CAPITOLO LXXXI.

Origine dei Comuni.

Un pregiudizio attaccatoci da moderni scrittori confonde il Comune

colla repubblica, la libertà civile colla libertà politica; onde,

al nominare l’istituzione dei Comuni, immaginiamo una di quelle

formidabili sollevazioni del dolore irritato, ove le plebi insorgessero

contro i governanti, risolute di partecipare ai diritti politici di

questi.

Nulla di ciò. Erano i deboli, che aspiravano ai diritti dell’umanità,

a scuotersi di dosso il giogo feudale divenuto intollerabile, staccarsi

dalla gleba, tornare liberi della persona, degli averi, della volontà,

unendosi coi signori sotto una comune giustizia. In Italia queste

franchigie crebbero fino a costituire gloriose repubbliche; in

Francia, al contrario, diedero fondamento all’autorità monarchica;

in Inghilterra i Comuni si congiunsero coi baroni onde fare a

quella contrappeso; insomma possono associarsi con qual sia forma di

governo, essendo il Comune un’estensione della famiglia, anzichè uno

sminuzzamento del principato.

L’origine de’ Comuni è uno dei punti che più vennero esaminati e

controversi, dopochè le molte carte tratte in luce, e l’esame de’ varj

elementi della vita sociale mostrarono l’importanza di quella oscura

transizione dal vecchio mondo al moderno, donde cominciò il medio

ceto, o, come dicono, il terzo stato, che in sostanza è il popolo

d’oggi. Gli scrittori municipali troppo poco s’avvidero dell’interesse

che ispirerebbe ai loro racconti il tratteggiare la vita interna e il

particolare incremento degli uomini e della società comunale: sicchè

noi non abbiamo, ch’io sappia, la compiuta storia d’alcun Comune. Il

Sismondi saltò di netto la quistione, che pur era capitalissima in una

storia delle repubbliche. Il Muratori adunò preziosi documenti, ma non

ne dedusse un concetto generale e coerente, pur in massima allineandosi

co’ suoi contemporanei nel credere che i Comuni nostri fossero una

continuazione degli antichi. Ciò fu sostenuto incidentemente da molti

e con erudizione dal Savigny e dal Pagnoncelli; il quale avrebbe

avanzato assai questo tema se avesse meglio distinti i tempi. Altri

sentirono col Raynouard, che in Francia, e principalmente nella parte

meridionale, vedea le antiche municipalità sopravivere al naufragio

barbarico, e al lentare dell’oppressione rigalleggiare per formare

il Comune[1]. S’egli in ciò (come in quella sua lingua romanza, alla

quale pur aderirono spensieratamente altri Italiani) abbia recato

un’erudizione di buona lega, se con rettissima coscienza sostenuto

un paradosso, non è qui luogo a discuterlo: basti che in quistioni sì

delicate bisogna stare guardinghi di non attribuire un senso generale a

ciò ch’è particolare, nè applicare ad una nazione quel che in un’altra

si avveri.

V’inciamparono in senso opposto i Tedeschi, sostenendo i Comuni

nostri figliati dalla società germanica; essere in ogni città rimasti

uomini della stirpe conquistatrice, e in conseguenza liberi, sebbene

non possessori di feudi, e dipendenti soltanto dal re; i quali

moltiplicaronsi mediante le emancipazioni ed il commercio, tanto che il

loro Comune esclusivo divenne il nuovo Comune generale[2].

L’eclettismo, riprovevole quando assonni in mezze verità gli spiriti

non bisognosi di profonde convinzioni, merita lode quando, nessuna

escludendone, tutte le pondera senza predilezione, onde raggiungere la

certezza relativa dove l’assoluta è inarrivabile. E in Italia appunto

tutti que’ sistemi hanno alcuna parte di verità, attesa la diversissima

sorte che corsero i paesi nostri, da diversissimi elementi derivando.

Prima di Roma, l’Europa civile era disposta in municipalità sovrane,

mai non essendosi alzato un grande impero che le singole riducesse

ad unità di legge e di amministrazione; e in ciò risiede la capitale

differenza dei popoli nostri dagli asiatici. Roma stessa fu un

municipio, il quale prevalse dapprima agli altri italici, poi a

tutti d’Europa, e quei governi parziali restrinse all’amministrazione

civile. Tali noi gli abbandonammo allo sfasciarsi dell’Impero; tali li

trovarono i Barbari. Questi forse lasciarono sussistere qualche forma

di regime comunale, non già per generosa indulgenza, ma per ignoranza

e per difetto d’ordini surrogabili; ma se permisero alla stirpe vinta

qualche resto di paesano reggimento, non potè essere che ristretto e

precario quanto il portava una militare oppressione. Tassarsi fra loro

per conservare un ponte, una via; eleggere chi riscotesse le taglie

imposte dal vincitore; congregarsi per nominare i parroci e i vescovi;

qualc’altro atto di non maggiore rilievo, erano per avventura i soli

residui di costituzione cittadina. Vero è che ogni memoria quasi ce

ne manca nel IX e X secolo[3]: ma di quant’altre cose non è allora

interrotta la ricordanza fra tanto scompiglio e sì poche scritture?

Nè questa persistenza sotto i Barbari parrà fuori di buona congettura

a chi veda persino i Turchi abbattere amministrazione, istituzioni,

costumi, gerarchia dell’impero orientale; eppure ai tributarj non

imporre nè le loro forme amministrative, nè la legge civile, talchè le

istituzioni adottate dai raja si mantennero indipendenti affatto dal

canone musulmano.

Quel che meno comprendo è come mai il Comune potesse conservarsi sotto

le sbricciolate dominazioni feudali, quando ogni villaggio avea, direi

quasi, un re che immediatamente amministrava, giudicava, provvedeva;

e forse perì del tutto il sistema comunale ove il feudalismo si

assodò. In Italia, per altro, a conservarne almeno la memoria valse

il non esservi mai caduto in totale dimenticanza il diritto romano,

il quale forse si insegnò sempre nelle scuole, certo modificò

le barbare legislazioni, spesso fu applicato nelle decisioni dei

tribunali, massime degli ecclesiastici. Un codice romano del secolo

IX o X nell’archivio di Udine mostrerebbe magistrati municipali, e

che le città avessero decurioni, nominassero giudici per amministrare

la giustizia e per sovrantendere ai beni ed alle entrate loro, con

giurisdizione però dipendente dalla pubblica, e limitata agli affari

civili dei Romani, cioè dei vinti, e ai minori delitti delle classi

basse[4]. Ma, qual l’abbiamo alle stampe, quel documento è rozzo e

incoerente, nè tampoco sappiamo per qual paese venisse compilato.

Alle città che rimasero sottoposte ai Greci era stata, pel codice

Giustinianeo, tolta la scelta de’ proprj magistrati, che costituisce

il privilegio capitale del Comune. Ma molte, inviolate dai Barbari,

dall’impero greco dipendeano di mero nome; onde non v’è ragione che

n’andasse abolita la costituzione comunale. Tali ci pajono Roma, Gaeta,

le isole venete, ove, allo sfasciarsi dell’Impero, le curie presero

le redini, l’amministrazione traducendo in governo. Gl’imperanti di

Costantinopoli, che agio, che forza aveano per provvedere a queste

disgregate provincie? onde anche quelle che stavano a loro obbedienza,

si videro spinte ad amministrarsi e difendersi da sè. A tal uso

applicarono il tributo che riscotevano col metodo antico; come ebbero

erario, così formarono una milizia; regolarono la polizia; fecero

anche decreti quando li sentissero necessarj. Il duce che soleva

essere mandato da Costantinopoli, fu eletto fra cittadini, a nessun

più importando di venire fin qui ad una dignità di molto peso e di

scarso profitto; poi ogni legame andò sciolto in tempi di vacanza o di

anarchia, e definitamente nella guerra che gl’imperatori teologastri

indissero alle sacre immagini; talchè ne uscì un governo affatto a

popolo.

Questi vivi e vicini esempj e le non cancellate reminiscenze poterono

nutrire o ridestare il desiderio della libertà ne’ residui Italiani,

appena l’oppressura si rallentasse a segno, che non dovessero pensare

unicamente alla vita e alla sicurezza.

Ma non dal solo elemento romano costituironsi i Comuni; bensì, come

ogni altra cosa del medioevo, dal germanico insieme e dal cristiano.

L’invasione dei Longobardi avea ridotto i natii a condizione quasi

servile; esclusi interamente dal governo perchè esclusi dall’armi,

restavano uomini altrui, mentre i conquistatori formavano la classe

dei liberi, de’ quali soli la legge prendeva cura; e non si disse più

un cittadino milanese o bergamasco, ma soltanto un Longobardo o un

Romano. Altrettanto seguitò sotto i Franchi; ma la prosapia vinta fu

più ravvicinata alla vincitrice, giacchè si prefisse un guidrigildo

anche sulla vita e sulle offese recate ai Romani; e se ciascuna

stirpe conservava le leggi proprie, i capitolari emanati dai Carolingi

obbligavano tutti; allo stesso diritto longobardico faceansi glosse e

commenti di senso romano, alterandoli per modo che, restando longobarda

la legge, romanamente giudicava il fôro.

Spezzatosi l’impero di Carlo Magno, coll’estendere dei feudi si

spegnevano le differenze d’origine, poichè l’uomo non era più

longobardo o franco o romano, ma del tal feudo o del tal signore;

e nell’autonomia, propria di ciascun feudatario, restava assorta la

varietà di diritti. I feudi passo a passo s’intrusero anche nelle terre

dominate dai Greci, massime dopo la conquista dei Normanni; sicchè

per la più parte d’Italia restò mutata la natura delle proprietà, e

ciascuno fu l’uomo del proprio terreno, e corse la fortuna di quello.

Ciò in campagna. Ma delle città le più non dipendevano da un

feudatario, bensì da un conte, magistrato regio. I conti si rendeano

sempre meno dipendenti da imperatori fiacchi e distanti; onde

screditavasi l’autorità regia, mentre invigoriva la feudale. Squarciato

il corpo politico in infiniti brani si può dire indipendenti, e

scomposta l’unità governativa, i grandi vassalli operavano di pieno

arbitrio nella loro giurisdizione, quasi la tenessero non dai re, ma

in patrimonio; negli interregni strascinavano in lungo la nomina del

successore, e lo desideravano debole perchè non pensasse a ricuperare

il ceduto od usurpato dominio. Duranti poi le violenze che descrivemmo

fra l’Impero e la Chiesa, tutto andava in frazioni e sêtte, che

ondeggiavano a seconda dei capi e degli accidenti; nè ben accertandosi

qual fosse il re legittimo, se ne togliea pretesto di non obbedire

a nessuno, o poneasi la docilità a prezzo di crescenti privilegi.

