Origine dei Comuni.
Un pregiudizio attaccatoci da moderni scrittori confonde il Comune
colla repubblica, la libertà civile colla libertà politica; onde,
al nominare l’istituzione dei Comuni, immaginiamo una di quelle
formidabili sollevazioni del dolore irritato, ove le plebi insorgessero
contro i governanti, risolute di partecipare ai diritti politici di
questi.
Nulla di ciò. Erano i deboli, che aspiravano ai diritti dell’umanità,
a scuotersi di dosso il giogo feudale divenuto intollerabile, staccarsi
dalla gleba, tornare liberi della persona, degli averi, della volontà,
unendosi coi signori sotto una comune giustizia. In Italia queste
franchigie crebbero fino a costituire gloriose repubbliche; in
Francia, al contrario, diedero fondamento all’autorità monarchica;
in Inghilterra i Comuni si congiunsero coi baroni onde fare a
quella contrappeso; insomma possono associarsi con qual sia forma di
governo, essendo il Comune un’estensione della famiglia, anzichè uno
sminuzzamento del principato.
L’origine de’ Comuni è uno dei punti che più vennero esaminati e
controversi, dopochè le molte carte tratte in luce, e l’esame de’ varj
elementi della vita sociale mostrarono l’importanza di quella oscura
transizione dal vecchio mondo al moderno, donde cominciò il medio
ceto, o, come dicono, il terzo stato, che in sostanza è il popolo
d’oggi. Gli scrittori municipali troppo poco s’avvidero dell’interesse
che ispirerebbe ai loro racconti il tratteggiare la vita interna e il
particolare incremento degli uomini e della società comunale: sicchè
noi non abbiamo, ch’io sappia, la compiuta storia d’alcun Comune. Il
Sismondi saltò di netto la quistione, che pur era capitalissima in una
storia delle repubbliche. Il Muratori adunò preziosi documenti, ma non
ne dedusse un concetto generale e coerente, pur in massima allineandosi
co’ suoi contemporanei nel credere che i Comuni nostri fossero una
continuazione degli antichi. Ciò fu sostenuto incidentemente da molti
e con erudizione dal Savigny e dal Pagnoncelli; il quale avrebbe
avanzato assai questo tema se avesse meglio distinti i tempi. Altri
sentirono col Raynouard, che in Francia, e principalmente nella parte
meridionale, vedea le antiche municipalità sopravivere al naufragio
barbarico, e al lentare dell’oppressione rigalleggiare per formare
il Comune[1]. S’egli in ciò (come in quella sua lingua romanza, alla
quale pur aderirono spensieratamente altri Italiani) abbia recato
un’erudizione di buona lega, se con rettissima coscienza sostenuto
un paradosso, non è qui luogo a discuterlo: basti che in quistioni sì
delicate bisogna stare guardinghi di non attribuire un senso generale a
ciò ch’è particolare, nè applicare ad una nazione quel che in un’altra
si avveri.
V’inciamparono in senso opposto i Tedeschi, sostenendo i Comuni
nostri figliati dalla società germanica; essere in ogni città rimasti
uomini della stirpe conquistatrice, e in conseguenza liberi, sebbene
non possessori di feudi, e dipendenti soltanto dal re; i quali
moltiplicaronsi mediante le emancipazioni ed il commercio, tanto che il
loro Comune esclusivo divenne il nuovo Comune generale[2].
L’eclettismo, riprovevole quando assonni in mezze verità gli spiriti
non bisognosi di profonde convinzioni, merita lode quando, nessuna
escludendone, tutte le pondera senza predilezione, onde raggiungere la
certezza relativa dove l’assoluta è inarrivabile. E in Italia appunto
tutti que’ sistemi hanno alcuna parte di verità, attesa la diversissima
sorte che corsero i paesi nostri, da diversissimi elementi derivando.
Prima di Roma, l’Europa civile era disposta in municipalità sovrane,
mai non essendosi alzato un grande impero che le singole riducesse
ad unità di legge e di amministrazione; e in ciò risiede la capitale
differenza dei popoli nostri dagli asiatici. Roma stessa fu un
municipio, il quale prevalse dapprima agli altri italici, poi a
tutti d’Europa, e quei governi parziali restrinse all’amministrazione
civile. Tali noi gli abbandonammo allo sfasciarsi dell’Impero; tali li
trovarono i Barbari. Questi forse lasciarono sussistere qualche forma
di regime comunale, non già per generosa indulgenza, ma per ignoranza
e per difetto d’ordini surrogabili; ma se permisero alla stirpe vinta
qualche resto di paesano reggimento, non potè essere che ristretto e
precario quanto il portava una militare oppressione. Tassarsi fra loro
per conservare un ponte, una via; eleggere chi riscotesse le taglie
imposte dal vincitore; congregarsi per nominare i parroci e i vescovi;
qualc’altro atto di non maggiore rilievo, erano per avventura i soli
residui di costituzione cittadina. Vero è che ogni memoria quasi ce
ne manca nel IX e X secolo[3]: ma di quant’altre cose non è allora
interrotta la ricordanza fra tanto scompiglio e sì poche scritture?
Nè questa persistenza sotto i Barbari parrà fuori di buona congettura
a chi veda persino i Turchi abbattere amministrazione, istituzioni,
costumi, gerarchia dell’impero orientale; eppure ai tributarj non
imporre nè le loro forme amministrative, nè la legge civile, talchè le
istituzioni adottate dai raja si mantennero indipendenti affatto dal
canone musulmano.
Quel che meno comprendo è come mai il Comune potesse conservarsi sotto
le sbricciolate dominazioni feudali, quando ogni villaggio avea, direi
quasi, un re che immediatamente amministrava, giudicava, provvedeva;
e forse perì del tutto il sistema comunale ove il feudalismo si
assodò. In Italia, per altro, a conservarne almeno la memoria valse
il non esservi mai caduto in totale dimenticanza il diritto romano,
il quale forse si insegnò sempre nelle scuole, certo modificò
le barbare legislazioni, spesso fu applicato nelle decisioni dei
tribunali, massime degli ecclesiastici. Un codice romano del secolo
IX o X nell’archivio di Udine mostrerebbe magistrati municipali, e
che le città avessero decurioni, nominassero giudici per amministrare
la giustizia e per sovrantendere ai beni ed alle entrate loro, con
giurisdizione però dipendente dalla pubblica, e limitata agli affari
civili dei Romani, cioè dei vinti, e ai minori delitti delle classi
basse[4]. Ma, qual l’abbiamo alle stampe, quel documento è rozzo e
incoerente, nè tampoco sappiamo per qual paese venisse compilato.
Alle città che rimasero sottoposte ai Greci era stata, pel codice
Giustinianeo, tolta la scelta de’ proprj magistrati, che costituisce
il privilegio capitale del Comune. Ma molte, inviolate dai Barbari,
dall’impero greco dipendeano di mero nome; onde non v’è ragione che
n’andasse abolita la costituzione comunale. Tali ci pajono Roma, Gaeta,
le isole venete, ove, allo sfasciarsi dell’Impero, le curie presero
le redini, l’amministrazione traducendo in governo. Gl’imperanti di
Costantinopoli, che agio, che forza aveano per provvedere a queste
disgregate provincie? onde anche quelle che stavano a loro obbedienza,
si videro spinte ad amministrarsi e difendersi da sè. A tal uso
applicarono il tributo che riscotevano col metodo antico; come ebbero
erario, così formarono una milizia; regolarono la polizia; fecero
anche decreti quando li sentissero necessarj. Il duce che soleva
essere mandato da Costantinopoli, fu eletto fra cittadini, a nessun
più importando di venire fin qui ad una dignità di molto peso e di
scarso profitto; poi ogni legame andò sciolto in tempi di vacanza o di
anarchia, e definitamente nella guerra che gl’imperatori teologastri
indissero alle sacre immagini; talchè ne uscì un governo affatto a
popolo.
Questi vivi e vicini esempj e le non cancellate reminiscenze poterono
nutrire o ridestare il desiderio della libertà ne’ residui Italiani,
appena l’oppressura si rallentasse a segno, che non dovessero pensare
unicamente alla vita e alla sicurezza.
Ma non dal solo elemento romano costituironsi i Comuni; bensì, come
ogni altra cosa del medioevo, dal germanico insieme e dal cristiano.
L’invasione dei Longobardi avea ridotto i natii a condizione quasi
servile; esclusi interamente dal governo perchè esclusi dall’armi,
restavano uomini altrui, mentre i conquistatori formavano la classe
dei liberi, de’ quali soli la legge prendeva cura; e non si disse più
un cittadino milanese o bergamasco, ma soltanto un Longobardo o un
Romano. Altrettanto seguitò sotto i Franchi; ma la prosapia vinta fu
più ravvicinata alla vincitrice, giacchè si prefisse un guidrigildo
anche sulla vita e sulle offese recate ai Romani; e se ciascuna
stirpe conservava le leggi proprie, i capitolari emanati dai Carolingi
obbligavano tutti; allo stesso diritto longobardico faceansi glosse e
commenti di senso romano, alterandoli per modo che, restando longobarda
la legge, romanamente giudicava il fôro.
Spezzatosi l’impero di Carlo Magno, coll’estendere dei feudi si
spegnevano le differenze d’origine, poichè l’uomo non era più
longobardo o franco o romano, ma del tal feudo o del tal signore;
e nell’autonomia, propria di ciascun feudatario, restava assorta la
varietà di diritti. I feudi passo a passo s’intrusero anche nelle terre
dominate dai Greci, massime dopo la conquista dei Normanni; sicchè
per la più parte d’Italia restò mutata la natura delle proprietà, e
ciascuno fu l’uomo del proprio terreno, e corse la fortuna di quello.
Ciò in campagna. Ma delle città le più non dipendevano da un
feudatario, bensì da un conte, magistrato regio. I conti si rendeano
sempre meno dipendenti da imperatori fiacchi e distanti; onde
screditavasi l’autorità regia, mentre invigoriva la feudale. Squarciato
il corpo politico in infiniti brani si può dire indipendenti, e
scomposta l’unità governativa, i grandi vassalli operavano di pieno
arbitrio nella loro giurisdizione, quasi la tenessero non dai re, ma
in patrimonio; negli interregni strascinavano in lungo la nomina del
successore, e lo desideravano debole perchè non pensasse a ricuperare
il ceduto od usurpato dominio. Duranti poi le violenze che descrivemmo
fra l’Impero e la Chiesa, tutto andava in frazioni e sêtte, che
ondeggiavano a seconda dei capi e degli accidenti; nè ben accertandosi
qual fosse il re legittimo, se ne togliea pretesto di non obbedire
a nessuno, o poneasi la docilità a prezzo di crescenti privilegi.
