CAPITOLO III.

_Della compilazione de' libri feudali; e loro Commentatori._

In questi tempi si fece da' Giureconsulti di Milano quella compilazione

de' libri feudali, che con progresso di tempo acquistò in Europa, ed

in tutte l'Accademie e Tribunali del Mondo cristiano tanta autorità

e vigore, che fu riputata, come una delle parti della ragion civile;

essendo stati aggiunti i libri de' Feudi alle leggi romane, i

quali dopo le Novelle di Giustiniano, costituiscono oggi la _decima

Collazione_: non che veramente i libri feudali fossero del corpo della

ragion civile, e perciò se ne fosse formata la decima collazione, come

reputarono Giasone e Bartolo, ed altri nostri Dottori, ripresi perciò

da Molineo[102]; ma perchè la loro autorità fu tanta, che meritarono

essere uguagliati a' libri delle leggi civili de' Romani.

Ma poichè da' nostri Scrittori questa parte non fu trattata con

tutta quella diligenza e dignità che si conveniva, tanto che infinite

controversie sono perciò in fra di loro poscia nate; perchè non bene

han saputo distinguere i tempi, ne' quali questi libri acquistarono

vigor di legge in queste nostre province; perciò, essendo ciò

particolar nostro istituto, sarà bene, che qui se ne ragioni con

tutta quella maggior esattezza, che possono promettere le nostre

deboli forze, con l'avvertenza, che per non tornar di nuovo a favellar

dell'uso e della varia fortuna di questi libri, qui si porrà insieme

tutto ciò, che anche ne' tempi posteriori avvenne de' medesimi.

Da' precedenti libri di quest'Istoria ha ciascuno potuto comprendere,

che introdotti in Italia i Feudi, non vi fu per essi, prima di Corrado

il Salico, alcuna legge scritta, che regolasse le loro successioni, la

lor naturalezza, e tutto ciò che ad essi s'apparteneva. Essi secondo

gli usi e costumi introdotti nella città, così si regolavano; e poichè,

siccome nell'altre cose, i costumi delle città sono varj e diversi,

così ancora avvenne de' Feudi, che in una città d'Italia si regolavano

d'una maniera; ed in un'altra, di un altro modo. Così in Cremona, Pavia

e Milano il vassallo senza la volontà del Signore poteva alienare il

Feudo, ma in Mantua, in Verona, ed in alcuni altri luoghi non poteva

farlo senza il consenso del padrone[103].

In Piacenza colui, che investiva alcuno d'un Feudo con questa legge,

che passasse al successore, non poteva, essendo vivo il vassallo,

senza la sua volontà di quel medesimo Feudo investirne un altro; ma in

Milano, ed in Cremona si praticava altrimenti.

Ne' Regni di Sicilia e di Puglia, aveano pure i nostri Re particolari

Consuetudini intorno a' Feudi differenti da' costumi dell'altre città

di Lombardia. Erano queste Consuetudini notate in certi libri, che

chiamavansi con corrotto vocabolo _Defetarj_; ed erano conservati dal

Re nel suo regal palagio; e quando a' tempi di Guglielmo I tumultuò

Palermo, e fu dato a ruba il regal palazzo, fra l'altre perdite, che

deplorava il Re Guglielmo, fu quella che si era fatta di questi libri:

e perchè Matteo Notajo era di essi espertissimo, e quasi gli avea in

memoria, fra l'altre cagioni, per le quali fu egli tratto di prigione,

fu questa, ch'essendo pratico degli affari della Corte e della Camera

del Re, poteva con facilità rifar que' libri, ne' quali, come dice

Falcando, _Terrarum, Feudorumque distinctiones, ritus, et instituta

Curiae continebantur_: siccome in fatti si rifecero. Ed Inveges[104]

per l'autorità dello stesso Falcando rapporta, che i famigliari del Re

Guglielmo I che trattavano gli affari della sua Corte, li quali erano

allora Riccardo Eletto Vescovo di Siracusa, Silvestro Conte di Marsi,

ed Errico Aristippo Arcidiacono di Catania, non avendo cognizione

della distinzione delle Terre e de' Feudi, de' riti, ed istituti

della Corte, nè de' libri delle Consuetudini feudali, che appellavano

_Defetarios_, essendosi tutte queste scritture e libri smarriti dopo il

sacco del palazzo, persuasero al Re, che Matteo Notajo fosse scarcerato

e reintegrato nel primo Ufficio; poich'essendo egli antico Notajo, ed

avendo sempre assistito al fianco di Majone, avea gran perizia delle

_Consuetudini_ del Regno; e che poteva comporre _novos Defetarios_.

