La città romana, gota e bizantina[1]

§ 1. L'antica cerchia di Roma primitiva. — § 2. La cerchia murata

del IV sec. av. Cr. — § 3. I _Mille Passus_. Determinazione

territoriale. — § 4. Determinazione dei _Mille Passus_ riguardo

alle magistrature. — § 5. _Mille Passus Urbs e suburbium._ — § 6.

Differenza fra Roma e le altre città: _Pomoerium e Continentia

Aedificia_. — § 7. Determinazione dei _Mille Passus_ rispetto

ai plebei. — § 8. Determinazione dei _Mille Passus_ rispetto ai

beni pubblici. — § 9. Determinazione dei _Mille Passus_ rispetto

al culto. — § 10. Città e campagna negli ultimi anni dell'impero

d'occidente. — § 11. La conquista gota. — § 12. Città e campagna

sotto i Bizantini. — § 13. Le divisioni territoriali interne delle

città. — § 14. Conclusione.

§ 1. — Nei primi tempi storici Roma fu costituita dall'esiguo numero

delle _gentes_ delle tre tribù dei Ramnes, dei Tities e dei Luceres,

costrette più che disposte ad unirsi su di un territorio assai limitato

per necessità della comune difesa contro l'ostilità convergente degli

elementi circostanti. Ognuna di esse, infatti, conservava inalterato

l'assetto genetico interno sotto il potere, più di coordinamento

che di effettivo comando, del «rex», insieme col quale cooperavano

— per diritto proprio e non per nomina di lui — i capi delle singole

«gentes».

Questa condizione di cose fece sì che le linee fondamentali

dell'organizzazione politica romana si formassero in modo singolare.

Il perdurare delle lotte interne ed esterne indusse a costituire un

nucleo più saldo e durevole, favorito dalle condizioni topografiche,

nucleo che divenne così capoluogo ad un tempo del territorio e centro

di organizzazione della difesa. Ed a questo fenomeno, per cui già

si divergeva dal primitivo sistema barbarico, nel quale, pur in sedi

relativamente fisse, oltre la rotazione delle terre, troviamo la vita

in villaggi facilmente abbandonabili, si aggiunse, come effetto a

causa, quello della maggior considerazione della terra stessa. Questa,

appunto perchè limitata, ebbe tanta importanza da superare quella

dei rapporti familiari, prevalenti nell'organizzazione barbarica, e

costituì la base di ogni rapporto giuridico.

Sotto l'auctoritas del pater[2], oltre i parenti, vivevano anche tutti

coloro che, per vicenda sfortunata di guerra — deditio — o per patto

amichevole — applicatio — si trovavano alla sua dipendenza[3].

Lo Stato primitivo costituisce — si sa — un cielo chiuso entro cui non

si entra che attraverso l'«hospitalitas»[4]. Nell'epoca in cui prevale

il potere dei capi delle «gentes» di fronte a quello del re, che, in

tempo di pace, si limita a regolare i «Sacra» e lo sviluppo edilizio,

anche questo diritto di rappresentanza è esercitato prevalentemente

dai «patres». Più tardi, però, il potere regio, favorito dalla

naturale scissione degli antichi gruppi gentilizi in più piccoli nuclei

famigliari riconnessi al capostipite ma da esso distinti e separati, fu

avvantaggiato enormemente per il rapido incremento della popolazione.

Quest'aumento, dovuto in parte alla necessità di soddisfare bisogni,

ai quali il sistema agnatizio non sopperiva affatto o inadeguatamente,

e, in parte di gran lunga maggiore, causato dall'immissione di

elementi vinti ritenuti meno pericolosi se tolti dal luogo di origine,

portò alla costituzione entro la «civitas» di una classe speciale in

condizione giuridica inferiore a quella dei «cives» originarii.

E, questa classe si formò sotto la _manus_ del re.

È certo che le leggende dell'«asylum» e del ratto delle sabine, con

cui si risolveva il problema dell'aumento della popolazione, sono

di origine forestiera e quindi, presumibilmente, ostili ai romani;

ma appare altrettanto evidente, dal complesso dei miti con i quali

questi ultimi cercarono di modificarle, la modestia delle origini e

il lungo perdurare nello stadio primitivo[5]. Di più noi sappiamo

per testimonianza concorde delle disposizioni dell'antico diritto

quiritario e delle narrazioni degli scrittori[6] che intorno ad ogni

«domus» correva un _ambitus_ di origine sacrale[7] che la cingeva da

tutti i lati e che l'_insula_ dei quartieri popolari — quel vasto

agglomerato di case a diversi piani e a muri comuni — è di epoca

posteriore.

Popolazione scarsa, dunque, ed occupante nello spazio limitato della

città un'estensione relativamente assai lata.

Si aggiunga che la scienza ha dimostrato — il Vico con meraviglioso

genio l'aveva intuito — che le divinità adorate in appositi templi

fuori del «pomoerium» non che diverse erano addirittura straniere a

quelle adorate in Roma. E se si riconnettono tutti questi dati con la

leggenda dell'uccisione di Remo, la cui importanza, notata anche dal

vecchio Varrone, consiste nel carattere sacro attribuito alla fossa,

destinata a raccogliere la città entro un cinto inviolabile che non può

essere oltrepassato se non in luoghi appositamente determinati e cioè

le porte; se ne deduce la conseguenza che in immediata vicinanza della

città, ma separati dal vallo e dalla fossa, ci dovessero essere quei

popoli vinti che per misura di sicurezza Roma strappava al suolo nativo

e aggregava a sè collocandoli sotto l'«hospitalitas» del re.

Ho parlato di vallo e di fossa e non di mura perchè la costruzione ed

il culto di queste è posteriore: la leggenda parla di Romolo che uccide

il fratello per aver superato di un salto la fossa già scavata o il

solco dell'aratro che segnava il luogo ove avrebbe dovuto esser quindi

scavata[8]. Non si parla affatto di mura. E il contatto continuo del

vincitore col vinto, ostile per odio recente e per diversità antica

di origine e di culto, spiega perchè fosse considerato come delitto

capitale il traversare il vallo fuori che per le porte[9]. I nomi dei

luoghi adiacenti alla Roma primitiva, infatti, sono tutti eponimi di

genti plebee; stirpi diverse, cioè, da quelle originarie di Roma.

Così il _Celius_, le due _Exquiliae_, l'_Oppius_, il _Cespius_, e

così via. Invece entro il «pomoerium» si trovavano in pari condizione

giuridica le tre tribù originarie, le cui divinità si mantennero

contemporaneamente e con pari vigore fino al tardo prevalere di Giove

capitolino, che personifica e rappresenta l'unificazione di Roma.

Ma un allargamento di questo concetto non avviene che nel secolo

IV, quando, con la costruzione delle mura, si inizia un'amplissimo

movimento di riforme che rinnuova tutta la vecchia Roma. Infatti

la definizione del pomerio dataci dai libri auspicali[10] come di

un «locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros

regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii» è

posteriore, come si scorge chiaro dalla menzione delle mura, alla

costruzione delle mura stesse ed è stata presa a torto come prova

dell'identità del «pomoerium» col cerchio murale. La prova si evince,

a mio parere, da una induzione, che ritengo legittima, intorno

all'antichissima distinzione degli auspici in urbani e non urbani (ben

differente dall'altra «domi et militiae»); poichè se si tien presente

che il diritto di consultare la volontà divina spettava esclusivamente

ai patrizi[11] si dovrà anche ammettere che tale diritto in origine

spettasse soltanto alle «gentes» comprese entro il pomerio. E così

si spiega pure come l'Aventino, in tempi posteriori a quelli indicati

dalla tradizione, ma anteriori alla costruzione delle mura, rimanesse

fuori della cinta per il suo carattere forestiero e plebeo, essendo

abitato dai cittadini delle città latine vinte e dagli schiavi che ivi

si rifugiavano nell'«asylum»[12]. E si chiarisce l'altro fenomeno, non

meno importante, che solo dopo lunghe lotte la triade capitolina riuscì

a prevalere sulle altre divinità[13].

§ 2. — Il nostro Bonfante, con un'indagine tenacemente perseguita,

ha dimostrato che nella famiglia romana sui membri che compongono

il gruppo familiare vi è un'autorità di natura politica tanto forte

da tenere il predominio sull'elemento patrimoniale nel passaggio

ereditario: autorità che ha una corrispondenza completa e mirabile

nel campo del diritto pubblico e che fa sì che al modo stesso con cui

nello Stato il capo apparisce come il rappresentante di un gruppo che

non muore mai, così anche la famiglia è un perenne organismo politico

il cui capo si perpetua per la designazione del successore fatta

dal predecessore[14]. Ma questo stato di cose che poteva prevalere

finchè le organizzazioni politiche di ordine superiore erano scarse o

fiacche, doveva mutarsi quando le forze centrali dello Stato operarono

con efficacia. Ne venne che questo acquistò tanto maggior consistenza

quanto più quelle, suddividendosi, formarono nuovi nuclei legati alle

«gentes» originarie da vincoli che andarono sempre più indebolendosi

fin quasi a sparire del tutto.

Noi sappiamo come di diritto facevano parte del senato quei «patres»

che, successori dei capostipiti delle genti originarie, erano i

custodi di ciò che costituiva l'anima della gente stessa: i _sacra_,

le _feriae_, i _sepulcra_. E ci sedevano — come irrefutabilmente

dimostra la mancanza di un sistema di maggiorascato e l'uso assoluto

del regime della designazione — appunto perchè tali e non per ragioni

di parentela[15]. Il fulcro della gente era costituito dal suo culto

interno: chi dal «pater» morente era ritenuto il più atto ed il più

degno a succedergli acquistava con la designazione (dopo la relativa

accettazione) tutti i diritti annessivi, dai _decreta gentilicia_

all'_auctoritas_ senatoriale. Il tratto caratteristico dell'eredità

romana per cui all'erede è imposto ex iure — e questa è la peculiarità

— l'onere della custodia e del mantenimento dei «sacra» anche quando,

come al tempo di Cicerone, era divenuto gravissimo, non si spiega

se non pensando ad un'epoca in cui invece costituiva l'elemento di

maggior rilievo di tutta l'eredità medesima, la quale — si badi — era

impossibile senza designazione di erede. E quest'epoca, per la natura

eminentemente religiosa dei «sacra», corrisponde a quello stadio

primitivo in cui l'elemento religioso predomina e, cioè, l'epoca regia.

Era dunque la proprietà dei _sacra_ e dell'_hedificium_ in cui questi

si conservavano che dava diritto di partecipare all'assemblea la cui

«auctoritas» aveva come scopo precipuo l'osservanza, il mantenimento e

sopratutto il contemperamento dei vari _mores ritusque majorum_[16].

I rami derivati dai ceppi primitivi — patres minores — non potendo

vantare eguali diritti, furono logicamente esclusi dal senato. Però,

come compievano essi pure funzioni vitali per lo Stato, ottennero

di partecipare al pubblico reggimento mediante un'altra assemblea

— _comitia curiata_ — cui aprivano l'adito requisiti differenti,

adeguati al contributo fisico, intellettuale e finanziario che

questi rami portavano a prò della collettività. E come questo non

poteva aversi senza la presenza _assidua_ — è il termine usato dalle

fonti — nello Stato: e questa, alla sua volta, inconcepibile senza

un valido substrato economico, non poteva basarsi che sulla terra,

questi requisiti ebbero anch'essi per base l'elemento realistico della

proprietà.

Ma intanto ne conseguì che, pur rimanendo inalterata la base realistica

dei diritti pubblici subiettivi, accanto ad una proprietà quasi

sacrale, cui ex iure essi erano vincolati, se ne ammise un'altra di

minor efficienza intima alla quale era necessaria la concomitanza di

elementi personali.

Nè l'evoluzione si fermò qui: questi elementi personali, una volta

ammessi, agirono con intensità sempre più forte fino al punto di avere

a base non più la proprietà ma l'abitazione. Così entrarono i plebei.

Insieme con i plebei vivevano intorno alla città anche quei clienti che

per varie e note cause si erano staccati dalle originarie dipendenze

patronali e, sempre crescenti di numero, formavano un insieme ben

distinto — come lo prova l'esistenza dei _concilia plebis_ — dai

«patres» e dai «patricii». I loro nuclei davano luogo, attraverso

ad una lenta e faticosa selezione, ad un elemento nuovo, ricco,

forte e potente, il quale, per la diversità di culto e di origini,

poteva esplicare tendenze disgregatrici. Inoltre i plebei, cooperanti

anch'essi alla vita cittadina e alle guerre, erano indotti a ribellarsi

— e lo fecero con tenacia e moderazione mirabili — a quella condizione,

imposta loro dall'egemonia assoluta delle classi più elevate, per

la quale il loro contributo di forze e d'armi era considerato dallo

Stato come il correspettivo dell'occupazione del suolo pubblico su

cui abitavano[17]. Lungamente vissuti su quelle terre nella stessa

posizione di fronte allo stato che i clienti di fronte ai patroni[18]

e ormai ignari dei remoti patti con cui i loro progenitori erano

entrati nella «civitas», si sentono — e vogliono esser riconosciuti —

meritevoli di una maggior tutela giuridica e di un più ampio godimento

dei frutti delle vittorie.

