CAPITOLO III.

_Politia ecclesiastica di queste nostre province per tutto il duodecimo

secolo, insino al Regno de' Svevi._

Lo Stato ecclesiastico si vide in questo secolo in un maggior splendore

e floridezza. I Pontefici romani innalzati sopra tutti i Re della

terra stendevano la lor mano in ogni Regno e provincia: ed i Re istessi

rendevansi a sommo favore dichiararsi loro ligi, e rendere i loro Regni

tributari alla Sede Appostolica. Stabilirono in questo secolo la loro

sovranità in Roma, e la lor independenza dall'Imperadore; e fecero

valere la lor pretensione di concedere la Corona imperiale. Roma erasi

renduta la Reggia universale, dove si riportavano non solo tutti gli

affari delle Chiese di Europa, ma ancora i più rilevanti interessi

delle Corone di quella, dipendendo i Principi con gran sommessione

da' cenni de' romani Pontefici; e sotto Innocenzio III il Ponteficato

si vide nella sua maggior grandezza. I Concilj per la maggior parte

erano convocati da essi, ovvero da' loro Legati, dove vi stabilivano

regolamenti, che giudicavano più confacenti per la loro grandezza; ed

a' Vescovi niente altro era rimaso, che di prestarvi il loro consenso.

Le appellazioni di tutte le sorte di cause e d'ogni sorta di persone

erano divenute tanto frequenti, che non v'era affare alcuno, che

subito non fosse portato a Roma. I Papi s'aveano appropriata gran

parte nel conferire i Vescovadi, perch'erano Giudici della validità

dell'elezioni, ancorchè queste si fossero lasciate al clero, e le

ordinazioni ai Metropolitani. A questo fine si proccurò innalzare la

dignità de' Cardinali, elevandogli a tal grado, che furono considerati,

non solo superiori a' Vescovi, ma eziandio a' Patriarchi ed a' Primati;

e sopra tutto ristringendo ad essi il potere d'eleggere il Papa. Per

mostrare maggiormente la loro sterminata potenza, e ricavarne insieme

profitto, non vi era cosa, che ricorrendosi in Roma, con facilità non

si dispensasse, onde la disciplina ecclesiastica venne ad indebolirsi;

ciocchè mosse S. Bernardo a declamare contro l'abuso di queste

dispense, come uno de' gran disordini introdotti nella Chiesa.

Ma quello che sopra ogni altro rendè il Ponteficato sublime, si fu

perchè non accadeva contesa fra' Principi d'Europa, nè controversia

d'ampj Stati e di grandi preminenze, che non si ricorreva a Roma, con

sottoporsi i litiganti alla decisione del Pontefice, di che ne possono

essere ben chiari documenti le tante epistole, e le tante decretali

d'Innocenzio III. I Re di Inghilterra, que' di Francia e di Spagna

rispettavano quella Sede con profondo ossequio: ed i nostri Re normanni

sopra tutti gli altri erano loro ossequiosissimi. Gli affari più grandi

de' loro Stati si maneggiavano da' Prelati. Si è veduto che ne' Reami

di Puglia e di Sicilia, gli Arcivescovi di Palermo, di Salerno, di

Messina, di Catania, e tante altre persone ecclesiastiche trattavano

i maggiori, e più rilevanti interessi della Corona. L'ambascerie più

cospicue ad essi erano appoggiate; e la Casa regale si reggeva da loro.

Essi erano del Consiglio regale, e nelle deliberazioni più serie e

gravi si ricercavano i loro pareri.

Le maggiori loro occupazioni non erano perciò più per lo governo

spirituale delle loro Chiese, ma tutti i loro pensieri erano negli

affari di Stato, ed indirizzati ad ingrandire le loro Chiese di

giurisdizione, di prerogative e d'onori, e sopra tutto di beni

temporali.

Crebbe perciò, per lo favore de' Principi, la loro conoscenza nelle

cause; poich'essendo i Vescovi per lo più assunti per Consiglieri del

Re, fu cagione di accrescere in immenso l'autorità del Foro episcopale;

