LA DONNA IN FACCIA AL DIRITTO

Tutti gli uomini hanno diritto di

concorrere a quei beni che sono atti a

conservare ed a _perfezionare_ il proprio

individuo.

Il diritto più eccellente dell'uomo è la

libertà e l'indipendenza. Questa libertà

comune, è una conseguenza della natura

dell'uomo.

.... giunto all'età della ragione,

diviene egli solo giudice dei suoi mezzi e

padron di disporne.

Non può l'uomo cessar d'essere uomo, per

divenire una cosa.

Un particolare che aliena la sua libertà

è folle; e la follia non può dare un

diritto. Un tal atto è illegittimo e nullo.

Tutti gli uomini sono uomini; che vuol

dire; tutti hanno la stessa natura e gli

stessi attributi essenziali; onde nasce per

tutti l'identità dello stesso fine e degli

stessi doveri.

L'eguaglianza degli uomini in natura è

la sorgente della benevolenza e dell'amore.

L'uomo si porta ad amar sè stesso nei suoi

simili.

Se tutti gli uomini sono naturalmente

eguali, niuno può nascere con un diritto di

comandare ad un altro.

TAMBURINI, _Corso di Filosofia Morale_.

Se il dovere che ci sforza all'abnegazione ed al sacrificio, che ci

grava di peso e di responsabilità, che c'impone talora di camminare

a ritroso delle nostre tendenze ed aspirazioni rimorchiando fin la

natura; se il dovere, dico, non facesse capo al diritto, egli non

sarebbe che un sentiero senza meta, un indirizzo senza scopo, un

tiranno che del tiranneggiare si fa gioia e sollazzo, godendosi di

curvare l'umana fronte sotto un giogo ingeneroso, che tutte le nobili

facoltà ne sfiacca e consuma in una tremenda quanto inutile lotta.

Ma no; il dovere che la legge suprema della morale (che è in altri

termini la legge dell'ordine) ci indica siccome necessità, non è

che mezzo a raggiungere l'ordine, l'armonia, lo equilibrio sociale,

donde il benessere e la perfettibilità universale, altissima meta che

provvidenza ebbe additata ad ogni ragionevole esistenza.

Ora, siccome il viandante che cammina alla patria, col desiderio

a quella rivolto e colla mente di quella solo preoccupato,

necessariamente sollecita il passo e dal suo sentiero il piede non

ritorce, nè sedotto dalle bellezze incantatrici del paese che percorre,

nè allettato dal mormorìo dei ruscelli, nè dall'ombra ospitale delle

quercie secolari, ed instancabile batte la sua via, benché grondante

sudore e dardeggiato dal sole, ripensando in cuor suo per aggiungersi

lena il domestico letto, e il desco famigliare e il casto amplesso

della sua donna e la giuliva e trepida corona de' suoi bambini; ogni

essere umano così, incontra coraggioso il difficile e penoso dovere,

quando a capo di quello veda ampia e proporzionata mercede.

E gridi pure a suo senno la stoica filosofia, che proclama esser la

virtù premio e corona alla virtù; che vuole accumuli l'uomo buone

azioni a buone azioni, e lotte e sacrificii a sacrificii e lotte

instancabilmente aggiunga, senza vuoto lasciarvi mai, e questo

chiami felicità suprema e massimo piacer della vita. In quanto a me,

ammirando la forza invitta di quei filosofi che lo eroismo si bevvero

siccome l'acqua, odo tuttora la voce del moribondo Bruto, che lagnasi

dell'error suo. «Infelice virtù, esclama egli, oh quanto mi sono

ingannato nel seguirti! Io credea pure che tu fossi un ente reale, ed

in questa convinzione mi ero attaccato a te stessa; ma ora m'aveggo,

che tu non eri che un nome vano, ed un vano fantasma, misera preda, e

schiava tu pure della fortuna!»

E Bruto, così desolandosi, era logico; egli era veramente la vittima

di un errore, egli scambiava il mezzo col fine. La virtù importa sforzo

e violenza; e se questa violenza può riescire di compiacimento massimo

allo intelletto, quando sovratutto ad alti fini s'ispira, esser non può

mai gioia e piacere a quella parte dell'uomo che trovasi violentata,

epperò è per sè stessa insufficiente a darci felicità.

È duopo dunque, che noi vediamo nella virtù un mezzo che ci guida alla

conquista del bene, e non già l'ultimo fine dell'uomo.

Nè crediate già, mie gentili, ch'io così voglia ridur la virtù ad un

mercato, strappandole dal capo quell'aureola luminosa di cui seppe lo

stoicismo incoronarla per poi presentarla all'umana schiatta, siccome

sola divinità alla quale piegare il ginocchio ed ardere incenso, mai

no; la virtù deve farsi sublime ed eroica nel vincolo solidale che

legar deve gli uomini d'ogni regione; laonde il bene universale cerchi

e procuri prima ed a preferenza dello individuale, e reputi degna ed

invidiata mercede al proprio lavoro il bene altrui. Questo è la logica

della virtù ed il suo eroismo: lo stoicismo è assurdo e follia.

Il gratuito non è degno mai dell'essere razionale, e non mai indicato,

nè tollerato mai dalla natura, la cui sete continua è l'ordine

e l'equilibrio; epperò l'uomo, che oggi combatte sè stesso senza

prefiggersi a ciò fare un utile scopo, cadrà domani irremissibilmente,

e la sua caduta sarà tanto più funesta, in quanto che non terrà nessuna

ragione di rialzarsi.

Ma lo scopo, al quale camminano l'umanità e l'individuo, è egli

fatale? — Certo che sì. E questa fatalità è potentemente espressa dal

tormentoso istinto del progredire, che descrive allo spirito umano un

cammino eternamente ascendentale.

Ora dov'è un istinto, là v'è una legge; dov'è una legge, là v'è un

dovere; dov'è un dovere, là è tracciato un diritto; questo diritto

non essendo che la legittima pretesa d'ogni essere al possedimento

autonomico, ed al libero esercizio dei proprii mezzi, da natura diretti

al compimento del fine. — Ed egli è in base a questo concetto, che

la ragione mi presenta, ch'io posso asserire senza tema d'errare, che

là dov'è un diritto senza dovere, od un dovere senza diritto, là v'è

squilibrio e disordine, donde immoralità, essendo l'uno rispettivamente

all'altro nei rapporti di compito e d'arnese.

L'essere umano, dotato d'intelligenza e di volontà, è perciò stesso

responsabile, sendogli il bene ed il male di libera scelta. Tale fu

egli da Dio creato, nè puossi rapirgli questo primo fra i doni, di

cui va altero, senza ledere la legge fondamentale della virtù, senza

uccidere l'ente morale. Laonde, se l'affermazione di questa legittima

pretesa di ciascun essere al libero esercizio delle funzioni, che gli

fanno raggiungere il suo fine, è una necessità pratica, noi troviamo

poi la ragione teorica e filosofica del diritto nella facoltà stessa

dell'essere, per cui deve a questa ragione unica, a questa base

incontrovertibile d'ogni diritto ispirarsi ogni filosofia, che aspiri

ad imporsi alle umane generazioni coll'occhio intento al loro meglio.

Certo non è senza ragione e senza verità, che molti filosofi cercarono

e viddero in Dio la ragione del diritto, siccome in prima fonte

d'ogni giustizia; ma oltreché il giudizio di Dio non ci perviene se

non attraverso oracoli umani, questi stessi oracoli, per fralezza di

mortale natura, troppo spesso s'ispirarono ad interessi ed a passioni;

laonde pur ritenere volendo, che in Dio trovisi ogni diritto siccome

necessario autore d'ogni giustizia, qui come dovunque, deve l'uomo

travagliarsi colla sua ragione, poiché gli è questa la leva, che

Dio gli poneva fra mani a sollevare ogni ingombro dal suo cammino, a

diradarsi dagli occhi ogni tenebra, a trovare ogni verità.

Procedendo nell'arduo cômpito potrà egli per avventura trovarsi in

faccia colossali edificii, lavoro di cento secoli, e pur tuttavia

su mobile arena fondamentati; e sentirà fors'anco cadersi stanche le

braccia, e l'anima scoraggiata, di trovarsi così lungi dalla meta, e

vedersi ad ogni tratto fra piedi lavoro fatale di demolizione. Ma pure

coraggio ed avanti! La leale ricerca della verità, è guida cortese

ed amica, che ci ripone spontanea sulla via; e lo schietto amor della

giustizia ci porta pei due terzi di cammino.

Il sentimento di giustizia, amo crederlo, trovasi per lo meno latente

in ogni cuor d'uomo; ma non potendo l'uomo produrre atto morale senza

concorso della volontà, e non potendo questa essere determinata nella

sua azione se non in forza delle ragioni che lo intelletto le presenta,

così risulta, che l'estrinsecamento del sentimento di giustizia sia

sovente imperfetto, anche presso uomini di buona volontà; laonde più

non deve meravigliare il vedere affermata talora l'ingiustizia anco là

dove gli uomini si furono accinti di proposito a far della giustizia.

E davvero, se egli è difficile trovare la verità allora quando una

falsa idea ci ha fuorviati, quando poi trovasi falso od oscuro il punto

di partenza, allora è impossibile moralmente il trovarla.

Epperò la giustizia che ripeteva la ragione sua da Dio, subiva i

moltiformi concetti che le nazioni si facevano di Dio medesimo; e certo

la giustizia scaturita da Giove non poteva essere esattamente quella

scaturita da Maometto, nè quella di Brama conciliarsi assai poteva

con quella di Cristo; e sempre il maggiore o minore traviamento dello

intelletto portò con sè frutto funesto la depravazione del cuore: ed

amando anche l'uomo lealmente la giustizia, come l'avrebbe egli trovata

cercandola allo infuori del suo solo possibile e vero posto?

