Tutti gli uomini hanno diritto di
concorrere a quei beni che sono atti a
conservare ed a _perfezionare_ il proprio
individuo.
Il diritto più eccellente dell'uomo è la
libertà e l'indipendenza. Questa libertà
comune, è una conseguenza della natura
dell'uomo.
.... giunto all'età della ragione,
diviene egli solo giudice dei suoi mezzi e
padron di disporne.
Non può l'uomo cessar d'essere uomo, per
divenire una cosa.
Un particolare che aliena la sua libertà
è folle; e la follia non può dare un
diritto. Un tal atto è illegittimo e nullo.
Tutti gli uomini sono uomini; che vuol
dire; tutti hanno la stessa natura e gli
stessi attributi essenziali; onde nasce per
tutti l'identità dello stesso fine e degli
stessi doveri.
L'eguaglianza degli uomini in natura è
la sorgente della benevolenza e dell'amore.
L'uomo si porta ad amar sè stesso nei suoi
simili.
Se tutti gli uomini sono naturalmente
eguali, niuno può nascere con un diritto di
comandare ad un altro.
TAMBURINI, _Corso di Filosofia Morale_.
Se il dovere che ci sforza all'abnegazione ed al sacrificio, che ci
grava di peso e di responsabilità, che c'impone talora di camminare
a ritroso delle nostre tendenze ed aspirazioni rimorchiando fin la
natura; se il dovere, dico, non facesse capo al diritto, egli non
sarebbe che un sentiero senza meta, un indirizzo senza scopo, un
tiranno che del tiranneggiare si fa gioia e sollazzo, godendosi di
curvare l'umana fronte sotto un giogo ingeneroso, che tutte le nobili
facoltà ne sfiacca e consuma in una tremenda quanto inutile lotta.
Ma no; il dovere che la legge suprema della morale (che è in altri
termini la legge dell'ordine) ci indica siccome necessità, non è
che mezzo a raggiungere l'ordine, l'armonia, lo equilibrio sociale,
donde il benessere e la perfettibilità universale, altissima meta che
provvidenza ebbe additata ad ogni ragionevole esistenza.
Ora, siccome il viandante che cammina alla patria, col desiderio
a quella rivolto e colla mente di quella solo preoccupato,
necessariamente sollecita il passo e dal suo sentiero il piede non
ritorce, nè sedotto dalle bellezze incantatrici del paese che percorre,
nè allettato dal mormorìo dei ruscelli, nè dall'ombra ospitale delle
quercie secolari, ed instancabile batte la sua via, benché grondante
sudore e dardeggiato dal sole, ripensando in cuor suo per aggiungersi
lena il domestico letto, e il desco famigliare e il casto amplesso
della sua donna e la giuliva e trepida corona de' suoi bambini; ogni
essere umano così, incontra coraggioso il difficile e penoso dovere,
quando a capo di quello veda ampia e proporzionata mercede.
E gridi pure a suo senno la stoica filosofia, che proclama esser la
virtù premio e corona alla virtù; che vuole accumuli l'uomo buone
azioni a buone azioni, e lotte e sacrificii a sacrificii e lotte
instancabilmente aggiunga, senza vuoto lasciarvi mai, e questo
chiami felicità suprema e massimo piacer della vita. In quanto a me,
ammirando la forza invitta di quei filosofi che lo eroismo si bevvero
siccome l'acqua, odo tuttora la voce del moribondo Bruto, che lagnasi
dell'error suo. «Infelice virtù, esclama egli, oh quanto mi sono
ingannato nel seguirti! Io credea pure che tu fossi un ente reale, ed
in questa convinzione mi ero attaccato a te stessa; ma ora m'aveggo,
che tu non eri che un nome vano, ed un vano fantasma, misera preda, e
schiava tu pure della fortuna!»
E Bruto, così desolandosi, era logico; egli era veramente la vittima
di un errore, egli scambiava il mezzo col fine. La virtù importa sforzo
e violenza; e se questa violenza può riescire di compiacimento massimo
allo intelletto, quando sovratutto ad alti fini s'ispira, esser non può
mai gioia e piacere a quella parte dell'uomo che trovasi violentata,
epperò è per sè stessa insufficiente a darci felicità.
È duopo dunque, che noi vediamo nella virtù un mezzo che ci guida alla
conquista del bene, e non già l'ultimo fine dell'uomo.
Nè crediate già, mie gentili, ch'io così voglia ridur la virtù ad un
mercato, strappandole dal capo quell'aureola luminosa di cui seppe lo
stoicismo incoronarla per poi presentarla all'umana schiatta, siccome
sola divinità alla quale piegare il ginocchio ed ardere incenso, mai
no; la virtù deve farsi sublime ed eroica nel vincolo solidale che
legar deve gli uomini d'ogni regione; laonde il bene universale cerchi
e procuri prima ed a preferenza dello individuale, e reputi degna ed
invidiata mercede al proprio lavoro il bene altrui. Questo è la logica
della virtù ed il suo eroismo: lo stoicismo è assurdo e follia.
Il gratuito non è degno mai dell'essere razionale, e non mai indicato,
nè tollerato mai dalla natura, la cui sete continua è l'ordine
e l'equilibrio; epperò l'uomo, che oggi combatte sè stesso senza
prefiggersi a ciò fare un utile scopo, cadrà domani irremissibilmente,
e la sua caduta sarà tanto più funesta, in quanto che non terrà nessuna
ragione di rialzarsi.
Ma lo scopo, al quale camminano l'umanità e l'individuo, è egli
fatale? — Certo che sì. E questa fatalità è potentemente espressa dal
tormentoso istinto del progredire, che descrive allo spirito umano un
cammino eternamente ascendentale.
Ora dov'è un istinto, là v'è una legge; dov'è una legge, là v'è un
dovere; dov'è un dovere, là è tracciato un diritto; questo diritto
non essendo che la legittima pretesa d'ogni essere al possedimento
autonomico, ed al libero esercizio dei proprii mezzi, da natura diretti
al compimento del fine. — Ed egli è in base a questo concetto, che
la ragione mi presenta, ch'io posso asserire senza tema d'errare, che
là dov'è un diritto senza dovere, od un dovere senza diritto, là v'è
squilibrio e disordine, donde immoralità, essendo l'uno rispettivamente
all'altro nei rapporti di compito e d'arnese.
L'essere umano, dotato d'intelligenza e di volontà, è perciò stesso
responsabile, sendogli il bene ed il male di libera scelta. Tale fu
egli da Dio creato, nè puossi rapirgli questo primo fra i doni, di
cui va altero, senza ledere la legge fondamentale della virtù, senza
uccidere l'ente morale. Laonde, se l'affermazione di questa legittima
pretesa di ciascun essere al libero esercizio delle funzioni, che gli
fanno raggiungere il suo fine, è una necessità pratica, noi troviamo
poi la ragione teorica e filosofica del diritto nella facoltà stessa
dell'essere, per cui deve a questa ragione unica, a questa base
incontrovertibile d'ogni diritto ispirarsi ogni filosofia, che aspiri
ad imporsi alle umane generazioni coll'occhio intento al loro meglio.
Certo non è senza ragione e senza verità, che molti filosofi cercarono
e viddero in Dio la ragione del diritto, siccome in prima fonte
d'ogni giustizia; ma oltreché il giudizio di Dio non ci perviene se
non attraverso oracoli umani, questi stessi oracoli, per fralezza di
mortale natura, troppo spesso s'ispirarono ad interessi ed a passioni;
laonde pur ritenere volendo, che in Dio trovisi ogni diritto siccome
necessario autore d'ogni giustizia, qui come dovunque, deve l'uomo
travagliarsi colla sua ragione, poiché gli è questa la leva, che
Dio gli poneva fra mani a sollevare ogni ingombro dal suo cammino, a
diradarsi dagli occhi ogni tenebra, a trovare ogni verità.
Procedendo nell'arduo cômpito potrà egli per avventura trovarsi in
faccia colossali edificii, lavoro di cento secoli, e pur tuttavia
su mobile arena fondamentati; e sentirà fors'anco cadersi stanche le
braccia, e l'anima scoraggiata, di trovarsi così lungi dalla meta, e
vedersi ad ogni tratto fra piedi lavoro fatale di demolizione. Ma pure
coraggio ed avanti! La leale ricerca della verità, è guida cortese
ed amica, che ci ripone spontanea sulla via; e lo schietto amor della
giustizia ci porta pei due terzi di cammino.
Il sentimento di giustizia, amo crederlo, trovasi per lo meno latente
in ogni cuor d'uomo; ma non potendo l'uomo produrre atto morale senza
concorso della volontà, e non potendo questa essere determinata nella
sua azione se non in forza delle ragioni che lo intelletto le presenta,
così risulta, che l'estrinsecamento del sentimento di giustizia sia
sovente imperfetto, anche presso uomini di buona volontà; laonde più
non deve meravigliare il vedere affermata talora l'ingiustizia anco là
dove gli uomini si furono accinti di proposito a far della giustizia.
E davvero, se egli è difficile trovare la verità allora quando una
falsa idea ci ha fuorviati, quando poi trovasi falso od oscuro il punto
di partenza, allora è impossibile moralmente il trovarla.
Epperò la giustizia che ripeteva la ragione sua da Dio, subiva i
moltiformi concetti che le nazioni si facevano di Dio medesimo; e certo
la giustizia scaturita da Giove non poteva essere esattamente quella
scaturita da Maometto, nè quella di Brama conciliarsi assai poteva
con quella di Cristo; e sempre il maggiore o minore traviamento dello
intelletto portò con sè frutto funesto la depravazione del cuore: ed
amando anche l'uomo lealmente la giustizia, come l'avrebbe egli trovata
cercandola allo infuori del suo solo possibile e vero posto?
