I tempi, le leggi, i costumi mantenevano un esercito di persone che
vivevano di liti. La parola esercito non è iperbolica. A centinaia si
contavano gli avvocati, i patrocinatori, i causidici, i curiali che
assiepavano i tribunali, e dalle lagrime dei litiganti ritraevano chi
pane e chi agiatezza.
E che cosa poteva farsi in un paese dove gli espedienti del vivere erano
scarsi? e dove, quando si apriva sbocco alla gioventù disoccupata la
milizia, «nell'esercito di fanteria e di cavalleria non vi eran
promozioni, e quelle che v'erano andavano a beneficio dei
cadetti?»[282].
[282] _Hager_, _Gemälde_, p. 223.
Si guardi all'indole siciliana e alla sua avversione a qualsivoglia
prepotenza, alla naturale inclinazione a litigare anche per un nonnulla
(_Pri un granu si fa causa_, dice un proverbio), all'indomabile passione
di stravincere vincendo: si tenga presente l'amore che il palermitano
nutre per i processi, ed il carattere suo inconciliabile[283]: quella
specie di rassegnazione di ogni isolano a perdere, non per pacifico
accordo, ma per sentenza del magistrato. D'altra parte, si pensi alle
malfondate promesse di certi accattabrighe, che facevan vedere di facile
vittoria quel che le leggi non potevano consentire, e il trionfo venale
di una causa cui la giustizia onesta non favoriva, o piuttosto
comprometteva: e si giudichi se non dovessero moltiplicarsi a vista
d'occhio i parassiti della società di Palermo. Il poeta siracusano Gomes
scrisse tutto un poema sopra _La vita delli amari litiganti_, ed i
proverbî sentenziano che _Cui litica e vinci, nenti vinci_, che _Di 'na
liti nni nàscinu centu_; che _La vurza trema avanti la porta_, con ciò
che segue[284].
[283] _Bartels_, _Briefe_, v. III, p. 586.
[284] _Proverbi siciliani_, v. II, cap. XLV.
Il lettore conosce, per quel che ne abbiamo detto[285], le due antiche
statue in marmo del Palazzo pretorio, rappresentanti, secondo la volgare
interpretazione, due fratelli, a furia di litigare tra loro, ridotti
ignudi come vermi e senza un tozzo di pane. Or la presenza di quelle
statue era una lezione continua a quanti fossero tentati di cercare
giustizia per via giudiziaria, e la leggenda in proposito metteva in
guardia contro espediente cotanto pericoloso:
Cu' acchiana 'n Tribunali a fari liti
Sciuni a la nuda comu li du' frati.
[285] Vedi vol. I, cap. II, pp. 22-23.
Ma i processi di successione all'infinito per leggi feudali in vigore,
«e fondatamente sostituiti al primogenito e sostituiti liberi d'ogni
altro gravame che non fosse quello delle pensioni dei cadetti o delle
doti delle ragazze»[286] erano miniere inesauribili per una falange di
sfruttatori, i quali -- eccezione fatta di una pleiade di onorati
ingegni, gloria del Foro siciliano -- dal paglietta scendevano
all'infimo scribacchino, uso a copiare, a carattere grande per
guadagnare nello spazio della copiatura, citazioni, memorie, istanze e
notifiche, e dal dottore in legge andavano al chierico; a cui, per
lungo, invecchiato abuso, era libito l'esercizio di agente e procuratore
nei tribunali[287].
[286] _De Saint-Non_, _Voyage_. IVme vol., Ire partie, p. 156.
[287] L'abuso, mal tollerato sempre, fu per ordine sovrano tolto il 16
maggio 1799.