ed abbiam noi veduto, che l'Arcivescovo di Palermo ottenne dal Re

Guglielmo di potere i Giudici ecclesiastici conoscere del delitto

d'adulterio e l'Imperadrice Costanza, Regina di Sicilia, drizzò un

editto ai Conti, Giustizieri, Baroni, Camerarj ed a' Baglivi della

diocesi del Vescovo di Penne, nel quale espressamente proibisce

loro di procedere ne' delitti d'adulterio, ma che lascino procedere

in quelli la Giustizia ecclesiastica; e quando accadesse che negli

adulterii, si fosse usata violenza, il Giudice ecclesiastico conoscerà

dell'adulterio, ed il Magistrato secolare della violenza, siccome

si legge nell'editto dato in Palermo l'anno 1197, e rapportato

dall'Ughello nella sua Italia sacra[176]. A questo s'aggiunse, che

gli Ecclesiastici, come quelli che meglio de' laici s'intendevano di

lettere, erano riputati migliori, e più sufficienti ad amministrar

giustizia, onde con facilità s'inducevano ad avergli per Giudici, e di

vantaggio, non potendo la Chiesa condennare a pena di sangue, nè anche

all'ammenda, ciascuno, per essere più dolcemente trattato, non solo

non sfuggiva, ma desiderava sottoporsi al giudicio di quella. Ma sopra

ogni altro si accrebbe la loro conoscenza, perchè i Re e i Signori

temporali, ed i loro Giudici non badavan molto allora a mantenere la

lor giurisdizione nelle cause, le quali non erano lucrative, e di gran

rendita per essi, com'è oggi, ma più tosto eran loro di peso, perchè

le loro cariche erano esercitate gratuitamente, e senza poter dalle

Parti esigere emolumento alcuno. Ed oltre a ciò quando s'entrava in

contenzione di giurisdizione con gli Ecclesiastici, le scomuniche

fulminavano, di che eravi presso di noi vestigio, che tutte le

domeniche ne' sermoni delle Messe parrocchiali si scomunicavano coloro,

che impedivano la giurisdizione della Chiesa.

Questo accrescimento dell'autorità del Foro episcopale, e

l'applicazione de' Vescovi in cose maggiori e più rilevanti, fece che

quando prima per ufficio caritatevole erano essi impiegati per via

d'amicabile composizione a decidere i piati tra' Fedeli, e vennero poi

ad acquistare per privilegio de' Principi la giurisdizione, esercitando

da se stessi la giustizia a' litiganti: finalmente se n'esentarono

in tutto, e cominciarono a crear Ufficiali per amministrarla; onde

eressero Tribunali con particolari Giudici, ed in decorso di tempo a

crear anch'essi Notaj, che avessero il pensiero, e la cura degli atti e

de' processi. Quindi sgravandosi ancora del peso d'insegnare i misterj

della nostra fede, stabilirono Professori di teologia per insegnare

nelle Chiese cattedrali la teologia, e tenendo a vile gli esercizj

delle cose sacre, tutta la loro applicazione era nelle cose del

secolo, e negli affari politici e di Stato. Da ciò nacque, che bisognò

provvedere il Foro episcopale d'un nuovo Corpo di leggi ecclesiastiche,

onde surse il decreto di Graziano, per istabilir meglio la giustizia

ecclesiastica, e la grandezza Pontificia.

§. I. _Nuove collezioni de' canoni, e del decreto di GRAZIANO._

Le raccolte, che si fecero nel precedente secolo, furono delle prime

dove i canoni si videro distribuiti per via di materie; ma quasi tutte

furon contaminate dalle varie cose suppositizie d'Isidoro, che in

quelle furono inserite. _Burcardo_ Vescovo di Vormes ne distese una

divisa in venti libri, che intitolò _Magnum Canonum Volumen_[177]. Ad

_Anselmo_ Vescovo di Lucca se ne attribuisce un'altra; ma quantunque

porti il suo nome, si vede altri esserne stato l'Autore, poichè vi

sono racchiusi alcuni decreti d'Urbano II, e d'altri Pontefici suoi

successori, li quali vissero dopo Anselmo[178]. Ve n'è un'altra

di _Adiodato_ Cardinale del titolo di S. Eudossia fatta intorno

l'anno 1087 per comandamento di Vittore III.[179] L'altra del Prete

_Gregorio_, intitolata _Policarpus_; siccome quella di _Bernardo_

di Pavia, che s'intitola _Populetum_, non han mai veduta la luce del

Mondo, ma manuscritte si conservano nella Biblioteca Vaticana[180]. Ma

quella che compilò _Ivone di Sciartres_ nel fine del precedente secolo,

oscurò tutte l'altre. Egli la divise in diciassette parti, e l'intitolò

_Decretum_. Dell'altra intitolata _Pannomia_ ovvero _Panormia_

attribuita al medesimo Ivone, sono alcuni, che ne fanno autore _Ugone_

catalano[181]. Queste Collezioni erano a quei tempi le più rinomate,

e delle quali valevansi le nostre Chiese, insino che surgesse quella

cotanto famosa di _Graziano_, che tolse lo splendore a tutte l'altre,

e che ricevuta con applauso da' Canonisti, meritò d'essere insegnata

nelle pubbliche Scuole, ed in poco tempo ebbe tanti Commentatori, che

fu riputata la principal parte della ragion canonica.

