19 febbrajo 1848.

La Costituzione Toscana è promulgata. Al Granduca avrebbe gradito

pensarla e meditarla più lungamente; ma la impazienza non al tutto

ragionevole di moltissimi, e il dubbio e sospetto che già correva non

si volesse, sotto colore di fare opera affatto toscana, privare que'

popoli d'alcune notabili guarentigie, ha mosso il Governo ad affrettare

la pubblicazione del patto fondamentale. Mal si può _stans pede in

uno_ pronunziare giudicio alquanto sicuro intorno ad opera di tanto

e sì grave momento. Pur cediamo al desiderio e al piacere di subito

significare la molta soddisfazione ch'ella ci reca nel suo beninsieme;

e a noi non par temerario di dire ch'ella supera di bontà eziandio

la Carta Napolitana: la qual nostra lode ha però sempre rispetto

alle condizioni in cui sonosi posti senza necessità il Legislatore

Napolitano e il Toscano, d'imitare al possibile il patto costituzionale

francese.

Noteremo in breve i pregi principalissimi della Carta Toscana; dico i

proprj e speciali, essendochè gli altri sono comuni alla maggior parte

degli Statuti rappresentativi odierni.

Le parole del Proemio ci sono sembrate bellissime, e tanto degne d'un

Principe generoso, quanto sincere e piene d'affetto. Nè in quelle

parla soltanto il Principe di Toscana, ma l'uno dei contraenti della

Lega Italiana, ma il caldissimo cooperatore della rigenerazione nostra

comune; imperocchè Egli dice, di volere col nuovo Statuto procurare

a' popoli _quella maggiore ampiezza di vita civile e politica, alla

quale è chiamata l'Italia in questa solenne inaugurazione del nazionale

risorgimento_. E zelante e religioso Italiano si mostra pure laddove

conchiude raccomandando l'opera sua al Signore Iddio, _e rafforzando

la preghiera di quella benedizione che il Pontefice della Cristianità

spandeva poc'anzi sull'Italia tutta_.

L'art. 6 del titolo primo registra fra i principj del Giure pubblico

dei Toscani _la libertà del commercio e dell'industria_: ciò fa

suggello all'antica saviezza di quella contrada, ove non si credè

mai che le ricchezze e le industrie crescessero per privilegi

ed inibizioni. Ma bello è vedere i dogmi dell'Economia Pubblica

conformarsi alle nozioni del dritto universale, e prender luogo alla

perfine nella legge fondamentale d'un popolo.

Nel titolo terzo, fra le pertinenze dei Senatori non si annovera il

far giudicio di qualunque delitto di Stato. E questa pure è sapienza

toscana e degna del nipote di Leopoldo I, che osò abolire per fino

il nome di crimenlese. Già lo Statuto napolitano avea circoscritta la

facoltà giudiciaria dei Pari, applicandola unicamente ai reati di alto

tradimento _di cui possono essere imputati i componenti di ambedue le

Camere legislative_. Ora lo Statuto di Leopoldo II annulla affatto

quella particolare spettanza, e vuole, con alto senno, che una sola

sia la giustizia, uno il procedere di lei per tutti e per ogni ragione

di colpe. Se non che, fa eccezione a questo la responsabilità dei

ministri, dei quali potrà essere accusatore il Consiglio generale e

solo giudice il Senato.

Nell'articolo 30 del paragrafo secondo dell'articolo terzo, è scritto:

_il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono

al cittadino toscano il diritto di essere elettore, ai termini e

coi requisiti della legge elettorale._ Non il solo censo, adunque,

porgerà titolo di elettore. Tanto promette lo Statuto; d'ogni rimanente

provvederà la prossima legge. E ben fa lo Statuto a non preoccupare in

gran parte la legge stessa, la quale versando sopra materie implicate e

difficili, dee potere liberamente informarle e coordinarle. L'articolo,

poi, 39 del paragrafo terzo del medesimo titolo, ne lascia intendere

che la legge elettorale vorrà escludere tutti coloro il cui ufficio è

salariato: altra ottima disposizione dello Statuto.

Nel titolo VII provvedesi alla Lista Civile. Molte cose attinenti

verranno discusse e deliberate dai Corpi legislativi. _Durante il regno

del Granduca attuale, è mantenuta alla R. Corte l'annua assegnazione

della quale è ora dotata, non ostante l'accaduta reversione di Lucca

al Granducato, e la conseguente perdita delle signorie di Boemia._ È

lodevole ed onorando vedere esso medesimo il Principe metter limite ai

proprj assegni, e far sentire con modestia a' suoi popoli quel che ha

perduto in lor beneficio.

Ma la parte nella quale lo Statuto toscano sopravanza oltremodo

quello del Regno, risguarda le materie di culto, intorno alle quali

poco cede alla Costituzione stessa francese. Il primo articolo del

titolo primo decreta, che _la religione cattolica-apostolica-romana

è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono

permessi conformemente alle leggi._ Dal secondo articolo si decreta,

i Toscani qualunque sia il culto al quale s'addicono, essere tutti

uguali al cospetto della legge, e tutti venire ammessi egualmente ai

civili uffici ed ai militari. Se non andiamo errati, ciò importa la

emancipazione compiuta degl'Israeliti, e il poter essi sedere nelle

assemblee ed esercitare ogni qualunque diritto politico. Nel qual

giudicio siam confermati dai termini e dalle parole del giuramento, non

introdotte a caso dal savio legislatore nello Statuto fondamentale.

Infine, nell'art. 6 dichiarasi che le leggi sulle mani-morte sono

conservate.

Da ultimo, non possiamo non avvertire con compiacenza, che tanto manca

che il Governo toscano concepisca ombra e sospetto dell'armi cittadine,

ch'egli conclude questa promulgazione del Patto costituzionale con

affidarlo in modo espresso e particolare alla vigilanza e al coraggio

della Guardia Civica, sua naturale tutela.

Per dire delle imperfezioni della grand'opera, noteremo, fra l'altre

cose, le poco avvedute disposizioni del titolo VIII ne' primi suoi

cinque articoli. La materia loro è il patriziato toscano e gli Ordini

cavallereschi. A noi non par bello del sicuro, nè utile alla patria

comune, abolire le tradizioni e gli onori delle grandi famiglie

storiche. Ma si convien trovare alcun modo dicevole ai tempi e ai

costumi per mantenere ad esse famiglie il lustro, l'autorità e la

considerazione che loro competono: i soli stemmi e titoli baronali e le

onorificenze di corte non giovano, ed anzi operano effetto contrario.

Similmente, noi non vorremmo annullare del tutto gli Ordini antichi

cavallereschi, perchè ogni cosa la quale ha lunghissima pezza durato

e mandato splendore di gloria, ha in sè un'efficienza di bene e un

elemento di vita civile. Però, innanzi di sradicare e spiantare le

istituzioni, deesi venir ricercando se non vi fosse guisa e spediente

di trasformarle e di rinverdirle: ma chi le serba quali già furono e

più non possono rimanere, egli per certo gitta l'opera e la fatica.

Osserveremo ancora, a rispetto dell'assemblea dei Pari, che se nella

Carta napolitana le categorie entro le quali dee cadere la scelta del

Re sembrano troppo anguste, quelle assegnate dallo Statuto toscano

largheggiano tanto, che la legge viene a dire poco più di questo: non

sceglierai persone volgari nè idiote.

Ma usciamo delle censure, e torni l'animo riconoscente a encomiare

con orgoglio italiano la saviezza e larghezza legislatrice del Secondo

Leopoldo.

(Dalla _Lega Italiana._)

Scritti politici · 第 142 / 310 题