«E così, dice l'Ab. de Saint Non, si arricchisce un popolo di persone di
affari delle quali Palermo è piena. Il diritto deve penare sovente a
trovar appoggi e difensori; e la Giustizia vi è divenuta un ramo di
commercio che fa colare tutto il denaro del Regno in questa città
entrando pel canale dei tribunali e riversandolo in seguito nel pubblico
col lusso dei membri di essi. Così Palermo non si risente per nulla
della povertà e della miseria che si vede in quasi tutta la
Sicilia»[288]. Oh avea ben ragione quel signore a noi ignoto, che
conversando col Bartels in Siracusa sfogava il suo dolore per le
condizioni miserrime del tempo!
[288] _De Saint-Non_, op. e loc. cit.
«I tribunali che restano quasi tutti in Palermo, gli diceva, chiamano
tutti i negozî giudiziali del Regno in quella Capitale, dove a spese dei
litiganti vivono più di ventimila persone, le quali mantengono oziosi i
rispettivi servitori, che sono altrettante braccia che mancano alla
campagna in un'isola spopolata»[289].
[289] _Bartels_, _Briefe_, v. III, p. 160.
Noi abbiamo visto innanzi quanto fosse di vero in quest'ultima
proposizione, come in quella dell'Ab. de Saint-Non. Infatti «non v'era
casa in Palermo che non avesse un processo; e talune ne avean fino a
cinque o sei». Questo afferma il Dr. Hager che dovette saperlo con
fondamento[290].
[290] _Gemälde_, p. 229.
In ragione delle cause, i difensori legali. Il Duca di Terranova, in
condizioni normali, teneva non meno di otto avvocati e quattro
patrocinatori, retribuiti con annuali salarî fissi di diciott'onze i
primi, di dodici i secondi; ed erano tra gli avvocati i più valorosi
d'allora: Costantino M.a Costantini, in letteratura conosciuto per un
buon poema didascalico sopra _Il Colombajo_, Antonio Vaginelli, Michele
Perramuto, Agostino Cardino, Antonio di Napoli[291].
[291] A. _Guarnieri_, _Alcune notizie sovra la gestione d'una casa
baronale ecc., verso la fine del sec. XVIII_. in Arch. stor. sic.,
c. XVII, pp. 121 e 143. Pal. 1892.
Nessuno meglio dell'Ab. Meli ritrasse questa condizione di uomini e di
cose tra noi, del Meli diciamo che mise a nudo una piaga, incronichita
dai secoli inciprignita da circostanze. Nelle _Riflessioni sullo stato
presente del regno di Sicilia intorno alla agricoltura e alla
pastorizia_ da noi più e più volte citate, il poeta, anticipando di un
secolo le teorie che doveano agitare le società civili del novecento,
cauterizzava quella piaga col ferro rovente. Le _Riflessioni_, delle
quali nessuno si è accorto finora, son pagine eloquentissime, e lo
storico dovrà ricorrervi come a documento di singolare importanza.
Sentiamo quel che esse ci dicono.
L'autore la piglia molto larga aprendo un limbo, anzi una bolgia
generale.
«Che dirò di tante migliaia di uomini sparsi e perduti per la società,
come se nati fossero a far numero soltanto, e peso alla medesima, e a
consumar dei viveri inutilmente? Tali sono, a mio avviso, quelli, che
traggono tutta la loro pingue sussistenza dal cicalio del foro, dalla
cabala e dallo intrico: quelli, che sussistono per le sole ciarlerie:
quelli, che vivono lautamente professando soltanto il ladroneccio, il
giuoco ed altri vergognosi mestieri: dell'immenso numero di uomini
destinato allo strabocchevole lusso dei ricchi: quelli che vivono
agiatamente con alcuni speciosi pretesti di rubare, colorati col titolo
onorifico d'impieghi, tutto il superfluo seguito della Curia decorati
coi titoli di Maestri d'atti, algozzini, uffiziali, portieri etc., dei
quali la centesima parte basterebbe per servizio dei tribunali, qualora
questi s'appagassero di un discreto vassallaggio. Insomma, io intendo
parlare di tutto quell'immenso numero di parassiti, di cui abbondano le
città del Regno, e specialmente la Capitale che, a guisa di mignatte,
succhiano e si nutrono del sangue e dei sudori degli uomini onesti,
utili ed industriosi.»