Per la pressione delle contingenze esterne, per il timore di un

dissolvimento dell'unità così a lungo e con tanta fortuna mantenuta,

verso la fine del IV secolo av. Cr. i dominatori, stremati

dall'invasione gallica, vennero a patti con i plebei e concordarono

con essi una di quelle leggi eminentemente contrattualistiche, la cui

natura è stata messa in luce dal Dallari[19].

Da allora, giustamente, il Pais fa datare il risorgimento definitivo di

Roma per la sua fatidica missione. La piccola cinta primitiva cede il

posto ad un valido muro che racchiude in più ampio giro la cittadinanza

rinnovellata da nuova costituzione. Entro il muro furono chiusi anche

tutti coloro che, topograficamente, già formavano un tutto unico con

la città stessa. Ma neanche così, presumibilmente, si giunse ad aver

sufficiente numero di braccia per il compimento impellente di opere

pubbliche, sopratutto di difesa[20], e fu necessario attribuire alla

città una parte del territorio circostante, il quale venne determinato

con l'antichissimo sistema decimale dei latini.

§ 3. — Documenti sincroni o sicuri che indichino l'estensione precisa

della zona esterna attribuita alla città, ma con una serie di caute

deduzioni mi sembra di poter giungere ad un'accettabile soluzione del

problema.

In primo luogo è pacifico che la prima e principale funzione del

pretore plebeo è quella di proteggere la plebe dalle «angariae».

Ora è altamente significativo che questo magistrato abbia sempre

esercitato la sua giurisdizione oltre che nella città anche mille passi

all'intorno. Non solo: la prima magistratura che compare negli albori

repubblicani non è costituita dai consoli, ma dal _praetor_[21] o

_judex_, al quale questi sono succeduti. E questa oscura magistratura

di transizione, su cui le successive hanno trovato fondamento, mi

pare di importanza peculiare per la storia costituzionale di Roma,

perchè, oltre a segnare il passaggio dal sistema monarchico a quello

repubblicano, essa indica anche che si è allargata la originaria base

del cittadinatico concedendolo anche a coloro che abitavano fuori delle

mura purchè a distanza non maggiore di un miglio, con il diritto di

partecipare alla vita pubblica nelle assemblee relativamente assegnate.

Già verso la metà del secolo V, epoca presumibile delle leggi delle

dodici tavole, la norma in esse sancita, che nessuno sia bruciato

o seppellito entro la città, dimostra come sia attenuato il vecchio

concetto dei «sacra». La gran comunità cittadina è ormai formata: resta

che gli elementi destinati a comporla riescano a trovare un equilibrio

più equo ed una compenetrazione più piena ed a questo tendono — e con

fortuna — i plebei, sia dentro le mura che fuori fino a mille passi.

Il Mommsen, indagando la struttura del diritto pubblico romano, ne

ha indicata con ragione la chiave nella distinzione fra l'«imperium

domi» e l'«imperium militiae», ma ne ha trascurato troppo il

modo con cui essa si è formata. Se nell'epoca più florida della

repubblica il concetto territoriale predomina assoluto senza nessun

conto dell'elemento personale (cittadinanza, patriziato, plebe) e

della natura dei singoli reati; a questo non si è giunti che per

un'evoluzione di cui solo l'ultimo stadio, tipicamente cristallizzato,

è stato da lui rilevato. I limiti rigidi segnati all'esercizio del

potere assoluto — chè questo è il contenuto dell'«imperium militiae» —

significano che originariamente coloro che si trovavano nel territorio

sacrato — _effatum_ come dicono i libri auspicali — ed erano ammessi

alla cittadinanza, godevano una protezione accordata loro in virtù di

un patto giurato da tutti gli ordini dei cittadini — «lex sacrata» —

e logicamente negata ai non cittadini. Infatti, costruite le mura e

attuata la divisione delle quattro tribù territoriali urbane, se da

una parte l'unità della città si rafforzava, dall'altra i nuovi gruppi

aggregati, per essere rimasto sempre ai patrizi l'_jus auspiciorum_,

venivano a perdere l'autonomia religiosa e amministrativa mantenuta

fino ad allora, si sarebbero trovati in condizione peggiore di prima,

se loro non fossero stati accordati congrui compensi e benefici a

cominciare da quello della partecipazione alle curie[22].

Nel diritto privato, invece, più compenetrato di elementi religiosi

e in mano dei soli patrizî, il principio contrattuale della virtù

legislativa, che aveva per funzione di creare un vincolo sempre più

stretto di interdipendenza fra le varie «gentes» nell'epoca regia e fra

le varie classi di cittadini in quella successiva, non si manifestò

affatto. E quindi mentre il campo del diritto pubblico fu chiuso

ostinatamente agli stranieri, ai vinti, agli alleati: fu aperto loro

con gran facilità quello del diritto privato, la cui elaborazione fu

abbandonata ai giuristi ed ai magistrati[23].

§ 4. — L'importanza dei «mille passus» nel campo del diritto pubblico

fu già rilevata dagli studiosi, ma restano a mettere in luce alcuni

punti fin qui trascurati del tutto o male intesi.

A questo mirò già in parte lo Zdekauer con un geniale e profondo

contributo rimasto, pur troppo, interrotto[24]. Egli è riuscito

a dimostrare che anche nel diritto privato i _mille passus_ si

differenziano dal rimanente territorio e sono uniti alla città, così

per l'«actio aquae pluviae arcendae», per la «locatio-conductio»,

per la dazione dei tutori, per la sorveglianza delle vie da parte

dell'edile, per le fontane e per la determinazione del luogo di

nascita. E, di più, ha messo in rilievo la esistenza e la natura di

una differenza di regime giuridico, fra gli edifici che vi si trovano

sparsi irregolarmente e quelli che si staccano dalle mura con contatto

immediato formando le vie che partono dalle porte.

La fonte più importante a questo proposito è data da un passo di Emilio

Macro, tolto dal primo libro della sua opera sulla vigesima[25], che

stabilisce il principio che per Roma «mille passus non a miliario urbis

sed a continentibus aedificiis numerandi sunt»; vale a dire che a Roma

i «mille passus» si contano non dalle mura (come si faceva in tutte

le altre città) ma dall'ultima casa ad esse direttamente congiunta in

senso radiale.

Lo Zdekauer, premesso giustamente che tale maniera eccezionale di

misura mostra che anteriormente anche a Roma si seguì la regola comune

di contare le miglia dal segno infisso nelle mura cittadine presso ogni

porta, ritiene che il passo in questione sia da mettersi in relazione

con quello di Modestino, il quale fa obbligo al tutore testamentario,

che vuole scusarsi, di presentarsi personalmente al giudice entro un

termine di tempo fissato in proporzione della distanza[26].

E realmente anch'esso si riconnette alla questione se i «continentia

aedificia» sieno considerati o no come facenti parte della città. Non

credo, però, che questa sia la disposizione principale.

In primo luogo c'è una diversità non piccola, avvertita anche dallo

Zdekauer, ma non spiegata, fra l'uso assoluto che della formula

_mille passus_ fa Macro e il modo di esprimersi di Modestino, il

quale, illustrando la nota costituzione imperiale, parla senz'altro

di _miliaria_. Nè vale il dire che non conosciamo l'opera dal cui

insieme è stata tolta l'espressione: qualunque interpretazione se ne

voglia dare, sta il fatto che l'espressione «mille passus» è quasi un

anacronismo nel Digesto e che in tutto il titolo «De excusationibus»

si parla sempre di «miliaria» e mai di «mille passus». Dal momento che

quantitativamente indicavano la stessa misura non mi par ammissibile

che in questo titolo se ne debba trovare la spiegazione.

Io credo invece che si debba muovere da un punto di partenza diverso.

Bisogna anzitutto riflettere che i «mille passus» come tali sono una

statuizione di diritto pubblico, sulla quale, appunto perchè tale, le

modificazioni sono entrate a stento e tardivamente: di più, sebbene

rientranti nel disegno del diritto privato con il ciclo evolutivo

messo in luce dal Bonfante[27], conservano tracce tutt'altro che scarse

della loro origine. Perciò io ritengo che si debba ricorrere all'esame

degli istituti di diritto privato che più da vicino si riconnettono col

diritto pubblico e cioè l'eredità, la tutela e la curatela.

La _Lex municipalis tarentina_[28] e la _Lex coloniae genetivae

juliae_[29], fanno obbligo a coloro che vogliono partecipare alle

magistrature cittadine di avere un domicilium nella città stessa o nei

mille passi circostanti. Il principio, contenuto in germe nella _lex

Acilia repetundarum_ del 122 o 123 av. Cr. con l'essere stato applicato

a due colonie così diverse fra loro mostra più che probabile che fosse

tenuto normalmente a base nell'opera di ricostituzione delle città

italiane, iniziata subito dopo la «lex julia de civitate», con la quale

si concesse a tutti gli italiani il diritto di cittadinanza romano[30].

Ora tale possesso urbano che dava luogo a così gravi conseguenze

politiche ebbe naturalmente una più ferma, quasi direi speciale

protezione giuridica.

Fra le imposte stabilite da Augusto ci fu la «vigesima hereditatum», la

quale, come si sa, non era variabile a seconda del grado di parentela

dell'erede col defunto. Ponendo mente che il passo di Macro proviene da

un'opera sulla vigesima e tenendo presente che fino alla fine del sec.

IV dopo Cr. gli immobili entro le città furono immuni da imposte[31],

e che, d'altra parte, i «mille passus» furono sempre considerati come

parte integrante della città murata, io ritengo che tali beni fino a

quest'epoca fossero esenti dalla vigesima.

E in quest'opinione mi conforta l'esame del complesso delle norme

concernenti l'alienazione, la permuta, l'ipoteca etc. dei beni dei

minori. La prima disposizione imperiale che ci interessi è l'orazione

di Settimio Severo del 195 con cui si proibiscono ai tutori gli

atti dispositivi senza il «decretum judicis». Al suo tempo, si badi,

l'antica costituzione municipale era già così profondamente modificata

da presentare le stigmate della decadenza ormai vicina e, sebbene non

ancora molto esteso il sistema dell'obbligatorietà e dell'ereditarietà

delle cariche e degli uffici, più non si avevano gli antichi sistemi

autonomici con cui dalla metà del 1.º secolo av. Cr. Roma aveva tentato

unificare tutta l'Italia certo e forse tutto l'impero.

Orbene tale orazione[32] si esprime precisamente così: «Praeterea,

patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus ne praedia

rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes

testamento vel codicillis caverint». E tanto nel principio del titolo,

che è un commento di Ulpiano, come in tutte le altre leggi che a questa

si riconnettono, troviamo uniti i «praedia suburbana» con i «rustica».

Una sola fa eccezione e secondo me, importantissima: la legge con cui

l'imperatore Gordiano estende all'agnato del furioso le cautele imposte

al curatore ed al tutore, dicendo che non a torto si viene ad estendere

il beneficium dell'orazione del divo Severo, per il quale «possessiones

rusticas sine decreto Praesidis pupillorum seu adolescentium distrahi

vel obligari prohibitum est». Come si vede secondo questo passo

l'orazione non si sarebbe occupata dei «praedia rustica et suburbana»

in contrapposto ai beni urbani, ma dei soli «praedia rustica». E

«praedia rustica», si osservi, non per la loro destinazione, secondo

il concetto elaborato dalla giurisprudenza, ma, come è chiaramente

indicato dall'unione con i «suburbana», per la loro situazione

territoriale.

Ora, poichè la disposizione gordiana del 239 è solo di pochi anni

posteriore a quella di Severo, io ritengo molto probabile che il testo

primitivo di questa parlasse solo di «praedia rustica» e che si debba

ad interpolazioni di poco posteriori l'aggiunta dei «suburbana» passata

in tutti i testi successivi.

La regola giuridica che richiede per i soli «praedii» fuori del

suburbio l'interposizione del Preside può essere illuminata da un

doppio punto di vista. Prima di tutto da quello interno della famiglia.

Il capo di essa aveva così ampia sfera di azione che anche dopo la

morte la sua volontà aveva valore e quindi la sua designazione si

considerava perfetta nella scelta e nella destinazione specialmente

per quei beni che costituivano il nucleo più importante dell'eredità.