La rivelazione di Dio è eterna ed universale avendola egli incarnata

nella natura, per lo che, non nelle molteplici modalità religiose deve

l'uomo cercare la ragione del suo diritto, ad uniformare i criterii

d'ogni nazione, ed a gettare le solide basi di un Diritto mondiale;

sibbene nella facoltà insita all'essere umano, che prepotentemente

gli indice il fine cui è vocato, e di cui la facoltà stessa è mezzo e

ragione; ed allora sì, che le nozioni del diritto e del dovere saranno

più lucide e salde, e non più eternamente oscillanti, ed esposte alle

eventualità che ad ora ad ora minacciano, spostano e modificano le

credenze.

*

Ma seguiamo lo svolgimento di queste nozioni nella coscienza umana; e

vediamo, come dapprima vaghe e latenti, dovessero poscia avvertirsi e

determinarsi.

Queste due nozioni non erano nè necessarie, nè possibili al primo uomo,

il quale, solo in mezzo al creato, non sentivasi limitato in nessun

modo, per cui non dovettero essere che in progresso vagamente sentite,

poi formulate, quindi più o meno imperfettamente applicate. Scaturite

dapprima dai bisogni e dai rapporti che il solo spirito umano è in

grado di constatare, in un colle leggi che li reggono, il filosofo

trovò poscia la loro affermazione meditando sullo scopo della sua

creazione e sui proprii destini; e come vide il soddisfacimento di quei

bisogni in armonia con quello scopo e con quei destini, vide eziandio

necessità di quel soddisfacimento a raggiungere il suo fine; e sorse in

lui la coscienza del diritto, cioè, come dicemmo, la legittima pretesa

d'ogni essere, allo sviluppo ed allo esercizio delle sue facoltà,

epperò a tutti quei mezzi che eccitano, favoriscono e conseguono questo

sviluppo e questo esercizio.

Riconosciuta questa legge, prima ed anzi tutto nell'essere umano, era

impossibile ad ogni logica, non estenderla a tutta la specie; epperò

ogni essere non può, nè deve, riconoscere altra legittima limitazione

al proprio diritto, che quella necessariamente stabilita dal diritto

altrui, ed ecco la giustizia.

Chi infatti troverebbe a ridire di quell'uomo che, trovandosi solo

in vasta regione, se l'appropriasse ed estendesse la proprietà sua

illimitatamente, senza scrupolo? Colui non farebbe che usare del

diritto di proprietà, che il supremo fattore gli conferiva sulle cose,

diritto, d'altronde, ch'egli divide con altri esseri viventi. Ma se

costui, estendendo la sua proprietà, trova segnati i confini d'un

altra, là egli trova eziandio il confine del suo diritto nel diritto

del suo simile, ch'egli deve al par del suo proprio rispettare, siccome

basato sulla stessa ragione.

Riconosciuto dall'uomo il fine della sua creazione, e trovata

l'aprezziazione dei mezzi da natura consociativi, ecco emergere

spontaneo il dovere di applicarli, in proporzione dell'individuale

potenza in vista di quello; epperò necessità di una sociale

organizzazione che a questo principio si ispiri, ponendo ogni

legislazione a propria base, che tutti i diritti legali esistenti,

non esistono se non in forza di quel primo fondamentale diritto e per

garantirlo, non essendo questo che lo sviluppo e l'applicazione di

quello; laonde sarà più o meno filosofico il diritto parziale quanto

più vedrassi ispirato, indirizzato e corrispondente allo scopo finale

della esistenza umana.

Non altrimenti, tutti i doveri parziali esistenti, debbono rivolgersi

a raggiungere attivamente il nostro fine, ed a rispettare e favorire

l'altrui attività allo stesso fine diretta.

Vedo che questa dottrina ci conduce ineluttabilmente ad un'acerba

censura delle nostre istituzioni e dei nostri costumi, ma ciò non mi

riguarda, non essendomi io mai proposta di trovarmi d'accordo nè con

pochi nè con molti, ma sentendomi io stessa nel mio pieno diritto, con

quella perfetta coscienza che raccomandavo così caldamente alle mie

lettrici.

Ma qual è dunque l'umano destino, a raggiungere il quale, di tanti

mezzi ha natura l'uomo arricchito, e di cui fin qui non parlavamo che

vagamente e per sola incidenza?

Egli ci vien insegnato da questi mezzi istessi. La rivelazione

della natura è potente; e non può disobbedirsi nell'ordine fisico

che incontrando il dolore e la morte, nell'ordine morale che colla

degradazione del contravventore. Analizziamo con due parole questi

mezzi, e la loro potente eloquenza.

La insaziabile curiosità dello spirito superstite al decadimento

della materia lo spinge fatalmente al progresso; essenzialmente

socievole, l'uomo è chiamato all'amor de' suoi simili, donde la

solidarietà e l'associazione, che sono la moltiplicazione indefinita

della sua potenza; dotato di favella, solo, fra tutta la sterminata

serie d'esseri viventi, questo dono diviene l'affermazione di quelle

vocazioni, per la pronta comunione delle idee che sì potentemente

lo sviluppano, ed utile e piacer sommo gli procurano nella

conversazione de' suoi simili. Fornito del sentimento di giustizia e

di commiserazione, sentendo bisogno supremo e tormentoso d'attività

materiale e morale, egli vede nell'applicazione di queste facoltà

tracciato lo scopo della sua vita. Egli deve dunque lavorare perchè

attivo, con lavoro progressivo perchè istintivamente ansioso di

progresso; lavorare di concerto co' suoi simili perchè socievole; farsi

virtuoso perchè intimamente giusto; e così sviluppando con assiduo

esercizio le sue facoltà, aggiungersi forza e potenza, coll'occhio

fisso alla perfettibilità materiale, morale, intellettiva; egli deve

in una parola crear l'ordine in sè stesso, nell'umanità, nel globo,

armonizzando i rapporti coi bisogni, donde il benessere e la felicità,

ultima e necessaria scaturigine della morale e della sapienza.

Ora, la somma di potenza, che ciascun individuo porta a questo

collettivo lavoro, è sì svariata ed indipendente da ogni forma esterna,

che sfugge alla più minuta, come alla più lata classificazione.

D'altronde non ci è possibile classificare logicamente la natura,

dacché non ce ne sono note tutte le leggi; sicché facendolo,

arrischieressimo forte di porre al posto della natura delle ottiche

illusioni, delle erronee prevenzioni, o la deplorevole risultanza di

pessimi sistemi.

Dalla manìa delle classificazioni nacquero le più strazianti

ingiustizie che hanno desolato l'umana progenie, e gli errori più

cubitali della filosofia. Le classificazioni crearono i pregiudizii; i

pregiudizii a loro volta generarono i Paria e gli Iloti; consigliarono

lo sprezzo dello schiavo; suggerirono false ed inique prevenzioni

sulle diverse razze colorate, che sgraziatamente perdurano presso

molti che fanno anche professione d'intendersi alla giustizia. Dalle

classificazioni donde i pregiudizii, nacquero gli odii profondi, e

le lunghe ire internazionali, quasi l'uomo che abita l'altra sponda

di un fiume, o l'altro versante di una montagna, essenzialmente

differisca dall'uomo che abita la prima sponda ed il primo versante.

Ora queste classificazioni vogliono bandirsi, siccome funeste cause

d'isolamento fra gli uomini, siccome tendenti a ledere il diritto

primitivo di ciascun uomo al giudizio dei proprii mezzi ed alla libera

loro applicazione; siccome prepotenza che impone leggi alla natura e la

sforza e violenta, con danno dell'individuo e dell'umanità.

Infatti qual classificazione è egli possibile in faccia alla

dimostrazione imperativa dei fatti?

V'hanno criteri i quali, fortissimi nella speculazione filosofica, sono

affatto inetti in qualsiasi elemento di scienza esatta, e viceversa.

Un artista sublime non saprà fare la più semplice aritmetica

operazione; un tale è campione nella fisica e nell'astronomia che è

affatto insuscettibile e profano alla filosofia; e sarà quell'altro un

Socrate od un Platone, senza che gli sia però possibile confezionare

due versi.

Nè è più facile, nè più possibile, classificare nelle loro morali

idoneità i due sessi. Si disse l'uomo è forte, la donna è debole, ma

vi hanno uomini debolissimi e donne fortissime; più, si educa l'uomo

all'attività fisica e morale, e la donna all'inerzia fisica ed alla

passività morale.

Si disse, l'uomo soverchia la donna in intelligenza, e la donna supera

l'uomo in sentimento. Sonvi però molti uomini che superano molte donne

in sentimento, e molte donne che superano molti uomini in intelligenza;

più, l'educazione che si sforza di favorire e di sviluppare la

intelligenza nell'uomo, fa tutto il suo meglio per isfavorirla ed

atrofizzarla nella donna.

Si disse, l'uomo è fatto per l'attività, la donna per la quiete; è una

gratuita asserzione, è una prevenzione locale. Parlandosi della donna

e della famiglia, dovete aver letto i costumi di pressoché tutte le

nazioni barbariche, che gravano la donna di tutte le fatiche, e dove

le è imposta la massima attività, mentre gli uomini passano oziando

la vita; più, anche fra noi vediamo i due sessi sobbarcarsi ad eguali

fatiche nelle classi agricole e manufatturiere. E così via dicendo,

quando vogliansi confondere le risultanze dell'applicazione dei nostri

sistemi, colle leggi della natura che l'uomo non istudiò mai con

ispirito vergine da criterii preconcetti, coll'animo emancipato dalla

segreta ispirazione degli interessi; noi troveremo sempre le nostre

classificazioni in faccia a sì sterminato numero d'eccezioni, da

persuaderci essere quelle troppo poco attendibili.

Dalla impossibilità di classificare ne emerge l'incompetenza d'un

arbitrato qualunque a determinare le funzioni dell'individuo in faccia

al lavoro sociale; e da quella incompetenza ne emerge a sua volta il

diritto spettante all'individuo solo di determinarsi ad un genere di

lavoro, dietro le attitudini ch'egli sente prepotenti in sè stesso,

donde la varietà delle vocazioni, e la libertà della scelta dei mezzi

ad assecondarle.

Ora, una gran parte delle nullità morali, che ingombrano l'umana

società, non possono ad altro accagionarsi che a questo incompetente

arbitrato che si esercita dall'un individuo sull'altro, e da tutta la

società su tutto un sesso.