La rivelazione di Dio è eterna ed universale avendola egli incarnata
nella natura, per lo che, non nelle molteplici modalità religiose deve
l'uomo cercare la ragione del suo diritto, ad uniformare i criterii
d'ogni nazione, ed a gettare le solide basi di un Diritto mondiale;
sibbene nella facoltà insita all'essere umano, che prepotentemente
gli indice il fine cui è vocato, e di cui la facoltà stessa è mezzo e
ragione; ed allora sì, che le nozioni del diritto e del dovere saranno
più lucide e salde, e non più eternamente oscillanti, ed esposte alle
eventualità che ad ora ad ora minacciano, spostano e modificano le
credenze.
*
Ma seguiamo lo svolgimento di queste nozioni nella coscienza umana; e
vediamo, come dapprima vaghe e latenti, dovessero poscia avvertirsi e
determinarsi.
Queste due nozioni non erano nè necessarie, nè possibili al primo uomo,
il quale, solo in mezzo al creato, non sentivasi limitato in nessun
modo, per cui non dovettero essere che in progresso vagamente sentite,
poi formulate, quindi più o meno imperfettamente applicate. Scaturite
dapprima dai bisogni e dai rapporti che il solo spirito umano è in
grado di constatare, in un colle leggi che li reggono, il filosofo
trovò poscia la loro affermazione meditando sullo scopo della sua
creazione e sui proprii destini; e come vide il soddisfacimento di quei
bisogni in armonia con quello scopo e con quei destini, vide eziandio
necessità di quel soddisfacimento a raggiungere il suo fine; e sorse in
lui la coscienza del diritto, cioè, come dicemmo, la legittima pretesa
d'ogni essere, allo sviluppo ed allo esercizio delle sue facoltà,
epperò a tutti quei mezzi che eccitano, favoriscono e conseguono questo
sviluppo e questo esercizio.
Riconosciuta questa legge, prima ed anzi tutto nell'essere umano, era
impossibile ad ogni logica, non estenderla a tutta la specie; epperò
ogni essere non può, nè deve, riconoscere altra legittima limitazione
al proprio diritto, che quella necessariamente stabilita dal diritto
altrui, ed ecco la giustizia.
Chi infatti troverebbe a ridire di quell'uomo che, trovandosi solo
in vasta regione, se l'appropriasse ed estendesse la proprietà sua
illimitatamente, senza scrupolo? Colui non farebbe che usare del
diritto di proprietà, che il supremo fattore gli conferiva sulle cose,
diritto, d'altronde, ch'egli divide con altri esseri viventi. Ma se
costui, estendendo la sua proprietà, trova segnati i confini d'un
altra, là egli trova eziandio il confine del suo diritto nel diritto
del suo simile, ch'egli deve al par del suo proprio rispettare, siccome
basato sulla stessa ragione.
Riconosciuto dall'uomo il fine della sua creazione, e trovata
l'aprezziazione dei mezzi da natura consociativi, ecco emergere
spontaneo il dovere di applicarli, in proporzione dell'individuale
potenza in vista di quello; epperò necessità di una sociale
organizzazione che a questo principio si ispiri, ponendo ogni
legislazione a propria base, che tutti i diritti legali esistenti,
non esistono se non in forza di quel primo fondamentale diritto e per
garantirlo, non essendo questo che lo sviluppo e l'applicazione di
quello; laonde sarà più o meno filosofico il diritto parziale quanto
più vedrassi ispirato, indirizzato e corrispondente allo scopo finale
della esistenza umana.
Non altrimenti, tutti i doveri parziali esistenti, debbono rivolgersi
a raggiungere attivamente il nostro fine, ed a rispettare e favorire
l'altrui attività allo stesso fine diretta.
Vedo che questa dottrina ci conduce ineluttabilmente ad un'acerba
censura delle nostre istituzioni e dei nostri costumi, ma ciò non mi
riguarda, non essendomi io mai proposta di trovarmi d'accordo nè con
pochi nè con molti, ma sentendomi io stessa nel mio pieno diritto, con
quella perfetta coscienza che raccomandavo così caldamente alle mie
lettrici.
Ma qual è dunque l'umano destino, a raggiungere il quale, di tanti
mezzi ha natura l'uomo arricchito, e di cui fin qui non parlavamo che
vagamente e per sola incidenza?
Egli ci vien insegnato da questi mezzi istessi. La rivelazione
della natura è potente; e non può disobbedirsi nell'ordine fisico
che incontrando il dolore e la morte, nell'ordine morale che colla
degradazione del contravventore. Analizziamo con due parole questi
mezzi, e la loro potente eloquenza.
La insaziabile curiosità dello spirito superstite al decadimento
della materia lo spinge fatalmente al progresso; essenzialmente
socievole, l'uomo è chiamato all'amor de' suoi simili, donde la
solidarietà e l'associazione, che sono la moltiplicazione indefinita
della sua potenza; dotato di favella, solo, fra tutta la sterminata
serie d'esseri viventi, questo dono diviene l'affermazione di quelle
vocazioni, per la pronta comunione delle idee che sì potentemente
lo sviluppano, ed utile e piacer sommo gli procurano nella
conversazione de' suoi simili. Fornito del sentimento di giustizia e
di commiserazione, sentendo bisogno supremo e tormentoso d'attività
materiale e morale, egli vede nell'applicazione di queste facoltà
tracciato lo scopo della sua vita. Egli deve dunque lavorare perchè
attivo, con lavoro progressivo perchè istintivamente ansioso di
progresso; lavorare di concerto co' suoi simili perchè socievole; farsi
virtuoso perchè intimamente giusto; e così sviluppando con assiduo
esercizio le sue facoltà, aggiungersi forza e potenza, coll'occhio
fisso alla perfettibilità materiale, morale, intellettiva; egli deve
in una parola crear l'ordine in sè stesso, nell'umanità, nel globo,
armonizzando i rapporti coi bisogni, donde il benessere e la felicità,
ultima e necessaria scaturigine della morale e della sapienza.
Ora, la somma di potenza, che ciascun individuo porta a questo
collettivo lavoro, è sì svariata ed indipendente da ogni forma esterna,
che sfugge alla più minuta, come alla più lata classificazione.
D'altronde non ci è possibile classificare logicamente la natura,
dacché non ce ne sono note tutte le leggi; sicché facendolo,
arrischieressimo forte di porre al posto della natura delle ottiche
illusioni, delle erronee prevenzioni, o la deplorevole risultanza di
pessimi sistemi.
Dalla manìa delle classificazioni nacquero le più strazianti
ingiustizie che hanno desolato l'umana progenie, e gli errori più
cubitali della filosofia. Le classificazioni crearono i pregiudizii; i
pregiudizii a loro volta generarono i Paria e gli Iloti; consigliarono
lo sprezzo dello schiavo; suggerirono false ed inique prevenzioni
sulle diverse razze colorate, che sgraziatamente perdurano presso
molti che fanno anche professione d'intendersi alla giustizia. Dalle
classificazioni donde i pregiudizii, nacquero gli odii profondi, e
le lunghe ire internazionali, quasi l'uomo che abita l'altra sponda
di un fiume, o l'altro versante di una montagna, essenzialmente
differisca dall'uomo che abita la prima sponda ed il primo versante.
Ora queste classificazioni vogliono bandirsi, siccome funeste cause
d'isolamento fra gli uomini, siccome tendenti a ledere il diritto
primitivo di ciascun uomo al giudizio dei proprii mezzi ed alla libera
loro applicazione; siccome prepotenza che impone leggi alla natura e la
sforza e violenta, con danno dell'individuo e dell'umanità.
Infatti qual classificazione è egli possibile in faccia alla
dimostrazione imperativa dei fatti?
V'hanno criteri i quali, fortissimi nella speculazione filosofica, sono
affatto inetti in qualsiasi elemento di scienza esatta, e viceversa.
Un artista sublime non saprà fare la più semplice aritmetica
operazione; un tale è campione nella fisica e nell'astronomia che è
affatto insuscettibile e profano alla filosofia; e sarà quell'altro un
Socrate od un Platone, senza che gli sia però possibile confezionare
due versi.
Nè è più facile, nè più possibile, classificare nelle loro morali
idoneità i due sessi. Si disse l'uomo è forte, la donna è debole, ma
vi hanno uomini debolissimi e donne fortissime; più, si educa l'uomo
all'attività fisica e morale, e la donna all'inerzia fisica ed alla
passività morale.
Si disse, l'uomo soverchia la donna in intelligenza, e la donna supera
l'uomo in sentimento. Sonvi però molti uomini che superano molte donne
in sentimento, e molte donne che superano molti uomini in intelligenza;
più, l'educazione che si sforza di favorire e di sviluppare la
intelligenza nell'uomo, fa tutto il suo meglio per isfavorirla ed
atrofizzarla nella donna.
Si disse, l'uomo è fatto per l'attività, la donna per la quiete; è una
gratuita asserzione, è una prevenzione locale. Parlandosi della donna
e della famiglia, dovete aver letto i costumi di pressoché tutte le
nazioni barbariche, che gravano la donna di tutte le fatiche, e dove
le è imposta la massima attività, mentre gli uomini passano oziando
la vita; più, anche fra noi vediamo i due sessi sobbarcarsi ad eguali
fatiche nelle classi agricole e manufatturiere. E così via dicendo,
quando vogliansi confondere le risultanze dell'applicazione dei nostri
sistemi, colle leggi della natura che l'uomo non istudiò mai con
ispirito vergine da criterii preconcetti, coll'animo emancipato dalla
segreta ispirazione degli interessi; noi troveremo sempre le nostre
classificazioni in faccia a sì sterminato numero d'eccezioni, da
persuaderci essere quelle troppo poco attendibili.
Dalla impossibilità di classificare ne emerge l'incompetenza d'un
arbitrato qualunque a determinare le funzioni dell'individuo in faccia
al lavoro sociale; e da quella incompetenza ne emerge a sua volta il
diritto spettante all'individuo solo di determinarsi ad un genere di
lavoro, dietro le attitudini ch'egli sente prepotenti in sè stesso,
donde la varietà delle vocazioni, e la libertà della scelta dei mezzi
ad assecondarle.
