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(Dal volume Miscellaneo «Atti del Consiglio Maggiore dal 1260 al 1415»
Archivio Decemvirale).
[153] SAVIGNY, _Hist. du droit romain. etc._, III, pag. 133.
[154] SARTI, P. I, pag. 34.
[155] SARTI, P. II, pag. 177.
[156] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 19-20.
[157] Quando fu decretato di compilare gli statuti per l'università
fiorentina furono consultati gli scolari, i quali disposero che i
detti statuti dovessero essere redatti per cura di nove dottori, presi
dai tre collegi dei Canonisti, dei Legisti e dei Medici, e di sei
scolari. Questi statuti nel 1473 vennero da Lorenzo de' Medici estesi
all'università di Pisa (FABRONI, _Hist. pis._, I, pag. 76).
[158] AZARIO, _Cron._, pag. 415.
[159] MARINI, _Papiri diplomatici_, Introd.
[160] Narra il Villani (lib. VII, cap. XC) che questa somma per i
lamenti di molti malevoli cittadini fu ridotta a soli 1000 fiorini.
[161] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, lib. I, pag. 51.
[162] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 48.
[163] IDEM, _Syntagmata_ XII.
[164] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 13.
[165] SARTI, _De Archygium. Bonon. profess._, P. I.
[166] Vedine un esempio nel TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, I., pag. 52.
[167] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, I, pag. 320.
[168] GHIRARDACCI, vol. II, pag. 424 e SARTI _App._ II, pag. 106.
[169] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 80-81.
[170] _Accademiarum celebrium, etc._
[171] In Padova se ne trova qualche esempio: ma dal 1426 in poi fu
decretata la perpetua esclusione del vescovo dal grado di Rettore
(FACCIOLATI, _Fasti_).
[172] Odofredo dice: «per legem municipalem hujus civitatis scholares
creant rectores.»
[173] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, II, disp. 424.
[174] Vedi fra gli altri statuti quello dell'università di Perugia
(PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio perugino_).
[175] SAVIGNY, _St. del dir. rom., ecc._, III, pag. 203 e 224. —
TIRABOSCHI, _Stor. della letterat. italiana_, tomo I, lib. IV, cap.
III.
[176] Il Senato di Venezia fece espressa proibizione ai padovani e ai
veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di
Padova (FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 81).
[177] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, I, pag. 420, 421.
[178] Quando l'elezione di un nuovo Rettore incontrava il generale
gradimento, esso veniva portato in trionfo sulle spalle degli scolari
dalla cattedrale fino alla sua dimora. Vedine qualche esempio nel
FACCIOLATI, _Fasti_.
[179] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 328.
[180] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 31-44.
[181] IDEM, P. II, pag. 231.
[182] IDEM, P. II, pag. 242; P. III, pag. 69.
[183] IDEM, P. II, pag. 69.
[184] FACCIOLATI, P. II.
[185] Di questa specie di laurea vedremo parlando dei gradi accademici
(cap. VIII).
[186] FACCIOLATI, P. II, pag. 44-48.
[187] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 293.
[188] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom._, III.
[189] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I. pag. 1; P. II, pag. 43, 51, 71, 203,
213.
[190] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.
[191] «Essendo antica costumanza — dice un Decreto del 1647 — delle
Università delli Scholari di questo Studio, o siano di Legge o
di Filosofia, o Medicina, di collocare l'onore e la preminenza di
Tesoriere in uno dei loro compagni Studenti; gl'Illustrissimi Signori
Giudice e Maestrato dei Savii e gl'Illustrissimi Signori Riformatori
sono venuti in sentimento, acciocchè tale dignità si renda più
conspicua e più stimata, che il soggetto da eleggersi Tesoriere abbia
prima con qualche onorata azione dato pubblico saggio del suo virtuoso
talento e del progresso delli suoi studj; essendo da tener per fermo,
che ciò servirà di stimolo assai pungente alli Scholari, d'attendere
con fervore alle intraprese professioni» (RUFO, op. cit., pag. 291).
[192] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 16.
[193] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 17.
[194] Il nome di Stazionari forse fu una derivazione dell'antica voce
inglese «stationer» (librajo). Nel medio evo, si diceva comunemente
«stazione» il luogo dove si faceva commercio di libri (BOCCACCIO, _Vita
di Dante_).
[195] Vedi SARTI, P. II, _Append._, pag. 210, e SAVIGNY IV. _App._
[196] SAVIGNY, _Stor. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 413. —
Odofredo che faceva scuola in casa, teneva per comodo de' suoi scolari
una raccolta di libri che imprestava (SARTI, P. I, pag. 149).
