16 febbrajo 1848.

Re Ferdinando ha, il 10 febbrajo, _risoluto di proclamare, ed ha

proclamato irrevocabilmente_ il Patto Costituzionale del Regno delle

Due Sicilie.

Temerario sarebbe il portar giudicio formale e definitivo su tanta

opera, nella strettezza del tempo in cui siamo. Ciò non ostante, a

noi giova di subito dichiarare que' primi concetti che al leggere la

nuova Carta Napolitana sonosi affacciati alla nostra mente. Laddove per

dar sentenza il cuore entra a parte col raziocinio, i primi pensieri

s'appongono forse alla verità meglio che i successivi. E il cuore,

innanzi a tutto, ci dice essere la Costituzione del Regno nel suo tutto

insieme lodevolissima ed assai liberale, e in parecchie materie entrare

innanzi a quella di Francia.

Sotto la rubrica delle _Disposizioni Generali_, nell'articolo 9, si

assicurano al Regno le franchigie comunitative e l'elezione libera dei

reggitori del Municipio; e non si assegna a tali diritti altro limite,

salvo quello di dover lo Stato vigilare la conservazione del patrimonio

comune.

Nell'articolo 29 della stessa rubrica, il secreto delle lettere vien

dichiarato inviolabile. Lode a Dio! L'Italia potrà vantarsi di aver

pòrto al mondo civile questo esempio salutare di riconoscere come

colpa di Stato l'apertura delle lettere d'ovunque vengano, da chiunque

scritte. Tanto tempo ha dovuto tardare questo natural diritto dell'uomo

a trovare suo luogo nella legge fondamentale degli ordinamenti

politici!

Nel capitolo III, che risguarda in peculiar modo la Camera dei

Deputati, le due grandi questioni da più anni agitate in seno dei

parlamenti francesi sono risolute in favore della libertà. Nel

Regno, il solo censo non darà titolo di elettore nè di eleggibile, ma

eziandio i pregi dell'intelletto. Nel secondo, terzo e quarto paragrafo

dell'articolo 56, si statuisce che i socj ordinarj dell'Accademia

Borbonica e dell'altre regie Accademie, e i cattedranti titolari nella

R. Università degli studj e ne' pubblici Licei autorizzati da legge,

ed all'ultimo i professori laureati della R. Università degli studj

in qualsia specie e maniera di scienze, di lettere e di arti belle,

sono tutti elettori. E sono poi eleggibili, conforme si determina nel

paragrafo 2 dell'articolo stesso, tutti coloro che hanno seggio nelle

tre R. Accademie della Società Borbonica, i cattedranti titolari della

R. Università, e in genere i socj ordinarj delle altre R. Accademie.

L'altra conquista di libertà viene sancita dagli articoli 58 e 59

del predetto capitolo. Si decreta nel primo, che sono elettori e

sono eleggibili tutti i pubblici magistrati e ufficiali, purché

_inamovibili_; e nel secondo, che gl'Intendenti, i Sotto-intendenti e

i segretarj generali d'Intendenza praticanti gli ufficj loro, mai non

potranno essere nè elettori nè eleggibili.

Il censo che debbe investire altrui del diritto di eleggere ovvero di

essere eletto, verrà più tardi definito e fermato da quella legge che

porrà norma e governo a tutti i particolari delle elezioni. Ma noi,

così dalle liberali disposizioni dei paragrafi citati, come dalla

fiducia che abbiamo grandissima nel libero animo di chi intenderà

a compilar quella legge, non dubitiamo che il censo prescritto a

condizione primaria ed universale sarà tenue quanto si possa.

Al Re appartiene la più splendida prerogativa de' Principi, il diritto

cioè di far grazia. Ma non potrà, ciò non ostante, valersi di tale

nobile sua spettanza inverso i ministri condannati, se non per domanda

espressa di una delle due Camere legislative. Alla _risponsabilità_

dei ministri, affine di bene determinarla, e quando occorre, metterla

in atto, provvederà una legge speciale. Ognun sa che tal subbietto non

è fuori di controversia in verun paese costituzionale; e stringerlo

tutto dentro una legge assai chiara e assai praticabile, è faccenda

malagevole ed implicata.

Queste a noi sono comparse le parti della Costituzione e più nuove e

migliori, costituendo paragone fra essa e la Carta francese, la quale

il legislatore napolitano ha scelto a solo modello suo. Ci spiace che

non gli abbia gradito di seguitarla in più cose di gran rilievo, e

segnatamente in ciò che spetta alla religione. Possibile, che nella

contrada ove più volte il popolo insorse per non aver sul collo il

funesto e miserando giogo della Inquisizione, si voglia ora decretare

una intolleranza compiuta inverso di tutti i culti? Speriamo che il

tempo farà sentire al Monarca piissimo, nessuna cosa discordar tanto

dallo spirito del Vangelo, quanto la intolleranza, pigli ella qualunque

colore, armisi di qualunque ragione. Trista cosa è altresì vedere

le leggi di reprimento supplite dalla censura per ogni scritto che

s'attiene a religiose materie.

Le categorie prescritte alla scelta dei Pari, sembrano troppo anguste,

e da riempiere l'alta Camera di uomini soverchio attempati.

Una grave omissione da non potersi tacere, si è senza dubbio la

istituzione dei giurati negletta. Comportisi per la giustizia

ordinaria; ma per gli abusi di stampa, noi reputiamo fermissimamente,

che dove i giurati non danno sentenza, gli scrittori non hanno

guarentigia vera e proporzionata, e i pericoli dell'ufficio loro

sono troppi ed esorbitanti. A rispetto della stampa, la massima

che può e dee governarla equamente è sol questa: la stampa è organo

dell'opinione; la sola opinione può giudicarla.

(Dalla _Lega Italiana_.)

Scritti politici · 第 131 / 310 题