Statuti dello Studio bolognese (_Liber Statutorum almi studi bonon._,
Editio 1515).
Aggiunte ai detti statuti edite dal SAVIGNY, _Storia del diritto romano
nel medio evo_, vol. III.
Statuti degli Artisti. _Philosophiae ac medicinae scolarium bononiensis
gymnasii statuta.... instaurata_ (An. 1609).
Statuti dello Studio di Padova (Vedi indicate le diverse edizioni nel
SAVIGNY, op. cit.; III, pag. 600).
Statuti dello Studio di Firenze (Archivio delle Riformagioni).
Carta Vercellese (COLLE, _Storia dello Studio di Padova_. — VALLAURI,
_Storia delle università degli studii del Piemonte_).
Statuti dello Studio di Arezzo (GUAZZESI, _Opere_. Pisa, 1766).
Statuti dello Studio di Ferrara (1467).
Molti degli statuti universitarii rimangono tuttora inediti nei nostri
Archivi, dai quali si potrebbero rilevare notizie di gran rilievo sulla
costituzione primitiva delle antiche università.
[9] ROBERSTON, _Introd. alla Vita di Carlo V_.
[10] S. Agostino voleva che Virgilio facesse parte della prima
educazione dei giovani, e S. Girolamo era studiosissimo di Cicerone che
leggeva nelle scuole.
È noto che nel medio evo, Virgilio, per la tradizione popolare si
riteneva come un mago. È utilissimo a leggersi il bel libro che ha
scritto in proposito il prof. Comparetti. In quest'opera trovo narrato
che la Chiesa aveva imposto ai monaci il dovere di tener separati
gli scrittori pagani dai cristiani. Nei monasteri, quando si volea
chiedere un autore pagano si faceva un segno che indicava il libro e
poi un gesto a imitazione del cane perchè dicevasi «non a torto si deve
paragonare un infedele a questo animale.»
[11] TOSTI, _Storia di Monte Cassino_.
[12] TOSTI, _Storia di Monte Cassino_.
[13] Il vescovo Roterio di Verona, nel secolo X, parlando della sua
poca conoscenza degli studii, diceva che soltanto in Roma avrebbe
potuto farsi ammaestrare (BETTINELLI, _Risorgimento_, Opere, vol. III).
[14] MURATORI, _Dissert._, 43.
[15] TIRABOSCHI, _Biblioteca modenese_, vol. I, pag. 42.
[16] MURATORI, loc. cit.
[17] BETTINELLI, _Il Risorgimento_, Opere, vol. III.
[18] BRUNETTI, _Codice diplomatico toscano_.
[19] MURATORI, _Antiq. M. Aevi_. — BRUNETTI, _Codice diplomatico
toscano_.
[20] OZANAM, _Documents inedits pour servir à l'histoire littéraire de
l'Italie depuis le VIIIme siècle_, Paris, 1850.
[21] COMPARETTI, _Virgilio nel medio evo_.
[22] La Francia prima del mille era pressochè avvolta nella stessa
ignoranza in cui si trovavano tutti gli altri paesi. I francesi
erano chiamati dai romani «stultos, rusticos et indoctos velut bruta
animalia» (ZANETTI, _Origini delle arti venete_).
Anche dopo Carlomagno la Francia non aveva fatto grandi progressi nel
sapere. Benedetto, monaco di Chiusi, nel 1028 scriveva: «in Francia est
sapientia sed parum, nam in Longobardia ubi ego plus didici est fons
sapientiae» (MURATORI, _Dissert._, 44).
La civiltà inglese incominciò dopo il regno di Edoardo III, e quella
della Germania più tardi ancora. Racconta il Petrarca (_Lett. senili_,
lib. V, lett. I) che essendo nel 1471 in Alemagna, dovè penare molto,
prima di trovare un poco d'inchiostro per scrivere; e quello che trovò
era giallo come lo zafferano, perchè non era stato da lungo tempo
adoperato.
[23] VALLAURI, _Storia della poesia in Piemonte_, tom. I, pag. 8.
[24] QUINET, _Hist. des rivolutions de l'Italie_.
[25] SIGONIO, _De Regno italico_, tomo IV. — DAL BORGO, _Orig.
dell'univ. pisana_, pag. 85.
[26] BONAINI, _Statuti pisani_, Prologo del costituto dell'uso, vol.
II, pag. 813.
[27] CAMERA, _Storia di Amalfi_.
