CAPITOLO XLVII

Dodici utilitadi che ne seguiranno dall'osservazione degli ordini che

nel _Discorso_ si contengono.

La prima è che si leverá qualunque occasione di disputa, che potesse

nascere nel fare i conti delle monete, cosí d'oro come d'argento, per

cagione delle varietá de' valori dati loro sotto diversi titoli;

imperoché, nel conteggiarle a ragione di puro e di fino, non

v'interveniranno mai rotti alcuni, procedendo tutto ciò dalla forma di

uno per dodici e dodici per uno in quanto alli pesi, e del valutare

l'oro a lire 72 e l'argento a lire 6 imperiali l'oncia.

Seconda. Non si guasteranno mai piú le monete per rifarle, sapendosi

che si getterebbono via le fatture; onde le belle monete de' prencipi

per sempre si vederanno.

Terza. Si rimoverá il mal pensiero agli empi monetari di far monete

false, perché, facendo i prencipi le loro monete con belli, sottili e

ben attesi conii, sará cosa molto difficile e quasi impossibile fare

le false della medesima bellezza ed attillatura.

Quarta. Non si toseranno le monete o d'oro o d'argento, percioché,

avendosi a pagare o ricevere a peso ed a ragion di puro e di fino,

ciascuno cercherá di avere piú tosto le monete giuste che le leggiere

o tose: e perciò saranno tenute ed usate le buone bilance ed i giusti

campioni. Le quali bilance, al mio giudicio, dovrebbono esser fatte e

regolate del modo e con l'ordine descritto dal magnifico e molto

reverendo don Giovanni Agostino Panteo, nel capitolo VIII della prima

parte dell'opera sua inscritta _Voarchadumia_; benché tutte le bilance

giá fatte, che buone e giuste esser si trovano, senza farvi altro,

adoperare si doveranno. E perciò non occorrerá mai piú che prencipe

alcuno faccia bollare o marchiare sorte alcuna di monete, dopoché

saranno uscite dalle zeche, accioché le giuste di peso siano

conosciute dalle leggiere: credo ben che ciò sia cosa di poco

giovamento.

Quinta. Non potrá mai nascere alcuna differenza nel dare o ricevere

danari, imperoché, col mezo delle giá dette note, che saranno impresse

sopra quelli che di nuovo si faranno, si conoscerá il loro valore, la

lega, il numero ed il peso suddetti; e cosí anco si saprá delli giá

coniati, che tassati saranno con l'ordine di sopra dimostrato.

Sesta. Che gli instromenti e contratti o altre memorie, che si

faranno, rimaneranno per sempre chiari in quanto alli crediti o

debiti; essendoché in essi si nominerá l'oro e l'argento coniato nella

forma, valore, lega, numero e peso giá descritti.

Settima. Chi vorrá conoscere e sapere quant'oro o argento coniato si

dovrá ricevere per un suo credito di molti anni inanzi creato, ciò si

potrá facilmente fare servando quest'ordine. E ne darò un essempio.