Ed in questa maniera insino a questi tempi di Federico I si era vivuto

nelle città di Lombardia, e nei Regni di Sicilia e di Puglia. A queste

costumanze furono aggiunte da Corrado il Salico, e da altri Imperadori

alcune loro Costituzioni appartenenti a' Feudi, come abbiamo di sopra

notato, le quali non ancora erano state raccolte in certo volume.

Venne dunque in pensiero a' tempi di Federico ad alcuni Giureconsulti

di Milano, con privato studio di ridurre insieme queste Consuetudini

e Costituzioni, e così unite, alla memoria de' posteri tramandarle;

e raccogliendo, ancorchè alla rinfusa e con molta confusione, gli

usi di varie città di Lombardia, ne formarono in prima due libri a'

quali, secondo che quelle costumanze venivano o approvate o ampliate o

moderate dalle Costituzioni imperiali, promulgate insino a' loro tempi

intorno ai Feudi, così essi vi aggiunsero le sentenze, o il contenuto

di quelle colle loro interpretazioni, non già le intere Costituzioni.

Chi fossero stati questi Giureconsulti, e quale il lor nome, non è di

tutti conforme il sentimento. Prima di Cujacio comunemente da' nostri

Scrittori si credea principal Autore di questa Compilazione _Oberto

de Orto_ grand'Avvocato del Senato di Milano, e Console di quella

città[105], il quale coll'aiuto di Gerardo del Negro, altrimente detto

_Capagisto_, anch'egli Console di Milano e Giureconsulto non ignobile,

si fosse accinto a quest'impresa.

Ma l'incomparabile Cujacio ha ben provato, che Oberto non fu Autore

del primo libro, poichè in quello alcune sentenze si leggono, che

dispiacquero, e furono riprovate da Oberto stesso. E perchè quelle

sentenze s'attribuiscono a _Gerardo del Negro_, ha egli per questa

conghiettura reputato, che del primo libro ne fosse stato autore, non

già Oberto, ma Girardo. Alcuni, e fra gli altri il nostro Montano[106],

non ben persuasi della conghiettura di Cujacio, dicono sì bene non

esser di quello Autore Oberto, ma che resti ancora dubbio ed incerto se

veramente fosse stato Gerardo, o pure altro Autore anonimo, il quale

dalle sentenze di Gerardo l'avesse compilato. Che che ne sia, non si

è dubitato da niuno, che il secondo libro fosse di Oberto, il quale lo

compilò per privata istruzione di Anselmo suo figliuolo.

Ma poichè questo secondo libro, secondo l'antica divisione, abbracciava

non pur le sentenze d'Oberto, ma di altri Giureconsulti di questi

tempi, le quali erano contrarie a quelle d'Oberto, onde non era

credibile, che di tutto quel libro Oberto ne fosse il solo Autore;

perciò molto dobbiamo noi all'industria, e somma diligenza di Cujacio,

che togliendo questa confusione, l'abbia diviso in più libri. Ciò

fu anche avvertito dai nostri Giureconsulti antichi, ma s'astennero

di mutargli per timore, che nelle citazioni si sarebbe poi cagionata

maggior confusione; imperocchè trovandosi già questa compilazione in

due libri distinta, volendo il secondo in più altri dividerlo, non

avrebbero le citazioni corrisposto all'antica divisione.

Ma per sì lieve cagione non dovea lasciarsi così confuso, ond'è che

Cujacio saviamente reputò di distinguergli, e dividere il secondo

in quattro libri. Così secondo la divisione del medesimo, il primo

libro è di _Gerardo_. Il secondo insino al vigesimo quinto titolo

è di _Oberto_. I rimanenti titoli egli divide in due altri libri,

cominciando il terzo libro dal titolo 23 ivi: _Obertus de Orto,

Anselmo filio suo salutem_. Il quarto, che comincia dal titolo 25 ivi:

_Negotium tale est_, è chiaro dall'istesso titolo 25 che sia compilato

da vari ed incerti Autori, nel che e Cujacio e Montano consentono.

E nel quinto unì tutte le Costituzioni degl'Imperadori attenenti a'

Feudi, di che più innanzi ci tornerà occasione di favellare.