Si vollero classificare le morali idoneità dei sessi, e si vollero

assegnare a ciascuno d'essi funzioni proprie dietro un tipo ideale

escogitato in anticipazione; ma queste diverse attribuzioni parte

scaturirono dalla poesia e dalla immaginazione; porzione molta è

artificiata dalla forza prepotente dell'educazione, che a tutto riesce

sendo l'essere umano eminentemente educabile: pochissime fondamentate

dall'osservazione. E tutto questo teorico e gratuito edificio si

fece pratico, senza che uomo si curasse di rilevarne le falsità e di

deplorarne le conseguenze, mentre nessun filosofo s'attentò mai, ch'io

mi sappia, di trovar differenze di carattere e di idoneità fra il

maschio e la femmina nelle altre specie d'animali, dal processo della

riproduzione all'infuori, nel quale fatto solo formano serie distinta;

nè mai alcuno sognò di negare forza alla lionessa, o vietar la preda

alla tigre, o di disconoscere nella volpe gli astuti accorgimenti, o di

trovar l'aquila meno sublime dell'aquilotto.

*

È evidente che l'uomo, ignaro tuttavia di molte leggi naturali, e

completamente al buio del concetto sintetico della creazione, non

poteva derivare le sue classificazioni che dagli interessi suoi e dalle

sue passioni. Egli adunque, con un comodissimo a priori, stabilì sè

stesso centro e fine dell'universo, ed a sè convergendo gli esseri

tutti e tutte le cose, ne statuì il valore, ne assegnò le funzioni,

ne affermò l'importanza in base all'utile od al diletto che queste gli

arrecavano.

La donna, che gli è così vicina, e nella quale si giace tanta parte

della sua miseria e della sua felicità, dovea necessariamente esser la

prima a subire le conseguenze di un così ingenuo egoismo.

Riconoscendo perciò l'uomo i vantaggi dell'iniziativa, volle vedere

la donna, passiva più assai che non l'abbia mai fatta la natura.

Avido di dominio e di signoria, imaginò di trovare in lei, bella

l'umiltà, e perfino la viltà. Avendo scoperta la superiorità che dà la

coltura sull'ignoranza, trovò buona cosa serbare a sè il privilegio

dell'intelligenza, e vide nell'ignoranza della donna un vezzo ed

un'attrattiva. Amante egli dell'impero e del comando, si figurò che

per la donna sia gloria l'ubbidire. Cupido di possesso, si aggiudicò la

donna siccome proprietà; e si persuase dovere la buona moglie credersi

seriamente cosa del marito; e così via di trotto procedendo, egli trovò

d'aversi confezionato un tipo femminile di tutta sua convenienza, e su

questo tipo elaborò le leggi, i costumi e l'educazione della donna;

e questo è tutto il lavoro che la filosofia compì rispettivamente

alla donna in sessanta secoli. Nè potrebbe dirsi certamente che noi

calunniamo l'uomo!

Chi non ha letto nell'_Ecclesiaste_ il tipo ideale femminile che si era

creato il più savio degli uomini?

Chi non ricorda la condotta che S. Paolo comanda di tenere alla donna

(vedi cap. II) della prima epistola a Timoteo; e (cap. II) della prima

ai Corinti?

Chi non sorride vedendo Rousseau sollecitarsi che le qualità, i vezzi,

e fino le debolezze di Sofia calzino a cappello coi gusti e la natura

d'Emilio?

E perfino fra i moderni filosofi, che pretendono alla fama di novatori;

non vediamo noi lo spirito medesimo? Leggo in Auguste Comte che, il

_comando degrada radicalmente la donna_; che una savia apprezziazione

dell'ordine universale farà comprendere al sesso affettivo, quanto _la

sommissione importi alla dignità_.... Che il sacerdozio (dell'avvenire)

farà sentire alla donna _il merito della sommissione_, sviluppando

quest'_ammirabile_ massima d'Aristotile «la forza primaria della donna

consiste nel superare la difficoltà dell'obbedire» e l'educazione

l'avrà preparata a comprendere, _che ogni dominio_, lungi dallo

elevarla realmente, _la degrada necessariamente_.

Leggo Proudhon, ed a traverso i suoi mille paradossi, ed alla sua non

interrotta serie di contraddizioni, veggo affacciarsi tratto tratto

questi concetti: Affinchè il tipo femminile conservi le sue grazie ed

i suoi vezzi, deve la donna accettare la potestà maritale (_sic!_).

L'eguaglianza di diritti la farebbe odiosa, e trascinerebbe con sè

delle deplorevolissime conseguenze, e, fra le molte a mo' d'esempio,

la piccola bagatella della _perdita del genere umano!!!_ (Lettrici mie,

non ve ne impressionate di troppo!)

Leggo Michelet ed a traverso torrenti di poesia e di sentimento, in

un impeto d'amore per la donna egli, la vede fatta _dall'uomo e per

l'uomo_. Dolente di vederla sofferente e malata (la donna di Michelet

è sempre malata) egli vede la necessità d'isolarla, di custodirla, di

medicarla. Bambina non conoscerà che le sue poppattole; maritata, non

vedrà che il marito ed i figli; vedova, gl'infermi e gli orfanelli.

E di coltura? Non se ne parla. Il sapere la invecchia. E di lavoro?

Nessuno. Si romperebbe tutta. D'altronde la manutenzione della cosa,

tocca al proprietario della cosa. E di funzioni? Non ne è questione.

La donna di Michelet, è una donna che adora suo marito, che è fatta da

lui, che vive per lui, per lui solo, e che finisce poi probabilmente

per morire di congestione al cuore in seguito ad una serie di emozioni

tenere troppo frequenti.

Bisogna confessare che, se l'uomo è egoista, lo è poi anche senza

nessuna velleità, e di tutto cuore! Non v'è altro commento possibile a

siffatte teorie.

Ora, sia che si neghi alla donna ogni funzione, sia che le si assegni

un lavoro, ella fu sempre fin qui in balìa dei capricci d'ogni

filosofo, il quale le dà, o le toglie, la eleva, o la abassa, la invita

o lo respinge in base al tipo ideale che ciascun di loro se ne forma.

Ma al dì che corre deve la filosofia aver capito, che la soluzione di

un problema sociale non può esser nella testa d'un uomo, ma se ne sta

latente nella natura, la quale non potrà mai rivelarsi fino a che sarà

interrogata coll'animo preoccupato da pregiudizii o da interessi veri o

supposti.

E dico veri o supposti, perchè tutto ciò che è fuori dell'ordine e del

giusto, se può per avventura favorire un piccolo e precario interesse,

deve però alfine chiarirsi ineluttabilmente incompatibile ed ostile

ai grandi e duraturi interessi dell'individuo e dell'umanità; per cui,

se a mo' d'esempio oggi trovava assai acconcio il forte il diritto di

conquista, trovandosi domani in faccia un più poderoso avversario, era

pur costretto a confessare essere ingiusto e precario il diritto della

forza.

Ma questi riflessi sendo stati fatti dall'uomo un po' tardi, anzi da

pochi uomini fatti anco al dì che corre, ne avvenne che le istituzioni

di tutti i tempi si risentirono di quelle prevenzioni e pregiudizii

a cui accennavamo; ed al tempo in cui viviamo è pur doloroso dovere

confessare che ancora la forza è in onore, che diritti e doveri

sono più che parzialmente distribuiti, e che con una logica degna

degl'interessi, più assai che della ragione, si aggiunge debolezza al

debole gravandolo di doveri, si aggiunge forza al forte circondandolo

di diritti.

Laddove poi si consideri avere la legislazione come ogni altra

istituzione ormeggiato lo sviluppo dei popoli ed i procedimenti delle

civiltà, andranno necessariamente crescendo le meraviglie, trovandoci

in grado e necessità di constatare la universale incoscienza della

giustizia.

Ma poteva egli essere altrimenti, dacché la filosofia non cercò e non

istabilì una base generale di diritto, che soggiogando gl'interessi,

ed ispirandosi ai principii, s'imponesse prepotentemente alla ragione,

e si erigesse a coscienza universale? Epperò i legislatori, privi di

luce ferma e costante a dirigersi, dovettero meschinamente ispirarsi ad

interessi puri e semplici di luogo e di tempo, imponendo così all'opera

loro il marchio fatale della caducità.

Infatti veggiamo apparire evidente dalla storia della legislazione

questa enorme lacuna ch'ella è la nessuna base del diritto, risultando

per lo appunto le istituzioni le voci dei bisogni di un giorno e di un

paese, anziché i logici corollarii ai un concetto unico e fermo.

Ed invero, in faccia ad una base filosofica del diritto, che cosa

avrebbero significato i diritti feudali?

Dove si sarebbero fondate la signoria e la schiavitù personale?

Sopra di che avrebbe potuto giustificarsi la patria e la marital

potestà dei romani, per le quali la repubblica non riconosceva a

cittadini che i capi di famiglia, non tutelando neppure la vita e la

libertà delli altri membri?

E qual logica analogia troviamo fra la forma reppubblicana del governo

e la forma autocratica della famiglia romana?

Ed ai nostri tempi (parlo di paesi civilizzati e progressisti) che

cosa significano, in faccia al principio filosofico del diritto,

l'ostracismo degli ebrei?

Che cosa, le barriere elevate alla libera associazione dalla diversità

di credenze?

La diseredazione del figlio che ha lasciato la religione paterna?

La frase comune a molti codici, tolleranza dei culti?

La schiavitù delle razze colorate?

La soppressione dell'intelligenza e dell'attività femminile?

L'individuo, vivendo nella famiglia, e nella società, porta

alternativamente in quella le impressioni ricevute in questa, ed in

questa i sentimenti e le idee in quella assorbite; ed è però sommamente

necessario che l'organizzazione politica armonizzi coll'organizzazione

della famiglia, e lo spirito stesso e l'eguale indirizzo all'una ed

all'altra! simultaneamente s'imprima.

Senza questa congiura, per dir così, di tutte le istituzioni contro

i facili eccessi delle passioni, non potrà mai l'uomo informarsi ai

precetti della giustizia, nè mai potrà avvertirne la somma importanza.

