I Talmudisti dicono:

_a_) che non è permesso di fare altrui illusione, nemmeno ad un _Goi_,

per esempio, di fargli regalo di alcun oggetto, facendogli credere che è

di maggior valore di quello che è (224).

Samuele ordinò al servo di accordarsi col barcajuolo che dovea

tragittarlo al di là d'un fiume. Nei patti dell'accordo eravi di dargli

a bere una bottiglia di vin puro: il domestico mescolò il vino con

acqua, nè il barcajuolo se ne accorse. Samuele seppe l'inganno, e sgridò

acerbamente il suo servo (225).

_b_) che chi deruba il Goi è tenuto alla restituzione, e che è anzi

peggio derubare il Goi che l'Israelita, poichè ne rimane profanato il

nome di Dio (226).

_c_) che l'Israelita pecca, ed è tenuto all'indennizzamento, qualora

nella misura, nel peso o nel calcolo faccia sopruso al non israelita,

non altrimenti che facendolo ad un israelita. Chi trafficando, sia

coll'israelita, quanto coll'idolatra, misura o pesa scarso, contraviene

ad un divino precetto ed è tenuto al risarcimento. È parimente vietato

di gabbare il Goi nel calcolo, ma devesi usare seco lui ogni esattezza,

come dice il sacro testo (_Lev._, XXV, 59), e _faccia ragione col suo

compratore_; il quale testo tratta di un non israelita da sè dipendente

(vivente cioè nella Palestina quando questa era in potere degli

Israeliti); quanto più non dovrai tal legge osservare con chi non è a te

soggetto? D'altronde la Scrittura dice (_Deut._, XXXV, 16): _Chiunque fa

tali cose, chiunque fa iniquità è in abbominazione al signore Iddio

tuo_, proposizione assoluta e senza alcuna condizione (227).

_d_) I Gheonim (228) insegnano, allegando l'autorità del Talmud (229),

esser permesso, anzi esser dovere di far testimonianza anche innanzi ai

non israeliti (presso giudici non iniqui), anche se il frodato sia un

Goi ed il frodatore un israelita (230).

_e_) Il celebre ed autorevole R. Mosè Couci dice: Anche quel Talmudista

che opina non essere vietato derubare il Goi, parla di un tale che abbia

fatto del male allo israelita, ed anche in questo caso la sua sentenza

non viene adottata; fuori però di questo caso anche quel Talmudista

riconosce essere vietato rubare al Goi (231). E qui giovi notare che

questo Mosè Couci o Kotzi, che fioriva nel 1230, è ben lungi dall'essere

stato, in massima, modello di tolleranza. Nelle prime edizioni delle sue

opere (232) trovansi non pochi passi anticristiani, ma il fanatismo

religioso, di cui nessuno vorrà far colpa ad un ebreo del XIII secolo,

non gli impedì però di fare il suo dovere d'onesto uomo, proclamando la

massima che abbiamo testè riferita.

Nè del resto poteva essere altrimenti, checchè abbiano farneticato i

malevoli; la legge mosaica espressamente comanda di non molestare il

forestiero, e lo inculca con queste parole: _E non oppressare il

forestiero, perciocchè voi sapete in quale stato è l'animo del

forestiero, essendo stati forestieri nella terra d'Egitto_ (_Esodo_,

XXIII, 9). Ed altrove dopo aver detto che Dio è il Dio degli Dei, ed il

padrone dei padroni; Dio grande, potente e tremendo, ecc, aggiunge che

egli fa giustizia all'orfano ed alla vedova, ed ama il forestiero, per

somministrargli vitto e vestito; indi conchiude: _Voi dunque altresì

amate i forestieri; conciossiachè siate stati forestieri nel paese

d'Egitto_ (_Deut._, X, 17, 19). Raccomanda di non far soffrire

ingiustizia al forestiero ed all'orfano, e di non pignorare l'abito

della vedova, ed aggiunge: _E ricordati che tu sei stato schiavo in

Egitto_ (_Deut._, XXIV, 17 e 18). Ognuno sa che la memoria dei mali da

noi stessi altre volte sofferti accresce forza al naturale sentimento

della pietà dei mali altrui.

