_Dello stato nel qual eransi ridotte in questi tempi la giurisprudenza
e l'altre discipline; e delle nuove compilazioni delle leggi fatte per
gl'Imperadori di Oriente._
Ecco lo stato infelice e lagrimevole nel quale erano ridotte queste
nostre province nel declinar del nono secolo; ed avesse piaciuto al
Cielo, che qui fossero terminate le loro sciagure: sarebbe veramente
impertinenza pretender in tempi sì rei, che le discipline fra tanti
sconvolgimenti si fossero mantenute nella loro purità e nettezza.
Tutto era disordine, tutto confusione: solamente in Roma, nel che tutta
l'obbligazione devesi a' romani Pontefici ed a' Monaci e Cherici, si
ritenne qualche letteratura, e la lingua latina non rimase affatto
estinta, almeno nelle scritture. Quindi avvenne, che gli uomini di
lettere fossero stati poi chiamati Cherici, siccome gl'illetterati si
nomavano Laici; onde nacque, che presso gli Scrittori della più bassa
età, come in Dante, in Passavanti ed in altri, per Cherici intendevansi
i Letterati e per Laici gl'idioti. Nel che tanto più sono degni di
commendazione, quanto che se bene Gregorio I. R. P. avessegli vietato
d'impiegare i loro studj sopra Gentili autori, per cancellare ogni
memoria dell'antiche discipline, e quindi con molto calore rampognasse
Didicrio Vescovo di Vienna, perchè insegnava la Gramatica[532], pure
tra tante inondazioni, la Chiesa romana, per quanto la condizione de'
tempi comportava, ritenne qualche reliquia della gentile erudizione, la
quale altrimente sarebbe affatto perduta e posta in obblivione[533].
Chi crederebbe, che la filosofia, la medicina, l'astrologia e
tant'altre scienze, i Saraceni l'avessero in questi tempi fra noi
fatte risorgere per lo studio che gli Arabi posero sopra i libri
d'Aristotele, di Galeno e d'altri Autori, onde Averroe, Avicenna, e
tanti altri si resero cotanto celebri e rinomati? Quindi nelle nostre
Scuole per lungo tempo si videro le discipline, la filosofia e la
medicina sì malamente trattate; e posti in dimenticanza tanti altri
insigni Filosofi, tener solo Aristotele il campo e contaminarsi anche
per ciò la teologia, la matematica e tutte l'altre scienze, come diremo
a più opportuno luogo.
E per ciò che riguarda la nostra giurisprudenza, erano iti in bando i
libri di Giustiniano, ed in Italia quasi che sconosciuti, e la legge
romana sol per tradizione era rimasa nell'infima plebe, ch'è l'ultima a
deporre gli antichi istituti e le leggi de' suoi maggiori: solamente le
Novelle di Giustiniano erano dagli Ecclesiastici ritenute, e dai R. P.
sovente allegate[534]; e del Codice Teodosiano, come quello che fu da
Carlo M. tenuto in conto ed emendato, avevasi qualche uso. All'incontro
le leggi longobarde erano le dominanti, alle quali aggiunte le altre,
che da questo Principe e dagli altri suoi successori come Re d'Italia
erano state promulgate, si dava tutta l'autorità e tutto il vigore ne'
nostri Tribunali; e secondo quelle ogni lite era terminata.
E poichè tratto tratto eransi già introdotti in queste nostre province
i Feudi in più numero, cominciarono quindi a sorgere le Consuetudini,
non già leggi feudali, poichè il primo che avesse fra noi sopra de'
medesimi promulgata legge scritta fu Corrado il Salico, come diremo.