L'incoerenza conduce al gratuito, il gratuito all'arbitrio, l'arbitrio

all'egoismo, l'egoismo all'ingiustizia.

Ma in appoggio di questo mio concetto mi cadono in acconcio, e vi

spiegheranno meglio assai ch'io non sappia l'importanza di questa

coerenza di principii, le riflessioni del gran Beccaria sullo spirito

delle famiglie, nel suo libro _Dei delitti e delle pene_. Ecco le sue

parole:

«Quante funeste ed autorizzate ingiustizie furono approvate dagli

uomini anche più illuminati, ed esercitate anche dalle repubbliche più

libere, per aver considerato la società piuttosto come un'associazione

di famiglie che come una unione d'uomini?»

«Vi siano 12,000 uomini ossia 20,00 famiglie, ciascuna delle quali

sia composta di cinque persone compresovi il capo che la rappresenta.

Se l'associazione è di famiglie vi saranno 2,000 uomini ed 8,000

schiavi; se l'associazione è di uomini vi saranno 10,000 cittadini e

nessuno schiavo. Nel primo caso vi sarà una repubblica, e 2,000 piccole

monarchie; nel secondo lo spirito repubblicano, non solo spirerà nelle

piazze e nelle adunanze della nazione, ma anche nelle domestiche mura

ove sta così gran parte della felicità e della miseria degli uomini.

«Nel primo caso, come le leggi ed i costumi sono l'effetto dei

sentimenti abituali dei membri della repubblica, ossia dei capi

di famiglia, lo spirito monarchico s'introdurrà poco a poco nella

repubblica medesima, e i di lui effetti non saranno frenati che

dagl'interessi opposti di ciascheduno, ma non già da un sentimento

spirante libertà ed eguaglianza.

«Lo spirito di famiglia è uno spirito di dettaglio e limitato a piccoli

fatti. Lo spirito regolatore delle repubbliche, padrone dei principii

generali, vede i principii generali e li condensa nelle classi

principali ed importanti al bene della maggior parte.

«Nella repubblica di famiglia, i figli rimangono potestà del padre

finchè vive, e sono costretti ad aspettare dalla di lui morte una

esistenza dipendente dalle sole leggi. Avvezzi a piegare e temere

nell'età più verde e vigorosa, quando i sentimenti sono meno modificati

da quei timor d'esperienza che chiamasi moderazione, come resisteranno

dessi agli ostacoli che il vizio sempre pone alla virtù, nella languida

e cadente età, in cui anche la disperazione di vederne i frutti si

oppone ai vigorosi cambiamenti?

«Quando la repubblica è di uomini, allora la famiglia non ha una

subordinazione di _comando_ ma di contratto, ed i figli, quando l'età

li trae dalla dipendenza di natura, che è quella della debolezza e del

bisogno di protezione e di difesa, divengono liberi membri della città,

e si assoggettano al padre di famiglia per parteciparne i vantaggi,

come uomini liberi nella grande società.

«Nel primo caso i figli, cioè la più gran parte e la più utile della

nazione sono alla discrezione del padre: nel secondo non sussiste

alcun altro legame comandato, che quello sacro ed inviolabile di

somministrarsi reciprocamente i necessari soccorsi, e quello di

gratitudine per i beneficii ricevuti, il quale, non è tanto distrutto

dal cuore umano quanto da una male intesa soggezione voluta dalle

leggi.

«Tali contraddizioni fra le leggi della famiglia e le leggi

fondamentali della repubblica sono una feconda sorgente d'altre

contraddizioni fra la morale domestica e la pubblica, epperò fanno

sorgere un continuo conflitto nel cuore di ciascun uomo. La prima

morale ispira soggezione e timore, la seconda, coraggio e libertà;

quella, insegna a ristringere la beneficenza ad un piccol numero di

persone senza spontanea scelta; questa, ad estenderla ad ogni classe

di persone; quella, comanda un continuo sacrificio di sè stessi ad un

idolo vano che si chiama bene di famiglia, che spesse volte non è il

bene di nessuno che la compone; questa insegna, di servire ai proprii

vantaggi senza offendere le leggi, ed eccita ad immolarsi alla patria

col premio dell'entusiasmo che previene l'azione.

«Tali contrasti fanno che gli uomini si sdegnino di seguire la virtù

che trovano inviluppata e confusa, ed in quella lontananza che nasce

dalla oscurità degli oggetti così fisici che morali».

Fin qui Beccaria, e noi facendo plauso alla sua equità aggiungiamo, che

una legislazione, che non considera a cittadini tutti indipendentemente

ed egualmente i membri della sua società, e non garantisce a ciascuno

i mezzi di perfezionamento e la libera autonomia, perde il diritto al

rispetto ed alla obbedienza, e dove punisce non esercita che una fredda

violenza; poiché non l'uomo è fatto per la legge, ma la legge è fatta

per l'uomo, e dove ella non raggiunge il suo bene ed il suo meglio non

ha nessuna ragione d'esistere.

Se la legge vuol essere amata ed obbedita, è duopo sia tale che ogni

cittadino d'ogni età, d'ogni condizione, d'ogni sesso, vi trovi il suo

conto, e l'affermazione d'ogni giusta libertà, d'ogni onesto diritto;

è duopo ch'ella non crei neppure alla metà della umana popolazione una

condizione, che assomiglia forte a tutte quelle dalle quali le nazioni

col sangue si sono sottratte.

La donna che, con sagrificio d'oro e di figli, con tanta forza

d'entusiasmo e di devozione, si è associata nell'opera della politica

redenzione non può certo tollerare per altri secoli la sua servitù

personale. Ella sente che tutte le libertà e tutti i diritti si danno

fraternamente la mano, epperò come propugnando la libertà della nazione

mostrava di sentire il principio della libertà e di esser matura

alla propria, deve ora, ad essere coerente e logica, rivendicarla,

non potendo lo spirito pubblico non degenerare se non in quanto lo

fortifichi il privato.

*

Dovendo, siccome abbiamo visto, consonare l'organismo politico

coll'organismo interno della famiglia ad unificare negli uomini il

principio della giustizia, vediamo ora come ciò avvenga ai nostri

giorni, in cui l'atmosfera è tutta pregna delle luminose idee del

diritto e dell'eguaglianza, in cui si mostra dalla pubblica opinione

spregiarsi il brutale diritto della forza; in cui le classi altra

volta peste e conculcate dalla aristocrazia feudale, forte della

divina predilezione, se trovansi tuttora alle prese colla miseria,

più non veggonsi almen contrastato il diritto naturale e la dignità

umana. Entriamo, dico, nella famiglia, e veggiamo se avvi analogia

fra l'atmosfera esterna e la interna; se il giovine che rispetta la

dignità umana ed il diritto ingenito nel cenciaiuolo, che incontra

per via, è educato a vederlo anche in sua madre; se il marito, che

rispetta l'autonomia d'ogni vivente, non guarda per avventura la moglie

siccome _cosa_ e _proprietà_; se l'uomo, che si crede obbligato a leali

procedimenti verso l'uomo, non crede forse poter darsi maggior libertà

ne' suoi rapporti colla donna.

Produttrice dei germi fisici, riconducendo continuamente col suo

recondito lavoro la specie al suo tipo, sola nel lungo e penoso

travaglio della gestazione, sola nella terribile crisi che dà alla luce

l'uomo, fornita sola da natura del solo alimento conveniente alla sua

prima età, estremamente affettiva, attaccata alla sua fattura colla

fatalità dell'istinto, eminentemente analitica ed intuitiva, la donna

è veramente la creatrice e la conservatrice della specie. E la natura,

ponendo in tanta evidenza la maternità, non lasciava alcun dubbio sulla

sua legge; cioè, la tutela della prole è devoluta alla madre, che in

tutte le specie è creazione, conservazione e provvidenza.

Che cos'è la paternità? In faccia alla natura è un semplice impulso, in

faccia alla legge è una ancor più semplice ipotesi, dovunque e sempre è

ombra e mistero.

Da ciò ne risulta, che se la madre ha sempre diritto innegabile al

rispètto ed all'amor della prole, alla quale la natura la indice

con evidenza; il padre non partecipa a questi diritti, se non in

quanto siasi egli stesso incaricato di provare al figlio la paternità

sua, tutti verso di lui compiendo quei doveri di alimentazione e di

educazione che la ragione gli suggerisce.

Tanto ci insegna semplicissima riflessione sulla logica dei fatti. Ma

gli uomini sono eternamente inclinati a costruire gli edificii loro

sulle ipotesi, ed anche qui preferirono meglio fondar sull'ipotesi che

sull'evidenza; ed innalzarono la _patria potestà_ che, come piramide

partita da larga base, col diritto di morte e di vendita sui figli,

andiede in appresso assottigliandosi; ma ne rimane oggi stesso pur

tanto da non lasciarci credere di troppo posteriori alla antica Roma.

La paternità legale è la prima ragione della schiavitù della donna.

Infatti, perchè fossero duratori questi rapporti artificiati, era

duopo dar qualche corpo alla ipotesi, qualche esattezza all'induzione.

Da qui la reclusione della donna; e cessata questa nel modo assoluto

colla civiltà dei tempi, perdura tuttavia nel suo spirito e nel suo

scopo nelle mille limitazioni della sua libertà. Da qui il diritto di

comando, di sorveglianza, il supremo arbitrio del marito; la signoria

dell'uomo insomma, e la servitù della donna.

Sì, la madre dell'uomo non ha altro diritto che quello di soffrire

per lui, di formarlo del suo sangue, di nutrirlo del suo latte, di

sagrificarsi completamente, se vuole, ai suoi interessi, e basta. _La

legge non riconosce nessuna maternità_; ed in mancanza del padre non

ha la madre neppur _diritto di preferenza_ alla tutela della prole;

laonde, rompendo così la legge ogni legame fra la madre ed i figli,

dà a questi la prima lezione di immoralità e di ingratitudine, mentre

strappa dalla fronte della donna la luminosa e simpatica aureola della

maternità, insegnandole a far poco conto d'un carattere, ch'altro non

può darle che triboli e spine.

