_Leggi, Monete, Offici e Costume._
Il Municipio — Ordini cittadini — Decurioni, Duumviri,
Quinquennale, Edili, Questore. — Il flamine Valente —
Sollecitazioni elettorali — I cavalieri — Gli augustali —
Condizioni fatte alle Colonie — Il _Bisellium_ — Dogane in Pompei
— Pesi e Misure — Monete — _La Hausse_ e _la Baisse_ — Posta —
Invenzione della Posta — I portalettere romani — Lingua parlata in
Pompei — Lingua scritta — Papiri — Modo di scrivere — _Codicilli_
e _Pugillares_ — Lusso in Pompei — Il leone di Marco Aurelio
— Schiavi — Schiavi agricoltori — Vini pompejani — Camangiari
rinvenuti negli scavi — Il _Garo_ o caviale liquido pompeiano —
Malati mandati a Pompei.
Quando l’Allighieri, tratta occasione dalle accoglienze oneste e liete
fatte nel _Purgatorio_ da Sordello a Virgilio per ciò solo che il
riconobbe della sua terra, si fa a rimproverare l’Italia di sue civili
discordie ed ironicamente poi si gitta sulla sua Fiorenza, quasi costei
presumesse essere di condizione diversa da quella infelice e di tutti
i popoli d’Italia e prorompe quindi nel rampognarne la mobilità de’
provvedimenti, così si esprime:
Quante volte del tempo che rimembre,
Leggi, monete, offici e costume
Hai tu mutato e rinnovato membre[53].
Nel secondo verso di questo terzetto compendia l’immortale poeta tutto
quanto ha tratto al viver civile; ond’io pur intendendo di versare
intorno a ciò per Pompei in questo Capitolo, spiccai quel Verso per
mettervelo in fronte e, a non guastarlo, non vi tolsi le _monete_, di
cui veramente non ho ragioni ad occuparmi qui a lungo, perocchè Pompei
non ne contasse di speciali, ma tenesse quelle che avean corso in Roma,
essendo diritto particolare prima de’ consoli, quindi dell’imperatore
il batter moneta d’oro e d’argento, e del Senato il battere quella di
rame; sebbene a talune colonie e città venisse conservato il privilegio
di monete particolari.
Ho già toccato di Pompei passato dallo stato autonomo originario a
regolarsi con que’ diritti che erano inerenti a’ municipj romani.
Dopo la Guerra Sociale era ciò avvenuto, e Mario vi aveva d’assai
contribuito: Pompei, come gli altri paesi entrati nella lega latina,
avendo ottenuta la romana cittadinanza e perciò divenuta, nel vero
senso del diritto latino e italico, municipio[54], reggevasi con leggi
proprie e proprj comizj modellati per altro alla foggia romana. In
virtù di che, il pompejano, membro della propria indipendente comunità,
non cessò di essere cittadino romano, così appunto avverandosi quella
sentenza di Cicerone che ho già ricordata, che a’ municipj competessero
due patrie, l’una di natura, di diritto l’altra.
Si sa che i municipj _optimo jure_, come pare dovesse essere Pompei,
avessero tutti i diritti e gli obblighi dei cittadini romani, mentre
gli altri non godeano del suffragio, come i prischi plebei, e come
persuadono le iscrizioni rinvenute lungo le vie sulle muraglie delle
case a grandi lettere in color rosso o nero; come se i diciotto
secoli trascorsi non fossero stati che diciotto giorni, nei quali
i devoti, i riconoscenti per ricevuti favori, i parassiti e i
liberali sollecitavano il publico a pro’ de’ loro proprj candidati.