In società d’origine feudale, stante il generale principio che ogni

podestà emana dal re, nessun diritto si trova che non sia privilegio

e concessione; lo saldano, lo garantiscono, lo dilatano, ma sempre

come concessione. Laonde la libertà cui allora si aspirava, non era

un governo fondato sull’assenso di tutti i membri del corpo sociale

adunati, ma un privilegio concesso ad alcuni in particolare.

Sarebbesi allora potuto scomporre affatto la monarchia, ma le città

non sentivano ancora la propria forza; i gentiluomini e la nobiltà

inferiore, discendenti dai primitivi conquistatori, temeano che il

cessare di essa non li riducesse dipendenti da altri nobili, sicchè

preferirono di cercare dal re immunità, cioè d’esercitare giurisdizione

sulle proprie terre o sui proprj dipendenti, senza che il conte regio

vi potesse. Primi a domandarla furono gli arimanni[5], cioè uomini

liberi, residuo dei conquistatori, non legati a verun feudatario, e

protetti dal conte come appartenenza del re; poi i monasteri, i corpi

d’arte, gli ordini cavallereschi. Re e gran signori non rendeansi

malagevoli ad emanciparli, contenti anzi di far con ciò acquisto di

sudditi per sè, e indebolire i vassalli dipendenti. I feudatarj poi

e i vescovi domandavano immunità più estese, cioè che il conte regio

cessasse da ogni giurisdizione anche sovra i liberi, abitanti nel

loro terreno, nel quale ne istituivano una loro propria, dove erano

richiesti alla pari e i liberi discendenti dai conquistatori, ed i

villani e censuali, gente per lo più romana. Eccovi un embrione del

Comune.

Stanno dunque a fronte molti poteri. I re, mirando a ridurre in

prerogativa monarchica il primato feudale, desiderano comandare

direttamente al popolo senza l’interposizione dei baroni, e perciò

quello da questi emancipare. I baroni, all’opposto, eransi affaticati

ad assicurarsi l’indipendenza e convertire il politico dominio in

reale e personale privato, e v’erano riusciti col rendere vitalizj

i feudi, poi ereditarj. Da ultimo i vinti, non gravati più dal peso

sproporzionato di un potere centrale, ridestavansi per conservare o

ricuperare i possessi antichi, le leggi non dimentiche, la contrastata

religione, partecipare ai privilegi dei vincitori, ed essere

considerati pari alla gente dominatrice ne’ servigi e nella giustizia.

In Francia si strinsero attorno al re, che venne per tal modo via via

rinforzandosi: in Italia non poteano altrettanto, perchè la regia era

accoppiata all’autorità imperiale, che si mutò da Franchi a Italiani,

poi a Tedeschi, controbilanciati sempre dai papi e dai grandi vassalli.

Mentre a questi dava rinforzo la lontananza del principe, gl’indeboliva

l’aumentarsi dei piccoli feudatarj e il prevalere degli ecclesiastici,

che, come ogni altra cosa d’allora, aveano preso sembianza feudale,

cioè congiunto ai possessi la sovranità. La Chiesa è costituita con

forme a popolo; assemblee, rappresentanza, giurisdizione propria

mantenne anche sotto ai Barbari; unica aveva asili contro la

prepotenza, richiami contro la tirannia. Il popolo dei vinti, privo

d’ogni diritto legale in faccia al conquistatore, più volentieri recava

le sue querele ai sacerdoti che non ai baroni; a chi le giudicasse

per prudenza e per leggi scritte, che non a chi le recideva a colpi

di sciabola; onde l’autorità ecclesiastica erasi ingrandita perchè

popolare. L’innalzarsi dunque del clero importava sollievo del popolo;

e tanto avvenne allorchè, sotto ai Franchi, esso diventò essenziale

elemento della civile società, e i vescovi entrarono nelle assemblee

legislative, e finirono col signoreggiarle. Venuti di tanto peso nelle

pubbliche rivolture, ottennero dai re l’immunità dei proprj possessi,

indi delle città ove sedevano, per modo che al conte più non restasse

giurisdizione, ma fosse trasferita nel vescovo. Così la esercitavano

sopra i liberi borghesi, i quali non godeano rappresentanza nella

costituzione, ma crescevano d’importanza col crescere del commercio e

delle industrie.

Il primo esempio sicuro d’immunità in Italia è di Carlo il Grosso,

che al vescovo di Parma concede di «giudicare, definire, deliberare,

come il conte del nostro palazzo, tutte le cose e le famiglie, sì de’

cherici come di tutti gli abitanti d’essa città». Lamberto imperatore

a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 confermava tutti i possessi, e

che, _secondo il costume delle altre chiese_, gli affari della modenese

siano esaminati da persone idonee e veraci, fin alla piena giustizia;

nè alcun conte pubblico o curatore della repubblica vada a cercar

ragione ne’ monasteri o nelle chiese, o ad esigere fredi e tributi nei

possessi, o farvi mansioni e parate, o levarne statichi, o pignorare od

obbligar uomini, siano servi o liberi, nè condurli in oste o chiederli

d’illeciti servizj; nella città stessa continuino ad esservi chierici

che stendano libelli e citazioni negli affari ecclesiastici; possa la

chiesa, invece del re, esigere il censo dovuto dalle strade, porte,

ponti, e da quanto già pagavasi _anticamente_ alla città e ai curatori

della repubblica; e cavar fossi, costruire mulini, eriger porte e forti

a due miglia in giro, e aprire e chiudere l’acqua senza _pubblica_

opposizione[6].

Nel 904 re Berengario privilegiava il vescovo di Bergamo di riedificar

le mura della sua città a riparo dagli Ungheri, dovunque esso vescovo

e i suoi _concittadini_ credessero necessario; e a lui assicurava la

libera giurisdizione sopra la città e i distretti[7]. Ottone II nel

973 concedeagli di nuovo _omnes districtiones et publicæ functiones

villarum et castellorum, quæ sunt in circuitu ipsius civitatis de eodem

comitatu pertinentes, usque ad spacium et extensionem, per omnes partes

ejusdem civitatis, trium miliarium_, fin ad Aciano e Seriate; inoltre

la val Seriana fino alla Camonica. Enrico III nel 1041 confermava

a quel vescovo tutto il contado bergamasco sino alla Valtellina,

all’Adda, all’Oglio, a Casal Butano, con piena autorità di fare e

disfare, senz’essere impedito da veruna autorità superiore.

Ottone il Grande aveva largheggiato di tali concessioni a segno, che

ne fu tenuto l’autore universale: al vescovo d’Acqui assicurava la

giurisdizione della città e di quattro miglia in giro[8]; a quel di

Lodi, l’esenzione per sette miglia; per tre miglia a quel di Novara[9];

per cinque a quel di Cremona; e così a Reggio, a Bologna, a Como,

il cui vescovo ebbe anche il contado di Bellinzona; quel di Firenze

credeva pure aver da lui ottenuto la giurisdizione di sei miglia.

Al vescovo di Pavia nel 977 Ottone II concedeva e confermava i possessi

e il dominio, e che _castella, ville, eidem episcopo subjecta, ita

sub ditione episcopi maneant, ut residentes in eis ad nullius hominis

placitum eant neque distringantur: sed si quis ab eis legem poposcerit,

presentia ejusdem episcopi vel ejus missi justitiam quam exigent

accipiet_[10]. Anche nel diploma del 1004 di re Enrico, attesi i molti

litigi e scismi, che dalla parte del conte venivano alla chiesa, è

concesso al vescovo il muro di Parma, il distretto, il teloneo e ogni

funzione pubblica nella città e fuori sin a tre miglia in giro[11].

Morto il conte, Corrado Salico nel 1035 estese a tutto il contado la

giurisdizione del vescovo.

Guido vescovo di Volterra sporgeva querele contro il conte e gli altri

ministri pubblici per la fierezza con cui esigevano dal clero e dai

loro servi i diritti regj: laonde Enrico III nel 1052 lui e il clero

esentuava dai conti, autorizzando il vescovo a trarre a sè le cause in

tal materia, e definire le contestazioni mediante il duello. Più tardi

da Federico Barbarossa il vescovo Galgano ebbe titolo di principe, e

il governo della città e di molti luoghi, l’elezione dei consoli e la

zecca, retribuendo al regio erario sei marchi d’argento.

Nel 1055 Eriberto vescovo di Modena, coi _cittadini suoi_, invocò da

Enrico III di poter riedificare, fortificare, ingrandire essa città;

e quegli il permise, concedendone al vescovo tutte le regalie e la

giurisdizione, pure confermando alla chiesa e ai cittadini le buone

consuetudini antiche: ai quali cittadini presenti e futuri concede

di derivar canali dalla Secchia, dalla Scultenna e da qualunque altro

fiume[12].

Enrico IV confermava a Landolfo vescovo di Cremona la giudicatura

della città e di cinque miglia in circuito, già attribuitagli da’

suoi antecessori[13]. A Gregorio vescovo di Vercelli concedeva

Casale, Olceningo, Oldenigo, Momolerio, Scherino, Rodingo, _con

tutti gli arimanni e con quanto spetta al contado_[14], vale a dire

le giurisdizioni che il conte esercitava, fra cui era quella sugli

uomini liberi. Molti abitanti di Treviglio, borgata della Geradadda,

si sottoposero alla badia di San Simpliciano in Milano, e nel 1081

Enrico confermava questo fatto, e che essi e i loro figli o discendenti

rimanessero perpetuamente in podestà di quel monastero, non dovendo più

alcuna funzione pubblica od angaria o altro servizio a chichefosse,

eccettuato il fodero al re quando venga in paese, e la sculdassia ai

conti ogni anno[15].

Talvolta queste concessioni davansi in premio di prestato favore, tal

altra per castigare un conte sleale: e poichè ogni giorno cresceva il

numero de’ semplici cittadini, i quali, invece del magistrato regio,

si mettevano in tutela de’ signori immuni, i re non iscapitavano gran

fatto col cedere ai vescovi i contadi, che ormai non teneano dipendenti

se non di nome.

Ecco dunque città e borgate dalla giurisdizione del conte passare a

quella del vescovo o d’un monastero; e mentre dapprima la popolazione

restava divisa fra dipendenti dalle chiese e dipendenti dal re, fra

la giurisdizione laica e l’ecclesiastica, vennero a formare un Comune

solo conquistati e conquistatori; nobiltà feudale e semplici liberi si

trovarono chiamati al medesimo tribunale; e gli scabini dei nobili e

quelli dei liberi costituirono un collegio unico, sottomesso al vicario

secolare del vescovo, detto l’avvocato o il visdomino o il visconte

appunto perchè esercitava gli uffizj devoluti una volta al conte.