Si sa, infatti, che sotto un certo aspetto si può dire che l'erede

continua la personalità del defunto. In secondo luogo può essere

interpetrato dal punto di vista fiscale, per l'imposta ereditaria

della vigesima la quale, attuata la prima volta da Augusto, sparisce

prima della radicale riforma dioclezianea. Ed è logico che sia così:

concessa da Caracalla la cittadinanza romana a tutti gli abitanti

dell'impero e preso a base degli «honores» il censo determinato in base

all'entità e non alla situazione territoriale[33], i primitivi concetti

puramente romani, vigenti sopra tutto per l'Italia, andarono in disuso

ed ebbero conseguenze del tutto opposte a quelle che si sarebbero

potute immaginare. Infatti quei beni urbani e suburbani che lo Stato,

in riguardo alla loro funzione lasciava a disposizione più immediata

e rigorosa dell'autorità familiare e indenni da gravami ereditari,

quando in seguito, i concetti ereditari romani più che trasformarsi si

rovesciarono, si trovarono meno tutelati degli altri. Il preside oltre

e più dell'esazione, della vigesima, tardi entrata e presto sparita,

curava la salvaguardia degli interessi del minore. Si diminuiva la

forza creativa della designazione del de cuius ma si aumentava la

tutela del patrimonio dell'erede. Anzi, come dapprima questa vigilanza

si esercitava solo su i predi rustici, quando su questi venne invece

a fondarsi la partecipazione agli «honores», non si capì più —

specialmente trattandosi di disposizioni che dovevano aver valore nella

immensa varietà dell'impero — il nesso storico che aveva guidato a quel

resultato. E come al tempo di Cicerone non si comprendeva l'evoluzione

ereditaria nè le fasi per cui la tutela e la curatela da istituti a

vantaggio della famiglia si erano capovolti in vantaggio del minore

contro di essa; così dopo Alessandro Severo più non si comprese la

distinzione originaria dei beni in urbani e rustici e si formò la

corrente giurisprudenziale che intese a spiegarla in base alla funzione

da loro adempiuta. E come questa era diretta ad uno scopo economico

cui servivano senza contingenze di elementi politici, la legislazione

si uniformò ai criteri elaborati dalla scienza. Con questo in più: che

quei beni rustici, i quali si trovarono più tutelati perchè riguardo

a loro lo Stato restrinse gli antichi rigidi vincoli dell'autorità

familiare, resultarono più tardi a maggior vantaggio di questa perchè

nel periodo di maggior sviluppo economico furono considerati come

l'elemento indispensabile per il godimento degli «honores». Ed al

legislatore il problema si presentò in maniera del tutto opposta a

quella con cui si era impostato, perchè le prime cose che si vendevano

oltre i mobili, gli argenti, gli ori e le cose preziose erano le case

cittadine, in cui, come dice Costantino[34], era morto il padre e era

cresciuto il minore con davanti agli occhi le statue degli antenati.

Questo, dove l'eredità romana aveva trovato il suo fulcro genetico, per

cui era lasciata libera al padre la «designatio» decisiva, veniva ora

ad essere la parte del patrimonio esposta per la prima alla vendita.

E Costantino, che ebbe sacro il culto familiare, insorse contro tali

alienazioni profanatrici con una legge basata su criteri di distinzione

dei «praedia» in «rustica» ed «urbana» importantissimi per noi.

Infatti egli mette insieme «mobilia pretiosa, urbana etiam praedia,

et mancipia, domos, balnea, horrea atque omnia, quae intra civitatem

sunt», in contrapposto a «mancipia et praedia rustica». Poichè, — come

già da più di un secolo Ulpiano aveva insegnato[35], — urbanum praedium

non locus facit sed materia, — le «domus», i «balnea», gli «horrea»

etc. sono predi essenzialmente urbani, la specificazione di _intra

civitatem_ deve avere una significazione speciale e questa non credo

possa essere che quella della città insieme col territorio che le è

intorno strettamente avvinto e distinto dal rimanente. Ed allora, se

solo i «praedia rustica» sono contrapposti a quelli della città ed,

anzi, insieme con questi sono considerati i suburbani, si avvalora

l'ipotesi da me espressa che Severo ed Ulpiano abbiano parlato di

«suburbana» solo per l'interpolazione che i loro passi hanno dovuto

subire[36].

La trasformazione sostanziale dei concetti su cui si basava la

partecipazione agli «honores» è importantissima per spiegare anche un

altro istituto di diritto privato: la fiducia. È noto che l'ipoteca

è un istituto di origine piuttosto tarda: le sue parti furono per

lungo tempo sostenute dalla fiducia che ne differiva sostanzialmente

perchè dava al creditore la proprietà della cosa oggetto del negozio.

Ponendo in relazione questo fatto con la norma che a base dei diritti

pubblici metteva la proprietà di una «domus», cioè di un palazzo, di

una casa signorile[37] appaiono chiare le conseguenze terribili per il

debitore fiduciario che, privato della proprietà della sua «domus»,

si trovava ipso fatto privato del diritto della cittadinanza che

garantiva e tutelava più di ogni altro i cives romani. E la _fiducia_,

che si basa su un immobile, serve solo per le classi più elevate —

«patres» e «patricii» — mentre per i plebei si ha il _nexum_ che è il

titolo esecutivo personale, che dà il debitore insolvente in mano al

creditore. Solo più tardi, dopo la lunga lotta dei plebei (nella quale

è noto quanta parte avesse la questione dei debiti) così la _fiducia_

come il _nexum_ perdono il loro carattere politico e divengono puri

istituti di diritto privato.

La natura oligarchica della costituzione romana, insieme con le

condizioni economiche, la maggior garanzia data al creditore e la

tendenza conservatrice italica, permise a tale istituto di mantenersi

a lungo; ma anch'esso, sebbene non sparisse dal diritto privato,

perdette ogni forza nel diritto pubblico quando la magistratura poggiò

non più sulla «domus» ma sul «praedium» e non fu più ritenuta come

indispensabile la specifica proprietà dell'«hedificium».

§ 5. — Da quanto si è detto fin qui si apre la via ad una congettura di

fondamentale importanza.

Se leggi speciali sanzionano per Roma il principio che i «_continentia

aedificia_» fanno parte della città, se ne può dedurre che per le altre

città vigeva il principio opposto, vale a dire la separazione fra la

città murata e le costruzioni in immediata vicinanza di essa e, cioè,

— poichè queste, per necessità di cose non potevano aggrupparsi che

presso le porte — i borghi della città stessa[38].

Lo Zdekauer[39] ha avanzata l'ipotesi che i borghi fossero preveduti

nel momento della fondazione della città e non già frutto e conseguenza

di un successivo incremento della popolazione. Ed ha perfettamente

ragione.

Per quanto sieno scarsissime le fonti a questo proposito, l'importanza

del problema che esse concernono è tale che non si può almeno non

intravederlo, perchè in questo punto sta la chiave della spiegazione

del problema dell'incolato.

Luciano[40], il mordace filosofo eclettico del secondo secolo dopo Cr.,

con il suo abituale sarcasmo contrappone gli ’επήλυδες καὶ ξένοι dei

sobborghi agli indigeni — ’αυθεγευῆς θὲ ούδεις — della città, in cui

è cittadino chiunque voglia esserlo. Perciò, egli dice, i barbari sono

molti.

E anche più esplicita è l'iscrizione affricana di Sicca Veneria che

ci parla di «incolae quae intra continentia coloniae nostrae aedificia

morabuntur»[41]. E lo stesso fenomeno è confermato per i sobborghi di

Samos[42].

Ora, come si è visto, soltanto a Roma i «continentia aedificia»

facevano parte della città. In tutte le altre città, invece, erano

compresi nella zona dei «mille passus». Ma non erano in tutto

regolati dallo stesso regime giuridico che reggeva le città. Oltre

alle magistrature maggiori, la cui autorità si estendeva su tutto il

territorio giurisdizionalmente soggetto alla «civitas»[43], ve ne

erano delle minori, delle quali alcune esercitavano il loro potere

sulla città e sui mille passi adiacenti e altre soltanto entro la

cinta murata. Asconio nel commento alla quarta orazione di Cicerone

contro Verre distingue nettamente il MAGISTRATUS INTRAMURANUS dal

MAGISTRATUS URBANUS[44], mentre due iscrizioni comensi ricordano il

SEXVIR URBANUS[45], che non è poi così inaudito e inesplicabile, come

è apparso al Mommsen[46], perchè esaminando tutta la scala delle

cariche[47], i collegi[48], la popolazione[49], fra la città e i

sobborghi si trovano sempre delle differenze: differenze di cui si

hanno tracce anche prostazioni finanziarie[50] e nella costruzione

dei monumenti[51]. Di più nella generalità delle città, Roma compresa,

le divinità del suburbio sono differenti da quelle cittadine[52] e da

quelle rurali.

Qualora si metta in rapporto questo insieme di elementi col diritto

di cittadinanza romano, si può concludere che originariamente entro

la città abitavano solo i «cives», mentre i sobborghi erano rilasciati

agli «incolae». Ed è per questo che si spiega come fino da quando una

città si fondava, si prevedevano i sobborghi[53].

§ 6. — La trasformazione del regime giuridico dei beni urbani e

suburbani, di cui ho parlato or ora, è relativamente tarda per le altre

città, ma antichissima per Roma, la quale si trova ad aver sorpassato

questo stadio gran tempo prima che si sia iniziato il movimento di

unificazione dei municipi e delle colonie italiane, che, secondo i

Gracchi, dovevano costituire con Roma il fulcro organico e congruo

dell'impero. Di qui la ragione della permanenza del passo di Macro nel

Digesto.

Se il primo miglio da Roma comincia dove i «continentia» aedificia

finiscono, questi sono, evidentemente, considerati come un tutto

unico con Roma stessa. E questo è tanto vero che chi è nato nei

«continentibus aedificiis» è considerato come nato a Roma. Se non

erro la chiave per spiegare tale differenza è data dalla disposizione

per la quale chi era cittadino di Roma, per nascita o per domicilio

— poichè anche per questo valeva la stessa regola — aveva diritto

a partecipare alle distribuzioni annonarie ed ai _congiaria_ che,

immesse in modo stabile fra le spese pubbliche dalla _lex sempronia

frumentaria_ del 133 av. Cr., non furon più tralasciate. Dapprima la

distribuzione era fatta dietro un lieve correspettivo; ma verso la

metà del 1.º secolo av. Cr. divenne completamente gratuita. È qui che

balza fuori l'importanza del «pomoerium», ben differente da quella dei

secoli antecedenti. Lo Zdekauer ha dimostrato come non sia accettabile

l'opinione del Mommsen che il pomerio si mantenga quel cerchio

intramurano che gira intorno città[54]: ma io ritengo che non si debba

accogliere nemmeno l'altra accettata dallo Zdekauer, dal Detlefsen[55],

dall'Uelsen[56], dal Nissen[57] e dal Merlin[58], che il pomerio

si porti avanti non con l'ingrandimento della città, ma quando si

allargano i confini dell'impero e che rappresenti presenti una cerchia

sacrale e non un limite amministrativo o di diritto privato.

Il pomerio, per me, conserva sempre il suo carattere peculiare che è

quello di servire a separare i cittadini della città murata da quelli

che ne son fuori: esso si allontana dalla sua base primitiva, cioè le

mura, quando le condizioni peculiarissime di Roma lo richiedono. Per

la parte politica non necessitano trasformazioni, chè la divisione

in tribù urbane e rustiche permane fino a che tutto non si accentra

nelle mani dell'imperatore. Ma la cosa è ben diversa nel campo

amministrativo: per partecipare alle distribuzioni bisognava esser

cittadini di Roma città. Ciò è tanto vero che la rubrica VII della

legge «julia municipalis», posteriore di un'ottantina d'anni, la quale

stabilisce che l'edile debba sorvegliare in egual modo le vie «in urbem

Romam propriusve urbem Romam passus mille» non conosce la distinzione

dottrinaria fra «urbs» e Roma[59], che non si era ben delineata nemmeno

ai tempi di Alfeno[60].

Ora a chi consideri la natura dell'equilibrio delle forze patrizie

e plebee nella costituzione di Roma non può sfuggire come la forza

del veto tribunizio sia tale da impedire ai patrizi quasi tutto ciò

che alla plebe non piace. Quando il sistema repubblicano decade e

si prepara l'avvio al principato e la corruzione serpeggia con le

fraudolente ed arbitrarie inclusioni di cittadini nelle tribù fatte dai

censori e le violenze della «turba forensis» — ben note e frequenti dai

tempi di Tiberio Gracco a quelli di Augusto — elemento indispensabile

per riuscire a dominare era appunto il favore di questa turba. Favore

interessato, ben inteso, che si risolveva nella concessione delle

cariche meglio fruttifere ai più potenti e nella distribuzione di pane

e di circensi agli altri. Varî erano i modi di contentare i primi;

unico quello di soddisfare i secondi: aumentare il numero di quelli

che avevano diritto alle distribuzioni annonarie e renderle sempre

più abbondanti e gratuite. Si vede bene che il concetto genetico era

l'attuazione pratica di un calmiere da parte dello Stato a favore

dei meno favoriti suoi membri, per render loro possibile l'acquisto

delle derrate alimentari al minor costo che la produzione annuale e le

condizioni dell'erario permettevano.

La «lex Octavia» dell'85 av. Cr. ridusse a 5 i modi assegnati a

ciascun cittadino, ma lasciò immutato il sistema. Invece Clodio, il

turbolento e facinoroso strumento di Cesare, nel 58 av. Cr. introdusse

il principio assoluto della gratuità trasformando l'istituzione

economico-filantropica in uno strumento di dominio che Cesare ed

Augusto non si lasciarono sfuggire di mano. Il primo portò il numero

dei partecipanti a 150000, il secondo a 200000. Gli storici son

concordi su questo punto.

Si è tentato variamente di spiegare il modo tenuto per arrivare a

questo resultato ed il Willems[61] ha messo bene in evidenza il sistema

della redazione delle liste che potevano favorirlo: ma queste erano la

conseguenza del mezzo adottato per riempirle, non il mezzo stesso.

Questo mezzo era l'allargamento del pomerio.