Le loro regole ed usi per la maggior parte eran tratti, come s'è
detto, dalle leggi longobarde; ma vi ebbero parte ancora le leggi
e le costumanze d'altre nazioni: da' Sassoni e Turingi la perpetua
esclusione delle femmine dalla loro successione: da' Normanni e
Borgognoni il costume di preferire i primogeniti: dagl'istessi
Normanni l'uso di pagare i rilevj nelle rinovazioni delle antiche
investiture. Da' Longobardi l'anteporre la donzella, che chiamavano _in
capillis_, alla sorella maritata e dotata, ne' luoghi ove le femmine
(come nel nostro Regno) son capaci di Feudi. Dai medesimi Longobardi
l'uso de' sacramentali; e il determinato numero de' dodici, non
tanto da' Longobardi, quanto da' Ripuarj, fu derivato. Parimente la
necessità d'avere ad intervenire i Pari della Corte così nelle nuove
investiture, come ne' giudicj di privazione dei Feudi, dagli Alemanni
i nostri maggiori l'appresero: siccome le loro successioni, secondo
le consuetudini de' luoghi si regolavano, non già per leggi scritte,
onde la ragion di succedere divenne così varia e diversa; quindi i
compilatori di questo dritto saggiamente le dissero _Consuetudini_:
del che ci tornerà occasione di un più lungo discorso, quando della
compilazione dei Libri feudali farem parola. Quindi parimente avvenne,
che la legge romana declinasse tanto e sol fra la plebe come antica
usanza si ritenesse; perchè riempiendosi queste nostre province per
la multiplicità de' Feudi, di non mediocre numero di Baroni, erano
solamente le leggi longobarde, e queste Consuetudini feudali, le
quali in gran parte dalle medesime derivano, riverite ed osservate,
ed era quasi come un marco di nobiltà in coloro, i quali secondo la
legge longobarda, e non romana, viveano. Ed ancorchè Carlo M., Pipino,
Lotario e Lodovico avessero lasciato in libertà a' provinciali di
vivere sotto quella legge che volessero, per la maggior parte però la
longobarda era eletta. S'aggiungeva ancora, che le donne maritandosi,
se pure viveano sotto la romana, dovean poscia vivere sotto la
longobarda, secondo la quale regolarmente viveano i loro mariti, del
che presso Doujat[535] n'abbiamo un chiarissimo e singolar esempio.
Ma le leggi longobarde e le Consuetudini feudali aveano solamente in
quelle province, ch'erano sottoposte a' Principi longobardi, tutta la
loro forza e vigore; poichè insino a questi tempi, non l'aveano ancora
acquistata nel Ducato napoletano, ed in tutte quelle città e luoghi
dove ancor durava l'Imperio dei Greci, i quali non riconobbero le
longobarde, e perciò nè meno i Feudi. Forse perciò alcuno stimerà, che
almeno in questi tempi nel Ducato napoletano, in Amalfi, Gaeta, ed in
tutte quelle regioni sottoposte a' Greci si vivesse secondo le leggi
di Giustiniano, e tanto più in questi tempi, ne' quali i Greci avean
ritolti molti luoghi a' nostri Principi longobardi, e Bari, Taranto e
Benevento eran ritornati sotto la loro dominazione.
Ma resterà sorpreso quando intenderà, che i Libri di Giustiniano
non ebbero minore disavventura in Oriente di quella s'avessero in
Occidente, e perciò nè meno da quelle città e province che lungo
tempo si mantennero sotto l'Imperio de' Greci, furono riconosciuti.
Questo nacque parte per dappocaggine di Giustino, che a Giustiniano
successe, ma molto più per invidia che ebbero gli altri Imperadori
successori alla gloria di Giustiniano, i quali proccurarono per mezzo
di nuove Costituzioni e Novelle, e di nuove compilazioni di oscurare i
suoi libri. E poichè la maggiore scossa, che riceverono, fu in questo
medesimo nono secolo, nel quale siamo, quando nell'anno 870 l'Imperador
Basilio, e poco da poi Lione e Costantino suoi figliuoli ordinarono
quella cotanto celebre compilazione de' _Basilici_; perciò sarà bene,
che delle tante compilazioni fatte da' Greci e delle opere de' loro
Giureconsulti, i quali intorno a questo soggetto impiegarono le loro
fatiche, qui distesamente se ne ragioni; donde si scorgeranno le vere
cagioni perchè le leggi di Giustiniano, così nel Ducato napoletano,
come in tutte l'altre città a' Greci sottoposte, non avessero avuto
quel vigore e quella autorità, la quale fu veduta poi in queste regioni
avere, quando risorte in Italia ai tempi di Lotario II, ed esposte
nelle nostre Accademie, acquistarono poi ne' nostri Tribunali quella
forza, che ogn'un ora vede. E mi lascio tanto più volentieri condurre a
farlo in questo luogo, in quanto che rincrescendomi tra tante sciagure
e miserie andarmi più ravvolgendo, si possa prendere alcun respiro con
le lettere, che in Grecia non erano in questi tempi, come in Italia,
affatto mancate e spente.
I. _Nuove compilazioni di leggi fatte in Grecia; e qual uso ebbero fra
noi in quelle città, che ubbidivano a' Greci._
I Libri di Giustiniano, cioè le compilazioni delle Pandette, del Codice
e dell'altre costituzioni _Novelle_, morto il suo autore, presso a'
Greci medesimi riceverono sì strane mutazioni, che finalmente mandati
in bando, non in quelli, ma in altri volumi contenevasi il dritto de'
Romani. In Oriente accadde questa loro oblivione principalmente per
due cagioni; la prima per le tante altre nuove Costituzioni, che da'
seguenti Imperadori (incominciandosi da Giustino il Giovane dall'anno
566, insino a Michele Paleologo nell'anno 1260) furono da tempo in
tempo promulgate, per le quali spesso variandosi e correggendosi
ciò che Giustiniano aveva stabilito ne' suoi libri, cagionarono
tali cangiamenti e novità, che i Professori e gli Avvocati, quelli
abbandonati, s'attaccarono ad esse, come quelle nelle quali era riposto
ciò che per l'uso del Foro bisognava e per la decisione delle cause,
nulla curando de' Codici di Giustiniano, alle leggi de' quali per
le tante correzioni da poi seguite, poco o nulla autorità si dava, e
perciò l'uso delle medesime andava mancando.
