La Costituzione Toscana è promulgata. Al Granduca avrebbe gradito
pensarla e meditarla più lungamente; ma la impazienza non al tutto
ragionevole di moltissimi, e il dubbio e sospetto che già correva non
si volesse, sotto colore di fare opera affatto toscana, privare que'
popoli d'alcune notabili guarentigie, ha mosso il Governo ad affrettare
la pubblicazione del patto fondamentale. Mal si può _stans pede in
uno_ pronunziare giudicio alquanto sicuro intorno ad opera di tanto
e sì grave momento. Pur cediamo al desiderio e al piacere di subito
significare la molta soddisfazione ch'ella ci reca nel suo beninsieme;
e a noi non par temerario di dire ch'ella supera di bontà eziandio
la Carta Napolitana: la qual nostra lode ha però sempre rispetto
alle condizioni in cui sonosi posti senza necessità il Legislatore
Napolitano e il Toscano, d'imitare al possibile il patto costituzionale
francese.
Noteremo in breve i pregi principalissimi della Carta Toscana; dico i
proprj e speciali, essendochè gli altri sono comuni alla maggior parte
degli Statuti rappresentativi odierni.
Le parole del Proemio ci sono sembrate bellissime, e tanto degne d'un
Principe generoso, quanto sincere e piene d'affetto. Nè in quelle
parla soltanto il Principe di Toscana, ma l'uno dei contraenti della
Lega Italiana, ma il caldissimo cooperatore della rigenerazione nostra
comune; imperocchè Egli dice, di volere col nuovo Statuto procurare
a' popoli _quella maggiore ampiezza di vita civile e politica, alla
quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale
risorgimento_. E zelante e religioso Italiano si mostra pure laddove
conchiude raccomandando l'opera sua al Signore Iddio, _e rafforzando
la preghiera di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità
spandeva poc'anzi sull'Italia tutta_.
L'art. 6 del titolo primo registra fra i principj del Giure pubblico
dei Toscani _la libertà del commercio e dell'industria_: ciò fa
suggello all'antica saviezza di quella contrada, ove non si credè
mai che le ricchezze e le industrie crescessero per privilegi
ed inibizioni. Ma bello è vedere i dogmi dell'Economia Pubblica
conformarsi alle nozioni del dritto universale, e prender luogo alla
perfine nella legge fondamentale d'un popolo.
Nel titolo terzo, fra le pertinenze dei Senatori non si annovera il
far giudicio di qualunque delitto di Stato. E questa pure è sapienza
toscana e degna del nipote di Leopoldo I, che osò abolire per fino
il nome di crimenlese. Già lo Statuto napolitano avea circoscritta la
facoltà giudiciaria dei Pari, applicandola unicamente ai reati di alto
tradimento _di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le
Camere legislative_. Ora lo Statuto di Leopoldo II annulla affatto
quella particolare spettanza, e vuole, con alto senno, che una sola
sia la giustizia, uno il procedere di lei per tutti e per ogni ragione
di colpe. Se non che, fa eccezione a questo la responsabilità dei
ministri, dei quali potrà essere accusatore il Consiglio generale e
solo giudice il Senato.
Nell'articolo 30 del paragrafo secondo dell'articolo terzo, è scritto:
_il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono
al cittadino toscano il diritto di essere elettore, ai termini e
coi requisiti della legge elettorale._ Non il solo censo, adunque,
porgerà titolo di elettore. Tanto promette lo Statuto; d'ogni rimanente
provvederà la prossima legge. E ben fa lo Statuto a non preoccupare in
gran parte la legge stessa, la quale versando sopra materie implicate e
difficili, dee potere liberamente informarle e coordinarle. L'articolo,
poi, 39 del paragrafo terzo del medesimo titolo, ne lascia intendere
che la legge elettorale vorrà escludere tutti coloro il cui ufficio è
salariato: altra ottima disposizione dello Statuto.
Nel titolo VII provvedesi alla Lista Civile. Molte cose attinenti
verranno discusse e deliberate dai Corpi legislativi. _Durante il regno
del Granduca attuale, è mantenuta alla R. Corte l'annua assegnazione
della quale è ora dotata, non ostante l'accaduta reversione di Lucca
al Granducato, e la conseguente perdita delle signorie di Boemia._ È
lodevole ed onorando vedere esso medesimo il Principe metter limite ai
proprj assegni, e far sentire con modestia a' suoi popoli quel che ha
perduto in lor beneficio.
Ma la parte nella quale lo Statuto toscano sopravanza oltremodo
quello del Regno, risguarda le materie di culto, intorno alle quali
poco cede alla Costituzione stessa francese. Il primo articolo del
titolo primo decreta, che _la religione cattolica-apostolica-romana
è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono
permessi conformemente alle leggi._ Dal secondo articolo si decreta,
i Toscani qualunque sia il culto al quale s'addicono, essere tutti
uguali al cospetto della legge, e tutti venire ammessi egualmente ai
civili uffici ed ai militari. Se non andiamo errati, ciò importa la
emancipazione compiuta degl'Israeliti, e il poter essi sedere nelle
assemblee ed esercitare ogni qualunque diritto politico. Nel qual
giudicio siam confermati dai termini e dalle parole del giuramento, non
introdotte a caso dal savio legislatore nello Statuto fondamentale.
Infine, nell'art. 6 dichiarasi che le leggi sulle mani-morte sono
conservate.
Da ultimo, non possiamo non avvertire con compiacenza, che tanto manca
che il Governo toscano concepisca ombra e sospetto dell'armi cittadine,
ch'egli conclude questa promulgazione del Patto costituzionale con
affidarlo in modo espresso e particolare alla vigilanza e al coraggio
della Guardia Civica, sua naturale tutela.
Per dire delle imperfezioni della grand'opera, noteremo, fra l'altre
cose, le poco avvedute disposizioni del titolo VIII ne' primi suoi
cinque articoli. La materia loro è il patriziato toscano e gli Ordini
cavallereschi. A noi non par bello del sicuro, nè utile alla patria
comune, abolire le tradizioni e gli onori delle grandi famiglie
storiche. Ma si convien trovare alcun modo dicevole ai tempi e ai
costumi per mantenere ad esse famiglie il lustro, l'autorità e la
considerazione che loro competono: i soli stemmi e titoli baronali e le
onorificenze di corte non giovano, ed anzi operano effetto contrario.
Similmente, noi non vorremmo annullare del tutto gli Ordini antichi
cavallereschi, perchè ogni cosa la quale ha lunghissima pezza durato
e mandato splendore di gloria, ha in sè un'efficienza di bene e un
elemento di vita civile. Però, innanzi di sradicare e spiantare le
istituzioni, deesi venir ricercando se non vi fosse guisa e spediente
di trasformarle e di rinverdirle: ma chi le serba quali già furono e
più non possono rimanere, egli per certo gitta l'opera e la fatica.
Osserveremo ancora, a rispetto dell'assemblea dei Pari, che se nella
Carta napolitana le categorie entro le quali dee cadere la scelta del
Re sembrano troppo anguste, quelle assegnate dallo Statuto toscano
largheggiano tanto, che la legge viene a dire poco più di questo: non
sceglierai persone volgari nè idiote.
Ma usciamo delle censure, e torni l'animo riconoscente a encomiare
con orgoglio italiano la saviezza e larghezza legislatrice del Secondo
Leopoldo.
(Dalla _Lega Italiana._)