Ora, una gran parte delle nullità morali, che ingombrano l'umana
società, non possono ad altro accagionarsi che a questo incompetente
arbitrato che si esercita dall'un individuo sull'altro, e da tutta la
società su tutto un sesso.
Si vollero classificare le morali idoneità dei sessi, e si vollero
assegnare a ciascuno d'essi funzioni proprie dietro un tipo ideale
escogitato in anticipazione; ma queste diverse attribuzioni parte
scaturirono dalla poesia e dalla immaginazione; porzione molta è
artificiata dalla forza prepotente dell'educazione, che a tutto riesce
sendo l'essere umano eminentemente educabile: pochissime fondamentate
dall'osservazione. E tutto questo teorico e gratuito edificio si
fece pratico, senza che uomo si curasse di rilevarne le falsità e di
deplorarne le conseguenze, mentre nessun filosofo s'attentò mai, ch'io
mi sappia, di trovar differenze di carattere e di idoneità fra il
maschio e la femmina nelle altre specie d'animali, dal processo della
riproduzione all'infuori, nel quale fatto solo formano serie distinta;
nè mai alcuno sognò di negare forza alla lionessa, o vietar la preda
alla tigre, o di disconoscere nella volpe gli astuti accorgimenti, o di
trovar l'aquila meno sublime dell'aquilotto.
*
È evidente che l'uomo, ignaro tuttavia di molte leggi naturali, e
completamente al buio del concetto sintetico della creazione, non
poteva derivare le sue classificazioni che dagli interessi suoi e dalle
sue passioni. Egli adunque, con un comodissimo a priori, stabilì sè
stesso centro e fine dell'universo, ed a sè convergendo gli esseri
tutti e tutte le cose, ne statuì il valore, ne assegnò le funzioni,
ne affermò l'importanza in base all'utile od al diletto che queste gli
arrecavano.
La donna, che gli è così vicina, e nella quale si giace tanta parte
della sua miseria e della sua felicità, dovea necessariamente esser la
prima a subire le conseguenze di un così ingenuo egoismo.
Riconoscendo perciò l'uomo i vantaggi dell'iniziativa, volle vedere
la donna, passiva più assai che non l'abbia mai fatta la natura.
Avido di dominio e di signoria, imaginò di trovare in lei, bella
l'umiltà, e perfino la viltà. Avendo scoperta la superiorità che dà la
coltura sull'ignoranza, trovò buona cosa serbare a sè il privilegio
dell'intelligenza, e vide nell'ignoranza della donna un vezzo ed
un'attrattiva. Amante egli dell'impero e del comando, si figurò che
per la donna sia gloria l'ubbidire. Cupido di possesso, si aggiudicò la
donna siccome proprietà; e si persuase dovere la buona moglie credersi
seriamente cosa del marito; e così via di trotto procedendo, egli trovò
d'aversi confezionato un tipo femminile di tutta sua convenienza, e su
questo tipo elaborò le leggi, i costumi e l'educazione della donna;
e questo è tutto il lavoro che la filosofia compì rispettivamente
alla donna in sessanta secoli. Nè potrebbe dirsi certamente che noi
calunniamo l'uomo!
Chi non ha letto nell'_Ecclesiaste_ il tipo ideale femminile che si era
creato il più savio degli uomini?
Chi non ricorda la condotta che S. Paolo comanda di tenere alla donna
(vedi cap. II) della prima epistola a Timoteo; e (cap. II) della prima
ai Corinti?
Chi non sorride vedendo Rousseau sollecitarsi che le qualità, i vezzi,
e fino le debolezze di Sofia calzino a cappello coi gusti e la natura
d'Emilio?
E perfino fra i moderni filosofi, che pretendono alla fama di novatori;
non vediamo noi lo spirito medesimo? Leggo in Auguste Comte che, il
_comando degrada radicalmente la donna_; che una savia apprezziazione
dell'ordine universale farà comprendere al sesso affettivo, quanto _la
sommissione importi alla dignità_.... Che il sacerdozio (dell'avvenire)
farà sentire alla donna _il merito della sommissione_, sviluppando
quest'_ammirabile_ massima d'Aristotile «la forza primaria della donna
consiste nel superare la difficoltà dell'obbedire» e l'educazione
l'avrà preparata a comprendere, _che ogni dominio_, lungi dallo
elevarla realmente, _la degrada necessariamente_.
Leggo Proudhon, ed a traverso i suoi mille paradossi, ed alla sua non
interrotta serie di contraddizioni, veggo affacciarsi tratto tratto
questi concetti: Affinchè il tipo femminile conservi le sue grazie ed
i suoi vezzi, deve la donna accettare la potestà maritale (_sic!_).
L'eguaglianza di diritti la farebbe odiosa, e trascinerebbe con sè
delle deplorevolissime conseguenze, e, fra le molte a mo' d'esempio,
la piccola bagatella della _perdita del genere umano!!!_ (Lettrici mie,
non ve ne impressionate di troppo!)
Leggo Michelet ed a traverso torrenti di poesia e di sentimento, in
un impeto d'amore per la donna egli, la vede fatta _dall'uomo e per
l'uomo_. Dolente di vederla sofferente e malata (la donna di Michelet
è sempre malata) egli vede la necessità d'isolarla, di custodirla, di
medicarla. Bambina non conoscerà che le sue poppattole; maritata, non
vedrà che il marito ed i figli; vedova, gl'infermi e gli orfanelli.
E di coltura? Non se ne parla. Il sapere la invecchia. E di lavoro?
Nessuno. Si romperebbe tutta. D'altronde la manutenzione della cosa,
tocca al proprietario della cosa. E di funzioni? Non ne è questione.
La donna di Michelet, è una donna che adora suo marito, che è fatta da
lui, che vive per lui, per lui solo, e che finisce poi probabilmente
per morire di congestione al cuore in seguito ad una serie di emozioni
tenere troppo frequenti.
Bisogna confessare che, se l'uomo è egoista, lo è poi anche senza
nessuna velleità, e di tutto cuore! Non v'è altro commento possibile a
siffatte teorie.
Ora, sia che si neghi alla donna ogni funzione, sia che le si assegni
un lavoro, ella fu sempre fin qui in balìa dei capricci d'ogni
filosofo, il quale le dà, o le toglie, la eleva, o la abassa, la invita
o lo respinge in base al tipo ideale che ciascun di loro se ne forma.
Ma al dì che corre deve la filosofia aver capito, che la soluzione di
un problema sociale non può esser nella testa d'un uomo, ma se ne sta
latente nella natura, la quale non potrà mai rivelarsi fino a che sarà
interrogata coll'animo preoccupato da pregiudizii o da interessi veri o
supposti.
E dico veri o supposti, perchè tutto ciò che è fuori dell'ordine e del
giusto, se può per avventura favorire un piccolo e precario interesse,
deve però alfine chiarirsi ineluttabilmente incompatibile ed ostile
ai grandi e duraturi interessi dell'individuo e dell'umanità; per cui,
se a mo' d'esempio oggi trovava assai acconcio il forte il diritto di
conquista, trovandosi domani in faccia un più poderoso avversario, era
pur costretto a confessare essere ingiusto e precario il diritto della
forza.
Ma questi riflessi sendo stati fatti dall'uomo un po' tardi, anzi da
pochi uomini fatti anco al dì che corre, ne avvenne che le istituzioni
di tutti i tempi si risentirono di quelle prevenzioni e pregiudizii
a cui accennavamo; ed al tempo in cui viviamo è pur doloroso dovere
confessare che ancora la forza è in onore, che diritti e doveri
sono più che parzialmente distribuiti, e che con una logica degna
degl'interessi, più assai che della ragione, si aggiunge debolezza al
debole gravandolo di doveri, si aggiunge forza al forte circondandolo
di diritti.
Laddove poi si consideri avere la legislazione come ogni altra
istituzione ormeggiato lo sviluppo dei popoli ed i procedimenti delle
civiltà, andranno necessariamente crescendo le meraviglie, trovandoci
in grado e necessità di constatare la universale incoscienza della
giustizia.
Ma poteva egli essere altrimenti, dacché la filosofia non cercò e non
istabilì una base generale di diritto, che soggiogando gl'interessi,
ed ispirandosi ai principii, s'imponesse prepotentemente alla ragione,
e si erigesse a coscienza universale? Epperò i legislatori, privi di
luce ferma e costante a dirigersi, dovettero meschinamente ispirarsi ad
interessi puri e semplici di luogo e di tempo, imponendo così all'opera
loro il marchio fatale della caducità.
Infatti veggiamo apparire evidente dalla storia della legislazione
questa enorme lacuna ch'ella è la nessuna base del diritto, risultando
per lo appunto le istituzioni le voci dei bisogni di un giorno e di un
paese, anziché i logici corollarii ai un concetto unico e fermo.
Ed invero, in faccia ad una base filosofica del diritto, che cosa
avrebbero significato i diritti feudali?
Dove si sarebbero fondate la signoria e la schiavitù personale?
Sopra di che avrebbe potuto giustificarsi la patria e la marital
potestà dei romani, per le quali la repubblica non riconosceva a
cittadini che i capi di famiglia, non tutelando neppure la vita e la
libertà delli altri membri?
E qual logica analogia troviamo fra la forma reppubblicana del governo
e la forma autocratica della famiglia romana?
Ed ai nostri tempi (parlo di paesi civilizzati e progressisti) che
cosa significano, in faccia al principio filosofico del diritto,
l'ostracismo degli ebrei?
Che cosa, le barriere elevate alla libera associazione dalla diversità
di credenze?
La diseredazione del figlio che ha lasciato la religione paterna?
La frase comune a molti codici, tolleranza dei culti?
La schiavitù delle razze colorate?
La soppressione dell'intelligenza e dell'attività femminile?