L'altra cagione furono le tante altre collezioni, ovvero compilazioni
da poi fatte, alcune più ristrette, altre più ampie, dagli Imperadori
successori, le quali oscurarono quelle fatte da Giustiniano. Le
collezioni più ristrette, essendo di varie sorti, acquistarono perciò
diversi nomi: altre furon dette _Prochira_, cioè _Promptuaria_: altre
_Enchiridia_, cioè _Manualia_: alcune altre _Ecloghe_, cioè _Delectus_,
ovvero collezioni di cose più scelte, dette ancora _Sinopsis_,
_Epitome_, cioè compendj. Le collezioni più ampie quasi tutte sortirono
un istesso nome di Basilici, cioè Imperiali, non come credettero
alcuni, che prendessero tal nome da _Basilio_ Imperadore, che fu
il primo a comporle. Presso i Greci Basileos è l'istesso, che Re o
Imperadore, perciò le collezioni, che contenevano le loro Costituzioni,
si dissero _Basilici_, cioè Imperiali.
E per quanto s'attiene alla prima cagione delle tante Costituzioni
imperiali, per togliere le confusioni bisogna dividerle in due classi.
Quelle stabilite da Giustino il Giovine sino all'Imperador Basilio
il Macedone e suoi figliuoli, è duopo separarle dalle posteriori
promulgate dopo Basilio, le quali prima vagando sotto il nome di
_Novelle_, furono finalmente raccolte insieme, serbandosi per lo più
l'ordine de' tempi ne' quali furono stabilite.
Si numerano dieci Imperadori, da' quali furono le prime promulgate:
essi furono Giustino il Giovane, Tiberio parimente il Giovane,
Eraclio, Costantino V Pogonato, Lione III Iconomaco, Lione V Armeno,
Teofilo e Basilio Macedone con Lione e Costantino suoi figliuoli.
Per quarant'anni dopo la morte di Giustiniano sotto gli Imperadori
Giustino, Tiberio e Maurizio, i libri di Giustiniano, così latini
come furon dettati, ebbero in Costantinopoli, nell'Accademie e nel
Foro tutta la loro autorità e vigore[536]; ma succeduto nell'Imperio
d'Oriente Foca, inettissimo Principe, costui, siccome non seppe
reprimere le invasioni di tante straniere nazioni che gran parte del
suo Imperio occuparono, nè tampoco seppe conservare le leggi; onde se
bene non affatto fosse mancata l'autorità de' libri di Giustiniano,
si videro però trasformati e trasportati in idioma greco, e da' greci
Giureconsulti, come nuovo corpo di legge greca, riputati; dal quale e
dalle _Novelle_, che tuttavia andavansi stabilendo, erano nel Foro le
leggi allegate; onde in Oriente i Codici di Giustiniano cominciarono a
perdere l'antico vigore[537].
Ma scossa maggiore ricevettero per le tante altre Costituzioni
Novelle, che seguirono in appresso dopo Basilio e' suoi figliuoli.
Si noverano sino a diciassette Imperadori, che nel corso del loro
Imperio le stabilirono. Questi furono Costantino VIII Porfirogenito,
Romano Lecapeno il Vecchio, Romano Porfirogenito il Giovane, Niceforo
II Foca, Basilio il Giovane, Romano IV Argiropilo, Zoe Imperadrice,
Isaacio Comneno, Michele VII Duca, Niceforo Bononiate, Alessio
Comneno, Giovanni Comneno, volgarmente detto Calogiovanni, Emanuele
Comneno, Alessio III Comneno, Isaacio Angelo, Giovanni III Duca,
che regnò nell'Asia minore ed in Nicea, mentre i Franzesi tennero
Costantinopoli, e Michele Paleologo, che, discacciati i Latini,
recuperò Costantinopoli.