S'alcuno sará creditore di ducati o fiorini 100 d'oro, quali giá si

spendeano per lire 4 soldi 11 imperiali l'uno o circa, che tutti

ascendono alla somma di lire 455, ancorché si spendano di presente in

molti luoghi per lire 8 soldi 12 o circa l'uno, volendo esser pagato

giustamente del suo credito, e non si trovando di quelli da quel tempo

per fare tal pagamento, sará necessario che sia sodisfatto in questo

modo: cioè che faccia opera di trovare una o due o piú di simili

monete per poterle bilanciare e sapere la loro lega, over farne il

saggio, e poi col mezo di un contista far vedere di quante n'andavano

alla libra; e, quandoché non se ne potessero trovare, per ciò fare

fará di bisogno trovare i suddetti peso e finezza col mezo delle zeche

di quel paese ove in tal tempo si battevano. E cosí il debitore sará

tenuto pagare con tanti ducati o scudi delli correnti, nei quali vi

sia altrotanto oro puro a peso quanto n'era in quelli ducati al tempo

del contratto; e non si dee avere riguardo al numero o valore delle

lire, soldi e denari, col quale si spendono di presente, ma solo si

dee aver riguardo alla quantitá del peso dell'oro puro ch'entrava in

quelli al tempo della creazione del debito. E, se vorrá pagare con

scudi, li pagherá in questo modo: e ne darò un essempio. Se in detti

ducati 100 vi fossero state once 12 di pur'oro, fa di bisogno pigliare

tanti scudi delli correnti di presente o della balla, o d'altri di

maggiore o minor peso, e procedere con quest'ordine: cioè, come

sarebbe a dire, in una libra di scudi di finezza di denari 22 si

trovano esser once 11 di pur'oro, ed in un'oncia d'essi ne sono denari

22, e ve ne vogliono anco denari 2 di puro d'una parte d'un altro

scudo, che saranno once 12 di pur'oro, e peseranno in tutto essi

scudi, cioè il brutto e netto, once 13 denari 2-2/11; e in tal modo il

debitore pagherá il debito con altrotanto oro puro a peso cosí

coniato, e non col numero di lire finora usato. Ed anco, se si

pagheranno scudi 108 da lire 8 l'uno, overo scudi 123-3/7 da lire 7

l'uno, overo scudi 144 da lire 6 l'uno, nelle tariffe figurati, sará

il medesimo, perché in ciascuna sorte d'essi vi saranno le dette once

12 di pur'oro. E, s'alcuno sará creditore di lire 455, e che al tempo

del contratto il debitore si fosse obligato pagarle in tanto oro, e

che il ducato fosse valuto lire 4 soldi 11, come di sopra, esso

debitore pagherá il medesimo oro per l'ordine suddetto. Il simile

avenirá nell'argento. Come per essempio, s'alcuno sará creditore di

lire 455 da esser pagate in monete, fará di bisogno trovare una o due

o piú monete di quelle sorti che fosse giudicato esso creditore dover

avere, e poi col mezo del contista, come di sopra, conoscere la

quantitá in peso del fino ch'entrava in tante delle dette monete, che

giá ascendeano al valore delle dette lire 455. E, quandoché non se ne

potessero trovare, fará di bisogno saper di che sorti di monete si

faceano nella zeca della cittá o del paese ove fu fatto il contratto,

e di quante n'andavano alla libra, ed in particolare di quelle leghe

che fosse giudicato, com'è detto, esso creditore dover avere. E cosí

il debitore sará tenuto pagare con tant'altre monete simili di lega o

della piú accosta, che in esse vi sia altrotanto di fino argento

quanto n'era in quelle al tempo del contratto; e non si dee aver

riguardo al numero delle lire, soldi e denari, col quale si spendono

di presente.

Ottava. Non saranno rifiutate le monete di luogo alcuno, quando su

esse saranno impresse le giá dette note, e l'effigie col nome o

impresa di quel prencipe sotto il quale, o di quella cittá nella qual

esse monete saranno cosí state fatte; imperoché ciascuno le piglierá

senz'alcun sospetto. E perciò ogni prencipe ed ogni republica vorrá

restare nell'onorata sua magnificenza, per non cadere in quella giusta

censura, cosí santamente in tal proposito dal detto Cassiodoro

descritta nel preallegato capitolo: _Omnis quidem utilitas publica_,

ecc., la quale è questa: «_Quidnam erit tutum, si in nostra peccetur

effigie?_». E similmente tutte le monete, cosí d'oro come d'argento,

finora fatte, che tassate saranno con l'ordine nel capitolo XLI

dimostrato, accettate saranno indifferentemente da tutte le nazioni:

imperoché si piglieranno e si spenderanno solamente per i valori dati

loro per la rata del puro e del fino, che in esse ed in ciascuna di

loro si troverá essere, secondo la tassa reale ed universale giá

detta; la qual potrá esser fatta sotto una regola istessa in tutti i

luoghi e paesi, ed in qualunque castello, giurisdizione, cittade e

regno. Per cagion della qual tassa persona alcuna, di qual grado o

condizione esser si voglia, non potrá giamai in alcun modo restar

fraudata ed ingannata in qualsivoglia sorte di pagamenti.

Nona. Che sará lecito a ciascuno tenere presso di sé oro o argento,

ancorché non coniato, per poterlo far ridurre in monete, over per

farlo lavorare in opere, secondo il suo volere; ma, se si vorrá

contrattare, sará necessario avere la fede dell'assaggiatore publico

della finezza o lega, ed anco che sia bollato secondo il solito,

accioché colui che lo riceverá sappia la sua bontade senza farne altro

saggio.

Decima. Si conosceranno, col mezo di questi ordini, molti disordini ed

errori occorsi, che occorrono e che occorrere potrebbono nel far

pagamenti, per cagion delle monete, cosí d'oro come d'argento, giá

fatte e di quelle che si facessero nei modi usati, cioè sotto ordini

vari e diversi da una cittá all'altra e da una provincia all'altra,

come ho altre volte detto.

Undecima. Non si lavorerá per l'avenire nelle zeche d'altri ori ed

argenti che di minère e grezi, o di opere antiche o rotte o simili, e

non si rifaranno mai piú i danari. Ed a me pare che il dover voglia

ch'ormai si ponga fine a cosí longo abuso del guastare e fondere le

innumerabili quantitadi di diverse sorti di monete d'argento e d'oro

per rifarne altre. Egli è ben cosa necessaria che tutti li danari

finora fatti restino fatti; ed essi, insieme con quelli che di nuovo

si faranno, si abbiano da spendere per sempre in tutti i luoghi per li

loro giusti e reali valori, cioè sotto l'ordine della giá detta tassa

universale.

Duodecima ed ultima. Che tutte le monete, cosí d'oro come d'argento,

saranno conosciute da qualunque persona che saprá leggere, ed anco da

chi no, per prattica cioè del loro giusto valore, il qual sopra esse

sará notato ed impresso; ed il simile intervenirá delle giá fatte, che

tassate saranno con l'ordine giá detto. Ne seguirá ancora che gli ori

ed argenti, tanto coniati quanto no, si contratteranno con ordini

regolati e con ragion fondata, che sará da tutti facilmente intesa.

Economisti del cinque e seicento · 第 64 / 180 题