Dalla sua lettera del 9 Febbrajo p.p. ho potuto rilevare che VS.
gradirebbe di conoscer la ragione per cui al dubbio: _An iis qui
jejunare non tenentur ratione aetatis vel laboris aequiparandi sint
qui ratione infirmae valetudinis a jejunio excusantur, adeo ut
illis quoque pluries in die vesci carnibus liceat?_ la S.
Penitenzieria abbia risposto in data del 27 maggio 1863, _Non
aequiparari_. Ora avendo preso in proposito le notizie opportune,
sono in caso di significarle, che la ragione per cui gl' infermi
riguardo alla qualita dei cibi nei giorni soggetti alla proibizione
della chiesa non sono da equipararsi a quelli che sono scusati dal
digiuno per ragione di eta o di fatica, si e che questi ultimi
possono usare dei cibi proibiti in forza soltanto dell' Indulto, it
quale puo subire minori o maggiori limitazioni; mentre gl' infermi
possono usare dei cibi vietati secondo lo stato loro di salute, ed
il giudizio del Medico. Cosi _p. e._ in alcuni giorni l' Indulto
potrebbe non ammettere il condimento di grasso, e in tal caso chi e
dispensato dal digiuno per ragione di eta o di fatica deve
astenersi dal condimento anzidetto; ma l' infermo anche nei giorni
eccettuati puo mangiar di grasso, se cosi esigge lo stato di sua
salute. Una tale spiegazione parmi possa servirle a togliere le
incertezze che mi accenno nell' anzidetta sua. Roma, 8 Marzo 1864.
AL. CARD. BARNABO, Prefetto.
A. CAPALTI, Segretario.