_Di ROTARI VII. Re; da cui in Italia furono le leggi longobarde ridotte
in iscritto._
Rotari fu un Principe, in cui del pari eran congiunti un estremo
valore ed una somma prudenza; ma sopra tutto fu grande amatore della
giustizia; e se alcuna ombra di colpa rendè non chiari i suoi pregi, fu
l'essere macchiato dell'eresia arriana; onde avvenne, che a' suoi tempi
in molte città d'Italia erano due Vescovi, l'un cattolico e l'altro
arriano[85].
Questo Principe fu il primo, che diede le leggi scritte a' suoi
Longobardi[86], dal cui esempio mossi gli altri Re suoi successori,
surse, col correr degli anni, in Italia un nuovo volume di leggi,
longobarde chiamate, le quali nel Regno nostro ebbero un tempo tal
vigore e dignità, onde fu forza, che le leggi romane retrocedessero.
Ma prima che delle leggi longobarde facciam parola, convenevol cosa è,
che si vegga lo stato, nel quale a' tempi di questo Principe, e de' Re
suoi successori si era ridotta la giurisprudenza romana in Italia, e
nelle province che oggi compongono il nostro Regno, ed in quali libri
era compresa.
Giustiniano Imperadore, ancorchè avesse proccurato sparger per Italia
i suoi volumi, e strettamente avesse comandato, che aboliti tutti
gli altri, quelli solamente per Italia si ricevessero insieme colle
sue costituzioni Novelle; nulladimeno l'autorità de' medesimi quasi
si estinse insieme con lui; poichè egli morto, e succeduto Giustino,
inettissimo Principe, ricadde Italia di bel nuovo in mano di straniere
genti; e toltone l'Esarcato di Ravenna, il Ducato di Roma, que'
piccioli di Napoli, Gaeta, d'Amalfi, ed alcune altre città marittime
di Puglia, di Calabria e di Lucania, i Longobardi dominavano in tutte
l'altre sue province, senza che gli altri Imperadori, che a Giustino
succederono, molta cura si prendessero di ricuperarle, e tanto meno
delle leggi di Giustiniano; anzi non vi mancarono di coloro, come si
dirà a suo luogo, che o per invidia, o per emulazione cercarono anche
nell'Oriente d'estinguerle affatto. S'aggiungevano in oltre, che presso
a' Longobardi, per le continue guerre ira di essi accese, il nome
de' Greci era abbominatissimo, e tutto ciò, che da loro procedeva,
con somma avversione era rifiutato e scacciato. Quindi nacque, che
se bene a' provinciali permettessero l'uso delle leggi romane, ed a'
Romani di poter sotto le medesime vivere, con tutto ciò vollero, che
quelle apprendessero dal Codice di Teodosio: onde presso i Longobardi
fu in più stima e riputazione il Codice Teodosiano, che quello di
Giustiniano[87].
Al che s'aggiungeva l'esempio de' Vestrogoti, che signoreggiavano
allora la Spagna, i quali contenti del Codice fatto per ordine
d'Alarico, e del Novello compilato dalle leggi de' Vestrogoti ad
imitazion di quello di Giustiniano, non riconoscevan i costui libri.
S'aggiungeva ancora l'esempio de' Franzesi, i quali insino a' tempi
di Carlo il Calvo, non riconobbero altre leggi romane, se non quelle,
ch'erano racchiuse nel Codice Teodosiano, o nel suo Breviario fatto
per ordine d'Alarico[88]. Anzi Carlo M. stesso, volendo ristorar
la giurisprudenza romana, che a' suoi tempi era ridotta in istato
pur troppo lagrimevole, posposti i libri di Giustiniano, si diede
a riparare il Codice di Teodosio, e ad emendarlo, come mostrano
quelle parole aggiunte al Commonitorio d'Alarico, che va innanzi al
Codice Teodosiano: _Et iterum anno XX. regnante Carolo Rege Franc. et
Longobard. et Patritio Romano_. E fu tanta la cura di questo glorioso
Principe, ed il rispetto che tenne di questo Codice, che molte leggi di
esso volle trasferire ne' suoi Capitolari[89].
Ne' tempi di Carlo il Calvo par che in Francia si cominciassero
a sentire le leggi di Giustiniano, come mostrano gli Autori di
quell'età, i quali spesso allegando le leggi di Giustiniano, delle
Teodosiane taciono: così Hincmaro di Rems: _Et Sacri Africae Provinciae
Canones, et lex Justiniana decernunt_[90]: ed altrove[91]: _Leges
Justiniani dicunt_. Il che comprovasi da quel che Giovanni Italo[92]
scrisse di Abbone padre di Odone Cluniacense, il quale _Justiniani
Novellam memoriter tenebat_. Se bene non mancarono nei tempi seguenti
Autori, i quali anche si valsero della autorità, non meno de' libri
di Giustiniano, che delle leggi Teodosiane, come fecero Ivone di
Chartres[93], Graziano ed altri.
In Italia solamente studiavansi i Pontefici romani di mantenere
l'autorità delle leggi di Giustiniano e degli altri Imperadori
d'Oriente, mostrando di quelle somma stima e venerazione. Erano
i loro disegni di sostenere in Italia a tutto potere l'autorità
degl'Imperadori greci con riconoscergli per Sovrani, perchè in cotal
guisa potessero far contrappeso alle forze dei Longobardi, e tener
divisa l'Italia tra due eguali potenze, acciocchè l'una intraprendendo
sopra l'altra, Roma non cadesse sotto la servitù dell'una, o
dell'altra. Amavano essi meglio l'imperio de' Greci, perchè questi,
come lontani, non erano in istato di badar molto ad impedire i loro
progressi e disegni, che avevano d'impadronirsi di Roma; e perciò
quando i Longobardi avanzavansi tanto, onde si potesse temere,
che finalmente non occupassero quella città la cui perdita sarebbe
stata seguita dalla lor ruina, ricorrevan tosto a' Greci, perchè
s'opponessero di tutto potere a' loro sforzi. In effetto S. Gregorio
M. che, come s'è detto, era molto sollecito, che i Greci non fossero
in tutto discacciati d'Italia, portava somma venerazione alle leggi
degl'Imperadori d'Oriente, e sopra tutto a quelle di Giustiniano,
delle quali sovente valevasi, e delle _Novelle_ più frequentemente,
com'è manifesto appresso Graziano e ne' Decretali[94]. Questo istituto
ancora ritennero da poi i successori, e fra gli altri Gregorio III[95],
Niccolò I, Lucio III, Giovanni VIII[96], ed altri rapportati da Dadino
Alteserra[97]. Per questa cagione seguitando Lione IV i vestigi de'
suoi predecessori, scrisse quell'epistola, che si legge in Graziano[98]
all'Imperadore Lotario I, in cui lo prega a conservare la legge romana:
_Vestram flagitamus clementiam, ut sicut hactenus Romana lex viguit
absque universis procellis, et pro nullius persona hominis reminiscitur
esse corrupta; ita nunc suum robur, propriumque vigorem obtineat_.
Ond'è che Ivone di Chartres[99] disse: _Dicunt enim instituta legum
Novellarum, quas commendat, et servat Romana Ecclesia_: e che poi
siasi veduto gli Ecclesiastici, così nel novero degli anni per la lor
minore età, come in molte altre cose, seguire le leggi romane. Quindi i
libri di Giustiniano nel Ducato romano ebbero in questi tempi maggiore
autorità e vigore, che nell'altre parti d'Italia: siccome l'ebbero
in Ravenna[100] sede dell'Esarcato de' Greci, onde narrasi[101],
che in questa città si fosse lungamente conservato quel volume de'
Digesti, che ora chiamiamo Inforziato, a cui i Ravignani solevano
ricorrere per la decisione delle loro cause: ond'è che a ragione potè
conchiudere Ermando Conringio[102], che in Italia prima di Lotario II,
_Juris Romani, et quidem maxime Justinianei, usus aliquis arbitrarius
superfluit exiguus ubivis; frequentior tamen Romae, inque aliis
Exarchatus locis, quam in Regno Longobardico, Novellarum praecipua fuit
auctoritas in rebus Ecclesiasticis nonnullis_.
Ma i Longobardi per le ostinate e crudeli guerre, ch'ebbero co' Greci,
se bene ad esempio de' Goti lasciassero vivere i provinciali colle
leggi romane, non da altri libri, se non dal Codice di Teodosio, e dal
Breviario d'Alarico, vollero, che quelle s'apprendessero, ed avessero
forza e vigor di legge, imitando anche in questo la pratica de' Goti;
nè infino ad ora per sessantasei anni, da che vennero in Italia, ebbero
essi per loro legge alcuna scritta[103], ma governavansi solamente
secondo i loro costumi, e secondo quegli istituti, che tramandati,
come per tradizione da' loro maggiori, con molta osservanza e religione
mantenevano.
Rotari adunque fu il primo, che assunto al Trono, dopo avere ingrandito
il suo Reame coll'acquisto delle Alpi Cozzie e di Oderzo, pensò a dare
anche le leggi scritte a' suoi Longobardi.
La maniera, colla quale i Re longobardi stabilivano le loro leggi,
fu cotanto commendata da Ugon Grozio[104], che antepone in ciò i
Longobardi a' Romani stessi: questi sovente dall'arbitrio d'un solo
ricevevano le leggi, il qual le mutava e variava a sua posta; onde
tutto ciò che al Principe piaceva, ebbe vigor di legge. All'incontro i
Re longobardi non s'arrogavano soli questa potestà, ma nello stabilirle
vi volevano ancora il parere e consiglio de' principali Signori e
Baroni del Regno: e l'Ordine del Magistrato vi aveva ancora la sua
parte; nè altrove stabilivansi, che nelle pubbliche assemblee a questo
fine convocate, nelle quali non s'ammetteva all'uso di Francia l'Ordine
ecclesiastico, ma solo l'Ordine de' Signori e de' Magistrati: nè la
plebe appresso loro faceva Ordine a parte, ma secondo che scrisse
Cesare dell'antica Gallia: _Plebs plane servorum habebatur loco, quae
per se nil audet, nullique adhibetur Concilio_.
Avendo adunque Rotari, secondo l'Epoca di Camillo Pellegrino, nell'anno
644 intimata una Dieta in Pavia, ragunati quivi i Signori e Magistrati,
stabilì molte leggi, le quali fece egli ridurre in iscritto, ed
inserille in un suo editto, che fece pubblicare per tutto il suo Regno,
non altrimente, che fece Teodorico Ostrogoto, quando pubblicò il suo
per tutta Italia, del quale nel precedente libro si è fatto menzione.
Fra gli altri monumenti dell'antichità, che serba l'Archivio del
monastero della Trinità della Cava dell'Ordine di S. Benedetto, il qual
dopo quello di M. Cassino è il più antico, che abbiamo nel Regno; evvi
un Codice membranaceo da noi con proprj occhi attentamente osservato,
scritto in lettere longobarde, dove non solamente gli editti de' Re
longobardi (cominciando da questo di Rotari) ma anche degl'Imperadori
franzesi e germani, che furono Re d'Italia, vi sono inseriti. In
questo editto di Rotari dopo il proemio, che si vede trascritto anche
dal Sigonio[105] nella sua Istoria d'Italia, si leggono i titoli
di ciascun capitolo, ed il primo comincia: _Si quis hominum contra
animam Regis cogitaverit_: e questi terminati, siegue la conchiusione
dell'editto in cotal guisa: _Praesentis vero dispositionis nostrae
Edictum, etc._[106]. Seguono da poi le leggi, ovvero capitoli, secondo
il numero de' titoli precedenti, e contiene questo editto trecento
ottantasei capitoli, ovvero leggi. Il Compilatore dei tre libri delle
leggi longobarde, che vanno ora impressi nel volume delle Novelle di
Giustiniano, prese da questo editto di Rotari le leggi, delle quali
compilò quasi interamente il primo e secondo libro: e nel terzo libro
due o tre se ne leggono di questo Re, siccome diremo più distesamente,
quando della compilazione di quel volume delle leggi longobarde ci
tornerà occasione di favellare.
L'esempio di Rotari fu imitato da poi dagli altri Re longobardi suoi
successori, come da Grimoaldo, Luitprando, Rachi ed Astolfo: ma di
tutte questi Re niuno lasciò tante leggi, quante Rotari, essendo, come
s'è detto, il lor numero arrivato insino a 386. Fece egli pubblicare
il suo editto in questo anno 644 che fu l'ottavo del suo Regno, per
tutte le province, che erano sotto la sua signoria, e sopra tutto nel
Ducato beneventano, che avendo allora stesi assai più i suoi confini,
era riputato la più ampia e nobil parte del Regno d'Italia.