Nè la legge scritta, nè la legge rivelata concedono dunque all'ebreo di

usar frode a pregiudizio dei gentili.

Il Levi nella sua raccolta talmudica già più volte citata ha spigolato

nel Talmud alcune regole di commercio che giovano a mostrare come i

dottori del Talmud si preoccupassero di inspirare negli Israeliti, i più

rigorosi principî di probità commerciale:

“È peccato far incarire i frutti — portare aumento nei prezzi correnti.

“Oltre il sesto del valore v'ha lesione e il contratto è nullo (233).

“Non deve il vinajo spargere nel suo negozio profumi di vini aromatici,

per far credere di tenere nel suo negozio vini squisiti.

“Non deve il negoziante regalare dolci ai giovanetti per allettarli al

suo negozio.

“Il vindice nel diluvio è vindice di chi non mantiene la sua parola.

“Il capo dei ladri è quegli che defrauda nel peso e nelle misure (234).

“Il negoziante deve ripulire i suoi pesi e i suoi vasi una volta ogni

settimana, per conservarli sempre nella giusta misura” (235).

Ma, si dirà, ammesso pure che agli Ebrei sia vietato usar frode in

commercio, tanto col correligionario quanto col _Goi_, non potrete

negare, che la stessa Bibbia, mentre vieta loro di dar denaro ad usura

agli Ebrei, permette ad essi di darne ai _goim_.

Ed infatti è scritto nel _Deuteronomio_ (XXIII, 19, 20) ed altrove: “Non

prestare ad usura al tuo fratello, nè danari, nè vittuaglie, nè cosa

alcuna che si presta ad usura.

“Presta ad usura allo straniero, ma non al tuo fratello.”

La cattiva interpretazione di questo precetto espresso e ripetuto nella

Bibbia, fu causa principalissima delle accuse mosse su questo argomento

contro gli Ebrei e della ripugnanza che ebbe il Cristianesimo contro

l'industria feneratizia.

Per bene interpretare questo precetto, conviene in primo luogo aver

presente che la parola usura va intesa, anche in questo brano, nel senso

di interesse. Abbiamo già dimostrato, colle parole del Say, che quello

che noi ora diciamo _interesse_ dicevasi usura negli antichi tempi, ci

sia lecito aggiungere qui, che la lingua ebraica non ha la parola usura,

nel senso che oggi volgarmente le si attribuisce, sicchè ogni qualvolta

troviamo scritto nella Bibbia la parola _usura_ dobbiamo leggere

_interesse_.

Quanto al divieto biblico di prestar ad interesse al fratello, ed alla

facoltà di prestare al forestiero, è un di quei precetti che debbono

considerarsi parti della legge civile, non della religiosa, e che, come

tale, cessarono di aver vigore colla esistenza politica della nazione

ebraica.

Non diciamo cose nuove, ripetiamo, costretti, cose trite e ritrite.

Questo precetto, come prescrizione di legge civile, è facilmente

spiegabile.

L'Ebreo in Palestina non era commerciante, lo abbiamo veduto; il

commercio della contrada era in mano dei forestieri; da ciò consegue che

se l'Ebreo prendeva a prestito denaro vi era costretto dalle necessità

della vita, mentre il forestiero ne abbisognava per dar vita ai propri

traffici; da qui il divieto, altamente economico, di far pagare

interesse al primo ed il permesso, logico e naturale, di farlo pagare al

secondo, che, dal denaro mutuato, presumeva ricavar lucro e vantaggio.

E questa nostra interpretazione è ampiamente suffragata dal versetto 25

del capitolo XXIII dell'Esodo:

“Quando tu presterai danari al mio popolo, al povero che è appresso a

te, non procedere inverso lui a guisa di usuraio: non imponetegli

usura.”

