Statuti

Statuti dello Studio bolognese (_Liber Statutorum almi studi bonon._,

Editio 1515).

Aggiunte ai detti statuti edite dal SAVIGNY, _Storia del diritto romano

nel medio evo_, vol. III.

Statuti degli Artisti. _Philosophiae ac medicinae scolarium bononiensis

gymnasii statuta.... instaurata_ (An. 1609).

Statuti dello Studio di Padova (Vedi indicate le diverse edizioni nel

SAVIGNY, op. cit.; III, pag. 600).

Statuti dello Studio di Firenze (Archivio delle Riformagioni).

Carta Vercellese (COLLE, _Storia dello Studio di Padova_. — VALLAURI,

_Storia delle università degli studii del Piemonte_).

Statuti dello Studio di Arezzo (GUAZZESI, _Opere_. Pisa, 1766).

Statuti dello Studio di Ferrara (1467).

Molti degli statuti universitarii rimangono tuttora inediti nei nostri

Archivi, dai quali si potrebbero rilevare notizie di gran rilievo sulla

costituzione primitiva delle antiche università.

[9] ROBERSTON, _Introd. alla Vita di Carlo V_.

[10] S. Agostino voleva che Virgilio facesse parte della prima

educazione dei giovani, e S. Girolamo era studiosissimo di Cicerone che

leggeva nelle scuole.

È noto che nel medio evo, Virgilio, per la tradizione popolare si

riteneva come un mago. È utilissimo a leggersi il bel libro che ha

scritto in proposito il prof. Comparetti. In quest'opera trovo narrato

che la Chiesa aveva imposto ai monaci il dovere di tener separati

gli scrittori pagani dai cristiani. Nei monasteri, quando si volea

chiedere un autore pagano si faceva un segno che indicava il libro e

poi un gesto a imitazione del cane perchè dicevasi «non a torto si deve

paragonare un infedele a questo animale.»

[11] TOSTI, _Storia di Monte Cassino_.

[12] TOSTI, _Storia di Monte Cassino_.

[13] Il vescovo Roterio di Verona, nel secolo X, parlando della sua

poca conoscenza degli studii, diceva che soltanto in Roma avrebbe

potuto farsi ammaestrare (BETTINELLI, _Risorgimento_, Opere, vol. III).

[14] MURATORI, _Dissert._, 43.

[15] TIRABOSCHI, _Biblioteca modenese_, vol. I, pag. 42.

[16] MURATORI, loc. cit.

[17] BETTINELLI, _Il Risorgimento_, Opere, vol. III.

[18] BRUNETTI, _Codice diplomatico toscano_.

[19] MURATORI, _Antiq. M. Aevi_. — BRUNETTI, _Codice diplomatico

toscano_.

[20] OZANAM, _Documents inedits pour servir à l'histoire littéraire de

l'Italie depuis le VIIIme siècle_, Paris, 1850.

[21] COMPARETTI, _Virgilio nel medio evo_.

[22] La Francia prima del mille era pressochè avvolta nella stessa

ignoranza in cui si trovavano tutti gli altri paesi. I francesi

erano chiamati dai romani «stultos, rusticos et indoctos velut bruta

animalia» (ZANETTI, _Origini delle arti venete_).

Anche dopo Carlomagno la Francia non aveva fatto grandi progressi nel

sapere. Benedetto, monaco di Chiusi, nel 1028 scriveva: «in Francia est

sapientia sed parum, nam in Longobardia ubi ego plus didici est fons

sapientiae» (MURATORI, _Dissert._, 44).

La civiltà inglese incominciò dopo il regno di Edoardo III, e quella

della Germania più tardi ancora. Racconta il Petrarca (_Lett. senili_,

lib. V, lett. I) che essendo nel 1471 in Alemagna, dovè penare molto,

prima di trovare un poco d'inchiostro per scrivere; e quello che trovò

era giallo come lo zafferano, perchè non era stato da lungo tempo

adoperato.

[23] VALLAURI, _Storia della poesia in Piemonte_, tom. I, pag. 8.

[24] QUINET, _Hist. des rivolutions de l'Italie_.

[25] SIGONIO, _De Regno italico_, tomo IV. — DAL BORGO, _Orig.

dell'univ. pisana_, pag. 85.

[26] BONAINI, _Statuti pisani_, Prologo del costituto dell'uso, vol.

II, pag. 813.

[27] CAMERA, _Storia di Amalfi_.

[28] MERKEL, _Die Geschichte des Longobarden Rechts_. Berlin, 1850.

[29] _Arch. storico_, App., tomo IX.

[30] _Liber legis Longobardorum Papiensis dictus_ (Monumenta Germanica

historiae, tomo III).

[31] Le scuole dovevano fondarsi in Pavia, Ivrea, Torino, Cremona,

Firenze, Fermo, Verona e Cividal del Friuli, alle quali tutte le città

circonvicine dovevano mandare i loro giovani a studiare.

