ASILO SACRO, O IMMUNITÀ ECCLESIASTICA.

Avanzo odioso di Medio evo, al quale i venturi stenteranno a credere se

non ci fosse il conforto della storia, è quello dell'asilo sacro, sia

altrimenti detto immunità ecclesiastica, reclamato dalla chiesa,

conceduto dai governi.

In forza di esso un reo che voleva sfuggire ai rigori della giustizia,

senza discorrer sopra la natura della reità commessa, poteva -- e qui

sta bene mutare il presente in passato -- correre come a luogo

intangibile verso una chiesa. Una volta bastava ch'egli mettesse piede

in un circuito di 40 passi se la chiesa fosse maggiore, di 30 se

minore[240]: poi, giudicata anche dagli stessi canoni troppo severamente

tanta larghezza d'interpretazione, venne da una bolla pontificia

ridotta. Pure bastava sempre che il reo raggiungesse un gradino del

recinto, o toccasse con le mani una porta o le mura, o si appoggiasse

con le spalle al fabbricato della chiesa, perchè potesse ritenersi

uscito dalla competenza della giustizia ordinaria e passato a quella

ecclesiastica. Sotto di essa allora godeva la immunità, salvo a doversi

poi accertare fino a qual punto potesse egli accamparsi sotto le grandi

ale dell'Ordinario della sua diocesi o, dove fosse sede vacante,

dell'Ordinario della diocesi più vicina.

[240] La misura partiva dalle mura della chiesa. Un passo costava di

cinque piedi; un _piede_ di quindici dita. Vedi _Fr. Gastone_, _De

spatio asyli ecclesiastici: Canonica Dissertatio in causa

immunitatis edita_, art. II. Panormi, ex Typographia A. Epiri.

1699.

Fatto sociale, politico, giuridico di tanta gravità fu tema di lunghe e

non sempre calme controversie sul vecchio privilegio, divenuto abuso di

delinquenti, ostacolo al libero esercizio della giustizia, ribellione

aperta alle leggi divine, ai diritti della ragione, che vogliono punito

chi abbia fatto del male con la coscienza e la volontà di farlo.

L'esistenza di una _Congregazione della Immunità_ in Roma fa supporre

con che ardore si dovessero guardare le liti di questo genere, sulle

quali non si arrestavano recriminazioni di vescovi, risoluzioni di

cardinali, bolle di pontefici e, che è più, minacce di censure ai

violatori dei luoghi immuni. Siffatte bolle non sempre si volevan

ricevere dai principi, perchè essi vi vedevano menomata la loro

autorità, lesi i diritti dello Stato a beneficio dell'individuo «di

bassa estrazione», ed a pericolo della sicurezza pubblica.

In Sicilia entrarono nello spinoso campo del contrastato diritto

Francesco Gastone, P. Gambacurta, M. Cutelli ed altri giureconsulti

d'incontestabile valore[241]: e se non fosse intervenuta l'opera

moderatrice di Benedetto XIV, forse omicidî, fallimenti fraudolenti,

debiti al fisco o al pubblico ed altri delitti contro la retta ragione

si sarebbero anche tra noi a lungo accresciuti con la larva della

legalità di asilo. Le restrizioni del sapiente pontefice ridussero la

immunità, ed in Palermo fu concessione di lui il divieto di rifugio

privilegiato nelle due chiese di S. Sebastiano e di S. Paolo dentro il

quartiere militare degli Spagnuoli (oggi S. Giacomo). Ma la immunità fu

pur sempre un privilegio, che certi nemici di essa o accettarono senza

discussione, o subirono a favore di chi senza sua volontà o per puro

accidente trascorresse ad eccessi anche gravi contro le persone.

L'accettarono o si rassegnarono a subirla «per una cosa ragionevole e

legittima, com'è quella dell'offesa commessa nel calor dell'ira o della

rissa, se l'offensore sia stato provocato acerbamente, e in guisa tale

che il delitto possa dirsi quasi involontario ed estorto dall'umana

fragilità più che dal consiglio ed animo deliberato di nuocere

altrui»[242].

[241] P. _Gambacurta_, _De Immunitate Ecclesiarum in constitutionem

Gregorii XIV, P.M., Libri octo._ Lugduni, 1622. -- _M. Cutelli_,

_De prisca et recenti Immunitate Ecclesiae et ecclesiasticorum

libertate generales controversiae._ Matriti, ex Typographia regia

1647.

[242] _Discorso sopra l'Asilo ecclesiastico_, p. I.ª, § XX, XXIII, in

Firenze, MDCCLXV.

