Scolares in Medicina

Magister Angelus D. Angeli de Urbe

» Iohannes D. Francisci de Teramo

» Andreas de Sancto Geminiano

» Nicolaus de Civitate Ducali

» Santolus Nicolutii de Esculo

» Benedictus de Podio Bonazi

» Franciscus Ser Mei de Cortona

» Iohannes Mag. Ravnerii de Viterbo

» Iohannes Mag. Francisci de Civitate Castellana

» Viscardus de Novara

» Nicolaus Mag. Vitalis de Castello

» Iacobus Nicolai de Esculo

» Vannes de Firmo

» Thomas Mag. Dyni de Florentia

» Naldus Nardi Nicolutii de Esculo

» Gibertus de Guastalia Toetonicus

» Bonaventura Mag. Laurentii de Foro Cinfronio

» Iacobus } de Sicilia

» Robertus }

» Bynatius Ser Crisci de Sancto Gemini

» Filippus Mag. Alamandi de Cerreto

» Cecchus Mag. Iohannis de Villa Sete Anetis

» Robertus Mag. Iohannis de Anglia

(Dal volume Miscellaneo «Atti del Consiglio Maggiore dal 1260 al 1415»

Archivio Decemvirale).

[153] SAVIGNY, _Hist. du droit romain. etc._, III, pag. 133.

[154] SARTI, P. I, pag. 34.

[155] SARTI, P. II, pag. 177.

[156] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 19-20.

[157] Quando fu decretato di compilare gli statuti per l'università

fiorentina furono consultati gli scolari, i quali disposero che i

detti statuti dovessero essere redatti per cura di nove dottori, presi

dai tre collegi dei Canonisti, dei Legisti e dei Medici, e di sei

scolari. Questi statuti nel 1473 vennero da Lorenzo de' Medici estesi

all'università di Pisa (FABRONI, _Hist. pis._, I, pag. 76).

[158] AZARIO, _Cron._, pag. 415.

[159] MARINI, _Papiri diplomatici_, Introd.

[160] Narra il Villani (lib. VII, cap. XC) che questa somma per i

lamenti di molti malevoli cittadini fu ridotta a soli 1000 fiorini.

[161] RUFO, _Hist. Ferrar. Gymn._, lib. I, pag. 51.

[162] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 48.

[163] IDEM, _Syntagmata_ XII.

[164] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 13.

[165] SARTI, _De Archygium. Bonon. profess._, P. I.

[166] Vedine un esempio nel TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, I., pag. 52.

[167] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, I, pag. 320.

[168] GHIRARDACCI, vol. II, pag. 424 e SARTI _App._ II, pag. 106.

[169] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 80-81.

[170] _Accademiarum celebrium, etc._

[171] In Padova se ne trova qualche esempio: ma dal 1426 in poi fu

decretata la perpetua esclusione del vescovo dal grado di Rettore

(FACCIOLATI, _Fasti_).

[172] Odofredo dice: «per legem municipalem hujus civitatis scholares

creant rectores.»

[173] GHIRARDACCI, _Storie bolognesi_, II, disp. 424.

[174] Vedi fra gli altri statuti quello dell'università di Perugia

(PADELLETTI, _Contributo alla Storia dello Studio perugino_).

[175] SAVIGNY, _St. del dir. rom., ecc._, III, pag. 203 e 224. —

TIRABOSCHI, _Stor. della letterat. italiana_, tomo I, lib. IV, cap.

III.

[176] Il Senato di Venezia fece espressa proibizione ai padovani e ai

veneziani di prender parte all'elezione del Rettore nell'università di

Padova (FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 81).

[177] FABRONI, _Hist. Acad. pis._, I, pag. 420, 421.

[178] Quando l'elezione di un nuovo Rettore incontrava il generale

gradimento, esso veniva portato in trionfo sulle spalle degli scolari

dalla cattedrale fino alla sua dimora. Vedine qualche esempio nel

FACCIOLATI, _Fasti_.

[179] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 328.

[180] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 31-44.

[181] IDEM, P. II, pag. 231.

[182] IDEM, P. II, pag. 242; P. III, pag. 69.

[183] IDEM, P. II, pag. 69.

[184] FACCIOLATI, P. II.

[185] Di questa specie di laurea vedremo parlando dei gradi accademici

(cap. VIII).

[186] FACCIOLATI, P. II, pag. 44-48.

[187] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 293.