§. I. _Dell'uso ed autorità di questi libri nelle nostre province._

La compilazione di questi libri fatta da' Giureconsulti milanesi non

ebbe in queste nostre province niuna autorità di legge, siccome in

questi tempi nemmeno l'ebbe nell'altre parti d'Europa; ma dopo il

corso di molti anni, più tosto per uso e Consuetudine de' Popoli, che

per Costituzione d'alcun Principe, acquistò quell'autorità, che oggi

vediamo. Ma l'autorità, che acquistarono questi libri feudali, non fu

assoluta, ma solamente in quelle cose, che non ripugnavano alle proprie

leggi delle Nazioni, ed a' particolari loro costumi.

Certamente presso di noi quest'autorità non l'acquistarono nel Regno

di Guglielmo, nè degli altri suoi successori normanni. Seguì questa

compilazione intorno l'anno 1170 come ben pruova l'accuratissimo

Francesco d'Andrea[107], non già circa l'anno 1152 che fu il primo

dell'Imperio di Federico I, come scrisse Arturo Duck[108], quando tra

il nostro Re Guglielmo, e Federico ardeva crudele ed ostinata guerra,

e quando tra noi, ed i Lombardi era interdetto ogni commercio per le

guerre intestine, che sin da' tempi di Lotario ebbero sempre i nostri

Principi con gl'Imperadori di Alemagna. Nè prima dell'anno 1177 si

conchiuse tra Guglielmo e Federico quella tregua, della quale si è

parlato, che non fu pattovita, che per soli quindici anni; ed avendo

questi Regni proprie e particolari Consuetudini notate in que' libri

chiamati _Defetarii_, non vi era questa necessità di ricorrere a'

costumi dei Lombardi, quando vi erano i propri, per li quali i Feudi si

regolavano.

Egli è credibile, che questa compilazione cominciasse a farsi nota a'

nostri Giureconsulti dopo l'anno 1187 quando il nostro buon Guglielmo

per quiete de' suoi sudditi conchiuse le nozze di Costanza sua zia

con Errico Re di Germania; onde vennero a cessare le occasioni delle

discordie con gl'Imperadori di Occidente. Ma questo non bastò, perchè

più fiere ed ostinate guerre non seguissero, poichè morto poco da poi

Guglielmo, i Baroni del Regno abborrendo la dominazione d'Errico come

forastiero, elessero in loro Re Tancredi, il quale anche dal Pontefice

romano ottenne l'investitura del Regno, come diremo. Per la qual cosa

è da credere che questi libri cominciassero ad esser conosciuti da'

nostri da poi che Errico nell'anno 1194 discacciati i Normanni, si rese

padrone del Regno per le ragioni dotali di Costanza sua moglie.

Furono ben presso di noi conosciuti, ma non già acquistarono allora

autorità alcuna di legge. Nemmeno l'acquistarono quando Federico II

suo figliuolo promulgò le sue Costituzioni fatte compilare da Pietro

delle Vigne; nè quando, ad esempio dell'altre città d'Italia, avendo

ristabilita in Napoli l'Università degli studj, introdusse, che

nelle nostre Scuole si leggessero le Pandette, e gli altri libri di

Giustiniano; poichè non è vera la costante opinione de' nostri Autori,

che questi libri da Federico II acquistassero forza ed autorità, e

che questi fosse il primo Imperadore che gli approvasse, mandando il

libro in Bologna a' Professori di legge di quella città affinchè ivi

pubblicamente nelle Scuole si leggesse, e ch'egli fosse stato l'Autore,

per comandamento datone ad _Ugolino_, della decima Collazione, nel che

vaglionsi della testimonianza d'Odofredo[109].

A torto i nostri Scrittori ciò imputano ad Odofredo, il quale non mai

scrisse, che Federico mandasse il libro de' Feudi in Bologna; e qual

bisogno vi era mandar questo libro in Bologna, quando in questa città

da molti anni era conosciuto, e non pur letto da' Bolognesi, ma anche

molto prima vi avea scritte le sue glose Bulgaro, che per più anni

professò legge in Bologna sin ne' tempi di Federico I, da chi anche fu

fatto Prefetto di quella città? Quando parimente era notissimo in tutte

l'altre città di Lombardia, come in quelle nato, e molti Scrittori

d'Italia più antichi di Federico II aveano già cominciato a farvi

le glose, come oltre a Bulgaro, fece Pilco, ed altri rapportati da

Arturo[110], e notati anche dal nostro Andrea d'Isernia[111].