L'individuo, vivendo nella famiglia, e nella società, porta
alternativamente in quella le impressioni ricevute in questa, ed in
questa i sentimenti e le idee in quella assorbite; ed è però sommamente
necessario che l'organizzazione politica armonizzi coll'organizzazione
della famiglia, e lo spirito stesso e l'eguale indirizzo all'una ed
all'altra! simultaneamente s'imprima.
Senza questa congiura, per dir così, di tutte le istituzioni contro
i facili eccessi delle passioni, non potrà mai l'uomo informarsi ai
precetti della giustizia, nè mai potrà avvertirne la somma importanza.
L'incoerenza conduce al gratuito, il gratuito all'arbitrio, l'arbitrio
all'egoismo, l'egoismo all'ingiustizia.
Ma in appoggio di questo mio concetto mi cadono in acconcio, e vi
spiegheranno meglio assai ch'io non sappia l'importanza di questa
coerenza di principii, le riflessioni del gran Beccaria sullo spirito
delle famiglie, nel suo libro _Dei delitti e delle pene_. Ecco le sue
parole:
«Quante funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli
uomini anche più illuminati, ed esercitate anche dalle repubbliche più
libere, per aver considerato la società piuttosto come un'associazione
di famiglie che come una unione d'uomini?»
«Vi siano 12,000 uomini ossia 20,00 famiglie, ciascuna delle quali
sia composta di cinque persone compresovi il capo che la rappresenta.
Se l'associazione è di famiglie vi saranno 2,000 uomini ed 8,000
schiavi; se l'associazione è di uomini vi saranno 10,000 cittadini e
nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e 2,000 piccole
monarchie; nel secondo lo spirito repubblicano, non solo spirerà nelle
piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura
ove sta così gran parte della felicità e della miseria degli uomini.
«Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei
sentimenti abituali dei membri della repubblica, ossia dei capi
di famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà poco a poco nella
repubblica medesima, e i di lui effetti non saranno frenati che
dagl'interessi opposti di ciascheduno, ma non già da un sentimento
spirante libertà ed eguaglianza.
«Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a piccoli
fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii
generali, vede i principii generali e li condensa nelle classi
principali ed importanti al bene della maggior parte.
«Nella repubblica di famiglia, i figli rimangono potestà del padre
finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una
esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare e temere
nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti sono meno modificati
da quei timor d'esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno
dessi agli ostacoli che il vizio sempre pone alla virtù, nella languida
e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si
oppone ai vigorosi cambiamenti?
«Quando la repubblica è di uomini, allora la famiglia non ha una
subordinazione di _comando_ ma di contratto, ed i figli, quando l'età
li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del
bisogno di protezione e di difesa, divengono liberi membri della città,
e si assoggettano al padre di famiglia per parteciparne i vantaggi,
come uomini liberi nella grande società.
«Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della
nazione sono alla discrezione del padre: nel secondo non sussiste
alcun altro legame comandato, che quello sacro ed inviolabile di
somministrarsi reciprocamente i necessari soccorsi, e quello di
gratitudine per i beneficii ricevuti, il quale, non è tanto distrutto
dal cuore umano quanto da una male intesa soggezione voluta dalle
leggi.
«Tali contraddizioni fra le leggi della famiglia e le leggi
fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente d'altre
contraddizioni fra la morale domestica e la pubblica, epperò fanno
sorgere un continuo conflitto nel cuore di ciascun uomo. La prima
morale ispira soggezione e timore, la seconda, coraggio e libertà;
quella, insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di
persone senza spontanea scelta; questa, ad estenderla ad ogni classe
di persone; quella, comanda un continuo sacrificio di sè stessi ad un
idolo vano che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il
bene di nessuno che la compone; questa insegna, di servire ai proprii
vantaggi senza offendere le leggi, ed eccita ad immolarsi alla patria
col premio dell'entusiasmo che previene l'azione.
«Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino di seguire la virtù
che trovano inviluppata e confusa, ed in quella lontananza che nasce
dalla oscurità degli oggetti così fisici che morali».
Fin qui Beccaria, e noi facendo plauso alla sua equità aggiungiamo, che
una legislazione, che non considera a cittadini tutti indipendentemente
ed egualmente i membri della sua società, e non garantisce a ciascuno
i mezzi di perfezionamento e la libera autonomia, perde il diritto al
rispetto ed alla obbedienza, e dove punisce non esercita che una fredda
violenza; poiché non l'uomo è fatto per la legge, ma la legge è fatta
per l'uomo, e dove ella non raggiunge il suo bene ed il suo meglio non
ha nessuna ragione d'esistere.
Se la legge vuol essere amata ed obbedita, è duopo sia tale che ogni
cittadino d'ogni età, d'ogni condizione, d'ogni sesso, vi trovi il suo
conto, e l'affermazione d'ogni giusta libertà, d'ogni onesto diritto;
è duopo ch'ella non crei neppure alla metà della umana popolazione una
condizione, che assomiglia forte a tutte quelle dalle quali le nazioni
col sangue si sono sottratte.
La donna che, con sagrificio d'oro e di figli, con tanta forza
d'entusiasmo e di devozione, si è associata nell'opera della politica
redenzione non può certo tollerare per altri secoli la sua servitù
personale. Ella sente che tutte le libertà e tutti i diritti si danno
fraternamente la mano, epperò come propugnando la libertà della nazione
mostrava di sentire il principio della libertà e di esser matura
alla propria, deve ora, ad essere coerente e logica, rivendicarla,
non potendo lo spirito pubblico non degenerare se non in quanto lo
fortifichi il privato.
*
Dovendo, siccome abbiamo visto, consonare l'organismo politico
coll'organismo interno della famiglia ad unificare negli uomini il
principio della giustizia, vediamo ora come ciò avvenga ai nostri
giorni, in cui l'atmosfera è tutta pregna delle luminose idee del
diritto e dell'eguaglianza, in cui si mostra dalla pubblica opinione
spregiarsi il brutale diritto della forza; in cui le classi altra
volta peste e conculcate dalla aristocrazia feudale, forte della
divina predilezione, se trovansi tuttora alle prese colla miseria,
più non veggonsi almen contrastato il diritto naturale e la dignità
umana. Entriamo, dico, nella famiglia, e veggiamo se avvi analogia
fra l'atmosfera esterna e la interna; se il giovine che rispetta la
dignità umana ed il diritto ingenito nel cenciaiuolo, che incontra
per via, è educato a vederlo anche in sua madre; se il marito, che
rispetta l'autonomia d'ogni vivente, non guarda per avventura la moglie
siccome _cosa_ e _proprietà_; se l'uomo, che si crede obbligato a leali
procedimenti verso l'uomo, non crede forse poter darsi maggior libertà
ne' suoi rapporti colla donna.
Produttrice dei germi fisici, riconducendo continuamente col suo
recondito lavoro la specie al suo tipo, sola nel lungo e penoso
travaglio della gestazione, sola nella terribile crisi che dà alla luce
l'uomo, fornita sola da natura del solo alimento conveniente alla sua
prima età, estremamente affettiva, attaccata alla sua fattura colla
fatalità dell'istinto, eminentemente analitica ed intuitiva, la donna
è veramente la creatrice e la conservatrice della specie. E la natura,
ponendo in tanta evidenza la maternità, non lasciava alcun dubbio sulla
sua legge; cioè, la tutela della prole è devoluta alla madre, che in
tutte le specie è creazione, conservazione e provvidenza.
Che cos'è la paternità? In faccia alla natura è un semplice impulso, in
faccia alla legge è una ancor più semplice ipotesi, dovunque e sempre è
ombra e mistero.
Da ciò ne risulta, che se la madre ha sempre diritto innegabile al
rispètto ed all'amor della prole, alla quale la natura la indice
con evidenza; il padre non partecipa a questi diritti, se non in
quanto siasi egli stesso incaricato di provare al figlio la paternità
sua, tutti verso di lui compiendo quei doveri di alimentazione e di
educazione che la ragione gli suggerisce.
Tanto ci insegna semplicissima riflessione sulla logica dei fatti. Ma
gli uomini sono eternamente inclinati a costruire gli edificii loro
sulle ipotesi, ed anche qui preferirono meglio fondar sull'ipotesi che
sull'evidenza; ed innalzarono la _patria potestà_ che, come piramide
partita da larga base, col diritto di morte e di vendita sui figli,
andiede in appresso assottigliandosi; ma ne rimane oggi stesso pur
tanto da non lasciarci credere di troppo posteriori alla antica Roma.
La paternità legale è la prima ragione della schiavitù della donna.
Infatti, perchè fossero duratori questi rapporti artificiati, era
duopo dar qualche corpo alla ipotesi, qualche esattezza all'induzione.
Da qui la reclusione della donna; e cessata questa nel modo assoluto
colla civiltà dei tempi, perdura tuttavia nel suo spirito e nel suo
scopo nelle mille limitazioni della sua libertà. Da qui il diritto di
comando, di sorveglianza, il supremo arbitrio del marito; la signoria
dell'uomo insomma, e la servitù della donna.
Sì, la madre dell'uomo non ha altro diritto che quello di soffrire
per lui, di formarlo del suo sangue, di nutrirlo del suo latte, di
sagrificarsi completamente, se vuole, ai suoi interessi, e basta. _La
legge non riconosce nessuna maternità_; ed in mancanza del padre non
ha la madre neppur _diritto di preferenza_ alla tutela della prole;
laonde, rompendo così la legge ogni legame fra la madre ed i figli,
dà a questi la prima lezione di immoralità e di ingratitudine, mentre
strappa dalla fronte della donna la luminosa e simpatica aureola della
maternità, insegnandole a far poco conto d'un carattere, ch'altro non
può darle che triboli e spine.
Apro infatti il codice Albertino e trovo, che il § 211 dichiara essere
i figli sotto la potestà del padre fino alla loro emancipazione, o
se egli sia morto non emancipato, son essi sotto la potestà dell'avo
paterno.