In società d’origine feudale, stante il generale principio che ogni
podestà emana dal re, nessun diritto si trova che non sia privilegio
e concessione; lo saldano, lo garantiscono, lo dilatano, ma sempre
come concessione. Laonde la libertà cui allora si aspirava, non era
un governo fondato sull’assenso di tutti i membri del corpo sociale
adunati, ma un privilegio concesso ad alcuni in particolare.
Sarebbesi allora potuto scomporre affatto la monarchia, ma le città
non sentivano ancora la propria forza; i gentiluomini e la nobiltà
inferiore, discendenti dai primitivi conquistatori, temeano che il
cessare di essa non li riducesse dipendenti da altri nobili, sicchè
preferirono di cercare dal re immunità, cioè d’esercitare giurisdizione
sulle proprie terre o sui proprj dipendenti, senza che il conte regio
vi potesse. Primi a domandarla furono gli arimanni[5], cioè uomini
liberi, residuo dei conquistatori, non legati a verun feudatario, e
protetti dal conte come appartenenza del re; poi i monasteri, i corpi
d’arte, gli ordini cavallereschi. Re e gran signori non rendeansi
malagevoli ad emanciparli, contenti anzi di far con ciò acquisto di
sudditi per sè, e indebolire i vassalli dipendenti. I feudatarj poi
e i vescovi domandavano immunità più estese, cioè che il conte regio
cessasse da ogni giurisdizione anche sovra i liberi, abitanti nel
loro terreno, nel quale ne istituivano una loro propria, dove erano
richiesti alla pari e i liberi discendenti dai conquistatori, ed i
villani e censuali, gente per lo più romana. Eccovi un embrione del
Comune.
Stanno dunque a fronte molti poteri. I re, mirando a ridurre in
prerogativa monarchica il primato feudale, desiderano comandare
direttamente al popolo senza l’interposizione dei baroni, e perciò
quello da questi emancipare. I baroni, all’opposto, eransi affaticati
ad assicurarsi l’indipendenza e convertire il politico dominio in
reale e personale privato, e v’erano riusciti col rendere vitalizj
i feudi, poi ereditarj. Da ultimo i vinti, non gravati più dal peso
sproporzionato di un potere centrale, ridestavansi per conservare o
ricuperare i possessi antichi, le leggi non dimentiche, la contrastata
religione, partecipare ai privilegi dei vincitori, ed essere
considerati pari alla gente dominatrice ne’ servigi e nella giustizia.
In Francia si strinsero attorno al re, che venne per tal modo via via
rinforzandosi: in Italia non poteano altrettanto, perchè la regia era
accoppiata all’autorità imperiale, che si mutò da Franchi a Italiani,
poi a Tedeschi, controbilanciati sempre dai papi e dai grandi vassalli.
Mentre a questi dava rinforzo la lontananza del principe, gl’indeboliva
l’aumentarsi dei piccoli feudatarj e il prevalere degli ecclesiastici,
che, come ogni altra cosa d’allora, aveano preso sembianza feudale,
cioè congiunto ai possessi la sovranità. La Chiesa è costituita con
forme a popolo; assemblee, rappresentanza, giurisdizione propria
mantenne anche sotto ai Barbari; unica aveva asili contro la
prepotenza, richiami contro la tirannia. Il popolo dei vinti, privo
d’ogni diritto legale in faccia al conquistatore, più volentieri recava
le sue querele ai sacerdoti che non ai baroni; a chi le giudicasse
per prudenza e per leggi scritte, che non a chi le recideva a colpi
di sciabola; onde l’autorità ecclesiastica erasi ingrandita perchè
popolare. L’innalzarsi dunque del clero importava sollievo del popolo;
e tanto avvenne allorchè, sotto ai Franchi, esso diventò essenziale
elemento della civile società, e i vescovi entrarono nelle assemblee
legislative, e finirono col signoreggiarle. Venuti di tanto peso nelle
pubbliche rivolture, ottennero dai re l’immunità dei proprj possessi,
indi delle città ove sedevano, per modo che al conte più non restasse
giurisdizione, ma fosse trasferita nel vescovo. Così la esercitavano
sopra i liberi borghesi, i quali non godeano rappresentanza nella
costituzione, ma crescevano d’importanza col crescere del commercio e
delle industrie.
Il primo esempio sicuro d’immunità in Italia è di Carlo il Grosso,
che al vescovo di Parma concede di «giudicare, definire, deliberare,
come il conte del nostro palazzo, tutte le cose e le famiglie, sì de’
cherici come di tutti gli abitanti d’essa città». Lamberto imperatore
a Gamenulfo vescovo di Modena nell’898 confermava tutti i possessi, e
che, _secondo il costume delle altre chiese_, gli affari della modenese
siano esaminati da persone idonee e veraci, fin alla piena giustizia;
nè alcun conte pubblico o curatore della repubblica vada a cercar
ragione ne’ monasteri o nelle chiese, o ad esigere fredi e tributi nei
possessi, o farvi mansioni e parate, o levarne statichi, o pignorare od
obbligar uomini, siano servi o liberi, nè condurli in oste o chiederli
d’illeciti servizj; nella città stessa continuino ad esservi chierici
che stendano libelli e citazioni negli affari ecclesiastici; possa la
chiesa, invece del re, esigere il censo dovuto dalle strade, porte,
ponti, e da quanto già pagavasi _anticamente_ alla città e ai curatori
della repubblica; e cavar fossi, costruire mulini, eriger porte e forti
a due miglia in giro, e aprire e chiudere l’acqua senza _pubblica_
opposizione[6].
Nel 904 re Berengario privilegiava il vescovo di Bergamo di riedificar
le mura della sua città a riparo dagli Ungheri, dovunque esso vescovo
e i suoi _concittadini_ credessero necessario; e a lui assicurava la
libera giurisdizione sopra la città e i distretti[7]. Ottone II nel
973 concedeagli di nuovo _omnes districtiones et publicæ functiones
villarum et castellorum, quæ sunt in circuitu ipsius civitatis de eodem
comitatu pertinentes, usque ad spacium et extensionem, per omnes partes
ejusdem civitatis, trium miliarium_, fin ad Aciano e Seriate; inoltre
la val Seriana fino alla Camonica. Enrico III nel 1041 confermava
a quel vescovo tutto il contado bergamasco sino alla Valtellina,
all’Adda, all’Oglio, a Casal Butano, con piena autorità di fare e
disfare, senz’essere impedito da veruna autorità superiore.
Ottone il Grande aveva largheggiato di tali concessioni a segno, che
ne fu tenuto l’autore universale: al vescovo d’Acqui assicurava la
giurisdizione della città e di quattro miglia in giro[8]; a quel di
Lodi, l’esenzione per sette miglia; per tre miglia a quel di Novara[9];
per cinque a quel di Cremona; e così a Reggio, a Bologna, a Como,
il cui vescovo ebbe anche il contado di Bellinzona; quel di Firenze
credeva pure aver da lui ottenuto la giurisdizione di sei miglia.
Al vescovo di Pavia nel 977 Ottone II concedeva e confermava i possessi
e il dominio, e che _castella, ville, eidem episcopo subjecta, ita
sub ditione episcopi maneant, ut residentes in eis ad nullius hominis
placitum eant neque distringantur: sed si quis ab eis legem poposcerit,
presentia ejusdem episcopi vel ejus missi justitiam quam exigent
accipiet_[10]. Anche nel diploma del 1004 di re Enrico, attesi i molti
litigi e scismi, che dalla parte del conte venivano alla chiesa, è
concesso al vescovo il muro di Parma, il distretto, il teloneo e ogni
funzione pubblica nella città e fuori sin a tre miglia in giro[11].
Morto il conte, Corrado Salico nel 1035 estese a tutto il contado la
giurisdizione del vescovo.
Guido vescovo di Volterra sporgeva querele contro il conte e gli altri
ministri pubblici per la fierezza con cui esigevano dal clero e dai
loro servi i diritti regj: laonde Enrico III nel 1052 lui e il clero
esentuava dai conti, autorizzando il vescovo a trarre a sè le cause in
tal materia, e definire le contestazioni mediante il duello. Più tardi
da Federico Barbarossa il vescovo Galgano ebbe titolo di principe, e
il governo della città e di molti luoghi, l’elezione dei consoli e la
zecca, retribuendo al regio erario sei marchi d’argento.
Nel 1055 Eriberto vescovo di Modena, coi _cittadini suoi_, invocò da
Enrico III di poter riedificare, fortificare, ingrandire essa città;
e quegli il permise, concedendone al vescovo tutte le regalie e la
giurisdizione, pure confermando alla chiesa e ai cittadini le buone
consuetudini antiche: ai quali cittadini presenti e futuri concede
di derivar canali dalla Secchia, dalla Scultenna e da qualunque altro
fiume[12].
Enrico IV confermava a Landolfo vescovo di Cremona la giudicatura
della città e di cinque miglia in circuito, già attribuitagli da’
suoi antecessori[13]. A Gregorio vescovo di Vercelli concedeva
Casale, Olceningo, Oldenigo, Momolerio, Scherino, Rodingo, _con
tutti gli arimanni e con quanto spetta al contado_[14], vale a dire
le giurisdizioni che il conte esercitava, fra cui era quella sugli
uomini liberi. Molti abitanti di Treviglio, borgata della Geradadda,
si sottoposero alla badia di San Simpliciano in Milano, e nel 1081
Enrico confermava questo fatto, e che essi e i loro figli o discendenti
rimanessero perpetuamente in podestà di quel monastero, non dovendo più
alcuna funzione pubblica od angaria o altro servizio a chichefosse,
eccettuato il fodero al re quando venga in paese, e la sculdassia ai
conti ogni anno[15].
Talvolta queste concessioni davansi in premio di prestato favore, tal
altra per castigare un conte sleale: e poichè ogni giorno cresceva il
numero de’ semplici cittadini, i quali, invece del magistrato regio,
si mettevano in tutela de’ signori immuni, i re non iscapitavano gran
fatto col cedere ai vescovi i contadi, che ormai non teneano dipendenti
se non di nome.
Ecco dunque città e borgate dalla giurisdizione del conte passare a
quella del vescovo o d’un monastero; e mentre dapprima la popolazione
restava divisa fra dipendenti dalle chiese e dipendenti dal re, fra
la giurisdizione laica e l’ecclesiastica, vennero a formare un Comune
solo conquistati e conquistatori; nobiltà feudale e semplici liberi si
trovarono chiamati al medesimo tribunale; e gli scabini dei nobili e
quelli dei liberi costituirono un collegio unico, sottomesso al vicario
secolare del vescovo, detto l’avvocato o il visdomino o il visconte
appunto perchè esercitava gli uffizj devoluti una volta al conte.