[28] MERKEL, _Die Geschichte des Longobarden Rechts_. Berlin, 1850.
[29] _Arch. storico_, App., tomo IX.
[30] _Liber legis Longobardorum Papiensis dictus_ (Monumenta Germanica
historiae, tomo III).
[31] Le scuole dovevano fondarsi in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona,
Firenze, Fermo, Verona e Cividal del Friuli, alle quali tutte le città
circonvicine dovevano mandare i loro giovani a studiare.
[32] BALBO, _Sommario della Storia d'Italia_, pag. 77.
[33] GIESEBRECTH, _De literarum studiis apud Italos primis maedii aevi
seculis_. Berlin, 1845.
[34] Il giureconsulto Odofredo spiega in un modo assai arguto la
cagione di questi divieti. Due teologi, egli dice, che non avevano
pratica sufficiente per darsi all'arte medica, persuasero il Papa a
proibirne l'esercizio e così fecero, _sicut vulpes quae cum non posset
gustare de cerasis caepit illa publice vituperare_. — SARTI, _De claris
Archigymnas. Bonon. profess._, P. I, pag. 123.
[35] LANDOLFO, _Hist._ — MURATORI, _Rer. It. Script._, tomo V.
[36] REPETTI, _Dizionario geografico della Toscana_ (art. Pistoia). —
BRUNETTI, _Cod. diplomat. toscano_, tomo I.
[37] Il SAVIGNY (_St. del dir. rom._, I, pag. 547) parlando della
scuola di Salerno, dice di non potersene occupare lungamente, non
essendovi notizie positive che la riguardino. Oggidì non può dirsi
altrettanto dopo alcune dotte pubblicazioni moderne che hanno portata
molta luce su questo primo centro di studii, tra le quali sono da
ricordarsi: la _Storia della medicina_ del prof. PUCCINOTTI; e la
_Storia della Scuola di Salerno_ del DE RENZI, da cui abbiamo tolto
principalmente queste notizie.
[38] Secondo Ducange (Glossarium) dicesi _Schola_ la riunione di più
persone dirette a sostenere una disciplina uniforme.
[39] S. PETRI DAMIANI, _De parentelae gradibus_. — SAVIGNY, _Storia del
diritto romano_, ecc., tomo II, pag. 15.
[40] Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano
contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato
insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che
quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le
scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla
terza costituzione diretta ai professori _delle due Rome_ come egli
dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli
capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso
degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le
materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare
volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua
diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.
Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le
arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia
dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli
storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.
[41] BALBO, _Sommario della Storia d'Italia_.
[42] _In L. Ius civile_, VI, _Dig. de just. et jure_. — FANTUZZI,
_Scritt. bolognesi_, tomo VI, pag. 368.
[43] DAL BORGO, _Origini dell'università pisana_.
[44] IDEM.
[45] DAL BORGO, _Diplomi pisani_.
[46] BUONAMICI, _Della scuola pisana del diritto romano_, ecc. Pisa,
anno 1870.
[47] BONAINI, _Statuti pisani_, vol. II, pag. 813.
[48] Vedi: CAMERA, _Storia di Amalfi_. — GIANNONE, _Storia di Napoli_.
— SERRA, _Storia di Genova_. — DARÙ, _Storia di Venezia_.
[49] LANDULPHUS, _Hist. Mediolanensis_. — MURATORI, _Script._, III,
pag. 502 (_Magister Garnerius de Bononia_). — MURATORI, _Antiq._, tomo
IV, pag. 685 (_Warnerius bononiensis_).
[50] Il nome d'Irnerio si trova scritto così: _Warnerius_, _Wernerius_,
_Guarnerius_, _Gernerius_, _Garnerius_, _Hirnerius_, _Yrnerius_ e
finalmente _Jrnerius_ — (SAVIGNY, op. cit.).
[51] LANDULPHUS, _Hist. Mediolanensis_. — MURATORI, _Script._, tomo
III, pag. 502, e gli altri scrittori riferiti dal Savigny.
[52] SAVIGNY, op. cit., vol. II, pag. 25.
[53] FIORENTINI, _Memorie della contessa Matilde_.
[54] Tal quistione è assai antica. Il teologo Niusio, nelle sue dispute
con Calisto, invocò l'autorità dell'università di Bologna sopra tale
argomento e pubblicò nell'anno 1642 il parere di quel collegio legale
in un suo scritto intitolato: _Irnerius-Quaestiones de jurisconsulto
illo historicae a iuris pont., et caes. collegiis Bononiensibus
excussae...._ citato anche dal Savigny nella bibliografia che precede
la vita d'Irnerio.
