§ 1.
_Funzioni generali del Ministero._
1. Il Ministro procura in genere la riforma, il perfezionamento e
la moltiplicazione degl'istituti e delle opere di beneficenza che
già sono in atto, e la fondazione e l'avviamento degl'istituti
e opere nuove, conosciute per veramente salutari ed insigni e
convenevoli al tempo ed al luogo.
Invigila da pertutto sulle condizioni delle classi più disagiate,
sui lavoranti, i contadini e i necessitosi di ogni ragione.
Invigila e cura ogni istituzione ed ogni opera conducente alla
educazione morale e intellettuale delle infime classi.
2. Procura con mezzi mediati o immediati d'approssimare le opere
tutte di beneficenza a certa unità e collegazione, affine che se
ne aumenti da ogni lato l'efficacia, e non ne sieno gli effetti o
troppo parziali o manchevoli.
3. Promuove appresso i Consigli deliberanti le leggi e gli
ordinamenti giovevoli alle classi indigenti e al popolo minuto.
4. Sopraintende agl'istituti laicali di beneficenza da lui fondati
o dal Governo posseduti, e a qualunque disegno e impresa da lui
o dal Governo attuata, e la quale intende al sollievo e alla
educazione delle classi inferiori.
5. Sopraintende similmente a quegl'istituti e opere laicali di
beneficenza e di educazione popolare, le quali sono poste dai
fondatori sotto il riguardamento e la cura immediata di chi
governa.
6. S'ingerisce, d'accordo coi municipj o coi rettori privati, nel
regolamento di quegl'istituti ed opere comunitative o private, alle
quali viene il Governo in soccorso con la pecunia pubblica, o con
altra maniera efficace e ragguardevole di ajuto.
7. Quanto alle fondazioni e congregazioni, e similmente a qualunque
specie ed atto di pubblica beneficenza, dipendenti al tutto dai
municipj o dalla carità di privati, e che si rimangono esclusi
dalle tre predette categorie, il Ministro ne piglia cognizione
esatta e particolareggiata, ed esige copia autentica degli statuti
e regolamenti.
Invigila che non contravvengano in nulla alle leggi universali
dello Stato.
Promove e propone in seno de' Consessi legislativi quelle
provvidenze e cautele che impediscono alle beneficenze d'istituto
municipale o privato di fuorviare e corrompersi.
Risponde ai consigli richiesti, e invita per via officiosa a
modificare, migliorare, propagare e in ogni guisa perfezionare
l'opera della beneficenza.
Invita similmente e procura la colleganza e reciprocazione degli
uffici e degli ajuti fra l'uno istituto e l'altro, e in genere
favorisce e caldeggia per ogni modo l'azione loro.
§ II.
_Funzioni speciali._
1. Le pertinenze peculiari del Ministero si raccolgono tutte in due
vaste categorie.
La prima inchiude le opere di beneficenza riparatrice.
La seconda le opere di beneficenza preservatrice. Non però che
l'una non si meschi quasi sempre nell'altra; onde si distinguono
solo per la prevalenza dell'uno ufficio sull'altro, cioè della
beneficenza riparatrice sulla preservatrice, o viceversa.