Il vescovo di Mantova era stato fatto immune da Ottone III nel 997,
col diritto di nominare avvocati e batter monete; e nel 1084 Ubaldo
vescovo, costituendo visdomino un suo nipote, divisava i diritti
attribuitigli. I quali sono di andare per tutta la diocesi di qua e
di là dal Po, tenendo albergaria e placito, esaminando e definendo
discordie, liti, offese personali e reali, infliggendo la pena a
sua volontà. Tutto il denaro percepito in tali operazioni lo lascia
a lui, e un terzo del ricavo della pesca, dell’investitura, degli
approdi, dello sterpatico. Da ciascuna masseria del vescovo abbia due
majali grossi, e così la decima delle giumente e dei porci di tutte le
terre vescovili. Promette che gli uomini di lui non saranno giudicati
dal vescovo nè da’ suoi successori o messi o gastaldi o decani, nè
richiesti al placito, a prestar garanzia o albergo o fodro[16].
Al popolo tornava vantaggio dall’essere i contadi attribuiti ai vescovi
piuttosto che ai conti, crescendo probabilità di vederli affidati al
merito, anzichè distribuiti dal capriccio della nascita o dalla volontà
d’un re straniero; e se la plebe e i manenti restavano ancora senza
diritti nè rappresentanza, ne migliorava la giustizia, che è il bisogno
più immediato de’ popoli.
La decisa predilezione del clero pel diritto antico indurrebbe a
credere che le forme municipali romane, dove ancora sopraviveano, si
sodassero dacchè il vescovo si trovò investito del governo cittadino.
Ma poichè ogni cosa aveva a conformarsi al reggimento che unico allora
si conoscesse, i vescovi, fatti conti delle città, ridussero a feudali
le cariche municipali, alterandone la natura senza forse annichilarle.
Pertanto dal vescovo dipendevano le città e i beni immuni; dal conte il
resto, cioè la campagna, la quale da ciò prese il nome di contado. Ma
que’ beni immuni trovavansi intarsiati ai contadi per modo, che vescovi
e signori s’impacciavano a vicenda nell’esercizio della mal determinata
giurisdizione. Tendevano i primi a dilatare la propria anche sul
contado; i signori vi si opponeano, e cercavano ingrandire a spese de’
vassalli minori: sicchè la lotta intestina discendeva sino agl’infimi
elementi della società. Epperò Corrado Salico emanò la famosa legge dei
feudi (t. V., p. 443), per cui anche i piccoli passassero in eredità, e
non si potessero togliere se non per sentenza degli scabini.
Si trovava allora il dominio feudale partito fra i capitanei o
valvassori maggiori, immediatamente investiti dalla corona; i
valvassori, cioè vassalli de’ capitanei; e i valvassini, che ritraevano
dai predetti. Valvassori e valvassini, assicurati d’esistenza
indipendente, più non furono stromenti agli arbitrj de’ vescovi, i
quali non poterono, come in Germania, riuscire principi ecclesiastici.
Ma altrove i nobili vassalli e i semplici liberi, formato il Comune,
aveano costituito rappresentanti e giudici proprj, che equipollevano
alla curia vescovile, e indipendentemente da questa assumevano aspetto
di civile ordinanza. Altrove ancora la gente raccoltasi sopra terre
di un feudatario, crescendo di ricchezze per l’industria, e a quello
rendendosi necessaria, lo costringeva a concessioni, che non davano la
civile indipendenza, ma favorivano il prosperamento e l’importanza del
Comune.
Scomposta ogni centrale potestà per lasciar solo associazioni
limitatissime e poteri meramente locali, più facilmente poterono
costituirsi da sè le città, nelle quali gli uomini trovavano maggior
numero d’interessi comuni. Queste allora ebbero giurisdizione propria,
e l’affidarono agli scabini, del che ricrebbe il terzo stato; e nobili
e liberi venendo abbracciati nel Comune medesimo, cioè sotto comune
giustizia, mozzavasi la prerogativa feudale, atteso che, chi bisognava
di sicurezza, non andavala a chiedere sotto la rôcca d’un barone, ma
tra le mura d’una città.
Benchè il feudalismo togliesse importanza alle città, le nostre non
la perdettero mai, ed erano abitate da ricchi e nobili col nome di
arimanni[17], i quali anzi costituivano un’università o corporazione,
e avevano possessi e ragioni comuni. Nel 1014 Enrico II agli arimanni
della città di Mantova e d’altri luoghi confermava i possedimenti con
tutte le loro eredità paterne o materne, e i beni comunali e il teloneo
e ripatico a Garda e Lazise e Riva, e che niun magistrato li turbasse.
I cittadini di Mantova, cioè gli arimanni abitanti in essa città,
ricorsero a Enrico III contro le eccedenti esazioni e gl’importuni
aggravj (_superstitiosas exactiones et importunas violentias_); ed esso
decretò che queste cessassero e s’abolissero radicalmente, e nessuna
autorità grande o piccola si mescolasse dei costoro beni comuni, de’
benefizj precarj o livelli, de’ servi, delle ancelle, o d’altro qual
fosse loro possesso mobile o immobile. Tanto confermava Enrico IV il
1091, volendo avessero «la buona e giusta consuetudine che ottiene
qualunque città del nostro impero». Donde parrebbe che gli arimanni
avessero una tal quale signoria di Mantova[18].
Il Gennari, negli _Annali della città di Padova_, sotto il 1077 adduce
un placito ivi tenuto avanti a due messi regj, al conte della città
Ogerio avvocato, e a varj giudici e buoni uomini. Ai quali Giovanni
abate di Santa Giustina dichiarò come i cittadini dentro e fuori
della città gli avevano intentato lite (_cives vel intra civitatem
vel extra nobis intentionem mittunt_) circa al possesso della val del
Mercato e del prato col Zairo, dell’acqua del fiume Rodolone, e degli
altri possessi del monastero. Fu dato torto ai cittadini, ed obbligati
all’intera cessione; la quale fecero col prendere una lunga verga, e
trasmetterla al vescovo, che la consegnò all’abate.
Anche nel peggior tempo del dominio militare questi arimanni formavano
tra loro delle _gilde_, le quali non m’hanno aria di fraternite
religiose, bensì di quelle associazioni, di cui maggiore si sente
il bisogno quanto più lentato è il legame sociale. In effetto esse
fecero paura ai forti; e Carlo Magno decretava che «nessuno presuma
far giuramento per gildonia; se vogliono disporre delle limosine per
incendj o naufragi, il facciano in altro modo che giurando». E più
rigorosamente Lotario I: — Non vogliamo che alcuno per giuramento nè
per obbligazione faccia gildonia; e se l’oserà, chi primo ne diede
consiglio venga dal conte mandato a confine in Corsica, e gli altri
paghino multa»[19].
Ripetiamo che qualche rappresentanza il popolo aveva sempre goduta
in faccia alla Chiesa; e a tacere le lettere di Gregorio Magno già
indicate (t. V, p. 133), il Diurno Romano offre la formola, con cui il
clero e il popolo invocano dal papa e dal metropolita che confermi il
vescovo da essi eletto: all’elezione di Guido vescovo di Piacenza il
904, sono sottoscritti preti, diaconi, suddiaconi, acoliti, e infine
ventisei _e populo_[20]: Giovanni vescovo di Modena nel 998 faceva
al monastero di San Pietro una donazione con notizia e consenso dei
canonici, de’ militi e del popolo: l’anno stesso in Ravenna si tenne
un placito, _assistentibus in judicio pollentibus et bonæ opinionis
et laudabilis famæ viris de civitate Ravennæ_[21]; e nel 1004 Turbino
giudice di Cagliari, _col consenso de’ suoi parenti e di tutto il
suo popolo_, donava alcuni dazj ai Pisani amici suoi, affinchè _quel
popolo_ gli fosse amico[22].
Ecco qui pure una rappresentanza e un esercizio di diritti comuni, che
avviava all’emancipazione. Viepiù vi condusse l’essersi nella città pel
commercio formate compagnie, le quali offrivano l’embrione d’un governo
a comune, e poteano divenir tali per poco che si ampliassero.
Una lapida sotto al portico della notabilissima cattedrale di Lucca
riferisce come nel 1111 i cambisti e mercanti, che allora stavano
di bottega nella corte di San Martino, ove pure gli alberghi de’
forestieri, giuravano di non far frode[23]; antichissima sistemazione
del commercio in consorzj, con consoli per risolvere i litigi.
Già nel 1046 Enrico III _confermava_ agli abitanti della bergamasca
val di Scalve il diritto di negoziar di ferro per tutto l’impero,
col solo aggravio di mille libbre di ferro _secandum suorum parentum
morem_; nessun duca, marchese, vescovo, conte o altra qualsiasi
persona _hominibus in prædicto monte Scalvi habitantibus audeat aliquam
molestiam aut aliquam superpositam inferre_; e a chi violi l’ordine
commina cento libbre d’oro, metà da darsi alla Camera, _et medietatem
prædictis hominibus_. Poi nel 1091 nella città di Bergamo tenendo
placito il conte Corrado, messo regio _ad justitias singulorum hominum
faciendas ac deliberandas_, con molti giudici e conti e col vescovo,
gli si presentarono alcuni _vicini et consortes de loco Burno_, che è
in val Camonica, e gli chiesero pronunziasse un bando _super nos et
super nostros vicinos vel consortes_ a proposito del monte Negrino,
che era stato ad essi usurpato da quelli di val di Scalve: e il
conte Corrado gli esaudì[24]. Non sono queste evidenti forme comunali
con possessi consorziali? I querelanti nel loro libello citano una
decisione già riportata anteriormente; e come in tali litigi _centum
quinquaginta librarum denariorum mediolanensium veteris monetæ inter
judices et advocatos dispendio in Bergamo perpessi sumus damnum_; e gli
Scalvini usarono ad essi prepotenze molte, onde reclamano giustizia,
_quia dedecus est omnium nostrum_.
Esempj di simili comunanze ricorrono in Toscana, ove nel 1004 Filippo
di Fidante e Benedetto di Martino furono nominati consoli del comune
ed università di Monte Castelli[25]. Chiavenna, borgo della diocesi
comasca, situata allo sbocco di due valli che mettono ai paesi
transalpini del Reno e dell’Inn, faceva una concordia, citata già come
antica nel 1155, tra gli abitanti suoi e quelli del vicino Piuro, per
la quale quattro uomini di ciascuno di essi giuravano di guidare i due
Comuni e le persone e i beni loro con buona fede e senza frode in pace
ed in guerra, non usurparsi roba alcuna, ma d’ogni acquisto ripartire
tre quarti a’ Chiavennaschi, uno a’ Piuriesi, e nell’eguale proporzione
le spese[26].