Altri invece non si seppero rassegnare, e tra essi un ecclesiastico e

nobile palermitano, il quale nel 1775 scriveva:

«Lascio di far parola del danno che fa alla Republica l'abuso del

diritto d'asilo, che nei suoi limiti è venerabile e sagrosanto, ma nei

suoi eccessi è la maggior onta che possa darsi a' malfattori, ladri,

assassini, omicidi per devastare con sicurezza i beni e la vita dei

cittadini, e per turbare la pubblica tranquillità».

E venendo a quelli che della veste talare si giovavano per la impunità

dei loro reati aggiungeva:

«Chierici di ordini minori vogliono approfittarsi soverchiamente

dell'immunità personale in oltraggio della Repubblica, e secondo loro

torna a grado fan cadere e fan crescere i capelli della loro cherica,

tolgono e rimettono al loro collo l'azzurro lenzuolino per aver largo di

commettere impunemente i maggiori delitti»[243].

[243] _Santacolomba_, _L'Educazione_, pp. 361-62.

Lasciamo a chi voglia di proposito occuparsi di questo strano fenomeno

legalizzato, che offre curiosi documenti delle conseguenze alle quali

può condurre l'applicazione d'un diritto e d'un privilegio di siffatta

natura. Certo, la storia della legislazione penale avrà molto da dire

sul proposito anche in Sicilia. Cronache e pubblici strumenti ci

ricordano quel Carlo Cento, «locatario della gabella del pesce», che nel

1784 fallì per debito di una grossa somma, e «non potendo pagare, prese

il rifugio della chiesa in compagnia di suo genero e fidejussore per

esimersi di persona dalle coercizioni giudiziarie fattegli dal

magistrato.»[244]. Ci ricordano quel Vincenzo Stroncone, carcerato a

nome della chiesa nella Vicaria, pel quale con una disposizione pari a

quella relativa al celebre Ab. Vella, si ordinava dal Vicerè la

scarcerazione dalla Vicaria e la detenzione in casa in luogo di

chiesa[245] (povera chiesa, pigliata anche qui a prestito dalle autorità

politiche per coonestare infrazioni di leggi, come più tardi, la

mondanità degli spettacoli teatrali![246]). Ci ricordano la fuga del

Duca di Sperlinga Saverio Oneto nella chiesa dei Cocchieri,

immediatamente dopo ucciso il provocante D. Michele.

[244] _Villabianca_, _Diario_, in _Bibl._, v. XXVIII, p. 266.

[245] _Provviste del Senato_, a. 1785-86, pp. 548 e 588.

[246] Vedi il cap. _Teatro_.

E poichè la immunità era il _salva nos_ dei frodatori del denaro

pubblico e privato, ecco nel 1794 il fallimento per migliaia e migliaia

di scudi a danno del Senato da parte «dei gabellotti del partito della

neve di provvista della città». Giusto allora un certo Principe,

«amministratore generale della neve, si cautelò sopra la chiesa dei PP.

Mercedarî del Molo alli Cartara», (chiesa demolita non è guari), e

«Girolamo Tagliavia ed Adamo se ne scappò da Palermo», anche per

fallimento a danno di parecchi altri negozianti.

Giovanni Cane, «carbonaio di estrazione nell'arredamento della

provvisione del carbone a male per la città», per molti mesi vendette a

14 o 15 tarì la salma il carbone che avrebbe dovuto per accordo ed

ordine del Senato vendere solo a 12 tarì (L. 5,10). Guarentito dai suoi

amici, scampava il carcere; ma il ribaldo lasciava nelle peste i suoi

benefattori col solito rifugio sacro; come a breve distanza di tempo

facevano nella chiesa di S. Domenico certi rei di tumulto[247].

[247] _Villabianca_, _Diario_ ined., a. 1794, p. 619; ed a. 1796, p. 379.

Ecco G. B. Salerno, per mancata fidejussione, sottrarsi in una chiesa ai

rigori della legge e dopo cinque anni di perduta libertà, stando sempre

dentro o innanzi la chiesa, impetrar grazia al Re che volesse

condonargli la pena in considerazione d'una paralisi ond'era stato

colpito durante lo asilo e della estrema miseria alla quale e lui e la

sua famiglia si eran ridotti[248].

[248] _Penes Acto_ del 1799, nello Archivio Comunale di Palermo.

Ma nel privilegio erano tante condizioni, eccezioni, riserbe che

l'osservanza di esso rendeva eccessivamente complicata la procedura

ecclesiastica e, peggio, la criminale e civile ordinaria, quando ci

fosse stato mezzo di afferrarsi ad un addentellato qualsiasi. Vi sono

esempî di salvaguardia accordata dall'autorità ecclesiastica per ragioni

del tutto frivole: ed un Conte, dopo d'essere stato per due mesi nel

convento di S. Francesco li Chiodari, volendosi costituire alla

giustizia civile, otteneva una salvaguardia della sua persona nel

convento medesimo[249].