Così praticavasi largheggiar di elogi a’ cittadini che si volevano
eleggere, e biasimo a’ più sconosciuti od immeritevoli di alto
ufficio, come farebbesi suppergiù a’ dì nostri nell’occasioni delle
elezioni amministrative e politiche. V’era pur anche questo di buono
nei municipj d’Italia e delle provincie, che vi restasse più integra
la dignità ed autorità che non in Roma; perocchè quivi ben potesse
l’imperatore compiervi atti di arbitrio e violenza; ma essendo il
carattere della politica romana di non fondarsi soltanto sull’esercito,
nella polizia e di tutto regolamentare; ne conseguitava che a’ municipj
venisse conservata quella vita, che più nell’Urbe non si riscontrava,
e rispettata ne fosse l’indipendenza, e la legge municipale andasse
immune da’ capricci del principe e dalle sottigliezze de’ giusperiti.
Pompei dunque, come _municipium_, che aveva, cioè, ricevuto il _munus_,
o prerogativa speciale dei diritti di romana cittadinanza, teneva la
costituzione pari a quella di Roma, la quale divideva i suoi abitanti
in tre ordini: il senato, i cavalieri e il popolo. Perocchè nei
municipj ed anche in Pompei vi fossero i _Sexviri Augustales_, ossiano
sacerdoti in onore di Augusto, il cui collegio costituiva un ordine
distinto fra il popolo e i Decurioni, e teneva luogo de’ cavalieri
romani. Più sotto riferirò qualche lapide, in cui di tale dignità è
fatta menzione.
Questi sacerdoti, come Tacito attesta, vennero prima in numero di
ventuno istituiti da Tiberio, aumentati poi di quattro, pel culto
di Augusto divinizzato. Presto anche alle colonie e a’ municipii
vennero allo stesso fine estesi i collegi degli Augustali, ne’ quali
i primi sei nominati si dicevano _sexviri augustales_ e si nominavano
dai decurioni. Quindi crebbero d’assai e si divisero in collegi di
giovani e di seniori, a’ quali i seviri erano preposti. Fu disputato
se l’augustalità fosse una magistratura; ma Noriso, in una sua
dissertazione su d’un Cenotafio pisano respinse trionfalmente una tale
opinione.
L’ordine dei Decurioni vi formava la curia, la quale corrispondeva al
Senato dell’Urbe e componevasi di cento. Nelle cose più importanti
tuttavia dovevano intendersela col popolo; dal che venne l’_ordo
populusque_ delle lapidi che pur si trovarono in Pompei. Plinio,
nella epistola XIX del primo libro, ci avvisa che per essere ammessi
a quest’ordine fosse mestieri possedere un patrimonio di centomila
sesterzi, che equivarrebbero a ventimila lire d’Italia. Ai consoli
equivalevano i duumviri con giurisdizione in certe cause; e come
fossero la primaria magistratura, nelle colonie, aveano il privilegio
de’ fasci, ma non potevano usarli fuori del loro territorio, a seconda
del principio di diritto _extra territorium jusdicentis impune non
paretur_. Di essi ritornerò a dire nel capitolo del _Foro_ e della
_Basilica_. V’erano il quinquennale, o censore, il tribuno, il
difensore, gli edili, gli attuarj, ed erano queste le varie cariche
colle quali internamente si amministravano a loro piacimento. V’era
inoltre il pretore, il questore gerente del reddito publico, il patrono
della città, il maestro dei sobborghi e dei trivii, e vie via altre
cariche minori.
Nelle iscrizioni pompeiane sovente si fa cenno ai maggiori magistrati,
ed anzi una, che appare fatta publica di quel Valente che fu creato
Flamine perpetuo da Nerone, ci rende edotti della presenza di
questa dignità imperiale in Pompei e di certa importante autorità
a lui conferita, se egli in essa iscrizione avvisa una caccia
nell’anfiteatro, nel quale verrebbero distesi i velarii:
VALENTIS . FLAMINIS . NERONIS . AVG .
F . PERPETVI .
D . LVCRET . I . VALENTIS . FILII
Y . K . K . APRIL . VENATIO . ET . VELA. ERVNT
P . COLONIA
Queste due ultime parole, che significano _Pompejana Colonia_, appajono
apposte dopo e da altra mano.
In altra è rammentato l’edile Marcellino, cui si raccomandano
legnajuoli e carrettieri: