PERIODO SECONDO

_Leggi, Monete, Offici e Costume._

Il Municipio — Ordini cittadini — Decurioni, Duumviri,

Quinquennale, Edili, Questore. — Il flamine Valente —

Sollecitazioni elettorali — I cavalieri — Gli augustali —

Condizioni fatte alle Colonie — Il _Bisellium_ — Dogane in Pompei

— Pesi e Misure — Monete — _La Hausse_ e _la Baisse_ — Posta —

Invenzione della Posta — I portalettere romani — Lingua parlata in

Pompei — Lingua scritta — Papiri — Modo di scrivere — _Codicilli_

e _Pugillares_ — Lusso in Pompei — Il leone di Marco Aurelio

— Schiavi — Schiavi agricoltori — Vini pompejani — Camangiari

rinvenuti negli scavi — Il _Garo_ o caviale liquido pompeiano —

Malati mandati a Pompei.

Quando l’Allighieri, tratta occasione dalle accoglienze oneste e liete

fatte nel _Purgatorio_ da Sordello a Virgilio per ciò solo che il

riconobbe della sua terra, si fa a rimproverare l’Italia di sue civili

discordie ed ironicamente poi si gitta sulla sua Fiorenza, quasi costei

presumesse essere di condizione diversa da quella infelice e di tutti

i popoli d’Italia e prorompe quindi nel rampognarne la mobilità de’

provvedimenti, così si esprime:

Quante volte del tempo che rimembre,

Leggi, monete, offici e costume

Hai tu mutato e rinnovato membre[53].

Nel secondo verso di questo terzetto compendia l’immortale poeta tutto

quanto ha tratto al viver civile; ond’io pur intendendo di versare

intorno a ciò per Pompei in questo Capitolo, spiccai quel Verso per

mettervelo in fronte e, a non guastarlo, non vi tolsi le _monete_, di

cui veramente non ho ragioni ad occuparmi qui a lungo, perocchè Pompei

non ne contasse di speciali, ma tenesse quelle che avean corso in Roma,

essendo diritto particolare prima de’ consoli, quindi dell’imperatore

il batter moneta d’oro e d’argento, e del Senato il battere quella di

rame; sebbene a talune colonie e città venisse conservato il privilegio

di monete particolari.

Ho già toccato di Pompei passato dallo stato autonomo originario a

regolarsi con que’ diritti che erano inerenti a’ municipj romani.

Dopo la Guerra Sociale era ciò avvenuto, e Mario vi aveva d’assai

contribuito: Pompei, come gli altri paesi entrati nella lega latina,

avendo ottenuta la romana cittadinanza e perciò divenuta, nel vero

senso del diritto latino e italico, municipio[54], reggevasi con leggi

proprie e proprj comizj modellati per altro alla foggia romana. In

virtù di che, il pompejano, membro della propria indipendente comunità,

non cessò di essere cittadino romano, così appunto avverandosi quella

sentenza di Cicerone che ho già ricordata, che a’ municipj competessero

due patrie, l’una di natura, di diritto l’altra.

Si sa che i municipj _optimo jure_, come pare dovesse essere Pompei,

avessero tutti i diritti e gli obblighi dei cittadini romani, mentre

gli altri non godeano del suffragio, come i prischi plebei, e come

persuadono le iscrizioni rinvenute lungo le vie sulle muraglie delle

case a grandi lettere in color rosso o nero; come se i diciotto

secoli trascorsi non fossero stati che diciotto giorni, nei quali

i devoti, i riconoscenti per ricevuti favori, i parassiti e i

liberali sollecitavano il publico a pro’ de’ loro proprj candidati.