Il vescovo di Mantova era stato fatto immune da Ottone III nel 997,

col diritto di nominare avvocati e batter monete; e nel 1084 Ubaldo

vescovo, costituendo visdomino un suo nipote, divisava i diritti

attribuitigli. I quali sono di andare per tutta la diocesi di qua e

di là dal Po, tenendo albergaria e placito, esaminando e definendo

discordie, liti, offese personali e reali, infliggendo la pena a

sua volontà. Tutto il denaro percepito in tali operazioni lo lascia

a lui, e un terzo del ricavo della pesca, dell’investitura, degli

approdi, dello sterpatico. Da ciascuna masseria del vescovo abbia due

majali grossi, e così la decima delle giumente e dei porci di tutte le

terre vescovili. Promette che gli uomini di lui non saranno giudicati

dal vescovo nè da’ suoi successori o messi o gastaldi o decani, nè

richiesti al placito, a prestar garanzia o albergo o fodro[16].

Al popolo tornava vantaggio dall’essere i contadi attribuiti ai vescovi

piuttosto che ai conti, crescendo probabilità di vederli affidati al

merito, anzichè distribuiti dal capriccio della nascita o dalla volontà

d’un re straniero; e se la plebe e i manenti restavano ancora senza

diritti nè rappresentanza, ne migliorava la giustizia, che è il bisogno

più immediato de’ popoli.

La decisa predilezione del clero pel diritto antico indurrebbe a

credere che le forme municipali romane, dove ancora sopraviveano, si

sodassero dacchè il vescovo si trovò investito del governo cittadino.

Ma poichè ogni cosa aveva a conformarsi al reggimento che unico allora

si conoscesse, i vescovi, fatti conti delle città, ridussero a feudali

le cariche municipali, alterandone la natura senza forse annichilarle.

Pertanto dal vescovo dipendevano le città e i beni immuni; dal conte il

resto, cioè la campagna, la quale da ciò prese il nome di contado. Ma

que’ beni immuni trovavansi intarsiati ai contadi per modo, che vescovi

e signori s’impacciavano a vicenda nell’esercizio della mal determinata

giurisdizione. Tendevano i primi a dilatare la propria anche sul

contado; i signori vi si opponeano, e cercavano ingrandire a spese de’

vassalli minori: sicchè la lotta intestina discendeva sino agl’infimi

elementi della società. Epperò Corrado Salico emanò la famosa legge dei

feudi (t. V., p. 443), per cui anche i piccoli passassero in eredità, e

non si potessero togliere se non per sentenza degli scabini.

Si trovava allora il dominio feudale partito fra i capitanei o

valvassori maggiori, immediatamente investiti dalla corona; i

valvassori, cioè vassalli de’ capitanei; e i valvassini, che ritraevano

dai predetti. Valvassori e valvassini, assicurati d’esistenza

indipendente, più non furono stromenti agli arbitrj de’ vescovi, i

quali non poterono, come in Germania, riuscire principi ecclesiastici.

Ma altrove i nobili vassalli e i semplici liberi, formato il Comune,

aveano costituito rappresentanti e giudici proprj, che equipollevano

alla curia vescovile, e indipendentemente da questa assumevano aspetto

di civile ordinanza. Altrove ancora la gente raccoltasi sopra terre

di un feudatario, crescendo di ricchezze per l’industria, e a quello

rendendosi necessaria, lo costringeva a concessioni, che non davano la

civile indipendenza, ma favorivano il prosperamento e l’importanza del

Comune.

Scomposta ogni centrale potestà per lasciar solo associazioni

limitatissime e poteri meramente locali, più facilmente poterono

costituirsi da sè le città, nelle quali gli uomini trovavano maggior

numero d’interessi comuni. Queste allora ebbero giurisdizione propria,

e l’affidarono agli scabini, del che ricrebbe il terzo stato; e nobili

e liberi venendo abbracciati nel Comune medesimo, cioè sotto comune

giustizia, mozzavasi la prerogativa feudale, atteso che, chi bisognava

di sicurezza, non andavala a chiedere sotto la rôcca d’un barone, ma

tra le mura d’una città.

Benchè il feudalismo togliesse importanza alle città, le nostre non

la perdettero mai, ed erano abitate da ricchi e nobili col nome di

arimanni[17], i quali anzi costituivano un’università o corporazione,

e avevano possessi e ragioni comuni. Nel 1014 Enrico II agli arimanni

della città di Mantova e d’altri luoghi confermava i possedimenti con

tutte le loro eredità paterne o materne, e i beni comunali e il teloneo

e ripatico a Garda e Lazise e Riva, e che niun magistrato li turbasse.

I cittadini di Mantova, cioè gli arimanni abitanti in essa città,

ricorsero a Enrico III contro le eccedenti esazioni e gl’importuni

aggravj (_superstitiosas exactiones et importunas violentias_); ed esso

decretò che queste cessassero e s’abolissero radicalmente, e nessuna

autorità grande o piccola si mescolasse dei costoro beni comuni, de’

benefizj precarj o livelli, de’ servi, delle ancelle, o d’altro qual

fosse loro possesso mobile o immobile. Tanto confermava Enrico IV il

1091, volendo avessero «la buona e giusta consuetudine che ottiene

qualunque città del nostro impero». Donde parrebbe che gli arimanni

avessero una tal quale signoria di Mantova[18].

Il Gennari, negli _Annali della città di Padova_, sotto il 1077 adduce

un placito ivi tenuto avanti a due messi regj, al conte della città

Ogerio avvocato, e a varj giudici e buoni uomini. Ai quali Giovanni

abate di Santa Giustina dichiarò come i cittadini dentro e fuori

della città gli avevano intentato lite (_cives vel intra civitatem

vel extra nobis intentionem mittunt_) circa al possesso della val del

Mercato e del prato col Zairo, dell’acqua del fiume Rodolone, e degli

altri possessi del monastero. Fu dato torto ai cittadini, ed obbligati

all’intera cessione; la quale fecero col prendere una lunga verga, e

trasmetterla al vescovo, che la consegnò all’abate.

Anche nel peggior tempo del dominio militare questi arimanni formavano

tra loro delle _gilde_, le quali non m’hanno aria di fraternite

religiose, bensì di quelle associazioni, di cui maggiore si sente

il bisogno quanto più lentato è il legame sociale. In effetto esse

fecero paura ai forti; e Carlo Magno decretava che «nessuno presuma

far giuramento per gildonia; se vogliono disporre delle limosine per

incendj o naufragi, il facciano in altro modo che giurando». E più

rigorosamente Lotario I: — Non vogliamo che alcuno per giuramento nè

per obbligazione faccia gildonia; e se l’oserà, chi primo ne diede

consiglio venga dal conte mandato a confine in Corsica, e gli altri

paghino multa»[19].

Ripetiamo che qualche rappresentanza il popolo aveva sempre goduta

in faccia alla Chiesa; e a tacere le lettere di Gregorio Magno già

indicate (t. V, p. 133), il Diurno Romano offre la formola, con cui il

clero e il popolo invocano dal papa e dal metropolita che confermi il

vescovo da essi eletto: all’elezione di Guido vescovo di Piacenza il

904, sono sottoscritti preti, diaconi, suddiaconi, acoliti, e infine

ventisei _e populo_[20]: Giovanni vescovo di Modena nel 998 faceva

al monastero di San Pietro una donazione con notizia e consenso dei

canonici, de’ militi e del popolo: l’anno stesso in Ravenna si tenne

un placito, _assistentibus in judicio pollentibus et bonæ opinionis

et laudabilis famæ viris de civitate Ravennæ_[21]; e nel 1004 Turbino

giudice di Cagliari, _col consenso de’ suoi parenti e di tutto il

suo popolo_, donava alcuni dazj ai Pisani amici suoi, affinchè _quel

popolo_ gli fosse amico[22].

Ecco qui pure una rappresentanza e un esercizio di diritti comuni, che

avviava all’emancipazione. Viepiù vi condusse l’essersi nella città pel

commercio formate compagnie, le quali offrivano l’embrione d’un governo

a comune, e poteano divenir tali per poco che si ampliassero.

Una lapida sotto al portico della notabilissima cattedrale di Lucca

riferisce come nel 1111 i cambisti e mercanti, che allora stavano

di bottega nella corte di San Martino, ove pure gli alberghi de’

forestieri, giuravano di non far frode[23]; antichissima sistemazione

del commercio in consorzj, con consoli per risolvere i litigi.

Già nel 1046 Enrico III _confermava_ agli abitanti della bergamasca

val di Scalve il diritto di negoziar di ferro per tutto l’impero,

col solo aggravio di mille libbre di ferro _secandum suorum parentum

morem_; nessun duca, marchese, vescovo, conte o altra qualsiasi

persona _hominibus in prædicto monte Scalvi habitantibus audeat aliquam

molestiam aut aliquam superpositam inferre_; e a chi violi l’ordine

commina cento libbre d’oro, metà da darsi alla Camera, _et medietatem

prædictis hominibus_. Poi nel 1091 nella città di Bergamo tenendo

placito il conte Corrado, messo regio _ad justitias singulorum hominum

faciendas ac deliberandas_, con molti giudici e conti e col vescovo,

gli si presentarono alcuni _vicini et consortes de loco Burno_, che è

in val Camonica, e gli chiesero pronunziasse un bando _super nos et

super nostros vicinos vel consortes_ a proposito del monte Negrino,

che era stato ad essi usurpato da quelli di val di Scalve: e il

conte Corrado gli esaudì[24]. Non sono queste evidenti forme comunali

con possessi consorziali? I querelanti nel loro libello citano una

decisione già riportata anteriormente; e come in tali litigi _centum

quinquaginta librarum denariorum mediolanensium veteris monetæ inter

judices et advocatos dispendio in Bergamo perpessi sumus damnum_; e gli

Scalvini usarono ad essi prepotenze molte, onde reclamano giustizia,

_quia dedecus est omnium nostrum_.

Esempj di simili comunanze ricorrono in Toscana, ove nel 1004 Filippo

di Fidante e Benedetto di Martino furono nominati consoli del comune

ed università di Monte Castelli[25]. Chiavenna, borgo della diocesi

comasca, situata allo sbocco di due valli che mettono ai paesi

transalpini del Reno e dell’Inn, faceva una concordia, citata già come

antica nel 1155, tra gli abitanti suoi e quelli del vicino Piuro, per

la quale quattro uomini di ciascuno di essi giuravano di guidare i due

Comuni e le persone e i beni loro con buona fede e senza frode in pace

ed in guerra, non usurparsi roba alcuna, ma d’ogni acquisto ripartire

tre quarti a’ Chiavennaschi, uno a’ Piuriesi, e nell’eguale proporzione

le spese[26].