[249] _Villabianca_, _Diario_ ined., a. 1785, p. 70.

E non pur complicata, ma anche elastica era quella procedura. Nelle

chiese nelle quali mancavano luoghi comodi, il reo era facoltato ad

uscire ogni volta che un bisogno lo imponesse. La immunità

accompagnavalo anche per questo: e nessuno, in quel prosaico quarto

d'ora, o per condizioni speciali patologiche, le quali potevano

prolungarsi o ripetersi più volte al giorno, avea diritto di coglierlo

in infrazione di legge d'asilo[250]. Guai allora, o nel momento della

funzione fisiologica, o stando egli comodamente in chiesa, a mettergli

le mani addosso!

[250] _Gastone_, _De spatio_, art. II.

Il 4 ottobre 1785 tre soldati della Compagnia rusticana di Capitan reale

di Palermo strappavano violentemente dalla chiesa del convento

francescano degli Scalzi un secolare testè rifugiatovisi per non so

quale delitto audacemente commesso. Quei poveri soldati dovevano averne

le tasche piene: sicchè, ghermitolo appena, lo bastonavano di santa

ragione e lo graziavano d'una coltellata. Ne nasceva un putiferio, ed il

Governo si affrettava a punire quanto più severamente potesse i suoi

agenti infliggendo loro anche la condanna di farsi assolvere della

scomunica nella quale erano incorsi.

Se vogliamo saperne qualche cosa, chiediamone al Villabianca il quale fu

presente e descrisse la scena.

«L'assoluzione, egli racconta, fu data da uno dei canonici della

Metropolitana, Orazio la Torre dei Principi la Torre. Vestito

pontificalmente con mitra in testa e con cappa magna di color violaceo,

costui si postò a sedere in sedia privata sopra di un talamo di tavole,

apparato di tela azzurra, e senza coltra, che fu innalzato innanzi la

porta falsa della chiesa di Porto Salvo nel Largo della Marina. Due

vivandieri, o sian prebendati del Duomo, furono ad assisterlo, sedendo

su due banchetti coperti di panni neri assieme con parecchi rossolilli,

che son li ragazzi sagrestani della maggior chiesa. E qui facendosi

salire li scomunicati, si denudarono ad essi le spalle. In questa

situazione di cose gridò tosto il Canonico una erudita ed elegante

concione al popolo che vi stava di sotto, concorsovi innumerabile, a

portar rispetto alla chiesa, e battendo più volte i rei nelle spalle con

verga di granato, s'ascoltò in tale atto la intonazione del _Miserere_

dei defunti _ad petendam Dei misericordiam_ fattavi dai suoi assistenti.

Passò alla fine all'assoluzione pubblica, che a quelli concesse in ampia

forma, giusta il rito di Santa Chiesa, con che prese termine il tetro,

triste spettacolo»[251].

[251] _Diario_ ined., a. 1785, p. 286.

E pensare che era Vicerè D. Domenico Caracciolo.

Guardando con serenità agli effetti dell'abusiva interpretazione del

diritto d'asilo sacro, il Vicerè Principe di Caramanico nel 1787 evocava

le antiche discipline in proposito, ed ordinava:

«Quando gl'inquisiti prendono l'asilo della chiesa, deve da tutte le

Corti capitaniali osservarsi la seguente regola: se sono rei di omicidio

o di grave ferizione, che possa cagionare la morte, o pure fossero

pubblici ladroni e stradarj, o rei di lesa Maestà divina ed umana, in

_primo vel secundo capite_, o di dolosa decozione o di altro qualunque

delitto, escluso dall'immunità ecclesiastica per l'ultima bolla di

Benedetto XIV, esecutoriata in Regno, in tali casi, chiesto il braccio

ecclesiastico, si prendano e si carcerino per la chiesa coll'avvertenza

dello spettabile Avvocato fiscale. Tali carcerati non si possono citare,

nè subire, nè restringere sino alla sentenza dell'esclusione

dell'immunità, ma si devono cautelosamente custodire. Proferita quindi

la sentenza esclusiva dell'immunità locali, si devono ripetere i

testimonj _citato reo_. Se dal Vicario locale del Vescovo si niegasse il

braccio, o pur si ritardasse al segno che potesse temersi la fuga del

reo, si prenda dalla chiesa e si carceri senza il braccio ecclesiastico

e se ne dia subito conto allo spettabile Avvocato fiscale con

mandarglisi la relazione degli officiali, a' quali venne negato il

braccio ecclesiastico».