[197] _St. Bonon._, lib. I, pag. 25. — L'università di Bologna proibiva
agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla,
sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda. (GHIRARDACCI, _St.
bolognese_, lib. XXI, pag. 117).
Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (_Storia del dir.
rom._, vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli
Stazionari.
_De stationaribus tenentibus exempla
librorum vel apparatum_
(Lib. 4, pag. 68).
«Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla
librorum et apparatuum tenentes non presumant vendere vel alio modo
alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel
aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon.
poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet
vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem
banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta
et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis
scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere
quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere
et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae
et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro
quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis
citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»
[198] SARTI, P. II, pag. 224.
[199] Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato
assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (TIRABOSCHI, _Bibliot.
mod._, tom. I, pag. 55).
[200] Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e non
potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del
potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (SARTI, P. II).
[201] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 27.
[202] Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — COLLE, _Dello Studio di
Padova_.
[203] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 41.
[204] IDEM, _Syntagm._ XII, pag. 106.
[205] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 57.
[206] SARTI, P. I, pag. 98.
[207] Così avvenne in Padova nel 1491 (FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, p.
63).
[208] Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso
in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in
caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.
[209] Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel FABRONI, _Hist. Acad.
pis._; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.
[210] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57.
[211] SARTI, _Append._, pag. 216.
[212] IDEM, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed
pictores.»
[213] «Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam tibi
annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros
suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se
calceari omni die Sabati» (ODOFREDO, _Comm. de Senat. Cons. Maced._).
— L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non
era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII,
narra di aver veduto certi scolari da lui chiamati bestiali (bestiales)
i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così
sterminati da occupare due o tre tavole (TIRABOSCHI, _St. della lett.
it._, P. I, vol. IV, pag. 52).
[214] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 74.
[215] «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent
Mutinae vel Regii» (TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, vol. I).
[216] _Stat. Bonon._, lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).
[217] FACCIOLATI, _Fasti_, Gymn. Patav.
[218] Il Tomasini (_Gymnasium Patavinum_) parla diffusamente degli
estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. —
FACCIOLATI, _Fasti Gymn. Patav._, P. II, pag. 34, 44, 232. — Anche i
principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al
quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti
a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del
magnanimo Lorenzo de' Medici:
«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro
respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus
adolescientium providentiam libentissime suscepisse» (PREZZINER,
_St. dello Studio di Firenze_). — Anche in Ferrara vi erano molti
tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum
referrent» (RUFO, _Hist. Gymn. Terrap._).
Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti
privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città
italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità
imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come
continuatori della grandezza romana.
[219] Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè
i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori» (_Comm. ad
Dig. vetus_).
[220] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_.
[221] COLLE, _Storia dello Studio di Padova_, pag. 85.
[222] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, II, pag. 424.
[223] GHIRARDACCI, I, pag. 441.
[224] _St. del dir. rom. medio evo_, III, pag. 28, in nota.
[225] Vedi _Carta vercellese_. — COLLE, _St. dello Studio di Padova_,
vol. I.
[226] MARINI, _Papiri diplomat._, Introd.
[227] ORIGLIA, _St. dello Studio di Napoli_.
[228] Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città
di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli
statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo,
ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza
invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare
uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente
al Rettore (Vedi la lettera nel FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag.
9).
[229] GHIRARDACCI, _St. di Bologna_, lib. XIX, pag. 16.
[230] Vedi _Stat. Bonon._, rubr. 7. — Negli _Stat. di Padova_ si dice:
«Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda»
(Rubr. 1237).
[231] DURANTE, _Specimen Juris_, lib. I, P. I.
[232] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, pag. 208.
[233] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 12.
[234] SARTI, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.
[235] Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte
le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (RUFO,
op. cit.).
[236] FABRONI, _Hist. Accad._, P. I, pag. 417. — FACCIOLATI, _Fasti_,
II, pag. 10.
[237] FACCIOLATI, op. cit., P. I, pag. 12.
[238] IDEM, P. II, pag. 52.
[239] ALIDOSI, _Dottori bolognesi_, pag. 93. — Questo privilegio era
concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano
alla città o territorio dove aveva sede l'università (RUFO, _Hist.
Gymn. ferrar._ Editto del 1490).
[240] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 121.
[241] SARTI, vol. II, pag. 222.
[242] _Stat. Bonon._, lib. IV, pag. 69-71.
[243] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.
[244] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10.