N’era vantaggiata l’industria; e poichè essa è gran conduttrice di

libertà, si cominciò a levar lamenti delle violenze che turbavano il

commercio; i lamenti procedeano a minaccie; e se queste non trovassero

ascolto, riuscivano in aperta rivolta, cacciando gli esattori e gli

espilatori del barone, assalendone anche il castello, e opponendogli

barricate e mura; e unitisi sulla piazza del mercato o nella chiesa,

gl’interessati giuravano sostenersi contro chiunque pretendesse

sopraffarli. E a noi si fa credibile che uno de’ più efficaci

addirizzi a costituire i Comuni fossero appunto le società mercantili

e artigiane, che trovandosi già ordinate con una gerarchia, con

regolamenti, con statuti[27], con cassa, non aveano a dare che un passo

per chiedere di partecipare coi nobili al Governo.

Talvolta i re medesimi ne’ loro bisogni esibivano di vendere

le regalìe, cioè dogane, zecche, mercati, pedaggi; e i Comuni

s’affrettavano a comperarle, o le ottenevano in premio della fedeltà e

del favore prestato. Tal altra i grandi vassalli insorgevano contro dei

vescovi, e gli uni e gli altri armavano i cittadini, che per tal modo

venivano a conoscere le proprie forze, e invocavan diritti, in prezzo

degli offerti soccorsi. Nella contesa, capitanei e vescovi apprendevano

che ricchezza principale era l’abbondare d’uomini, lo perchè ne

favorivano l’incremento sminuzzando i possessi, e contentandosi d’una

tenue prestazione, purchè vi andasse congiunto l’obbligo di servire

nelle milizie.

Stiamo dunque a gran pezza da chi crede che i Comuni derivassero da

generosità dei re, o da accorgimento loro politico. Erano conseguenza

del risorgimento popolare; ma i diritti che i liberi traevano in

campo, non erano astrazioni costituzionali, e accademici divisamenti

repubblicani, bensì un richiamo alle norme dell’umanità, a quella

libertà d’innocui atti, di cui ciascuno sente mestieri come dell’aria.

L’associazione dirigevasi non a riforme amministrative, ma ad acquistar

forza per diminuire la propria servitù; specie di mutua assicurazione

delle inferme moltitudini contro i pochi armati. Non che fosse

rivoluzione contro il Governo regio, a questo appoggiavansi coloro i

quali scotevano il giogo feudale. E poichè il feudatario, il re ed il

vescovo trovavansi spesso a cozzo, e dividevano tra sè i possessi e le

città, all’uno ricorreva chi fosse malcontento dell’altro, sicuri di

trovarlo favorevole, non per generosità ma per proprio interesse.

Neppure fu una rivoluzione sola che mutasse la forma politica,

giacchè non v’aveva un potere unico da abbattere; e a ciascun Comune

sovrastando un signore particolare, in ciascuno richiedevasi una

particolare rivoluzione. Variissimi dunque erano gl’impulsi, variissimi

i mezzi e i risultamenti, e molto vi poteva il caso, nè sempre

riuscivasi all’intento; ma la libertà, fallisca cento volte, non però

dispera.

Sarebbe peraltro stato difficile strappare ai feudatarj anche sì poco,

quando essi soli e i loro castelli fossero stati muniti, e tutto il

resto inerme; atteso che la forza brutale può a lungo conservare gli

ordini più repugnanti alla ragione. Ma allorchè gli Ungheri avevano

passato le Alpi, non si potè combattere in campagna rasa e con

eserciti ordinati le loro bande scorridore, ma dovette munirsi ciascun

villaggio, ciascuna casa, ciascuna persona; le città rinnovarono le

mura, diroccate dai Barbari o sfasciate dal tempo[28]; ogni monastero,

ogni borgata scavò una fossa, rizzò uno steccato; e le armi, adoperate

soltanto dagli uomini del feudatario e per suo cenno, si affilarono

per l’individuale sicurezza. Qual cosa infonde tanto coraggio, quanto

il conoscere di bastare alla propria difesa? e i nostri padri, che

si erano misurati contro l’Unghero, più non temeano d’affrontare la

masnada del vescovo o del castellano.

Di più, in Italia l’aristocrazia non avea messo così robuste radici

come oltr’Alpi; e nella vasta Lombardia soli forse il marchese di

Monferrato e il conte di Biandrate estendeano tanto i possessi,

da abbracciare borghi e città. La supremazia che i re di Germania

pretendevano qui, era d’opinione più che di forza. Dalla lontananza

o dalle guerre proprie erano impediti di venirvi sovente in persona,

unico modo di farvi valere la propria autorità; se venissero, senza

truppe nè rendite mal si reggevano, e lagnavansi che i vassalli non

gli sovvenissero del necessario, e li riducessero a cascar di fame.

Maggiormente si protraevano gl’interregni di qua dell’Alpi, atteso che

non bastava che un re fosse nominato in Germania, ma conveniva venisse

a farsi coronare in Milano e Roma; nè di rado i signori nostri negavano

omaggio all’eletto dai Tedeschi. Tutto ciò fece la contesa men dura, e

più pronto l’effetto.

Questo restituire gli uffizj da signorili a municipali ed elettivi

cominciò attorno al Mille, crebbe mentre Ottone II combatteva gli emuli

in Germania e i Greci in Calabria, e più nei tredici anni che Ottone

III indugiò a scendere in Italia. Allora i Comuni cittadini costrinsero

i baroni ad accasarsi nelle città, che si trovarono popolate non

più da soli artieri ed arimanni, ma anche da potenti, e crebbero di

lustro e considerazione. Alcune gelose ottennero che gli imperatori

non entrassero più nelle loro mura; altre ne demolirono il palazzo,

per edificarlo nei sobborghi; sicchè debole e limitata restava la

giurisdizione dei re, i quali tanto più facilmente cedevano per denaro

o per favore ciò che nè ricusare potevano, nè conservato fruttava.

Pavia nel 1024 distrusse il palazzo regio, e quando Enrico III volle

costringerla a riedificarlo, gli si oppose con un giusto esercito,

avendo alleati molti signori.

Gran destro ne porse la contesa fra il Sacerdozio e l’Impero, giacchè

in quelle reciproche esagerazioni, dove più che le armi poteva

l’opinione, si trovavano messe in bilancia le competenze delle due

autorità, richiamato a discussione quanto la conquista germanica

aveva innestato sul tronco romano, la legittimità del potere nato

dalla forza, il dominio della spada sovra gli spiriti, l’intrusione

delle discipline militari nell’ordine civile e fin nella gerarchia

ecclesiastica; e l’una e l’altra parte si credette obbligata

a dimostrare le proprie ragioni ai popoli, di cui le bisognava

l’appoggio. E i popoli impararono che avevano diritti, che per

argomenti potevano scegliere a quale prestare il sussidio dell’oro, del

brando, delle convinzioni; e di quelli e di queste misurata la potenza,

vollero servirsene ad assicurare e crescere quei diritti, che avevano

appreso a conoscere e stimare. Trattavasi poi di combattere? bisognava

che il conte o il vescovo si servissero del braccio delle plebi: e guaj

pe’ tiranni il giorno che han bisogno de’ loro oppressi!

Contesa tanto vitale non limitavasi a battaglie in campo aperto,

ma penetrava nelle città e nelle case: spesso una chiesa trovavasi

disputata da due vescovi, uno papale ed uno intruso, i quali si

perseguivano in guerra; diuturne le vacanze, perchè o il papa negava

l’investitura, o i cittadini obbedienza al nominato dall’imperatore;

e sempre i vescovi sentivansi sotto ai piedi vacillare il terreno,

perchè o non investiti dal re, o non riconosciuti dal papa; e per

formare e mantenersi partigiani, cedevano particelle de’ loro diritti

ai Comuni. Esse città giuravansi con altre del sentire medesimo, onde

in armi tener testa alle contrarie. Uscita poi vittoriosa la parte

ecclesiastica, ingegnavasi di menomare le prerogative regie, ma con ciò

raccorciava anche la podestà temporale de’ vescovi, fondata sopra regie

concessioni.

Col carroccio (t. V, p. 439) i popolani s’erano avvezzi a considerarsi,

non più guerrieri obbligati d’un signore, ma d’una bandiera

cittadina, del Cristo che allargava le braccia su quell’antenna, del

sant’Ambrogio, del san Zenone, del sant’Alessandro che li benediceva

dal gonfalone. Quel parteggiare per l’imperatore o pel papa avea misto

i varj ordini d’uomini, per modo che non si guardava tanto se uno fosse

capitaneo, nobile o plebeo, ma se imperiale o pontifizio. Le armi e

i campi comuni, e la necessità di usare concordemente le braccia o

l’ingegno nella mischia o nei parlamenti, scemavano le distanze fra

quelli della parzialità medesima; poi la trionfante conseguiva vantaggi

o privilegi sull’altra, sicchè gli ordini fin allora scrupolosamente

distinti venivano ad unirsi nel Comune cittadinesco; e i giudici

della città, che già, duranti le vacanze del vescovado, decidevano in

propria testa senza riguardo al visconte, qualora al conte o al vescovo

strappassero alcuna nuova porzione di autorità, la esercitavano più

piena sovra maggior numero di cittadini, e con restrizioni minori.

Insegnati a discutere dei diritti, prendono in dispetto gravezze

fino allora tollerate di cheto; alla prima taglia troppo pesante si

ammutinano; cominciato che uno abbia, il seguono altri; la torre, da

cui il feudatario o il conte minacciava, diviene spesso il ricovero

degli affrancati; spesso i monumenti dell’antica magnificenza

convertonsi in difese di nuova libertà; e si preparano lotte, risolute

perchè di scopo evidente e semplice, e non per capriccio o per

obbedienza, ma per tutela dei diritti più sacri. Il tentativo fallisce?

sono smantellati i fortilizj, uccisi gl’insorti: riesce? i sollevati

comprendono la necessità di unirsi.

Non poca opportunità vi aggiunsero le crociate; per passare a

terrasanta molti baroni vendettero od impegnarono i dominj, o per

denaro cedettero qualche parte della giurisdizione ai cittadini,

che, durante l’assenza loro, rassodarono i diritti, e di nuovi

ne acquistarono; mentre gli uomini che combattevano in Palestina

s’abituavano alla libera disciplina dei campi, s’accostavano fra

loro ed ai padroni, e ne riportavano più libere idee, men servili

sentimenti. Quelli poi che fossero capaci di riflettere e di ponderare

i civili ordinamenti, dovevano rimanere attoniti allo spettacolo di

Venezia, di Pisa, d’altre città marittime, che già si reggevano a

popolo: poi nelle Assise di Gerusalemme trovavano un governo, baronale

bensì, ma dov’era provveduto anche alla plebe, chiamata pur essa a

parte delle discussioni.