Col § 212 vieta al figlio di allontanarsi dalla casa paterna prima dei
25 anni compiti, senza il permesso del padre.
Il § 215 dà al padre il diritto di far tenere in arresto il figlio non
ancora quadrilustre, sulla sua semplice domanda.
I § 216 e 217 permettono al padre di chiedere la detenzione del figlio
per sei mesi, purché sia quatrilustre e fino a 25 anni inclusivi.
Nell'uno e nell'altro caso non gli è imposta nessuna formalità o
scrittura giudiziaria. L'ordine d'arresto sarà spiccato in iscritto
senza essere neppur motivato.
Ecco una potestà discretamente romana, e nella quale si dispone in
tutti i sensi di una creatura umana senza neppure supporle una madre,
la quale non ha in tutto ciò nemmeno un voto consultivo.
Ma la madre non è ella almeno una limitazione del patrio diritto in
forza del diritto incontestabile e solenne che le dà la natura, che
affida la prole alle sue cure, e non a quelle del padre?
Signore no. _La madre legittima non esiste_; e se qualche cosa può
limitare la patria potestà sul figlio, non sarà mai la madre, bensì
la _proprietà_; e non sarà questo il solo caso in cui vedremo la legge
fare assai più stima della proprietà che della persona, principalmente
se questa persona è una donna; ed eccone la prova nel § 220... «se
il figlio ha beni proprii ed esercita una professione, non potrà aver
luogo il di lui arresto se non mediante istanza nella forma prescritta
nell'articolo 216, quand'anco il figlio non fosse giunto all'età d'anni
16».
Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?
Oh sì; ma la legge nel concederli non riconosce già, nè apprezza il suo
carattere materno ed il natural diritto che ne conseguita, ma rispetta
e riconosce esclusivamente la volontà del defunto consorte. Il padre ha
il diritto di nominare un tutore ai figli soggetti alla sua potestà; lo
stesso diritto, compete all'avo sui nipoti soggetti alla sua potestà (§
245).
§ 246. Se il padre o l'avo, rispettivamente come sopra, avrà nominato
la madre tutrice, potrà destinarle un consulente speciale, _senza il
cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela_.
La madre adunque non può esser tutrice, se non nominata tale per
esplicita volontà di chi dovrebbe da lei ricevere un tale mandato,
secondo ragion naturale; essendo a lei sola possibile l'indicare con
certezza a chi competa; più, l'azione sua è così totalmente invalidata
che il nome di tutrice diviene una derisione.
Vedete infatti come la legge quando vuole s'intenda benissimo alle
limitazioni.
Epperò potrà la madre fare arrestare il figlio non soggetto alla
potestà dell'avo, _ma_ purché vi concorra l'assenso di due prossimi
parenti _paterni_ (§ 221); e nel caso che manchi l'assenso dei parenti
richiesto dal § 221, supplisce l'art. 223, raccomandando al prefetto di
_supplire con quelle maggiori informazioni_ che crederà del caso.
Può la madre tutrice, nel caso di morte, eleggere un tutore ai
suoi figli minori, _ma_ la sua elezione dovrà essere confermata dal
consiglio di famiglia (§ 248).
Se la madre tutrice vorrà rimaritarsi dovrà, prima del matrimonio,
far convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela
debba esserle conservata.
In mancanza di questa convocazione, essa perderà di pien diritto la
tutela, ed il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile della
tutela esercitata dalla madre per lo passato (!!?), ed in appresso
indebitamente conservata (§ 253).
(Mi dispenso dal commentare questo paragrafo, non sentendomi capace di
scrutare il profondo abisso della mente del legislatore).
Quando la madre conserva la tutela, o vi sarà stata riammessa, il
consiglio di famiglia le darà _necessariamente_ a contutore il secondo
marito, il quale diverrà solidariamente responsabile unitamente alla
moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio (§ 254).
Come ognun vede, un patrigno ed una madre rispettivamente alla prole,
nel sentimento del legislatore, sono equivalenti.
La legge però, con una tenerezza tutta parziale per la madre, le
accorda un diritto che se oltraggia la natura, ed è per la donna una
lezione immorale, sente però in compenso una condiscendenza tutta
cavalleresca. Coll'art. 252 non vuole che si obblighi la madre ad
accettare la tutela dei suoi figli, e s'accontenta che ella ne adempia
i doveri fino alla nomina di un tutore.
Del resto poi, in difetto dei genitori o di un tutore esplicitamente
eletto colle forme volute, la tutela spetterà all'avo paterno, in
difetto di questo all'avo materno, e collo stesso ordine risalendo la
linea ascendentale, deve sempre preferirsi al materno il paterno (§
257).
Quando poi concorrano alla tutela due bisavoli della linea materna,
questi, subendo solidariamente colla madre lo spregio della legge per
lei, vengono abbandonati all'arbitrio del consiglio di famiglia, che
eleggerà fra i due (§ 259).
Ed ecco come la legge onora il carattere materno! Ella non suppone
neppure spontaneamente che la madre sia capace di tutelare i suoi figli
(chè in quanto a diritto ne è ben raro questione quando degna occuparsi
della donna). Ella accetta la decisione del marito defunto, o dell'avo,
o del bisavo, che tutti camminano innanzi alla madre, e la tollera
tutrice, purché però a sua volta tutelata. Nell'azione sua la madre
tutrice inciampa ad ogni passo nei meticolosi _se_ e _ma_ del leguleio.
Fra lei ed il suo pupillo la legge pone costantemente od il consulente
speciale, od il consiglio di famiglia, o i due prossimi parenti, o le
informazioni del prefetto.
Ed ecco in qual modo la legge sa appoggiare i suoi stessi precetti!
Davanti alla disistima che voi fate della maternità, davanti alla
sanzione della materna incapacità che voi suggellate ad ogni paragrafo
dei vostri codici, davanti alla spogliazione d'ogni diritto primitivo
ed ingenito sulla persona della donna madre, chè cosa significa, di
grazia, o legislatori, quell'art. 210 nel quale dite al figlio; «in
qualunque età, stato e condizione ti trovi, onora e rispetta i tuoi
genitori?»
Dite da senno, signori miei? E chi sono i _vostri_ genitori? Voi certo
intendete il padre, l'avolo, il bisavolo, e l'arcavolo paterno, non
già la madre, che non vedo che in rapporti indirettissimi e fortuiti
con questi figli, dei quali si dispone in ogni verso senza nessuno
intervento suo.
L'allievo dei vostri codici non conosce sua madre! Ella non è, e non
può essere per lui che un oggetto di erudizione, una miseria, una
incapacità incarnata; e se, volgendo lo sguardo sulla civil società,
vedrò ancora talvolta ascoltata la voce potente della natura, ed
onorata in qualche parte la maternità, dovrò esclamare: _a cattive
leggi, uomini migliori!_
Se non che il disdegno, che i codici mostrano per la donna, non è che
uno dei corollarii di quel principio così lucidamente impugnato dal
Beccaria, che cioè, quel legislatore che considera la società come una
associazione di famiglie, non deve necessariamente riconoscere a membri
attivi che i capi di esse, e lasciar gli altri tutti nell'ombra ed in
balìa del capo, sopprimendo così ogni diritto ingenito, sul quale si
eleva prepotente il diritto parziale.
*
Se la legge tratta così la donna che, pel venerando carattere materno,
si presenta all'uomo coll'autorità della causa sopra lo effetto suo;
non è più a meravigliare che affatto la cancelli dal novero delle unità
nei rapporti coniugali.
Il marito legale è per la donna la evirazione intellettuale, la
minorità perpetua, lo annichilamento della sua personalità.
Infatti, se la donna è qualche cosa davanti alla legge, lo è quando
è maggiore e libera; che, sebbene il legislatore tiri giù per conto
suo dei tagli cesarei attraverso i diritti competenti a ciascun
membro della civil società, la lascia almeno padrona di sè stessa, e
le suppone la capacità di amministrarsi. Ma si marita essa? Da quel
momento ella diviene incapace e minore, perde col suo nome anche la
proprietà di sè medesima, e vi sfido a trovarmi un atto legale ch'ella
possa fare senza il consenso del marito. Ma lasciam parlare la legge.
Riapro il codice sardo ove tratta dei rispettivi diritti e doveri dei
coniugi, e trovo al § 125: «I coniugi hanno il dovere di reciproca
fedeltà, soccorso ed assistenza».
Senz'altro va ad essere un paradiso terrestre! si tratta di una
perfetta eguaglianza! Di una completa fraternità! È il matrimonio
tipico! È l'ideale del coniugio! È l'androgino umanitario che fonde
due esseri in una sola unità! Adagio, vediamo come s'intendono di
reciprocanza e mutualità i nostri legislatori.
§ 126. «Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di
obbedire al marito». Ecco i primi albori della reciprocanza legale;
discutiamoli un momento.
Chè cosa sia la protezione che il marito deve alla moglie; qual logica
analogia ella abbia coi costumi d'una civil società; qual fatica costi
al marito questo fantasma di dovere, non si saprebbe definir veramente,
circondati come siamo da leggi ed agenti d'ordine pubblico. Egli lavora
siccome un re, i cui ministri fanno tutto, ed al quale pur tuttavia
i beati popoli governati debbono innalzare inni di riconoscenza e
d'ammirazione. Così la moglie vive sicura all'ombra della protezione
maritale esattamente come viveva sicura sotto l'egida dei provvedimenti
di pubblica sicurezza, il giorno prima d'aver aquistato il protettore.
Ma niuno forse ardirà toccare alla moglie per timor del marito?
Vi domando scusa. È più che dimostrato, che tutti i delitti sono
possibili.
Ma nel caso che la moglie venga insultata, sarà per lo meno dal marito
vendicata?
Neppure. La giustizia personale è vietata; essa è fatta esclusivamente
delle leggi. Il legislatore, che prescindesse da questo principio
fondamentale d'ordine pubblico, esporrebbe la sua società a terribili
disordini e distruggerebbe la sicurezza personale.