[245] RUFO, _Accad. ferrar. hist._
[246] Vedi la definizione che ne da Bartolo nel _Tract. Repraesaliorum_.
[247] Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli
scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (_Biblioteca
modenese_, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso
guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena
fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città
e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche
eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti
gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone
larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe
origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano
giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al
doppio delle pene comuni (_Stat. Crem. Mixta_, Rubr. 441, 442).
[248] Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da
un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un
lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens
ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti
fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem
revocare» _Rolandi a Valle Consiliorum_, VIII, nº 10.
[249] Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.
[250] PETRI DE VINEIS, _Epistolario_, lib. III.
[251] PÈTRI DE VINEIS, _Epist._
[252] Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza
di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda
quantum vero ad incommoda non.....» _Mixta_ (Rubr. 446).
[253] VALLAURI, _Storia dell'università degli studi del Piemonte_, vol.
II, pag. 109.
[254] SOCINI, _Comment._, pag. 37, num. 273.
[255] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, vol. IV, pag. 147.
[256] SIGONIO, _Hist. Bonon._, lib. IV.
[257] MURATORI, _Dissert. antiq. ital._ (Diss. XLIII).
[258] _Storia dell'università di Padova_, vol. I, pag. 47.
[259] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 151.
[260] SARTI, P. I, pag. 29.
[261] DAL BORGO, _Orig. dello Studio pisano_, pag. 113.
[262] SARTI, P. I, pag. 42, 48.
[263] I notai, per esempio, si chiamavano dottori (SARTI, P. I, pag.
421), ma non erano iscritti nel collegio. — GHIRARDACCI, _Storie
bolognesi_, tomo II, pag. 159. — ORLANDO, _Scrittori bolognesi_, pag.
311.
[264] TACCOLI, _Memorie di Reggio_, P. I. — SAVIGNY, _St. del diritto
romano nel medio evo_, tomo IV, _App._ — Il Sarti ricorda però che si
conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge,
ma anche di medicina in Bologna (SARTI, P. I, pag. 433. — COLLE, _St.
dell'università di Padova_, II, pag. 109).
[265] FACCIOLATI, _Syntagmata, etc._, pag. 3.
[266] MIDDENDORPIO, _Accadem. celebr._ — Il Colle dice che
nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina
contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (_Storia
dell'università di Padova_, II, pag. 109).
[267] ODOFREDO, _Comment._, II, P. VII.
[268] SARTI, P. I, pag. 52.
[269] FACCIOLATI, _Syntagmata_, VII.
[270] IDEM.
[271] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 23. — COLLE, _St. dello Studio di
Padova_, I, pag. 103.
[272] PUCCINOTTI, _Storia della medicina_, vol. II.
[273] Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel
collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga
alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone
esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo
esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (FABRONI, _Hist.
Accad. pis._, II, pag. 487).
[274] DURANTI, _Specimen juris_, lib. I, P. I.
[275] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 49.
[276] FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag. 48.
[277] Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti
ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per
rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che
si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero
sostituiti da altri (COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 105).
[278] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.
[279] FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 50.
[280] IDEM, P. II, pag. 54.
[281] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.
[282] MIDDENDORPIO, _Accademiar. celebr._, I, pag. 111.
[283] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 146.
[284] FACCIOLATI, _Syntagmata etc._, XII.
[285] GHIRARDACCI, _Historie bolognesi_.
[286] COLLE, vol. I, pag. 106. — Negli statuti di Mondovì viene
prescritto ad ogni laureando di pagare 28 scudi d'oro da dividersi fra
i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due
libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai
promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al
segretario e al bidello (VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_).
[287] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, tom. II, pag. 2.
[288] FACCIOLATI, op. cit., P. II, pag. 27.
[289] «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati
dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti»
Così il MIDDENDORPIO, _Accad. celebr._, I, pag. 128.
[290] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 73.
[291] PETRARCA, _De vera sapientia_, Dialogo I.
[292] Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati
laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque «et
sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore
nihilominus habeatur» (SARTI, P. II, _App._, pag. 60).
[293] ORIGLIA, _St. dell'univ. di Napoli_.
[294] SOCINUS, _Comment._, pag. 37, nº 27.
[295] SOCINUS, pag. 86, nº 67. Il titolo di dottore era compreso fra le
prime onorificenze dello Stato (_Authentica Habita. Cod. ne filius pro
patre_).
[296] SOCINI, op. cit., pag. 86.
[297] IDEM, pag. 86, nº 57.
[298] _Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, nº 41._
Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo
tempo erano conferiti ai dottori.