Il più volte citato Luzzatto così commenta questo versetto:

“_Al popol mio_, cioè ad Israello. _A qualche povero che è appresso a

te_, spiega l'antecedente e cioè che l'esenzione dell'interesse è

diritto solamente di chi è assolutamente povero, non del ricco che cerca

danaro per speculazione.”

Anche il Mortara, onore di Mantova e del Rabbinato italiano, così

interpreta questo precetto (236):

“Il prestito fatto al povero viene considerato dalla morale religiosa

come una carità e non un contratto. Essa riguarda pertanto il povero

vergognoso come un congiunto, ed impone di prestargli, e non usare verso

di esso come creditore che conceda dilazione al pagamento. È evidente

che tale obbligazione morale non può vincolare che verso i prossimi e

perciò la religione non la impone che verso i concittadini ed i

correligionari.

“I nostri Dottori applicano il testo d'Isaja, “allora tu invocherai il

Signore ed egli ti esaudirà,” a colui che ama i suoi vicini, porta

operoso affetto a' suoi congiunti e presta una moneta al povero nel

momento del suo bisogno; e nell'esposizione del testo (salmo XV, 5): _Il

quale non dà i suoi danari ad usura_, comprendono espressamente il non

Israelita fra quelli cui si devono far prestiti, senza percepirne

interesse” (237).

E con questo commento dei due dottissimi rabbini si accorda quello di un

eruditissimo sacerdote cristiano, l'abate M. Mastrofini, il quale

conchiuse che il precetto “riguarda le usure di ricchi Ebrei su poveri,

i quali tra loro convivono” (238).

E più sotto, lo stesso Mastrofini, riassumendo il risultato dell'acuta

sua disamina sui varii passi del Vecchio Testamento ove è discorso

dell'usura, così conchiude:

“La legge mosaica intorno le usure, ci rassicura ancora che non tutte le

usure sono contrarie alla legge della natura. Imperocchè Dio, per Mosè,

permise le moderate e discrete col ricco, tanto ebreo quanto

forestiero” (239).

Questi i precetti biblici riassunti da scrittori dotati di sana critica.

Vediamo ora come i talmudisti interpretarono la legge:

“Chi entrerà nel tuo sacro monte? dice Davide. Chi cammina sinceramente

e chi non dà il suo danaro a usura. Osserva un dottore: Chi non dà il

suo danaro a usura neppure a un Gentile” (240).

“L'Ebreo il quale presta il suo denaro al Gentile, anzichè

all'Israelita, perchè dal primo può prendere interesse, commette

peccato” (241).

“Chi accumula ricchezza con interesse e usura, l'accumula per chi è

benefico coi poveri. Dice Salomone.”

“Il dottore Hunà dichiara che qui allude all'usura tolta dai Gentili. Un

altro dottore osserva che Mosè permette di dare a interesse a' Gentili.

Risponde il primo dottore, che il testo biblico ha altro senso.

Concludesi che tutto al più può l'Israelita prestare a interesse al

Gentile, tanto da guadagnarsi il vitto (242).

“Quando il Salmista (XV, 5) encomia chi presta il suo denaro senza

percepire frutto, intende che lo faccia anche col Goi” (243).

Ed in altro trattato:

“Vieni e vedi, tutte le creature di Dio ritraggono (prendono a prestito)

l'una dall'altra.

“Il giorno ritrae (prende in prestito) dalla notte, la notte dal giorno:

la luna dalle stelle, le stelle dalla luna: il sole dalla luce, la luce

dal sole: il senno dalla scienza, la scienza dal senno: la carità dalla

giustizia, la giustizia dalla carità.

“Tutte queste creature divine ritraggono (prendono in prestito) l'una

dall'altra e sono amiche ed in pace.

“Solo l'uomo presta al compagno e cerca di rovinarlo con l'usura e col

furto.

“Questi usurai dicono quasi a Dio: Perchè non prendi usura de' tuoi

prestiti agli uomini? Tu inaffii la terra, tu fecondi i campi, tu

illumini, tu soffii l'alito vitale, tu conservi: chè non ti fai pagare?