Chè cosa intende adunque la legge nello imporre al marito questa
protezione?
Intende di gravare il marito di un dovere, ma di un dovere da marito;
tuttochè illusorio, però le serve per giustificare tutti i diritti di
cui vuole circondarlo. Dichiarato protettore, epperò responsabile, ogni
misura, od intorno o sopra il suo protetto, divien logica ed equa, e la
legge ha ribadito così l'arbitrio maritale.
Quella legge stessa però così vaga, così laconica, così speciosa sui
doveri del marito, è quella stessa che sa molto bene determinarsi,
amplificarsi e dimostrarsi nei doveri della moglie; e per primo
le impone obbedienza, senza assegnare a questa obbedienza limite o
confine, cosicchè, in faccia a tanta completa passività imposta alla
metà della popolazione, io non so più chè cosa si voglia intendere il
legislatore, dichiarando irrito e nullo ogni contratto, che stipuli
l'alienazione personale.
Ed invero, un rapido sguardo ai doveri della moglie ed ai diritti
del marito, basterà per toglierci alla taccia d'esagerazione. Veniamo
perciò ai logici corollarii della illimitata obbedienza.
§ 127. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo
_dovunque_ egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. (Notate
ch'egli _solo_ giudica dell'opportunità locale del suo domicilio).
§ 128. La moglie deve concorrere al mantenimento del marito, quando
egli non ne abbia i mezzi bastanti.
§ 129. La moglie non può stare in giudizio senza il consenso del
marito. Se questi non voglia o non possa prestarlo, il Tribunale può
autorizzarla.
Notisi, che v'ha però un caso, nel quale può stare in giudizio senza
il consenso del marito, e questo caso eccezionale, benchè assai logico
e giusto, non è fatto per portar luce sull'astruso problema della
protezione maritale; quando cioè è inseguita dalla legge per delitti o
contravvenzioni.
§ 130. La moglie non può donare, nè alienare, nè ipotecare, nè
aquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, nè obbligarsi per nessuno
degli atti eccedenti la semplice amministrazione, senza che il marito,
personalmente od in iscritto, presti a ciascun atto il suo consenso.
Dopo tutto ciò non sarà soverchio notificare alle mie giovinette
lettrici, che la legge ammette anche nella donna il _diritto di
proprietà_, tutto che, questi paragrafi non siano fatti per farlo
credere.
Nel § 137, la legge si mette una mano al cuore, e prova un palpito
d'incertezza e d'apprensione pel marito. Egli lo vede circondato da
pericoli e superchierie, e si trova in dovere di proteggere e tutelare
il forte contro i verosimili eccessi del debole; epperò pone per lui
le mani avanti e decreta in anticipazione che «l'autorizzazione od il
consenso in genere, non sono validi, ancorchè stipulati nel contratto
di matrimonio».
Coll'articolo 139 poi, la legge ridona alla donna il _diritto pratico_
di proprietà, riconosce per un'ora di tempo la sua autonomia,
permettendole di fare il suo testamento, senza autorizzazione o
consenso del marito. Confessiamo che la legge è generosa, peccato che
sia un po' tardi!
*
Che il vedovo marito si crucci o meno, per il decesso della sua
consorte, che più o meno presto la scordi, poco importa alla legge;
ma ciò che le sta a cuore sommamente si è, che la vedova non troppo
facilmente si consoli del perduto protettore, ed a ciò efficacemente
provvede nel § 145, dov'è disposto che «la vedova, contraendo nuove
nozze, prima che siano trascorsi dieci mesi dopo la morte del marito,
incorre nella _pena_ della perdita di tutti i lucri nuziali stabiliti
dalla legge, o stipulati col primo marito, non che di tutte le
liberalità, che a lei fossero pervenute dal medesimo».
Notisi che quel vocabolo _pena_, di cui si serve la legge, supponendo
una colpa, dichiara implicitamente criminose nella donna le seconde
nozze; mentre il vedovo marito, erede della sposa defunta, è abilitato
a scordarla innanzi sera.
Ecco come s'intende la legge alla reciprocanza ed alla mutualità; ed
ecco come ella è coerente al suo paragrafo 125.
Ovunque vedesi la personalità della donna maritata affatto eclissata,
ella non è che l'ombra del marito che la invalida, che la assorbe, che
la annichila e dal quale non è emancipata neppur per la sua morte, non
che pel caso di separazione di corpo e d'abitazione, nel qual caso,
avendo ella la semplice amministrazione de' suoi beni, non può tuttavia
senza il di lui consenso ed autorizzazione nè alienare, nè obbligare
i suoi beni immobili, nè stare in giudizio per azioni _riflettenti li
stessi suoi beni_.
Quando si rifletta che, cessata colla legale separazione la comunanza
degli interessi fra i coniugi, possono questi diritti del marito
attraversare ad ogni tratto gl'interessi della moglie, subordinati
quali sono ad ogni suo capriccio, ben si vedrà quanto la legge si
solleciti del benessere della donna.
E separata e non separata non può la moglie, senza consenso
ed autorizzazione del marito, accettare incarico di esecutrice
testamentaria; non può accettare nessun mandato; non può accettare
nessuna donazione; non può validamente accettare nessuna eredità; non
può assumersi fideiussione; in una parola, _civilmente non esist_e.
Dove il marito si rifiuti all'assenso, il Tribunale di prefettura
assume i suoi diritti, e conferma il rifiuto di lui, oppur prescinde
secondo che gli pare; e questa specie di difesa, che la donna
ripete dalla legge che controlla il rifiuto del marito, non è che un
incoerenza di più in faccia al suo spirito, una oscurità di più ch'ella
apporta a quell'oscuro _busillis_ che è la protezione maritale, un
fatto di più che prova alla donna sposa, ch'ella è sempre minore od
interdetta.
Se non che, potrebbero per avventura, questi esorbitanti diritti
maritali, se non certo giustificarsi, almeno spiegarsi sopra ciò, che,
dovendo il consorte nutrirla, in caso di dissipazione ella cadrebbe a
tutto suo carico. Ma, signori no, anche qui la legge ha provvisto per
non aver ragione, col sopraccitato paragrafo 128, nel quale é disposto
che, «la moglie debba alimentare il marito, quando egli non ne abbia
i mezzi bastanti» per cui, soggiacendo ambedue allo stesso peso, qui,
come dovunque, la legge si sollecita affinchè non vi soccomba che il
debole. Il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della
consorte, ch'egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne
alimentato.
Cosicché riassumendomi, abbia il marito torto o ragione, sia egli o
non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia
egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già
deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna
l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente
incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza
eccezioni e senza limitazioni.
Ma se la legge fatta dall'uomo, è necessariamente altresì fatta
per l'uomo, essendogli pressoché impossibile astrarre dal personale
interesse; per lo meno, essendo la morale una, ed inalterabile, saranno
in caso di contravvenzione strettamente pareggiati nella penalità?
Ciò non potrebbe essere, senza che la legge cadesse in una delle più
grosse incoerenze. Distribuiti parzialmente i doveri, ne risulta una
disparità di situazione, donde relativa dev'essere la colpa, epperò
relativo il castigo.
Il § 486 del Codice penale, decreta che «la moglie, convinta
d'adulterio, sarà punita col carcere, non minore di tre mesi,
estensibile a due anni»; e che «il marito convinto di concubinato, sarà
punito col carcere da tre mesi a due anni».
Per quanto giusta vi sembri questa disposizione non v'andate a credere,
che stabilisca almeno in un punto un po' d'eguaglianza. La legge ha
trovato modo di sciogliere il marito da ogni pericolo, e togliere alla
moglie ogni diritto di querela coi § 482 e 483, dichiarando che, la
moglie può essere adultera dapertutto, mentre il marito non lo è, per
lei, che quando si abbia tenuto la concubina sotto il tetto coniugale.
Ma forse che la legge ha così disposto nella impossibilità di
constatare più chiaramente il concubinaggio per parte del marito?
Domando scusa.
Quando la legge ammette la sorpresa in flagrante, dovunque, contro
la moglie, non v'ha equità che possa vietare sul conto del marito
la stessa ipotesi. Più, se contro la moglie, la legge ammette prove
risultanti da lettere o carte dal complice scritte; non si vede equa
ragione, per la quale le prove reputate legali contro la donna, non si
reputino egualmente legali contro il marito.
La legge considera ella nell'adulterio l'offesa al diritto coniugale?
Or bene, questa davanti alla natura, davanti all'equità, davanti al suo
medesimo § 125 è la stessa in ambo i coniugi. — O considera dessa le
conseguenze? Allora l'elemento eterogeneo, che l'adulterio della donna
arrischia d'introdurre nella famiglia del marito, è quello stesso, che
il marito porta in un'altra famiglia; con quella maggior reità, che
porta con sè davanti ad ogni sano criterio e davanti allo stesso codice
penale, la provocazione e l'iniziativa. Più, il marito amministrando
solo, le sostanze sue e della moglie, più funeste sotto ogni aspetto
riescir debbono alla famiglia i suoi disordini. Egli può detrarre il
patrimonio dei figli, egli può spogliare la moglie, per arricchire
l'amica.
Finalmente, giudicate da ciò, se il codice divide il pregiudizio degli
onesti che la morale sia una, e quanto si solleciti d'essere seco
stesso coerente ricordandovi dell'edificante § 125, al quale or ora
accennavo: «I coniugi hanno _dovere di reciproca fedeltà_».
Ma dandosi il caso che un uomo, nel quale il sentimento d'equità
predomini lo innato egoismo, e porti alla sua sposa riverenza, siccome
ad essere umano, ed in lei però considerando l'ingenito principio del
diritto, non dipende egli dalla sua ragione, dal suo cuore, dalla sua
volontà il riabilitarla, deponendo spontaneo i non equi diritti?
