Illustrissimo e Reverendissimo Monsignore Come Fratello.
Essendosi prese in matura considerazione le risoluzioni emanate
dall’Assemblea de’ Vescovi Suffraganei di cod. Provincia Armacana
radunata in Drogheda il di 8. e 9. Agosto dell’anno scorso; questa
S. Cong. di Propaganda dopo un lungo esame hà finalmente
coll’oracolo di Nostro Sig. PP. Pio VI. pronunziato il suo
guidizio sù le medesime e ne communica specialmente a V S. come
amministratore di cod. Metropolitana le sue determinazoni, perchè
le faccia ben tosto partecipi ai Prelati sudetti. Si è in primo
luogo pertanto riconosciuto, che a quest’assemblea non può darsi
il nome di Sinodo Provinciale, essendo essa mancante di tutte
quelle solennità, e forme che ai sinodi convengono, e specialmente
dell’intervento del Capitolo della Chiesa Metropolitana, che dee
sempre ai sinodi invitarsi, quando un immemorabile consuetudine
non abbia a questo privilegio del Capitolo derogato. Mà quantunque
non si possa dare a quest’adunanza de’ Vescovi il carattere, e il
vigore di sinodo provinciale, contuttociò la pubblicazione delle
risoluzioni prese nella med. non potea farci senza il consenso, e
approvazione della Sede Apostolica, poichè per i Decreti eziandio
de’ sinodi provinciali legittimamente convocati, e canonicamente
tenuti, si chiede sempre, e si preserva l’approvazione della S.
Sede prima di esiggerne l’esservanza. L’esempio solo di S. Carlo
Borromeo in tutti i sei Sinodi Provinciali di Milano può dar norma
ai Vescovi come debbano regolarsi sù questo punto.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
E incominciando dalla terza risoluzione emanata dai Vescovi
sudetti questa è sembrata assai ambigua, ed oscura. La dispensa
de’ proclami per celebrare un matrimonio secreto può concedersi
cosi dall’Ordinario dell’uomo, che della donna, e si concede di
fatti da quello, nella di cui Diocesi si contrae il matrimonio,
siasi Ordinario dell’uno, o dell’altro de contraenti. Se dunque si
è preteso di limitare questa facoltà al solo Ordinario dell’uomo,
privandone l’Ordinario della donna, questa risoluzione non dee
osservarsi, poichè è contraria ad ogni ragione canonica, e
all’osservanza. Se poi si è voluto soitanto intendere, che dopo
essersi ottenuto questa dispensa dall’Ordinario dell’uomo, non
faccia d’uopo di riportarla ancora da quello della donna allora la
risoluzione potrà eseguirsi, e non merita riprensione.
La quarta però non ammette interpretazione, e debbe essere per
ogni conto proscritta. Si è risoluto, che ogni dispensa dai gradi
proibiti di parentela sia concessa dall’Ordinario di ciascuna
parte contraente. Dovevano pur i Vescovi riflettere, che essendo
la parentela un vincolo, che lega due persone, e impedisce, che
trà loro si possa contrarre il matrimonio; subito che una di esse
èsciolta da questo vincolo, ne viene in conseguenza, che ne sia
prosciolta anche l’altra, non potendo restarne avvinta una, e
libera l’altra. Se dunque per autorità legittima, o della Sede
Apostolica, o di uno degli Ordinarj è tolto il vincolo di
parentela trà un uomo, e una Donna, non vi è più bisogno di altra
dispensa, ne fà, mestieri ricorrere all’altro Ordinario per
ottenerla. . . . . . . Prego il Signore che La conservi e
feliciti.
Roma 30 Marzo 1782.