L'unico storico che si occupi un po' a lungo delle vicende del pomerio

è Tacito, che ne parla nei suoi annali[62]. Questi, messi in relazione

con le modificazioni più su accennate, concordano perfettamente. Egli

dice che il pomerio cittadino fu allargato da Sulla, da Cesare, da

Augusto e da Claudio e aggiunge che i termini posti da quest'ultimo

e di cui era stato redatto atto pubblico erano visibili ancora ai

suoi tempi. È vero che egli dice a proposito di Cesare che questo

allargamento fu fatto secondo quel «more prisco quo iis qui protulere

imperium, etiam terminos urbis propagare datur». Ma la consistenza

di questo antico costume appare evidente nel capitolo successivo nel

quale egli descrive il cerchio del pomerio segnato da Romolo e da Tazio

dopo le loro vittorie[63]. Nessun rancore si deve tenere al sobrio

storico se da buon romano egli accoglie volentieri le magniloquenti

leggende glorificanti l'Urbs; ma nessun timore che egli ne tenga a

noi, se noi che lo possiamo, vagliamo con critica severa i dati che

egli ci somministra. E questi son tutt'altro che da accogliere per

l'epoca regia. Tratto in inganno dalla somiglianza delle condizioni

nelle quali Sulla, Cesare ed Augusto avevano ampliato il pomerio con

quelle attribuite dalla tradizione a Romolo ed a Tazio egli le mette

in relazione. Ma, per quanto vi sia una remota corrispondenza di fatti,

non sono e non possono essere in relazione.

Queste notizie servono a consentire una determinazione approssimativa

per giudicare quando entrò nella legislazione romana la massima che

considerava come parte di Roma gli edifici continenti senza soluzione

di continuità lungo le strade. Non prima di Claudio perchè egli

fissò limiti ben determinati, non dopo Papiniano perchè il passo del

Digesto[64] che parifica i nati nei «continentibus aedificiis» a quelli

nati entro le mura è tolto dal suo terzo libro «ad legem Juliam et

papiam». Dunque fra il 54 e il 212 dopo Cristo e, date le condizioni

generali dell'impero, piuttosto più vicino al secondo termine che al

primo.

La mia conclusione si allontana alquanto da ciò che resultò allo

Zdekauer e agli altri autori ricordati. Se il pomerio include i

«continentia aedificia» e questi segnano il limite estremo del diritto

dei cittadini alle distribuzioni annonarie e il massimo termine entro

il quale il tutore, che vuole scusarsi, si considera come presente

entro la città, mi pare che sia da giudicarlo come un limite di

carattere amministrativo e di diritto privato insieme.

Così, oltre alle trasformazioni dei domicilia suburbani, son venuto a

parlare della condizione speciale dei plebei di Roma.

È tempo di occuparsi della plebe cittadina delle altre città.

§ 7. — «Plebs», secondo l'opinione concorde di tutte le fonti, di

qualunque tempo da Gaio[65], a Paolo[66] a Teodosio il giovane[67]

giù giù fino a Giustiniano[68], sotto l'aspetto personale, ha un unico

concetto negativo: è costituita dai «ceteri cives sine senatoribus».

Secondo alcuni scrittori[69] questa parola, presa in senso più stretto,

indica quella parte della cittadinanza che, non avendo alcuna fortuna

patrimoniale, è esonerata da ogni imposta[70]: ma siccome, appunto per

questo, è esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblica attiva,

così non ne terrò conto che quando la sua posizione giuridica apparrà

modificata.

Sotto l'aspetto della sua connessione territoriale la «plebs» è stata

fino ad ora divisa in due grandi categorie: urbana quella entro le mura

— fatta eccezione per Roma i cui «continentia aedificia», come vedemmo,

sono considerati parte integrante della città; — rustica l'altra.

Questa bipartizione, secondo me, è errata e deve cedere il posto ad

una tripartizione così formulata: PLEBS _urbana_ — PLEBS _extra muros

posita_ — PLEBS _rustica_.

Fondamentale a questo proposito è il tit. 55. (Ut rusticani ad ullum

obsequium vocentur) del libro XI del codice giustinianeo, che contiene

queste due leggi:

«Ne quis ex rusticana plebe, quae, extra muros posita, capitationem

suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium

devocetur, neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum

ministerium subire cogatur».

«Si qui eorum, qui provinciarum rectoribus obsequuntur quique in

diversis agunt officiis principatus et qui sub quocumque praetextu

muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessitatem

obsequii quasi mancipio sui iuris imponant aut servum eius vel

forte[71] bovem in usus proprios necessitatesque converterint [sive

xenia aut munuscula quae canonica ex more fecerunt, extorserit, vel

sponte haec, quae inprobata sunt, oblata non refutaverit], ablatis

omnibus facultatibus, perpetuo subiugetur exilio[72]: et nihilo

minus rusticanum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse

responderit, par poenae severitudo constringat. [Eadem vero circa eos

censura servetur qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus

cogunt aut oblata non respuunt]»[73].

Lo scopo di queste due disposizioni — ce lo dice il titolo — è di

impedire le concussioni e le sopraffazioni di cui erano vittime i

_rusticani_ e di proteggerli contro le arbitrarie imposizioni di ogni

_obsequium_. Quest'ultima parola ha usi svariatissimi nelle fonti

giustinianee e pregiustinianee, nelle quali ora ha significato di

_officium_, ora di _munus_, ora di _ministerium_, oscillando da un mero

contenuto di prestazione di opera ad uno più ampio di contributo di

opera e di materia.

Nel nostro caso però, se non m'inganno, il senso ne è reso chiaro

da un'altra legge[74] strettamente connessa con le nostre. In essa

s'impone al Prefetto del Pretorio di far cessare quella _praebitio

operarum, quae inlicite a provincialibus hactenus expetita est_.

Ora nella legge di Valentiniano, Valente e Graziano, che è la fonte di

questa disposizione e che, oltre ad esser più lunga, è diretta ad un

fine diverso, non solo questa «operarum praebitio», è qualificata come

un «obsequium», ma è anche specificata: essa si prestava _cum animalia,

quibus prosecutio debeatur, advenerint_.

Ed in questa interpetrazione concorda anche il senso della parola

«ministerium» quale la troviamo usata in tutti e due i passi. Essa

non indica soltanto l'opera che si presta con l'intervento di una

determinata persona, ma anche un certo sacrifizio pecuniario da parte

di quest'ultima: sacrifizio che può giungere fino ad una contribuzione

vera e propria, strettamente connessa con l'opera prestata come, per

esempio, nella legge dell'anno 406 con cui Onorio e Teodosio limitano

ai soli Comites e Magistri militum il diritto di pretendere dalle città

il riscaldamento dei loro bagni privati (ministerium)[75].

Lo scopo generico delle due disposizioni dunque è eguale: vediamo ora

se lo stesso si può dire del fine specifico di ciascuna di esse.

Nella prima si impone ai Rationales di non costringere al «ministerium»

delle mule e dei cavalli del fisco la plebe _rusticana extra muros

posita_ che adempie a certi obblighi. Nella seconda si proibisce a

tutti gli ufficiali sottoposti ai rettori delle provincie di trattare

il «rusticanus» come un proprio mancipio e di usare dei servi e dei

buoi di lui come di cosa propria.

Intanto _mancipes_ ha qui un senso specifico chiarito da numerose leggi

del codice teodosiano[76]: la parola indica coloro che, preposti alle

singole _stationes_ e _mutationes_ del _cursus publicus_, ne curavano

il buon andamento guardando che gli animali non fossero rubati,

trattati male, troppo percossi, privati del pascolo etc.[77].

La legge dunque vuole che questi magistrati non facciano abuso dei

poteri da essi tenuti sui provinciali fino a costringerli a fornir

loro tutto il necessario per i loro viaggi, precisamente come per

il servizio pubblico erano tenuti a farlo gli appositi mancipi e,

sopratutto, non adoperino per loro esclusivo e particolare vantaggio

i servi o i buoi di essi, sempre, ben inteso, sotto lo specioso

pretesto che si trattasse di un pubblico tributo. Infatti è da tener

presente che mentre il «cursus publicus» vero e proprio è un servizio

instaurato dagli imperatori[78] e mantenuto con le contribuzioni

delle città e dei privati, tali contribuzioni non giungono tuttavia

a rivestire un carattere specifico di destinazione esclusiva a quel

particolare scopo, come avviene invece per le contribuzioni dell'annona

e dell'«hospitalitas»[79].

Ma in breve si aggiunse un sussidiario servizio di trasporto — _cursus

clabularis_ — cui erano adibiti i buoi. E questi buoi non erano forniti

dallo Stato ma dai proprietari fondiari sicchè tale fornitura gravava

sui fondi come un onere reale[80] insieme col «ministerium» occorrente

e cioè col mantenimento e con la cura degli animali stessi: cioè la

paglia, il fieno etc. ed il servo o i servi necessari. Costantino, che

mirava a risollevare le condizioni già tristi dell'agricoltura e a non

opprimere troppo i possessori rustici, con una legge dell'anno 315,

oltre a proibire che i buoi aratori ed i servi coltivatori potessero

essere pignorati per debiti fiscali[81], volle che i primi fossero

esclusi dal «cursus publicus» a cui dovevano servire soltanto animali

appositamente destinati[82].

Disgraziatamente le condizioni dell'impero, come è noto e come vedremo

meglio in seguito, peggioravano sempre più e gli imperatori non

avevano ormai altro scopo che di estorcere il massimo denaro dalle

provincie. E perciò anche la maggior parte dei saggi provvedimenti

del codice teodosiano rivolti al miglioramento ed al progresso dello

stato o spariscono del tutto o si trasformano profondamente nel codice

giustinianeo. Così avviene della legge tutelatrice costantiniana di cui

più non troviamo traccia e così avviene della legge 2 che ho riportato

integralmente e della quale le mutilazioni triboniane hanno del tutto

cambiato il senso e lo scopo.

Importantissimo per lumeggiare questo fatto è il vedere che i due passi

— strettamente connessi l'uno all'altro — non riportati nel codice

giustinianeo da una parte ci parlano di «xenia» e di «munuscula» e

dall'altra di «possessores», dimostrando così in modo non dubbio —

anche se non bastasse il fatto che il titolo sotto cui si trova la

legge è «ne damna provincialibus inferantur», — che la legge tratta

e si occupa di «provinciales», cioè di «possessores». Invece — e

questo è il punto fondamentale — nel codice giustinianeo si occupa

dei «possessores», dei «provinciales» la legge unica del titolo «ne

operae a conlatoribus exigantur»[83] e la legge teodosiana che prima

li regolava, è trasformata completamente. Invece che i «provinciales»

e i «possessores» essa concerne quei rustici i quali risiedono su una

terra, della quale non sono proprietari, dal momento che la «praebitio

operarum» col suo contenuto economico, colpisce questi e non essi,

mentre li colpisce invece col suo contenuto di prestazione di opera,

con le angariae[84], per usare il termine tecnico delle fonti.

Ma se noi osserviamo da questo lato la prima delle leggi prese

in esame, vediamo subito una differenza enorme. Quì la «plebs

rustica» paga la «capitatio» e presta l'«annona»: anzi è appunto

il soddisfacimento di questi oneri che dá diritto all'esenzione

dal «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco, tanto che,

argomentando a contrario, si può dedurre che fra quelli della plebe

rustica _posita extra muros_ tale imposta grava solamente su coloro che

sono esenti dalla «capitatio» e dall'«annona».

Ora nella categoria dei coltivatori di terre altrui, genericamente

indicati col nome di «plebs rustica» due leggi del codice teodosiano

fanno una distinzione che permane anche nel codice giustinianeo[85],

da una parte di coloni originali[86] e dall'altra di «plebs

adscripta»[87]; ma quantunque ne costituiscano quasi la totalità

sia con l'opera che con i frutti nè questa nè quelli sono chiamati

direttamente al soddisfacimento dei «munera», dei quali risponde allo

Stato il «possessor». È giusta l'osservazione fatta dal Leicht[88] che

in realtà tali tributi, in via ordinaria, erano pagati dai coltivatori,

ma non condivido la sua opinione che questi ultimi stieno direttamente

di fronte allo Stato in qualità di contribuenti. Un caso in cui ciò

sembra avvenire è quello della legge con cui Valentiniano e Valente

concedono ai «coloni rei privatae» l'_adhaeratio_ nella _conlatio

equorum_[89] che consisteva nel pagare 23 soldi invece di ogni cavallo

da consegnarsi all'esattore[90]. Ma, anche a non considerare che questa

legge non è stata accolta da Giustiniano, bisogna pensare che siamo nel

caso specialissimo di coloni non già di un privato qualunque ma della

_res privatae_, di fronte alla quale essi per l'indissolubile legame

che ormai li avvince al fondo, appaiono nel rapporto più similiare a

quello possessorio. E per di più si tratta di coloni dell'Africa, il

paese classico del colonato e dei _saltus_, le cui «leges», come è

noto, hanno un processo di formazione[91] ed un'azione rispetto agli

abitanti del saltus, paragonabile, almeno in parte, a quella delle

leggi ordinarie per i cittadini dello Stato.

E sopratutto poi bisogna tener presente una fondamentale distinzione

fra i redditi dei _tituli canonici_ dell'annona e dei tributi

amministrati, curati e sorvegliati dal «Comes sacrarum largitionum»

e che pervenivano al _Fiscus_, da quelli dei beni e dei «fundi» della

«res privata» che erano amministrati dal «Comes rerum privatarum»[92].