La notizia di queste Novelle non se non dopo molti secoli pervenne
a noi, quando restituite in Francia ed in Italia le discipline e
l'erudizione, furono dalle tenebre alla luce del Mondo esposte,
non da un solo e insieme, ma poco a poco da più eruditi Scrittori,
amatori dell'antichità. Non ebbero esse alcuna forza o autorità in
queste nostre contrade nè a' tempi nei quali furono pubblicate, per
essere quasi tutte locali e attinenti al governo di Costantinopoli
e dell'altre città dell'Oriente, nè da poi che in Italia furono
restituiti i libri di Giustiniano; poichè ne' volumi antichi, i quali
tratto tratto cominciarono ad esser ricevuti prima nell'Accademie
d'Europa, e poi per la forza della ragione, ne' Tribunali, non vi si
leggevano. I nostri primi restauratori non ebbero di quelle alcuna
notizia, e dopo molti secoli furono da alcuni eruditi rinvenute, i
quali le tradussero in latino, e poi proccurarono che s'aggiungessero
alle nuove edizioni, che da tempo in tempo occorreva fare de' vulgati
Codici. Molte ne fece dare in luce Eimondo Bonafede, moltissime
altre Giovanni Leunclavio e Carlo Labbeo, e gran parte d'esse possono
leggersi così greche, come latine appresso Leunclavio, e nel Corpo di
Dionisio Gotofredo, il quale parte per interpretamento d'Errico Agileo,
parte di Bonafede, le unì a' suoi volumi. Per queste cagioni mal
farebbe chi di quelle oggi volesse valersi ne' Tribunali nostri per le
decisioni delle cause, non avendo esse mai acquistato vigor di legge in
queste nostre parti; e lo stesso si dice de' _Basilici_[538]. Ben sono
degni di lode chi dalle tenebre cavandole ove giacean sepolte, hannole
date fuori alla luce del Mondo, perchè sovente rischiarano quelle già
ricevute, e danno maggior lume a ciò che concerne l'istoria de' tempi e
de' fatti di quelle Nazioni; e questo sol uso ed utilità dalle medesime
e da' _Basilici_ potrà aversi, nè debbon i nostri Giureconsulti da
quelli altro promettersi. Così molte Novelle di questi Imperadori
abbiamo intorno a' costumi e greche usanze, e per altre consimili cose
a' Greci appartenenti, promulgate per alcuni luoghi e città di certe
e determinate province, che altrove non ebbero nè vigore, nè autorità
alcuna[539].
Sopra tutti gli altri Imperadori d'Oriente, non vi fu chi tante
Costituzioni promulgasse, e molte cose innovasse, quante Lione
VI figliuolo di Basilio. Questi fu un Principe amantissimo delle
buone lettere, il quale per lo studio e somma perizia delle leggi,
dell'istoria e della filosofia, acquistossi, ad imitazione d'Antonino,
il cognome di Filosofo. Si contano di questo Imperadore 113 Novelle
divolgate intorno l'anno 890, che Agileo trasportò nella latina
favella; ma quasi tutte non ebbero altro uso, nè altra autorità che ne'
Tribunali di Costantinopoli, e moltissime nei tempi stessi di Lione
andarono in disuso[540]. Restano di questo Principe molti monumenti
della sua dottrina e del suo amore verso le buone arti, come sono
i tanti libri che compose, e che sottratti dall'ingiuria de' tempi,
lungo tempo nella Biblioteca Palatina ed in quella di Costantinopoli
si sono serbati. Egli scrisse molti libri dell'Apparato e Disciplina
militare, che meritarono esser trasportati nella lingua latina ed
italiana: un libro della Caccia, vari Oracoli e Vaticini di Roma
e di Costantinopoli, ed alcune Operette teologiche ed istoriche;
ma soprattutto la maggior sua cura ed applicazione fu intorno allo
studio delle leggi, perchè emulo di Giustiniano, ciò che questi fece a
Teodosio il Giovane, volle render a lui per le nuove compilazioni e per
li suoi _Basilici_ e _Promptuari_, che insieme con Basilio suo padre,
per oscurar in tutto la fama di Giustiniano, ridusse in miglior ordine
ed in più nobile forma[541].
Il primo adunque (per venire alla seconda cagione dello scadimento
de' libri di Giustiniano) che vie più interruppe il corso alla legge
di Giustiniano per mezzo di nuove collezioni, fu Basilio Macedone.
Basilio essendo stato con istrano esempio di fortuna nell'anno 866
acclamato Imperadore, fu un Principe d'animo grande, il quale avendo
più volte debellati i Saraceni, ristabilì colla sua prudenza l'Imperio,
ch'era stato ruinato da Michele suo predecessore; ed avendo associato
all'Imperio Costantino, e nominati Cesari Lione ed Alessandro suoi
figliuoli, diede poi nell'anno 879 il titolo d'Imperadore a Lione.
