TITOLO VI.

Scioglimento della Società.

Art. 50. — La Società potrà sciogliersi anche prima del termine

prefisso quando si verificasse la perdita di almeno metà del capitale

sociale, oppure quando lo scioglimento fosse deliberato da una

assemblea generale dei soci, espressamente convocata a tale scopo,

colla maggioranza di almeno tre quarti dei membri della Società.

Art. 51. — A scioglimento deliberato, l'assemblea nomina i liquidatori,

che possono essere scelti anche fuori dei soci e determina le norme

riguardanti la liquidazione e l'erogazione dell'attività residua.

L'attività residua può essere ripartita fra i soci in ragione della

rispettiva quota d'azioni.

Guida per la costituzione e per l'impianto di latterie sociali cooperative · 第 18 / 38 题