[32] BALBO, _Sommario della Storia d'Italia_, pag. 77.

[33] GIESEBRECTH, _De literarum studiis apud Italos primis maedii aevi

seculis_. Berlin, 1845.

[34] Il giureconsulto Odofredo spiega in un modo assai arguto la

cagione di questi divieti. Due teologi, egli dice, che non avevano

pratica sufficiente per darsi all'arte medica, persuasero il Papa a

proibirne l'esercizio e così fecero, _sicut vulpes quae cum non posset

gustare de cerasis caepit illa publice vituperare_. — SARTI, _De claris

Archigymnas. Bonon. profess._, P. I, pag. 123.

[35] LANDOLFO, _Hist._ — MURATORI, _Rer. It. Script._, tomo V.

[36] REPETTI, _Dizionario geografico della Toscana_ (art. Pistoia). —

BRUNETTI, _Cod. diplomat. toscano_, tomo I.

[37] Il SAVIGNY (_St. del dir. rom._, I, pag. 547) parlando della

scuola di Salerno, dice di non potersene occupare lungamente, non

essendovi notizie positive che la riguardino. Oggidì non può dirsi

altrettanto dopo alcune dotte pubblicazioni moderne che hanno portata

molta luce su questo primo centro di studii, tra le quali sono da

ricordarsi: la _Storia della medicina_ del prof. PUCCINOTTI; e la

_Storia della Scuola di Salerno_ del DE RENZI, da cui abbiamo tolto

principalmente queste notizie.

[38] Secondo Ducange (Glossarium) dicesi _Schola_ la riunione di più

persone dirette a sostenere una disciplina uniforme.

[39] S. PETRI DAMIANI, _De parentelae gradibus_. — SAVIGNY, _Storia del

diritto romano_, ecc., tomo II, pag. 15.

[40] Non è improbabile che le scuole fondate da Giustiniano

contribuissero a perpetuare in Roma le traccie di un ben ordinato

insegnamento giuridico anche nei secoli successivi. Lo stesso zelo che

quell'imperatore pose nel compilare le leggi, lo adoperò a fondare le

scuole legali nelle quali introdusse nuovi sistemi scientifici. Colla

terza costituzione diretta ai professori _delle due Rome_ come egli

dice (cioè di Roma capitale dell'impero d'Occidente e di Costantinopoli

capitale d'Oriente), e di Berito nella Siria, egli ordinò che il corso

degli studii giuridici dovesse durare cinque anni, e distribuì le

materie d'insegnamento per ciascun anno. Il privilegio d'insegnare

volle che fosse limitato alle suddette città, perchè sotto la sua

diretta influenza prosperassero le scuole da lui fondate.

Sancì poi speciali privilegi per i professori e gli esercenti le

arti liberali, nonchè per gli scolari. Questo periodo nella storia

dell'insegnamento giuridico è ben poco conosciuto e meriterebbe che gli

storici ne formassero argomento di qualche studio speciale.

[41] BALBO, _Sommario della Storia d'Italia_.

[42] _In L. Ius civile_, VI, _Dig. de just. et jure_. — FANTUZZI,

_Scritt. bolognesi_, tomo VI, pag. 368.

[43] DAL BORGO, _Origini dell'università pisana_.

[44] IDEM.

[45] DAL BORGO, _Diplomi pisani_.

[46] BUONAMICI, _Della scuola pisana del diritto romano_, ecc. Pisa,

anno 1870.

[47] BONAINI, _Statuti pisani_, vol. II, pag. 813.

[48] Vedi: CAMERA, _Storia di Amalfi_. — GIANNONE, _Storia di Napoli_.

— SERRA, _Storia di Genova_. — DARÙ, _Storia di Venezia_.

[49] LANDULPHUS, _Hist. Mediolanensis_. — MURATORI, _Script._, III,

pag. 502 (_Magister Garnerius de Bononia_). — MURATORI, _Antiq._, tomo

IV, pag. 685 (_Warnerius bononiensis_).

[50] Il nome d'Irnerio si trova scritto così: _Warnerius_, _Wernerius_,

_Guarnerius_, _Gernerius_, _Garnerius_, _Hirnerius_, _Yrnerius_ e

finalmente _Jrnerius_ — (SAVIGNY, op. cit.).

[51] LANDULPHUS, _Hist. Mediolanensis_. — MURATORI, _Script._, tomo

III, pag. 502, e gli altri scrittori riferiti dal Savigny.

[52] SAVIGNY, op. cit., vol. II, pag. 25.

[53] FIORENTINI, _Memorie della contessa Matilde_.