Graziano fu un Monaco dell'Ordine di S. Benedetto, il quale nel

Ponteficato d'Alessandro III insegnò teologia in Bologna. E' nacque in

Chiusi città della Toscana, e fu fama che fosse procreato d'adulterio

insieme con _Pietro Lombardo_ chiamato il _Maestro delle sentenze_,

e con _Pietro Comestore_ Scrittore dell'Istoria Scolastica, creduti

suoi fratelli; narrasi ancora, che la loro comune madre non potè mai

ridursi ad aver pentimento degli adulterj commessi quando gli generò,

dicendo esserne ben paga, per aver dato al Mondo tre preclari e grandi

uomini; e corretta dal suo Confessore, non potè ridurla, imponendole

alla fine, che almeno si pentisse di questo suo non potersi pentire. Ma

Guido Pancirolo[182] rifiutò come favole questi racconti, massimamente,

perchè non fu una la patria di coloro, essendo Graziano di Chiusi,

Pietro Lombardo di Novara, e 'l Comestore fu Franzese.

Compilò egli questa Raccolta in Bologna nel monastero di S. Felice

intorno l'anno 1151 nel Ponteficato d'Eugenio III[183], e l'intitolò

_Concordia discordantium Canonum_. La divise in tre parti. La prima

contiene i principj, e ciò che riguarda il diritto canonico in

generale, ed i diritti e ragioni delle persone ecclesiastiche, sotto

il titolo di _Distinzioni_. La seconda, la decisione di diversi casi

particolari, coll'occasione de' quali si risolvono molte quistioni; ed

è intitolata le _Cause_. La terza ha per titolo _della Consecrazione_

perchè riguarda quanto appartiene al ministerio ecclesiastico, a'

sacramenti, a' riti, alle ordinazioni, e consecrazioni. La presentò

egli a Papa Eugenio, ma non costa, che ne avesse da costui ottenuta

conferma alcuna: ma non perciò che da' Pontefici non si fosse con

pubblica legge approvata, rimase ella senza autorità e vigore. Fu

ricevuta con tanto applauso, che gl'istessi romani Pontefici se ne

valsero, e tacitamente per innalzare la loro autorità, ed abbassare

quella dell'Imperadore e degli altri Principi la promossero; quindi

sotto Federico Barbarossa sursero i _Decretisti_ di fazione Guelfa, i

quali difendendo le ragioni del Papa, si opponevano a' Ghibellini[184].

Ed ancor che quest'opera contenesse infiniti errori, fosse fatta

senz'ordine, ed in una somma confusione, in guisa che fu d'uopo

poi emendarla, nè bastò l'industria e la diligenza di tanti insigni

Professori per poterla affatto pulire[185], con tutto ciò acquistò

tanta autorità, che tirò a se tutti i Letterati, i maggiori Teologi di

que' tempi ad impiegarvi i loro talenti in farvi glosse e commenti;

e nel Foro ebbe gran peso la sua autorità nelle decisioni delle

cause; tanto che Graziano era comunemente appellato il _Maestro_; e

nell'Accademie il suo _Decreto_ era pubblicamente insegnato, e coloro,

che l'insegnavano erano decorati col titolo di _Dottore_, prendendo tal

dignità per mezzo d'una bacchetta, onde si dissero _Baccellieri_[186].

Accrebbe ancora la sua autorità la fama dell'Accademia di Bologna,

la quale in que' tempi sopra tutte l'Accademie d'Italia e di Francia

teneva il vanto; ed il gran numero de' Glossatori.