Odofredo nel luogo additato non scrisse altro, se non che Federico

II mandò a' Dottori bolognesi, non già il libro de' Feudi, ma le

Costituzioni sue, e di quelli Imperadori d'Occidente, che furono dopo

Giustiniano, affinchè siccome Irnerio dalle Novelle avea inserito

nel Codice ciò, che parvegli essersi per quelle di nuovo aggiunto

o corretto: così essi anche facessero di quelle Costituzioni, e

l'aggiungessero al Codice, non già al libro de' Feudi, sotto que'

titoli, che pareva loro convenire; siccome in fatti ragunati a S.

Petronio da quelle Costituzioni estrassero molte cose, che aggiunsero,

e adattarono alle leggi del Codice sotto i titoli convenienti; e quindi

è che nel Codice, oltre all'_Autentiche_ d'Irnerio, si leggano ancora

l'_Auth. cassa, et irrita, C. de Sacr. Eccl._ presa dalla Costituzione

dell'istesso Federico _de Statut. et Consuet._ L'_Auth. Sacramenta

puberum, C. si adver. vendit._ cavata dalla Costituzione di Federico

I _de pace tenenda_. L'_Auth. habita, C. ne filius pro patre_, presa

da un'altra Costituzione del medesimo Federico I _de privil. bonor.

art._ ed alcune altre[112]. E questa fu l'incumbenza data da Federico

ai Professori di Bologna e non altra. Ma soggiunge Odofredo, che da

poi Ugolino, uno di que' Professori, di suo capriccio al corpo delle

Novelle di Giustiniano, già diviso in nove collazioni, onde veniva

chiamato _la nona Collazione_, aggiunse il libro feudale, e raccolte

insieme tutte quelle Costituzioni degli Imperadori, che s'appartenevano

a' Feudi, l'inserì in quel libro, secondo l'ordine che oggi abbiamo,

e che i nostri antichi chiamarono per ciò, sin da' tempi d'Odofredo,

_decima Collazione_, il qual parimente testifica, che ai suoi tempi

pochi erano coloro, che aveano quelle Costituzioni così ordinate, come

le avea disposte Ugolino.

Così mal credono i nostri, che Federico II avesse data autorità e

forza di legge al libro de' Feudi, e che sino da' suoi tempi avesse

acquistato tal vigore nel nostro Regno e negli altri Reami: comunemente

tutti i più eruditi Scrittori han dimostrato, che non fosse stato

quello ricevuto per qualche Costituzione di Federico, o di qualche

altro Principe: ma che non altrimenti che avvenne de' libri di

Giustiniano, tutta la forza l'avesse molti anni da poi acquistata

per l'uso e consuetudine de' Popoli, e per connivenza de' Principi, i

quali permisero che nell'Accademie pubblicamente s'insegnasse, da' loro

Giureconsulti con Commentarj s'illustrasse e ne' loro Tribunali per le

controversie forensi s'allegasse; come ben provò Molineo[113], riputato

il Papiniano della Francia, il qual però a torto riprende Odofredo,

quasi ch'egli avesse data occasione agli altri d'errare, quando questo

Autore mai disse, che Federico avesse data forza di legge a quel libro,

nè che quella compilazione d'Ugolino si fosse fatta per suo ordine:

siccome ancora a torto riprende Bartolo[114], quasi ch'egli fosse stato

il primo, che quella raccolta di Ugolino avesse appellata _decima

Collazione_. Questo nome è pur troppo antico e più di cento anni

prima di Bartolo così era dal comun uso chiamata, come lo testifica il

medesimo Odofredo, e la chiamarono tutti gli altri Scrittori prima di

Bartolo.

Nè perchè fosse appellata _decima Collazione_, ed in progresso di tempo

per l'uso e consuetudine dei Popoli avesse cominciato ad acquistare

qualche vigore negli dominj de' Principi cristiani, era la sua autorità

tanta, che potesse abbattere e derogare i propri instituti e le

particolari leggi di quelle Nazioni; poichè fu ricevuta ed approvata

in quanto non s'opponeva alle proprie leggi e costumi. Così Cujacio

attesta del Regno di Francia, che ricevè quelle leggi feudali, delle

quali si vale l'Italia, ma in ciò che non ripugnava alle leggi e

costumi di quel Regno; non altrimenti che usavano i Romani della

legge Rodia, la quale nelle cose nautiche era da essi abbracciata,

_nisi qua in re juri publico Pop. Rom. adversaretur_, come testificò

l'Imperador Antonino. E nel nostro Regno più d'ogni altro, ancor che

fosse una delle più ampie e preclare parti d'Italia, non si cominciò

di questa Collazione ad aver uso, se non da poi, che Federico ebbe

promulgate le sue Costituzioni fatte compilare da Pietro delle Vigne,

dove furono molte Costituzioni da lui stabilite riguardanti a' Feudi,

alla lor successione, ed a tutto ciò che stimò a quelli convenire.