[55] Fra gli studii moderni sopra Irnerio e la scuola bolognese, merita
di esser ricordato un breve ma erudito scritto di Del Vecchio nel quale
si riassume con molta esattezza tutto quanto è stato detto intorno
a quel famoso giureconsulto e si esprime anche qualche idea nuova
sulla vita di lui. Il Del Vecchio fece accurata ricerca negli archivi
bolognesi di notizie e documenti relativi ad Irnerio; ma senza alcun
resultato. La storia delle origini della scuola bolognese, bisogna
adunque desumerla dai pochi documenti già pubblicati dal Sarti (_De
claris Archigymnas. Bonon. profess._) e dal Savigny.
[56] DOVERI, _Istituz. di diritto romano_, Introd. pag. 127.
[57] MERKEL, _Die Geschichte des Longobarden-Rects_.
[58] Questo punto di storia è assai bene svolto dal moderno
scrittore prof. FICKER nella sua opera: _Forschungen zur Reiches-und
Rechtsgeschichte Italiens_, 1868.
[59] Fra questi è da citarsi anche l'illustre Sclopis, il quale dice
che «da Matilde la posterità dovrebbe riconoscere l'immenso beneficio
della ragione civile.»
[60] SAVIGNY, _Storia del diritto ecc._, vol. II, pag. 21.
[61] _Dissertazione_, XLIV.
[62] SCLOPIS, _Storia della legislazione_, vol. I, pag. 29.
[63] La scuola di Salerno, che contribuì tanto al risorgimento della
scienza medica, ebbe però ordinamenti speciali ed a ragione il Savigny
(op. cit., tomo I, pag. 547) dice che nella storia della costituzione
delle scuole mediche che ebbero origine più tardi, essa non esercitò
grande influenza, avendo quelle preso a modello le scuole teologiche e
giuridiche, accanto alle quali vennero crescendo.
La scuola salernitana, nonostante, avendo per qualche secolo esercitata
una grandissima autorità in Italia e fuori, per le dottrine mediche da
essa diffuse, merita di essere ricordata come il centro più antico di
cultura laica.
Prima assai che la fama della scuola bolognese richiamasse in Italia
gli stranieri, in Salerno erano venuti a studiare medicina molti
francesi e tedeschi, come attesta nella sua storia il De Renzi. Fu
tanta la fama che procacciò a Salerno questa sua scuola, che la città
venne chiamata (Civitas Hippocratica).
La ragione per cui la scuola salernitana ebbe speciali ordinamenti e si
conservò anche dopo il costituirsi delle università, deve attribuirsi
non solo all'avere essa avuto origine più antica di tutti gli altri
centri di cultura, ma anche alla ripugnanza che ebbero i re angioini e
gl'imperatori di Svevia a riformare gli ordinamenti sull'esempio delle
altre scuole antiche.
Anche l'università di Napoli, come vedremo a suo luogo, ebbe una
costituzione speciale rigorosamente conservata dall'imperatore Federigo
II, che la fondò, e dai suoi successori.
[64] CREVIER, _Histoire de l'université de Paris_. — VAISETTE,
_Histoire de Languedoc_. — HALLAM, _Storia dell'Europa nel medio evo_,
tomo V, pag. 193.
[65] Vedi le seguenti opere: _Magister Vacarius primus juris romani in
Anglia professor_ (Studiis C. C. F. WENCK. Lipsiae, 1820). — HUGO, _St.
del diritto romano dopo Giustiniano_, pag. 155. — SAVIGNY, _op. cit._,
IV, pag. 348. — HALLAM, _Storia di Europa nel medio evo_, V, pag. 194.
[66] IOHAN, _Salisburiensis apud Selden_, pag. 1082. — HALLAM, op.
cit., V, pag. 194.
[67] DUCK, _De usu juris civilis_.
Su questo punto molto oscuro della storia del diritto moderno, relativo
all'introduzione del diritto romano nei diversi paesi d'Europa, può
consultarsi con profitto un opuscolo del prof. Modderman, il quale
risalendo ai tempi di Carlomagno fino ai due imperatori Federigo I
e II, che fecero largo uso delle disposizioni del Corpus juri in
contrapposto alle Decretali pontificie, dimostra come lo studio
dell'antico diritto si diffondesse verso il mille in Francia, in
Svizzera, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e più tardi in Germania.