Venendo però ai particolari, eccolo fermarsi sopra i legulei, gli
attuarî, i sollecitatori, pei quali già da tempo egli avea composta la
epigrammatica ricetta morale:
Recipe un chiveddu raggirusu,
'Na facci tosta e chiacchiari a bon cuntu;
Misce a curialata fatta all'usu,
Spisi di liti ed item 'ntra lu cuntu;
Pista scorci d'onuri e fa in cunfusu
Pinnulli 'mpanniddati cu l'affruntu[292],
Chistu sarrà un rimediu purtintusu
Pri arricchiri 'ntra quantu ti lu cuntu[293].
[292] Pillole coperte di patina di vergogna.
[293] _Meli_, _Poesie_, p. 102.
I possessori di fondi campestri, che avrebbero voluto raccogliersi a
godere un po' di pace, nol potevano, «costretti a starsene lungi per
difendere il loro feudo, il loro podere nei tribunali, e per reclamare
il bestiame... stato loro derubato, o i limiti usurpati, o per impetrar
equità all'esorbitanza degli oneri, o per ottenere giustizia contro
l'abuso dell'autorità dei giurati e degli uffiziali, delegati per la
erezione delle tende e delle gabelle.»
Se un contadino con l'industria ed il sudor della fronte era riuscito a
rendere il poderuccio fertile e ubertoso, per l'avidità del vicino
prepotente, che avea mandato i suoi figli, o fratelli, o nepoti agli
studî pei tribunali, si vedeva subito tagliata la strada. I figli, i
fratelli, i nipoti eran baluardi a custodia dei beni del vicino, baliste
e catapulte all'assalto dei beni del contadino, costretto per ciò a
sostenere le sue ragioni.
Ed eccolo nella Capitale, ove il Meli lo vede e descrive, ed ove con le
sue parole lo descriviamo anche noi.
«Le mance per i servitori, e per gli uscieri, le spese per le portantine
dei professori che marciano a piedi o con le lor carrozze[294], quelle
per le citazioni e per i libelli, i terzi dell'onorario per gli
avvocati, per i compatroni, per i causidici, per i curiali, per gli
agenti etc., etc.; ed ecco consumato in questi primi passi il profitto
di dieci, dodici anni delle sue penose fatiche! Se azzarda
quest'infelice di aprir la bocca per somministrar le sue ragioni, i
termini tecnici del suo rustico mestiere e l'accento particolare del suo
villaggio muovono a riso tutti gli astanti; egli insomma appena è
ascoltato, niente è capito, come dal suo lato niente capisce del nuovo
gergo legale che sente risonare in bocca dei suoi professori. Nonostante
questa confusione di lingue, in virtù dei terzi sborsati e dei
complimenti, viene distesa una lunga allegazione, della quale se ne
formano infinite copie a costo della borza del litigante; si mandano, e
si ritornano con un circolo vizioso le liturgiche citazioni; si fissano
i giorni delle comparse. Indi si postergano: si tornano a fissare: si
scusano: sopravvengono frattanto le ferie, le villeggiature, indi le
festività di Natale di N. S., indi li lieti giorni di Carnevale, poi la
Pasqua etc., ed ecco le parentesi di mesi ed anni intieri.
[294] Scorrendo da alcuni anni gli archivi del «Nobile e Salutifero
Collegio degli Aromatari» di Palermo, troviamo larghe prove di
queste affermazioni dolorose. Nel solo a. 1785, per violazione di
diritti, il Collegio, a ragion di liti, e per sole mance pagava di
continuo i servi dei causidici Orlando, Ferraloro, Denti, Ardizzone
e lo staffiere di Nicolò Schiavo, e i creati del Pretore, del
Vicerè, del Presidente Leone, del Presidente Paternò, del
Presidente Airoldi, e i seggettieri del Protomedico e perfino
quelli del Procuratore del Collegio.
