[1] «L'escludere del tutto il popolo delle colonie dall'elezione del
Gran Consiglio riescire cosa assai molesta agli Americani, e
massimamente quella di dovere essere gravati di tasse per l'autorità del
Parlamento, dove ei non hanno rappresentanti. Essere generalmente il
popolo americano altrettanto leale ed amante dei presenti ordini e della
famiglia regnante, quanto alcun altro dei dominj di Sua Maestà.
«Non potersi dubitare della buona volontà e prontezza de' rappresentanti
di propria elezione loro a concedere di tempo in tempo tali ajuti per la
difesa della contrada, che sarebbero necessarj giudicati, per quanto le
facoltà loro si distendessero.
«Il popolo delle colonie, il quale era il primo a provare le impressioni
delle armi nemiche con la perdita dei loro beni, vite e libertà, potere
anche giudicare più fondatamente delle forze necessarie a levarsi e
mantenersi, delle fortezze da alzarsi, e delle proprie abilità loro a
sopportar le spese, che il Parlamento inglese così lontano.
«I governatori spesso andare nelle colonie per farvi la penna, e
riportarne il frutto seco loro in Inghilterra; nè essere perciò uomini
di quella capacità ed integrità che si richiederebbero; non avere i
medesimi terre in America, nè alcun'altra specie di congiunzione cogli
Americani da potere essere stretto interessati nella prosperità di
questi, e dovere piuttosto desiderare il levare e mantenere più soldati,
che non sia necessario, per meglio raggranellare per sè medesimi, e far
provvisioni per gli amici ed aderenti loro.
«I consiglieri nella più parte delle colonie essendo eletti dalla Corona
dietro la raccomandazione dei governatori, essere le più volte uomini di
basso stato, gente di corteggio dei governatori per la speranza degli
uffizj, e perciò di facoltà di quelli; doversi perciò ragionevolmente
sospettare dell'autorità dei governatori, e Consiglj per levar le somme
ch'essi stessi giudicano necessarie per mezzo delle tratte sul maestrato
del tesoro, da essere quindi rimborsate dalle tasse poste sul popolo
americano dall'autorità del Parlamento. E che cosa gli potrebbe
contenere dall'andar fantasticando spedizioni inutili, disturbar con
esse il popolo, e da' suoi lavori frastornarlo; e ciò affine di creare
uffizj ed impieghi per gratificare i loro, e dividersene i frutti?
«Il Parlamento d'Inghilterra così lontano essere soggetto alle male
informazioni, e poter essere facilmente aggirato dai governatori e dai
Consiglj, i quali perciò impedirebbono anche gli effetti delle querele
americane.
«Avere gli uomini inglesi il diritto indubitabile di non essere tassati,
se non se di proprio consenso loro dato dai proprj rappresentanti, e non
avere le colonie nissun rappresentante nel Parlamento britannico.
«Volere tassargli per atto del Parlamento, e togliere loro la facoltà di
eleggere un Consiglio rappresentativo, che s'aduni nelle colonie, e
consideri, e giudichi della necessità e quantità di una general tassa,
mostrare un sospetto della lealtà, o fede loro verso la Corona, o di
poco amore verso la patria, o della pochezza delle menti americane,
sospetto che invero non hanno meritato.
«Constringer le colonie a dar la pecunia loro senza il proprio
consentimento, esser piuttosto un levar contribuzioni in un paese
nemico, che tassar uomini inglesi per un comune benefizio loro, ed
essere perciò un trattargli come un popolo conquistato, e non come
sudditi inglesi.
«Una tassa posta dai rappresentanti delle colonie poter essere
facilmente diminuita secondo l'esigenza dei casi; ma posta dal
Parlamento, e ciò sulle istanze ed informazioni dei governatori, doversi
probabilmente mantenere e continuare per l'autorità di questi con grave
molestia e carico delle colonie, ed impedimento de' progressi e
prosperità loro.
«La facoltà concessa ai governatori di far marciare gli abitanti da una
estremità ad un'altra delle colonie inglesi e francesi, essendo questa
una contrada almeno millequattrocento miglia quadrate larga, senza la
previa approvazione e consentimento dei rappresentanti loro, poter dar
luogo a spedizioni onerose pel popolo delle colonie, ed abbassarlo a
quella condizione, in cui si trovano i sudditi di Francia nel Canadà
ridotti, i quali ora sono da simile autorità da parte del governatore
loro oppressati, il quale, sono due anni, hagli grandemente travagliati
con lunghi e distruggitivi viaggi verso l'Ojo.