Avendosi per le sue magnanime imprese acquistata gran fama, entrò
nei disegno di emulare la gloria di Giustiniano, e per mezzo di nuove
compilazioni oscurare il suo nome ed i suoi libri: ordinò per tanto
nell'anno 870 (associando anche a quest'opera Costantino e Lione suoi
figliuoli) che si compilasse un Prontuario, ovvero, come i Greci lo
chiamarono _Prochyron_ di leggi, nel quale si restringessero in breve
da molti volumi, i fonti più principali della legge, onde derivavano i
rivoli minori. Secondo ciò che testifica Armenopolo[542], era ristretto
in quaranta Titoli, non in sessanta come Cujacio scrisse; e fra i
Codici manuscritti leggesi ancor oggi nella Biblioteca Vaticana, dove
dalla Palatina fu trasportato. Corre sotto il nome, ora di Basilio,
di Lione e di Costantino, ora sotto il nome di Lione e Costantino
solamente, ed ancora sotto il solo nome di Lione, con varie e diverse
prefazioni; onde è molto probabile, che da Lione il Filosofo fosse
quest'opra di Basilio ritrattata ed in miglior forma ridotta.
Non soddisfatto Lione d'aver in miglior forma ridotto il _Prochiro_
di suo padre, e d'aver empiuto l'Oriente di tante sue Novelle, diede
fuori anche gli Epitomi della legge, opera assai elegante, la quale
componevasi di pure definizioni e di regole; ma maggior fu il suo
studio e pensiero nella fabbrica de' _Basilici_: fu questa grand'opra
compilata intorno l'anno 886, distinta in sessanta libri, e per
maggior comodità divisa in sei volumi. Narra Cedreno essersi cominciato
questo lavoro da Basilio, ma il suo compimento lo ricevè da Lione suo
figliuolo, il quale per opra di Sabbaticio Protospataro (forse colui,
che come dicemmo, venne in queste nostre parti mandato dall'Imperadore
per discacciare i Saraceni) la fece promulgare, come dopo Matteo
Blastare, scrisse Antonio Augustino.
Ciò che si fece in questa nuova compilazione non fu altro, se non
che serbandosi per lo più l'istesso ordine delle leggi tenuto da
Giustiniano, prendendosi anche la materia da' suoi libri, da' suoi
tredici editti e dalle Costituzioni Novelle così sue, come de' seguenti
Imperadori sino a Basilio; si risecò tutto quello, che fu reputato
soverchio, e fu tolto quel che per l'uso de' tempi posteriori era
andato in desuetudine; ed all'incontro aggiunto ciò che per le nuove
Costituzioni de' seguenti Imperadori era stato stabilito: per la qual
opera in sei volumi racchiusa, ed in 60 libri divisa ne sorse un nuovo
corpo di leggi, _Basilici_ detto, che in greca lingua distesero: in
maniera, che ciò che Giustiniano di ciascuna materia separatamente
aveva trattato in più libri, cioè nelle Istituzioni, nelle Pandette,
nel Codice e ne' libri delle Novelle, fu collocato sotto un medesimo
titolo, serbandosi però quasi l'istesso ordine, che a Triboniano
piacque tenere intorno alla disposizione delle materie.
Questi furono i Basilici, e si dissero _Priori_, perchè la faccenda
non finì qui; poichè Costantino VIII figliuolo di Lione cognominato
Porfirogenito volle pure intorno a questo soggetto impiegar la sua
cura e la sua maggior applicazione: non meno di suo avo e di suo padre
fu mosso Costantino da stimoli di gloria, e col medesimo disegno di
abolire affatto la memoria de' libri di Giustiniano[543]. Egli nella
giurisprudenza e nell'istoria volle di se dar saggio d'uomo, a cui
le lettere erano sommamente a cuore. Ritrattò l'opra de' Basilici,
l'emendò in molte sue parti, e nell'anno 920 ne fece dar alla luce del
Mondo un'altra di repetita prelezione più espurgata e corretta, e volle
esserne riputato egli l'autore, e che de' Basilici Priori non più se ne
avesse conto, ma che nel Foro e nelle Scuole, questi suoi, che perciò
si dissero _Posteriori_, avessero tutto il vigore, ed andassero per le
mani dei studiosi e de' Causidici d'Oriente. In effetto questa nuova
compilazione de' Basilici fu nell'Oriente conosciuta, e rimase per
fondamento del Jus greco insino alla fine dell'Imperio de' Greci[544],
e fu riputato Costantino per primo autore de' medesimi, siccome dopo
Luitprando riputollo Erveo. Questi furono sempre riputati i veri libri
de' Basilici, a' quali l'istesso Costantino ha fatto precedere un nuovo
_Prochyron_, ovvero introduzione, la quale oggi giorno si vede; e sono
quelli, che dopo il corso di tanti secoli per l'industria e diligenza
d'alcuni benemeriti della nostra giurisprudenza, prima da Genziano
Erveo, ed ultimamente con maggior accuratezza da Annibale Fabrotto
furono a noi restituiti[545], e sopra i quali gl'Interpreti greci
posero il loro studio in commentargli ed illustrargli per mezzo delle
loro insigni fatiche.