Rispondo. Sapete voi come, i legislatori della Carolina del sud,
impediscono gli assembramenti delli schiavi neri, la loro istruzione e
la loro privata industria, che padroni coscienziosi potrebbero favorire
con animo di avviarli all'emancipazione, il qual risultato sembra a
quei signori un _notevole inconveniente_? Punisce insieme il padrone e
lo schiavo.
Con poche varianti il nostro codice, prevedendo questo caso appunto,
che il marito possa voler riabilitare la sua compagna, dichiara
anticipatamente nel § 1509, che gli sposi, nel loro contratto, non
possono in alcun modo derogare ai _diritti risultanti sopra la moglie
dall'autorità maritale_, ecc., e nel § 1511, avverte, che è egualmente
vietato agli sposi di stipulare in modo generico, che il loro
matrimonio verrà regolato da alcune delle leggi, statuti, consuetudini
che non siano attualmente in vigore in questi Stati, e ciò tutto,
_sotto la responsabilità del notaio, che incorrerà in una pena od anche
nella deposizione della carica_.
*
Si può contrarre matrimonio sotto diverse forme di regime, ben inteso,
che queste modificazioni non riguardano che la proprietà, restando in
tutto e sempre la persona della moglie completamente alienata.
E per primo, v'ha il regime della comunione dei beni, nel quale
s'intende coniugato chiunque non abbia fatto convenzioni speciali; v'ha
il regime della separazione dei beni; v'ha il regime dotale.
Nel primo l'amministrazione dei beni comuni è devoluta al marito
_solo_; i quali beni si compongono di tutti i mobili ed immobili,
frutti ed interessi d'ogni natura, acquisiti anche dopo il matrimonio.
Oltre il diritto di amministrare, egli solo può stare in giudizio per
azioni riflettenti i beni della comunione.
Egli può inoltre vendere, alienare, ipotecare questi beni senza
concorso della moglie, non essendo richiesto il suo esplicito consenso,
per la legale validità d'ognuno di questi atti.
Ora, laddove si consideri che se abbia la donna posto dei beni in
comunione, o col proprio censo, o col proprio personale lavoro, o
col lento e penoso risparmio, deve pur sempre stendere al marito la
mano per averne in tutto od in parte ciò che vuole ogni equità le sia
dovuto, fortunata ancora se una cattiva amministrazione del marito,
od i debiti da lui incorsi, od i suoi vizii e disordini non l'hanno
spogliata di tutto, vedrassi chiaramente quanto un simile regime
sconvenga alla donna.
Nel popolo, i cui matrimonii si fanno senza contratto generalmente,
non è raro vedere un marito beone, brutale, o giuocatore, sciupare in
assidue gozzoviglie il più che modesto mobiliare raccolto della misera
consorte, colle lunghe notti vegliate nel lavoro, o con indicibili
economie, che spesso le costarono la salute.
Bisogna perciò persuadere le donne del popolo a fare un contratto
nuziale, ed a voi tocca, signore mie, ad accorrere in soccorso della
loro improvvida ignoranza, in nome di quel vincolo solidale che unir
deve la donna di tutti i ranghi sociali, poiché tutte sono egualmente
oppresse dalle istituzioni; e passiamo ora a vedere come la legge
tratta la donna nel contratto.
Un secondo regime matrimoniale è il regime dotale. I beni dotali
debbono esplicitamente dichiararsi tali; tutti gli altri sono detti
parafernali o estradotali.
I beni dotali sono inalienabili in regola generale. Il marito solo li
amministra; i frutti sono destinati a concorrere al peso delle spese
domestiche.
La moglie può ricevere annualmente sopra sua semplice quietanza una
parte delle rendite di essa dote, dietro esplicita convenzione nel
contratto di nozze.
Un terzo regime è la separazione dei beni. In questo caso la moglie
ha il dominio non solo, ma anche l'amministrazione de' suoi beni
parafernali, uniformandosi, in quanto all'esercizio dei suoi diritti,
alle restrizioni citate più sopra, che la riducono all'impotenza d'ogni
atto legale senza consenso esplicitamente prestato dal marito, od in
caso di suo rifiuto, dal tribunale.
Come ognun vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è _schiava_ o
_minore_.
Per avere un diritto materno, ella non dovrebbe esser madre che di
prole illegale, e per avere il reale possesso di sè stessa e delle cose
sue, mai non dovrebbe piegare il collo al giogo del matrimonio; e così
facendo ella non farebbe che ridurre a pratica le immorali lezioni,
che le dà il codice con tanta eloquenza; donde poi la corrutela massima
dei costumi; la origine incerta delle famiglie; la moltiplicazione allo
infinito degli orfani e degli esposti, non potendo la donna, priva del
diritto industriale, bastare all'alimentazione di numerosa prole; e ci
darebbe così, delle generazioni degenerate dal punto di vista fisico,
depravate, dal punto di vista morale, miserabili, dal punto di vista
economico, e dal punto di veduta politico, terribile ed eterna minaccia
all'organismo sociale.
Se le cose, la Dio mercè, non sono ancora a questo punto (benché i
grandi centri già mostrino prepotenti gli elementi, che vi ci debbono
condurre più o meno presto, se non si pensa al riparo), gli è perchè,
e unicamente perchè, l'umanità, migliore assai delle demoralizzatrici
legislazioni che la reggono, nell'intima vita delle famiglie non
applica e non osserva le leggi. Egli è perchè generalmente la donna,
più morale assai che non la vorrebbero i codici, preferisce incatenare
sè stessa e le sue sostanze, e piegare il collo sotto il giogo che
vede e sente iniquo ed ingiusto, perchè, ed unicamente perchè, le
guarentisce un po' d'onore; quell'onore che la legge non cura e
calpesta, dando al marito il diritto di disconoscere il figlio; ed
indulgente quale ell'è alle seduzioni, le cui conseguenze abbandona
tutte intere al debole che tiene nell'ignoranza, e perdona al forte che
istruisce, e che non vuol manco conoscere — § 185. Le indagini sulla
paternità non sono ammesse — § 186. Le indagini sulla maternità sono
ammesse.
Questi due paragrafi fanno sorgere spontanea più d'una riflessione.
L'egregio professore Albini, ne' suoi _Principii della filosofia del
diritto_, ammette il diritto d'educazione dei figli siccome diritto
non solo morale, ma anche giuridico — (§ 92 e 65). Più lungi egli
vede nel padre solo le attitudini fisiche e morali, che ne fanno il
necessario capo della famiglia; e su queste attitudini egli fonda la
patria potestà, e con lui la legge, ch'egli ormeggia riverentemente,
permettendosi talora delle timidissime osservazioni.
Ma se la legge è davvero convinta, che il padre solo basti a reggere
la famiglia, e provvedere i figli materialmente e moralmente, secondo
è diritto loro _morale_ e _giuridico_, epperò si crede in obbligo di
circondare il padre di tanta autorità, come dunque, smentendo a sè
stessa, abbandona alla madre sola la prole naturale, col vietare la
ricerca della paternità? O la legge adunque non crede necessaria tutta
l'autorità di cui circonda il padre, o non crede la madre incapace,
come sempre l'afferma, ma anzi assai più atta del padre, dacché le dà
lo stesso cômpito senza gli stessi mezzi, o che disconosce nel figlio
naturale il _diritto morale_ e _giuridico_, che il professore Albini
vede così lucidamente servir di base alla patria potestà.
Non sarò io certo che mi darò il fastidio di sgarbugliare questa
aruffata matassa di incoerenze.
*
Procediamo ora ad un rapido sguardo sulle condizioni della donna
maggiore, vedova o nubile ch'ella sia.
Libera dai pesi della famiglia, non vincolata ad ogni ora e momento ai
più minuti capricci d'un consorte, vivendo o della propria industria,
o del proprio censo, non v'ha ragione nessuna che la debba, in faccia
alla legge, inferiorizzare nei diritti competenti ad ogni cittadino.
Eppure non è così. La legge assume sulla donna per conto suo una
seconda edizione della patria potestà, e ne limita ad ogni tratto
l'autonomia ed i diritti, con un'aria di sollecitudine che tutta rivela
la sua profonda convinzione dell'incapacità femminile. Ed a ciò non
si accontenta, ma con patente ingiustizia si dà premura eziandio di
diminuire per lei anche quella porzione di beni, che l'ordine della
natura le assegna, e vo' dire delle disposizioni della legge nelle
successioni _ab intestato_.
Il codice Albertino dedica un apposito capitolo alla consacrazione
di questa flagrante ingiustizia, fondata sul vieto diritto feudale,
il quale avea saputo imaginare, come ognun sa, a maggior bene e
gloria delle famiglie, l'oppressione di tutti i suoi membri, quale
forzatamente coniugato, quale violentemente monacato, tutti, meno uno,
snaturatamente spogliati.
Ora, nel secolo decimonono, il codice Albertino conserva fresche
fresche le sue velleità feudali, e fa ancor dell'amore col passato
trapassato.
In grazia che l'umanità ha un secolo di più, si rassegna ad emancipare
tutti i suoi membri maschi, chè, in quanto ai membri femmine, non c'è
mai premura; ed egli trova d'altronde, che il diritto scritto fa molto
bene d'emanciparsi un po' dal diritto naturale, troppo più democratico
che non comportino certi interessi; per cui: «Trattandosi di
successione paterna, o di altro ascendente paterno maschio, la porzione
di successione che spetterebbe alla femmina, o suoi discendenti, eredi
o non della medesima, _sarà devoluta, a titolo di subingresso_, e
secondo le regole di successione, _ai suoi fratelli germani, o loro
discendenti maschi da maschi_, ove esistano; e in difetto di fratelli
germani o loro discendenti maschi, ai fratelli consanguinei e loro
discendenti maschi da maschi come sopra».
Il § 944 decreta la stessa disposizione riguardo alla successione
d'un fratello germano e consanguineo, se la donna trovasi qui pure in
concorrenza con maschi, o con loro discendenti maschi da maschi, come
sopra.