N’era vantaggiata l’industria; e poichè essa è gran conduttrice di
libertà, si cominciò a levar lamenti delle violenze che turbavano il
commercio; i lamenti procedeano a minaccie; e se queste non trovassero
ascolto, riuscivano in aperta rivolta, cacciando gli esattori e gli
espilatori del barone, assalendone anche il castello, e opponendogli
barricate e mura; e unitisi sulla piazza del mercato o nella chiesa,
gl’interessati giuravano sostenersi contro chiunque pretendesse
sopraffarli. E a noi si fa credibile che uno de’ più efficaci
addirizzi a costituire i Comuni fossero appunto le società mercantili
e artigiane, che trovandosi già ordinate con una gerarchia, con
regolamenti, con statuti[27], con cassa, non aveano a dare che un passo
per chiedere di partecipare coi nobili al Governo.
Talvolta i re medesimi ne’ loro bisogni esibivano di vendere
le regalìe, cioè dogane, zecche, mercati, pedaggi; e i Comuni
s’affrettavano a comperarle, o le ottenevano in premio della fedeltà e
del favore prestato. Tal altra i grandi vassalli insorgevano contro dei
vescovi, e gli uni e gli altri armavano i cittadini, che per tal modo
venivano a conoscere le proprie forze, e invocavan diritti, in prezzo
degli offerti soccorsi. Nella contesa, capitanei e vescovi apprendevano
che ricchezza principale era l’abbondare d’uomini, lo perchè ne
favorivano l’incremento sminuzzando i possessi, e contentandosi d’una
tenue prestazione, purchè vi andasse congiunto l’obbligo di servire
nelle milizie.
Stiamo dunque a gran pezza da chi crede che i Comuni derivassero da
generosità dei re, o da accorgimento loro politico. Erano conseguenza
del risorgimento popolare; ma i diritti che i liberi traevano in
campo, non erano astrazioni costituzionali, e accademici divisamenti
repubblicani, bensì un richiamo alle norme dell’umanità, a quella
libertà d’innocui atti, di cui ciascuno sente mestieri come dell’aria.
L’associazione dirigevasi non a riforme amministrative, ma ad acquistar
forza per diminuire la propria servitù; specie di mutua assicurazione
delle inferme moltitudini contro i pochi armati. Non che fosse
rivoluzione contro il Governo regio, a questo appoggiavansi coloro i
quali scotevano il giogo feudale. E poichè il feudatario, il re ed il
vescovo trovavansi spesso a cozzo, e dividevano tra sè i possessi e le
città, all’uno ricorreva chi fosse malcontento dell’altro, sicuri di
trovarlo favorevole, non per generosità ma per proprio interesse.
Neppure fu una rivoluzione sola che mutasse la forma politica,
giacchè non v’aveva un potere unico da abbattere; e a ciascun Comune
sovrastando un signore particolare, in ciascuno richiedevasi una
particolare rivoluzione. Variissimi dunque erano gl’impulsi, variissimi
i mezzi e i risultamenti, e molto vi poteva il caso, nè sempre
riuscivasi all’intento; ma la libertà, fallisca cento volte, non però
dispera.
Sarebbe peraltro stato difficile strappare ai feudatarj anche sì poco,
quando essi soli e i loro castelli fossero stati muniti, e tutto il
resto inerme; atteso che la forza brutale può a lungo conservare gli
ordini più repugnanti alla ragione. Ma allorchè gli Ungheri avevano
passato le Alpi, non si potè combattere in campagna rasa e con
eserciti ordinati le loro bande scorridore, ma dovette munirsi ciascun
villaggio, ciascuna casa, ciascuna persona; le città rinnovarono le
mura, diroccate dai Barbari o sfasciate dal tempo[28]; ogni monastero,
ogni borgata scavò una fossa, rizzò uno steccato; e le armi, adoperate
soltanto dagli uomini del feudatario e per suo cenno, si affilarono
per l’individuale sicurezza. Qual cosa infonde tanto coraggio, quanto
il conoscere di bastare alla propria difesa? e i nostri padri, che
si erano misurati contro l’Unghero, più non temeano d’affrontare la
masnada del vescovo o del castellano.
Di più, in Italia l’aristocrazia non avea messo così robuste radici
come oltr’Alpi; e nella vasta Lombardia soli forse il marchese di
Monferrato e il conte di Biandrate estendeano tanto i possessi,
da abbracciare borghi e città. La supremazia che i re di Germania
pretendevano qui, era d’opinione più che di forza. Dalla lontananza
o dalle guerre proprie erano impediti di venirvi sovente in persona,
unico modo di farvi valere la propria autorità; se venissero, senza
truppe nè rendite mal si reggevano, e lagnavansi che i vassalli non
gli sovvenissero del necessario, e li riducessero a cascar di fame.
Maggiormente si protraevano gl’interregni di qua dell’Alpi, atteso che
non bastava che un re fosse nominato in Germania, ma conveniva venisse
a farsi coronare in Milano e Roma; nè di rado i signori nostri negavano
omaggio all’eletto dai Tedeschi. Tutto ciò fece la contesa men dura, e
più pronto l’effetto.
Questo restituire gli uffizj da signorili a municipali ed elettivi
cominciò attorno al Mille, crebbe mentre Ottone II combatteva gli emuli
in Germania e i Greci in Calabria, e più nei tredici anni che Ottone
III indugiò a scendere in Italia. Allora i Comuni cittadini costrinsero
i baroni ad accasarsi nelle città, che si trovarono popolate non
più da soli artieri ed arimanni, ma anche da potenti, e crebbero di
lustro e considerazione. Alcune gelose ottennero che gli imperatori
non entrassero più nelle loro mura; altre ne demolirono il palazzo,
per edificarlo nei sobborghi; sicchè debole e limitata restava la
giurisdizione dei re, i quali tanto più facilmente cedevano per denaro
o per favore ciò che nè ricusare potevano, nè conservato fruttava.
Pavia nel 1024 distrusse il palazzo regio, e quando Enrico III volle
costringerla a riedificarlo, gli si oppose con un giusto esercito,
avendo alleati molti signori.
Gran destro ne porse la contesa fra il Sacerdozio e l’Impero, giacchè
in quelle reciproche esagerazioni, dove più che le armi poteva
l’opinione, si trovavano messe in bilancia le competenze delle due
autorità, richiamato a discussione quanto la conquista germanica
aveva innestato sul tronco romano, la legittimità del potere nato
dalla forza, il dominio della spada sovra gli spiriti, l’intrusione
delle discipline militari nell’ordine civile e fin nella gerarchia
ecclesiastica; e l’una e l’altra parte si credette obbligata
a dimostrare le proprie ragioni ai popoli, di cui le bisognava
l’appoggio. E i popoli impararono che avevano diritti, che per
argomenti potevano scegliere a quale prestare il sussidio dell’oro, del
brando, delle convinzioni; e di quelli e di queste misurata la potenza,
vollero servirsene ad assicurare e crescere quei diritti, che avevano
appreso a conoscere e stimare. Trattavasi poi di combattere? bisognava
che il conte o il vescovo si servissero del braccio delle plebi: e guaj
pe’ tiranni il giorno che han bisogno de’ loro oppressi!
Contesa tanto vitale non limitavasi a battaglie in campo aperto,
ma penetrava nelle città e nelle case: spesso una chiesa trovavasi
disputata da due vescovi, uno papale ed uno intruso, i quali si
perseguivano in guerra; diuturne le vacanze, perchè o il papa negava
l’investitura, o i cittadini obbedienza al nominato dall’imperatore;
e sempre i vescovi sentivansi sotto ai piedi vacillare il terreno,
perchè o non investiti dal re, o non riconosciuti dal papa; e per
formare e mantenersi partigiani, cedevano particelle de’ loro diritti
ai Comuni. Esse città giuravansi con altre del sentire medesimo, onde
in armi tener testa alle contrarie. Uscita poi vittoriosa la parte
ecclesiastica, ingegnavasi di menomare le prerogative regie, ma con ciò
raccorciava anche la podestà temporale de’ vescovi, fondata sopra regie
concessioni.
Col carroccio (t. V, p. 439) i popolani s’erano avvezzi a considerarsi,
non più guerrieri obbligati d’un signore, ma d’una bandiera
cittadina, del Cristo che allargava le braccia su quell’antenna, del
sant’Ambrogio, del san Zenone, del sant’Alessandro che li benediceva
dal gonfalone. Quel parteggiare per l’imperatore o pel papa avea misto
i varj ordini d’uomini, per modo che non si guardava tanto se uno fosse
capitaneo, nobile o plebeo, ma se imperiale o pontifizio. Le armi e
i campi comuni, e la necessità di usare concordemente le braccia o
l’ingegno nella mischia o nei parlamenti, scemavano le distanze fra
quelli della parzialità medesima; poi la trionfante conseguiva vantaggi
o privilegi sull’altra, sicchè gli ordini fin allora scrupolosamente
distinti venivano ad unirsi nel Comune cittadinesco; e i giudici
della città, che già, duranti le vacanze del vescovado, decidevano in
propria testa senza riguardo al visconte, qualora al conte o al vescovo
strappassero alcuna nuova porzione di autorità, la esercitavano più
piena sovra maggior numero di cittadini, e con restrizioni minori.
Insegnati a discutere dei diritti, prendono in dispetto gravezze
fino allora tollerate di cheto; alla prima taglia troppo pesante si
ammutinano; cominciato che uno abbia, il seguono altri; la torre, da
cui il feudatario o il conte minacciava, diviene spesso il ricovero
degli affrancati; spesso i monumenti dell’antica magnificenza
convertonsi in difese di nuova libertà; e si preparano lotte, risolute
perchè di scopo evidente e semplice, e non per capriccio o per
obbedienza, ma per tutela dei diritti più sacri. Il tentativo fallisce?
sono smantellati i fortilizj, uccisi gl’insorti: riesce? i sollevati
comprendono la necessità di unirsi.