La legge su citata non ha carattere pubblico se non in quanto si

possono considerare di diritto pubblico le cose che compongono la

«res privata» del principe. In questo caso si tratta dei «saltus»

africani di cui il principe è proprietario nè più nè meno di un privato

qualunque[93] onde non si può avere che un rapporto puramente privato

di natura non diversa da quelli che nascono dalle disposizioni delle

«leges saltus».

E questo è tanto vero che l'obbligo della collazione di cavalli, in

natura o in moneta, non grava su tutti i coloni del «saltus» ma solo

su quelli che, come interpetra acutamente Gotofredo, sono _obnoxii et

adscripti terrae_ sotto la vigilanza dei _procuratores saltus_ detti

anche _procuratores rei privatae._

Qui non si giunge ad un concetto di diritto pubblico se non attraverso

la persona di carattere prevalentemente pubblico del principe, ma la

natura del rapporto è privata.

L'unico caso in cui si possano veramente vedere i coloni soggetti

direttamente all'imposta è dato dai coloni dei _praedia fiscalia_.

Questi appariscono in tale condizione dalla legge che esplicitamente li

sgrava dai «munera» della «civitas»[94].

Ma questo caso ha pur esso la sua spiegazione. Ciò avviene perchè,

per la mancanza del concetto di persona giuridica dello Stato,

concetto limitato al Fiscus, il diritto romano non concepisce dei beni

fiscali tributari dello Stato e quindi, mancando il soggetto diretto

dell'imposizione, si vuole impedire che questa venga a gravare su

coloro che con la terra appartenente al fisco hanno maggiori vincoli e,

cioè, per la parte affittata e subaffittata, al colono, al servo della

gleba che rimangono sempre vincolati al suolo per quanto gli affittuari

cambino; e per la parte dominica al «procurator»[95].

Ora, dunque, nel primo caso s'impone al colono una gravezza che rientra

nella categoria di quelle che gli incombono per la natura della sua

condizione giuridica. Non si deve, quindi, in questo caso parlare di

soggezione all'imposta da parte dei coloni.

Parrebbe invece che legittimamente se ne potesse parlare per il secondo

caso; ma qui questo assoggettamento avviene per l'incompletezza della

teoria romana in un punto specialissimo, limitato, circoscritto e non

estensibile ad alcun altro caso[96].

C'è però una legge importantissima del codice teodosiano[97] che dice:

«decurio pro ea portione (sc. tributorum) conveniatur in qua vel ipse

vel colonus vel tributarius eius convenitur et colligit (fructus);

neque omnino pro alio decurione vel territorio conveniatur». Questa

legge è riportata dal Leicht[98] a sostegno della sua tesi e forma,

anzi, la base ed il fulcro della sua dimostrazione[99].

Ma a me sembra, che l'interpetrazione più piana debba considerare

il «convenitur» come riferentesi al decurione, ed il «colligit»

a «colonus vel tributarius» onde l'espressione significhi che il

decurione è responsabile del pagamento dei soli tributi delle terre che

gli appartengono e di quelle di cui gode i frutti attraverso l'opera

della «plebs rustica». Ora la natura di questa «plebs» ci è chiarita

dalle fonti che ce la mostrano assegnata, distribuita e vincolata alla

terra[100] e comprendente tutta quella scala sociale di individui che

dal servo addetto ai lavori rustici, saliva attraverso al colonato,

fino a quegli inquilini e subaffittuari sui quali specialmente,

dovevano gravare le conseguenze della scarsa certezza del diritto,

sopra tutto per il fatto che risiedevano su terra altrui[101]. Tutte

queste persone non giungevano al diritto pubblico che attraverso al

«dominus» della terra e di fronte a questo dal _servus_, che non aveva

affatto personalità, si andava fino al _colonus_ che ne aveva una

così distinta da poter annullare in parte il contenuto dispositivo

della proprietà dominica e fino al _tributarius_ personalmente

ancor più indipendente e libero del colono. Per ciò a me pare esatta

l'espressione della legge «colligit fructus»: tanto il colono, quanto

— e più — il «tributarius» hanno una sfera di attività e di produzione

indipendente o almeno autonoma di fronte all'attività dominica; ma lo

Stato ritiene responsabile il «dominus» del pagamento delle imposte

di ogni terra da cui tragga vantaggio chiunque è legato a lui e al suo

fondo.

Stando così le cose, se si mettono a confronto le due leggi del titolo

48, salta agli occhi una differenza importantissima: quella _plebs

rustica_ che è _extra muros posita_ paga la _capitatio_ e presta

l'_annona_ direttamente; l'altra no: la prima è soggetto, la seconda

oggetto dell'imposta.

E, spingendo anche più avanti l'indagine, vediamo sorgere evidente

anche un'altra differenza fra i due passi: nel primo l'imperatore si

rivolge al «Rationalis», nel secondo al «Rector provinciae».

Il _Rationalis_, detto nei primi tempi dell'impero _Procurator

Caesaris_[102], prima aveva la cura della sola «res privata» del

principe, ma, quando la fortuna del capo dello Stato s'ingrossò

del fisco[103], anche per esso si ebbero dei «rationales». detti

_rationales summae_, o _summarum_. Non è facile distinguere con

precisione le funzioni degli uni da quelle degli altri: entrambi sono

egualmente ricordati nella _Notitia imperii_ come ufficiali del _comes

sacrarum largitionum_ e del _comes rei privatae_[104]. Quel che a

noi importa osservare è che essi sono ben distinti dai presidi e dai

rettori delle provincie: a questi era affidata l'_administratio_, a

quelli l'_actus_.

Ora qual'è la ragione per cui, mirando ad uno stesso scopo generico,

il codice giustinianeo per alcuni incarica il «rationalis» e per altri

«il rector provinciae»? Non perchè si tratti di cosa del fisco — il

«cursus publicus» era «fiscalis» — tanto l'un servizio con i cavalli

e le mule quanto l'altro con i buoi lo erano. — Non perchè si tratti

di opere e prestazioni di natura diversa: in tal caso, (ne abbiamo un

esempio nella legge teodosiana accolta da Giustiniano) il legislatore

si sarebbe rivolto contemporaneamente a tutti e due, perchè, — è

bene ricordarlo — Triboniano modifica la legge teodosiana in modo

da adattarla a quella «plebs» che giustamente Gotofredo equipara ai

coloni[105]; mentre qui invece abbiamo proprio una «plebs» distinta dai

«possessores» di cui si occupa un'altra legge e questa «plebs» appare

di condizione ben diversa a seconda che sia indicata o no come _extra

muros posita_. E, di più, questa differenza di opere è legata con

una differenza giuridica rilevantissima, riguardo alla soggettività;

soggettività equiparabile e simile, ma certo non identica a quella dei

«possessores», dal momento che di questi si occupa una legge a parte.

L'aver potuto riconoscere che esiste una speciale categoria di «plebs

rustica» direttamente assoggettata all'imposta è cosa di importanza

rilevante, che dà a questa categoria una fisonomia singolare ed una

autonomia tutta propria così di fronte alla città come di fronte al

resto della _plebs rustica_ del contado, in un ambito che tutto porta a

credere essere stato quello dei _Mille Passus_. Questo riconoscimento

modifica, se non m'inganno, ciò che fino ad ora si è ritenuto in

proposito e mostra come la concezione della città e del suo territorio

avuta fino ad oggi non sia stata completa. E siccome uno studio delle

nostre città medioevali deve muovere da un esame accurato della città

romana, ognun vede l'importanza di questa constatazione. Essa sarà

ancor meglio messa in evidenza nel corso del lavoro.

Intanto vediamo se si hanno altre prove dell'esistenza di una zona di

territorio intorno alla città governata da un regime giuridico diverso

da quello del restante territorio e i limiti e l'estensione di essa.

Vediamo dei beni pubblici.

§ 8. — Senza scendere ad un esame della distinzione fra la «res

publica» e la «res in patrimonio fisci»[106], che non c'interessa

ex professo, vediamo come gli scrittori hanno distinto i beni comuni

pubblici.

Unico, si può dire, che abbia tentato una classificazione in questa

materia, è il Rudorff[107], alla cui opinione hanno acceduto tutti gli

scrittori successivi dal Brugi[108], al Roberti[109], al Calisse[110],

al Finocchiaro-Sartorio[111]. Secondo il Rudorff tali beni si possono

distinguere in tre categorie. La prima comprende tutti i beni che

appartengono al municipio come persona giuridica ben distinta dai

suoi componenti e che — e questa è considerata come caratteristica —

non possono essere alienati. Tali sono, per un verso, le strade, le

piazze, le mura, le porte e gli edifici pubblici, «theatra, stadia

et similia» e dall'altro quelle terre, quei pascoli e quelle «silvae»

che «in tutela rei urbanae adsignatae sunt». Nella seconda categoria

sono i beni — anch'essi generalmente pascoli e boschi — appartenenti

alla comunità non come ente, ma come aggregato di persone che di essi

potevano godere dietro il correspettivo di un canone. La terza era

costituita dai beni appartenenti non a tutti i cittadini, ma ad un

gruppo di essi, con un rapporto di diritto prevalentemente pubblico,

quantunque non scevro di infiltrazioni, talvolta molto forti, di

diritto privato. I beni di queste due ultime categorie, a differenza di

quelli delle prime, erano alienabili.

Secondo il Rudorff, dunque, i beni dell'«universitas» sono inalienabili.

Io non condivido la sua opinione.

Beni comuni a tutti i cittadini, intanto, sono soltanto le cose

«publicatae, ab eo qui jus publicandi habuit»[112], sulle quali tutti

i cittadini hanno «iure civitatis», non «quasi propria cuiusque»[113],

diritto di uso conforme alla destinazione e limitato in modo da rendere

possibile uguale uso da parte degli altri. Ma non erano inalienabili:

le fonti ci mostrano la procedura facile e piana con cui si toglievano

all'«usus publicus» e si alienavano[114]. Non era il carattere di uso

pubblico che ostasse, ma il consenso dell'imperatore, rappresentante

della volontà preminente del popolo romano. E quando, dopo Caracalla,

ogni predominio di Roma fu giuridicamente spento nell'equiparamento

comune, anche il consenso imperiale, poggiato soltanto su ragioni

finanziarie, per il fatto che ogni bene delle città fu considerato come

la garanzia delle imposte, non tardò a sparire. Teodosio e Valentiniano

nel 443 autorizzano espressamente le città a vendere i loro beni in

caso di bisogno[115].

Nè meno impreciso è il carattere preso a distinzione fra i beni della

prima e della seconda categoria. È vero che per i beni della seconda

specie si ha il pagamento di un «vectigal»[116]; ma questo non può

essere preso come criterio distintivo. Lo stesso Igino, che chiama

«vectigal» il canone pagato, distingue in diverso modo gli «agri

vectigales», i quali, secondo lui, «sunt obligati quidam reipublicae

populi romani, quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatum

aliquarum». Egli, dunque, distingue i «bona vectigalia» dello Stato

romano da quelli delle città suddistinte alla lor volta in «coloniae»,

«municipia» e «civitates»[117].

In realtà, se non m'inganno, a base della teoria del Rudorff sta

un equivoco causato dalla tendenza a trasportare idee moderne sulle

condizioni antiche troppo naturalmente diverse.

Nell'epoca nostra, quantunque tale materia presenti difficoltà non

lievi[118], si hanno sicuri elementi di giudizio. Lo Stato nostro non

è più costituito da un insieme di classi o di persone una sola delle

quali domina e governa; ma risulta dalla stretta unione di un nucleo

di abitatori con un determinato territorio, su cui si aderge un governo

che è l'emanazione della volontà di questi e che ha per mira il bene di

tutti con il minor sacrificio possibile dei singoli. E questo grande

concetto è mirabilmente servito dal duttile istituto della persona

giuridica, che, teoricamente perfezionata da Savigny, ha preso ora

larghissimo e degno sviluppo. Ne consegue che criterio di distinzione

fra i diversi beni sarà, oltre l'appartenenza, la destinazione; e a

questo criterio potrà tener dietro, sebbene non sempre, ed in ogni modo

sempre come effetto non necessario, anche l'amministrazione.

Nel diritto romano manca il grande concetto delio Stato moderno e

di più nell'antichità, quantunque lo Stato sia un'entità concreta,

mirabilmente perfetta, della fenomenologia sociale, non è un'entità di

diritto. Lo Stato, come soggetto di diritto, coincide con il «populus

romanus» e tutto ciò che a questo appartiene e che lo concerne, fu

considerato come parte integrale della sua natura pubblicistica, così

per le cose, come per i crediti e le obbligazioni patrimoniali e per

l'acquisto dei diritti[119]. Inoltre nell'antico diritto romano ogni

istituto di diritto pubblico trova il suo substrato in un istituto di

diritto privato, poichè rami interi di questo, originariamente estranei

al diritto pubblico, vi sono col tempo trapassati[120]. Si deve anche

aggiungere che l'elemento, più che principale, unico, considerato

dal diritto romano nelle persone giuridiche è quello personale;

l'«universitas», il «collegium»[121]. E così se originariamente

pubblici erano solo i beni del popolo romano[122], come pubblico

era solo il diritto che «ad statum rei romanae spectat»[123], più

tardi, essendosi l'imperatore considerato come il rappresentante del

popolo romano, i beni di lui, appunto perchè suoi, furono investiti

di carattere pubblico anche se per destinazione e per uso non erano

tali. Invece sotto altri aspetti si faceva una deviazione a questo

principio. Infatti come conseguenza dell'applicazione del sistema di

autonomia così usato dai Romani nelle conquiste, a poco a poco, più o

meno intensamente nei diversi casi, si equipararono le singole città

all'«Urbs» e si finì col chiamare pubblici, sebbene impropriamente,

anche i beni di queste.