«Se tutte le colonie insieme possono essere bene amministrate dai
governatori e Consiglj eletti dalla Corona, senza rappresentanti, anche
le colonie particolari poter essere in tal modo amministrate, e le tasse
imporvisi per autorità del Parlamento, e ad uso e sovvenimento del
governo; e perciò doversi come inutili dimettere le assemblee loro
provinciali e colonarie.
«Le facoltà concesse per la lega di Albania al Gran Consiglio, anche in
rispetto alle materie militari, non si distendere tant'oltre, quanto
quelle che sono state concesse dai diplomi reali alle colonie dell'isola
di Rodi, e del Connecticut, facoltà non mai state misurate, imperciocchè
per quella lega il presidente generale sarebbe eletto dalla Corona, ed
avrebbe la facoltà del divieto, quandochè i governatori di queste due
colonie, ed hanno la facoltà del divieto, e sono eletti dal popolo.
«Le colonie inglesi confinanti colle terre francesi essere propriamente
le frontiere dell'Impero britannico, e le frontiere di un Impero doversi
a spese comuni di tutte le parti di esso difendere; e non sarebbe aspra
ed importevol cosa tenuta, se il Parlamento ove le coste della
Gran-Brettagna non vi avessero rappresentanti, ponesse sopra gli
abitanti di queste uno speciale balzello, a fine mantenessero essi soli
tutto il navilio dell'Inghilterra sotto colore, che questo gli difende
ed in ispecial modo gli protegge? E se le frontiere inglesi in America,
le quali sono le colonie americane, debbono esse sole sopportare le
spese della propria difesa, sarà giusto, sarà conveniente, non dovere
aver esse voce, non poter rendere partito a concedere la pecunia,
giudicare della necessità di essa, e del modo di riscuoterla?
«Oltre le tasse alla difesa delle frontiere necessarie, pagare sottomano
le colonie grosse somme di denaro alla comune patria; imperciocchè le
tasse imposte in Inghilterra sopra i possessori delle terre, e sopra gli
artefici dovere di necessità rincarare il prezzo dei proventi di quelle,
e delle manifatture di questi, ed una gran parte del medesimo pagarsi
dagli avventori delle colonie, le quali perciò vengono a pagare una
notabil porzione delle tasse inglesi.
«Esser per leggi severe ristretto il commercio delle colonie con le
nazioni estere; e perciò invece, che gli abitanti loro potrebbero far
procaccio presso di queste di manifatture a miglior mercato, esser
giuoco forza, le comprino più care dalla Gran-Brettagna. Quindi
apparire, la differenza tra questi due prezzi essere una tassa pagata
dagli Americani all'Inghilterra; essere questi obbligati di trasportare
immediatamente ne' suoi porti una gran parte dei proventi delle terre
loro, dov'e' sono sottomessi a certi dazj, la qual cosa ne diminuisce il
prezzo, e sono pertanto i possessori necessitati a vendergli a minor
prezzo di quelli, che ne avrebbono ne' mercati esterni; e perciò la
differenza essere una tassa pagata all'Inghilterra.
«Certe manifatture essere in America proibite, e doverne i coloni
cercare i lavorii dai mercatanti inglesi; adunque l'intiero prezzo di
questi essere una tassa pagata all'Inghilterra.
«Avendo gli Americani negli ultimi tempi accresciute le richieste e la
consumazione delle manifatture inglesi, essere perciò queste rincarate
d'assai, e perciò il soprappiù del prezzo essere un profitto al netto
per l'Inghilterra, ed abilitare gli abitanti suoi viemaggiormente a
pagare le tasse loro; e siccome esso soprappiù è pagato in buona parte
dagli Americani, essere questo una vera e reale tassa imposta loro a
favore dell'Inghilterra.