Il § 945 conferma la stessa disposizione riguardo alla successione
materna, esclusa sola la concorrenza dei fratelli consanguinei.
La donna sorella, è l'elemento sul quale fa, assai generalmente, le
sue prime armi la petulanza virile; e queste disposizioni sembravano
fatte per apporre la legale ratifica a questo comunissimo fatto; ma,
cessato il feudalismo, gli uomini della legge sentono benissimo di non
potere in alcun modo, non che giustificare, neppure spiegare, non fosse
altro, con ragioni di coerenza siffatta ingiustizia. D'altronde la
dottrina del diritto è oggidì abbastanza sentita dalla coscienza delle
masse, perchè si possa più oltre procedere in un ordine di cose ormai
divenuto impossibile. Nè ci riconosciamo noi stessi il diritto di più
oltre insistere su questo proposito, dacché siamo informati, che la
commissione incaricata di rivedere i codici dal Parlamento nazionale,
ha già compreso questo articolo fra quelli, ch'esser debbono oggetto di
riforma.
Se la pubblica opinione è il movente di questa riforma, lodiamo
altamente il suo tatto politico dei tempi: se è il sentimento di
giustizia, lo lodiamo ancora più. Si ricordi tuttavia il Parlamento
italiano, che queste anticaglie barbariche, ed altre ancora, disparvero
già da tempo dai codici delle nazioni, che dall'Italia ricevettero
la civiltà; e faccia però, che più d'una provincia nel bel paese
ripensando alle teutoniche istituzioni non le rimpianga!
Ma procediamo innanzi nell'esame delle condizioni della donna maggiore.
Riguardo alla tutela vi sono titoli di dispensa, titoli di rimozione,
titoli d'esclusione.
Va senza dire, che i titoli di dispensa, per l'uomo sono gloriosi.
Essi sono, od un privilegio annesso alle regie onorificenze, od
un'impossibilità prodotta dalle grandi cariche dello Stato. Per la
donna non è questione di tutto ciò, dappoichè l'uomo nel suo ingenuo
egoismo, e nella beata convinzione della sua esclusiva eccellenza, non
decreta che a sè stesso titoli e cariche; per cui la cosa è a riguardo
di lei assai più semplificata.
Il titolo di dispensa per la donna è il suo semplice rifiuto. Notate,
che in questo caso non può essere che la madre od una ascendente.
Il titolo di rimozione è un nuovo matrimonio, come quello che è sempre
destinato a colpir di paralisi la sua vita morale.
Il titolo d'esclusione in regola generale è per la donna, l'essere
donna.
La donna adunque, anche maggiore, è appena riputata capace
d'amministrarsi; benché nel caso di certi atti legali, che la
riguardano tutta sola, come a mo' d'esempio l'atto di donazione fra i
vivi, sia più inceppata assai che l'uomo. Oltre all'esplorazione della
sua libera volontà, per parte del prefetto o del giudice di mandamento,
debbono essere sentiti in proposito due parenti della donante; od in
difetto di quelli, due amici della sua medesima famiglia. Più, delle
donazioni, che non importano l'obbligo d'omologazione, è più ristretto
il numero dei casi per la donna, che non per gli altri cittadini.
Le sue donazioni debbono tutte corredarsi della ratifica legale, non
eccettuate che quelle fatte nella cerchia della famiglia e discendenti,
a titolo di dote od aumento di dote.
Esclusa, in regola generale, la donna dalla tutela ed anzi tutelata
eternamente ella stessa, non deve meravigliare il vederla esclusa
dal consiglio di famiglia, per cui, anche davanti a questo tribunale
intimo, davanti al quale si agitano gl'interessi più cari al suo cuore,
e dove la voce di una madre, di un'ava, di una sposa e di una sorella
sembra reclamata dalla natura, trovasi la donna annullata dalla legge.
Non dite più, che la donna è fatta per la famiglia; che nella famiglia
è il suo regno ed il suo impero! Le son queste poetiche iperboli e
vacue declamazioni, come mille altre di simil genere. Ella esiste nella
famiglia, nella città e dovunque in faccia ai pesi ed ai doveri; da
questi all'infuori ella non esiste in nessun luogo.
*
Partendo dal principio della assoluta nullità femminile, che la
legge afferma nella prima sua pagina, snaturalizzando la donna, che
sposa uno straniero, lieta si direbbe di trovar plausibile pretesto
a sbarazzarsene, e che sancisce ad ogni articolo che la riguardi,
dovrebbe, ad essere conseguente, non riconoscerle la responsabilità.
Farà egli bisogno di ricordare al legislatore, che quell'essere è
responsabile che porta nell'azione sua piena intelligenza, perfetta
avvertenza e libera volontà; e che però, quella creatura, alla quale
voi negate la pochissima intelligenza che basta a saper reggersi dietro
la norma de' suoi stessi materiali interessi, tanto più dev'essere
ottusa nelle nozioni tutte astratte e speculative del bene e del male,
del giusto e dell'iniquo?
In base a questo sillogismo, la cui logica soluzione si presenta
spontanea all'occhio di chiunque, noi saremmo in diritto di credere,
che la donna è riconosciuta incapace di contravvenzione, epperò altresì
di castigo.
Ma no; la legge che si ispira agli interessi e non ai principii è
condannata per l'ordine fatale delle idee a contraddirsi.
Leggo nel codice penale, che la donna è dichiarata a 18 anni
perfettamente responsabile di sè stessa, epperò egli più non si crede
in dovere di rivendicarne l'onore.
Che se nuova, semplice, ignara, come pressoché tutte le giovinette,
delle consacrate immoralità del codice, crede tuttavia alla santità
della parola ed alla inviolabilità del giuramento e si lascia sedurre,
allora la legge, come la plebe romana in faccia ad un cadavere
sanguinoso, che rivela un assassino, domanda tenera e sollecita _s'è
salvato lo poveretto?_ Senza pur sognare della vittima, la legge così
si affretta d'informarsi se la vittima è diciottenne, e trovatala tale
tira un gran fiato, ed accocolandosi ripete soddisfatta, _non è ammessa
la ricerca della paternità_.
Ma e se la misera giovinetta non trova più pane neppure a prezzo di
penoso lavoro?
Se pesa sopra di lei una farisaica opinione, che dai codici educata
conosce due morali, una rigida pel debole e pel sedotto, un'altra
dolce e larghissima pel forte e pel provocatore, chi toglierà dalla sua
giovine fronte quell'angoscioso rossore?
Come potrà, se povera, prender cura del frutto delle sue viscere che se
è dalla legge ripudiato, ê però accolto e benedetto dalla natura?
Chi? Come? Forse che la legge s'intende a tutto ciò? L'onore? Ma la
legge ha ella mai riconosciuto un onore? Se ne è ella mai preoccupata?
Mi ricordo ch'ella si è preoccupata delle diffamazioni; ma avreste
voi per avventura la semplicità di credere che i fatti, che tolgono
l'onore, siano tanto gravi e decisivi quanto le parole che l'insidiano?
La legge si sollecita della proprietà più che della persona, delle
parole più che dei fatti, quando degna occuparsi della donna.
Ella si trova l'obbligo di tutelare la sua proprietà perchè si tratta
di limitarla, e fa con lei della galanteria perchè voglia rinunciare a'
suoi diritti sulla prole; ma non si trova in obbligo di tutelare la sua
persona oltre i 18 anni, e non crede, per esempio, dovere spingere la
galanteria fino a sottrarla al patibolo.
Il giudice od il prefetto non le troveranno tanta intelligenza e piena
coscienza di sè, da apporre ad un suo atto la legale sanzione; ma il
rappresentante del pubblico ministero saprà mettere alla luce del sole
così bene il suo ingegno, la sua finezza, la sua perfetta coscienza
nell'azione, la sua piena responsabilità, che si dovrà riconoscere il
suo pieno diritto a vent'anni di reclusione.
Che importa alla legge di smentire a sè stessa ad ogni pagina, ad ogni
riga? Ella vi si rassegna, perchè già sa filosoficamente, che ella
è questa la sorte fatale d'ogni dispotismo, che, mentre spregia lo
schiavo come nullità, fa ogni sforzo per mantenerlo tale, come partisse
da un criterio diametralmente opposto.
Ognun sa che la testimonianza dello schiavo negro non pregiudica
il bianco, nè vantaggia sè stesso; ma quella stessa testimonianza,
riputata fallace od imbecille se diretta a danno dell'oppressore ed a
proprio vantaggio, è però creduta veridica ed autorevole se rivolta a
proprio danno o de' suoi compagni di sventura.
Quando l'ingiustizia mai non venisse con sè stessa in contraddizione,
quando il diritto offeso nel suo principio e nella sua ragione non
manifestasse in ogni sua parte profonda lesione alla logica ed alla
giustizia, noi saressimo tentati di credere che il diritto e la
giustizia non sono verità, che la mente umana delira sulle loro traccie
dietro larve e fantasmi, e che la filosofia non ha per anco escogitato
neppure l'alfa della base necessaria all'organismo sociale.
Passiamo ora a disaminare le condizioni della donna in faccia ad altre
istituzioni e ad altri diritti.
Dovunque la troveremo martire, dappertutto la vedremo annichilata od
inferiorizzata; pure, noi lo dichiariamo altamente, a dispetto dei
mille ostacoli e delle cento ingenerose barriere che si elevano fra
lei e la libertà, non disperiamo della sua sorte e portiamo profonda la
fede de' suoi futuri destini.
Come al popolo, che ha scosso il giogo di secolare oppressione,
guardano ansiose le ancora oppresse nazioni; così i dolori tuttora
spasmodici della misera umanità, le viete sue piaghe incancrenite,
cercano la donna, che veggono lentamente svilupparsi dal funebre
sudario e scostarsene ad una ad una le pieghe, che tali sono per lei
appunto le pagine dei nostri codici.