Non poca opportunità vi aggiunsero le crociate; per passare a
terrasanta molti baroni vendettero od impegnarono i dominj, o per
denaro cedettero qualche parte della giurisdizione ai cittadini,
che, durante l’assenza loro, rassodarono i diritti, e di nuovi
ne acquistarono; mentre gli uomini che combattevano in Palestina
s’abituavano alla libera disciplina dei campi, s’accostavano fra
loro ed ai padroni, e ne riportavano più libere idee, men servili
sentimenti. Quelli poi che fossero capaci di riflettere e di ponderare
i civili ordinamenti, dovevano rimanere attoniti allo spettacolo di
Venezia, di Pisa, d’altre città marittime, che già si reggevano a
popolo: poi nelle Assise di Gerusalemme trovavano un governo, baronale
bensì, ma dov’era provveduto anche alla plebe, chiamata pur essa a
parte delle discussioni.
Ecco dunque risalire alla dignità civile quei che l’avevano perduta
fin dall’invasione dei Longobardi: ecco vincitori e vinti ricondotti
sotto una giustizia ed un governo medesimi. E poichè le reliquie degli
antichi Romani, sentendo rivalere l’ingegno sopra la forza, tornavano
su quelle antiche memorie che un popolo perde per ultima cosa, e che
servono spesso di lievito acciocchè l’inerte massa non imputridisca;
e i discendenti medesimi de’ conquistatori rispettavano quelli che
un tempo avevano soggiogati; perciò si ridestarono i nomi e le forme
romane, e i magistrati cittadini non s’intitolarono più scabini alla
tedesca, ma _consoli_.
Adunque in due atti spiegavasi quel movimento: sottrarsi con braccio
forte alla dominazione armata, poi colla prudenza costituirsi. Che se
era difficile quel primo contro conquistatori armati, difficilissimo è
sempre il secondo, e allora viepiù quando di costituzioni non s’aveva
alcuna esperienza.
Ma in che consistevano le pretensioni dei Comuni? Domandavano libertà
materiale di andare e venire senza pagar pedaggi; di vendere, comprare,
possedere il proprio, e lasciarlo ai figli; contrar matrimonj anche
fuori del feudo, e con persone di qualsiasi condizione; sicurezza della
casa e della persona; una misura fissa nei dazj, nelle decime, nelle
prestazioni di corpo dovute al signore, ne’ giorni in cui servirlo
colla marra o colle armi, nella retribuzione pel forno o pel mulino
privilegiato in tutto il feudo; se qualche bestia si svii, non venga
al castellano, ma rendasi al proprietario; possa tagliarsi legna morta
al bosco; nessuno arresti un comunista senza intervenzione di giudici;
siavi un tribunale a cui richiamarsi anche dei torti ricevuti dal
signore, e dove giustificarsi col giuramento o per testimoni, anzichè
col duello.
Scossi che si fossero dal giogo, non d’un Tedesco o d’un Franco, ma
d’un tiranno, vinto in unanime concorso il contrasto del vescovo o
del conte, cercavano un titolo ai loro diritti col farseli non dare
ma confermare dal re in quelle che chiamaronsi _carte di Comune_. I
re vi trovavano il proprio conto, perchè, oltre deprimere i feudatari
privandoli della giurisdizione, con esse carte davano regole di diritto
criminale e civile, traendo a sè una parte sì principale della regia
autorità qual è la legislativa, istituendo o convalidando le costumanze
locali.
Le carte che ci rimangono, per quanto variate, importano l’abolizione
delle servitù personali e delle tasse arbitrarie, assicurato agli
abitanti lo scegliersi i magistrati municipali, e data a questi
autorità di movere in armi i comunisti quando il credano necessario
a tutelare i diritti e le libertà del Comune, sia contro i vicini,
sia contro il signore. In quelle medesime ove propriamente veniva
riconosciuta una giurisdizione distinta, non si stabiliva già chiaro e
preciso in qual relazione starebbe d’allora innanzi il Comune col re,
col feudatario, col vescovo, bensì riducevasi in iscritto l’ordinamento
sociale interno, tutto ciò che potesse contribuire alla civile
sicurezza, e massime all’applicazione della giustizia; la parte ove i
popoli sentono più immediatamente la servitù o la libertà.
V’avea però Comuni propriamente stabiliti da baroni o da re,
sulle proprie terre aprendo asilo ai vagabondi e agli avveniticci,
costituendo _città nuove_, _borghi nuovi_, _castel franchi_, _franche
ville_, sotto un preposto del re o dei signori, con una carta,
alla quale davano pubblicità affine di allettare gente forestiera
a stanziarvisi e comprare terreni. Il conte Guido Guerra, suocero
del famoso Bellincion Berti, nel 1208 dava nel suo viscontado di val
d’Ambra il diritto ad uno per ciascuna terra di formare insieme uno
statuto, unirsi per deliberare degli interessi pubblici, e assistere
lui, capo dello Stato; il quale delegava i suoi poteri al podestà,
salvo l’arbitrio di modificarne le sentenze.
Siffatte carte occorrono men frequenti in Italia, forse perchè,
sussistendo alcuni Comuni fin dall’età romana, od essendosene
costituiti durante il reggimento feudale, non si trovava bisogno di
nuovi diplomi per regolare l’amministrazione interna, i diritti de’
magistrati, le relazioni col signore e coi vicini. Pure d’alcune
abbiamo gli apografi, d’altre fondatissima presunzione, tanto da poter
asserire che i Comuni nostri sono i più antichi del mondo moderno,
e fin anche di quello di Leon in Ispagna, conceduto da Alfonso V
coll’assenso delle Cortes entrante l’XI secolo.
Venezia dall’origine sua medesima si trovò stabilita in repubblica; e
a lei somigliare dovevano le altre città marittime di maggior fiore,
Pisa, Amalfi, Napoli, Gaeta. Adria, ancora di qualche conto, nel 1017
menò guerra coi Veneziani, i quali vincitori obbligarono il vescovo
Pietro e i primati a venire al doge, chiedere scusa, e promettere
fedeltà. Dall’alto di tal sommessione esso vescovo appare anche capo
politico del Governo; ma contraeva coll’intervento de’ suoi canonici e
di varj laici, de’ quali il primo è _Anastasius consul_. Le città del
litorale istriano, aggregato talvolta al regno d’Italia, conservarono
le forme comunali all’antica, e nel 991 Capodistria faceva col doge
Pietro Orseolo II una convenzione, stipulata da un conte Sicardo suo
governatore, _e cunctos habitantes civitatis Justinopolitanæ, tam
majores quam minores_[29]. Anche Ragusi, città mista che per tante
ragioni s’annesta alla storia italiana, e che sotto una costituzione
aristocratica gareggiò con Venezia, e fu l’Atene della letteratura
slavo-illirica, degna di storia più che i vasti imperj da cui fu
ingojata, antichissimo esempio ci è di governo municipale, poichè in
un diploma del 1044 Pietro detto Slaba (slavo) priore, _cum omnibus
pariter nobiles, atque ignobiles mei, tam senes, juvenes, adolescentes,
quam etiam pueri_, restituisce alcuni beni all’abate di Santa Maria di
Lacroma, presente il vescovo Vitale[30].
I Genovesi, costretti a schermirsi dai Saracini di Frassineto, buon’ora
si ordinarono a comune sotto il vescovo, dividendo le città nelle
_compagne_ di Castello, Borgo, Piazzalunga, Maccagnana, San Lorenzo,
Portanuova, Sosiglia e Portoria, ciascuna avente consuetudini proprie
e gonfalone, e deliberando per consigli e parlamenti. All’888 si fanno
risalire i suoi primi consoli, il senato, l’assemblea del popolo e le
forme municipali, che ricevettero conferma da un diploma di Berengario
II del 958, il quale assicurava ai Genovesi le proprietà, già _jure_
acquistate[31]. Poi nel 1056 Alberto marchese giurava osservare le
consuetudini di essi, che sono le seguenti:
«Qualora si contenda sopra la sincerità d’una carta tra Genovesi e
forestieri, se il notajo e i testimonj sieno presenti, basta che il
presentatore della carta giuri non l’avere corrotta in veruna parte: se
manchino notajo e testimonj, il presentatore trovi quattro persone che
il giurino con lui. La femmina longobarda può vendere e donare senza
l’assenso dei parenti e l’autorità del principe. Così pure i servi, gli
aldj delle chiese e i servi del re vendano e donino liberamente le cose
di loro proprietà, ed anche le livellarie. I villani de’ Genovesi, che
abitano sui poderi dei padroni, non sono tenuti a dare fodro, fodrello,
albergaria o placito ai marchesi, nè ai visconti, o loro mandati.
I livellarj delle chiese, che per gravi casi non possono soddisfare
l’annuo canone, non perdano un fondo livellato, se prima del decimo
anno paghino i livelli scaduti. Gli abitanti di Genova non devono
stare in giudizio fuori di città, nè obbediscano a sentenza renduta
fuori. I rettori di Sant’Ambrogio possano conceder beni a livello.
I forestieri abitanti in Genova devono fare la guardia coi Genovesi
contro gl’insulti dei Pagani. Chi giura con quattro testimonj di aver
posseduto per trent’anni un podere, sia cheto contro qualunque podestà
ecclesiastica o laica, nè v’abbia luogo a duello. Quando i marchesi
vengano a tener placito a Genova, il bando non duri che quindici
giorni. Un laico a cui un cherico abbia ceduto i beni ecclesiastici, li
posseda tranquillamente finchè il vescovo vive. Se uomo o femmina prese
a livello beni ecclesiastici, o per compra, o per eredità, niun altro
può acquistare livello sui medesimi: e se nasce controversia, chi è in
possesso giuri con quattro testimonj che da dieci anni egli od i suoi
antecessori possedono quei beni a livello. I cherici legittimamente
investiti di beni ecclesiastici li tengano alla sicura quanto vivono,
nè altro cherico acquisti ragioni su quelli. Gli uomini dei Genovesi,
che vogliono risedere sui poderi de’ padroni, sieno franchi da ogni
servizio pubblico».
Nel 1109 il conte Bertrando donava al Comune di Genova la terra di
Gibeletto in Siria: nel 1130 Pavesi e Genovesi stipulavano concordia e
reciproca difesa. Nel 1166 i consoli de’ mercanti e de’ marinaj di Roma
agli uomini del Genovesato da Portovenere fino a Noli concedeano pace e
sicurezza della persona e degli averi per terra e per mare da Terracina
a Corneto, cassando le rappresaglie e qualunque procedura per rapine da
trent’anni in poi; renderanno buona giustizia e riparazione; potranno
condurre a Roma qualsiasi merce, e farvi contratto; obbligheranno a
giurar questa pace i visconti e balii di Terracina, Stura, Ostia,
Porto, Santasevera, Civitavecchia; se alcun Romano rechi danno a
Genovesi, l’obbligheranno a rifarli, e se non possa, li rifaranno
dal Comune; non soffriranno si armino a danno loro legni di corso da
Capodanzo a Terracina, e da Caponaro a Corneto; terranno per nemici i
Pisani, nè gli accoglieranno sul loro territorio; serberanno pace cogli
uomini di Albenga, Portomaurizio, Diano, San Romolo, Ventimiglia, se
i loro consoli la giurino ad essi. Di rimpatto i consoli del Comune di
Genova giuravano pace ai Romani coi patti medesimi[32].