Così praticavasi largheggiar di elogi a’ cittadini che si volevano

eleggere, e biasimo a’ più sconosciuti od immeritevoli di alto

ufficio, come farebbesi suppergiù a’ dì nostri nell’occasioni delle

elezioni amministrative e politiche. V’era pur anche questo di buono

nei municipj d’Italia e delle provincie, che vi restasse più integra

la dignità ed autorità che non in Roma; perocchè quivi ben potesse

l’imperatore compiervi atti di arbitrio e violenza; ma essendo il

carattere della politica romana di non fondarsi soltanto sull’esercito,

nella polizia e di tutto regolamentare; ne conseguitava che a’ municipj

venisse conservata quella vita, che più nell’Urbe non si riscontrava,

e rispettata ne fosse l’indipendenza, e la legge municipale andasse

immune da’ capricci del principe e dalle sottigliezze de’ giusperiti.

Pompei dunque, come _municipium_, che aveva, cioè, ricevuto il _munus_,

o prerogativa speciale dei diritti di romana cittadinanza, teneva la

costituzione pari a quella di Roma, la quale divideva i suoi abitanti

in tre ordini: il senato, i cavalieri e il popolo. Perocchè nei

municipj ed anche in Pompei vi fossero i _Sexviri Augustales_, ossiano

sacerdoti in onore di Augusto, il cui collegio costituiva un ordine

distinto fra il popolo e i Decurioni, e teneva luogo de’ cavalieri

romani. Più sotto riferirò qualche lapide, in cui di tale dignità è

fatta menzione.

Questi sacerdoti, come Tacito attesta, vennero prima in numero di

ventuno istituiti da Tiberio, aumentati poi di quattro, pel culto

di Augusto divinizzato. Presto anche alle colonie e a’ municipii

vennero allo stesso fine estesi i collegi degli Augustali, ne’ quali

i primi sei nominati si dicevano _sexviri augustales_ e si nominavano

dai decurioni. Quindi crebbero d’assai e si divisero in collegi di

giovani e di seniori, a’ quali i seviri erano preposti. Fu disputato

se l’augustalità fosse una magistratura; ma Noriso, in una sua

dissertazione su d’un Cenotafio pisano respinse trionfalmente una tale

opinione.

L’ordine dei Decurioni vi formava la curia, la quale corrispondeva al

Senato dell’Urbe e componevasi di cento. Nelle cose più importanti

tuttavia dovevano intendersela col popolo; dal che venne l’_ordo

populusque_ delle lapidi che pur si trovarono in Pompei. Plinio,

nella epistola XIX del primo libro, ci avvisa che per essere ammessi

a quest’ordine fosse mestieri possedere un patrimonio di centomila

sesterzi, che equivarrebbero a ventimila lire d’Italia. Ai consoli

equivalevano i duumviri con giurisdizione in certe cause; e come

fossero la primaria magistratura, nelle colonie, aveano il privilegio

de’ fasci, ma non potevano usarli fuori del loro territorio, a seconda

del principio di diritto _extra territorium jusdicentis impune non

paretur_. Di essi ritornerò a dire nel capitolo del _Foro_ e della

_Basilica_. V’erano il quinquennale, o censore, il tribuno, il

difensore, gli edili, gli attuarj, ed erano queste le varie cariche

colle quali internamente si amministravano a loro piacimento. V’era

inoltre il pretore, il questore gerente del reddito publico, il patrono

della città, il maestro dei sobborghi e dei trivii, e vie via altre

cariche minori.

Nelle iscrizioni pompeiane sovente si fa cenno ai maggiori magistrati,

ed anzi una, che appare fatta publica di quel Valente che fu creato

Flamine perpetuo da Nerone, ci rende edotti della presenza di

questa dignità imperiale in Pompei e di certa importante autorità

a lui conferita, se egli in essa iscrizione avvisa una caccia

nell’anfiteatro, nel quale verrebbero distesi i velarii:

VALENTIS . FLAMINIS . NERONIS . AVG .

F . PERPETVI .

D . LVCRET . I . VALENTIS . FILII

Y . K . K . APRIL . VENATIO . ET . VELA. ERVNT

P . COLONIA

Queste due ultime parole, che significano _Pompejana Colonia_, appajono

apposte dopo e da altra mano.

In altra è rammentato l’edile Marcellino, cui si raccomandano

legnajuoli e carrettieri:

Pompei e le sue rovine, Vol. 1 (of 3) · 第 11 / 56 题