Avanzo odioso di Medio evo, al quale i venturi stenteranno a credere se
non ci fosse il conforto della storia, è quello dell'asilo sacro, sia
altrimenti detto immunità ecclesiastica, reclamato dalla chiesa,
conceduto dai governi.
In forza di esso un reo che voleva sfuggire ai rigori della giustizia,
senza discorrer sopra la natura della reità commessa, poteva -- e qui
sta bene mutare il presente in passato -- correre come a luogo
intangibile verso una chiesa. Una volta bastava ch'egli mettesse piede
in un circuito di 40 passi se la chiesa fosse maggiore, di 30 se
minore[240]: poi, giudicata anche dagli stessi canoni troppo severamente
tanta larghezza d'interpretazione, venne da una bolla pontificia
ridotta. Pure bastava sempre che il reo raggiungesse un gradino del
recinto, o toccasse con le mani una porta o le mura, o si appoggiasse
con le spalle al fabbricato della chiesa, perchè potesse ritenersi
uscito dalla competenza della giustizia ordinaria e passato a quella
ecclesiastica. Sotto di essa allora godeva la immunità, salvo a doversi
poi accertare fino a qual punto potesse egli accamparsi sotto le grandi
ale dell'Ordinario della sua diocesi o, dove fosse sede vacante,
dell'Ordinario della diocesi più vicina.
[240] La misura partiva dalle mura della chiesa. Un passo costava di
cinque piedi; un _piede_ di quindici dita. Vedi _Fr. Gastone_, _De
spatio asyli ecclesiastici: Canonica Dissertatio in causa
immunitatis edita_, art. II. Panormi, ex Typographia A. Epiri.
1699.
Fatto sociale, politico, giuridico di tanta gravità fu tema di lunghe e
non sempre calme controversie sul vecchio privilegio, divenuto abuso di
delinquenti, ostacolo al libero esercizio della giustizia, ribellione
aperta alle leggi divine, ai diritti della ragione, che vogliono punito
chi abbia fatto del male con la coscienza e la volontà di farlo.
L'esistenza di una _Congregazione della Immunità_ in Roma fa supporre
con che ardore si dovessero guardare le liti di questo genere, sulle
quali non si arrestavano recriminazioni di vescovi, risoluzioni di
cardinali, bolle di pontefici e, che è più, minacce di censure ai
violatori dei luoghi immuni. Siffatte bolle non sempre si volevan
ricevere dai principi, perchè essi vi vedevano menomata la loro
autorità, lesi i diritti dello Stato a beneficio dell'individuo «di
bassa estrazione», ed a pericolo della sicurezza pubblica.
In Sicilia entrarono nello spinoso campo del contrastato diritto
Francesco Gastone, P. Gambacurta, M. Cutelli ed altri giureconsulti
d'incontestabile valore[241]: e se non fosse intervenuta l'opera
moderatrice di Benedetto XIV, forse omicidî, fallimenti fraudolenti,
debiti al fisco o al pubblico ed altri delitti contro la retta ragione
si sarebbero anche tra noi a lungo accresciuti con la larva della
legalità di asilo. Le restrizioni del sapiente pontefice ridussero la
immunità, ed in Palermo fu concessione di lui il divieto di rifugio
privilegiato nelle due chiese di S. Sebastiano e di S. Paolo dentro il
quartiere militare degli Spagnuoli (oggi S. Giacomo). Ma la immunità fu
pur sempre un privilegio, che certi nemici di essa o accettarono senza
discussione, o subirono a favore di chi senza sua volontà o per puro
accidente trascorresse ad eccessi anche gravi contro le persone.
L'accettarono o si rassegnarono a subirla «per una cosa ragionevole e
legittima, com'è quella dell'offesa commessa nel calor dell'ira o della
rissa, se l'offensore sia stato provocato acerbamente, e in guisa tale
che il delitto possa dirsi quasi involontario ed estorto dall'umana
fragilità più che dal consiglio ed animo deliberato di nuocere
altrui»[242].
[241] P. _Gambacurta_, _De Immunitate Ecclesiarum in constitutionem
Gregorii XIV, P.M., Libri octo._ Lugduni, 1622. -- _M. Cutelli_,
_De prisca et recenti Immunitate Ecclesiae et ecclesiasticorum
libertate generales controversiae._ Matriti, ex Typographia regia
1647.
[242] _Discorso sopra l'Asilo ecclesiastico_, p. I.ª, § XX, XXIII, in
Firenze, MDCCLXV.