«Si maturano intanto i nuovi terzi dell'onorario: si tornano a pagare, e
così scorrono successivamente le serie degli anni, di maniera che
quest'infelice resta inviluppato nell'inestricabile laberinto del foro,
d'onde non ha più speranza di uscire, se non vi lascia financo la pelle
istessa.»
Questo dolorosamente osservava il Meli, il quale tornava a battere sul
medesimo chiodo:
«L'istesso succede quando ad un contadino viene derubato il bue,
l'asino, o il mulo. Quante cure, quante sollecitudini non gli costano le
ricerche! E quanti pericoli ancora non incontra per rintracciarne i
vestigi! Se non giunge a trovarlo, piange la sua disgrazia. Ma se
riesce, la piange doppiamente: imperciocchè le spese per le spie, per la
ricognizione della bestia e del legittimo possessore della medesima, per
la recezione dei testimoni, per gli offiziali e per le legali formalità,
unite all'infinita perdita di tempo, e perciò del lavoro, oltrepassano
di gran lunga l'importo della bestia dirubata; di maniera che il miglior
partito che gli resta ad eligere è quello di mai più ricercarla, nè più
ripeterla dalle mani della così detta Giustizia. Ne siegue da ciò, che i
furti non si curano, o s'ignorano; ed i ladri, allettati dall'impunità,
si moltiplicano a dismisura.
«Se i coloni sono così scherniti e scorticati dai cittadini e dalla
gente del Foro, non minore è la disgrazia che incontrano presso i
medesimi li fondi rusticani. Per convincersi di questa verità, basta
gettare un colpo d'occhio a quei poderi caduti nelle mani del fisco o di
altro magistrato cui s'è affidata la cura dell'amministrazione, e si
vedrà, che uno o due anni di siffatta amministrazione equivalgono ad un
grande incendio»[295].
[295] _Meli_, _Riflessioni_, pp. 6, 13, 15.
Idee non dissimili aveva il Meli espresse nel suo poema eroicomico _Don
Chisciotti e Sanciu Panza_: ed i seguenti versi su Giove ne sono la
sintesi:
Avirrà multu assai forsi chi diri
Di l'avvocati e di li professuri,
Genti chi a liti, sciarri e dispariri
Ci ànnu attaccatu l'utili e l'onuri;
La società fratantu àvi a nutriri
Sti tali a costa di li soi suduri;
L'apa cogghi lu meli in ciuri e in frutti,
Ma ciarmulìa l'apuni, e si l'agghiutti[296].
[296] Ma l'apone ronza e lo manda giù (il miele raccolto dall'ape).
_Meli_, _Poesie: Don Chisciotti_, c. VI, ott. 34.
L'organamento di questa vasta associazione per interessi personali era
come una immensa rete che niente lasciava sfuggire e a nulla rinunziava
per raccogliere i cercatori di giustizia. Il Vicerè Fogliani in una
prammatica che è «un novello e stabile regolamento alle sospensioni che
si voglion de' giudici da parte de' litiganti dietro alle clientele e
avvocazioni che ne hanno quelli tenuto prima dell'atto di vestir la toga
di loro giudicatura», ha questo paragrafo che è una rivelazione: «I
litiganti sogliono tener salariati alcuni avvocati occulti, i quali non
vanno a patrocinare la lite nel pubblico tribunale, ove il giudizio è
pendente, ma solo assistono presso qualche giudice che deve decidere la
causa»[297].
[297] _Villabianca_, _Diario_, in _Bibl._, v. XX, p. 18.
Avvocati e professori erano pertanto legati da cause comuni. Il
professore, persona pratica, riceveva i clienti, la causa dei quali
diventava faccenda tutta sua. Egli sceglieva e suggeriva l'avvocato, che
perciò avea per lui la considerazione imposta dalla importanza della
causa.
