Legge ungherese dell'anno 1791.
Art. 38. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l'ebraica)
spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha
ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi
del popolo, _anche_ il pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti,
vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle
condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell'opera
dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo
orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei
profeti, ripugnante soprattutto a tutto il vecchio testamento sul quale
ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti
delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse
commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso
per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di
incolpare l'intera nazione ebraica, di quello che non si avrebbe di
incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un
Cristiano.