Siena, città primaria sino al tempo de’ Longobardi, e dove il vescovo
appare lungamente anche capo temporale, già avea Comune nel 1151 quando
il conte Paltonieri dava in pegno al sindaco il castello di San Giovan
d’Asso col suo distretto, per dieci anni: anzi nel 1137, _in communi
colloquio_ molti nobili di Staggia e Strove donavano alcuni castelli
a Ranieri vescovo e capo civile di Siena. Poi nel 1186 Enrico di
Svevia, vivo Federico Barbarossa, dava e confermava a questo Comune
la zecca, la libera elezione de’ consoli, del rettore, del podestà,
con giurisdizione sopra tutto il contado, salvo ai giudici imperiali
l’ultimo appello delle cause, e pagando alla Camera imperiale settanta
marche d’argento[33].
Pisa, a comodo anche dei tanti avventicci, raccoglieva, fin dal
1160, gli statuti precedenti, fin allora tenuti per memoria, donde
ricaviamo l’interno suo ordinamento e la persistenza del diritto
romano; aggiungeva regole per le contestazioni marittime, che voglionsi
approvate il 1075 da papa Gregorio VII; poi nel 1085 Enrico IV, oltre
varie esenzioni, le prometteva osservarne le consuetudini di mare,
lasciare che i seniori facessero le leggi e rendessero giustizia, non
mandare in Toscana verun marchese se non approvato da dodici uomini,
eletti nell’assemblea dei cittadini di Pisa, raccolta a suon di
campana[34]. Prometteva inoltre non distruggere le case, non incendiar
la città nè diroccarne le mura, non esigerne alloggi; se rechi offesa
ad alcuno, ne giudicherà per mezzo di dodici sacramentali senza duello,
salvo se si tratti della vita o dell’onore del re; non impedirà i
viaggi, e di mariti che siano in viaggio non arresterà le mogli; non
porrà altro aggravio se non quello che tre seniori per ciascuna villa e
castello giurino essersi praticato al tempo del marchese Ugo; lascerà
che vedove e fanciulle si maritino, senza costringerle a sposarsi a
chi egli voglia, o esigerne prezzo; non torrà nè farà lavorar le terre
a mezzo miglio in giro, che furono paludi o pascoli pubblici o delle
chiese; il pezzo del muro vecchio sin all’Arno lascerà libero a comune
vantaggio, non permettendo vi si eriga casa; se alcuna nave sia fermata
da Gaeta a Luni, nessuno ardisca predarla.
Lucca, prediletta sede dei marchesi di Toscana, in un documento
del 1124 chiamata _gloriosa civitas, multis dignitatibus decorata,
atque super universam Tusciae marchiam caput ab exordio constituta_,
possiede uno de’ più ricchi archivj d’Italia, da cui potrebbe trarsene
la storia comunale. Fra il 965 e il 972 Ottone I conferiva a quella
Chiesa un’immunità, la quale era piuttosto personale ed ecclesiastica,
salvo che cedevasi ad essa Chiesa e al clero la facoltà regia di
eleggere il proprio avvocato, e dispensavasi dal giurare nelle cause
con molti _sacramentarj_. Ottone II nel 981 confermò ed estese questi
privilegi, volendo che tutte le persone dimoranti nelle terre e
castella d’esso vescovado fossero sottoposte unicamente al tribunale
del vescovo, che potesse citarli e giudicarli (_distringere_) a modo
della potestà regia. Nessun duca, marchese, conte, visconte, giudice
pubblico o gastaldo o qualsiasi altro magistrato presuma porvi piede
per udir cause, esigere multe, far foraggio, levare sfatichi; chiunque
possedesse beni del vescovado ingiustamente, li restituisca[35];
seguono altri provvedimenti opportuni al libero esercizio del dominio
e dei diritti vescovili, e comminando ai contravventori mille libbre
d’ottimo oro, da pagare metà al fisco imperiale, e metà alla chiesa di
Lucca _ejusque vicario_. Alessandro II papa attribuì a quel Comune per
sigillo una bolla di piombo[36].
Vedemmo Anselmo vescovo di Lucca zelantissimo per Gregorio VII contro
l’imperatore; onde i cittadini gli si ribellarono, ed Enrico IV,
da Roma il 23 giugno 1081, in premio della fedeltà e de’ servigi
prestatigli, conferiva ai Lucchesi un privilegio, nel quale vieta ai
_vescovi_, duchi, marchesi, conti e qualsiasi persona o autorità di
demolire il recinto delle mura nè i casamenti urbani o suburbani; o
di fabbricare castelli nel circuito di sei miglia, nè di esigervi il
fodro o il ripatico; abolendo le _consuetudini perverse, introdotte
dalla durezza_ del marchese Bonifazio; non vi abbia palazzo imperiale
in città o nel borgo, nè siano tenuti agli alloggi; chi per negozj va a
Lucca sia pel Serchio sia per terra, non venga molestato nè derubato,
nè alcuno lo impedisca o svii; i Lucchesi possano negoziare sopra i
mercati di Parma e San Donnino ad esclusione dei Fiorentini; siano
giudicati solo da chi ha legittima giurisdizione; non venga obbligato
al duello chi adduca il possesso di trent’anni, o altro documento; il
giudice longobardo non possa proferirvi giudizio, se non in presenza
del re o del suo cancelliere[37].
Qui avete sott’occhio una vera carta di Comune; e quantunque v’appajano
come concessioni quelle che oggi si hanno per generale giustizia,
pure alleggeriva la soggezione immediata ai marchesi e conti; la
mediata moderava nell’esigenza delle tasse e ne’ giudizj; dava a Lucca
un’esistenza comunale in faccia ad altri Stati, sicchè l’università e i
singoli cittadini fossero rispettati come tali.
Benchè, col cessare della guerra delle Investiture, rivalesse
l’autorità dei marchesi, questa non tolse al Comune di Lucca di operare
indipendente: dal 1088 al 1144, ebbe guerra coi Pisani; distrusse i
castelli Castagnoli, Vaccole, Vecchiano, Ripafratta, appartenenti a
Cattanei o conti rurali; da Uguccione e Veltro, visconti di Corvara
nella Versilia, comprò questo tenimento e il castello di Vorno che
spianò; e chiamò a giudizio arbitrale i vescovi di Luni e i marchesi
di Malaspina[38]. Non sapremmo dunque definire a che si riducesse la
supremazia dei marchesi di Toscana, che pur sussistette fino a che il
marchese Guelfo della casa di Matilde, principe di Sardegna, e duca
di Spoleto, nel 1160 al popolo lucchese cedette ogni diritto, azione,
giurisdizione, che gli competessero sia a titolo del marchesato, sia
per l’eredità della contessa; solo per novant’anni riservandosi il
censo di mille soldi, sebbene non siano pur la metà di quel ch’egli
potrebbe ritrarne[39]. Così que’ cittadini furono riscattati da ogni
servitù particolare, e l’assicurata libertà garantirono col giurar
fedeltà e sommessione all’imperatore.
Benchè Lucca sia così ricca di documenti, il Tommasi, nel _Sommario_
della storia di essa, dice non potersi «fissar con sicurezza quando
v’incominciasse la repubblica, gli storici lucchesi segnando un’epoca
chi più chi meno remota;..... se narrano i primi scrittori fatti
bastantemente provati donde traspirano manifesti segni di libertà
e d’indipendenza, producono i secondi tali carte contemporanee da
smentire appieno gl’indicati segni, perocchè mostrano esse più presto
soggezione gravissima, che la ben menoma franchigia». Quest’incertezza
è di gran lunga maggiore per gli altri Comuni, e deriva dal fatto
dei mal determinati poteri, tanto dominante nel medioevo, che non
deve presumere d’intendere la storia civile chi non l’abbia sempre
sott’occhio.
Ampio privilegio fu concesso il 1129 da re Ruggero, e confermato il
1164 da re Guglielmo alla città di Messina, in benemerenza de’ sussidj
prestati a snidare i Normanni. Portava che i Messinesi, tranne i
casi di Stato, non potessero convenirsi in civile o in criminale se
non da giudici eletti da loro, neppur nelle cause col fisco; il re
non operasse dispotico, ma si attenesse alle leggi, e se contrario
a queste dava alcun decreto, fosse irrito e nullo; non nominasse
uffiziali pubblici che messinesi e benevisi; e fosse reputato cittadino
coronato di Messina. I deputati di questa tenessero il primo luogo
nelle assemblee convocate dal re; solo colà si coniasse la moneta
del regno; nel tribunale suo fosse un consolato per deliberare in
affari marittimi, composto di Messinesi, _nominati dai padroni delle
navi e dai negozianti_. I Messinesi andassero esenti da dogana per
tutto il regno; potessero senza compenso tagliar nelle foreste regie
quanto occorresse a fabbricare e risarcir le navi: nessuno d’essi
fosse forzato al servizio militare; la galera di Messina inalberasse
lo stendardo reale; nelle assemblee dal re convocate per gl’interessi
di quella città non si deliberasse che in presenza dello stratego,
dei giudici e d’altri uffiziali della città; gli ebrei vi godessero
diritti e immunità pari ai cristiani. Tale carta, confermata poi ed
accresciuta, rendeva il comune di Messina quasi sovrano[40].
Al popolo di Ferrara Enrico III nel 1055 concedeva che i _cortensi_
fossero assolti dal dare la terza pel placito; i villani nelle
lor terre abitanti non andassero al placito pubblico, ma per loro
rispondessero i padroni; le navi e i cavalli loro non fossero obbligati
a servizio se non quando esso imperatore venisse in Italia; non
pagassero il ripatico se non a Pavia; e così vien fissato quanto
retribuire pei pesci, pel sale a Cremona, a Venezia, a Ravenna;
tutt’altrove si era immuni d’ogni esazione. Due volte l’anno tengano il
placito generale per tre giorni, in ciascun de’ quali diano tre porci,
cento pani, una libbra di pepe, una di cinnamomo, tre sestieri di
miele, e in tutto una vezza di vino; al quarto giorno diano a colui che
tenne il placito, un majale e cinquanta pani[41].