I larghi guadagni erano incentivo a spese non solo di necessità, ma
anche di lusso. Le famiglie dei forensi non rinunziavano a quello che
potevano, e si permettevano anche quel che non potevano: spese per
vivere, spese per vestire, spese per agi, che consumavano le più pingui
entrate. In poche classi del ceto civile si spendeva più che in questa
dei forensi, tanto spensieratamente facile a buttare nella follia d'un
divertimento, nella vanità d'una villeggiatura una somma pari alla dote
d'un modesto artigiano. V'è da maravigliarsi di cosiffatto sperpero,
sovente non consentito dagli stessi introiti.
Il dì 21 luglio del 1778 per i soliti luoghi della Città si leggeva un
lungo avviso a stampa, che principiava con queste parole:
«La estrema indigenza in cui sovente si son vedute cadere le vedove ed i
figli non che dei curiali, dei procuratori causidici, degli avvocati, ma
talvolta dei defunti ministri, perchè rimasti dopo la morte dei loro
capi sprovveduti di tutti gli umani soccorsi per vivere e sostenersi; e
i tristi deplorevoli effetti che quindi ne sono succeduti, i quali, con
non poco rossore de' ceti così rispettabili, li han trascinati alla
mendicità, o dati in braccio al vizio ed alla scostumatezza, indusse
l'animo del Procurator causidico D. Stefano Tortorici a promuovere il
plausibile mezzo della erezione di un Monte di vedove, con cui accorrere
al riparo di così gravi disordini ed al sovvenimento e sussidio delle
povere desolate famiglie»[298]. Condizioni per partecipare alla nuova
istituzione: un contributo annuale. «Arrolandosi in esso tutti coloro
che saranno avvocati causidici, curiali e professori qualunque siansi di
curia, godranno del mantenimento delle lor vedove e parenti alla ragione
di tarì tre o tarì sei al giorno pagando ogni anno onze tre od onze sei
al Monte».
[298] _Capitoli delle costituzioni del pio Monte delle vedove dei
Ministri, Avvocati, Procuratori causidici e di tutti quei che
vivono nel Foro. Approvato (sic) da S. M. con R. Dispaccio de' 17
Maggio 1777_. In Palermo, MDCCLXXVIII.
Ma che erano essi i tre, i sei tarì al giorno per una famiglia che ne
sciupava cinque, sei volte tanti in feste di città e di villa, in
ricevimenti e addobbi?
Checchè se ne pensi, il disegno tradotto ad atto dal previggente
Tortorici era degno del valore di lui di procuratore criminalista, e
meritò il plauso dei buoni.
Qui agli occhi del lettore si delinea un punto interrogativo.
Come si moveva l'amministrazione della Giustizia in mezzo all'ambiente
non del tutto sano del tempo?
Ci affrettiamo a cancellare questo punto interrogativo affermando che la
integrità della vecchia magistratura siciliana metteva i membri di essa
fuori qualunque sospetto e discussione. Se non ci fossero altri esempî,
basterebbe quello solo della sentenza di morte profferita dalla G. C.
Criminale in persona di Emanuele Caniggia palermitano, paggio amatissimo
del Principe di Caramanico, con vero strazio del vicereale padrone
decapitato nella Piazza Marina (10 ott. 1789)[299].
[299] _Villabianca_, _Diario_ ined., a. 1789, p. 631.
Se poi casi contrarî possono trovarsi, sarebbe ingiustizia farne ragione
di giudizio generale men che favorevole. Le eccezioni, abbiam detto
altrove e ripetiamo qui, non fanno regola; e tra queste eccezioni, per
dir tutto, rileviamo una incomprensibile.
