ipsi scholares immiscebant aquam. Ipsi scholares immiscebant

vinum album. _Odofred. in leg. 6 Cod. de dolo_ II, XVI.

[480] ALIDOSI. Questo fatto vien narrato anche dallo stesso Azone, il

quale benchè perdesse il premio, disse di insistere nella sua prima

opinione «Licet ob hoc amiserim equum, sed non fuit aequum» (AZO, _In

sum Codic. tit. de iurisd._)

[481] SARTI, P. I, pag. 35.

[482] MURATORI, _Antiq. Maed. Aevi_, I, pag. 1062.

[483] COLLE, _Storia dell'univ. di Padova_, II, pag. 85. — In nota è

trascritto il bizzarro testamento.

[484] SAVIGNY, _St. del diritto romano nel medio evo_, vol. I, cap. XXI.

[485] Nel 1351 i fiorentini invitarono il Petrarca a onorare di sua

presenza lo Studio di recente da loro fondato sottomettendosi, purchè

accettasse l'insegnamento, a qualunque condizione egli avesse imposto.

Ma il Petrarca rispose alla Repubblica rifiutando l'ufficio. (DE SADE,

_Vita di F. Petrarca_. — TIRABOSCHI, _St. della Lett. Ital._, tomo V,

pag. 64).

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 37 / 38 题