E, inoltre, la teoria rudorffiana pecca anche per altre inesattezze

non lievi. Non tien conto del fatto, rimarcato per la prima volta

dal Niehbur e confermato dalle indagini successive[124], della gran

varietà di condizioni di elementi e di vita delle città, ammessa e

consentita da Roma che si limitò, anche in seguito, ad adattarlo e

generalizzarlo[125]. E, per di più, ha raccolto indifferentemente

materiali di ogni tempo e di ogni provenienza senza esaminare se l'uno

poteva essere accoppiato con l'altro.

Quel «vectigal» — prendo l'esempio più alla mano — sul pagamento o meno

del quale egli fa gran conto, indica propriamente il reddito ricavato

dai beni pubblici e riscosso per mezzo dei pubblicani[126]. Invece più

tardi da Ulpiano[127] esso ha avuto il significato di reddito di beni

pubblici comunque pagato e riscosso. E tale cambiamento di significato

fu, come ben si comprende, la conseguenza delle modificazioni subite da

quei beni che, tolti ai vinti e dichiarati suolo pubblico, formarono

la parte più importante e più produttiva dei beni dello Stato durante

la repubblica e furono poi in massima parte distribuiti ai privati con

le leggi agrarie del settimo secolo[128]. Considerare il pagamento del

«vectigal» come peculiarità di certi beni — come fa il Rudorff — non è

giusto per un duplice ordine di ragioni: anzitutto perchè il concetto

l'estensione ed il valore se ne modifica rapidamente col modificarsi

della costituzione di Roma e poi perchè non tutte le città, quando

furono assoggettate all'egemonia di Roma, furono trattate alla stessa

maniera[129]. E — aggiungo — anche se lo fossero state, beni pubblici

delle città non furono mai quei «bona vectigalia» che furono, come si

sa, distribuiti ai privati[130]; mentre invece ad esse fu conservata

un'aliquota o la totalità dei beni, che già erano goduti in comune dai

cittadini fino dalla fondazione della città stessa. Questi beni, in

quanto avevano subìto più o meno intense modificazioni nella natura

e nella funzione, si trovavano ad essere in condizioni diverse e,

conseguentemente, sotto un regime giuridico differente da quello che

regolava i beni comuni delle colonie, sia che fossero fondate «ex novo»

oppure con una «deductio».

E così il Rudorff non tien conto, da una parte, della mancanza di

uniformità nei concetti giuridici sostanziali, dall'altra dei criteri

differenziali portati dalla varietà dei tempi.

Per quest'ultimo riguardo si potrebbe fare a mio parere una distinzione

in tre periodi: uno (da suddividersi in altri minori, a seconda delle

vicende della città presa a studiare) fino agli imperatori; un altro

dal secolo primo alla fine del quinto e l'ultimo che comprenda le

modificazioni apportate dagli ultimi imperatori romani di occidente e

quelle ancor più gravi della legislazione gota e bizantina.

Data la differenza enorme su accennata fra lo Stato romano ed il

moderno, io non credo che la destinazione abbia in quello l'importanza

che ha in questo e che, invece, criterio distintivo peculiare debba

essere il sistema di amministrazione, che è, nel diritto attuale, un

criterio quasi tutto affatto secondario.

Non bisogna dimenticare, però, come la deficiente costituzione

giuridica dello Stato romano impedisca che questo, come ogni altro

sistema di distinzione, vada esente da qualche deviazione.

Nell'anno 372 Valentiniano Valente e Graziano inibirono ai curiali

la facoltà «conducendorum praediorum et saltuum reipublicae»[131];

ventotto anni dopo ne completarono la disposizione con la legge «de

locatione fundorum iuris enfiteutici et reipublicae et templorum»[132].

Dal confronto di queste leggi si vede l'errore del Rudorff nel

comprendere fra i «communia» delle città, considerate come persone

giuridiche, le porte, le strade, le mura _et similia_; e le terre, i

pascoli e le selve assegnati «in tutela rei urbanae».

Nella seconda di queste leggi si considerano i «loca reipublicae,

quae aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa», insieme con

i «praedia» ed i «saltus» di cui parla la legge del 372, proibendo

degli uni e degli altri la «conductio» ai curiali. Questi ultimi

beni vengono distinti dalle mura, porte, strade, piazze, teatri e

stadi, di cui parla Marciano[133], ossia «omnia aedificia publica

sive iuris templorum intra muros posita vel etiam muris coherentia»,

i quali, nel caso che «nullis censibus patuerint obligata», Arcadio e

Onorio stabilirono nel 401 che «curiales et collegiati teneant atque

custodiant»[134].

E ciò, si badi, senza che manchi un esatto criterio di distinzione

fra le due prime specie di beni: nell'un caso si parla di «loca»,

nell'altro di «praedia» e di «saltus». «Locus», ce lo dice

Fiorentino[135], «sine aedificio in urbe area, rure autem ager

appellatur»: esso non è un «fundus,» come nota Ulpiano[136], «sed

portio aliqua fundi». Ed è chiaro anche il processo di modificazione

del concetto delle mura e delle porte. Da prima, per il simbolico

e religioso modo con cui erano costruite, si consideravano come

sante e pubbliche in quanto edifici destinati al culto, il quale

era considerato come funzione di Stato. Più tardi un logico senso

di differenziazione, senza far loro perdere il carattere religioso,

li separa dagli edifici più propriamente destinati al culto,

riconnettendoli ai beni pubblici ai quali erano da ascriversi per

l'appartenenza, per la destinazione e per l'amministrazione.

Arcadio e Onorio, con le due leggi del 400 e del 401, disciplinano

nuovamente il regime dei beni pubblici, con la mira di stringere

ancor più il cerchio di ferro, che univa le persone al luogo di

origine[137]. Essi vogliono che i beni enumerati vengano affidati

in perpetua conduzione, mediante il pagamento di un annuo canone

congruamente determinato, ai _municipes collegiati et corporati_[138].

Gotofredo, nel commento a questa legge, ritiene che «municipes»

indichi i curiali, i decurioni; ma io penso invece che la parola abbia

proprio il senso originario ristretto di «muneris participes recepti in

civitate»[139]. Contro l'interpetrazione comune data da Paolo[140], a

me sembra che urti la lettera della legge: _penes municipes corporatos

et collegiatos_ URBIUM _singularum conlocata permaneant_. Ora _urbs_,

lo sappiamo, ha un significato tecnico che ne circoscrive l'ambito

al cerchio delle mura[141]. E sappiamo pure che base esclusiva

dell'organizzazione agraria dei romani era la città, e che solo in

essa i cittadini abitavano e risiedevano[142], con esclusione, come ho

cercato di dimostrare, anche dei sobborghi[143].

E c'è di più.

Costantino proibisce ai curiali la conduzione dei PRAEDIA e dei SALTUS

_reipublicae_, Onorio e Arcadio prima vogliono che i «LOCA _reipublicae

quae_ (si noti) _aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa_

penes municipes corporatos et collegiatos conlocata permaneant»; e

l'anno dopo danno delle norme per l'_amministrazione_ di tutti gli

AEDIFICIA PUBLICA _intra muros posita vel etiam muris coherentia_, i

quali «aedificia», se «nullis censibus patuerint obligata», «curiales

et collegiati teneant atque custodiant».

Anche non ponendo mente che gli imperatori medesimi, regolando la

stessa materia, non potevano dimenticare la norma emessa pochi mesi

prima — onde si può credere che avrebbero usata la stessa frase se

avessero voluto esprimere lo stesso concetto —; vi è un altro argomento

che porta, se non erro, un valido sussidio alla mia ipotesi; ed è la

clausola che non fossero obbligati a nessun censo, clausola che non può

indicare se non l'occupazione di suolo pubblico permessa ad un privato,

dietro il correspettivo di un canone, il cui nome tipico è appunto

censo.

Ed allora, se non m'inganno, scaturisce chiara una triplice distinzione

dei beni comuni delle città:

1) _praedia_[144] e _saltus_, cioè appezzamenti di terreno coltivabile

o ad uso di pascolo da essere locati al migliore offerente;

2) terre, aree, appezzamenti di terreno[145] entro la città o

riconnessi al pomerio[146], da locarsi a cittadini collegiati o

corporati;

3) _aedificia_ entro la città o ad essa ricongiunti, i quali, fatta

eccezione di quelli vincolati a privati dietro il pagamento di un

censo, devono essere tenuti e custoditi dai curiali.

I primi, del cui reddito i cittadini godevano solo indirettamente,

potevano essere liberamente locati al miglior offerente. Ma gli altri

beni, che si trovavano entro la città o in immediata vicinanza e ne

toccavano più da presso la vita, potevano esser locati soltanto a

cittadini («omnis venientis extrinsecus... ademptatione remota»),

i quali offrissero serie garanzie, evitandosi modi di «occultae

conductionis». Si richiedevano cittadini collegiati e corporati,

uniti, cioè, in quei collegi ed in quelle corporazioni che, per la loro

importanza, erano giustamente detti _membra urbis_[147]. Ad essi soli,

che sostenevano carichi e pesi pubblici, si concedeva il vantaggio

dei redditi di questi beni, dietro il correspettivo di un canone, che

il ristretto numero dei concorrenti rendeva assai tenue; mentre se ne

escludeva quella _plebs urbana_, che Costantino aveva dichiarata immune

dalla _capitatio_[148] e che veniva a goderne indirettamente a traverso

al censo annuo riscosso dal municipio ed adoperato a comune vantaggio.

E, finalmente, gli edifici in città o nella cerchia del pomerio —

rispettate le concessioni già perfette al momento della promulgazione

della legge — non potevano essere ceduti; ed i decurioni, come

rappresentanti della città, dovevano esercitare l'ufficio di vigilanza

e di custodia di questi beni, che formavano parte integrante della

città e dei quali tutti i cittadini godevano. Dunque, accanto a fondi

comunque appartenenti alle città e dovunque situati, si distinguono le

terre e gli edifici che sono entro le città stesse o sono ricongiunti

ai loro pomerii.

Quale sia il limite territoriale di questa ricongiunzione la legge non

dice: segno evidente che la teorica e la pratica concordavano a pieno

a questo riguardo. E poichè noi non conosciamo altro termine usato dai

Romani fuori di quello dei _mille passus_, ritengo che appunto questo

limite fosse pacificamente riconosciuto a base della costituzione dei

tempi imperiali.

§ 9. — Si è visto come la legge di Arcadio ed Onorio accenni anche agli

edifici _iuris templorum_. Nessuna meraviglia che fossero considerati

come pubblici in uno Stato in cui il culto era riguardato come una

funzione statuale:[149] per il problema nostro importa vedere se

abbiano qualche importanza le divisioni territoriali e più specialmente

quella dei mille passi. Ammesso come vero ciò che io son venuto fin

qui esponendo sulla differenziazione di questa cinta suburbana, nulla

impedisce di supporre che il noto adattamento della Chiesa nelle

circoscrizioni territoriali laiche non si sia arrestato davanti a

quella. Ho già ricordato che i templi fuori delle mura sono così

frequenti da essere giudicati di rito fino dalle prime età di Roma. Ma,

se non è raro il caso di luoghi ove città suburbio e contado abbiano

ognuno divinità differenti, come Roma, Aventicum, Selinunte, Segeste,

Taormina, Samo, Fotidea ed altre[150]; le leggi di Arcadio ed Onorio

del 400 e del 401, insieme con altri elementi, mostrano che questo

stato di cose, fatta eccezione di Roma e, forse, di qualche altra

città, col modificarsi della costituzione romana[151], finì col dare il

posto ad un altro, nel quale le divinità del suburbio furono accolte

fra quelle cittadine e la città ebbe un _pagus suburbanus_ ad essa

ricongiunto per ragioni di culto.

Tale è il _Pagus Aug. Felix suburbanus_ di Pompei[152].