Non minor fama acquistossi questo Principe per l'altre famose sue
opere, che pur oggi ci restano intorno all'istoria, avendo fatto
raccorre in un corpo tutti gl'Istorici, disponendogli per 53 luoghi
comuni, ancorchè l'istoria di Porfirogenito, come fu consueto stile
de' Greci, in molte parti si reputi favolosa, siccome in più luoghi di
questi nostri libri si è potuto vedere.
S'affaticarono intorno a questi Basilici molti Interpreti greci, in
maniera che essi ebbero in Oriente non minor turba di Commentatori
greci, che i libri di Giustiniano, da poi che furono risorti in
Occidente, ebbero di Commentatori ed espositori latini. Cujacio ne
annovera moltissimi, Stefano, Niceo, Taleleo, Isidoro, Eustazio,
Eudossio, Calociro, Sesto, Callistrato, Lione, Foca, Modestino,
Domnino, Gobidas, Cumno, Giovanni, Agioteodoreto, Doxapater, Gregorio,
Garidas, Bestes, Bafio e Teofilo: a' quali Freero aggiunge Patzo,
Teofilitzen, Fobeno, Teodoro Ermopolita, Demetrio e Carlofilace. In
quali precisi tempi questi fiorissero non può dirsi cosa di certo.
Contuttociò se voglia numerarsi Taleleo tra i Giureconsulti, che
commentarono i Basilici, bisognerà dire, che fosse questi un altro
Taleleo, e non quegli che molto prima fiorì a' tempi di Giustiniano,
della cui opera, come si è da noi altrove detto, si valse nella
fabbrica delle Pandette.
Così ancora un altro Stefano bisogna che fosse questi, e non già
quegli, che per comandamento dell'istesso Giustiniano sparse i suoi
sudori intorno a' Digesti, i quali anche furono da lui tradotti in
greca favella; nè questi Teodoro e Isidoro potevan esser quelli, che
molto tempo prima furono da Giustiniano impiegati tra que' diciassette
alla fabbrica de' latini Digesti.
Molto meno quel Teofilo, che insieme con Triboniano e Doroteo compose
l'Istituzioni: e quel Foca, uno che fu de' dieci preposti alla fabbrica
del latino Codice. Di Callistrato e Modestino non accade por dubbio,
ciascun sapendo, che questi Giureconsulti fiorirono molto tempo prima
di Giustiniano istesso, non che del Porfirogenito. Per la qual cosa se
non si dirà, che furono più Giureconsulti in diversi tempi co' medesimi
nomi, non possono certamente questi annoverarsi tra gl'Interpreti
de' Basilici: ancorchè alcuni di essi si fossero prima affaticati
intorno a' volumi di Giustiniano trasportandogli nella greca favella,
siccome (se dee prestarsi fede a Matteo Blastares rapportato da Antonio
Angustino)[546] fece Stefano delle Pandette, oppure Taleleo, secondo
che credono Suarez[547] e Struvio[548], e siccome Taleleo stesso fece
del Codice; l'esempio de' quali imitarono poi Cirillo nei Digesti,
Teodoro nel Codice, e Teofilo nelle Istituzioni.
Oltre di questi, ne furono altri d'incerto nome: fuvvi l'Anonimo,
Basilico, che Cujacio crede esser l'Interprete del medesimo contesto
de' Basilici, Evantiofanes, cioè il Conservatore delle leggi fra
lor discordi, ovvero dell'antinomie, che il Vescovo Vasionense crede
esser Fozio, il quale nel suo Nomocanone scrive aver composto un simil
libro[549].
Autore di quella diffusa parafrasi, che va sotto nome d'Indice, Cujacio
crede esser Doroteo; ma Gotofredo stima esser quella opera di diversi,
di Basilico e di Bafio, di cui Costantino si valse, ed appo cui non fu
riputato meno, che Triboniano appresso Giustiniano, il quale molte cose
a quell'Indice aggiunse.
Fu per tanto appresso i Greci, non meno di quello, che fu da poi presso
a' Latini, lo studio delle leggi de' Romani in Oriente coltivato.
Perciò infra di loro sorsero molti a commentarle ed a variamente
interpretarle, poco curandosi de' divieti di Giustiniano, che non
permise altro, che le versioni in lingua greca e' Paratitli, alcuni vi
aggiunsero scolj, parafrasi e glose: altri ancora non s'astennero di
caricarle di pienissimi commentarj; ma i monumenti di queste loro opere
non han per noi veduta mai la luce del giorno, e la maggior parte delle
medesime, o dal tempo sono state a noi involate, o pure oggi si serbano
tra le Biblioteche de' Principi e d'altri uomini eruditi. Quelle opere,
che divolgate vanno ora per le mani degli uomini, sono il Nomocanone
di Fozio Patriarca di Costantinopoli, il quale quasi in quest'istessi
tempi fu dato fuori alla luce nell'anno 877, e diviso in 14 titoli, a'
quali Teodoro Balsamone aggiunse i suoi scolj.