«In somma non essendo agli Americani lecito di regolare il proprio
commercio, e di restringere la introduzione e la consumazione delle
superfluità inglesi, siccome può l'Inghilterra la introduzione e la
consumazione delle superfluità forestiere, tutta la ricchezza dei
coloni, in ultimo concorrere ed andare a terminare nell'Inghilterra; se
gli Americani colle ricchezze proprie arricchiscono gl'Inglesi, e
viemeglio gli abilitano a pagare le tasse loro, non è questa la medesima
cosa, come se essi stessi fossero tassati, ed egualmente vantaggiosa per
la Corona? Di queste tasse secondarie non essersi mai gli Americani
doluti, quantunque l'imporle, il riscuoterle, il disporne non sia in
loro facoltà; ma pagare gravi tasse immediate e dirette, delle quali ei
non abbiano a prestare il consentimento, nè della opportunità delle
quali possano in niun modo giudicare, nè dell'uso, che s'ha da farne; e
forse di quelle tasse stesse, ch'essi riputerebbero altrettanto inutili,
quanto gravose, parere troppo insolita ed ardua cosa ad uomini inglesi,
i quali non possono comprendere, come l'aver date le vite e le facoltà
loro per soggiogare e popolar nuove contrade, allargare il dominio, ed
accrescere il commercio della patria loro, abbia ad essi fatto perdere,
come se fossero felloni stati, i diritti naturali de' Brettoni, i quali
crederebbero anzi di aver meritati, quando anche fossero prima stati in
una condizione servile costituiti. Per tutte queste ragioni, se
l'alterazione alla lega d'Albania disegnata fosse posta ad effetto,
essere da temere, non il congresso dei governatori, e dei Consiglj in
tale modo eletti, non essendovi verun maestrato di rappresentanti, che
approvi le deliberazioni loro, e concilj loro il favore del popolo,
diventasse sospetto ed odioso; promuovessersi le animosità e le
discordie tra i governatori ed i governati, e tutto tendesse al tumulto
ed alla confusione.»
Questa fu la lettera di Franklin.
[2] La provvisione, la quale s'intitolò, _atto per imporre certe gabelle
di marca, ed altre nelle colonie, e piantagioni d'America a fine di più
bastare alle spese di difenderle, proteggerle ed assicurarle, e per
emendare tali parti di parecchj atti del Parlamento relativi al
commercio e redditi di dette colonie e piantagioni, come anche per
determinare, ed esigere le multe e confiscazioni ivi menzionate_,
importò quanto segue:
1 Che una gabella di marca di tre pensi sterlini (sei soldi tornesi) sia
imposta sovra ogni pezzo di carta vitellina, o di carta pecora, o sovra
ogni pezzo o foglio di carta, sui quali sia, o manoscritta o stampata
qualche dichiarazione, citazione, risposta, replica, mora o altro atto
qualsivoglia, ovvero copia de' medesimi in qualunque Corte di giustizia
nelle colonie inglesi, e piantagioni d'America.
2 Medesimamente una gabella di marca di due scellini sterlini
(quarantotto soldi tornesi) sopra simili foglj di carta per ogni atto di
cauzione speciale, e di comparizione in conseguenza del medesimo nelle
suddette Corti.
3 Ancora una gabella di marca di un scellino, e sei pensi sterlini sopra
simili foglj contenenti alcuna richiesta, cedola, comparsa, richiamo,
citazione, risposta, replica, mora ed altri atti in ogni Corte di
cancelleria, o sia di discrezione, ed equità.
4 Ancora tre pensi sterlini per ogni copia di detti atti in alcuna delle
medesime Corti.
5 Ancora uno scellino sterlino sopra ogni monitorio, richiamo, risposta,
allegazione, inventario o rinunzia in materia ecclesiastica avanti ogni
Corte dell'ordinario, o altra esercente una giurisdizione ecclesiastica.
6 Ancora sei pensi sterlini sopra ogni copia di testamento, monitorio,
richiamo, risposta, allegazione, inventario, o rinunzia in materia
ecclesiastica avanti alcuna delle dette Corti.
7 Ancora due lire di sterlini (quarantotto lire tornesi) sopra ogni
foglio di dette carte contenente donazioni, presentazioni, collazioni o
instituzioni di, od a qualche benefizio, o scritture, ed instromenti ad
un tale oggetto, o registrazioni, o atti di admissioni, o testimoniali,
od attestati di ogni grado conseguito in qualche Università, Accademia,
Collegio o Seminario di studj.
8 Ancora uno scellino sterlino sopra ogni monizione, cedola, richiamo,
comparsa, allegazione, informazione, lettera di richiesta, esecuzione,
rinunzia, inventario, o altr'atti vanti le Corti dell'Ammiragliato.
9 Ancora dieci scellini sterlini sopra ogni foglio di copia di essi
processi ed atti.
10 Ancora dieci scellini sterlini sopra gli atti di appellazione dai
semplici tribunali di pace.
