VIII.

L'autorità del padre e del fratello nelle nozze.

La famiglia è una monarchia, dove il padre fa da re; se il padre

manca, il maggiore de' fratelli ne sostiene le veci.

I re sogliono considerare il regno come una loro proprietà; così il

capo di casa o _capoccia_, come lo chiamano in Toscana e nell'Umbria,

in molti codici umani, possiede moglie e figli, come chi dicesse,

greggi e campi. Il marito arriva a espropriare il padre o il fratello

maggiore, il capoccia, in somma, di quello ch'egli tiene per suo; e

diventa proprietario alla sua volta. L'inno vedico, alla fanciulla che

si sposa dice esplicitamente: _io ti sciolgo di qui_ (cioè dal padre),

_ma non di qui_ (cioè non dal marito); e queste parole possono

servire per i legisti di lucido commentario al disputato _mundio_.

Nell'India, come si può agevolmente scorgere dalle leggi di Manu,

l'autorità domestica è tutta presso il padre; ed, ove il padre manchi,

presso il fratello; sono essi che dispongono della figlia o sorella,

la quale non può in alcuna maniera da sè emanciparsi; è necessario che

il pretendente la domandi a' suoi proprietarii, e, in certo modo, la

compri[150].

Nel Diritto romano, l'autorità paterna non solo è monarchica, ma

dispotica, assoluta; il padre ha diritto di vendere il figlio, poichè

ha diritto di ucciderlo[151].

L'autorità materna non conta invece nulla, poichè le madri non

posseggono i figli; i figli possono quindi liberamente sposarsi senza

il consenso della madre, ma nol possono, ove il padre loro padrone nol

voglia[152].

Il Diritto longobardico e il comunale italiano si modellarono, per

questo articolo, intieramente sopra il Diritto romano; ma il primo

raddolcisce alquanto il decreto, facendo partecipe anche la madre

nella facoltà di vietare o permettere[153]; gli Statuti di Riva di

Trento[154] restringono il caso di colpa alle nozze volontarie d'una

fanciulla, senza il consenso paterno, o fraterno, od anche materno, se

il padre e il fratello manchino, con un uomo infame o di troppo bassa

condizione; gli Statuti di Lugo finalmente, che pure manifestano

carattere ferocissimo, permettono ai figli una scappatoia, notando

come il padre od il fratello o l'avo e quanti hanno, in somma, la

facoltà del divieto, debbano godere del pieno uso della ragione. Si

vede bene che la legge formidabile dovea contraddirsi e mostrarsi più

clemente nell'uso. L'uso era già più umano della legge presso gli

stessi legislatori; ed a me basta per rendermene persuaso questo bel

passo di Ennio, onde si scorge come la vittima non muovea sempre

silenziosa al supplizio e riusciva alcuna volta a commuovere il suo

sacrificatore: «O padre, io sono da te indegnamente offesa; poichè, se

tu giudicavi tristo Cresfonte, per qual motivo a lui mi destinavi in

moglie? se onesto, perchè mi obblighi contro mia voglia a lasciarlo,

quando egli mi vuole?»[155].

Storia comparata degli usi nuziali in Italia e presso gli altri popoli indo-europei Seconda edizione riveduta e ampliata dall'autore · 第 34 / 141 题