Apro infatti il codice Albertino e trovo, che il § 211 dichiara essere

i figli sotto la potestà del padre fino alla loro emancipazione, o

se egli sia morto non emancipato, son essi sotto la potestà dell'avo

paterno.

Col § 212 vieta al figlio di allontanarsi dalla casa paterna prima dei

25 anni compiti, senza il permesso del padre.

Il § 215 dà al padre il diritto di far tenere in arresto il figlio non

ancora quadrilustre, sulla sua semplice domanda.

I § 216 e 217 permettono al padre di chiedere la detenzione del figlio

per sei mesi, purché sia quatrilustre e fino a 25 anni inclusivi.

Nell'uno e nell'altro caso non gli è imposta nessuna formalità o

scrittura giudiziaria. L'ordine d'arresto sarà spiccato in iscritto

senza essere neppur motivato.

Ecco una potestà discretamente romana, e nella quale si dispone in

tutti i sensi di una creatura umana senza neppure supporle una madre,

la quale non ha in tutto ciò nemmeno un voto consultivo.

Ma la madre non è ella almeno una limitazione del patrio diritto in

forza del diritto incontestabile e solenne che le dà la natura, che

affida la prole alle sue cure, e non a quelle del padre?

Signore no. _La madre legittima non esiste_; e se qualche cosa può

limitare la patria potestà sul figlio, non sarà mai la madre, bensì

la _proprietà_; e non sarà questo il solo caso in cui vedremo la legge

fare assai più stima della proprietà che della persona, principalmente

se questa persona è una donna; ed eccone la prova nel § 220... «se

il figlio ha beni proprii ed esercita una professione, non potrà aver

luogo il di lui arresto se non mediante istanza nella forma prescritta

nell'articolo 216, quand'anco il figlio non fosse giunto all'età d'anni

16».

Ma la madre non ha essa mai in nessun caso dei diritti sulla prole?

Oh sì; ma la legge nel concederli non riconosce già, nè apprezza il suo

carattere materno ed il natural diritto che ne conseguita, ma rispetta

e riconosce esclusivamente la volontà del defunto consorte. Il padre ha

il diritto di nominare un tutore ai figli soggetti alla sua potestà; lo

stesso diritto, compete all'avo sui nipoti soggetti alla sua potestà (§

245).

§ 246. Se il padre o l'avo, rispettivamente come sopra, avrà nominato

la madre tutrice, potrà destinarle un consulente speciale, _senza il

cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela_.

La madre adunque non può esser tutrice, se non nominata tale per

esplicita volontà di chi dovrebbe da lei ricevere un tale mandato,

secondo ragion naturale; essendo a lei sola possibile l'indicare con

certezza a chi competa; più, l'azione sua è così totalmente invalidata

che il nome di tutrice diviene una derisione.

Vedete infatti come la legge quando vuole s'intenda benissimo alle

limitazioni.

Epperò potrà la madre fare arrestare il figlio non soggetto alla

potestà dell'avo, _ma_ purché vi concorra l'assenso di due prossimi

parenti _paterni_ (§ 221); e nel caso che manchi l'assenso dei parenti

richiesto dal § 221, supplisce l'art. 223, raccomandando al prefetto di

_supplire con quelle maggiori informazioni_ che crederà del caso.

Può la madre tutrice, nel caso di morte, eleggere un tutore ai

suoi figli minori, _ma_ la sua elezione dovrà essere confermata dal

consiglio di famiglia (§ 248).

Se la madre tutrice vorrà rimaritarsi dovrà, prima del matrimonio,

far convocare il consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela

debba esserle conservata.

In mancanza di questa convocazione, essa perderà di pien diritto la

tutela, ed il suo nuovo marito sarà solidariamente responsabile della

tutela esercitata dalla madre per lo passato (!!?), ed in appresso

indebitamente conservata (§ 253).

(Mi dispenso dal commentare questo paragrafo, non sentendomi capace di

scrutare il profondo abisso della mente del legislatore).

Quando la madre conserva la tutela, o vi sarà stata riammessa, il

consiglio di famiglia le darà _necessariamente_ a contutore il secondo

marito, il quale diverrà solidariamente responsabile unitamente alla

moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio (§ 254).

Come ognun vede, un patrigno ed una madre rispettivamente alla prole,

nel sentimento del legislatore, sono equivalenti.

La legge però, con una tenerezza tutta parziale per la madre, le

accorda un diritto che se oltraggia la natura, ed è per la donna una

lezione immorale, sente però in compenso una condiscendenza tutta

cavalleresca. Coll'art. 252 non vuole che si obblighi la madre ad

accettare la tutela dei suoi figli, e s'accontenta che ella ne adempia

i doveri fino alla nomina di un tutore.

Del resto poi, in difetto dei genitori o di un tutore esplicitamente

eletto colle forme volute, la tutela spetterà all'avo paterno, in

difetto di questo all'avo materno, e collo stesso ordine risalendo la

linea ascendentale, deve sempre preferirsi al materno il paterno (§

257).

Quando poi concorrano alla tutela due bisavoli della linea materna,

questi, subendo solidariamente colla madre lo spregio della legge per

lei, vengono abbandonati all'arbitrio del consiglio di famiglia, che

eleggerà fra i due (§ 259).

Ed ecco come la legge onora il carattere materno! Ella non suppone

neppure spontaneamente che la madre sia capace di tutelare i suoi figli

(chè in quanto a diritto ne è ben raro questione quando degna occuparsi

della donna). Ella accetta la decisione del marito defunto, o dell'avo,

o del bisavo, che tutti camminano innanzi alla madre, e la tollera

tutrice, purché però a sua volta tutelata. Nell'azione sua la madre

tutrice inciampa ad ogni passo nei meticolosi _se_ e _ma_ del leguleio.

Fra lei ed il suo pupillo la legge pone costantemente od il consulente

speciale, od il consiglio di famiglia, o i due prossimi parenti, o le

informazioni del prefetto.

Ed ecco in qual modo la legge sa appoggiare i suoi stessi precetti!

Davanti alla disistima che voi fate della maternità, davanti alla

sanzione della materna incapacità che voi suggellate ad ogni paragrafo

dei vostri codici, davanti alla spogliazione d'ogni diritto primitivo

ed ingenito sulla persona della donna madre, chè cosa significa, di

grazia, o legislatori, quell'art. 210 nel quale dite al figlio; «in

qualunque età, stato e condizione ti trovi, onora e rispetta i tuoi

genitori?»

Dite da senno, signori miei? E chi sono i _vostri_ genitori? Voi certo

intendete il padre, l'avolo, il bisavolo, e l'arcavolo paterno, non

già la madre, che non vedo che in rapporti indirettissimi e fortuiti

con questi figli, dei quali si dispone in ogni verso senza nessuno

intervento suo.

L'allievo dei vostri codici non conosce sua madre! Ella non è, e non

può essere per lui che un oggetto di erudizione, una miseria, una

incapacità incarnata; e se, volgendo lo sguardo sulla civil società,

vedrò ancora talvolta ascoltata la voce potente della natura, ed

onorata in qualche parte la maternità, dovrò esclamare: _a cattive

leggi, uomini migliori!_

Se non che il disdegno, che i codici mostrano per la donna, non è che

uno dei corollarii di quel principio così lucidamente impugnato dal

Beccaria, che cioè, quel legislatore che considera la società come una

associazione di famiglie, non deve necessariamente riconoscere a membri

attivi che i capi di esse, e lasciar gli altri tutti nell'ombra ed in

balìa del capo, sopprimendo così ogni diritto ingenito, sul quale si

eleva prepotente il diritto parziale.

*

Se la legge tratta così la donna che, pel venerando carattere materno,

si presenta all'uomo coll'autorità della causa sopra lo effetto suo;

non è più a meravigliare che affatto la cancelli dal novero delle unità

nei rapporti coniugali.

Il marito legale è per la donna la evirazione intellettuale, la

minorità perpetua, lo annichilamento della sua personalità.

Infatti, se la donna è qualche cosa davanti alla legge, lo è quando

è maggiore e libera; che, sebbene il legislatore tiri giù per conto

suo dei tagli cesarei attraverso i diritti competenti a ciascun

membro della civil società, la lascia almeno padrona di sè stessa, e

le suppone la capacità di amministrarsi. Ma si marita essa? Da quel

momento ella diviene incapace e minore, perde col suo nome anche la

proprietà di sè medesima, e vi sfido a trovarmi un atto legale ch'ella

possa fare senza il consenso del marito. Ma lasciam parlare la legge.

Riapro il codice sardo ove tratta dei rispettivi diritti e doveri dei

coniugi, e trovo al § 125: «I coniugi hanno il dovere di reciproca

fedeltà, soccorso ed assistenza».

Senz'altro va ad essere un paradiso terrestre! si tratta di una

perfetta eguaglianza! Di una completa fraternità! È il matrimonio

tipico! È l'ideale del coniugio! È l'androgino umanitario che fonde

due esseri in una sola unità! Adagio, vediamo come s'intendono di

reciprocanza e mutualità i nostri legislatori.

§ 126. «Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di

obbedire al marito». Ecco i primi albori della reciprocanza legale;

discutiamoli un momento.

Chè cosa sia la protezione che il marito deve alla moglie; qual logica

analogia ella abbia coi costumi d'una civil società; qual fatica costi

al marito questo fantasma di dovere, non si saprebbe definir veramente,

circondati come siamo da leggi ed agenti d'ordine pubblico. Egli lavora

siccome un re, i cui ministri fanno tutto, ed al quale pur tuttavia

i beati popoli governati debbono innalzare inni di riconoscenza e

d'ammirazione. Così la moglie vive sicura all'ombra della protezione

maritale esattamente come viveva sicura sotto l'egida dei provvedimenti

di pubblica sicurezza, il giorno prima d'aver aquistato il protettore.

Ma niuno forse ardirà toccare alla moglie per timor del marito?

Vi domando scusa. È più che dimostrato, che tutti i delitti sono

possibili.