Ma non ricevè, nè approvò ciò che in quella veniva compreso, se

non quanto non ripugnasse alle Costituzioni, o non fosse stato per

quelle provveduto, ma omesso; in maniera, che presso di noi fu prima

l'autorità delle _Costituzioni_, e da poi quella de' libri de' Feudi,

non altrimenti che prima fu l'autorità delle leggi longobarde, che

quella de' libri di Giustiniano; anzi osserviamo che dopo pubblicate

le _Costituzioni_ nell'anno 1231 vi fu tra' nostri Giureconsulti gran

litigio nella Gran Corte, se questi libri feudali, anche in quelle

cose, che non ripugnavano alle nostre Costituzioni, avessero presso

noi forza di legge, siccome lungamente disputò la glosa[115]: donde si

raccoglie, che anche a questi tempi era dubbio, se questi libri aveano

acquistata forza di legge, e se ciò era incerto, per quest'istesso,

non potevan riputarsi di tanta autorità, che avessero uguagliata quella

delle leggi. E se Roffredo[116] nostro Beneventano, che fiorì in questi

medesimi tempi di Federico II parlando di queste Consuetudini feudali,

disse, _servari in Regno Apuliae_, non fu per altro, se non perchè

egli portava quest'opinione opposta agli altri Periti del Regno, che

sostenevano il contrario; oltre che non si niega, che in questi tempi

si fossero osservate, non già per autorità di legge, ma di ragione

e per quanto non si opponevano e non erano contrarie alle nostre

Costituzioni.

Ma siccome ciò è vero, così anche è verissimo, che dopo Federico

ne' tempi degli altri Re suoi successori e degli Angioini più d'ogni

altro, non si fosse più di ciò disputato, essendo chiaro, che avessero

acquistata da poi nel nostro Regno tutta la lor forza ed autorità,

in ciò che non s'opponevano alle nostre Costituzioni, siccome

l'acquistarono in tutti gli altri dominj de' Principi d'Europa; ed

anche i Pontefici romani ne' loro Tribunali ecclesiastici, gli diedero

pari autorità e vigore; anzi in decorso di tempo fu lo studio di questa

parte di giurisprudenza presso di noi cotanto coltivato, e tenuto

in pregio, che i nostri superarono tutti i Giureconsulti dell'altre

Nazioni, così d'Italia, come d'oltre i monti; ed oggi giorno questo

è particolar vanto del nostro Regno, che in niun'altra parte si sia

saputo, e si sappia tanto della dottrina feudale, quanto da' nostri

Giureconsulti. Testimonio ben chiaro ne fu il contrasto, ch'ebbe il

nostro Andrea d'Isernia con Baldo, il quale chiamato a Napoli dalla

Regina Giovanna I a consiglio in concorso d'Isernia, mostrossi così

ignaro della materia feudale, che non senza discapito della sua fama,

bisognò che nella vecchiaja s'applicasse a questo studio, per ristorare

la sua perduta stima[117]. E si vide da poi colla sperienza, che le

quistioni più ardue e difficili, che mai avessero potuto insorgere

in questa materia, non si siano trattate più sottilmente, e con tanta

accuratezza e dottrina, quanto da' nostri Autori. Nè niun'altra Nazione

può vantarsi aver avuti tanti Scrittori, intorno a questo soggetto,

quanto il Regno di Napoli.

§. II. _Autori che illustrarono i libri feudali._

Cominciarono prima ad illustrar questi libri con semplici glose,

Bulgaro, Pileo, Ugolino, Corradino, Vincenzo, Goffredo, ed altri[118]:

ma poi _Giovanni Colombino_ superò tutti, in guisa che dice

Giasone[119], che dopo lui niun altro ebbe ardimento di scriver glose

sopra que' libri.

Altri si presero la briga di comporre _Somme_, e particolari trattati

de' Feudi, ed i primi furono Pileo, Giovanni Fasoli, Odofredo,

Rolandino, i due Giovanni, Blanasco e Blanco, Goffredo, Giovanni

Lettore, Martino Sillimano, Giacomo d'Arena, Giacomo de' Ravanis,

Ostiense, Pietro Quessuael e Giacomo Ardizone, seguitati poscia da

Zasio, da Rebuffo, da Annettone, da Rosental e da infiniti altri

moderni.