Altri invece non si seppero rassegnare, e tra essi un ecclesiastico e
nobile palermitano, il quale nel 1775 scriveva:
«Lascio di far parola del danno che fa alla Republica l'abuso del
diritto d'asilo, che nei suoi limiti è venerabile e sagrosanto, ma nei
suoi eccessi è la maggior onta che possa darsi a' malfattori, ladri,
assassini, omicidi per devastare con sicurezza i beni e la vita dei
cittadini, e per turbare la pubblica tranquillità».
E venendo a quelli che della veste talare si giovavano per la impunità
dei loro reati aggiungeva:
«Chierici di ordini minori vogliono approfittarsi soverchiamente
dell'immunità personale in oltraggio della Repubblica, e secondo loro
torna a grado fan cadere e fan crescere i capelli della loro cherica,
tolgono e rimettono al loro collo l'azzurro lenzuolino per aver largo di
commettere impunemente i maggiori delitti»[243].
[243] _Santacolomba_, _L'Educazione_, pp. 361-62.
Lasciamo a chi voglia di proposito occuparsi di questo strano fenomeno
legalizzato, che offre curiosi documenti delle conseguenze alle quali
può condurre l'applicazione d'un diritto e d'un privilegio di siffatta
natura. Certo, la storia della legislazione penale avrà molto da dire
sul proposito anche in Sicilia. Cronache e pubblici strumenti ci
ricordano quel Carlo Cento, «locatario della gabella del pesce», che nel
1784 fallì per debito di una grossa somma, e «non potendo pagare, prese
il rifugio della chiesa in compagnia di suo genero e fidejussore per
esimersi di persona dalle coercizioni giudiziarie fattegli dal
magistrato.»[244]. Ci ricordano quel Vincenzo Stroncone, carcerato a
nome della chiesa nella Vicaria, pel quale con una disposizione pari a
quella relativa al celebre Ab. Vella, si ordinava dal Vicerè la
scarcerazione dalla Vicaria e la detenzione in casa in luogo di
chiesa[245] (povera chiesa, pigliata anche qui a prestito dalle autorità
politiche per coonestare infrazioni di leggi, come più tardi, la
mondanità degli spettacoli teatrali![246]). Ci ricordano la fuga del
Duca di Sperlinga Saverio Oneto nella chiesa dei Cocchieri,
immediatamente dopo ucciso il provocante D. Michele.
[244] _Villabianca_, _Diario_, in _Bibl._, v. XXVIII, p. 266.
[245] _Provviste del Senato_, a. 1785-86, pp. 548 e 588.
[246] Vedi il cap. _Teatro_.
E poichè la immunità era il _salva nos_ dei frodatori del denaro
pubblico e privato, ecco nel 1794 il fallimento per migliaia e migliaia
di scudi a danno del Senato da parte «dei gabellotti del partito della
neve di provvista della città». Giusto allora un certo Principe,
«amministratore generale della neve, si cautelò sopra la chiesa dei PP.
Mercedarî del Molo alli Cartara», (chiesa demolita non è guari), e
«Girolamo Tagliavia ed Adamo se ne scappò da Palermo», anche per
fallimento a danno di parecchi altri negozianti.
Giovanni Cane, «carbonaio di estrazione nell'arredamento della
provvisione del carbone a male per la città», per molti mesi vendette a
14 o 15 tarì la salma il carbone che avrebbe dovuto per accordo ed
ordine del Senato vendere solo a 12 tarì (L. 5,10). Guarentito dai suoi
amici, scampava il carcere; ma il ribaldo lasciava nelle peste i suoi
benefattori col solito rifugio sacro; come a breve distanza di tempo
facevano nella chiesa di S. Domenico certi rei di tumulto[247].
[247] _Villabianca_, _Diario_ ined., a. 1794, p. 619; ed a. 1796, p. 379.
Ecco G. B. Salerno, per mancata fidejussione, sottrarsi in una chiesa ai
rigori della legge e dopo cinque anni di perduta libertà, stando sempre
dentro o innanzi la chiesa, impetrar grazia al Re che volesse
condonargli la pena in considerazione d'una paralisi ond'era stato
colpito durante lo asilo e della estrema miseria alla quale e lui e la
sua famiglia si eran ridotti[248].
[248] _Penes Acto_ del 1799, nello Archivio Comunale di Palermo.
Ma nel privilegio erano tante condizioni, eccezioni, riserbe che
l'osservanza di esso rendeva eccessivamente complicata la procedura
ecclesiastica e, peggio, la criminale e civile ordinaria, quando ci
fosse stato mezzo di afferrarsi ad un addentellato qualsiasi. Vi sono
esempî di salvaguardia accordata dall'autorità ecclesiastica per ragioni
del tutto frivole: ed un Conte, dopo d'essere stato per due mesi nel
convento di S. Francesco li Chiodari, volendosi costituire alla
giustizia civile, otteneva una salvaguardia della sua persona nel
convento medesimo[249].
