25 aprile 1849.

Chiunque ricorda il tribunato romano antico, pensa una tremenda

magistratura che, per effetto delle sue interdizioni, de' suoi giudizj

e de' suoi plebisciti, non solo la forza contrappesava e l'autorità

del Senato, ma non di rado soprapponeva il diritto e la volontà della

plebe alle giurisdizioni e alla potenza di tutto l'ordine dei patrizj.

Nel nostro _Progetto_ dì Costituzione il tribunato è cosa molto più

innocente e leggiera, e tra tutti gli ufficj della repubblica è del

sicuro il più scioperato ed agevole; tanto che sembrerebbe costituito

per serbare in Roma alcuna memoria e figura dei Benefizj Semplici,

quando il tempo e i costumi li sopprimessero. Per vero, ad esso non è

attribuito altro incarico peculiare e continuo, se non quello descritto

dall'articolo 33, con queste formali parole: «Sopra le leggi adottate

con maggioranza minore di due terzi, possono i tribuni richiamare

il suffragio dell'assemblea; e se dopo la seconda discussione sono

adottate con meno di tre quarti di suffragi, i tribuni hanno il diritto

di richiamarle a nuova discussione. Dopo la terza discussione, se la

legge è adottata a qualunque maggioranza, viene eseguita.»

Nella proposta neppure è indicato l'idoneo modo col quale il tribunato

esercita cotal suo diritto; cioè se il debba mettere in atto per

messaggio all'assemblea, o se per organo dei consoli od altri primi

ufficiali, ovvero presentandosi egli medesimo nel parlamento, e quivi

annunziando essere sua volontà che la discussione di tal legge o di

tal altra, benchè compiuta, si rinnovelli. Ma certo è che la legge

fondamentale non gli fa obbligo nemmeno di significar le ragioni

ond'è mosso a chiedere la rinnovazione dei dibattimenti e la prova del

bossolo.

Ciascun vede, pertanto, che comoda magistratura sia quella del

tribunato, scarica affatto di pensieri e di occupazioni, e non dovendo

ragione ad alcuno del proprio operato; imperocchè ella sola, secondo

la proposta, non incorre in veruna malleveria, e non riconosce potere

alcuno che le stia sopra.

Dicemmo nel primo Articolo, che in questo disegno di legge

fondamentale, chi porta davvero un basto ingrato e pericoloso, sono

que' tapinelli de' consoli: onde qui Cicerone non avrebbe per lo

certo di che compiacersi oltremodo, e non morderebbe sì spesso ne'

suoi discorsi que' tanto numerosi e protervi _qui honori inviderunt

suo_. E si avverta di passata la ingiusta parzialità che interviene

tra i consoli ed i tribuni. La proposta di Costituzione prescrive

nell'articolo 22, che i consoli debbono conseguire nei generali

comizj non meno di centomila suffragi; ai tribuni basta la pluralità

ordinaria; e ciò non pertanto i consoli sottostanno al sindacato dei

tribuni. Questi poi, come i prediletti e i beniamini dello Stato, sono

mantenuti e spesati dalla repubblica; del mantenimento dei consoli la

Costituzione non parla: eppure la lor bisogna e la briga è grandissima;

quella dei tribuni è pressochè nulla. Onde ci par di sentirli ogni

giorno, desinando nel nuovo Pritaneo, sclamare per gratitudine:

_Populus nobis hæc otia fecit._

Ma, rivenendo al primo proposito, egli si può dire che l'officio

sopradescritto del tribunato poco importa al corpo da' cittadini se

riesce lieve o gravoso a chi lo sostiene, quando torni in effetto

di gran momento e di gran salute per la repubblica. Ma qui appunto

la mente nostra si smarrisce in cercando i principj e le massime che

ànno condotto i compilatori della proposta ad immaginare questo lor

tribunato; il quale è inopportuno e soverchio per un rispetto, e per un

altro è inefficacissimo e vano. Soverchio, all'intento di conseguire

nuove discussioni e nuovi scrutinj, e soverchio altresì, come vedremo

più tardi, per sindacare l'azione dei consoli; inefficacissimo e

vano, per porre limitazione alla prepotenza popolare, e introdurre

nello stato una saggia e provvida antagonia; inefficacissimo, infine,

per mantenere nella repubblica una giusta misura fra i due elementi

costitutivi d'ogni progresso civile, la _conservazione_ vogliam dire e

l'_innovazione_.

Tanto è discosto da verità, che l'ufficio di domandare una discussione

nuova esiga la creazione di una sì alta e insigne magistratura qual'è

il tribunato, che in Inghilterra viene a ciò soddisfatto e supplito

da un semplice articolo di regolamento parlamentare, e in Francia da

una speciale prescrizione della legge costitutrice, là dove tratta

delle pertinenze e funzioni dell'assemblea. Ma sì in Francia e sì

in Inghilterra tale precetto di rinnovare i dibattimenti e dare più

d'una volta i partiti, non ad altro serve, salvo che ad impedire la

troppa sconsideratezza e precipitanza delle deliberazioni. Nè l'opera

dei tribuni può recare in ciò maggior bene, eziandio per questa

considerazione, che l'autorità loro appresso i deputati del popolo è

men che mediocre, venendo eletti, siccome quelli, dagli stessi comizj

e a pluralità ordinaria di voti: quindi, a rispetto del valore e

dell'importanza morale, i tribuni agli occhi dell'assemblea sono dodici

contro dugento; sono dodici muti ed inoperanti, contro dugento che

discutono e che risolvono.

Secondo la proposta, i consoli, terminato l'ufficio loro, ne rendono

conto ai tribuni. A questi poi appartiene o approvarli o proporne

l'accusa. Con ciò, non v'à dubbio, il tribunato ritroverebbe, una fiata

almeno ogni due anni, qualche giorno di briga e di occupazione. Ma

si consideri che innanzi a quel termine, ai consoli tocca per quattro

volte di render conto all'assemblea dello stato de' pubblici affari;

la qual cosa include di necessità l'esame e il giudicio minuto e

specificato dell'opere loro: ed anche intralasciamo di ricordare che

debbono i consoli ripetere punto per punto quell'atto, sempre che ciò

venga nel desiderio dell'Assemblea.

Posto, dunque, ch'essi della ministrazione loro sieno usciti netti

e incolpevoli, e niun cittadino gli abbia accusati od abbia potuto

far giungere l'imputazione insino alla forma del giudicio, la quinta

ispezione e indagine de' lor fatti e portamenti diventerà di leggieri,

piuttosto che altro, una formalità ed una sovrabbondanza. In caso

poi che il contrario avvenisse e proponessero i tribuni l'accusa

dei consoli, l'assemblea sarà pochissimo disposta ad approvarla

e continuarla; perchè moverebbe da gente non guari mallevadrice

dell'atto, sprovveduta di autorità grande, chiamata a supplire

i consoli per tutto il tempo del giudicio; e più ancora, perchè

l'assemblea confesserebbe la incapacità propria e la negligenza, col

non aver saputo o voluto prevenire i tribuni intorno al sindacare le

azioni dei consoli.

Rimane di far parola d'una straordinaria incombenza data ai tribuni;

d'invigilare e conoscere, durante la dittatura, se il pericolo della

patria è cessato. Merita la cosa che noi ne discorriamo a più bell'agio

nel prossimo foglio; e vedremo quanto curiosa e piacevole invenzione

riesca questo aborto di Tribunato.

(Dalla _Speranza dell'Epoca_.)

Scritti politici · 第 255 / 310 题