Evvi l'_Ecloga_ de' Basilici, che _Sinopsi_ ancora da alcuni è
chiamata: alcuni presso Cujacio[550] suspicano esserne stato autore
Romano il giovane figliuolo di Porfirogenito e nipote di Romano
Lecapeno, che imperò circa l'anno 962. Fu quest'opera ritrovata da
Giovanni Sambuco nel nostro Taranto[551], città ai tempi di Romano
a' Greci sottoposta. In Otranto parimente per la medesima cagione,
narra Antonio Galateo[552], che Niceta Filosofo Otrantino, poi Monaco
di S. Basilio, dalla Grecia raccolse molti Codici, e ne arricchì la
Biblioteca di quel monastero, che posto sotto la regola di S. Basilio,
non molto lontano da Otranto, si rese in queste nostre parti assai
chiaro e cospicuo.
Giovanni Leunclavio fece imprimere questa Ecloga in Basilea l'anno
1575, e tradussela in lingua latina; e Carlo Labbeo v'aggiunse le
emendazioni ed osservazioni[553]. Presso a Leunclavio[554] stesso si
legge ancora un'altra _Sinopsi_ di Michele Attaliates Proconsole e
Giudice, fatta nel 1070 per ordine di Michele Duca Imperadore, che va
attorno sotto il nome di Prammatica. Poco da poi nell'anno 1071 Michele
Psello illustre per la perizia delle leggi e della filosofia compose
un'altra Sinopsi in versi politici, che al medesimo Imperador Michele
dedicolla.
Finalmente Costantino Armenopolo Giudice Tessalonicense intorno l'anno
1143, imperando Emanuel Comneno, diede fuori l'Epitome delle leggi
civili, che prima in greco si fece stampare in Parigi nell'anno 1540 da
Adamo Suallembergo; fu poi tradotto in latino, ed impresso nell'anno
1547 e 1549 da Bernardo Rey, e di nuovo da Giovanni Mercero in Lione
nell'anno 1556 serbasi ancora manoscritto nella Biblioteca Vaticana e
nella Palatina[555].
Cujacio anche a tutti questi aggiunse il trattato di Eustazio
Antecessore _de Temporum intervallis_, che tra le sue opere vedesi
impresso. Antonio Augustino, Freero ed altri ci diedero la notizia
di consimili altri scritti di Greci[556]; e Leunclavio ci diede molte
leggi militari, rustiche e nautiche, siccome Carlo Labbeo i Paratitli.
Da che si raccoglie, che nell'istesso tempo, che in Italia appo i
Latini lo studio delle leggi romane per le incursioni de' Saraceni e
d'altre Nazioni, e per le discordie de' nostri medesimi Principi era
ito in bando, all'incontro i Greci lo coltivarono con somma diligenza
insino agli ultimi tempi, che Costantinopoli passò sotto Nazioni
barbare, e che l'Imperio d'Oriente patì l'ultimo eccidio. E se bene
le loro fatiche non le impiegarono sopra i libri di Giustiniano, non
è però, che non lo facessero sopra le altre compilazioni fatte da poi
ad emulazione del medesimo, la cui materia trassero da' libri suoi,
ancorchè non poco ne togliessero e molto più vi aggiunsero.
Per queste cagioni avvenne, che se bene il Ducato napoletano e molte
altre città marittime di queste Province si mantennero lungamente
sotto l'Imperio dei Greci, contuttociò non fossero stati i libri
di Giustiniano ricevuti; e se ne' tempi di Lotario II Imperadore si
trovarono le Pandette in Amalfi, non fu perchè ivi come città un tempo
del Ducato napoletano, e soggetta agl'Imperadori d'Oriente, fossero
state riputate come Corpo delle loro leggi, per le quali gli Amalfitani
si governassero, ma si trovarono in quella città per l'occasione delle
spesse navigazioni, che gli Amalfitani facevano in Costantinopoli, da
poi che per l'eccellenza dell'arte nautica e per li continui traffichi
si fecero conoscere per tutto Levante; poichè in altro modo, siccome di
loro non vi era rimaso vestigio nell'altre città di queste province ai
Greci soggette, il medesimo sarebbe avvenuto in Amalfi; e quel che dice
il Summonte e con maggior asseveranza Francesco de' Pietri, che ancora
in Napoli furono trovate le Pandette, è una bugia così sfacciata,
ch'è gran maraviglia, come si possa trovare in un uomo fronte tanto
dura, che senza appoggio d'alcuno Scrittore, che lo dicesse, non
abbia un poco di rossore di francamente affermarlo. Solamente per le
Epistole di Ivone Carnotense e dal Decreto di Graziano possiamo dire,
che in Francia nel decimo ed undecimo secolo, se ne vedesse andar
attorno qualche altro esemplare, allegando sovente Ivone nelle sue
Epistole[557], e Graziano nel suo decreto i Digesti non meno, che le
Istituzioni, le Novelle ed il Codice[558]. In queste nostre province,
che ora compongono il Regno, prima del loro rinvenimento in Amalfi,
furono a questi tempi ignoti; e presso a' nostri Principi longobardi le
leggi loro erano le dominanti, nè delle romane s'ebbe altro riscontro,
se non quanto per tradizione era rimaso tra i provinciali, e quanto dal
Codice di Teodosio, emendato per Carlo M., potevano raccorre.