Come si vede, qualche restrizione, un po' timidamente se si vuole, ma

con una certa precisione, è fatta. Pure la preoccupazione per le

conseguenze d'un passo falso, d'un abuso anche piccolo a danno dei

godenti il diritto d'immunità, si tradisce in ogni parola, ed è evidente

nel seguito dell'articolo:

«I rei di tutti gli altri delitti non esclusi dal sacro asilo, si

lascino sopra chiesa, e sia della cura del Capitano e degli altri

officiali il coglierli fuori chiesa. Se però facessero abuso del sacro

asilo in qualunque maniera o con uscir fuori, o con commettere nella

chiesa medesima delle enormità e tresche scandalose, o con ripostare in

chiesa i furti da altri commessi: col braccio ecclesiastico, nella

maniera sovra espressata, si prendano e si carcerino per la chiesa colla

suddetta avvertenza; e per non incorrere nelle conseguenze di così grave

partito, si compili colla maggior sollecitudine il processicolo del

fatto abuso, e si mandi al Tribunale o allo spettabile Avvocato

fiscale».

E per gli ecclesiastici?

«Se un prete o un chierico _in minoribus_, regolare e secolare, commette

un atroce delitto, a norma del reale rescritto del 1777, la Corte

Capitaniale ne compila il processo, e, finitolo, col braccio del Vicario

ecclesiastico, deve arrestarlo. Se non che, pel chierico importa

assicurarsi se, giusta i due requisiti del Concilio di Trento,

prescritti pel godimento del foro ecclesiastico, egli abbia portato

l'abito e sia andato a tonsura»[252].

[252] _Istruzioni per l'Amministrazione della Giustizia nelle occorrenze

delle cause e materie criminali_, nn. XXXIV e XXXV. Vedi _Pratica

per la formazione dei processi criminali composta dal_ Dr. D.

_Zenobio Russo_ e _Diana_. Nuova edizione, pp. 294-96. In Palermo,

Felicella.

E già prima del Caramanico altre disposizioni particolari volevano che

quelli «che sono rifugiati in chiesa, non potendo star in giudizio, non

possano essere intesi se non si presentano nelle forze della Giustizia»

ordinaria; e che se «il reo trovasi rifugiato sopra la chiesa, la

citazione o sia per affissione o per pubblico proclama sarebbe

nulla»[253].

[253] _Istruzioni_, n. XXII, p. 121.

Di quest'ordinamento, che costituisce tutta una legislazione, come

abbiam detto, complicata, ed una procedura più complicata ancora, che

cosa rimane oggi?

Null'altro che vaghi ricordi tradizionali. Una frase del dialetto

parlato accenna all'ultima forma nella quale pare essersi ridotto il

privilegio. Chi _spinte o sponte_ faccia delle spese eccessive o

superiori alle proprie forze, e sia o si presuma o voglia farsi credere

nella via della rovina finanziaria, dolendosi di chi o con chi sia causa

continua del minacciato disastro che lo porterà a fallire, esclama:

_Jennu di sta manera, vaju a pigghiu la chiesa di pettu_ (andando di

questo passo, io sarò costretto a correre verso la chiesa). _Pigghiari

la chiesa di pettu_ significa: ridursi al verde, fallire: frase, in

questo senso, non interpretata da nessun vocabolarista del dialetto!

Nei giuochi siciliani ve n'è uno, solito a farsi specialmente di sera,

nel quale una frotta di fanciulli raffiguranti ladri si appiatta in un

dato posto; un'altra, di birri, va in cerca di quella per catturarla.

Vedendosi scoperti, i ladri si danno a precipitosa fuga; e i birri ad

inseguirli fino alla sbarra, o meta, che in una delle molte varianti del

giuoco si chiama _chiesa_. Se gl'inseguiti vengon presi innanzi di

giungere alla meta o _chiesa_, vanno sotto, e pagano la pena; se no,

appena toccano chiesa, luogo immune, non possono più esser molestati e

rimangono intangibili.

Chi avrebbe mai detto che un privilegio che diede tanti grattacapi a

Vicerè, che turbò tanti sogni di Capitani giustizieri, che fece tremare

tanti giudici, dovesse un giorno andarsi a confinare tra i divertimenti

dei monelli![254].

[254] _Pitrè_, _Giuochi fanciulleschi sic._, nn. 144, 188, 192; e p.

LXIII. Palermo, 1883.

_Tout passe, tout casse, tout lasse!_

La vita in Palermo cento e più anni fa, Volume 2 · 第 35 / 61 题