Anteriori diritti possedevano le comunità del lago di Como, giacchè
Ottone il Grande nel 962, ad istanza dell’imperatrice Adelaide,
confermava agli abitanti dell’Isola Comacina e di Menaggio i privilegi
che avevano ottenuti dagli antecessori suoi, assolvendoli da molti pesi
e dal venire al placito, se non tre volte l’anno in Milano[42]. Verso
il 1090 troviamo i Comaschi alle prese coi popoli della riva dell’Adda,
quando il beato Alberto, fondatore del famoso convento di Pontida,
s’interpose di pace: i Comaschi lacerarono il suo lodo; mal per loro,
giacchè nel combattimento ebbero la peggio.
Fin dal 990 il popolo di Cremona sosteneva briga con Olderico, suo
vescovo insieme e conte, e cacciatolo, abbattè la città antica, e una
maggiore ne fabbricò contro l’onore imperiale[43]. Il 1114 Enrico V
confermava i privilegi de’ Cremonesi, cioè i beni _ch’essi in loro
lingua chiamano proprietà comunali_[44], e di fabbricare fuor di città
il palazzo imperiale, il che equivaleva a promessa di non entrarvi
coll’esercito.
Del Comune di Brescia trovansi vestigia al 1000: nel 1020 già sono
citate le concioni pubbliche che si tenevano in San Pietro de Dom, e il
banditore comunale, a nome di esso Comune, investiva gli uomini degli
Orzi del castello, delle fosse e degli spaldi di Orzi: essi a vicenda
promettendo difendere quella rôcca contro chi fosse ardito a disputarne
il possesso al Comune di Brescia, presterebbero ogni quindici anni il
giuramento, pagherebbero alla madonna d’agosto cinque soldi milanesi.
Del 1029 si conosce uno statuto che concerne anche i feudi. Nel 1037,
per togliere le contese tra il vescovo e il Comune, più di cencinquanta
uomini liberi di Brescia si radunano, e Odorico vescovo promette non
eriger fortilizj sul colle Cidneo, e cedere al popolo alcuni boschi di
Castenedolo e di Montedegno, pena duemila libbre d’oro se fallisca al
promesso.
I Bresciani nel 1102 avevano promulgato una legge contro gli usuraj: e
due anni appresso Ardizzo Aimone, console di colà, girava per le città
lombarde onde indurle a federarsi in difesa comune, convenendo nel
monastero di Palazzuolo[45].
Dicemmo come a Mantova fosse costituito il Comune degli arimanni.
Ai 27 giugno 1090 la contessa Matilde gittava un bando qualmente _i
fedeli suoi Mantovani cittadini_ ricorsero alla clemenza di essa,
bramando esser rilevati dall’oppressione d’alcuni loro concittadini
e domandando fosser loro restituiti gli arimanni, e le cose tutte
_comuni_, tolte ad essa città dai predecessori della contessa. Al che
annuendo, abolisce e sterpa tutte le esazioni ed angarie non legali,
imponendo che nè essa nè gli eredi suoi od altra persona grande o
piccola di sua podestà possa molestare i cittadini di Mantova per le
persone loro, i servi, le ancelle, i liberi dimoranti in quella terra,
e l’arimannia e le cose comuni ad essa città spettanti sulle rive del
Mincio, o le cose mobili e immobili. Nessuno alloggi in qualsiasi casa
della città, o in quella d’un gentiluomo (_militis_) nel sobborgo, o
nella canova di chicchessia, contra lor voglia. Restituisce loro i beni
occupati, in modo che pascolino, seghino, caccino a voglia; possano
sicuramente andare e venire per acqua e per terra senza pagar pedaggio,
ed avere quella buona e giusta consuetudine che ottiene ogni miglior
città di Lombardia[46]. Nel 1133 Lotario II confermava al popolo di
Mantova i privilegi conceduti già dall’imperatore Enrico II,_ compresa
l’arimannia e le cose comuni di essa città, su ambe le rive del Mincio
e del Tàrtaro_; abbiano facoltà di trasferire il palazzo imperiale dal
borgo San Giovanni al monastero di San Rufino di là dal Mincio; restino
liberi dall’albergaria, e possano andare e venire a tutti i mercati
dell’Impero, senza molestia nè esazione di teloneo. Concede inoltre
l’isola dov’era stato il castello di Ripalta, sicchè altro fabbricarne
non potesse egli nè i successori suoi[47].
Nella vita del beato Lanfranco, sotto il 1030, leggesi che il padre
di questo era di coloro che custodivano le leggi e i diritti della
città di Milano[48]; e lo storico Landolfo di San Paolo nel 1107
chiamasi secretario dei consoli[49]. In quell’anno stesso i Milanesi
erano alle mani colla città di Lodi, e la stringevano d’assedio;
Pavia cavalcava Tortona, la quale chiese l’alleanza dei Milanesi,
mentre Pavia univasi co’ Lodigiani e Cremonesi, e presa la città
nemica, la mandò a fuoco. E di vita propria ci diè sentore Milano sia
nell’antica contesa coll’arcivescovo Landolfo, sia più chiaramente in
quelle delle Investiture e pel matrimonio dei preti; poi i principi
di Germania e Federico arcivescovo di Colonia nel 1118 scrivevano ai
_consoli, capitanei, cavalieri e all’intero popolo milanese_, come
a Comune indipendente, istigandoli contro Enrico V a tutelare le
proprie libertà, fidati nell’ajuto di Cristo[50]. Nel 1117 i Lombardi,
sgomentati da fenomeni straordinarj, pioggie di sangue, nascite
di mostri, tuoni sotterranei, risolsero provvedere alla giustizia,
all’ordine, alla penitenza; onde l’arcivescovo Giordano radunò in
Milano una dieta straordinaria, dove non comparvero più principi e
conti o feudatarj, ma sovra un palco da una parte si posero tutt’i
vescovi, dall’altra i consoli delle varie città, i giurisperiti e
popolo immenso, e trattarono del metter pace[51]: assemblea di liberi,
che da se stessi consultano il proprio meglio, e che forse allora
avvisarono come adempiere al difetto della giurisdizione reale, caduta
così in basso. Sembra difficile che si abbia a intendere qui soltanto
del Comune dei conquistatori, senza partecipazione del popolo.
Di questa distinzione del Comune dei nobili dal popolano ci presentò
insigne documento Mantova; un altro abbiamo in Bergamo, dove i nobili
troviamo più volte convocati insieme col clero a trattare di possessi
ecclesiastici[52]. Poi re Corrado nel 1088 teneva in quella città un
placito, assistenti varj giudici del sacro palazzo, alquanti vescovi,
marchesi, conti, valvassori milanesi e bergamaschi, e _varj cittadini_
di essa città[53].
Quanto alle terre del Piemonte, nel 1090 Ottone Riso e Benedetta sua
moglie vendono una casa e una cascina _omnibus vicinis de Bugella_;
acquisto comune, che indica una comune amministrazione dei Biellesi,
benchè qui pure potrebbe supporsi dei soli conquistatori. Due anni
appresso, gli abitanti di Saorgio maschi e femmine fanno una donazione
a Sant’Onorato di Lerino. Nel seguente trovasi già in Biandrate un
Comune con dodici consoli, e quei conti Guido e Alberto fanno patto di
assistenza coi militi, cioè coi valvassori, per conservare i possessi
e feudi che ottennero, promettendo lasciar che trasmettessero ai
loro figli maschi e femmine i terreni di cui gli abbiano infeudati,
nè proibire che vendano un edifizio che v’abbiano eretto, purchè
non vendano essa terra senza consenso dei conti. I quali conti non
imporranno pena ai militi di Biandrate se non per omicidio, spergiuro,
furto, adulterio con una parente, tradimento, duello giudiziale e
aggressione; gli altri delitti rimetteranno al laudo di dodici consoli.
I militi a vicenda giuravano stare ligi ad essi conti, conservarne
di buona fede i feudi; e tra loro stessi promettevano garantirsi i
possessi contro chicchessia, nelle discordie rimettersi ai dodici
consoli[54]: i quali pure giureranno risolvere le liti in Biandrate al
miglior vantaggio del Comune e ad onor del luogo[55].
Nel 901 Lodovico IV imperatore al vescovo d’Asti Eilulfo concedeva la
corte e il castello di Bene, Cervere, Niella, Salmour, e la contea
di Bredulo fra il Tanaro e la Stura: ma nella città non aveano que’
vescovi che il castelvecchio, sin quando Ottone III nel 992 a Pietro
concesse anche la città con quattro miglia in giro, e giurisdizione,
il letto del Tanaro e le rive, e tutti i diritti camerali, e le
successioni agli intestati, vietando a qualsiasi conte di pigliarvi
ingerenza[56]. L’anno stesso agli _abitanti_ d’Asti esso Ottone
concedea facoltà di trafficare ove loro paresse; poi Corrado Salico
nel 1037 li faceva esenti da ogni dazio e dogana in qualunque parte
arrivassero mercatando, sempre ad istanza del vescovo. Al quale però
già stavano mal soggetti, talchè due volte la principessa Adelaide
dovette venire ad assisterlo, gettando il fuoco alla città; poi alla
morte di essa, vi si formò il Comune, e li troviamo ben presto sostener
guerra col marchese Bonifazio di Savona, e nel 1098 già stringer lega
con Umberto II di Savoja erede di essa Adelaide. Amedeo III di quella
casa, morto il 1148, dava franchigie comunali a Susa; Tommaso ad Aosta
nel 1188, ricevendola in protezione: attesochè l’esser costituiti in
Comune non repugnava alla dipendenza da un signore.
Chi cercasse, troverebbe in quel torno stabilite a Comune tutte
le città italiane; ma l’accertarne il principio è difficile tra
quell’_agitazione costituzionale_, reggimento indeciso fra la pace e
la guerra, fra la sommessione e la rivolta, fra l’opposizione legale e
l’insurrezione.
D’altro passo erano proceduti i paesi di Romagna. Inviolati da Barbari,
aveano essi conservato l’ordinamento quale sotto l’Impero bisantino,
con consoli sopra il Governo e i giudizj, e con tribuni che comandavano
ai borghesi, distribuiti in scuole militari. Staccati che furono da
quello, la difesa venne commessa ai vassalli, e il loro capo assunse
l’aspetto generale d’allora, cioè di signore feudale ereditario, e
trasse il titolo dalle terre che possedeva. L’ordinamento civile vi si
trasformò quando i varj vescovi, che pretendevano alla superiorità,
dopo Ottone il Grande s’inchinarono al pontefice; sicchè a questo
rimase la primazia sovra la Romagna, e ai vescovi la giurisdizione e
il nominare i magistrati, che, secondo allora solea, retribuivansi con
terre feudali. A capo pertanto d’ogni contado aveasi un visconte, sotto
cui i capitanei vescovili, indi i vassalli e i valvassori, e da ultimo
il Comune dei liberi, i quali formavano il consiglio municipale coi
vassalli del vescovo.