Il Mommsen, illustrando le numerose iscrizioni che lo ricordano, non

ha creduto di poter giungere ad alcuna conclusione sicura, ed il Voigt

non si è occupato di tale questione. Ma, considerando come la Chiesa

cattolica si sia fatta un'arma contro il paganesimo soppiantandone le

manifestazioni del culto[153] e sostituendo le proprie istituzioni,

anche nelle divisioni territoriali già da quello costituite, a me

pare che, se fonti più tarde e documenti attendibili mostrano con

evidenza che la Chiesa, come norma generale, considerò la città insieme

ad un cerchio più o meno esteso di territorio all'intorno[154], lo

stesso si debba presumere essere avvenuto antecedentemente. E valga

il vero: un documento pontificio interessantissimo toglie ogni dubbio

a questo riguardo. Nell'aprile del 596 Gregorio Magno si rivolge a

Mariniano «episcopo ravennati cum caeteris fratribus et coepiscopis

et sacerdotibus, levitis, clero, nobilibus, populo militibus civitate

Ravenna consistentibus vel _ex ea foris_ degentibus»[155]. Numerosi

documenti, che appartengono ad un periodo successivo, provano il

perdurare inalterato di uno stato di cose da secoli in vigore e

spiegano il valore della espressione _ex ea foris_, che potrebbe essere

interpretata in senso più lato che la frase non consenta. Per economia

del lavoro e per non ripetermi, dovendo esaminare ad uno ad uno i

documenti in parola nella seconda parte, riporterò ivi i testi, dai

quali resulterà che l'unica ipotesi accettabile è che il pago suburbano

si circoscrivesse nel limite dei _mille passus._

§ 10. — Parlando del limite dei _mille passus_ rispetto al culto, ho

accennato ad uno dei mutamenti su essi portati dagli ultimi secoli

dell'impero d'occidente. Bisogna ora considerare tale questione in modo

più ampio. E perciò è necessario gettare un colpo d'occhio, per quanto

rapido, sulla vita cittadina nel suo complesso. Non intendo entrare

in un esame minuto, quantunque non le condivida, nè dell'opinione del

Declareuil[156], il quale ha sostenuto che la decadenza dell'impero è

posteriore di un secolo a quanto si ritiene comunemente; nè di quella

del Baudi di Vesme[157], il quale, in antitesi piena col Declareuil,

pensa che già alla metà del secolo quarto l'organizzazione sia stata

così completamente trasformata da essere del tutto spariti gli antichi

duumviri giusdicenti, e sostituiti dovunque da un _comes_. A me basta

considerare le trasformazioni del giuoco delle forze cittadine e le

conseguenze che esse hanno avuto.

La plebe, nel senso moderno della parola, cioè i nulla tenenti, non

aveva obblighi e non aveva diritti: l'autorità risiedeva nelle curie

e nei magistrati. Però, essendo tali organi troppo rigidi; siccome si

era venuta formando lentamente una nuova classe, uscita dalla plebe per

ragione di aumentate ricchezze, i suoi componenti, che erano i _minores

possessores_[158], mentre venivano aggregati alle curie per tutti gli

oneri, non avevano poi alcun vantaggio, nè difesa speciale. Di ciò fu

incaricato il _defensor_[159], che fu istituito come rappresentante e

tutore dei loro interessi dagli imperatori, i quali ne rilasciarono

la nomina alle città: e queste vi procedettero per mezzo delle

magistrature e delle curie, senza partecipazione alcuna della plebe,

che, per essere stata esentata dalla _capitatio_ da Costantino e per la

sua povertà, non poteva aver bisogno di uno speciale rappresentante,

nè, logicamente, partecipare all'elezione di esso. La plebe non

partecipava alla vita pubblica che attraverso alla Chiesa. La Chiesa,

centro fino dal terzo secolo, di interessi per tutti coloro che dalla

potestà laica erano meno favoriti, ottenuto pieno riconoscimento

giuridico e politico, avocò a sè a poco a poco le funzioni degli

antichi culti, ed al modo di essi fu considerata come funzione

pubblica e le fu affidata parte rilevante di quell'azione civile che

lo Stato più non poteva espletare. E poichè, come gli antichi canoni

sanciscono[160], il vescovo, nominato dal clero e consacrato dal

pontefice, deve essere eletto da tutti i fedeli; così anche quella

parte della popolazione che ne era altrimenti impedita, riuscì a

conseguire una partecipazione, per quanto tenue, alla vita cittadina.

Per necessità di cose, però, la Chiesa, entrata nell'orbita delle

istituzioni statuali ed uniformandosi ad esse, aveva ristretto

l'originario _corpus christianorum_ nel _sacrum venerabile concilium_

costituito dal corpo dei sacerdoti e l'azione della plebe nella

costituzione politica sarebbe stata ben presto ridotta al nulla, se

altre e più forti cause non avessero agito vigorosamente. Cominciata

verso la fine del secolo quarto la serie delle invasioni barbariche,

s'imposero riattamenti di mura e riordinamento dell'esercito. All'una

ed all'altra cosa gli imperatori tentarono provvedere. Abolita

l'antica libertà di disposizione di cui godevano le città per il

riattamento e la conservazione delle mura[161], Arcadio e Onorio nel

395 vollero destinata a tale scopo la terza parte del canone «qui ex

locis fundisque reipublicae annua praestatione confertur»[162]: ma,

essendosi questo reddito manifestato insufficiente, malgrado che alle

città fossero state restituite le «possessiones» tolte ad esse dagli

imperatori cristiani e donate alla Chiesa[163], l'anno dopo stabilirono

un'imposta apposita, confermata più tardi da Onorio e Teodosio[164],

che colpiva tutti indistintamente gli abitanti delle città — _ordines

et incolae_[165].

L'imposta alla quale _universi_ erano soggetti _portione suae

possessionis et jugationis_, era reale e colpiva solo i possessori,

compresi quei minori, più su ricordati[166]. Ma non bastava costruire

e mantenere le mura: bisognava difenderle. E agli imperatori, riuscito

vano ogni tentativo di riforma dell'esercito[167], ormai divenuto una

esosa ed obbligatoria contribuzione di uomini e di denaro e precipitato

dagli antichi nobilissimi elementi romani in un'accozzaglia spregevole

di barbari, di servi, di schiavi e di coloni[168]; come era riuscito

vano ogni tentativo di riorganizzare le curie e i collegi[169], non

rimase che concedere ai cittadini l'uso, fino allora proibito[170],

delle armi[171] ad esortarli a combattere per la difesa delle loro

persone e delle loro case. Tale appello muove _ad populum_[172]

Valentiniano, quando nel 440 Genserico si presenta minaccioso in

Italia; e lo ripete in speciale modo ai Romani, che le mura aureliane,

terminate da Onorio e restaurate da Probo, più non riuscivano a

difendere[173], imponendo a tutti indistintamente — «nullus penitus

excusetur» — la restaurazione e la «custodia murorum portarumque».

Tutti i cittadini, ormai, anche i nullatenenti dovevano cooperare

alla difesa della città: quegli oneri che prima gravavano direttamente

sui patrimoni e sulle terre, si trasformano in pesi personali. Non si

tratta soltanto di fornire i tironi e i cavalli: occorrono le forze e

il braccio di tutti; ed il ferro barbarico, aprendo aspre ferite, pur

nello strazio immane che ne consegue, oltre a deporre il germe fecondo

del sentimento della necessità che tutti combattano e tutti difendano

la propria città portò altre non meno gravi conseguenze.

Prima di tutto si veniva lentamente formando quell'insieme dei meno

favoriti, del quale si vede lo sviluppo successivo nell'_exercitus_

cittadino delle città bizantine, che comprende tutti gli armati _qui in

civitate inventi sunt a puero usque ad senem_[174].

Inoltre fin che gli oneri gravavano su coloro che possedevano terre, il

diritto di decisione spettava ai curiali, e più tardi, per mezzo del

_defensor,_ a tutti i _possessores_; ed il maggior vantaggio spettava

a quei _collegiati_ e a quei _corporati_ che soddisfacevano a tante

necessità della vita pubblica: mutate le condizioni e resa necessaria

la cooperazione di tutti; anche i minimi, che solo la Chiesa aveva

uniti alla collettività cittadina, ebbero diritto alla partecipazione

alla vita pubblica. E mentre già dal 443 Teodosio e Valentiniano[175]

avevano riconosciuto loro il diritto di decidere in merito

all'alienazione dei beni della città, i quali possono essere alienati

solo _cum communi consensu_[176], così da Maioriano li vediamo ammessi

all'elezione del _defensor: municipes, honoratos,_ PLEBEMQUE....

_adhibito tractatu atque consilio_, egli stabilisce, _sibi eligant

defensorem, factumque dematurent_[177].

Ed anche la posizione giuridica di tali beni venne, conseguentemente, a

mutare.

Che le alienazioni di questi fossero divenute frequenti è dimostrato

dalla costituzione del 443, che le proibisce quando non sieno promosse

da uno stato di estrema necessità. Tali beni pubblici segnano ora il

correspettivo dei nuovi aggravi militari richiesti ai cittadini, oltre

l'obbligo normale imposto dalla costituzione politica. Di fronte allo

Stato certe terre rappresentavano un certo contributo di soldati, di

annona, di tributi: _praebitio tironum, praestatio annonae, tributorum,

hospitalitatis_ etc. Talune, anzi, _terrae limitaneae, burgariae,_

avevano questa sola massima e specifica funzione di servire agli

obblighi della milizia. E da un punto massimo, segnato da queste terre

limitanee, sulle quali, per l'intensità con cui erano colpite da oneri

militari nessun'altra imposta gravava[178], si scendeva ad un minimo in

quelle terre che dovevano fornire contributi di varia indole, ciascuno

dei quali, e quello militare fra questi, era, necessariamente, meno

rigido e meno esteso che nelle terre della prima specie. Oramai anche

le città, per le continue esigenze della difesa, venivano accostandosi

alla condizione giuridica di quelle colonie militari, per cui il

servizio armato era scopo principale, e, come queste, erano obbligate

alla _munitio_[179]. Tale obbligo era generale; sola differenza era che

i coloni, appunto perchè tali, erano tutti proprietari di una terra;

i cittadini no; e, quindi, nelle città le terre pubbliche dovevano

più intensamente servire quasi di correspettivo al servizio personale

richiesto ai cittadini. L'economia, ormai poverissima, non s'imperniava

più sul denaro, ma sulla terra, che divenne il fattore dominante: e

ne conseguì, naturalmente, l'aumento considerevolissimo delle persone

risiedenti _in terra aliena_: come pure altre deviazioni giuridiche,

tra cui quella che riconosce l'autorità di scacciare il _metator_, non

soltanto al proprietario, ma anche alla stessa plebe, concepita così

come in un rapporto stabile con la terra[180]. Questa ascensione della

_plebs_ è importante anche da un altro lato: prima, come abbiamo visto,

della tutela della _plebs_, sia _urbana_ che _rustica_ era incaricato

il _defensor_. Di esso qui non si parla: prova evidente, a mio credere,

che esso andava restringendo la sua autorità entro la cerchia delle

mura o pochissimo al di fuori, anche prima che Maiorano con la sua

costituzione del 458 sanzionasse ufficialmente questo mutamento[181].

Questo forzato equiparamento di tutte le classi, fatta eccezione dei

_senatores_ e dei più potenti, porta alla decadenza irrimediabile

del _defensor_, e dà luogo alla trasformazione finale fattane da

Giustiniano, il quale, quando riconquistò l'Italia, lo ridusse alla

condizione di un semplice emissario del governo centrale[182].

§ 11. — Tra le disposizioni di Maioriano e quelle di Giustiniano non

corre soltanto un secolo: cade fra esse il regno di Odoacre e quello

degli Ostrogoti. Nè l'uno nè l'altro furono senza conseguenze sulla

costituzione italiana, ma il primo, per la sua corta durata, non segnò

che il principio di un sistema, che divenne normale solamente con i

Goti.

Odoacre, come è noto, concesse ai suoi soldati il terzo delle

terre romane, e queste, dopo la sconfitta di Ravenna, furono date

agli Ostrogoti. Siccome questi erano in maggior numero dei primi

ed accolsero anche nelle loro file numerosi gruppi dei precedenti

conquistatori[183] furono necessarie altre terre, le quali vennero

distribuite con equanimità rimasta famosa, dalla _tertiarum deputatio_

presieduta da Liberio e furono assegnate con i _pittacii_[184].

Le terre pubbliche, nella terribile condizione in cui si trovavano

le curie[185], vennero incamerate dal fisco del re, il quale, per

mezzo del _curator_, sotto il controllo diretto del _comes Gothorum_,

invigilò sui prezzi, sulle vendite, sulle distribuzioni dei generi di

prima necessità[186].

Ma se questo fu l'andamento generico, noi non sappiamo con precisione

le vere condizioni dell'assegnazione. Bisognerebbe conoscere la grande

varietà di usi e di consuetudini, che risalivano ai primi tempi della

conquista romana; usi che l'Impero non aveva unificato e di cui si

intravede l'esistenza in quel diritto romano volgare, formatosi nella

pratica accanto al diritto romano classico[187]: diritto volgare che

ebbe, come si vedrà, singolari manifestazioni anche nel campo del

diritto pubblico.

L'importanza dei Goti non deve essere considerata soltanto per la

azione che i resti di questo popolo sopravvissuti alla sconfitta finale

e rimasti in Italia, possono avere esercitata, servendo quasi di ponte

di passaggio verso la più fiera invasione germanica[188]; bensì deve

essere considerata per l'influenza decisiva che la costituzione gotica

ebbe in Italia durante il regno barbarico.

È fuori di dubbio che le curie rimasero, benchè in tristissime

condizioni. Quanto al rimanente della popolazione urbana, il Gaudenzi,

basandosi sul cap. 64 dell'editto teodoriciano, che stabilisce

che l'uomo libero _nulli obnoxius civitatis_, che abbia violata

un'ancella altrui vergine, sia sottoposto ad una vigorosa fustigazione

e poi _vicinae civitatis collegio deputetur_, ritiene che lo Stato,

obbligando tutti i collegi solidalmente al pagamento integrale della

_lustralis collatio_, li abbia costretti a fondersi in un collegio

unico divenuto servo della città[189].

