ORDINAMENTO DEL MINISTERO DI BENEFICENZA PUBBLICA.

§ 1.

_Funzioni generali del Ministero._

1. Il Ministro procura in genere la riforma, il perfezionamento e

la moltiplicazione degl'istituti e delle opere di beneficenza che

già sono in atto, e la fondazione e l'avviamento degl'istituti

e opere nuove, conosciute per veramente salutari ed insigni e

convenevoli al tempo ed al luogo.

Invigila da pertutto sulle condizioni delle classi più disagiate,

sui lavoranti, i contadini e i necessitosi di ogni ragione.

Invigila e cura ogni istituzione ed ogni opera conducente alla

educazione morale e intellettuale delle infime classi.

2. Procura con mezzi mediati o immediati d'approssimare le opere

tutte di beneficenza a certa unità e collegazione, affine che se

ne aumenti da ogni lato l'efficacia, e non ne sieno gli effetti o

troppo parziali o manchevoli.

3. Promuove appresso i Consigli deliberanti le leggi e gli

ordinamenti giovevoli alle classi indigenti e al popolo minuto.

4. Sopraintende agl'istituti laicali di beneficenza da lui fondati

o dal Governo posseduti, e a qualunque disegno e impresa da lui

o dal Governo attuata, e la quale intende al sollievo e alla

educazione delle classi inferiori.

5. Sopraintende similmente a quegl'istituti e opere laicali di

beneficenza e di educazione popolare, le quali sono poste dai

fondatori sotto il riguardamento e la cura immediata di chi

governa.

6. S'ingerisce, d'accordo coi municipj o coi rettori privati, nel

regolamento di quegl'istituti ed opere comunitative o private, alle

quali viene il Governo in soccorso con la pecunia pubblica, o con

altra maniera efficace e ragguardevole di ajuto.

7. Quanto alle fondazioni e congregazioni, e similmente a qualunque

specie ed atto di pubblica beneficenza, dipendenti al tutto dai

municipj o dalla carità di privati, e che si rimangono esclusi

dalle tre predette categorie, il Ministro ne piglia cognizione

esatta e particolareggiata, ed esige copia autentica degli statuti

e regolamenti.

Invigila che non contravvengano in nulla alle leggi universali

dello Stato.

Promove e propone in seno de' Consessi legislativi quelle

provvidenze e cautele che impediscono alle beneficenze d'istituto

municipale o privato di fuorviare e corrompersi.

Risponde ai consigli richiesti, e invita per via officiosa a

modificare, migliorare, propagare e in ogni guisa perfezionare

l'opera della beneficenza.

Invita similmente e procura la colleganza e reciprocazione degli

uffici e degli ajuti fra l'uno istituto e l'altro, e in genere

favorisce e caldeggia per ogni modo l'azione loro.

§ II.

_Funzioni speciali._

1. Le pertinenze peculiari del Ministero si raccolgono tutte in due

vaste categorie.

La prima inchiude le opere di beneficenza riparatrice.

La seconda le opere di beneficenza preservatrice. Non però che

l'una non si meschi quasi sempre nell'altra; onde si distinguono

solo per la prevalenza dell'uno ufficio sull'altro, cioè della

beneficenza riparatrice sulla preservatrice, o viceversa.

Scritti politici · 第 215 / 310 题