I. Letter Of The Cardinal Prefect Of Propaganda To Dr. Troy, 1782.

Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Come Fratello.

Essendosi prese in matura considerazione le risoluzioni emanate

dall’Assemblea de’ Vescovi Suffraganei di cod. Provincia Armacana

radunata in Drogheda il di 8. e 9. Agosto dell’anno scorso; questa

S. Cong. di Propaganda dopo un lungo esame hà finalmente

coll’oracolo di Nostro Sig. PP. Pio VI. pronunziato il suo

guidizio sù le medesime e ne communica specialmente a V S. come

amministratore di cod. Metropolitana le sue determinazoni, perchè

le faccia ben tosto partecipi ai Prelati sudetti. Si è in primo

luogo pertanto riconosciuto, che a quest’assemblea non può darsi

il nome di Sinodo Provinciale, essendo essa mancante di tutte

quelle solennità, e forme che ai sinodi convengono, e specialmente

dell’intervento del Capitolo della Chiesa Metropolitana, che dee

sempre ai sinodi invitarsi, quando un immemorabile consuetudine

non abbia a questo privilegio del Capitolo derogato. Mà quantunque

non si possa dare a quest’adunanza de’ Vescovi il carattere, e il

vigore di sinodo provinciale, contuttociò la pubblicazione delle

risoluzioni prese nella med. non potea farci senza il consenso, e

approvazione della Sede Apostolica, poichè per i Decreti eziandio

de’ sinodi provinciali legittimamente convocati, e canonicamente

tenuti, si chiede sempre, e si preserva l’approvazione della S.

Sede prima di esiggerne l’esservanza. L’esempio solo di S. Carlo

Borromeo in tutti i sei Sinodi Provinciali di Milano può dar norma

ai Vescovi come debbano regolarsi sù questo punto.

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E incominciando dalla terza risoluzione emanata dai Vescovi

sudetti questa è sembrata assai ambigua, ed oscura. La dispensa

de’ proclami per celebrare un matrimonio secreto può concedersi

cosi dall’Ordinario dell’uomo, che della donna, e si concede di

fatti da quello, nella di cui Diocesi si contrae il matrimonio,

siasi Ordinario dell’uno, o dell’altro de contraenti. Se dunque si

è preteso di limitare questa facoltà al solo Ordinario dell’uomo,

privandone l’Ordinario della donna, questa risoluzione non dee

osservarsi, poichè è contraria ad ogni ragione canonica, e

all’osservanza. Se poi si è voluto soitanto intendere, che dopo

essersi ottenuto questa dispensa dall’Ordinario dell’uomo, non

faccia d’uopo di riportarla ancora da quello della donna allora la

risoluzione potrà eseguirsi, e non merita riprensione.

La quarta però non ammette interpretazione, e debbe essere per

ogni conto proscritta. Si è risoluto, che ogni dispensa dai gradi

proibiti di parentela sia concessa dall’Ordinario di ciascuna

parte contraente. Dovevano pur i Vescovi riflettere, che essendo

la parentela un vincolo, che lega due persone, e impedisce, che

trà loro si possa contrarre il matrimonio; subito che una di esse

èsciolta da questo vincolo, ne viene in conseguenza, che ne sia

prosciolta anche l’altra, non potendo restarne avvinta una, e

libera l’altra. Se dunque per autorità legittima, o della Sede

Apostolica, o di uno degli Ordinarj è tolto il vincolo di

parentela trà un uomo, e una Donna, non vi è più bisogno di altra

dispensa, ne fà, mestieri ricorrere all’altro Ordinario per

ottenerla. . . . . . . Prego il Signore che La conservi e

feliciti.

Roma 30 Marzo 1782.

Irish Ecclesiastical Record, Volume 1, May 1865 · 第 18 / 26 题