[188] SAVIGNY, _Hist. du droit. rom._, III.

[189] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I. pag. 1; P. II, pag. 43, 51, 71, 203,

213.

[190] VALLAURI, _Storia delle università piemontesi_.

[191] «Essendo antica costumanza — dice un Decreto del 1647 — delle

Università delli Scholari di questo Studio, o siano di Legge o

di Filosofia, o Medicina, di collocare l'onore e la preminenza di

Tesoriere in uno dei loro compagni Studenti; gl'Illustrissimi Signori

Giudice e Maestrato dei Savii e gl'Illustrissimi Signori Riformatori

sono venuti in sentimento, acciocchè tale dignità si renda più

conspicua e più stimata, che il soggetto da eleggersi Tesoriere abbia

prima con qualche onorata azione dato pubblico saggio del suo virtuoso

talento e del progresso delli suoi studj; essendo da tener per fermo,

che ciò servirà di stimolo assai pungente alli Scholari, d'attendere

con fervore alle intraprese professioni» (RUFO, op. cit., pag. 291).

[192] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 16.

[193] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 17.

[194] Il nome di Stazionari forse fu una derivazione dell'antica voce

inglese «stationer» (librajo). Nel medio evo, si diceva comunemente

«stazione» il luogo dove si faceva commercio di libri (BOCCACCIO, _Vita

di Dante_).

[195] Vedi SARTI, P. II, _Append._, pag. 210, e SAVIGNY IV. _App._

[196] SAVIGNY, _Stor. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 413. —

Odofredo che faceva scuola in casa, teneva per comodo de' suoi scolari

una raccolta di libri che imprestava (SARTI, P. I, pag. 149).

[197] _St. Bonon._, lib. I, pag. 25. — L'università di Bologna proibiva

agli scolari di portare libri fuori della città senza licenza e bolla,

sotto pena di perdere i libri e di grave ammenda. (GHIRARDACCI, _St.

bolognese_, lib. XXI, pag. 117).

Negli estratti degli statuti pubblicati dal Savigny (_Storia del dir.

rom._, vol. III, pag. 250) si trovano specificati gli obblighi degli

Stazionari.

_De stationaribus tenentibus exempla

librorum vel apparatum_

(Lib. 4, pag. 68).

«Ordinamus pro utilitate scolarium et studii quod stationarii exempla

librorum et apparatuum tenentes non presumant vendere vel alio modo

alienare ut portentur ad studium alterius civitatis vel terrae vel

aliquid fraudolenter facere in laesionem civitatis seu studii bon.

poena et banno centum lib. bon. cuilibet contrafacienti et pro qualibet

vice. Et quilibet possit accusare et denunciare et habeat medietatem

banni. Item quod ipsi stationarii tenantur habere exempla correcta

et bene emendata bona fide et prout possibile melius erit et de eis

scolaribus petentibus copiam facere et pro exemplatura id accipere

quod hactenus pro tempore praeterito consueti sunt accipere et habere

et non plus pro qualibet pecia cujuslibet lecturae antiquae editae

et compilatae a septem annis retro sex denarios bon. parvorum ut pro

quaelibet pecia cuiuslibet lecturae novae compilatae a septem annis

citra et etiam compilando de caetere octo denarios parvos....»

[198] SARTI, P. II, pag. 224.

[199] Così in Modena allo Stazionario dell'università era stato

assegnato un piccolo stipendio di quindici lire (TIRABOSCHI, _Bibliot.

mod._, tom. I, pag. 55).

[200] Gli Stazionari aveano l'obbligo di dare i libri in prestito e non

potevano venderli sotto pena di lire due bolognesi e più a piacere del

potestà. Così dispongono gli statuti di Bologna (SARTI, P. II).

[201] _Stat. Bonon._, lib. I, pag. 27.

[202] Vedi Carta dello Studio di Vercelli. — COLLE, _Dello Studio di

Padova_.

[203] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 41.

[204] IDEM, _Syntagm._ XII, pag. 106.

[205] IDEM, _Fasti_, P. II, pag. 57.

[206] SARTI, P. I, pag. 98.

[207] Così avvenne in Padova nel 1491 (FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, p.

63).

[208] Fra i dottori si agitò la questione se il bidello, che avea preso

in custodia un libro, fosse tenuto a compensarne il proprietario in

caso di furto. In questa disputa prese parte anche Bartolo.

