XII. *

Legge ungherese dell'anno 1791.

Art. 38. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l'ebraica)

spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha

ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi

del popolo, _anche_ il pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti,

vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle

condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell'opera

dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo

orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei

profeti, ripugnante soprattutto a tutto il vecchio testamento sul quale

ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti

delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse

commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso

per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di

incolpare l'intera nazione ebraica, di quello che non si avrebbe di

incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un

Cristiano.

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 56 / 85 题