Re Ferdinando ha, il 10 febbrajo, _risoluto di proclamare, ed ha
proclamato irrevocabilmente_ il Patto Costituzionale del Regno delle
Due Sicilie.
Temerario sarebbe il portar giudicio formale e definitivo su tanta
opera, nella strettezza del tempo in cui siamo. Ciò non ostante, a
noi giova di subito dichiarare que' primi concetti che al leggere la
nuova Carta Napolitana sonosi affacciati alla nostra mente. Laddove per
dar sentenza il cuore entra a parte col raziocinio, i primi pensieri
s'appongono forse alla verità meglio che i successivi. E il cuore,
innanzi a tutto, ci dice essere la Costituzione del Regno nel suo tutto
insieme lodevolissima ed assai liberale, e in parecchie materie entrare
innanzi a quella di Francia.
Sotto la rubrica delle _Disposizioni Generali_, nell'articolo 9, si
assicurano al Regno le franchigie comunitative e l'elezione libera dei
reggitori del Municipio; e non si assegna a tali diritti altro limite,
salvo quello di dover lo Stato vigilare la conservazione del patrimonio
comune.
Nell'articolo 29 della stessa rubrica, il secreto delle lettere vien
dichiarato inviolabile. Lode a Dio! L'Italia potrà vantarsi di aver
pòrto al mondo civile questo esempio salutare di riconoscere come
colpa di Stato l'apertura delle lettere d'ovunque vengano, da chiunque
scritte. Tanto tempo ha dovuto tardare questo natural diritto dell'uomo
a trovare suo luogo nella legge fondamentale degli ordinamenti
politici!
Nel capitolo III, che risguarda in peculiar modo la Camera dei
Deputati, le due grandi questioni da più anni agitate in seno dei
parlamenti francesi sono risolute in favore della libertà. Nel
Regno, il solo censo non darà titolo di elettore nè di eleggibile, ma
eziandio i pregi dell'intelletto. Nel secondo, terzo e quarto paragrafo
dell'articolo 56, si statuisce che i socj ordinarj dell'Accademia
Borbonica e dell'altre regie Accademie, e i cattedranti titolari nella
R. Università degli studj e ne' pubblici Licei autorizzati da legge,
ed all'ultimo i professori laureati della R. Università degli studj
in qualsia specie e maniera di scienze, di lettere e di arti belle,
sono tutti elettori. E sono poi eleggibili, conforme si determina nel
paragrafo 2 dell'articolo stesso, tutti coloro che hanno seggio nelle
tre R. Accademie della Società Borbonica, i cattedranti titolari della
R. Università, e in genere i socj ordinarj delle altre R. Accademie.
L'altra conquista di libertà viene sancita dagli articoli 58 e 59
del predetto capitolo. Si decreta nel primo, che sono elettori e
sono eleggibili tutti i pubblici magistrati e ufficiali, purché
_inamovibili_; e nel secondo, che gl'Intendenti, i Sotto-intendenti e
i segretarj generali d'Intendenza praticanti gli ufficj loro, mai non
potranno essere nè elettori nè eleggibili.
Il censo che debbe investire altrui del diritto di eleggere ovvero di
essere eletto, verrà più tardi definito e fermato da quella legge che
porrà norma e governo a tutti i particolari delle elezioni. Ma noi,
così dalle liberali disposizioni dei paragrafi citati, come dalla
fiducia che abbiamo grandissima nel libero animo di chi intenderà
a compilar quella legge, non dubitiamo che il censo prescritto a
condizione primaria ed universale sarà tenue quanto si possa.
Al Re appartiene la più splendida prerogativa de' Principi, il diritto
cioè di far grazia. Ma non potrà, ciò non ostante, valersi di tale
nobile sua spettanza inverso i ministri condannati, se non per domanda
espressa di una delle due Camere legislative. Alla _risponsabilità_
dei ministri, affine di bene determinarla, e quando occorre, metterla
in atto, provvederà una legge speciale. Ognun sa che tal subbietto non
è fuori di controversia in verun paese costituzionale; e stringerlo
tutto dentro una legge assai chiara e assai praticabile, è faccenda
malagevole ed implicata.
Queste a noi sono comparse le parti della Costituzione e più nuove e
migliori, costituendo paragone fra essa e la Carta francese, la quale
il legislatore napolitano ha scelto a solo modello suo. Ci spiace che
non gli abbia gradito di seguitarla in più cose di gran rilievo, e
segnatamente in ciò che spetta alla religione. Possibile, che nella
contrada ove più volte il popolo insorse per non aver sul collo il
funesto e miserando giogo della Inquisizione, si voglia ora decretare
una intolleranza compiuta inverso di tutti i culti? Speriamo che il
tempo farà sentire al Monarca piissimo, nessuna cosa discordar tanto
dallo spirito del Vangelo, quanto la intolleranza, pigli ella qualunque
colore, armisi di qualunque ragione. Trista cosa è altresì vedere
le leggi di reprimento supplite dalla censura per ogni scritto che
s'attiene a religiose materie.
Le categorie prescritte alla scelta dei Pari, sembrano troppo anguste,
e da riempiere l'alta Camera di uomini soverchio attempati.
Una grave omissione da non potersi tacere, si è senza dubbio la
istituzione dei giurati negletta. Comportisi per la giustizia
ordinaria; ma per gli abusi di stampa, noi reputiamo fermissimamente,
che dove i giurati non danno sentenza, gli scrittori non hanno
guarentigia vera e proporzionata, e i pericoli dell'ufficio loro
sono troppi ed esorbitanti. A rispetto della stampa, la massima
che può e dee governarla equamente è sol questa: la stampa è organo
dell'opinione; la sola opinione può giudicarla.
(Dalla _Lega Italiana_.)