[209] Di questo mezzo indecoroso si fa parola nel FABRONI, _Hist. Acad.

pis._; e riporteremo qualche documento a suo luogo, in conferma di ciò.

[210] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 57.

[211] SARTI, _Append._, pag. 216.

[212] IDEM, P. I, pag. 187: «Hodie scriptores non sunt scriptores sed

pictores.»

[213] «Dixit Pater filio..... Vade Parisis, vel Bononian et mittam tibi

annuatim centum libras. Iste quid facit? Ivit Parisiis et fecit libros

suos babuinare de literis aureis..... ibat ad cerdonem et faciebat se

calceari omni die Sabati» (ODOFREDO, _Comm. de Senat. Cons. Maced._).

— L'uso di formare libri di vasta mole e ornarli di fregi e figure non

era soltanto in Italia. Il Merlaco scrittore inglese del secolo XII,

narra di aver veduto certi scolari da lui chiamati bestiali (bestiales)

i quali sedendo in scuola con molta gravità tenevano innanzi libri così

sterminati da occupare due o tre tavole (TIRABOSCHI, _St. della lett.

it._, P. I, vol. IV, pag. 52).

[214] ALIDOSI, _Scrittori bolognesi_, pag. 74.

[215] «Doctores Bononiae habent excusationem a tutelis non qui docent

Mutinae vel Regii» (TIRABOSCHI, _Bibliot. mod._, vol. I).

[216] _Stat. Bonon._, lib. III, pag. 50 (rubr. de juramento scolarium).

[217] FACCIOLATI, _Fasti_, Gymn. Patav.

[218] Il Tomasini (_Gymnasium Patavinum_) parla diffusamente degli

estesi privilegi che godevano i tedeschi nella città di Padova. —

FACCIOLATI, _Fasti Gymn. Patav._, P. II, pag. 34, 44, 232. — Anche i

principi aveano molta deferenza per gli scolari tedeschi. Il Ficino, al

quale erano stati raccomandati alcuni figli di principi tedeschi venuti

a studiare in Firenze, scrive che essi erano sotto la protezione del

magnanimo Lorenzo de' Medici:

«Vos bono animo estote, et principibus vestris nomine nostro

respondete, magnanimum Laurentium Mediceum, cui et ipsi clientes sumus

adolescientium providentiam libentissime suscepisse» (PREZZINER,

_St. dello Studio di Firenze_). — Anche in Ferrara vi erano molti

tedeschi «qui omne doctrinarum genus cum gloria in patriam clarissimum

referrent» (RUFO, _Hist. Gymn. Terrap._).

Le ragioni che muovevano le nostre università ad accordare tanti

privilegi ai tedeschi erano: la frequenza dei rapporti che le città

italiane avevano con quella nazione e la reverenza per l'autorità

imperiale la quale risiedeva negli imperatori alemanni come

continuatori della grandezza romana.

[219] Odofredo dice: «Voglia Dio che ciò non produca assai male perchè

i delitti possono essere difficilmente puniti dai dottori» (_Comm. ad

Dig. vetus_).

[220] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_.

[221] COLLE, _Storia dello Studio di Padova_, pag. 85.

[222] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, II, pag. 424.

[223] GHIRARDACCI, I, pag. 441.

[224] _St. del dir. rom. medio evo_, III, pag. 28, in nota.

[225] Vedi _Carta vercellese_. — COLLE, _St. dello Studio di Padova_,

vol. I.

[226] MARINI, _Papiri diplomat._, Introd.

[227] ORIGLIA, _St. dello Studio di Napoli_.

[228] Nell'anno 1559 avendo inteso Cosimo I come il Pretore della città

di Pisa ritenesse di propria giurisdizione le cause attinenti per gli

statuti al Rettore di quella università, mostrando di non apprezzarlo,

ordinava che attendesse ad esercitare la sua giurisdizione senza

invadere quella dei magistrati scolastici, e gli imponeva di rilasciare

uno scolare che indebitamente aveva catturato e rimetterlo prontamente

al Rettore (Vedi la lettera nel FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag.

9).

[229] GHIRARDACCI, _St. di Bologna_, lib. XIX, pag. 16.

[230] Vedi _Stat. Bonon._, rubr. 7. — Negli _Stat. di Padova_ si dice:

«Scolares computentur cives quantum ad comoda et non ad incomoda»

(Rubr. 1237).

[231] DURANTE, _Specimen Juris_, lib. I, P. I.