Anche il Savigny (op. cit., IV), sebbene non abbia svolta in un opera
speciale tale quistione, pure ha riferito notizie sufficienti per
illustrare questo oscuro periodo di storia. — MODDERMAN, _Die Reception
des Römischen Rechts_. Iena, 1857.
[68] MODDERMAN, op. cit. — MAKELDEY, _Istit. di dir. rom._,
Introduzione, pag. 68.
[69] Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero
animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro
l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — MURATORI,
_Scrip. Rer. Ital._, vol. VII. _In Cronic._ Romuald. Salernit.
[70] La parola _universitas_ nel significato legale esprime
un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La
corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: _corpus_,
_collegium_, _ordo_. — _Istit. di dir. rom._, Dig. lib. XLVII, lib.
XXII.
[71] Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi
riportata integralmente che da pochissimi storici:
«=De scholaribus=
«_Nova Constitutio Friderici_
«Habita quidem super hoc diligenti inquisitione Episcoporum, Abbatum,
Ducum, omnium Iudicum, et aliorum Procerum sacri nostri Palatii
examinatione, omnibus, qui causa studiorum peregrinantur, Scholaribus
et maxime divinarum, atque sacrarum Legum professoribus, hoc nostrae
pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus literarum
exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuncii, veniant, et in eis
secure habitent.
«Dignum namque existimamus, ut cum omnes bona facientes, nostram
laudem, et protectionem omnimodo mereantur: quorum scientia totus
illuminatur mundus, et ad obediendum Deo, et nobis ejus ministris, vita
subjectorum informatur; quadam speciali dilectione eos ab omni injuria
defendamus. Quis enim eorum non misereatur, qui amore scientiae exules
facti, de divitibus pauperes, semetipsos exinaniunt, vitam suam multis
periculis exponunt, et a vilissimis saepe hominibus (quod graviter
ferendum est) corporales injurias sine causa perferunt?
«Hac igitur generali, et in perpetuum valitura lege decerminus, ut
nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam Scholaribus injuriam
inferre praesumat, nec ob alterius cujuscumque provinciae delictum,
sive debitum (quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus)
aliquod damnum eis inferat; scituris hujusmodi sacrae Constitutionis
temeratoribus, et etiam ipsis locorum Rectoribus, qui hoc vindicare
neglexerint, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in
quadruplum: notaque infamiae eis, ipso jure irroganda, dignitate sua sa
carituros in perpetuum.
«Verum tamen si litem eis quispiam super aliquo negotio movere
voluerit: hujus rei optione data Scholaribus, eos coram domino, vel
Magistro suo, vel ipsius civitatis Episcopo (quibus hanc jurisdictionem
dedimus) conveniat. Qui vero ad alium judicem eos trahere tentaverit,
etiamsi causa justissima fuerit, a tali conamine cadat.
«Hanc autem legem inter Imperiales Constitutiones, scilicet sub titulo,
ne filius pro patre etc., inseri jussimus. Dat. apud. Roncalias, annos
Domini 1158 mense Novemb.» — _Cod._, Lib. IV, Tit. XIII. — Ne filius
pro patre etc.
[72] SAVIGNY, op. cit., I.
[73] Ecco la formula del giuramento colla quale i professori si
obbligavano ad insegnare esclusivamente nell'università di Bologna:
«Millesimo, duecentesimo vigesimo. Die quinto intrante Februario.
Indictione octava. In Sala Palat. Com. in qua Pot. consuevit cum
Curia convenire. Presentibus Domino Beccaro, et Domino Ildebrandino
Prendipartis, et aliis pluribus, Dominus Lambertiuus Azonis Gardini ad
Sancta Dei Evangelia juravit secundum formam Statuti quod non leget de
legibus extra Bon. vel ejus Districtum, et quod non erit in consilio,
vel adjutorio ut Studium Bonon. auferatur, vel diminuatur.
«Ego ZACHARIAS DE STRATA Majori Imperialis Aule,
et nomine Com. Bon. Not. predictam paginam
scripsi.»
(SARTI, _App._, vol. II, pag. 68).
Dai molti atti di giuramento che abbiamo consultati, dei quali alcuni
ancora sono inediti negli archivi di Bologna, i patti imposti ai
professori si possono riassumere così: