Scioglimento della Società.
Art. 50. — La Società potrà sciogliersi anche prima del termine
prefisso quando si verificasse la perdita di almeno metà del capitale
sociale, oppure quando lo scioglimento fosse deliberato da una
assemblea generale dei soci, espressamente convocata a tale scopo,
colla maggioranza di almeno tre quarti dei membri della Società.
Art. 51. — A scioglimento deliberato, l'assemblea nomina i liquidatori,
che possono essere scelti anche fuori dei soci e determina le norme
riguardanti la liquidazione e l'erogazione dell'attività residua.
L'attività residua può essere ripartita fra i soci in ragione della
rispettiva quota d'azioni.