Ecco dunque risalire alla dignità civile quei che l’avevano perduta

fin dall’invasione dei Longobardi: ecco vincitori e vinti ricondotti

sotto una giustizia ed un governo medesimi. E poichè le reliquie degli

antichi Romani, sentendo rivalere l’ingegno sopra la forza, tornavano

su quelle antiche memorie che un popolo perde per ultima cosa, e che

servono spesso di lievito acciocchè l’inerte massa non imputridisca;

e i discendenti medesimi de’ conquistatori rispettavano quelli che

un tempo avevano soggiogati; perciò si ridestarono i nomi e le forme

romane, e i magistrati cittadini non s’intitolarono più scabini alla

tedesca, ma _consoli_.

Adunque in due atti spiegavasi quel movimento: sottrarsi con braccio

forte alla dominazione armata, poi colla prudenza costituirsi. Che se

era difficile quel primo contro conquistatori armati, difficilissimo è

sempre il secondo, e allora viepiù quando di costituzioni non s’aveva

alcuna esperienza.

Ma in che consistevano le pretensioni dei Comuni? Domandavano libertà

materiale di andare e venire senza pagar pedaggi; di vendere, comprare,

possedere il proprio, e lasciarlo ai figli; contrar matrimonj anche

fuori del feudo, e con persone di qualsiasi condizione; sicurezza della

casa e della persona; una misura fissa nei dazj, nelle decime, nelle

prestazioni di corpo dovute al signore, ne’ giorni in cui servirlo

colla marra o colle armi, nella retribuzione pel forno o pel mulino

privilegiato in tutto il feudo; se qualche bestia si svii, non venga

al castellano, ma rendasi al proprietario; possa tagliarsi legna morta

al bosco; nessuno arresti un comunista senza intervenzione di giudici;

siavi un tribunale a cui richiamarsi anche dei torti ricevuti dal

signore, e dove giustificarsi col giuramento o per testimoni, anzichè

col duello.

Scossi che si fossero dal giogo, non d’un Tedesco o d’un Franco, ma

d’un tiranno, vinto in unanime concorso il contrasto del vescovo o

del conte, cercavano un titolo ai loro diritti col farseli non dare

ma confermare dal re in quelle che chiamaronsi _carte di Comune_. I

re vi trovavano il proprio conto, perchè, oltre deprimere i feudatari

privandoli della giurisdizione, con esse carte davano regole di diritto

criminale e civile, traendo a sè una parte sì principale della regia

autorità qual è la legislativa, istituendo o convalidando le costumanze

locali.

Le carte che ci rimangono, per quanto variate, importano l’abolizione

delle servitù personali e delle tasse arbitrarie, assicurato agli

abitanti lo scegliersi i magistrati municipali, e data a questi

autorità di movere in armi i comunisti quando il credano necessario

a tutelare i diritti e le libertà del Comune, sia contro i vicini,

sia contro il signore. In quelle medesime ove propriamente veniva

riconosciuta una giurisdizione distinta, non si stabiliva già chiaro e

preciso in qual relazione starebbe d’allora innanzi il Comune col re,

col feudatario, col vescovo, bensì riducevasi in iscritto l’ordinamento

sociale interno, tutto ciò che potesse contribuire alla civile

sicurezza, e massime all’applicazione della giustizia; la parte ove i

popoli sentono più immediatamente la servitù o la libertà.

V’avea però Comuni propriamente stabiliti da baroni o da re,

sulle proprie terre aprendo asilo ai vagabondi e agli avveniticci,

costituendo _città nuove_, _borghi nuovi_, _castel franchi_, _franche

ville_, sotto un preposto del re o dei signori, con una carta,

alla quale davano pubblicità affine di allettare gente forestiera

a stanziarvisi e comprare terreni. Il conte Guido Guerra, suocero

del famoso Bellincion Berti, nel 1208 dava nel suo viscontado di val

d’Ambra il diritto ad uno per ciascuna terra di formare insieme uno

statuto, unirsi per deliberare degli interessi pubblici, e assistere

lui, capo dello Stato; il quale delegava i suoi poteri al podestà,

salvo l’arbitrio di modificarne le sentenze.

Siffatte carte occorrono men frequenti in Italia, forse perchè,

sussistendo alcuni Comuni fin dall’età romana, od essendosene

costituiti durante il reggimento feudale, non si trovava bisogno di

nuovi diplomi per regolare l’amministrazione interna, i diritti de’

magistrati, le relazioni col signore e coi vicini. Pure d’alcune

abbiamo gli apografi, d’altre fondatissima presunzione, tanto da poter

asserire che i Comuni nostri sono i più antichi del mondo moderno,

e fin anche di quello di Leon in Ispagna, conceduto da Alfonso V

coll’assenso delle Cortes entrante l’XI secolo.

Venezia dall’origine sua medesima si trovò stabilita in repubblica; e

a lei somigliare dovevano le altre città marittime di maggior fiore,

Pisa, Amalfi, Napoli, Gaeta. Adria, ancora di qualche conto, nel 1017

menò guerra coi Veneziani, i quali vincitori obbligarono il vescovo

Pietro e i primati a venire al doge, chiedere scusa, e promettere

fedeltà. Dall’alto di tal sommessione esso vescovo appare anche capo

politico del Governo; ma contraeva coll’intervento de’ suoi canonici e

di varj laici, de’ quali il primo è _Anastasius consul_. Le città del

litorale istriano, aggregato talvolta al regno d’Italia, conservarono

le forme comunali all’antica, e nel 991 Capodistria faceva col doge

Pietro Orseolo II una convenzione, stipulata da un conte Sicardo suo

governatore, _e cunctos habitantes civitatis Justinopolitanæ, tam

majores quam minores_[29]. Anche Ragusi, città mista che per tante

ragioni s’annesta alla storia italiana, e che sotto una costituzione

aristocratica gareggiò con Venezia, e fu l’Atene della letteratura

slavo-illirica, degna di storia più che i vasti imperj da cui fu

ingojata, antichissimo esempio ci è di governo municipale, poichè in

un diploma del 1044 Pietro detto Slaba (slavo) priore, _cum omnibus

pariter nobiles, atque ignobiles mei, tam senes, juvenes, adolescentes,

quam etiam pueri_, restituisce alcuni beni all’abate di Santa Maria di

Lacroma, presente il vescovo Vitale[30].

I Genovesi, costretti a schermirsi dai Saracini di Frassineto, buon’ora

si ordinarono a comune sotto il vescovo, dividendo le città nelle

_compagne_ di Castello, Borgo, Piazzalunga, Maccagnana, San Lorenzo,

Portanuova, Sosiglia e Portoria, ciascuna avente consuetudini proprie

e gonfalone, e deliberando per consigli e parlamenti. All’888 si fanno

risalire i suoi primi consoli, il senato, l’assemblea del popolo e le

forme municipali, che ricevettero conferma da un diploma di Berengario

II del 958, il quale assicurava ai Genovesi le proprietà, già _jure_

acquistate[31]. Poi nel 1056 Alberto marchese giurava osservare le

consuetudini di essi, che sono le seguenti:

«Qualora si contenda sopra la sincerità d’una carta tra Genovesi e

forestieri, se il notajo e i testimonj sieno presenti, basta che il

presentatore della carta giuri non l’avere corrotta in veruna parte: se

manchino notajo e testimonj, il presentatore trovi quattro persone che

il giurino con lui. La femmina longobarda può vendere e donare senza

l’assenso dei parenti e l’autorità del principe. Così pure i servi, gli

aldj delle chiese e i servi del re vendano e donino liberamente le cose

di loro proprietà, ed anche le livellarie. I villani de’ Genovesi, che

abitano sui poderi dei padroni, non sono tenuti a dare fodro, fodrello,

albergaria o placito ai marchesi, nè ai visconti, o loro mandati.

I livellarj delle chiese, che per gravi casi non possono soddisfare

l’annuo canone, non perdano un fondo livellato, se prima del decimo

anno paghino i livelli scaduti. Gli abitanti di Genova non devono

stare in giudizio fuori di città, nè obbediscano a sentenza renduta

fuori. I rettori di Sant’Ambrogio possano conceder beni a livello.

I forestieri abitanti in Genova devono fare la guardia coi Genovesi

contro gl’insulti dei Pagani. Chi giura con quattro testimonj di aver

posseduto per trent’anni un podere, sia cheto contro qualunque podestà

ecclesiastica o laica, nè v’abbia luogo a duello. Quando i marchesi

vengano a tener placito a Genova, il bando non duri che quindici

giorni. Un laico a cui un cherico abbia ceduto i beni ecclesiastici, li

posseda tranquillamente finchè il vescovo vive. Se uomo o femmina prese

a livello beni ecclesiastici, o per compra, o per eredità, niun altro

può acquistare livello sui medesimi: e se nasce controversia, chi è in

possesso giuri con quattro testimonj che da dieci anni egli od i suoi

antecessori possedono quei beni a livello. I cherici legittimamente

investiti di beni ecclesiastici li tengano alla sicura quanto vivono,

nè altro cherico acquisti ragioni su quelli. Gli uomini dei Genovesi,

che vogliono risedere sui poderi de’ padroni, sieno franchi da ogni

servizio pubblico».

Nel 1109 il conte Bertrando donava al Comune di Genova la terra di

Gibeletto in Siria: nel 1130 Pavesi e Genovesi stipulavano concordia e

reciproca difesa. Nel 1166 i consoli de’ mercanti e de’ marinaj di Roma

agli uomini del Genovesato da Portovenere fino a Noli concedeano pace e

sicurezza della persona e degli averi per terra e per mare da Terracina

a Corneto, cassando le rappresaglie e qualunque procedura per rapine da

trent’anni in poi; renderanno buona giustizia e riparazione; potranno

condurre a Roma qualsiasi merce, e farvi contratto; obbligheranno a

giurar questa pace i visconti e balii di Terracina, Stura, Ostia,

Porto, Santasevera, Civitavecchia; se alcun Romano rechi danno a

Genovesi, l’obbligheranno a rifarli, e se non possa, li rifaranno

dal Comune; non soffriranno si armino a danno loro legni di corso da

Capodanzo a Terracina, e da Caponaro a Corneto; terranno per nemici i

Pisani, nè gli accoglieranno sul loro territorio; serberanno pace cogli

uomini di Albenga, Portomaurizio, Diano, San Romolo, Ventimiglia, se

i loro consoli la giurino ad essi. Di rimpatto i consoli del Comune di

Genova giuravano pace ai Romani coi patti medesimi[32].