Ma nel caso che la moglie venga insultata, sarà per lo meno dal marito

vendicata?

Neppure. La giustizia personale è vietata; essa è fatta esclusivamente

delle leggi. Il legislatore, che prescindesse da questo principio

fondamentale d'ordine pubblico, esporrebbe la sua società a terribili

disordini e distruggerebbe la sicurezza personale.

Chè cosa intende adunque la legge nello imporre al marito questa

protezione?

Intende di gravare il marito di un dovere, ma di un dovere da marito;

tuttochè illusorio, però le serve per giustificare tutti i diritti di

cui vuole circondarlo. Dichiarato protettore, epperò responsabile, ogni

misura, od intorno o sopra il suo protetto, divien logica ed equa, e la

legge ha ribadito così l'arbitrio maritale.

Quella legge stessa però così vaga, così laconica, così speciosa sui

doveri del marito, è quella stessa che sa molto bene determinarsi,

amplificarsi e dimostrarsi nei doveri della moglie; e per primo

le impone obbedienza, senza assegnare a questa obbedienza limite o

confine, cosicchè, in faccia a tanta completa passività imposta alla

metà della popolazione, io non so più chè cosa si voglia intendere il

legislatore, dichiarando irrito e nullo ogni contratto, che stipuli

l'alienazione personale.

Ed invero, un rapido sguardo ai doveri della moglie ed ai diritti

del marito, basterà per toglierci alla taccia d'esagerazione. Veniamo

perciò ai logici corollarii della illimitata obbedienza.

§ 127. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo

_dovunque_ egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. (Notate

ch'egli _solo_ giudica dell'opportunità locale del suo domicilio).

§ 128. La moglie deve concorrere al mantenimento del marito, quando

egli non ne abbia i mezzi bastanti.

§ 129. La moglie non può stare in giudizio senza il consenso del

marito. Se questi non voglia o non possa prestarlo, il Tribunale può

autorizzarla.

Notisi, che v'ha però un caso, nel quale può stare in giudizio senza

il consenso del marito, e questo caso eccezionale, benchè assai logico

e giusto, non è fatto per portar luce sull'astruso problema della

protezione maritale; quando cioè è inseguita dalla legge per delitti o

contravvenzioni.

§ 130. La moglie non può donare, nè alienare, nè ipotecare, nè

aquistare a titolo sia gratuito sia oneroso, nè obbligarsi per nessuno

degli atti eccedenti la semplice amministrazione, senza che il marito,

personalmente od in iscritto, presti a ciascun atto il suo consenso.

Dopo tutto ciò non sarà soverchio notificare alle mie giovinette

lettrici, che la legge ammette anche nella donna il _diritto di

proprietà_, tutto che, questi paragrafi non siano fatti per farlo

credere.

Nel § 137, la legge si mette una mano al cuore, e prova un palpito

d'incertezza e d'apprensione pel marito. Egli lo vede circondato da

pericoli e superchierie, e si trova in dovere di proteggere e tutelare

il forte contro i verosimili eccessi del debole; epperò pone per lui

le mani avanti e decreta in anticipazione che «l'autorizzazione od il

consenso in genere, non sono validi, ancorchè stipulati nel contratto

di matrimonio».

Coll'articolo 139 poi, la legge ridona alla donna il _diritto pratico_

di proprietà, riconosce per un'ora di tempo la sua autonomia,

permettendole di fare il suo testamento, senza autorizzazione o

consenso del marito. Confessiamo che la legge è generosa, peccato che

sia un po' tardi!

*

Che il vedovo marito si crucci o meno, per il decesso della sua

consorte, che più o meno presto la scordi, poco importa alla legge;

ma ciò che le sta a cuore sommamente si è, che la vedova non troppo

facilmente si consoli del perduto protettore, ed a ciò efficacemente

provvede nel § 145, dov'è disposto che «la vedova, contraendo nuove

nozze, prima che siano trascorsi dieci mesi dopo la morte del marito,

incorre nella _pena_ della perdita di tutti i lucri nuziali stabiliti

dalla legge, o stipulati col primo marito, non che di tutte le

liberalità, che a lei fossero pervenute dal medesimo».

Notisi che quel vocabolo _pena_, di cui si serve la legge, supponendo

una colpa, dichiara implicitamente criminose nella donna le seconde

nozze; mentre il vedovo marito, erede della sposa defunta, è abilitato

a scordarla innanzi sera.

Ecco come s'intende la legge alla reciprocanza ed alla mutualità; ed

ecco come ella è coerente al suo paragrafo 125.

Ovunque vedesi la personalità della donna maritata affatto eclissata,

ella non è che l'ombra del marito che la invalida, che la assorbe, che

la annichila e dal quale non è emancipata neppur per la sua morte, non

che pel caso di separazione di corpo e d'abitazione, nel qual caso,

avendo ella la semplice amministrazione de' suoi beni, non può tuttavia

senza il di lui consenso ed autorizzazione nè alienare, nè obbligare

i suoi beni immobili, nè stare in giudizio per azioni _riflettenti li

stessi suoi beni_.

Quando si rifletta che, cessata colla legale separazione la comunanza

degli interessi fra i coniugi, possono questi diritti del marito

attraversare ad ogni tratto gl'interessi della moglie, subordinati

quali sono ad ogni suo capriccio, ben si vedrà quanto la legge si

solleciti del benessere della donna.

E separata e non separata non può la moglie, senza consenso

ed autorizzazione del marito, accettare incarico di esecutrice

testamentaria; non può accettare nessun mandato; non può accettare

nessuna donazione; non può validamente accettare nessuna eredità; non

può assumersi fideiussione; in una parola, _civilmente non esist_e.

Dove il marito si rifiuti all'assenso, il Tribunale di prefettura

assume i suoi diritti, e conferma il rifiuto di lui, oppur prescinde

secondo che gli pare; e questa specie di difesa, che la donna

ripete dalla legge che controlla il rifiuto del marito, non è che un

incoerenza di più in faccia al suo spirito, una oscurità di più ch'ella

apporta a quell'oscuro _busillis_ che è la protezione maritale, un

fatto di più che prova alla donna sposa, ch'ella è sempre minore od

interdetta.

Se non che, potrebbero per avventura, questi esorbitanti diritti

maritali, se non certo giustificarsi, almeno spiegarsi sopra ciò, che,

dovendo il consorte nutrirla, in caso di dissipazione ella cadrebbe a

tutto suo carico. Ma, signori no, anche qui la legge ha provvisto per

non aver ragione, col sopraccitato paragrafo 128, nel quale é disposto

che, «la moglie debba alimentare il marito, quando egli non ne abbia

i mezzi bastanti» per cui, soggiacendo ambedue allo stesso peso, qui,

come dovunque, la legge si sollecita affinchè non vi soccomba che il

debole. Il marito perciò potrà sciupare i beni suoi e quelli della

consorte, ch'egli solo amministra senza controllo, eppoi dovrà esserne

alimentato.

Cosicché riassumendomi, abbia il marito torto o ragione, sia egli o

non sia in buon accordo colla moglie, sia egli onesto od immorale, sia

egli accorto e prudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già

deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna

l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente

incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto, senza

eccezioni e senza limitazioni.

Ma se la legge fatta dall'uomo, è necessariamente altresì fatta

per l'uomo, essendogli pressoché impossibile astrarre dal personale

interesse; per lo meno, essendo la morale una, ed inalterabile, saranno

in caso di contravvenzione strettamente pareggiati nella penalità?

Ciò non potrebbe essere, senza che la legge cadesse in una delle più

grosse incoerenze. Distribuiti parzialmente i doveri, ne risulta una

disparità di situazione, donde relativa dev'essere la colpa, epperò

relativo il castigo.

Il § 486 del Codice penale, decreta che «la moglie, convinta

d'adulterio, sarà punita col carcere, non minore di tre mesi,

estensibile a due anni»; e che «il marito convinto di concubinato, sarà

punito col carcere da tre mesi a due anni».

Per quanto giusta vi sembri questa disposizione non v'andate a credere,

che stabilisca almeno in un punto un po' d'eguaglianza. La legge ha

trovato modo di sciogliere il marito da ogni pericolo, e togliere alla

moglie ogni diritto di querela coi § 482 e 483, dichiarando che, la

moglie può essere adultera dapertutto, mentre il marito non lo è, per

lei, che quando si abbia tenuto la concubina sotto il tetto coniugale.

Ma forse che la legge ha così disposto nella impossibilità di

constatare più chiaramente il concubinaggio per parte del marito?

Domando scusa.

Quando la legge ammette la sorpresa in flagrante, dovunque, contro

la moglie, non v'ha equità che possa vietare sul conto del marito

la stessa ipotesi. Più, se contro la moglie, la legge ammette prove

risultanti da lettere o carte dal complice scritte; non si vede equa

ragione, per la quale le prove reputate legali contro la donna, non si

reputino egualmente legali contro il marito.

La legge considera ella nell'adulterio l'offesa al diritto coniugale?

Or bene, questa davanti alla natura, davanti all'equità, davanti al suo

medesimo § 125 è la stessa in ambo i coniugi. — O considera dessa le

conseguenze? Allora l'elemento eterogeneo, che l'adulterio della donna

arrischia d'introdurre nella famiglia del marito, è quello stesso, che

il marito porta in un'altra famiglia; con quella maggior reità, che

porta con sè davanti ad ogni sano criterio e davanti allo stesso codice

penale, la provocazione e l'iniziativa. Più, il marito amministrando

solo, le sostanze sue e della moglie, più funeste sotto ogni aspetto

riescir debbono alla famiglia i suoi disordini. Egli può detrarre il

patrimonio dei figli, egli può spogliare la moglie, per arricchire

l'amica.

Finalmente, giudicate da ciò, se il codice divide il pregiudizio degli

onesti che la morale sia una, e quanto si solleciti d'essere seco

stesso coerente ricordandovi dell'edificante § 125, al quale or ora

accennavo: «I coniugi hanno _dovere di reciproca fedeltà_».