I primi furono _Lorenzo da Crema_, _Vincenzo Castiglione_ di Milano

gran Canonista, ed _Ugone da Vercelli_. Seguitarono le costoro

vestigia _Tancredi_ da Corneto Arcidiacono di Bologna, il quale

intorno l'anno 1220 vi fece le chiose; _Sinibaldo Fieschi_, il quale

innalzato al Ponteficato fu detto Innocenzio IV e _Giovanni Semeca_

detto il _Teutonico_. Costui reformò tutte le chiose prima fatte ed

aggiungendo le sue, fece al _Decreto_, ciò che Accursio fece alle

_Pandette_[187]. Sursero da poi infiniti altri Glossatori, _Bernardo

Bottone_, _Goffredo_, _Egidio da Bologna_ ed altri; fra' quali

s'estolse _Bartolomeo da Brescia_ discepolo di Vincenzo Castiglione, il

quale intorno l'anno 1256 aggiunse le sue chiose a quelle di Giovanni

Teutonico, le corresse, le riformò ed in gran parte le mutò. Quando

Gregorio XIII ordinò l'emendazione del decreto di Graziano, i romani

Espurgatori ebbero molto che fare, non solo in pulendo il corpo del

decreto, ma anche per espurgarlo dagli infiniti spropositi ed assurdi,

che questi Canonisti Glossatori v'aveano aggiunti; tanto che surse quel

proverbio: _Magnus Canonista, magnus Asinista_[188].

Si credette a questi tempi, che il _Decreto_ di Graziano bastasse per

innalzare l'autorità pontificia al sommo dove potesse ascendere; ma in

decorso di tempo, mutate le cose, questa compilazione non fu riputata

sufficiente; onde al _Decreto_ successe il _Decretale_, che poi anche

non ha soddisfatto: ma secondo, che di tempo in tempo li Pontefici si

sono andati avanzando in autorità, si sono formate nuove regole, onde

ad emulazione del Corpo delle leggi civili, perchè si vedesse come,

ed in qual maniera dentro un Imperio potesse fondarsene un altro,

alle _Pandette_ opposero il _Decreto_: al _Codice_, il _Decretale_:

alle _Novelle_, il _Sesto_, le _Clementine_, e le _Estravaganti_; e

perchè niente mancasse, Paolo IV comandò a Gio. Paolo Lancellotto che

ad imitazione delle _Istituzioni_ di Giustiniano compilasse anche le

Istituzioni Canoniche, come fu fatto.

§. II. _Elezione di Vescovi ed Abati._

Ebbe in questo secolo grande incremento la potestà de' Pontefici romani

intorno alla creazione de' Vescovi ed Abati; ed ancorchè al Clero ed a'

Monaci si lasciasse l'elezione, nè apertamente s'impedisse a' Principi

il loro diritto che v'aveano per gli _assensi_; nulladimanco essendosi

i Pontefici resi Giudici della validità d'ogni elezione, inventò la

Corte romana altri modi, co' quali spesse volte la collazione de'

Vescovadi e Badie si tirassero a Roma. Furono stabilite perciò molte

condizioni da dover'essere necessariamente osservate prima di venirsi

all'elezione; altre nella celebrazione di essa; ed infinite qualità

erano ricercate nella persona dell'eletto; aggiungendo che quando

alcuna di quelle non fosse osservata; gli elettori fossero privati

allora della potestà d'eleggere, la quale si devolvesse a Roma.

Accadeva perciò e per diversi altri rispetti e cagioni, che sovente

nascevano difficoltà sopra la validità dell'elezione; il perchè una

delle parti appellava a Roma, dove per lo più si dava il torto ad

ambedue; ed era l'elezione invalidata e tirata la collazione del

Vescovado o Badia per quella volta a Roma.

Quando ancora si sapeva in Roma vacare qualche buon Vescovado o Badia,

era spedita subito una _Precettoria_, ordinandosi in quella, che non si

procedesse all'elezione senza saputa del Papa; e con onesto colore di

aiutare o prevenire i disordini, che potessero occorrere, si mandava

persona che assistesse e presedesse all'elezione, per opera della

quale con diverse vie e maneggi, si faceva cader l'elezione in colui

che dovea essere di maggior beneficio di Roma. Per queste cagioni

poche elezioni di Vescovadi e Badie erano celebrate, che per alcuni di

questi rispetti non fossero esaminate in Roma; onde i Pontefici romani

quasi in tutte s'intromettevano, coprendosi ciò con onesto titolo

di devoluzione per servizio pubblico: perchè gli elettori ordinari

mancavano di quello, ch'era debito loro. Questi modi usati variamente

secondo l'esigenza de' casi, non furono a questi tempi stabiliti in

maniera, che avessero forza di legge, ma più tosto di consuetudini o

di ragionevolezza; insino che Gregorio IX ridotti in un corpo tutti li

rescritti, che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune

quello, che per un luogo particolare e forse in quel solo caso speziale

era statuito, cacciò fuori il suo _Decretale_, che principiò di fondare

e stabilire la Monarchia romana.