Siena, città primaria sino al tempo de’ Longobardi, e dove il vescovo

appare lungamente anche capo temporale, già avea Comune nel 1151 quando

il conte Paltonieri dava in pegno al sindaco il castello di San Giovan

d’Asso col suo distretto, per dieci anni: anzi nel 1137, _in communi

colloquio_ molti nobili di Staggia e Strove donavano alcuni castelli

a Ranieri vescovo e capo civile di Siena. Poi nel 1186 Enrico di

Svevia, vivo Federico Barbarossa, dava e confermava a questo Comune

la zecca, la libera elezione de’ consoli, del rettore, del podestà,

con giurisdizione sopra tutto il contado, salvo ai giudici imperiali

l’ultimo appello delle cause, e pagando alla Camera imperiale settanta

marche d’argento[33].

Pisa, a comodo anche dei tanti avventicci, raccoglieva, fin dal

1160, gli statuti precedenti, fin allora tenuti per memoria, donde

ricaviamo l’interno suo ordinamento e la persistenza del diritto

romano; aggiungeva regole per le contestazioni marittime, che voglionsi

approvate il 1075 da papa Gregorio VII; poi nel 1085 Enrico IV, oltre

varie esenzioni, le prometteva osservarne le consuetudini di mare,

lasciare che i seniori facessero le leggi e rendessero giustizia, non

mandare in Toscana verun marchese se non approvato da dodici uomini,

eletti nell’assemblea dei cittadini di Pisa, raccolta a suon di

campana[34]. Prometteva inoltre non distruggere le case, non incendiar

la città nè diroccarne le mura, non esigerne alloggi; se rechi offesa

ad alcuno, ne giudicherà per mezzo di dodici sacramentali senza duello,

salvo se si tratti della vita o dell’onore del re; non impedirà i

viaggi, e di mariti che siano in viaggio non arresterà le mogli; non

porrà altro aggravio se non quello che tre seniori per ciascuna villa e

castello giurino essersi praticato al tempo del marchese Ugo; lascerà

che vedove e fanciulle si maritino, senza costringerle a sposarsi a

chi egli voglia, o esigerne prezzo; non torrà nè farà lavorar le terre

a mezzo miglio in giro, che furono paludi o pascoli pubblici o delle

chiese; il pezzo del muro vecchio sin all’Arno lascerà libero a comune

vantaggio, non permettendo vi si eriga casa; se alcuna nave sia fermata

da Gaeta a Luni, nessuno ardisca predarla.

Lucca, prediletta sede dei marchesi di Toscana, in un documento

del 1124 chiamata _gloriosa civitas, multis dignitatibus decorata,

atque super universam Tusciae marchiam caput ab exordio constituta_,

possiede uno de’ più ricchi archivj d’Italia, da cui potrebbe trarsene

la storia comunale. Fra il 965 e il 972 Ottone I conferiva a quella

Chiesa un’immunità, la quale era piuttosto personale ed ecclesiastica,

salvo che cedevasi ad essa Chiesa e al clero la facoltà regia di

eleggere il proprio avvocato, e dispensavasi dal giurare nelle cause

con molti _sacramentarj_. Ottone II nel 981 confermò ed estese questi

privilegi, volendo che tutte le persone dimoranti nelle terre e

castella d’esso vescovado fossero sottoposte unicamente al tribunale

del vescovo, che potesse citarli e giudicarli (_distringere_) a modo

della potestà regia. Nessun duca, marchese, conte, visconte, giudice

pubblico o gastaldo o qualsiasi altro magistrato presuma porvi piede

per udir cause, esigere multe, far foraggio, levare sfatichi; chiunque

possedesse beni del vescovado ingiustamente, li restituisca[35];

seguono altri provvedimenti opportuni al libero esercizio del dominio

e dei diritti vescovili, e comminando ai contravventori mille libbre

d’ottimo oro, da pagare metà al fisco imperiale, e metà alla chiesa di

Lucca _ejusque vicario_. Alessandro II papa attribuì a quel Comune per

sigillo una bolla di piombo[36].

Vedemmo Anselmo vescovo di Lucca zelantissimo per Gregorio VII contro

l’imperatore; onde i cittadini gli si ribellarono, ed Enrico IV,

da Roma il 23 giugno 1081, in premio della fedeltà e de’ servigi

prestatigli, conferiva ai Lucchesi un privilegio, nel quale vieta ai

_vescovi_, duchi, marchesi, conti e qualsiasi persona o autorità di

demolire il recinto delle mura nè i casamenti urbani o suburbani; o

di fabbricare castelli nel circuito di sei miglia, nè di esigervi il

fodro o il ripatico; abolendo le _consuetudini perverse, introdotte

dalla durezza_ del marchese Bonifazio; non vi abbia palazzo imperiale

in città o nel borgo, nè siano tenuti agli alloggi; chi per negozj va a

Lucca sia pel Serchio sia per terra, non venga molestato nè derubato,

nè alcuno lo impedisca o svii; i Lucchesi possano negoziare sopra i

mercati di Parma e San Donnino ad esclusione dei Fiorentini; siano

giudicati solo da chi ha legittima giurisdizione; non venga obbligato

al duello chi adduca il possesso di trent’anni, o altro documento; il

giudice longobardo non possa proferirvi giudizio, se non in presenza

del re o del suo cancelliere[37].

Qui avete sott’occhio una vera carta di Comune; e quantunque v’appajano

come concessioni quelle che oggi si hanno per generale giustizia,

pure alleggeriva la soggezione immediata ai marchesi e conti; la

mediata moderava nell’esigenza delle tasse e ne’ giudizj; dava a Lucca

un’esistenza comunale in faccia ad altri Stati, sicchè l’università e i

singoli cittadini fossero rispettati come tali.

Benchè, col cessare della guerra delle Investiture, rivalesse

l’autorità dei marchesi, questa non tolse al Comune di Lucca di operare

indipendente: dal 1088 al 1144, ebbe guerra coi Pisani; distrusse i

castelli Castagnoli, Vaccole, Vecchiano, Ripafratta, appartenenti a

Cattanei o conti rurali; da Uguccione e Veltro, visconti di Corvara

nella Versilia, comprò questo tenimento e il castello di Vorno che

spianò; e chiamò a giudizio arbitrale i vescovi di Luni e i marchesi

di Malaspina[38]. Non sapremmo dunque definire a che si riducesse la

supremazia dei marchesi di Toscana, che pur sussistette fino a che il

marchese Guelfo della casa di Matilde, principe di Sardegna, e duca

di Spoleto, nel 1160 al popolo lucchese cedette ogni diritto, azione,

giurisdizione, che gli competessero sia a titolo del marchesato, sia

per l’eredità della contessa; solo per novant’anni riservandosi il

censo di mille soldi, sebbene non siano pur la metà di quel ch’egli

potrebbe ritrarne[39]. Così que’ cittadini furono riscattati da ogni

servitù particolare, e l’assicurata libertà garantirono col giurar

fedeltà e sommessione all’imperatore.

Benchè Lucca sia così ricca di documenti, il Tommasi, nel _Sommario_

della storia di essa, dice non potersi «fissar con sicurezza quando

v’incominciasse la repubblica, gli storici lucchesi segnando un’epoca

chi più chi meno remota;..... se narrano i primi scrittori fatti

bastantemente provati donde traspirano manifesti segni di libertà

e d’indipendenza, producono i secondi tali carte contemporanee da

smentire appieno gl’indicati segni, perocchè mostrano esse più presto

soggezione gravissima, che la ben menoma franchigia». Quest’incertezza

è di gran lunga maggiore per gli altri Comuni, e deriva dal fatto

dei mal determinati poteri, tanto dominante nel medioevo, che non

deve presumere d’intendere la storia civile chi non l’abbia sempre

sott’occhio.

Ampio privilegio fu concesso il 1129 da re Ruggero, e confermato il

1164 da re Guglielmo alla città di Messina, in benemerenza de’ sussidj

prestati a snidare i Normanni. Portava che i Messinesi, tranne i

casi di Stato, non potessero convenirsi in civile o in criminale se

non da giudici eletti da loro, neppur nelle cause col fisco; il re

non operasse dispotico, ma si attenesse alle leggi, e se contrario

a queste dava alcun decreto, fosse irrito e nullo; non nominasse

uffiziali pubblici che messinesi e benevisi; e fosse reputato cittadino

coronato di Messina. I deputati di questa tenessero il primo luogo

nelle assemblee convocate dal re; solo colà si coniasse la moneta

del regno; nel tribunale suo fosse un consolato per deliberare in

affari marittimi, composto di Messinesi, _nominati dai padroni delle

navi e dai negozianti_. I Messinesi andassero esenti da dogana per

tutto il regno; potessero senza compenso tagliar nelle foreste regie

quanto occorresse a fabbricare e risarcir le navi: nessuno d’essi

fosse forzato al servizio militare; la galera di Messina inalberasse

lo stendardo reale; nelle assemblee dal re convocate per gl’interessi

di quella città non si deliberasse che in presenza dello stratego,

dei giudici e d’altri uffiziali della città; gli ebrei vi godessero

diritti e immunità pari ai cristiani. Tale carta, confermata poi ed

accresciuta, rendeva il comune di Messina quasi sovrano[40].

Al popolo di Ferrara Enrico III nel 1055 concedeva che i _cortensi_

fossero assolti dal dare la terza pel placito; i villani nelle

lor terre abitanti non andassero al placito pubblico, ma per loro

rispondessero i padroni; le navi e i cavalli loro non fossero obbligati

a servizio se non quando esso imperatore venisse in Italia; non

pagassero il ripatico se non a Pavia; e così vien fissato quanto

retribuire pei pesci, pel sale a Cremona, a Venezia, a Ravenna;

tutt’altrove si era immuni d’ogni esazione. Due volte l’anno tengano il

placito generale per tre giorni, in ciascun de’ quali diano tre porci,

cento pani, una libbra di pepe, una di cinnamomo, tre sestieri di

miele, e in tutto una vezza di vino; al quarto giorno diano a colui che

tenne il placito, un majale e cinquanta pani[41].