“Dice Iddio: Vedete quante cose io presto, e non prendo interesse.

“Guai a chi prende usura: egli non vivrà.

“Un re apre all'amico il suo regno: l'amico entra, calpesta i poveri,

uccide le vedove, distrugge, rovina, e riempie ogni cosa di frode e

iniquità.

“Così l'usuraio a cui Iddio ha aperto il regno dei suoi tesori, porta

ovunque la sterilità e la morte (244).”

Ed altrove:

“Bada cecità degli usurai. Se taluno ingiuria il compagno chiamandolo

empio, l'ingiuriato arde d'ira e medita vendetta. E costoro in uno

scritto, sancito da notai e da testimoni, di propria volontà scrivono e

sottoscrivono e dichiarano..... d'avere rinnegato il Dio

d'Israele” (245).

Chiudiamo questo troppo lungo capitolo colla citazione di un brano del

più volte ricordato Rabbino Leon Modena, il quale porrà in luce cosa

pensassero su questo argomento gli Ebrei italiani, or sono due secoli.

“Per obbligo della Legge, così di Mosè, come a bocca, devono esser

realissimi, e non fraudar, ne ingannare alcuno, sia chi si voglia, o

Hebreo, o non Hebreo, osservando sempre, e con ogni persona, quelli

buoni modi di negotiar comandatogli in molti luoghi nella Scrittura, e

spetialmente nel Lev. c. 19, versi 11, 13, 15, 33 sino al fine.

“E quello che hanno disseminato alcuni in voce, e in iscritto, che ogni

giorno giurano, et hanno per opera pia di ingannar, e fraudare un

Christiano, è espressa bugia, così promulgata per renderli più odiosi di

quello che sono.

“Anzi molti rabbini hanno scritto et in particolar ne ha fatto raccolta

a longo Rabino Bachij nel libro _Cadachemah_, lettera _Ghimel Ghezelà_

dove dice che è molto più grave peccato il fraudare uno non Hebreo, che

un Hebreo rispetto allo scandalo che si da, oltre l'opera sia in se, e

si chiama _Chillul Ascem_, che vuol dire profanare il nome di Dio, che è

de' maggiori peccati. Onde se si trova fra essi chi inganna e frauda, è

diffetto di quel particolare, che è di mala qualità, ma non che lo facci

essendole ne dalla sua legge, ne da Rabini in alcun modo permesso.

“È ben vero che la strettezza, nella quale la captività lunga gli ha

ridotti et essendole vietato quasi per tutto il posseder terreni, e

molti altri modi di mercantar, et esercitii di riputatione et utili, si

sono molti abbassati d'animo e divenuti digeneranti della lealtà

israelitica” (246).

Con queste parole il Modena viene a dimostrare quanto giuste sieno

queste idee di un pubblicista inglese che noi trovammo testè riferite

nella _Revue Britannique_ e colle quali ci piace dar termine a questo

capitolo:

“Dovunque le incapacità inerenti alle qualità di ebreo sono sconosciute,

lo spirito stretto di sêtta e di tribù disparve, e lasciato a se stesso

il giudaismo, in quanto riguarda le materie religiose ed i doveri

sociali, si è sviluppato sanamente e senza usurpare sui confini altrui.

È questo ancora il miglior rimedio da opporre alla sua estensione che

noi possiamo consigliare a coloro che vedono in lui un nemico di cui

occorra sbarazzarsi ad ogni prezzo.”

(193) _La situazione degli Ebrei nel Medio-Evo._ — _Giorn. degli

Economisti._ Padova, 1875, vol. 1, pagg. 88 e segg.

(194) Ac si transferre sedes cogerentur, major vitae metus quam mortis.

(TACIT., _Hist._ XXI).