Ma tra quelli, che con pieni _Commentarj_ illustrarono questa parte,

s'innalzarono sopra tutti i nostri Giureconsulti. È vero che _Giacomo

di Belviso_ fu il primo, ma da poi il nostro _Andrea d'Isernia_ oscurò

il costui vanto, il quale negli ultimi anni del Regno di Carlo II che

morì nel 1309 scrisse sì copiosi Commentari sopra i Feudi, che oscurò

quanti mai prima di lui s'eran accinti a quest'impresa. Scrisse ancora,

dopo aver professato quaranta sette anni di legge civile, i Commentari

sopra i Feudi Baldo da Perugia, e poco da poi Giacomo Alvarotto da

Padova, Giacobino di S. Giorgio e Francesco Curzio juniore, ma sopra

gli altri surse il nostro Matteo degli Afflitti, il quale oscurò la

costoro fama. Scrisse egli i Commentari sopra i Feudi sotto Ferdinando

I, allora che con pubblico stipendio ed universale applauso insegnava

nella nostra Accademia gl'interi libri feudali co' Commentari

d'Isernia, ciò che niuno ardì di farlo nè prima, nè dopo lui; e

cominciò a scrivergli nell'anno 1475 com'egli medesimo testifica[120],

quando era di trentadue anni: ciò che è stato necessario avvertire

per non lasciarci ingannare da _Camerario_, da cui furono ingannati i

nostri Autori, che credette Afflitto avere scritto questi Commentari,

quando era già vecchissimo e che perciò non bene avesse penetrato

la mente d'Isernia. Taccia per tutti i versi da non comportarsi di

quell'insigne Giureconsulto; poichè oltre che gli scrisse nella età

sua più verde e florida niente anche vi sarebbe stato che riprendere,

se pure gli avesse scritti in età di 80 anni, nella quale morì. Egli

trapassò nell'anno 1523 e fu sepolto in Napoli nella Chiesa di Monte

Vergine, ove ancora s'addita il suo sepolcro, nel qual ancora si legge,

che ancorchè carco d'anni, fu però in età senile cotanto vigoroso

di mente che potè sostenere tanti studj insino all'ultima vecchiaja.

Ciocchè i suoi domestici, che ebbero la cura d'ergergli quel sepolcro,

vollero fare scolpire in quel marmo, per manifestare essere stato tutto

livore de' suoi nemici, i quali dando a sentire al Re cattolico, che

in quella età decrepita sentisse dello scemo, fecero sì che il Re lo

privasse della dignità di Consigliero di S. Chiara, della quale era

adorno, e morisse senza toga; ond'è, che nel suo testamento non si

vegga nominato Consigliero, ma semplice Dottore. E quanto sopra gli

altri s'innalzasse in commentando i Feudi, non è da tralasciarsi il

giudicio che ne diede il nostro incomparabile Francesco d'Andrea[121],

il quale non ebbe difficoltà di dire, che fra tutti coloro, che prima

e da poi scrissero i Commentari sopra i Feudi, pochi sono coloro, che

potranno con lui compararsi, ma niuno che a lui si possa preporre.

Sursero, dopo questi lumi della giurisprudenza feudale, fra noi, altri

Scrittori un Camerario, un Sigismondo Loffredo, un Pietro Giordano

Ursino, un Bammacario, un Revertero, un Pisanello, un Montano e tanti

altri, de' quali nojosa cosa sarebbe tesserne qui lungo catalogo; tanto

che niun'altra Nazione può vantar tanti Scrittori in materia Feudale,

quanti il Regno di Napoli.

Ma non possiamo infra gli esteri fraudar della meritata lode

l'incomparabile Cujacio. Egli fu il primo, che rifiutando gli altri

come barbara questa parte della nostra giurisprudenza, l'accolse

e le apparecchiò una abitazione più elegante, e quando prima tutta

squallida ed incolta andava, egli coll'aiuto de' libri più rari, e

degli Scrittori di que' tempi, le diede altra più nobile ed elegante

apparenza; tanto che gli altri Eruditi, che prima come barbara la

discacciarono, s'invogliarono dal suo esempio ad impiegarvi ancora i

loro talenti, come fecero Duareno, Ottomano, Vultejo ed altri nobili

ingegni; ond'è che oggi la vediamo esposta ed illustrata non meno dagli

uni, che dagli altri Professori.