Ma dandosi il caso che un uomo, nel quale il sentimento d'equità

predomini lo innato egoismo, e porti alla sua sposa riverenza, siccome

ad essere umano, ed in lei però considerando l'ingenito principio del

diritto, non dipende egli dalla sua ragione, dal suo cuore, dalla sua

volontà il riabilitarla, deponendo spontaneo i non equi diritti?

Rispondo. Sapete voi come, i legislatori della Carolina del sud,

impediscono gli assembramenti delli schiavi neri, la loro istruzione e

la loro privata industria, che padroni coscienziosi potrebbero favorire

con animo di avviarli all'emancipazione, il qual risultato sembra a

quei signori un _notevole inconveniente_? Punisce insieme il padrone e

lo schiavo.

Con poche varianti il nostro codice, prevedendo questo caso appunto,

che il marito possa voler riabilitare la sua compagna, dichiara

anticipatamente nel § 1509, che gli sposi, nel loro contratto, non

possono in alcun modo derogare ai _diritti risultanti sopra la moglie

dall'autorità maritale_, ecc., e nel § 1511, avverte, che è egualmente

vietato agli sposi di stipulare in modo generico, che il loro

matrimonio verrà regolato da alcune delle leggi, statuti, consuetudini

che non siano attualmente in vigore in questi Stati, e ciò tutto,

_sotto la responsabilità del notaio, che incorrerà in una pena od anche

nella deposizione della carica_.

*

Si può contrarre matrimonio sotto diverse forme di regime, ben inteso,

che queste modificazioni non riguardano che la proprietà, restando in

tutto e sempre la persona della moglie completamente alienata.

E per primo, v'ha il regime della comunione dei beni, nel quale

s'intende coniugato chiunque non abbia fatto convenzioni speciali; v'ha

il regime della separazione dei beni; v'ha il regime dotale.

Nel primo l'amministrazione dei beni comuni è devoluta al marito

_solo_; i quali beni si compongono di tutti i mobili ed immobili,

frutti ed interessi d'ogni natura, acquisiti anche dopo il matrimonio.

Oltre il diritto di amministrare, egli solo può stare in giudizio per

azioni riflettenti i beni della comunione.

Egli può inoltre vendere, alienare, ipotecare questi beni senza

concorso della moglie, non essendo richiesto il suo esplicito consenso,

per la legale validità d'ognuno di questi atti.

Ora, laddove si consideri che se abbia la donna posto dei beni in

comunione, o col proprio censo, o col proprio personale lavoro, o

col lento e penoso risparmio, deve pur sempre stendere al marito la

mano per averne in tutto od in parte ciò che vuole ogni equità le sia

dovuto, fortunata ancora se una cattiva amministrazione del marito,

od i debiti da lui incorsi, od i suoi vizii e disordini non l'hanno

spogliata di tutto, vedrassi chiaramente quanto un simile regime

sconvenga alla donna.

Nel popolo, i cui matrimonii si fanno senza contratto generalmente,

non è raro vedere un marito beone, brutale, o giuocatore, sciupare in

assidue gozzoviglie il più che modesto mobiliare raccolto della misera

consorte, colle lunghe notti vegliate nel lavoro, o con indicibili

economie, che spesso le costarono la salute.

Bisogna perciò persuadere le donne del popolo a fare un contratto

nuziale, ed a voi tocca, signore mie, ad accorrere in soccorso della

loro improvvida ignoranza, in nome di quel vincolo solidale che unir

deve la donna di tutti i ranghi sociali, poiché tutte sono egualmente

oppresse dalle istituzioni; e passiamo ora a vedere come la legge

tratta la donna nel contratto.

Un secondo regime matrimoniale è il regime dotale. I beni dotali

debbono esplicitamente dichiararsi tali; tutti gli altri sono detti

parafernali o estradotali.

I beni dotali sono inalienabili in regola generale. Il marito solo li

amministra; i frutti sono destinati a concorrere al peso delle spese

domestiche.

La moglie può ricevere annualmente sopra sua semplice quietanza una

parte delle rendite di essa dote, dietro esplicita convenzione nel

contratto di nozze.

Un terzo regime è la separazione dei beni. In questo caso la moglie

ha il dominio non solo, ma anche l'amministrazione de' suoi beni

parafernali, uniformandosi, in quanto all'esercizio dei suoi diritti,

alle restrizioni citate più sopra, che la riducono all'impotenza d'ogni

atto legale senza consenso esplicitamente prestato dal marito, od in

caso di suo rifiuto, dal tribunale.

Come ognun vede, la donna, in qualunque regime coniugale, è _schiava_ o

_minore_.

Per avere un diritto materno, ella non dovrebbe esser madre che di

prole illegale, e per avere il reale possesso di sè stessa e delle cose

sue, mai non dovrebbe piegare il collo al giogo del matrimonio; e così

facendo ella non farebbe che ridurre a pratica le immorali lezioni,

che le dà il codice con tanta eloquenza; donde poi la corrutela massima

dei costumi; la origine incerta delle famiglie; la moltiplicazione allo

infinito degli orfani e degli esposti, non potendo la donna, priva del

diritto industriale, bastare all'alimentazione di numerosa prole; e ci

darebbe così, delle generazioni degenerate dal punto di vista fisico,

depravate, dal punto di vista morale, miserabili, dal punto di vista

economico, e dal punto di veduta politico, terribile ed eterna minaccia

all'organismo sociale.

Se le cose, la Dio mercè, non sono ancora a questo punto (benché i

grandi centri già mostrino prepotenti gli elementi, che vi ci debbono

condurre più o meno presto, se non si pensa al riparo), gli è perchè,

e unicamente perchè, l'umanità, migliore assai delle demoralizzatrici

legislazioni che la reggono, nell'intima vita delle famiglie non

applica e non osserva le leggi. Egli è perchè generalmente la donna,

più morale assai che non la vorrebbero i codici, preferisce incatenare

sè stessa e le sue sostanze, e piegare il collo sotto il giogo che

vede e sente iniquo ed ingiusto, perchè, ed unicamente perchè, le

guarentisce un po' d'onore; quell'onore che la legge non cura e

calpesta, dando al marito il diritto di disconoscere il figlio; ed

indulgente quale ell'è alle seduzioni, le cui conseguenze abbandona

tutte intere al debole che tiene nell'ignoranza, e perdona al forte che

istruisce, e che non vuol manco conoscere — § 185. Le indagini sulla

paternità non sono ammesse — § 186. Le indagini sulla maternità sono

ammesse.

Questi due paragrafi fanno sorgere spontanea più d'una riflessione.

L'egregio professore Albini, ne' suoi _Principii della filosofia del

diritto_, ammette il diritto d'educazione dei figli siccome diritto

non solo morale, ma anche giuridico — (§ 92 e 65). Più lungi egli

vede nel padre solo le attitudini fisiche e morali, che ne fanno il

necessario capo della famiglia; e su queste attitudini egli fonda la

patria potestà, e con lui la legge, ch'egli ormeggia riverentemente,

permettendosi talora delle timidissime osservazioni.

Ma se la legge è davvero convinta, che il padre solo basti a reggere

la famiglia, e provvedere i figli materialmente e moralmente, secondo

è diritto loro _morale_ e _giuridico_, epperò si crede in obbligo di

circondare il padre di tanta autorità, come dunque, smentendo a sè

stessa, abbandona alla madre sola la prole naturale, col vietare la

ricerca della paternità? O la legge adunque non crede necessaria tutta

l'autorità di cui circonda il padre, o non crede la madre incapace,

come sempre l'afferma, ma anzi assai più atta del padre, dacché le dà

lo stesso cômpito senza gli stessi mezzi, o che disconosce nel figlio

naturale il _diritto morale_ e _giuridico_, che il professore Albini

vede così lucidamente servir di base alla patria potestà.

Non sarò io certo che mi darò il fastidio di sgarbugliare questa

aruffata matassa di incoerenze.

*

Procediamo ora ad un rapido sguardo sulle condizioni della donna

maggiore, vedova o nubile ch'ella sia.

Libera dai pesi della famiglia, non vincolata ad ogni ora e momento ai

più minuti capricci d'un consorte, vivendo o della propria industria,

o del proprio censo, non v'ha ragione nessuna che la debba, in faccia

alla legge, inferiorizzare nei diritti competenti ad ogni cittadino.

Eppure non è così. La legge assume sulla donna per conto suo una

seconda edizione della patria potestà, e ne limita ad ogni tratto

l'autonomia ed i diritti, con un'aria di sollecitudine che tutta rivela

la sua profonda convinzione dell'incapacità femminile. Ed a ciò non

si accontenta, ma con patente ingiustizia si dà premura eziandio di

diminuire per lei anche quella porzione di beni, che l'ordine della

natura le assegna, e vo' dire delle disposizioni della legge nelle

successioni _ab intestato_.

Il codice Albertino dedica un apposito capitolo alla consacrazione

di questa flagrante ingiustizia, fondata sul vieto diritto feudale,

il quale avea saputo imaginare, come ognun sa, a maggior bene e

gloria delle famiglie, l'oppressione di tutti i suoi membri, quale

forzatamente coniugato, quale violentemente monacato, tutti, meno uno,

snaturatamente spogliati.

Ora, nel secolo decimonono, il codice Albertino conserva fresche

fresche le sue velleità feudali, e fa ancor dell'amore col passato

trapassato.

In grazia che l'umanità ha un secolo di più, si rassegna ad emancipare

tutti i suoi membri maschi, chè, in quanto ai membri femmine, non c'è

mai premura; ed egli trova d'altronde, che il diritto scritto fa molto

bene d'emanciparsi un po' dal diritto naturale, troppo più democratico

che non comportino certi interessi; per cui: «Trattandosi di

successione paterna, o di altro ascendente paterno maschio, la porzione

di successione che spetterebbe alla femmina, o suoi discendenti, eredi

o non della medesima, _sarà devoluta, a titolo di subingresso_, e

secondo le regole di successione, _ai suoi fratelli germani, o loro

discendenti maschi da maschi_, ove esistano; e in difetto di fratelli

germani o loro discendenti maschi, ai fratelli consanguinei e loro

discendenti maschi da maschi come sopra».