[249] _Villabianca_, _Diario_ ined., a. 1785, p. 70.
E non pur complicata, ma anche elastica era quella procedura. Nelle
chiese nelle quali mancavano luoghi comodi, il reo era facoltato ad
uscire ogni volta che un bisogno lo imponesse. La immunità
accompagnavalo anche per questo: e nessuno, in quel prosaico quarto
d'ora, o per condizioni speciali patologiche, le quali potevano
prolungarsi o ripetersi più volte al giorno, avea diritto di coglierlo
in infrazione di legge d'asilo[250]. Guai allora, o nel momento della
funzione fisiologica, o stando egli comodamente in chiesa, a mettergli
le mani addosso!
[250] _Gastone_, _De spatio_, art. II.
Il 4 ottobre 1785 tre soldati della Compagnia rusticana di Capitan reale
di Palermo strappavano violentemente dalla chiesa del convento
francescano degli Scalzi un secolare testè rifugiatovisi per non so
quale delitto audacemente commesso. Quei poveri soldati dovevano averne
le tasche piene: sicchè, ghermitolo appena, lo bastonavano di santa
ragione e lo graziavano d'una coltellata. Ne nasceva un putiferio, ed il
Governo si affrettava a punire quanto più severamente potesse i suoi
agenti infliggendo loro anche la condanna di farsi assolvere della
scomunica nella quale erano incorsi.
Se vogliamo saperne qualche cosa, chiediamone al Villabianca il quale fu
presente e descrisse la scena.
«L'assoluzione, egli racconta, fu data da uno dei canonici della
Metropolitana, Orazio la Torre dei Principi la Torre. Vestito
pontificalmente con mitra in testa e con cappa magna di color violaceo,
costui si postò a sedere in sedia privata sopra di un talamo di tavole,
apparato di tela azzurra, e senza coltra, che fu innalzato innanzi la
porta falsa della chiesa di Porto Salvo nel Largo della Marina. Due
vivandieri, o sian prebendati del Duomo, furono ad assisterlo, sedendo
su due banchetti coperti di panni neri assieme con parecchi rossolilli,
che son li ragazzi sagrestani della maggior chiesa. E qui facendosi
salire li scomunicati, si denudarono ad essi le spalle. In questa
situazione di cose gridò tosto il Canonico una erudita ed elegante
concione al popolo che vi stava di sotto, concorsovi innumerabile, a
portar rispetto alla chiesa, e battendo più volte i rei nelle spalle con
verga di granato, s'ascoltò in tale atto la intonazione del _Miserere_
dei defunti _ad petendam Dei misericordiam_ fattavi dai suoi assistenti.
Passò alla fine all'assoluzione pubblica, che a quelli concesse in ampia
forma, giusta il rito di Santa Chiesa, con che prese termine il tetro,
triste spettacolo»[251].
[251] _Diario_ ined., a. 1785, p. 286.
E pensare che era Vicerè D. Domenico Caracciolo.
Guardando con serenità agli effetti dell'abusiva interpretazione del
diritto d'asilo sacro, il Vicerè Principe di Caramanico nel 1787 evocava
le antiche discipline in proposito, ed ordinava:
«Quando gl'inquisiti prendono l'asilo della chiesa, deve da tutte le
Corti capitaniali osservarsi la seguente regola: se sono rei di omicidio
o di grave ferizione, che possa cagionare la morte, o pure fossero
pubblici ladroni e stradarj, o rei di lesa Maestà divina ed umana, in
_primo vel secundo capite_, o di dolosa decozione o di altro qualunque
delitto, escluso dall'immunità ecclesiastica per l'ultima bolla di
Benedetto XIV, esecutoriata in Regno, in tali casi, chiesto il braccio
ecclesiastico, si prendano e si carcerino per la chiesa coll'avvertenza
dello spettabile Avvocato fiscale. Tali carcerati non si possono citare,
nè subire, nè restringere sino alla sentenza dell'esclusione
dell'immunità, ma si devono cautelosamente custodire. Proferita quindi
la sentenza esclusiva dell'immunità locali, si devono ripetere i
testimonj _citato reo_. Se dal Vicario locale del Vescovo si niegasse il
braccio, o pur si ritardasse al segno che potesse temersi la fuga del
reo, si prenda dalla chiesa e si carceri senza il braccio ecclesiastico
e se ne dia subito conto allo spettabile Avvocato fiscale con
mandarglisi la relazione degli officiali, a' quali venne negato il
braccio ecclesiastico».