11 Ancora cinque scellini sterlini per iscritture di convenzione per
levar multe, o di permissione di presa di possesso di qualche
successione ordinaria, o di sommazione di comparizione, che sia emanata
da qualcheduna di esse Corti, od a quella abbia a ritornare.
12 Ancora quattro scellini sterlini per giudizj, decreti, o dimissioni,
o altri memoriali nelle suddette Corti.
13 Ancora uno scellino sterlino per atti di assicurazione, cauzione,
comparizione, interrogatorj, deposizioni, o mandati di ogni Corte, o
commissione, copie, sommazioni, citazioni compulsorie, e somiglianti,
eccettuati però i casi criminali.
14 Ancora dieci lire di sterlini per licenze, destinazioni, o admissioni
di qualunque consigliere, avvocato o procuratore, a dir cause presso le
dette Corti, o di qualunque notajo.
15 Ancora quattro pensi sterlini per licenza di levar dai porti ogni
sorta qualsivoglia di grasce, derrate, o merci, per licenze di
dipartita, per attestati di aver soddisfatto alle dogane.
16 Ancora venti scellini sterlini per lettere di marca, o commissioni
per andare in corso.
17 Ancora dieci scellini sterlini per commissioni di qualche uffizio, o
impiego lucrativo per lo spazio di un anno, o per minor tempo, e di un
provento maggiore di venti lire di sterlini all'anno, compresoci lo
stipendio ordinario, gli emolumenti, e quel che fa la penna, eccettuate
però le commissioni degli uffiziali di terra e di mare, dell'artiglieria
o della milizia, e dei tribunali di pace.
18 Ancora sei lire di sterlini per libertà, privilegi, franchigie
concesse sotto il sigillo di qualcuna delle dette colonie, o
piantagioni.
19 Ancora venti scellini sterlini per licenze di vendere a minuto ogni
sorta di liquori spiritosi.
20 Ancora quattro lire di sterlini per licenze di vender vino a minuto
concesse a quelle persone, che non abbiano ottenuta la licenza di
vendere a minuto i liquori spiritosi.
21 Ancora tre lire di sterlini per licenze di vendere a minuto l'uno e
gli altri.
22 Ancora cinque scellini sterlini per testamenti, lettere di
amministrazione o di tutela di beni, eccedenti il valore di venti lire
di sterlini.
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 Ancora sei pensi sterlini per obbligazioni di pagamento di ogni somma
di moneta, la quale non ecceda quella di dieci lire di sterlini.
25 Ancora uno scellino sterlino per obbligazioni di pagamento di ogni
somma di moneta maggiore di dieci lire di sterlini, e non maggiore di
venti.
26 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per obbligazioni di
pagamento di ogni somma di moneta maggiore di venti lire di sterlini, e
non maggiore di quaranta.
27 Ancora sei pensi sterlini per ordini o decreti per accatastare e
partire ogni quantità di terra non maggiore di cento acri.
28 Ancora uno scellino sterlino per somiglianti ordini o decreti per
accatastare e partire ogni quantità di terra oltre le cento, e non oltre
le dugento acri.
29 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per simili ordini o decreti
per accatastare e partire ogni quantità di terra oltre le dugento, e non
oltre le trecentoventi acri; ed all'avvenante per simili ordini o
decreti per accatastare e partire ogni altra quantità successiva di
trecentoventi acri.
30 Ancora uno scellino, e sei pensi sterlini per gli atti qualsivogliano
di ogni originaria concessione, appigionamento, od assegnazione
qualsivoglia di ogni quantità di terra, non oltre le cento acri, per un
termine non eccedente gli ventun'anni.
31 Ancora due scellini sterlini per simili atti per ogni quantità di
terra oltre le cento, e non al di là delle dugento acri.
32 Ancora due scellini, e sei pensi sterlini per simili atti per ogni
quantità di terra oltre le dugento, e non al di là delle trecentoventi
acri; ed all'avvenante per altri simili atti per ogni altra successiva
quantità di terra di trecentoventi acri.
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 Ancora quattro lire di sterlini per commissioni di qualche uffizio od
impiego pubblico e lucrativo, non menzionato di sopra, e di un provento
maggiore di venti lire di sterlini all'anno, compresovi lo stipendio
ordinario, gli emolumenti, e quel che fa la penna, o per copie di esse,
eccettuate le commissioni degli uffiziali di terra e di mare,
dell'artiglieria o della milizia, o dei tribunali di pace.