(195) Ne quidquam ingenuum potest habere officina... Mercatura, si

tenuis est, sordida putanda est: sin autem magna et copiosa; multa

undique apportans, non est admodum vituperanda..... Nihil enim

proficiunt mercatores, nisi admodum mentiantur. (CICERONE, _Dei doveri_,

libro I, sez. 42).

(196) SAY, _Trattato di Ec. pol._ in _Bibl. dell'Ec._ Serie I, vol. VI,

pag. 275.

(197) BLANQUI, _Hist. de l'Ec. pol._, I, 153.

(198) Questo pregiudizio contro l'interesse del denaro, che rimonta ad

Aristotile, e che ha per base la massima che il denaro, non essendo di

per se stesso fecondo, non può produrre interesse, era comune anche a

Shakespeare che, nel suo linguaggio pittoresco, definì l'interesse: _La

posterità di uno sterile metallo._

(199) TURGOT, _Memoria sui prestiti di denaro_ in _Bib. dell'Ec._ Vol.

I, pag. 373.

(200) _Bull. mag._ LXVI, pag. 328 e pag. 21.

(201) S. DE SISMONDI, _Nuovi principii d'economia politica_ in _Bibl.

dell'Econ._ Vol. VI, pag. 636.

(202) Le Pandette fissano al quattro per cento il tasso dell'interesse

per la persona di un rango illustre, a sei per gli altri, tasso

ordinario e legale. Ciò non pertanto si permise l'interesse dell'8 per

cento ai manifattori ed ai commercianti e quello del 12 per le

assicurazioni marittime.

(203) Gli stessi principi ecclesiastici che vietavano ai Cristiani di

dar capitali ad interesse, lo permettevano agli Ebrei; ad esempio

l'arcivescovo di Colonia, nel 1266, promise loro di non concedere ad

alcuno tranne che ad essi il contrarre prestiti fruttiferi. (ENNEN,

_Storia di Colonia_, II, 327).

(204) Quando il re di Francia, Giovanni, per pagare i suoi debiti

adulterò la sua moneta, tutti gli ufficiali della sua zecca furono

obbligati a giurare il secreto. (V. DUCANGE, _Glossario_, parola

_Moneta_, ed. de' Benedettini). Fin qui il Say; dal canto nostro

aggiungiamo che questa adulterazione delle monete, causa principalissima

dello esorbitante tasso dell'interesse e che durò sino alla età

moderna — Carlo V verso il 1540 inondò l'Europa di una massa di cattivi

scudi d'oro di Castiglia. (BLANQUI, _Hist. de l'Ec. pol._, I, 283) — era

conseguenza delle dottrine di S. Tommaso. Il Grande Aquinate, come del

resto tutti gli uomini dei tempi suoi, aveva curiose idee in fatto di

economia politica. Egli (_De Regg. Princ._, II, 13), infatti permette

che lo Stato faccia uso, moderatamente però, del diritto di alterare le

monete _sive in mutando, sive in diminuendo pondere_. Tutti ricordano le

roventi parole con cui il nostro Dante, quasi contemporaneo

dell'Aquinate, stigmatizza Filippo il Bello, il re falso monetario, che

la dottrina di S. Tommaso aveva appreso da Egidio Colonna; il Dottor

Fondatissimo, fu infatti discepolo di Tommaso e maestro di Filippo.

(205) SAY, _op. cit._ pag. 277.

(206) Se l'indole di questo lavoro lo consentisse, potremmo moltiplicare

gli esempi per dimostrare che caorsini, lombardi e toscani precedettero

quasi dovunque gli Ebrei nell'esercizio dell'usura. Nell'impossibilità

di farlo qui, ci limitiamo ad un solo esempio somministratoci da

un'eccellente monografia di ANTONIO IVE (_Dei banchi feneratizi e

capitoli degli Ebrei di Pirano e dei Monti di pietà in Istria_, Rovigno,

Bontempo e C., 1881), dove a pagina 7 si legge: “Ai fiorentini

succedettero in Istria, nell'esercizio della fenerazione, verso il 1380

circa, gli Ebrei, i quali ne ebbero, per così dire, il monopolio fino

alla metà del secolo XVII.”