[232] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, pag. 208.

[233] RUFO, _Hist. Gymn. ferrar._, pag. 12.

[234] SARTI, op. cit., P. I, pag. 445; P. II, pag. 105.

[235] Il privilegio era molto esteso e comprendeva l'esenzione da tutte

le gravezze doganali come dazi, transiti, bollette, e gabelle (RUFO,

op. cit.).

[236] FABRONI, _Hist. Accad._, P. I, pag. 417. — FACCIOLATI, _Fasti_,

II, pag. 10.

[237] FACCIOLATI, op. cit., P. I, pag. 12.

[238] IDEM, P. II, pag. 52.

[239] ALIDOSI, _Dottori bolognesi_, pag. 93. — Questo privilegio era

concesso però ai soli scolari forestieri, cioè che non appartenevano

alla città o territorio dove aveva sede l'università (RUFO, _Hist.

Gymn. ferrar._ Editto del 1490).

[240] GHIRARDACCI, _Storia di Bologna_, I, pag. 121.

[241] SARTI, vol. II, pag. 222.

[242] _Stat. Bonon._, lib. IV, pag. 69-71.

[243] PREZZINER, _Storia dello Studio di Firenze_.

[244] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 10.

[245] RUFO, _Accad. ferrar. hist._

[246] Vedi la definizione che ne da Bartolo nel _Tract. Repraesaliorum_.

[247] Uno dei rari esempi di violazione della libertà individuale degli

scolari per rappresaglia, viene citato dal Tiraboschi (_Biblioteca

modenese_, vol. I) il quale racconta che avendo Federigo II mosso

guerra alla città di Parma, alcuni partigiani dell'impero in Modena

fecero prigionieri tutti i parmensi che studiavano in quella città

e gli mandarono come ostaggi all'imperatore. Tolta però qualche

eccezione, il rispetto per gli scolari fu sempre grandissimo e tutti

gli statuti gareggiavano nello accordare a questo ceto di persone

larghe immunità. Lo statuto di Cremona, dove verso il secolo XIV ebbe

origine uno Studio, prescrive che gli offensori degli scolari debbano

giudicarsi in modo sommario e condannarsi anche per soli indizi al

doppio delle pene comuni (_Stat. Crem. Mixta_, Rubr. 441, 442).

[248] Un singolar privilegio degli scolari si trova ricordato da

un giureconsulto, ed era quello di poter revocare la promessa di un

lascito fatta in punto di morte a qualche convento «Scholaris veniens

ad mortem et habens pecuniam penes campsorem si facit eam promitti

fratribus praedicatoribus et demum evasit mortem, poterit promissionem

revocare» _Rolandi a Valle Consiliorum_, VIII, nº 10.

[249] Nel Sarti è riportata una bolla di Niccolò IV in proposito.

[250] PETRI DE VINEIS, _Epistolario_, lib. III.

[251] PÈTRI DE VINEIS, _Epist._

[252] Lo statuto di Cremona sancisce questo principio dandogli forza

di legge.... «quod scholares habeantur pro civibus quantum ad commoda

quantum vero ad incommoda non.....» _Mixta_ (Rubr. 446).

[253] VALLAURI, _Storia dell'università degli studi del Piemonte_, vol.

II, pag. 109.

[254] SOCINI, _Comment._, pag. 37, num. 273.

[255] BETTINELLI, _Risorgimento, ecc._, vol. IV, pag. 147.

[256] SIGONIO, _Hist. Bonon._, lib. IV.

[257] MURATORI, _Dissert. antiq. ital._ (Diss. XLIII).

[258] _Storia dell'università di Padova_, vol. I, pag. 47.

[259] SAVIGNY, _St. del dir. rom. nel medio evo_, III, pag. 151.

[260] SARTI, P. I, pag. 29.

[261] DAL BORGO, _Orig. dello Studio pisano_, pag. 113.

[262] SARTI, P. I, pag. 42, 48.

[263] I notai, per esempio, si chiamavano dottori (SARTI, P. I, pag.

421), ma non erano iscritti nel collegio. — GHIRARDACCI, _Storie

bolognesi_, tomo II, pag. 159. — ORLANDO, _Scrittori bolognesi_, pag.

311.

[264] TACCOLI, _Memorie di Reggio_, P. I. — SAVIGNY, _St. del diritto

romano nel medio evo_, tomo IV, _App._ — Il Sarti ricorda però che si

conferivano assai prima di quest'epoca le lauree non solo di legge,

ma anche di medicina in Bologna (SARTI, P. I, pag. 433. — COLLE, _St.

dell'università di Padova_, II, pag. 109).