[54] Tal quistione è assai antica. Il teologo Niusio, nelle sue dispute

con Calisto, invocò l'autorità dell'università di Bologna sopra tale

argomento e pubblicò nell'anno 1642 il parere di quel collegio legale

in un suo scritto intitolato: _Irnerius-Quaestiones de jurisconsulto

illo historicae a iuris pont., et caes. collegiis Bononiensibus

excussae...._ citato anche dal Savigny nella bibliografia che precede

la vita d'Irnerio.

[55] Fra gli studii moderni sopra Irnerio e la scuola bolognese, merita

di esser ricordato un breve ma erudito scritto di Del Vecchio nel quale

si riassume con molta esattezza tutto quanto è stato detto intorno

a quel famoso giureconsulto e si esprime anche qualche idea nuova

sulla vita di lui. Il Del Vecchio fece accurata ricerca negli archivi

bolognesi di notizie e documenti relativi ad Irnerio; ma senza alcun

resultato. La storia delle origini della scuola bolognese, bisogna

adunque desumerla dai pochi documenti già pubblicati dal Sarti (_De

claris Archigymnas. Bonon. profess._) e dal Savigny.

[56] DOVERI, _Istituz. di diritto romano_, Introd. pag. 127.

[57] MERKEL, _Die Geschichte des Longobarden-Rects_.

[58] Questo punto di storia è assai bene svolto dal moderno

scrittore prof. FICKER nella sua opera: _Forschungen zur Reiches-und

Rechtsgeschichte Italiens_, 1868.

[59] Fra questi è da citarsi anche l'illustre Sclopis, il quale dice

che «da Matilde la posterità dovrebbe riconoscere l'immenso beneficio

della ragione civile.»

[60] SAVIGNY, _Storia del diritto ecc._, vol. II, pag. 21.

[61] _Dissertazione_, XLIV.

[62] SCLOPIS, _Storia della legislazione_, vol. I, pag. 29.

[63] La scuola di Salerno, che contribuì tanto al risorgimento della

scienza medica, ebbe però ordinamenti speciali ed a ragione il Savigny

(op. cit., tomo I, pag. 547) dice che nella storia della costituzione

delle scuole mediche che ebbero origine più tardi, essa non esercitò

grande influenza, avendo quelle preso a modello le scuole teologiche e

giuridiche, accanto alle quali vennero crescendo.

La scuola salernitana, nonostante, avendo per qualche secolo esercitata

una grandissima autorità in Italia e fuori, per le dottrine mediche da

essa diffuse, merita di essere ricordata come il centro più antico di

cultura laica.

Prima assai che la fama della scuola bolognese richiamasse in Italia

gli stranieri, in Salerno erano venuti a studiare medicina molti

francesi e tedeschi, come attesta nella sua storia il De Renzi. Fu

tanta la fama che procacciò a Salerno questa sua scuola, che la città

venne chiamata (Civitas Hippocratica).

La ragione per cui la scuola salernitana ebbe speciali ordinamenti e si

conservò anche dopo il costituirsi delle università, deve attribuirsi

non solo all'avere essa avuto origine più antica di tutti gli altri

centri di cultura, ma anche alla ripugnanza che ebbero i re angioini e

gl'imperatori di Svevia a riformare gli ordinamenti sull'esempio delle

altre scuole antiche.

Anche l'università di Napoli, come vedremo a suo luogo, ebbe una

costituzione speciale rigorosamente conservata dall'imperatore Federigo

II, che la fondò, e dai suoi successori.

[64] CREVIER, _Histoire de l'université de Paris_. — VAISETTE,

_Histoire de Languedoc_. — HALLAM, _Storia dell'Europa nel medio evo_,

tomo V, pag. 193.

[65] Vedi le seguenti opere: _Magister Vacarius primus juris romani in

Anglia professor_ (Studiis C. C. F. WENCK. Lipsiae, 1820). — HUGO, _St.

del diritto romano dopo Giustiniano_, pag. 155. — SAVIGNY, _op. cit._,

IV, pag. 348. — HALLAM, _Storia di Europa nel medio evo_, V, pag. 194.

[66] IOHAN, _Salisburiensis apud Selden_, pag. 1082. — HALLAM, op.

cit., V, pag. 194.

[67] DUCK, _De usu juris civilis_.

Su questo punto molto oscuro della storia del diritto moderno, relativo

all'introduzione del diritto romano nei diversi paesi d'Europa, può

consultarsi con profitto un opuscolo del prof. Modderman, il quale

risalendo ai tempi di Carlomagno fino ai due imperatori Federigo I

e II, che fecero largo uso delle disposizioni del Corpus juri in

contrapposto alle Decretali pontificie, dimostra come lo studio

dell'antico diritto si diffondesse verso il mille in Francia, in

Svizzera, in Inghilterra, nei Paesi Bassi e più tardi in Germania.