Il § 944 decreta la stessa disposizione riguardo alla successione

d'un fratello germano e consanguineo, se la donna trovasi qui pure in

concorrenza con maschi, o con loro discendenti maschi da maschi, come

sopra.

Il § 945 conferma la stessa disposizione riguardo alla successione

materna, esclusa sola la concorrenza dei fratelli consanguinei.

La donna sorella, è l'elemento sul quale fa, assai generalmente, le

sue prime armi la petulanza virile; e queste disposizioni sembravano

fatte per apporre la legale ratifica a questo comunissimo fatto; ma,

cessato il feudalismo, gli uomini della legge sentono benissimo di non

potere in alcun modo, non che giustificare, neppure spiegare, non fosse

altro, con ragioni di coerenza siffatta ingiustizia. D'altronde la

dottrina del diritto è oggidì abbastanza sentita dalla coscienza delle

masse, perchè si possa più oltre procedere in un ordine di cose ormai

divenuto impossibile. Nè ci riconosciamo noi stessi il diritto di più

oltre insistere su questo proposito, dacché siamo informati, che la

commissione incaricata di rivedere i codici dal Parlamento nazionale,

ha già compreso questo articolo fra quelli, ch'esser debbono oggetto di

riforma.

Se la pubblica opinione è il movente di questa riforma, lodiamo

altamente il suo tatto politico dei tempi: se è il sentimento di

giustizia, lo lodiamo ancora più. Si ricordi tuttavia il Parlamento

italiano, che queste anticaglie barbariche, ed altre ancora, disparvero

già da tempo dai codici delle nazioni, che dall'Italia ricevettero

la civiltà; e faccia però, che più d'una provincia nel bel paese

ripensando alle teutoniche istituzioni non le rimpianga!

Ma procediamo innanzi nell'esame delle condizioni della donna maggiore.

Riguardo alla tutela vi sono titoli di dispensa, titoli di rimozione,

titoli d'esclusione.

Va senza dire, che i titoli di dispensa, per l'uomo sono gloriosi.

Essi sono, od un privilegio annesso alle regie onorificenze, od

un'impossibilità prodotta dalle grandi cariche dello Stato. Per la

donna non è questione di tutto ciò, dappoichè l'uomo nel suo ingenuo

egoismo, e nella beata convinzione della sua esclusiva eccellenza, non

decreta che a sè stesso titoli e cariche; per cui la cosa è a riguardo

di lei assai più semplificata.

Il titolo di dispensa per la donna è il suo semplice rifiuto. Notate,

che in questo caso non può essere che la madre od una ascendente.

Il titolo di rimozione è un nuovo matrimonio, come quello che è sempre

destinato a colpir di paralisi la sua vita morale.

Il titolo d'esclusione in regola generale è per la donna, l'essere

donna.

La donna adunque, anche maggiore, è appena riputata capace

d'amministrarsi; benché nel caso di certi atti legali, che la

riguardano tutta sola, come a mo' d'esempio l'atto di donazione fra i

vivi, sia più inceppata assai che l'uomo. Oltre all'esplorazione della

sua libera volontà, per parte del prefetto o del giudice di mandamento,

debbono essere sentiti in proposito due parenti della donante; od in

difetto di quelli, due amici della sua medesima famiglia. Più, delle

donazioni, che non importano l'obbligo d'omologazione, è più ristretto

il numero dei casi per la donna, che non per gli altri cittadini.

Le sue donazioni debbono tutte corredarsi della ratifica legale, non

eccettuate che quelle fatte nella cerchia della famiglia e discendenti,

a titolo di dote od aumento di dote.

Esclusa, in regola generale, la donna dalla tutela ed anzi tutelata

eternamente ella stessa, non deve meravigliare il vederla esclusa

dal consiglio di famiglia, per cui, anche davanti a questo tribunale

intimo, davanti al quale si agitano gl'interessi più cari al suo cuore,

e dove la voce di una madre, di un'ava, di una sposa e di una sorella

sembra reclamata dalla natura, trovasi la donna annullata dalla legge.

Non dite più, che la donna è fatta per la famiglia; che nella famiglia

è il suo regno ed il suo impero! Le son queste poetiche iperboli e

vacue declamazioni, come mille altre di simil genere. Ella esiste nella

famiglia, nella città e dovunque in faccia ai pesi ed ai doveri; da

questi all'infuori ella non esiste in nessun luogo.

*

Partendo dal principio della assoluta nullità femminile, che la

legge afferma nella prima sua pagina, snaturalizzando la donna, che

sposa uno straniero, lieta si direbbe di trovar plausibile pretesto

a sbarazzarsene, e che sancisce ad ogni articolo che la riguardi,

dovrebbe, ad essere conseguente, non riconoscerle la responsabilità.

Farà egli bisogno di ricordare al legislatore, che quell'essere è

responsabile che porta nell'azione sua piena intelligenza, perfetta

avvertenza e libera volontà; e che però, quella creatura, alla quale

voi negate la pochissima intelligenza che basta a saper reggersi dietro

la norma de' suoi stessi materiali interessi, tanto più dev'essere

ottusa nelle nozioni tutte astratte e speculative del bene e del male,

del giusto e dell'iniquo?

In base a questo sillogismo, la cui logica soluzione si presenta

spontanea all'occhio di chiunque, noi saremmo in diritto di credere,

che la donna è riconosciuta incapace di contravvenzione, epperò altresì

di castigo.

Ma no; la legge che si ispira agli interessi e non ai principii è

condannata per l'ordine fatale delle idee a contraddirsi.

Leggo nel codice penale, che la donna è dichiarata a 18 anni

perfettamente responsabile di sè stessa, epperò egli più non si crede

in dovere di rivendicarne l'onore.

Che se nuova, semplice, ignara, come pressoché tutte le giovinette,

delle consacrate immoralità del codice, crede tuttavia alla santità

della parola ed alla inviolabilità del giuramento e si lascia sedurre,

allora la legge, come la plebe romana in faccia ad un cadavere

sanguinoso, che rivela un assassino, domanda tenera e sollecita _s'è

salvato lo poveretto?_ Senza pur sognare della vittima, la legge così

si affretta d'informarsi se la vittima è diciottenne, e trovatala tale

tira un gran fiato, ed accocolandosi ripete soddisfatta, _non è ammessa

la ricerca della paternità_.

Ma e se la misera giovinetta non trova più pane neppure a prezzo di

penoso lavoro?

Se pesa sopra di lei una farisaica opinione, che dai codici educata

conosce due morali, una rigida pel debole e pel sedotto, un'altra

dolce e larghissima pel forte e pel provocatore, chi toglierà dalla sua

giovine fronte quell'angoscioso rossore?

Come potrà, se povera, prender cura del frutto delle sue viscere che se

è dalla legge ripudiato, ê però accolto e benedetto dalla natura?

Chi? Come? Forse che la legge s'intende a tutto ciò? L'onore? Ma la

legge ha ella mai riconosciuto un onore? Se ne è ella mai preoccupata?

Mi ricordo ch'ella si è preoccupata delle diffamazioni; ma avreste

voi per avventura la semplicità di credere che i fatti, che tolgono

l'onore, siano tanto gravi e decisivi quanto le parole che l'insidiano?

La legge si sollecita della proprietà più che della persona, delle

parole più che dei fatti, quando degna occuparsi della donna.

Ella si trova l'obbligo di tutelare la sua proprietà perchè si tratta

di limitarla, e fa con lei della galanteria perchè voglia rinunciare a'

suoi diritti sulla prole; ma non si trova in obbligo di tutelare la sua

persona oltre i 18 anni, e non crede, per esempio, dovere spingere la

galanteria fino a sottrarla al patibolo.

Il giudice od il prefetto non le troveranno tanta intelligenza e piena

coscienza di sè, da apporre ad un suo atto la legale sanzione; ma il

rappresentante del pubblico ministero saprà mettere alla luce del sole

così bene il suo ingegno, la sua finezza, la sua perfetta coscienza

nell'azione, la sua piena responsabilità, che si dovrà riconoscere il

suo pieno diritto a vent'anni di reclusione.

Che importa alla legge di smentire a sè stessa ad ogni pagina, ad ogni

riga? Ella vi si rassegna, perchè già sa filosoficamente, che ella

è questa la sorte fatale d'ogni dispotismo, che, mentre spregia lo

schiavo come nullità, fa ogni sforzo per mantenerlo tale, come partisse

da un criterio diametralmente opposto.

Ognun sa che la testimonianza dello schiavo negro non pregiudica

il bianco, nè vantaggia sè stesso; ma quella stessa testimonianza,

riputata fallace od imbecille se diretta a danno dell'oppressore ed a

proprio vantaggio, è però creduta veridica ed autorevole se rivolta a

proprio danno o de' suoi compagni di sventura.

Quando l'ingiustizia mai non venisse con sè stessa in contraddizione,

quando il diritto offeso nel suo principio e nella sua ragione non

manifestasse in ogni sua parte profonda lesione alla logica ed alla

giustizia, noi saressimo tentati di credere che il diritto e la

giustizia non sono verità, che la mente umana delira sulle loro traccie

dietro larve e fantasmi, e che la filosofia non ha per anco escogitato

neppure l'alfa della base necessaria all'organismo sociale.

Passiamo ora a disaminare le condizioni della donna in faccia ad altre

istituzioni e ad altri diritti.

Dovunque la troveremo martire, dappertutto la vedremo annichilata od

inferiorizzata; pure, noi lo dichiariamo altamente, a dispetto dei

mille ostacoli e delle cento ingenerose barriere che si elevano fra

lei e la libertà, non disperiamo della sua sorte e portiamo profonda la

fede de' suoi futuri destini.

Come al popolo, che ha scosso il giogo di secolare oppressione,

guardano ansiose le ancora oppresse nazioni; così i dolori tuttora

spasmodici della misera umanità, le viete sue piaghe incancrenite,

cercano la donna, che veggono lentamente svilupparsi dal funebre

sudario e scostarsene ad una ad una le pieghe, che tali sono per lei

appunto le pagine dei nostri codici.

La donna e i suoi rapporti sociali · 第 12 / 26 题