6 febbrajo 1848.

La parola Costituzione giunge gradita oltremodo agli orecchi del

popolo, non già perch'ella gli svegli in pensiero un concetto chiaro

e ben definito di tutto quel che significa, ma perchè gli ricorda

queste due cose bellissime e desideratissime, _Libertà e Guarentigia_

Conviene, pertanto, distinguere in una Costituzione ciò che ha virtù

e sodezza di fondamento ed è affatto universale, da ciò che muta e si

trasforma secondo l'indole delle nazioni e le varie contingenze dei

tempi e dei casi.

La prima parte, pertanto, è quella che, supposta certa maturità di

opinioni e certa efficacia di avvenimenti, mal si farebbe d'indugiare a

mettere in atto. L'altra invece (come si notava, fa pochi giorni, nel

_Corriere Mercantile_) ricerca molta meditazione e lunga disamina per

riuscire a bene, e adattarsi con proprietà e giustezza alle condizioni

peculiari d'ogni paese. In cotesta seconda parte si racchiude eziandio

la risoluzione ed applicazione di molte dottrine che non sono ancora

uscite di controversia; laddove la prima più non porge materia di

dubbio, e i suoi principj sonosi fatti, quasi a dire, massime di senso

comune, e come tali compariscono ne' nostri tempi in tutte quelle

provincie del mondo civile in cui mette radici la libertà.

In essi principj si raccoglie e conchiude quel general concetto della

forma migliore politica che l'epoca odierna venne trovando. Così

accadde della scienza di Stato in ogni tempo e in ogni contrada; e

quelle nazioni nel cui intelletto luceva l'idea d'un'ottima forma

politica, mai non conobbero vero riposo e prosperità insino a che

non la conseguirono ed effettuarono. Ad onta degl'infortunj nostri

grandissimi, la natura ci ha di tale e tanto ingegno forniti, e abbiam

conservato avanzi così notabili della civiltà e sapienza antica, che

la forma generale dei governi rappresentativi ci comparve la migliore

possibile e la più conveniente all'età in cui viviamo, prima ancora

che Montesquieu cantasse l'apoteosi della costituzione inglese.

Tutto ciò che è di poi accaduto, non altro poteva indurre nell'animo

degl'Italiani salvo che un più fermo e invitto convincimento di quella

verità: e però, chi governa l'Italia dee credere con gran saldezza che

questo si è l'inveterato e radicatissimo desiderio nostro, al quale

oggimai non sembra potersi altramente resistere che usando la forza

delle scimitarre straniere.

Ora, tornando alla distinzione di cui, poco è, parlavamo, occorre di

ricordare, che i fondamenti d'ogni qualunque costituzione debbono star

riposti nelle libertà e guarentigie sostanziali e primarie del diritto

privato e pubblico. E tali libertà e guarentigie riduconsi propriamente

alle cinque infrascritte, cioè: 1º La facoltà compiuta di pubblicare

le proprie opinioni. 2º La Guardia Cittadina. 3º Ministri sindacabili,

e però eziandio punibili. 4º La nazione chiamata per via di

rappresentanti a discutere e a squittinare le leggi e le imposte. 5º La

libertà personale, e l'altre sicurezze e tutele a cui particolarmente

provvedono i Codici. Qualunque di coteste franchigie e malleverie

mancasse in una Costituzione, o vi stesse in mostra ed in apparenza

più che in effetto, farebbe perdere a quella ogni suo valore, perchè

tutte si legano e si mantengono mutuamente; ed in altro caso, ella

somiglierebbe affatto ad una fortezza in cui moltissime porte fosser

guardate eccetto che una: e così nello Stato, per quel solo special

difetto di libertà e di sicurezza, entrar potrebbero a mano salva la

tirannide o la licenza.

Segue dal fin qui espresso, che ciò che importa di promettere

sollecitamente e in modo solenne ed irrevocabile, sono le cinque

istituzioni summentovate; ed anzi, l'ultima è in buona porzione di già

conceduta e sancita nei codici nuovi. Le due prime poi, con le quali,

a dir vero, componesi la universal mente e il braccio vigoroso del

popolo, come possono venire immediatamente ad effetto, così dovrebbero

esser date e compite senza dimora. Invece, per la seconda parte che

versa sui modi più confacenti di rappresentar la nazione nei congressi

legislativi, e sul restringere od allargare le pertinenze di questi,

e sull'altre materie attinenti; noi desideriamo assaissimo, che in

cambio di promulgare e ottriare in fretta simili leggi e istituti,

vogliasi innanzi ponderarli per bene e con gran diligenza e fatica,

e giovarsi di tutto il senno che emerge dalla pubblica discussione;

onde quelli sieno come il portato ed il parto della migliore sapienza

civile italiana. Passò quel tempo in cui gli statuti e le leggi

uscivano dai penetrali del tempio, o dalla mente d'un solo ed unico

saggio. Ora i popoli sono legislatori a sè stessi, e non riconoscono

mai in veruno il diritto assoluto di prevenire e d'interpretare ad

arbitrio suo il giudicio e la scienza comune. Certo, se al re di

Napoli fossero sovvenute queste verità, non avrebbe in quel primo

disegno di patto costituzionale specificate certe forme politiche,

le quali trovando subito contradittori, o scemarono il pregio ed il

credito della concessione, o indussero a desiderare che la legge non

appena nata venisse mutata: brutto abito contratto dai popoli servi,

alli cui sguardi la legge non ha nulla d'augusto, nulla di sacro e

d'inviolabile. Raro è che le nazioni sieno dalla fortuna condotte in

istato di potere alzare da' fondamenti, e quasi a piena lor voglia

e con un disegno preordinato, l'arduo edificio delle istituzioni

loro politiche. Ma più raro è ancora, che di tale facoltà preziosa e

fuggevole sappiano ritrarre utilità e profitto largo e durabile: chè

anzi quasi sempre sonosi vedute le leggi fondamentali uscire alla luce

o per concorso strano di casi, o da un conflitto passionato e violento

di parti, o dall'intelletto di uomini men che mediocri, balzati dalla

fortuna in cima alla ruota, e che per accidente trovavansi strette

in mano le redini dello Stato. Facciamo noi miglior senno, se gli

è possibile; e sempre ci dimori innanzi alla mente, che in noi si

trasfuse e il sangue e l'ingegno del più gran popolo legislatore

dell'antichità.

(Dalla _Lega Italiana_.)

Scritti politici · 第 114 / 310 题