Questa medesima soprantendenza si pretese da' Pontefici romani

esercitare nelle nostre Chiese e monasteri, e metter mano a quella

parte che nell'elezioni s'apparteneva a' nostri Principi, e si

tentò escludergli anche dall'_assenso_ ricercato in quelle. Ma il

Re Guglielmo I nella pace fatta con Papa Adriano, volle ciò pattuire

con Capitolazione particolare, in vigor della quale, siccome altrove

fu narrato, fu l'assenso del Re stabilito per necessario in tutte

l'elezioni delle nostre Chiese, in guisa, che se l'eletto non fosse

piaciuto al Re, o perchè fosse persona a lui odiosa e che per qualunque

altra cagione non volesse assentire, non potesse quegli intronizzarsi

e consecrarsi[189].

Ma non mancarono in Roma di dire, che quelle Capitolazioni accordate

da Guglielmo con Adriano, fossero state estorte per violenza e colle

armi alle mani; tanto che quando lor veniva in acconcio, abusandosi

della bontà o debolezza di qualche Principe, sotto onesto colore di

prevenire i disordini o che i nostri Re s'abusassero di questa facoltà,

si facevano i Papi ben sentire, pretendendo di più, che riconoscendo

tal prerogativa per beneficio e privilegio lor conceduto dalla Sede

Appostolica, avvertissero a ben servirsene perchè altrimente sarebbe

stata lor tolta. E nel Regno di Guglielmo il Buono, essendosi questo

Principe valso di questa ragione nell'elezione del Vescovo d'Agrigento,

pure incolparono quell'innocente Principe d'eccesso; ed oggi giorno

si legge una epistola tra quelle di Pietro di Blois[190], dirizzata

al Cappellano regio di Sicilia, dove dolendosi che nella Chiesa

d'Agrigento, il Re, dissentendo il Capitolo, vi avea posto per Vescovo

il fratello del Conte di Loritello, l'inculca, che per l'ufficio suo

ammonisca il Re a non darlo a persona indegna.

Ma caduto il Regno di Sicilia in mano di femmina sotto la Reina

Costanza, allora parve ad Innocenzio III tempo opportuno di alterare

i patti accordati da Papa Adriano con Guglielmo I. Egli si dichiarò

in prima, che non avrebbe conceduta l'investitura del Regno, se non

si moderassero que' Capitoli, ed in effetto bisognò a Costanza di

contentarlo, e nell'investitura che diede a lei ed al suo piccolo

figliuolo Federico, ancorchè serbasse loro l'assenso, nulladimanco

quasi lor impose necessità di darlo, sempre che ne fossero ricercati,

e l'elezione si fosse canonicamente fatta[191].

Ma ciò non bastando ad Innocenzio, volle egli regolare e dar norma

all'elezioni che dovean farsi in questi Regni, prescrivendo per un

suo particolar Breve spedito a' 19 novembre dell'anno 1198 e drizzato

a Costanza il modo da tenersi, il qual era che nella sede vacante

il Capitolo denunzierà al Re la morte del Prelato, e congregatosi

insieme procederà all'elezione di persona idonea, la quale eletta, la

denunzieranno al Re, e ricercheranno da lui l'assenso; e prima che

il Re non sarà ricercato dell'assenso, non s'intronizzi l'eletto,

nè si canti la solennità delle laudi; nè avanti che dal Papa sarà

confermato ardisca d'intromettersi nell'amministrazione[192]. Consimile

Breve inviò poi a tutti gli Arcivescovi, Vescovi, Prelati e Cleri

delle Chiese del Regno, perchè stassero informati di quanto egli avea

stabilito sopra l'elezioni con Costanza, il qual Breve si legge pure

fra le epistole d'Innocenzio[193].

Morta Costanza nell'anno 1199 lasciando Federico suo figliuolo infante,

ed il Regno sotto il Baliato di Innocenzio stesso, unendosi nella sua

persona ambo le potestà papale e regia, dal suo cenno pendevano tutte

l'elezioni; ma non per ciò nel tempo del suo Baliato fu pregiudicato

all'assenso, perchè Innocenzio lo dava in tutte l'elezioni, spiegandosi

che lo faceva _vice regia_, cioè come Balio, ch'era del fanciullo

Re Federico, siccome si vede chiaro dalle sue epistole dirizzate

al Capitolo e Canonici di Capua per l'elezione del lor Vescovo: al

Capitolo di Reggio: al Capitolo di Penne e ad altri[194]. E finchè

Federico stette sotto il suo Baliato e quando ancor giovanetto cominciò

egli ad amministrare e che fu in pace con Innocenzio, si continuò il

medesimo istituto; anzi presso Rainaldo[195] si legge un suo diploma

dirizzato ad Innocenzio, ed istromentato a Messina nell'anno 1211

ove prescrive il modo dell'elezioni nell'istessa guisa appunto, che

Innocenzio avea prescritto a Costanza. Oltre Rainaldo, è rapportato il

Diploma suddetto anche da Lunig[196].