Come si vede, qualche restrizione, un po' timidamente se si vuole, ma
con una certa precisione, è fatta. Pure la preoccupazione per le
conseguenze d'un passo falso, d'un abuso anche piccolo a danno dei
godenti il diritto d'immunità, si tradisce in ogni parola, ed è evidente
nel seguito dell'articolo:
«I rei di tutti gli altri delitti non esclusi dal sacro asilo, si
lascino sopra chiesa, e sia della cura del Capitano e degli altri
officiali il coglierli fuori chiesa. Se però facessero abuso del sacro
asilo in qualunque maniera o con uscir fuori, o con commettere nella
chiesa medesima delle enormità e tresche scandalose, o con ripostare in
chiesa i furti da altri commessi: col braccio ecclesiastico, nella
maniera sovra espressata, si prendano e si carcerino per la chiesa colla
suddetta avvertenza; e per non incorrere nelle conseguenze di così grave
partito, si compili colla maggior sollecitudine il processicolo del
fatto abuso, e si mandi al Tribunale o allo spettabile Avvocato
fiscale».
E per gli ecclesiastici?
«Se un prete o un chierico _in minoribus_, regolare e secolare, commette
un atroce delitto, a norma del reale rescritto del 1777, la Corte
Capitaniale ne compila il processo, e, finitolo, col braccio del Vicario
ecclesiastico, deve arrestarlo. Se non che, pel chierico importa
assicurarsi se, giusta i due requisiti del Concilio di Trento,
prescritti pel godimento del foro ecclesiastico, egli abbia portato
l'abito e sia andato a tonsura»[252].
[252] _Istruzioni per l'Amministrazione della Giustizia nelle occorrenze
delle cause e materie criminali_, nn. XXXIV e XXXV. Vedi _Pratica
per la formazione dei processi criminali composta dal_ Dr. D.
_Zenobio Russo_ e _Diana_. Nuova edizione, pp. 294-96. In Palermo,
Felicella.
E già prima del Caramanico altre disposizioni particolari volevano che
quelli «che sono rifugiati in chiesa, non potendo star in giudizio, non
possano essere intesi se non si presentano nelle forze della Giustizia»
ordinaria; e che se «il reo trovasi rifugiato sopra la chiesa, la
citazione o sia per affissione o per pubblico proclama sarebbe
nulla»[253].
[253] _Istruzioni_, n. XXII, p. 121.
Di quest'ordinamento, che costituisce tutta una legislazione, come
abbiam detto, complicata, ed una procedura più complicata ancora, che
cosa rimane oggi?
Null'altro che vaghi ricordi tradizionali. Una frase del dialetto
parlato accenna all'ultima forma nella quale pare essersi ridotto il
privilegio. Chi _spinte o sponte_ faccia delle spese eccessive o
superiori alle proprie forze, e sia o si presuma o voglia farsi credere
nella via della rovina finanziaria, dolendosi di chi o con chi sia causa
continua del minacciato disastro che lo porterà a fallire, esclama:
_Jennu di sta manera, vaju a pigghiu la chiesa di pettu_ (andando di
questo passo, io sarò costretto a correre verso la chiesa). _Pigghiari
la chiesa di pettu_ significa: ridursi al verde, fallire: frase, in
questo senso, non interpretata da nessun vocabolarista del dialetto!
Nei giuochi siciliani ve n'è uno, solito a farsi specialmente di sera,
nel quale una frotta di fanciulli raffiguranti ladri si appiatta in un
dato posto; un'altra, di birri, va in cerca di quella per catturarla.
Vedendosi scoperti, i ladri si danno a precipitosa fuga; e i birri ad
inseguirli fino alla sbarra, o meta, che in una delle molte varianti del
giuoco si chiama _chiesa_. Se gl'inseguiti vengon presi innanzi di
giungere alla meta o _chiesa_, vanno sotto, e pagano la pena; se no,
appena toccano chiesa, luogo immune, non possono più esser molestati e
rimangono intangibili.
Chi avrebbe mai detto che un privilegio che diede tanti grattacapi a
Vicerè, che turbò tanti sogni di Capitani giustizieri, che fece tremare
tanti giudici, dovesse un giorno andarsi a confinare tra i divertimenti
dei monelli![254].
[254] _Pitrè_, _Giuochi fanciulleschi sic._, nn. 144, 188, 192; e p.
LXIII. Palermo, 1883.
_Tout passe, tout casse, tout lasse!_