(207) Non facciamo la storia dell'usura, e dobbiamo quindi trascurare

molte e molte citazioni ad appoggio di quanto veniamo dicendo; a

mostrare però come l'industria feneratizia non fosse esercitata dai soli

Ebrei, riferiamo il seguente brano di un'ordinanza di Luigi il Protervo,

9 luglio 1315: “Et comme nous avons appris que plusieurs Italiens

étaient dans notre Royaume, lesquels exercitent marchandises et contrats

_qui ne sont pas honnêtes_, notre intention n'est pas de donner à tels

Italiens lesdites frauchises et libertés.”

(208) San Luigi li oppresse colle leggi più intollerabili, liberò i loro

debitori, proibì ogni azione giudiziaria a vantaggio degli Ebrei, e

spinse il rigore sino a proibir loro di contrattare. (BLANQUI, _Hist. de

l'Ec. pol._, I, 186).

(209) BLANQUI, _op. cit._, I, 223.

(210) _Loc. cit._

(211) ARTHUR BEUGNOT, _Les Juifs d'Occident_, 2^me partie, pag. 35.

(212) ROSCHER, _art. cit._

(213) Il Roscher (_loc. cit._) nota, assai saggiamente, che l'azione

commerciale degli Ebrei fu favorita anche dalla loro unione altrettanto

vivace quanto grandiosa, estesa attraverso tutti i regni cristiani e

maomettani. È questo un vantaggio che, in minori proporzioni, si può

segnalare anche presso altre minoranze religiose, e su cui, ad esempio,

riposano i successi mercantili degli Ugonotti in Francia e dei Quacqueri

in Inghilterra.

(214) BLANQUI, _Hist. de l'Ec. pol._, I, 189.

(215) D'AGUIR, _Concil. hispan._, t. II, p. 752.

(216) _Réflexions d'un Milord_, pag. 52.

(217) Veggasi il documento in _Revue des Etudes Juives_, anno 1882, pag.

231.

(218) _Difesa contro gli attacchi fatti alla nazione ebrea_, ecc. Pavia,

MDCCLXXXIV, pag. 104.

(219) SCHERER, _Storia del Commercio_ in _Biblioteca dell'Economista_,

serie II, vol. IV, pag. 712.

(220) _Unità Cattolica_ di Torino, numero 224, del 26 settembre 1883, 1ª

ed., pag. 896. — Veggasi pure fra i documenti una importante memoria del

principe Demidoff di San Donato sulla questione semitica in Russia.

(221) MAC CULLOCH, _Principii di Ec. pol._ in _Bibl. dell'Ec._, v. XIII,

pagine 17, 18.

(222) Il _Temple_ era un quartiere di Parigi ove i rigattieri avevano le

loro botteghe. Oggi ancora quel quartiere, situato nei pressi del

sobborgo operaio di Sant'Antonio, è abitato dalla parte più povera degli

Ebrei di Parigi.

(223) MEDICI, _op. cit._, cap. XII.

(224) TALMUD BABILONESE HOLIN, fol. 84. Appoggiato a tale sentenza

l'autore del libro _Hassidim_, vivente in Francia verso il 1200,

condanna e dichiara peccatori coloro che nel salutare il non israelita

gli dicono sottovoce villanie, cui l'altro suppone esser parole

amichevoli. (_Hassidim_, § 51).

(225) Id. id.

(226) TOSSAFTÀ KAMÀ, cap. IV.

(227) MAIMONIDE dietro il Talmud, trattato GHENEVÀ, capitolo 7, lez. 8.

(228) Capi di Accademia in Persia, succeduti ai Talmudisti dal 600 al

1038 di G. C.

(229) KAMÀ, fol. 113.

(230) SEMACH GAON, nelle decisioni dei Gheonim, stampate a Salonico e

sotto il titolo di Sciaon Zedek, fol. 84 retro.

(231) SAMAG, precetto negativo, 152.