Ma adulto Federico e reso più accorto di quello, che avrebbero voluto

i Pontefici romani, cominciò a conoscere l'alterazioni fatte da

Innocenzio a' Concordati stabiliti tra Papa Adriano con Guglielmo

I, e principiò a dolersi del torto fatto alle sue preminenze, e che

Innocenzio trattando con una donna, come fu Costanza e nel tempo del

suo Baliato, con un fanciullo, avea proccurato l'assenso ricercato

di necessità in tutte l'elezioni, di ridurlo ad una cerimonia e che

bastava che sol si ricercasse, perchè si dovesse dare, pretendendo di

dover'egli conoscere le cause, che si allegavano di non assentire.

Gli eccessi così d'Innocenzio e molto più de' suoi successori in far

valere queste loro pretensioni, come di Federico in pretendere il

contrario, di poter negare l'assenso quando gli piaceva, ed a suo

arbitrio rifiutar l'elezioni fatte, furono una delle cagioni, non

meno de' contrasti ed acerbe contese che insorsero poi tra questo

Principe e Gregorio, Onorio, Celestino e sopra tutti Innocenzio IV,

successori d'Innocenzio, che di gravi disordini nelle nostre Chiese;

poichè Federico abusandosi sovente di questa prerogativa, rifiutando

l'elezioni fatte, non si rimaneva fin che finalmente non quelle

cadessero sopra le persone da lui promosse. I Pontefici dall'altro

canto declamavano contro tali abusi e con molta acerbità biasimavano

Federico, che a modo suo voleva disporre delle Prelature del Regno,

quando l'elezioni doveano esser libere e non forzate; ed alcuni

resistendo apertamente a' desiderj del Re, s'opponevano con vigore e

quindi accadeva, che le nostre Chiese venivano lungamente a vacare:

altri Papi più arrischiati s'avanzavano, ad onta dell'Imperadore,

d'annullare l'elezioni fatte a suo modo, ed a provedere essi,

indipendentemente da lui le Chiese. Nel Ponteficato d'Innocenzio III,

vacando la Chiesa di Policastro, Federico rifiutò tutte l'elezioni

prima fatte, affinchè quella cadesse in persona di Giacomo suo Medico,

siccome dagli elettori già stanchi ed importunati ottenne. Ma avutosi

ricorso a Papa Innocenzio, questi dichiarò invalida l'elezione fatta

in persona di Giacomo, e fece restar ferma la prima sortita in persona

d'altri, scrivendo perciò sue lettere al Vescovo di Capaccio ed

all'Abate della Cava, che così eseguissero[197]. Papa Gregorio IX per

queste istesse cagioni con molta acrimonia riprendeva l'Imperadore,

e declamava con incessanti querele contro il medesimo[198]. Ma con

Onorio III le discordie sopra ciò maggiormente s'inasprirono; poichè

vacando molte Chiese di queste province, che lungo tempo erano per tali

contrasti rimase vedove, Federico volle in tutte le maniere provederle

di Pastori; se ne offese il Papa e gli scrisse riprendendolo con molta

acerbità ed acrimonia; ma l'Imperadore con pari vigore e fortezza

disprezzò sue lettere[199]; onde Onorio, senza tener conto di lui e

del suo assenso provide egli le sedi vacanti: a Capua e Salerno, vi

mandò per Arcivescovi, i Vescovi di Patti e di Famagosta: a Brindisi,

l'Abate di S. Vincenzo a Vulturno: a Consa, il Priore di S. Maria

della Nova di Roma: e ad Aversa, l'Arcidiacono d'Amalfi[200]. Federico

rifiutò costantemente i nuovi Prelati, non permise, che senza il suo

assenso fossero intronizzati, e gl'impedì il possesso delle sedi loro

assignate.

Quindi gli animi maggiormente s'inasprirono e proruppero poi in tanti

eccessi e disordini, ed in così strani avvenimenti, che saranno ben

ampio soggetto de' seguenti libri di quest'Istoria.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4 · 第 20 / 58 题