37 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Ancora due scellini, e sei pensi sterlini per inventarj,
appigionamenti, affittamenti, contratti, stipulazioni, scritture di
vendita, partite, protestazioni, capitoli di noviziato o convenzioni
(eccettuate quelle che concernono il salario de' servitori non
apprendenti, ed anche tali altre materie di sopra mentovate per essere
gabellate).
39 Ancora cinque scellini sterlini per mandati o decreti per sindacare
alcun conto pubblico, per ordini, concessioni, attestati non di sopra
mentovati per essere gabellati, o per passaporti, o bullette, dimissione
d'uffizj o polizze di assicurazione, eccettuati gli mandati o ordini pel
servizio delle armate, degli eserciti, dell'artiglieria e della milizia,
come pure le concessioni d'uffizj di minor provento di venti lire di
sterlini all'anno, compresovi lo stipendio ordinario, gli emolumenti e
quel che fa la penna.
40 Ancora due scellini, e tre pensi sterlini per iscritture notariali,
obbligazioni, atti, lettere di procuratore, procure, gaggi, quitanze, ed
altri istrumenti obbligatorj non di sopra menzionati per essere
gabellati.
41 Ancora tre pensi sterlini per registrature di ogni atto, o altro
istrumento qualsivoglia sopra mentovato per essere gabellato.
42 Ancora due scellini sterlini per registrature di ogni atto, o altro
istrumento qualsivoglia non di sopra mentovato per essere gabellato.
43 Ancora una gabella di uno scellino sterlino su di ciascun mazzo di
carte da giocare, che sia venduto o adoperato.
44 Ancora una gabella di dieci scellini sterlini su ciascuna coppia di
dadi, che sia venduta o adoperata.
45 Ancora un mezzo penso sterlino su di ciascun libretto volgarmente
chiamato _Pamphlet_, e su di ciascuna gazzetta non più larghi di un
mezzo foglio, i quali siano nelle dette colonie, e piantagioni dispersi
e pubblicati.
46 Ancora un penso sterlino sopra ciascun tal libretto, o sia
_Pamphlet_, e carta di gazzetta più larga di un mezzo foglio, e non
eccedente uno intiero.
47 Ancora due scellini sterlini sopra ciascun tale libretto, o carta di
sei foglj in _ottavo_, di dodici in _quarto_ e di venti in _foglio_.
48 Ancora due scellini sterlini su di ciascun avviso stampato in ogni
gazzetta qualsivoglia, o fogli, o libretti suddetti.
49 Ancora due pensi sterlini sopra ciascun almanacco o calendario per un
solo anno, o per minor tempo di un anno, scritto, o stampato sopra una
faccia sola di ciascun foglio.
50 Ancora quattro pensi sterlini sopra ogni almanacco, o calendario per
un solo anno, scritto, o stampato sulle due faccie di ciascun foglio.
51 Ancora che le suddette rispettive gabelle sugli almanacchi e
calendarj tante volte s'abbiano a pagare per gli almanacchi o calendarj
di più anni, quanti sono gli anni per i quali e' possono servire.
52 Ancora che una gabella nella proporzione di sei pensi sterlini sia
posta sopra ogni ventina di scellini di ogni somma non eccedente
cinquanta lire di sterlini, le quali siano date, pagate, contrattate o
convenute per ogni praticante o novizio o apprendente, il quale sia
posto o collocato con qualche maestro o maestra, padrone o padrona a
fine d'imparare qualche professione, traffico od impiego.
53 Ancora che una gabella nella proporzione di uno scellino sterlino sia
posta sopra ogni somma eccedente cinquanta lire di sterlini, le quali
per simili cause siano date, pagate, contrattate o convenute.
54 Ancora che ogni pezzo di carta vitellina o di carta pecora, od ogni
foglio o pezzo di carta, sul quale siano scritti o stampati atti,
istrumenti, processi, o altre materie o cose sovramenzionate in
tutt'altra lingua, che nell'inglese, abbiano a pagare doppia gabella di
quella, alla quale e' sono rispettivamente sottoposti.
55 Finalmente che il provento di tutte le soprascritte gabelle abbia a
pagarsi nella tesoreria di Sua Maestà, ed ivi tenuto in serbanza, per
essere quindi usato di tempo in tempo dal Parlamento a fine di
viemaggiormente far le spese necessarie alla difesa, protezione e
sicuranza delle dette colonie e piantagioni.