Egli è però verisimile, che più tosto nell'ultima Calabria s'avesse
qualche uso de' Basilici, e dell'opere di que' greci Giureconsulti
poc'anzi annoverati; giacchè in Taranto, Giovanni Sambuco ritrovò
l'_Ecloga_ de' Basilici, ed il Galateo n'accerta, che in Otranto nel
monastero de' Monaci di S. Basilio molti libri greci furono, anche dopo
espugnata Costantinopoli, trovati e trasportati da poi in Roma nella
Biblioteca Vaticana; ond'è da credere che in Napoli e nell'altre città
a' Greci sottoposte, avessero tenuta più forza le Novelle Costituzioni
promulgate dopo Giustiniano dagli ultimi Imperadori d'Oriente, e queste
loro ultime compilazioni, onde formossi il _jus Greco_, che i libri di
Giustiniano, e che forse le Consuetudini napoletane da queste ultime
leggi de' Greci, non già dall'antiche (come suspicò il Summonte)
traessero la loro origine, siccome, quando ci tornerà occasione di
favellare della compilazione delle medesime, noteremo.
Ciò si dice in riguardo della condizione di questi tempi, ne'
quali i Greci aveano racquistata maggior forza in queste province;
poichè essendosi da poi indebolite presso di noi le loro forze, e
particolarmente nel Ducato napoletano, ov'eravi rimasa solamente una
ombra dell'autorità degl'Imperadori d'Oriente, osservandosi che i
Duchi con pur troppo independente arbitrio governavano questo Ducato; e
molto poi quando i Normanni vi comparvero, da' quali furono finalmente
i Greci discacciati; allora non si tenne più conto di costoro, e
molto meno delle loro leggi; ed i Napoletani pur troppo a' Longobardi
vicini, s'adattarono alle loro leggi ed alle antiche romane, non già
alle greche, siccome fecero tutte l'altre Province, ond'ora si compone
il Regno; poichè essendo stati i Greci discacciati da' Normanni, e
ritenendo questi le leggi longobarde, vollero che in tutti i luoghi
si osservassero non meno le romane, che le longobarde, dando a queste
maggior autorità e vigore. Anzi si vide, che prima della venuta de'
Normanni, nella pace fatta nell'anno 911 tra Gregorio Duca di Napoli
con Atenulfo Principe di Benevento, rinovata da poi nell'anno 933
dal Duca Giovanni suo nipote con Landulfo I, fu infra l'altre cose
accordato, che nelle cause o discordie, che potessero mai sorgere tra'
Longobardi e Napoletani, si giudicasse _absque omni dilatione secundum
legem Romanorum, aut Longobardorum, absque malitiosa occasione_[559].
Siccome praticavasi nell'altre Province e città del Regno, nelle quali
non meno le romane, che le longobarde erano da' provinciali nelle loro
contese osservate, leggendosi presso Lione Ostiense[560], ch'essendo
intorno l'anno 1017 insorta lite avanti il Principe di Capua tra 'l
monastero di M. Cassino co' Duchi di Gaeta e Conti di Trajetto, intorno
al dominio di alcune terre e di alcune selve ne' confini d'Aquino; fu
da' Giudici, che intervennero nella cognizione di tal causa giudicato
a favore di M. Cassino _tam ex Romanis legibus, quam ex Longobardis_. E
da due libelli, ovvero notizie di due sentenze profferite a' tempi de'
Normanni, il primo dell'anno 1149 sotto il Re Roggiero, ed il secondo
dell'anno 1171 sotto il Re Guglielmo, i quali pure dobbiamo alla
diligenza di Camillo Pellegrino[561], si vede, che la legge longobarda
era da tutti abbracciata, e secondo quella si giudicavano le cause,
dandosi l'ultimo luogo alla romana; ciocchè da poi anche sotto Principi
d'altre Nazioni, che ressero quel Regno, fu per lungo tempo osservato,
come nel corso di quest'Istoria negli opportuni luoghi anderemo
notando.