Anche il Savigny (op. cit., IV), sebbene non abbia svolta in un opera

speciale tale quistione, pure ha riferito notizie sufficienti per

illustrare questo oscuro periodo di storia. — MODDERMAN, _Die Reception

des Römischen Rechts_. Iena, 1857.

[68] MODDERMAN, op. cit. — MAKELDEY, _Istit. di dir. rom._,

Introduzione, pag. 68.

[69] Oltre il giureconsulto Bulgaro, tra coloro che presero

animosamente a sostenere i diritti delle città italiane contro

l'imperatore, si ricorda anche il milanese Gerardo Testa. — MURATORI,

_Scrip. Rer. Ital._, vol. VII. _In Cronic._ Romuald. Salernit.

[70] La parola _universitas_ nel significato legale esprime

un'associazione di persone rivestita di capacità giuridica. La

corporazione si trova indicata nei testi anche colle parole: _corpus_,

_collegium_, _ordo_. — _Istit. di dir. rom._, Dig. lib. XLVII, lib.

XXII.

[71] Ho creduto bene di riferire il testo dell'autentica non trovandosi

riportata integralmente che da pochissimi storici:

«=De scholaribus=

«_Nova Constitutio Friderici_

«Habita quidem super hoc diligenti inquisitione Episcoporum, Abbatum,

Ducum, omnium Iudicum, et aliorum Procerum sacri nostri Palatii

examinatione, omnibus, qui causa studiorum peregrinantur, Scholaribus

et maxime divinarum, atque sacrarum Legum professoribus, hoc nostrae

pietatis beneficium indulgemus, ut ad loca, in quibus literarum

exercentur studia, tam ipsi quam eorum nuncii, veniant, et in eis

secure habitent.

«Dignum namque existimamus, ut cum omnes bona facientes, nostram

laudem, et protectionem omnimodo mereantur: quorum scientia totus

illuminatur mundus, et ad obediendum Deo, et nobis ejus ministris, vita

subjectorum informatur; quadam speciali dilectione eos ab omni injuria

defendamus. Quis enim eorum non misereatur, qui amore scientiae exules

facti, de divitibus pauperes, semetipsos exinaniunt, vitam suam multis

periculis exponunt, et a vilissimis saepe hominibus (quod graviter

ferendum est) corporales injurias sine causa perferunt?

«Hac igitur generali, et in perpetuum valitura lege decerminus, ut

nullus de cetero tam audax inveniatur, qui aliquam Scholaribus injuriam

inferre praesumat, nec ob alterius cujuscumque provinciae delictum,

sive debitum (quod aliquando ex perversa consuetudine factum audivimus)

aliquod damnum eis inferat; scituris hujusmodi sacrae Constitutionis

temeratoribus, et etiam ipsis locorum Rectoribus, qui hoc vindicare

neglexerint, restitutionem rerum ablatarum ab omnibus exigendam in

quadruplum: notaque infamiae eis, ipso jure irroganda, dignitate sua sa

carituros in perpetuum.

«Verum tamen si litem eis quispiam super aliquo negotio movere

voluerit: hujus rei optione data Scholaribus, eos coram domino, vel

Magistro suo, vel ipsius civitatis Episcopo (quibus hanc jurisdictionem

dedimus) conveniat. Qui vero ad alium judicem eos trahere tentaverit,

etiamsi causa justissima fuerit, a tali conamine cadat.

«Hanc autem legem inter Imperiales Constitutiones, scilicet sub titulo,

ne filius pro patre etc., inseri jussimus. Dat. apud. Roncalias, annos

Domini 1158 mense Novemb.» — _Cod._, Lib. IV, Tit. XIII. — Ne filius

pro patre etc.

[72] SAVIGNY, op. cit., I.

[73] Ecco la formula del giuramento colla quale i professori si

obbligavano ad insegnare esclusivamente nell'università di Bologna:

«Millesimo, duecentesimo vigesimo. Die quinto intrante Februario.

Indictione octava. In Sala Palat. Com. in qua Pot. consuevit cum

Curia convenire. Presentibus Domino Beccaro, et Domino Ildebrandino

Prendipartis, et aliis pluribus, Dominus Lambertiuus Azonis Gardini ad

Sancta Dei Evangelia juravit secundum formam Statuti quod non leget de

legibus extra Bon. vel ejus Districtum, et quod non erit in consilio,

vel adjutorio ut Studium Bonon. auferatur, vel diminuatur.

«Ego ZACHARIAS DE STRATA Majori Imperialis Aule,

et nomine Com. Bon. Not. predictam paginam

scripsi.»

(SARTI, _App._, vol. II, pag. 68).

Dai molti atti di giuramento che abbiamo consultati, dei quali alcuni

ancora sono inediti negli archivi di Bologna, i patti imposti ai

professori si possono riassumere così:

Le Università italiane nel Medio Evo · 第 25 / 38 题