In qualche città, e nominatamente a Ravenna e sue dipendenti come
Bologna, durava traccia delle istituzioni bisantine, essendo i
cittadini distribuiti per scuole d’arti, che erano ad un tempo
divisioni militari, aventi alla testa decurioni finchè durò l’antica
costituzione romana, e con magistrati particolari per definire i loro
affari, detti consoli de’ mercanti, de’ pescatori, de’ calzolaj,
e così via. In ciascheduna corporazione un _capitolario_ vigilava
che fossero mantenuti i capitoli, vale a dire i diritti speciali di
ciascuno, regolava i mercati, e risolveva le controversie. Il popolo di
Bologna nel 1116 ottenne da Enrico V la conferma dei privilegi e delle
consuetudini sue.
Più tardi si riscosse la campagna. La conquista dei Barbari aveva
arrestato lo spopolamento, prodotto dall’affluire della gente nelle
città; poi collo stabilirsi dei feudi la politica prevalenza fu
trasferita dalle città alla campagna[57]. Attorno al castello del
barone o al sagrato della chiesa accoglievasi una gente laboriosa,
manufattrice, mercadante, che presto cresceva in borgate. I signori,
accortisi come potessero vantaggiarne d’entrate e di forza materiale,
concessero alcuni privilegi, che non li facevano indipendenti, ma ne
cresceano le ricchezze e gli abitanti; e quest’incremento rendeva
necessarj nuovi privilegi, per quanto poco garantiti contro la
prepotenza. Alcuni anche per bisogno li vendevano, nè denaro mancava
ai sudditi per tale acquisto, avessero pur dovuto togliersi il pane di
bocca. Altrove non erano concessi ma pretesi, e l’esempio delle città
ispirava ai campagnuoli desiderio di scuotere la dipendenza, e fiducia
di riuscirvi. Rifuggiti in un bosco, sovra un colle, dietro un terrato,
sfidavano di colà lo sdegno del signore finchè egli non calasse a
ragionevole componimento.
Del come si formassero le borgate attorno alle chiese un bel documento
ci resta. Compita nel 1093 la chiesa di Empoli, una delle più antiche
collegiate di Toscana, prete Rolando ne divenne _custode e prevosto_,
al quale nel 1119 la contessa Emilia promise quel che il marito suo
Guido Guerra signore di Empoli già aveva giurato, cioè che a tutti gli
uomini del distretto empolitano, o vivessero sparpagliati o riuniti
in castelli e ville, imporrebbe di stabilirsi attorno alla chiesa
matrice di Sant’Andrea, donando a tutte le famiglie un appezzamento
di terra per costruirvi le abitazioni, oltre uno per erigere il
castello: prometteva pure difendere esse case, di modo che, se mai,
per guerra o per violenza dei ministri regj o per altro, fossero
abbattute, i conjugi Guido le rifarebbero a loro spese[58]. Di poi nel
1182 i Fiorentini obbligarono gli Empolitani a giurar loro obbedienza
e fedeltà contro chicchefosse, eccetto i conti Guido antichi loro
signori, pagar cinquanta lire annue nel giorno del Battista, un cero
più grosso di quel che gli uomini di Pontormo offerivano quand’erano
vassalli del conte Guido Borgognone di Capraja.
Il parabolano frà Jacopo d’Acqui ricorda che, al tempo del Barbarossa,
molte terre grosse si formarono in Piemonte coll’unire ville: e prima
Chivasso, per opera de’ Milanesi: poi alquanti rustici, congregati
in opposizione ai marchesi di Saluzzo, edificarono Savigliano, che
vuol dire savio-villano, per venire dalla servitù di essi marchesi
a libertà: altri coll’ajuto de’ Milanesi fra la Stura e il Gesso
fecero una città detta Cuneo, perchè avea tal forma: così furono
costituiti Fossano, Mondovì, Cherasco, per tenere in freno quei di Asti
e di Alba[59]. Nel 1251 molte famiglie di Marmirolo nel Mantovano,
trovandosi angariate da Guidone Gonzaga, abbandonarono in unanime
concorso la patria, e si mutarono nel paese di Imola: il qual Comune
donò loro molte terre colte e incolte, che essi obbligaronsi di mettere
a frutto, pagandone annuo censo, e abitando uniti in un villaggio che
Imola fabbricherebbe apposta, e che fu Massa Lombarda[60]. Fin dal
1157 il popolo di Marti e quello di Montopoli nel Valdarno inferiore
discutevano de’ proprj confini, e si citarono i consoli a far
dichiarare dai più vecchi e probi quali fossero veramente[61]. Firenze,
l’anno 1300, decretava si facessero tre terre nel Valdarno superiore,
per frenare gli Libertini di Gavelle e quei di Soffena e i Pazzi; le
quali furono Terranova, Castelfranco di Sopra e San Giovanni.
Ad emanciparsi erano i borghi ajutati dalle medesime città, cui giovava
l’aversi in giro consenso di liberi, anzichè minaccia di tiranni.
Perciò i fuggiaschi s’accoglievano sopra le terre suburbane, che
anticamente erano appartenute al vescovo, o, come allora dicevasi, al
santo patrono, e perciò si chiamavano _corpi santi_ in Lombardia, e
_appodiato_ a Bologna, _camperie_ nella Toscana, sottoposte alle leggi
e al podestà medesimo della città. Se i Comuni cittadini avessero
dichiarato sciolti i feudi, tutti i campagnuoli sarebbero affluiti
nelle città: ma queste non aveano mai avuto mente a costituire un
diritto nuovo demolendo il preesistente, onde non attentavano ai
legami che tenevano l’uomo alla terra ed al padrone, sebbene volentieri
aprissero ricovero a’ fuggiaschi, e sostenessero chi si ribellava ai
conti rurali.
Milano nel 1211 concedeva a tutti i contadini e borghesi di accasarsi
in città, e li faceva esenti da ogni gravezza rurale, e accomunati ai
diritti di cittadini, purchè non lavorassero di propria mano la terra,
abitassero in città trent’anni, eccetto il tempo del ricolto. Imola nel
1221 prometteva la quinta parte degli uffizj a quei di Castello Imolese
che andassero accasarsi in città. L’anno stesso Bologna prometteva
immunità ai forestieri, e il consolato ad ogni venti famiglie che
venissero a formar villa nel territorio bolognese.
I signori si opponevano a che i loro dipendenti _giurassero il
Comune_; ed essendosi i terrazzani di Limonta e Civenna accomandati
al Comune di Bellagio sul lago di Como, l’abate di Sant’Ambrogio, che
n’era feudatario, protestò non averne mai dato concessione, e chiese
sentenza, per la quale furono assolti dalla vicinanza dei Bellagini,
dal contribuire il fodro, e venire al placito e alla giurisdizione[62].
Ad alcuni signori le comunità indissero guerra, poichè il diritto
della personale vendetta, allora universalmente riconosciuto, rendeva
alle città legittimo l’osteggiare i baroni, che fin sotto le loro mura
aveano piantato fortifizj; e bandivasi pace alle capanne e guerra ai
castelli. I conti d’Acquesena dominavano sei popolose terre in val
di Belbo, e sorretti dal marchese di Monferrato e dalle armi, mille
soprusi si permettevano sopra i vassalli, ed esigevano una oscena
primizia. I terrieri soffersero un pezzo come sbigottiti; poi fecero
popolo, e al tocco della campana di Belmonte assalsero determinatissimi
le rôcche dei signori, questi uccisero, quelle diroccarono; e
difesisi dal marchese Bonifazio mediante l’ajuto degli Alessandrini,
trasferirono le proprie abitazioni là dove la Nizza sbocca nel Belbo, e
vi edificarono Nizza della Paglia[63].
Altre volte non colla forza, ma otteneasi cogli accordi: come i conti
Guido cedettero a Firenze i loro castelli per cinquecento fiorini; e
come troveremo spesso nel procedere. Ma gli abitanti di Montegiavello,
scontenti della dominazione d’essi conti Guido, scesero a stormo
dall’altura, e compro un prato sul Bisenzio, vi costituirono il Comune,
che poi fu la cittadina di Prato[64].
Nel 1200 la città d’Asti dai molti consignori comprava il castello e il
territorio di Manzano, obbligando gli uomini a trasferirsi nel nuovo
paese di Cherasco. Nel 1228 Genova comprava dai marchesi di Clavesana
i castelli e le ville di Diano, Portomaurizio, Castellaro, Taggia, San
Giorgio, Dolcedo, per l’annua prestazione di lire ducencinquantadue
genovesi: nel 1233 faceva altrettanto con Laigueglia. Nel 1180 il
Comune di Vercelli comprava in moltissime porzioni il castello di
Casalvolone.
Converrebbe fare la storia di ciascuna borgata chi volesse dire come
le città crescevano dalle ruine della feudalità campagnuola. Alcuni
signori abbracciarono spontanei lo stato civile, fosse per maggior
sicurezza o per godere l’autorità che l’opulenza, il dominio antico,
le aderenze procacciano sempre in una comunità; sicchè discendendo
dalle minacciose rôcche, giuravano il Comune e fedeltà ai magistrati
cittadini, sottoporre i loro terreni alle tasse, servire alla patria
colla persona e coi vassalli, e parte almeno dell’anno fissar dimora
nelle città[65].
I Transalpini, avvezzi ancora a non vedere nei loro paesi che dominio
de’ baroni, meravigliavano allo scorgere che le città di Lombardia
aveano ridotto tutti i signori della diocesi a coabitare; talmente
che a fatica si trovava alcun nobile o grande che non obbedisse alle
leggi della città[66]. Alquanti duravano ancora nei loro castelli,
massime ove li francheggiava la montagna, circondandosi di armigeri e
di donzelli, per conservare l’antico potere: ma sebbene dissoggetti
dai Comuni, non poterono mai costituire una salda aristocrazia,
attraversati com’erano dalle altre classi. Restava dunque che
sfoggiassero in lusso e in finte prodezze, assaltando un pagliajo
od una grancia, o ferendo torneamenti, ovvero empiendo il tempo con
giocare alle palle, agli aliossi, alla quintana, e mettersi attorno
buffoni, nani, cantastorie, sonatori: finchè impararono a vendere ai
pacifici Comuni il valore, cui si erano educati ed esercitati.
A tal modo formaronsi i Comuni; e combinando le idee classiche
colle nuove, definivano la città essere un convegno di popolo,
raccolto a vivere secondo il diritto; e che tutti gli uomini d’una
città, e massimamente delle principali, devono operare civilmente e
onestamente[67].