Cujacio accrebbe in prima i libri feudali co' frammenti e capitoli,

che furono prima restituiti da Ardizone e da Alvarotto, e gli divise

in cinque, in quella maniera che si è detto di sopra. Prima di lui

_Antonio Mincuccio di Prato vecchio_, Giureconsulto bolognese, per

comandamento di Sigismondo Imperadore intorno l'anno 1436 avea disposto

questi libri in altra forma; ed avendogli divisi in sei, gli offerì

all'Università di Bologna, perchè proccurasse da Sigismondo la conferma

di questa sua Raccolta; ma non costa, che l'Imperadore l'avesse loro

data; onde non essendo stata da tutti ricevuta, richiesero i Bolognesi

di nuovo la conferma dall'Imperador Federico III, il quale loro

la diede; onde avvenne, che questi libri nell'Accademia di Bologna

pubblicamente si leggessero, ma non acquistarono giammai autorità

pubblica; la qual Raccolta fu da poi data alla luce da _Giovanni

Schiltero_[122]. Un'altra tutta nuova ne fece Cujacio, il quale

non solo con somma diligenza diegli altro miglior ordine e ridusse

que' libri alla vera lezione; ma anche con pellegrina erudizione

gli commentò, spiegando il vero sentimento di quelli. E sopra tutto

accrebbe di molte Costituzioni imperiali il quinto libro, le quali da

Ugolino furono tralasciate, dandogli miglior ordine e disposizione.

§. III. _Costituzioni imperiali attenenti a' Feudi e legge di FEDERICO

I._

Il primo che promulgasse leggi riguardanti la successione feudale,

fu, come più volle si è detto, Corrado il _Salico_. Errico IV ne

stabilì dell'altre; sieguono in terzo luogo quelle di Lotario III ma

sopra gli altri Imperadori niuno ne stabilì tante, quante Federico

Barbarossa; e colle Costituzioni di questo Imperadore Cujacio termina

il libro; onde se bene nelle vulgate edizioni se ne leggono anche di

Federico II, dovrebbero quelle togliersi; poichè di Federico II come

Imperadore non abbiamo Costituzioni attenenti a' Feudi; ne abbiamo

sì bene moltissime nelle _Costituzioni_ del Regno, ma queste non han

che farvi, non essendo _Augustali_, ma furono da lui stabilite come

Re di Sicilia, e solo per questi suoi Regni ereditarj non per altri.

Quelle Costituzioni di Federico II che si leggono nella fine del libro

secondo de' Feudi, secondo l'antica compilazione, sotto il titolo _de

Statutis, et Consuetudinibus circa libertatem Ecclesiae editis, etc._

non han niente che fare co' Feudi; onde a torto furono quivi aggiunte,

e per questa cagione dice Cujacio[123] non averle egli unite coll'altre

feudali, come affatto impertinenti; siccome per l'istessa cagione le

due altre di Errico VII poste sotto il titolo di _Estravaganti_, come

non appartenenti a' Feudi, non meritano quel luogo.

Di questi Imperadori niuno quanto Federico I promulgò tante

Costituzioni feudali, del quale otto se ne leggono.

La prima è sotto il titolo _de Feudis non alienandis_, ove tre

o quattro cagioni si propongono, per le quali si perde il Feudo,

proibendosi con maggior rigore di quello avea stabilito Lotario, le

alienazioni dei Feudi. La seconda sotto il titolo, _de Jure Fisci_,

ovvero _de Regalibus_, ristabilisce in Italia le regalie, le quali

per disusanza andavano mancando, di che abbiam parlato nel libro

precedente. La terza, sotto il titolo _de pace tenenda_, appartiene

alla pubblica pace di Germania, onde da' Germani volgarmente s'appella

_Fried-brief_, cioè Breve di pace; e fu promulgata in Ratisbona

dopo sedate le intestine guerre tra' Principi di Germania, i quali

lungamente aveano infra di lor guerreggiato per lo Ducato di Sassonia e

di Baviera tolto da Corrado Imperadore ad Errico il Superbo, e poich'in

essa alcune cose attenenti a' Feudi ed a' Baroni, ed alla pubblica pace

si stabiliscono, perciò tra le Costituzioni feudali di questo Principe

fu annoverata. La quarta, sotto il titolo _de incendiariis, et pacis

violatoribus_, che Cujacio prese dall'Abate Uspergense, parimente

appartiene alla pubblica pace di Germania, ed alcune cose de' Feudi

dispone; oltre che anche se de' Feudi non parlasse, i nostri maggiori,

come ben osserva Cujacio, han tenuto costume di congiungere co' Feudi

tutte quelle Costituzioni, che trattavano della pace pubblica, per

motivo, che quella non mai potrà aversi, se non dalla fede e costanza

de' vassalli. La quinta sotto il titolo _de pace componenda et

retinenda inter subjectos_, appartiene alla pubblica pace d'Italia,

e fu stabilita in Roncaglia co' Milanesi nella prima guerra, che ebbe

Federico co' medesimi, della quale abbiam parlato nel precedente libro.