Anteriori diritti possedevano le comunità del lago di Como, giacchè

Ottone il Grande nel 962, ad istanza dell’imperatrice Adelaide,

confermava agli abitanti dell’Isola Comacina e di Menaggio i privilegi

che avevano ottenuti dagli antecessori suoi, assolvendoli da molti pesi

e dal venire al placito, se non tre volte l’anno in Milano[42]. Verso

il 1090 troviamo i Comaschi alle prese coi popoli della riva dell’Adda,

quando il beato Alberto, fondatore del famoso convento di Pontida,

s’interpose di pace: i Comaschi lacerarono il suo lodo; mal per loro,

giacchè nel combattimento ebbero la peggio.

Fin dal 990 il popolo di Cremona sosteneva briga con Olderico, suo

vescovo insieme e conte, e cacciatolo, abbattè la città antica, e una

maggiore ne fabbricò contro l’onore imperiale[43]. Il 1114 Enrico V

confermava i privilegi de’ Cremonesi, cioè i beni _ch’essi in loro

lingua chiamano proprietà comunali_[44], e di fabbricare fuor di città

il palazzo imperiale, il che equivaleva a promessa di non entrarvi

coll’esercito.

Del Comune di Brescia trovansi vestigia al 1000: nel 1020 già sono

citate le concioni pubbliche che si tenevano in San Pietro de Dom, e il

banditore comunale, a nome di esso Comune, investiva gli uomini degli

Orzi del castello, delle fosse e degli spaldi di Orzi: essi a vicenda

promettendo difendere quella rôcca contro chi fosse ardito a disputarne

il possesso al Comune di Brescia, presterebbero ogni quindici anni il

giuramento, pagherebbero alla madonna d’agosto cinque soldi milanesi.

Del 1029 si conosce uno statuto che concerne anche i feudi. Nel 1037,

per togliere le contese tra il vescovo e il Comune, più di cencinquanta

uomini liberi di Brescia si radunano, e Odorico vescovo promette non

eriger fortilizj sul colle Cidneo, e cedere al popolo alcuni boschi di

Castenedolo e di Montedegno, pena duemila libbre d’oro se fallisca al

promesso.

I Bresciani nel 1102 avevano promulgato una legge contro gli usuraj: e

due anni appresso Ardizzo Aimone, console di colà, girava per le città

lombarde onde indurle a federarsi in difesa comune, convenendo nel

monastero di Palazzuolo[45].

Dicemmo come a Mantova fosse costituito il Comune degli arimanni.

Ai 27 giugno 1090 la contessa Matilde gittava un bando qualmente _i

fedeli suoi Mantovani cittadini_ ricorsero alla clemenza di essa,

bramando esser rilevati dall’oppressione d’alcuni loro concittadini

e domandando fosser loro restituiti gli arimanni, e le cose tutte

_comuni_, tolte ad essa città dai predecessori della contessa. Al che

annuendo, abolisce e sterpa tutte le esazioni ed angarie non legali,

imponendo che nè essa nè gli eredi suoi od altra persona grande o

piccola di sua podestà possa molestare i cittadini di Mantova per le

persone loro, i servi, le ancelle, i liberi dimoranti in quella terra,

e l’arimannia e le cose comuni ad essa città spettanti sulle rive del

Mincio, o le cose mobili e immobili. Nessuno alloggi in qualsiasi casa

della città, o in quella d’un gentiluomo (_militis_) nel sobborgo, o

nella canova di chicchessia, contra lor voglia. Restituisce loro i beni

occupati, in modo che pascolino, seghino, caccino a voglia; possano

sicuramente andare e venire per acqua e per terra senza pagar pedaggio,

ed avere quella buona e giusta consuetudine che ottiene ogni miglior

città di Lombardia[46]. Nel 1133 Lotario II confermava al popolo di

Mantova i privilegi conceduti già dall’imperatore Enrico II,_ compresa

l’arimannia e le cose comuni di essa città, su ambe le rive del Mincio

e del Tàrtaro_; abbiano facoltà di trasferire il palazzo imperiale dal

borgo San Giovanni al monastero di San Rufino di là dal Mincio; restino

liberi dall’albergaria, e possano andare e venire a tutti i mercati

dell’Impero, senza molestia nè esazione di teloneo. Concede inoltre

l’isola dov’era stato il castello di Ripalta, sicchè altro fabbricarne

non potesse egli nè i successori suoi[47].

Nella vita del beato Lanfranco, sotto il 1030, leggesi che il padre

di questo era di coloro che custodivano le leggi e i diritti della

città di Milano[48]; e lo storico Landolfo di San Paolo nel 1107

chiamasi secretario dei consoli[49]. In quell’anno stesso i Milanesi

erano alle mani colla città di Lodi, e la stringevano d’assedio;

Pavia cavalcava Tortona, la quale chiese l’alleanza dei Milanesi,

mentre Pavia univasi co’ Lodigiani e Cremonesi, e presa la città

nemica, la mandò a fuoco. E di vita propria ci diè sentore Milano sia

nell’antica contesa coll’arcivescovo Landolfo, sia più chiaramente in

quelle delle Investiture e pel matrimonio dei preti; poi i principi

di Germania e Federico arcivescovo di Colonia nel 1118 scrivevano ai

_consoli, capitanei, cavalieri e all’intero popolo milanese_, come

a Comune indipendente, istigandoli contro Enrico V a tutelare le

proprie libertà, fidati nell’ajuto di Cristo[50]. Nel 1117 i Lombardi,

sgomentati da fenomeni straordinarj, pioggie di sangue, nascite

di mostri, tuoni sotterranei, risolsero provvedere alla giustizia,

all’ordine, alla penitenza; onde l’arcivescovo Giordano radunò in

Milano una dieta straordinaria, dove non comparvero più principi e

conti o feudatarj, ma sovra un palco da una parte si posero tutt’i

vescovi, dall’altra i consoli delle varie città, i giurisperiti e

popolo immenso, e trattarono del metter pace[51]: assemblea di liberi,

che da se stessi consultano il proprio meglio, e che forse allora

avvisarono come adempiere al difetto della giurisdizione reale, caduta

così in basso. Sembra difficile che si abbia a intendere qui soltanto

del Comune dei conquistatori, senza partecipazione del popolo.

Di questa distinzione del Comune dei nobili dal popolano ci presentò

insigne documento Mantova; un altro abbiamo in Bergamo, dove i nobili

troviamo più volte convocati insieme col clero a trattare di possessi

ecclesiastici[52]. Poi re Corrado nel 1088 teneva in quella città un

placito, assistenti varj giudici del sacro palazzo, alquanti vescovi,

marchesi, conti, valvassori milanesi e bergamaschi, e _varj cittadini_

di essa città[53].

Quanto alle terre del Piemonte, nel 1090 Ottone Riso e Benedetta sua

moglie vendono una casa e una cascina _omnibus vicinis de Bugella_;

acquisto comune, che indica una comune amministrazione dei Biellesi,

benchè qui pure potrebbe supporsi dei soli conquistatori. Due anni

appresso, gli abitanti di Saorgio maschi e femmine fanno una donazione

a Sant’Onorato di Lerino. Nel seguente trovasi già in Biandrate un

Comune con dodici consoli, e quei conti Guido e Alberto fanno patto di

assistenza coi militi, cioè coi valvassori, per conservare i possessi

e feudi che ottennero, promettendo lasciar che trasmettessero ai

loro figli maschi e femmine i terreni di cui gli abbiano infeudati,

nè proibire che vendano un edifizio che v’abbiano eretto, purchè

non vendano essa terra senza consenso dei conti. I quali conti non

imporranno pena ai militi di Biandrate se non per omicidio, spergiuro,

furto, adulterio con una parente, tradimento, duello giudiziale e

aggressione; gli altri delitti rimetteranno al laudo di dodici consoli.

I militi a vicenda giuravano stare ligi ad essi conti, conservarne

di buona fede i feudi; e tra loro stessi promettevano garantirsi i

possessi contro chicchessia, nelle discordie rimettersi ai dodici

consoli[54]: i quali pure giureranno risolvere le liti in Biandrate al

miglior vantaggio del Comune e ad onor del luogo[55].

Nel 901 Lodovico IV imperatore al vescovo d’Asti Eilulfo concedeva la

corte e il castello di Bene, Cervere, Niella, Salmour, e la contea

di Bredulo fra il Tanaro e la Stura: ma nella città non aveano que’

vescovi che il castelvecchio, sin quando Ottone III nel 992 a Pietro

concesse anche la città con quattro miglia in giro, e giurisdizione,

il letto del Tanaro e le rive, e tutti i diritti camerali, e le

successioni agli intestati, vietando a qualsiasi conte di pigliarvi

ingerenza[56]. L’anno stesso agli _abitanti_ d’Asti esso Ottone

concedea facoltà di trafficare ove loro paresse; poi Corrado Salico

nel 1037 li faceva esenti da ogni dazio e dogana in qualunque parte

arrivassero mercatando, sempre ad istanza del vescovo. Al quale però

già stavano mal soggetti, talchè due volte la principessa Adelaide

dovette venire ad assisterlo, gettando il fuoco alla città; poi alla

morte di essa, vi si formò il Comune, e li troviamo ben presto sostener

guerra col marchese Bonifazio di Savona, e nel 1098 già stringer lega

con Umberto II di Savoja erede di essa Adelaide. Amedeo III di quella

casa, morto il 1148, dava franchigie comunali a Susa; Tommaso ad Aosta

nel 1188, ricevendola in protezione: attesochè l’esser costituiti in

Comune non repugnava alla dipendenza da un signore.

Chi cercasse, troverebbe in quel torno stabilite a Comune tutte

le città italiane; ma l’accertarne il principio è difficile tra

quell’_agitazione costituzionale_, reggimento indeciso fra la pace e

la guerra, fra la sommessione e la rivolta, fra l’opposizione legale e

l’insurrezione.

D’altro passo erano proceduti i paesi di Romagna. Inviolati da Barbari,

aveano essi conservato l’ordinamento quale sotto l’Impero bisantino,

con consoli sopra il Governo e i giudizj, e con tribuni che comandavano

ai borghesi, distribuiti in scuole militari. Staccati che furono da

quello, la difesa venne commessa ai vassalli, e il loro capo assunse

l’aspetto generale d’allora, cioè di signore feudale ereditario, e

trasse il titolo dalle terre che possedeva. L’ordinamento civile vi si

trasformò quando i varj vescovi, che pretendevano alla superiorità,

dopo Ottone il Grande s’inchinarono al pontefice; sicchè a questo

rimase la primazia sovra la Romagna, e ai vescovi la giurisdizione e

il nominare i magistrati, che, secondo allora solea, retribuivansi con

terre feudali. A capo pertanto d’ogni contado aveasi un visconte, sotto

cui i capitanei vescovili, indi i vassalli e i valvassori, e da ultimo

il Comune dei liberi, i quali formavano il consiglio municipale coi

vassalli del vescovo.