[265] FACCIOLATI, _Syntagmata, etc._, pag. 3.

[266] MIDDENDORPIO, _Accadem. celebr._ — Il Colle dice che

nell'università di Padova furono conferite le prime lauree di medicina

contemporaneamente a quelle di legge cioè verso l'anno 1265 (_Storia

dell'università di Padova_, II, pag. 109).

[267] ODOFREDO, _Comment._, II, P. VII.

[268] SARTI, P. I, pag. 52.

[269] FACCIOLATI, _Syntagmata_, VII.

[270] IDEM.

[271] FACCIOLATI, _Fasti_, P. I, pag. 23. — COLLE, _St. dello Studio di

Padova_, I, pag. 103.

[272] PUCCINOTTI, _Storia della medicina_, vol. II.

[273] Nell'ordinazioni emanate nel 1610 in Pisa si diceva: «nel

collegio dei legisti doveranno avvertire che prima che si proponga

alcuno alla recitazione dei punti, vada il dottore che lo propone

esaminando la sufficienza dello scholare, e non lo trovando idoneo lo

esorti a continuare quel più di tempo nello studio» (FABRONI, _Hist.

Accad. pis._, II, pag. 487).

[274] DURANTI, _Specimen juris_, lib. I, P. I.

[275] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, pag. 49.

[276] FABRONI, _Hist. Accad. pis._, II, pag. 48.

[277] Talvolta fra i promotori si trovano compresi anche gli assenti

ed i defunti. Il Facciolati è di parere che ciò si facesse per

rendere onore ai dottori morti o lontani. Il Colle crede invece che

si considerassero come vivi i dottori defunti finchè non fossero

sostituiti da altri (COLLE, _St. dello Studio di Padova_, I, pag. 105).

[278] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.

[279] FACCIOLATI, _Fasti_, II, pag. 50.

[280] IDEM, P. II, pag. 54.

[281] VALLAURI, _St. delle univer. piemontesi_.

[282] MIDDENDORPIO, _Accademiar. celebr._, I, pag. 111.

[283] SAVIGNY, _Hist. du droit rom. etc._, III, pag. 146.

[284] FACCIOLATI, _Syntagmata etc._, XII.

[285] GHIRARDACCI, _Historie bolognesi_.

[286] COLLE, vol. I, pag. 106. — Negli statuti di Mondovì viene

prescritto ad ogni laureando di pagare 28 scudi d'oro da dividersi fra

i membri del collegio e di regalare inoltre un paio di guanti e due

libbre di zucchero scelto al cancelliere, al rettore, al priore e ai

promotori; un paio di guanti ed una libbra di zucchero al decano, al

segretario e al bidello (VALLAURI, _St. delle univ. piemontesi_).

[287] FACCIOLATI, _Fasti_, P. II, tom. II, pag. 2.

[288] FACCIOLATI, op. cit., P. II, pag. 27.

[289] «Imperocchè spesso non stanno contenti ad essere chiamati

dottori, ma ne ambiscono anche gli uffici a danno dei veri sapienti»

Così il MIDDENDORPIO, _Accad. celebr._, I, pag. 128.

[290] COLLE, _St. dello Studio di Padova_, II, pag. 73.

[291] PETRARCA, _De vera sapientia_, Dialogo I.

[292] Niccola IV fino dal 1292 concedeva a quei che erano stati

laureati nello Studio di Bologna di potere insegnare dovunque «et

sive velit legere sive non, in facultatibus prelibatis, pro doctore

nihilominus habeatur» (SARTI, P. II, _App._, pag. 60).

[293] ORIGLIA, _St. dell'univ. di Napoli_.

[294] SOCINUS, _Comment._, pag. 37, nº 27.

[295] SOCINUS, pag. 86, nº 67. Il titolo di dottore era compreso fra le

prime onorificenze dello Stato (_Authentica Habita. Cod. ne filius pro

patre_).

[296] SOCINI, op. cit., pag. 86.

[297] IDEM, pag. 86, nº 57.

[298] _Rolandi a Valle Consiliorum, etc., Cons. 66, nº 41._

Il giureconsulto Ancarano enumera i principali privilegi che al suo

tempo erano conferiti ai dottori.

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 31 / 38 题