La sesta sotto il titolo _de pace Constantiae_, appartiene anch'ella

alla pace d'Italia. La precedente fu promulgata in Roncaglia, questa

nell'anno 1183 in Costanza: poichè Federico già stanco delle tante

guerre avute co' Lombardi, volle intimare a tutti una Dieta in Costanza

per poter quivi componere questi affari. Vi intervennero molti Principi

e Baroni; ed i Deputati delle città di Lombardia, de' quali in detta

Costituzione si legge un ben lungo catalogo. Furono in essa accordati

molti articoli e stabilite le condizioni delle città di Lombardia

intorno a' servizj, che devono prestare all'Imperadore, oltre a'

quali non potessero esser gravati di vantaggio: concedè Federico per

questa Costituzione alcune regalie alle città suddette ed alcune altre

egli si ritenne, massimamente _Fodrum et investituram Consulum, et

Vassallorum_, ed aggraziò Opizo Marchese di cognome Malaspina.

Sieguono per ultimo dell'istesso Imperadore due Costituzioni _de Jure

protimiseos_, il qual diritto al sentir di Cujacio (che che ne dica

il nostro Reggente Marinis[124]) competendo non meno agli agnati, che

a' padroni de' Feudi; perciò egli volle anche inserirle nel quinto

libro de' Feudi; alle quali parimente aggiunse una Novella greca

dell'Imperador d'Oriente Romano Lecapeno, che tratta del medesimo

diritto, donde Federico prese ciò che si vede stabilito nella prima

sua Costituzione attenente al _Jus protimiseos_. Nel che non possiamo

tralasciar di notare, che questa Costituzione _Sancimus, de Jure

protimiseos_, dai nostri Dottori con gravissimo errore è creduta, che

fosse Costituzione di Federico II, e sopra tal supposizione disputano,

se abbia a reputarsi come sua Costituzione _Augustale_, ovvero come una

delle Costituzioni del nostro Regno, stabilita solo per li Regni di

Sicilia e di Puglia; ed alcuni sostengono, che come tale abbia forza

di legge nel nostro Regno. E l'errore è nato, perchè la veggono unita

insieme coll'altre _Costituzioni_ e _Capitoli_ del nostro Regno[125];

ed anche perchè han veduto, che il nostro Matteo d'Afflitto, che

commentò le nostre Costituzioni, fece anche sopra la detta Costituzione

un particolar Commento, tratto nella sua maggior parte da un altro

non impresso, che ne fece prima di lui _Antonio Caputo_ di Molfetta,

dal quale, come dice Giovan-Antonio de Nigris[126], soppresso il

nome, Afflitto prese tanto, sì che ne distese quel suo trattato; onde

vedendola commentata da' nostri antichi Scrittori, la riputarono

come una Costituzione del Regno nostro. L'errore è gravissimo ed

indegno di scusa; onde non possiamo non maravigliarci esservi incorso

anche il Cardinal di Luca[127], il quale da questa credenza, che

tal Costituzione fosse di Federico II, fa nascere mille inutili

quistioni, le quali cadono per se stesse, come appoggiate sopra un

falso fondamento; poichè non Federico II, ma Federico I la promulgò,

il quale niuna autorità avea di far leggi ne' Reami di Sicilia e di

Puglia; onde non poteva obbligar con quella i sudditi di Guglielmo ad

accettarla. Acquistò ella sì bene da poi presso di noi forza di legge,

non già per autorità del Legislatore, ma per l'uso e consuetudine

dei Popoli, i quali dopo lungo corso di tempo la ricevettero, non

altrimente che fu fatto delle istesse Pandette, e degli altri libri

di Giustiniano, e di questi libri ancora de' Feudi; ond'è, che oggi

abbia tutto il suo vigore nel Regno, ma non già nella città di Napoli,

ove intorno a ciò si vive con particolare e propria Consuetudine. Le

altre leggi di Federico I, così le _Militari_, stabilite nel 1158 in

Brescia nell'Assemblea de' Principi dell'Imperio, come le _Civili_; non

appartenendo punto a' Feudi, nè a noi, volentieri tralasciamo, potendo

ciascuno osservarle presso Goldasto[128], che le raccolse tutte ne'

suoi volumi.

Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4 · 第 14 / 58 题