In qualche città, e nominatamente a Ravenna e sue dipendenti come

Bologna, durava traccia delle istituzioni bisantine, essendo i

cittadini distribuiti per scuole d’arti, che erano ad un tempo

divisioni militari, aventi alla testa decurioni finchè durò l’antica

costituzione romana, e con magistrati particolari per definire i loro

affari, detti consoli de’ mercanti, de’ pescatori, de’ calzolaj,

e così via. In ciascheduna corporazione un _capitolario_ vigilava

che fossero mantenuti i capitoli, vale a dire i diritti speciali di

ciascuno, regolava i mercati, e risolveva le controversie. Il popolo di

Bologna nel 1116 ottenne da Enrico V la conferma dei privilegi e delle

consuetudini sue.

Più tardi si riscosse la campagna. La conquista dei Barbari aveva

arrestato lo spopolamento, prodotto dall’affluire della gente nelle

città; poi collo stabilirsi dei feudi la politica prevalenza fu

trasferita dalle città alla campagna[57]. Attorno al castello del

barone o al sagrato della chiesa accoglievasi una gente laboriosa,

manufattrice, mercadante, che presto cresceva in borgate. I signori,

accortisi come potessero vantaggiarne d’entrate e di forza materiale,

concessero alcuni privilegi, che non li facevano indipendenti, ma ne

cresceano le ricchezze e gli abitanti; e quest’incremento rendeva

necessarj nuovi privilegi, per quanto poco garantiti contro la

prepotenza. Alcuni anche per bisogno li vendevano, nè denaro mancava

ai sudditi per tale acquisto, avessero pur dovuto togliersi il pane di

bocca. Altrove non erano concessi ma pretesi, e l’esempio delle città

ispirava ai campagnuoli desiderio di scuotere la dipendenza, e fiducia

di riuscirvi. Rifuggiti in un bosco, sovra un colle, dietro un terrato,

sfidavano di colà lo sdegno del signore finchè egli non calasse a

ragionevole componimento.

Del come si formassero le borgate attorno alle chiese un bel documento

ci resta. Compita nel 1093 la chiesa di Empoli, una delle più antiche

collegiate di Toscana, prete Rolando ne divenne _custode e prevosto_,

al quale nel 1119 la contessa Emilia promise quel che il marito suo

Guido Guerra signore di Empoli già aveva giurato, cioè che a tutti gli

uomini del distretto empolitano, o vivessero sparpagliati o riuniti

in castelli e ville, imporrebbe di stabilirsi attorno alla chiesa

matrice di Sant’Andrea, donando a tutte le famiglie un appezzamento

di terra per costruirvi le abitazioni, oltre uno per erigere il

castello: prometteva pure difendere esse case, di modo che, se mai,

per guerra o per violenza dei ministri regj o per altro, fossero

abbattute, i conjugi Guido le rifarebbero a loro spese[58]. Di poi nel

1182 i Fiorentini obbligarono gli Empolitani a giurar loro obbedienza

e fedeltà contro chicchefosse, eccetto i conti Guido antichi loro

signori, pagar cinquanta lire annue nel giorno del Battista, un cero

più grosso di quel che gli uomini di Pontormo offerivano quand’erano

vassalli del conte Guido Borgognone di Capraja.

Il parabolano frà Jacopo d’Acqui ricorda che, al tempo del Barbarossa,

molte terre grosse si formarono in Piemonte coll’unire ville: e prima

Chivasso, per opera de’ Milanesi: poi alquanti rustici, congregati

in opposizione ai marchesi di Saluzzo, edificarono Savigliano, che

vuol dire savio-villano, per venire dalla servitù di essi marchesi

a libertà: altri coll’ajuto de’ Milanesi fra la Stura e il Gesso

fecero una città detta Cuneo, perchè avea tal forma: così furono

costituiti Fossano, Mondovì, Cherasco, per tenere in freno quei di Asti

e di Alba[59]. Nel 1251 molte famiglie di Marmirolo nel Mantovano,

trovandosi angariate da Guidone Gonzaga, abbandonarono in unanime

concorso la patria, e si mutarono nel paese di Imola: il qual Comune

donò loro molte terre colte e incolte, che essi obbligaronsi di mettere

a frutto, pagandone annuo censo, e abitando uniti in un villaggio che

Imola fabbricherebbe apposta, e che fu Massa Lombarda[60]. Fin dal

1157 il popolo di Marti e quello di Montopoli nel Valdarno inferiore

discutevano de’ proprj confini, e si citarono i consoli a far

dichiarare dai più vecchi e probi quali fossero veramente[61]. Firenze,

l’anno 1300, decretava si facessero tre terre nel Valdarno superiore,

per frenare gli Libertini di Gavelle e quei di Soffena e i Pazzi; le

quali furono Terranova, Castelfranco di Sopra e San Giovanni.

Ad emanciparsi erano i borghi ajutati dalle medesime città, cui giovava

l’aversi in giro consenso di liberi, anzichè minaccia di tiranni.

Perciò i fuggiaschi s’accoglievano sopra le terre suburbane, che

anticamente erano appartenute al vescovo, o, come allora dicevasi, al

santo patrono, e perciò si chiamavano _corpi santi_ in Lombardia, e

_appodiato_ a Bologna, _camperie_ nella Toscana, sottoposte alle leggi

e al podestà medesimo della città. Se i Comuni cittadini avessero

dichiarato sciolti i feudi, tutti i campagnuoli sarebbero affluiti

nelle città: ma queste non aveano mai avuto mente a costituire un

diritto nuovo demolendo il preesistente, onde non attentavano ai

legami che tenevano l’uomo alla terra ed al padrone, sebbene volentieri

aprissero ricovero a’ fuggiaschi, e sostenessero chi si ribellava ai

conti rurali.

Milano nel 1211 concedeva a tutti i contadini e borghesi di accasarsi

in città, e li faceva esenti da ogni gravezza rurale, e accomunati ai

diritti di cittadini, purchè non lavorassero di propria mano la terra,

abitassero in città trent’anni, eccetto il tempo del ricolto. Imola nel

1221 prometteva la quinta parte degli uffizj a quei di Castello Imolese

che andassero accasarsi in città. L’anno stesso Bologna prometteva

immunità ai forestieri, e il consolato ad ogni venti famiglie che

venissero a formar villa nel territorio bolognese.

I signori si opponevano a che i loro dipendenti _giurassero il

Comune_; ed essendosi i terrazzani di Limonta e Civenna accomandati

al Comune di Bellagio sul lago di Como, l’abate di Sant’Ambrogio, che

n’era feudatario, protestò non averne mai dato concessione, e chiese

sentenza, per la quale furono assolti dalla vicinanza dei Bellagini,

dal contribuire il fodro, e venire al placito e alla giurisdizione[62].

Ad alcuni signori le comunità indissero guerra, poichè il diritto

della personale vendetta, allora universalmente riconosciuto, rendeva

alle città legittimo l’osteggiare i baroni, che fin sotto le loro mura

aveano piantato fortifizj; e bandivasi pace alle capanne e guerra ai

castelli. I conti d’Acquesena dominavano sei popolose terre in val

di Belbo, e sorretti dal marchese di Monferrato e dalle armi, mille

soprusi si permettevano sopra i vassalli, ed esigevano una oscena

primizia. I terrieri soffersero un pezzo come sbigottiti; poi fecero

popolo, e al tocco della campana di Belmonte assalsero determinatissimi

le rôcche dei signori, questi uccisero, quelle diroccarono; e

difesisi dal marchese Bonifazio mediante l’ajuto degli Alessandrini,

trasferirono le proprie abitazioni là dove la Nizza sbocca nel Belbo, e

vi edificarono Nizza della Paglia[63].

Altre volte non colla forza, ma otteneasi cogli accordi: come i conti

Guido cedettero a Firenze i loro castelli per cinquecento fiorini; e

come troveremo spesso nel procedere. Ma gli abitanti di Montegiavello,

scontenti della dominazione d’essi conti Guido, scesero a stormo

dall’altura, e compro un prato sul Bisenzio, vi costituirono il Comune,

che poi fu la cittadina di Prato[64].

Nel 1200 la città d’Asti dai molti consignori comprava il castello e il

territorio di Manzano, obbligando gli uomini a trasferirsi nel nuovo

paese di Cherasco. Nel 1228 Genova comprava dai marchesi di Clavesana

i castelli e le ville di Diano, Portomaurizio, Castellaro, Taggia, San

Giorgio, Dolcedo, per l’annua prestazione di lire ducencinquantadue

genovesi: nel 1233 faceva altrettanto con Laigueglia. Nel 1180 il

Comune di Vercelli comprava in moltissime porzioni il castello di

Casalvolone.

Converrebbe fare la storia di ciascuna borgata chi volesse dire come

le città crescevano dalle ruine della feudalità campagnuola. Alcuni

signori abbracciarono spontanei lo stato civile, fosse per maggior

sicurezza o per godere l’autorità che l’opulenza, il dominio antico,

le aderenze procacciano sempre in una comunità; sicchè discendendo

dalle minacciose rôcche, giuravano il Comune e fedeltà ai magistrati

cittadini, sottoporre i loro terreni alle tasse, servire alla patria

colla persona e coi vassalli, e parte almeno dell’anno fissar dimora

nelle città[65].

I Transalpini, avvezzi ancora a non vedere nei loro paesi che dominio

de’ baroni, meravigliavano allo scorgere che le città di Lombardia

aveano ridotto tutti i signori della diocesi a coabitare; talmente

che a fatica si trovava alcun nobile o grande che non obbedisse alle

leggi della città[66]. Alquanti duravano ancora nei loro castelli,

massime ove li francheggiava la montagna, circondandosi di armigeri e

di donzelli, per conservare l’antico potere: ma sebbene dissoggetti

dai Comuni, non poterono mai costituire una salda aristocrazia,

attraversati com’erano dalle altre classi. Restava dunque che

sfoggiassero in lusso e in finte prodezze, assaltando un pagliajo

od una grancia, o ferendo torneamenti, ovvero empiendo il tempo con

giocare alle palle, agli aliossi, alla quintana, e mettersi attorno

buffoni, nani, cantastorie, sonatori: finchè impararono a vendere ai

pacifici Comuni il valore, cui si erano educati ed esercitati.

A tal modo formaronsi i Comuni; e combinando le idee classiche

colle nuove, definivano la città essere un convegno di popolo,

raccolto a vivere secondo il diritto; e che tutti gli uomini d’una

città, e massimamente delle principali, devono operare civilmente e

onestamente[67].

Storia degli Italiani, vol. 06 (di 15) · 第 3 / 23 题