(232) Cfr. DE ROSSI, _Diz. storico degli autori Ebrei_, Parma, 1802,

vol. 2, p. 67 a. v. _Mosè di Kotzi_.

(233) BAVÀ METZIÀ, fol. 49.

(234) LEVI, _op. cit._, pag. 281.

(235) I Talmudisti sembrano essersi assai preoccupati della esattezza

dei pesi e delle misure. “Il commerciante all'ingrosso ripulisca le sue

misure una volta al mese, quello al minuto una volta ogni dodici mesi.

R. Simeone, figlio di Gamliel, dice all'opposto: il bottegaio ripulisca

le sue misure due volte per settimana e netti i suoi pesi una volta per

settimana, e netti la bilancia dopo ogni pesata. R. Simeone dice, questo

intendere trattandosi di cose molli, ma di cose aride non occorre.”

(BAVÀ BADRÀ, 88 a). “Si instituiscono commissari per le misure [perchè

siano giuste] ma non per i pesi [perchè dipendono dalla concorrenza].

Rami bar Hamà dice: si stabiliscono commissari sia per le misure, sia

per i prezzi a motivo degli ingannatori.” (_Ivi_, 890).

“È proibito di tenere in casa misure mancanti o soverchianti.....

quest'intendesi nei paesi ove non sono bollate, ma dove sono bollate

quando non vede il bollo non prende.” (_Ivi_, 897).

E certamente a queste massime si è inspirato il Maimonide quando facendo

suo il precetto che leggesi in _Bavà-Badrà_, 886, scrisse: “È più grave

la punizione di chi defrauda colle misure che di chi commette incesto,

perchè questo è tra lui e Dio, e quello tra lui e il prossimo”

(MAIMONIDE, _Leggi sul furto_, cap. VII, lez. 8).

(236) MARCO MORTARA, _Compendio della religione israelitica_, Mantova,

Beretta, 1855, pag. 86.

(237) V. TALMUD SANEDR. 76B e MACCOT 24A.

(238) MASTROFINI, _Le usure_. Milano, Silvestri, 1841, pag. 9. Cfr.

GENOVESI, _Lezioni di economia civile_ in _Bibl. dell'Economista_, 1ª

serie, vol. III, pag. 207. Il dotto filosofo napoletano fu forse il

primo in Italia a comprendere e ad esporre nettamente il concetto

biblico del prestito ad interesse.

(239) _Op. cit._, pag. 37.

(240) TALMUD MAKOT, pag. 24.

(241) JALKUT MISLÈ, fol. 144, 1.

(242) JALKUT, fol. 295, 2.

(243) MAKOT, fol. 24.

(244) BAVÀ MEZHIA, fol. 71.

(245) RABOT MISHPATIM, sez. 2, verso la metà. Nella stessa sezione molti

altri passi sono diretti a biasimare l'usura: p. e. “Vieni e vedi:

chiunque è ricco, e benefica i poveri e non prende usura, Iddio lo

considera come se avesse osservato tutti i precetti.

“Diede ad usura, prese aumento e vivrebbe? Non vivrà.” (Ezechiele 18,

17) “dice Iddio benedetto: Chi visse d'usura in questo mondo, non vivrà

nel mondo venturo.”

“Non gl'imporrete usura (Esodo, 22, 27) bastava _imporrai_, perchè dice:

_imporrete_? si riferisce ai testimoni, al garante, ai giudici ed allo

scrivano, perchè se non fossero questi, egli non prenderebbe nulla, e

quindi vengono puniti tutti quanti.

“A che si assomiglia l'usura? A chi viene morso da un serpente, e non se

ne accorge, e non lo sa sino a che non lo investe (?) tutto.

“Il _povero_ che è con te (Esodo, 22, 27) dice il santo, benedetto egli.

Non gli basta la sua miseria che tu gli prendi ancora usura?”

(246) MODENA, op. cit., parte II, cap. V, pag. 49.

Pro Judaeis: Riflessioni e Documenti · 第 14 / 85 题