Nei conti della già cennata Casa del Duca di Terranova si riscontrano
spese per distribuzione di carbone a grandi dignitarî politici e
giudiziarî del Regno. Queste distribuzioni son chiamate _regalie solite_
e ve n'è di 200 quintali (chil. 16000) al Vicerè, di 50 al Segretario,
di 50 al Consultore, di 20 per uno (il lettore faccia attenzione!) ai
Presidenti della R. G. Corte, del Patrimonio e del Concistoro; e di 12
per uno al Maestro Razionale del Patrimonio, all'Avvocato fiscale della
R. G. Corte e a quello del Patrimonio.
La diciamo incomprensibile perchè ordinaria, e come tale, alle illustri
autorità che la ricevevano non dovea parere lesiva della loro onestà e
della loro indipendenza.
Ma si trova anche qualche regalia straordinaria a giudici, proprio nel
momento che liti della eccellentissima ducale amministrazione pendevano
in tribunali. Ecco in proposito un modesto appunto: «Pagate per prezzo
di carbone, regalato straordinariamente a D. Emmanuele Bottari, giudice
della R. G. Corte Criminale, e D. Luigi Mattias, primo officiale della
Segreteria di S. E. Sig. Vicerè, ed altri ministri di questi Tribunali,
per le cause del nostro Ecc.mo Duca, vertenti nei medesimi, onze 24,20
(L. 314,50) prezzo di poco più che cento quintali (kil. 8000) di
carbone.
Forse la pentola della giustizia, no: ma certo quella dei giudicanti
deve aver bollito abbastanza rigogliosa col carbone di un litigante come
il potente Duca di Terranova.
Ma v'è ancora di più, che non è bello, nè buono.
Un altro appunto dice così: «Pagate a D. Giuseppe... giudice della R. G.
Corte Criminale, per mani di D. Ingarsia ed alla presenza di D. Giuseppe
Prado, agente, e di D. Giov. Batt. Pedino, per decidere l'articolo
contro il Sac. D. Vincenzo Insinga, che si agitava nel detto Tribunale
di R. G. Corte, onze 32».
Copriamoci gli occhi per non leggere altro. No, non si tratta più,
osserva giustamente un egregio uomo, di un gentile dono di carbone che
il ricco produttore e proprietario delle carbonaie di Caronia facea ai
magistrati che doveano decidere delle sue liti; «ma bensì di un donativo
in denaro corrente, nella cifra ragguardevole per tempi di onze 32, pari
a L. 408, che un potente litigante facea ad un giudice decidente; e che
colui che pagava (ch'era il curiale della Casa), onde non si potesse
dubitare di un suo abuso di fiducia, eseguiva alla presenza di due
testimoni, che egli avea la prudenza d'indicare; dei quali l'uno (il
Prado o Prades) era l'Agente generale della Casa; sicchè tutto potrebbe
far sospettare che si trattasse di un vero e proprio peculato»[300].
[300] _A. Guarnieri_, loc. cit., pp. 122-23.
Con la maggior semplicità del mondo troviamo notato un pagamento analogo
nelle carte del nobile Collegio degli Aromatari di Palermo. Sullo
sdrucciolo delle protezioni, Governo e Senato dispensavano indebite
licenze. Il Collegio faceva opposizioni e rimostranze. L'opera degli
avvocati e procuratori era quindi necessaria, e non è a dire con che
scapito del patrimonio sociale. Giunte (consulti) si succedevano a
giunte; ed era un continuo spendere per liti che non finivano mai.
Il 17 dicembre del 1785 il Segretario del Senato La Placa intascava un
regalo in moneta corrente di tre onze per una consulta favorevole da lui
presentata al Pretore sopra un memoriale del Collegio[301]. Il La Placa,
uomo saputo nelle patrie istituzioni, riceveva egli il premio d'una
giustizia dovuta o d'una ingiustizia indegnamente provocata? Se d'una
giustizia, fa nascere il sospetto d'una vendita; se d'una ingiustizia, è
addirittura un traditore della fiducia che il Senato riponeva in lui e
commetteva un crimine da codice penale.
[301] Vedi Archivio del Nob. e Salutifero Collegio degli Aromatari in
Palermo, a. 1785 e segg.