L'idea contiene, secondo me, gran parte di vero; ma non mi pare che

quella fusione dei collegi, diversi per attribuzioni, per mansioni

e per lavoro ed ognuno dei quali, in quanto «obnoxius civitati», era

obbligato a certe peculiari prestazioni, sia avvenuta nel modo indicato

dal Gaudenzi. Io ritengo che la diversità etnica dei Goti e dei

Romani, la differente condizione sociale ed economica e la differenza

di culto, abbiano strette tutte le classi romane meno elevate — non

le sole corporazioni — in un rude isolamento. I Goti soli avevano il

diritto alle armi, ed essi soli erano esenti da imposte[190]; e, di

più, il concetto politico di Teodorico, che giustamente prevedeva

nell'affratellamento livellatore della Chiesa cattolica,[191]

l'affievolirsi di ogni egemonia del suo popolo, tenne lontani i

vincitori dai vinti, dei quali, come abbiamo veduto, anche gli infimi

erano entrati a far parte della vita cittadina. Oltre le imposte in

denaro ed in natura, bisognava richiedere di continuo le prestazioni

personali, per la necessità della difesa, delle fortificazioni, dei

trasporti, dei servizi sussidiarï, delle opere pubbliche[192]. E

come da un lato la popolazione diminuiva sempre più[193] e dall'altro

l'artigianato andava ognor più disgregandosi[194], gli Eruli prima ed

i Goti dopo, furono tratti a considerare la città tutta — corporati e

non corporati compresi — come solidalmente responsabile delle imposte

e delle prestazioni, ed ogni individuo come legato ad una determinata

città: _obnoxius civitati_, come dice Teodorico[195].

Già le fonti romane degli ultimi anni del secolo quarto parlano del

_consortio_ cittadino ad _portus et aquaeductus instaurationem_, ed al

tempo di Giustiniano lo si vede esteso alla _murorum extructionem_,

da cui nessuno può essere scusato[196]. Teodorico, parlando delle

persone che potevano esser possedute per un trentennio ricorda i

curiali, i collegiati ed i servi[197]. Ma, a provare che con la

parola _collegiati_ non s'intendono solo i corporati, ma tutti i

cittadini vincolati alla città, mi sembra decisivo il raffronto col

Breviario Alariciano[198], il quale conserva la disposizione del Codice

Teodosiano,[199] con cui si richiamano alla loro città i collegiati

fuggitivi, mentre non conserva alcuna delle molte costituzioni che

concernono le corporazioni.

Dunque _collegium_ indica tutti i vinti legati alla città, non i soli

corporati.

Di più i Goti portarono una modificazione sostanziale che, se ebbe poca

efficacia dove la dominazione bizantina potè cancellarne gli effetti,

ne ebbe però grandissima nel territorio conquistato dai Langobardi.

Essendo stato tolto ai Romani l'uso delle armi, ma non gli aggravi

accessori ed annessi al servizio militare, questi, uniti agli altri

obblighi finanziarî ed amministrativi ed ormai consuetudinarî, si

fusero e si confusero con essi, e gli oneri delle albergarie, dei

trasporti, del rifacimento e costruzione delle mura, delle strade,

degli edifici pubblici[200] etc., per i quali occorreva così il

materiale, come la mano d'opera, cambiarono la loro natura giuridica.

Per il fatto che tutti vi erano sottoposti, sparì l'antica massima

romana che distingueva gli oneri rurali dai cittadini, per ragione

della sostituzione possibile solo nei secondi: per il fatto che

vi erano astretti anche i nullatenenti, venne una limitazione al

tradizionale concetto dei _munera patrimoniorum_[201], dalla quale

scaturì un sistema che ebbe a base l'ibrido concetto dell'abitazione.

E così fu ristretto ancor più l'elemento personale poggiato su una

capacità che già da tempo si era venuta ognor più limitando nel diritto

di mutar sede, ed il quadro fu completato: soggetto all'_auctor_ il

commendato, soggetto al proprietario il residente in terra altrui,

vincolato il colono alla terra, legato l'operaio alla corporazione, il

decurione alla curia e, ora, anche il cittadino alla città.

Il dualismo fra il partito nazionalista e quello romanizzante,

scoppiato violento alla morte di Teodorico e terminato con la disfatta

finale dei Goti, stremando ancor più l'Italia con rovine e con stragi,

ribadì il ferreo anello che strozzava le città.

Le terre comuni cittadine furono incamerate, come ho detto, dal fisco

regio, il quale ne ebbe la proprietà fino ad allora goduta dalle città;

ma, apparentemente, non si portarono modificazioni gravi allo stato di

cose precedente, perchè i cittadini continuarono a goderne. Si instaurò

così un diritto d'uso che trovava la sua base nella consuetudine

anteriore e i suoi limiti nella volontà regia[202].

§ 12. — Le prime circoscrizioni ecclesiastiche, le urbane,

sostituendosi a quelle pagane, ne avevano calcato le linee. E come

queste comprendevano con la città i mille passi, anche la parrocchia

cittadina ebbe a conseguire gli stessi confini. Infatti un'antichissima

tradizione cattolica, consacrata nei canoni e nei concili, considera

il vescovo, oltre che come supremo gerarca nell'ambito della diocesi,

anche come titolare della parrocchia della città cui il vescovo

è preposto: il pontefice stesso, prima di essere il capo della

cristianità, è il parroco di Roma, e come tale, fino al penultimo papa,

il primo atto compiuto da lui era la visita alla chiesa di S. Giovanni

in Laterano, considerata come la matrice di Roma.

In questo ambito, la Chiesa, come chiesa cittadina, esercitò le sue

funzioni religiose e le statuali; ma non riuscì ad equiparare le

condizioni della plebe rustica _extra muros posita_ a quelle della

plebe cittadina. Due cause egualmente invincibili vi si opposero: da

un lato il criterio dell'inamovibilità dal fondo, ormai predominante;

dall'altro l'azione del fisco bizantino che subentrò a quello gotico

con qualche nuova e maggiore estensione.

Infatti nella costituzione del Codice giustinianeo[203] riportata

più su, si mira a proteggere la _plebs rustica extra muros posita_,

sia che risieda in terra pubblica che in privata, dalle angherie del

_rationalis_, mentre quella rustica in genere è tutelata contro le

angarie di coloro che «rectoribus provinciarum obsequuntur». E questo

e la diversità dell'_obsequium_, che l'una e l'altra plebe è costretta

a fornire, provano come la prima rientrasse nelle grandi linee

della plebe rustica piuttosto che di quella urbana: tanto più che la

legislazione imperiale mirava a considerarla come assimilabile a quella

dei fondi imperiali[204].

Ma se la Chiesa non riuscì a fondere la _plebs rustica extra muros

posita_ con la _plebs urbana_, nemmeno all'impero riuscì ad equipararla

a quella colonica. E ciò per varie cause: la mancanza nella nostra

Italia del latifondo, nel senso che questa parola ha per l'Africa;

il formarsi del colonato dal fissarsi dei patti stabiliti nelle

prestazioni coloniche, prima a tempo e poi perpetue; il mantenersi

immutato delle circoscrizioni romane, per le quali le terre ove questi

abitavano furono sempre distinte dal contado e sottratte all'arbitrio

modificatore di un singolo; l'azione coordinante della chiesa per la

quale tutti i membri di una determinata circoscrizione sono parificati

nel diritto di eleggere il proprio antistite; la breve durata

della legislazione bizantina. Tutte queste cause impedirono che la

legislazione imperiale avesse il suo effetto e favorirono il mantenersi

di questa classe singolare fra la popolazione cittadina e quella

propriamente rurale.

Così al quadro delle classi sociali si deve aggiungere una nuova

gradazione fin qui ignorata; così al confronto del Beaudoin fra i

doveri dei cittadini verso la città e i doveri dei coloni verso il

_fundus_, bisogna immettere un terzo elemento medio — la _plebs rustica

extra muros posita_ — alla quale realmente si possono contrapporre gli

altri due, perchè quest'ultimo ha diritti ed oneri, che corrispondono

alla condizione giuridica degli altri.

§ 13. — Resta che consideriamo ora le divisioni territoriali interne

della città.

La grandezza di Roma cominciò quando le originarie tribù precittadine

si fusero in nuovi nuclei legati alle circoscrizioni territoriali,

che delle antiche tribù conservarono solo il nome, ciò che è segno

dell'armonica e completa fusione degli elementi etnici cittadini. Le

tribù cittadine, che per lungo tempo rimasero immutate nel numero e nei

confini, erano indicate tutte con nomi locali: _suburana, esquilina,

collina_ e _palatina_. La posteriore divisione del territorio, su

diciassette tribù, dà un solo nome locale: _clustumina_, mentre le

altre portano tutte il nome di qualche gente patrizia[205], sotto il

patronato della quale si trovavano.

La tribù era insieme una divisione territoriale ed amministrativa,

in base alla quale, sotto la direzione dei _curatores tribuum_, si

faceva il reclutamento, il censimento e la percezione del _tributum_.

Per esse si compievano anche offici religiosi, per mezzo di collegi

— _collegia compitalicia_ — presieduti dai _magistri_, onorando

i _lares compitales_ con feste annuali che ebbero appunto il nome

di _compitalia_, e si provvedeva alla _cura urbis_ per mezzo dei

pretori[206].

L'importanza della tribù aumentò con la repubblica, a tutto scapito

dell'elemento strettamente territoriale di essa, poichè, rimasta

politicamente intatta, finì con l'essere sostituita amministrativamente

dai _vici_, nati e causati dall'enorme incremento della città.

Il Marquardt[207] sostiene che i _vici_ ricevettero un carattere

amministrativo officiale da Augusto, ma a me sembra che il passo di

Svetonio, dove si parla del _recensum populi_ ordinato da Cesare come

_praefectus morum_ e compiuto _nec more nec loco solito sed_ VICATIM

_per dominos insularum_[208], sia da interpetrare come l'annuncio di un

nuovo sistema officiale della distribuzione della popolazione per vici

nella costituzione politica. Difatti lo stesso Svetonio, nella vita

di Augusto[209], si limita a dire che egli ripetè ciò che aveva fatto

Cesare. Non per questo io intendo dire che il concetto del Marquardt

sia privo di base; ma esso va inteso nel senso che Augusto, iniziatore

del principato, attuando questo sistema, ne rendeva normale l'uso per i

propri successori.

È logico ammettere che, anche prima del loro riconoscimento giuridico,

questi vici compissero funzioni necessarie alla vita sociale del tempo

e, verosimilmente, funzioni religiose.

Festo conosce tre specie di _vici_: i _rustici_, aggregati di case in

campagna; i _suburbani_, aggruppamenti di edifici, «continentia» alle

mura della città che «itineribus regionibusque dissimilibus discriminis

causa sunt dispartita»[210] e, finalmente, gli _urbani_ propriamente

detti, i quali originariamente erano costituiti dal _pervium_ per il

quale «habitatores ad suam quisque habitationem habent accessum». Il

Digesto ha appunto un passo in cui si delimitano i casi, in cui questi

vici debbono essere considerati come _viae publicae_ e come _viae

privatae_[211]: e da esso appare come questi strettissimi vicoli,

_angustissimae semitae_, come dice Cicerone[212], o _tenues vici_,

come li chiama Marziale[213], erano contrapposti alle _viae_, dette

anche _plateae_ dal glossario latino parigino[214], che erano le _viae

latae a porta in portam_, e che, secondo l'antichissimo sistema latino

accolto da Roma e da questa applicato in tutte le colonie, dividevano,

intersecandosi perpendicolarmente nel _forum_, la città in quattro

parti.

I vici, come istituzione amministrativa, erano una specialità di Roma

e forse, ma è molto discutibile, di qualche altra città. Cesare,

nelle prescrizioni di edilizia e di viabilità della sua _lex Julia

municipalis_, non parla mai di _vici_, ma sempre di _viae_. Il De

Marchi[215], che tende a non far distinzione fra Roma e le altre città,

crede che queste ultime, infinitamente più piccole della metropoli, —

come conosciamo dall'estensione, molto ristretta, del loro circuito

— non avessero altra divisione che quella in quartieri e che questi

fossero delimitati dalle _viae_. Infatti delle grandi città solo la

_notitia urbis_ di Costantinopoli nomina per quartiere un certo numero

di «collegiati qui e diversis corporibus ordinati, incendiorum solent

casibus subvenire». Ma anche ammettendo — e non si può farlo senza

grandi riserve — che qui per quartiere si intenda proprio la quarta

parte della città, il Declareuil[216] fa giustamente osservare che

altri passi[217] fanno ritenere che questo fosse l'eccezione e non la

regola. Ed in realtà solo a Bisanzio, a Roma, più tardi a Ravenna e a

Napoli, troviamo la divisione in _regiones_: divisione di cui non si ha

traccia quasi in nessun'altra città[218].

Attribuzioni specifiche di vero interesse municipale non vengono

affidate a questi quartieri durante la repubblica ed i primi secoli

dell'impero: ma non per questo debbono essere rimasti senza importanza

per la popolazione cittadina, specialmente plebea, per ragioni del

culto speciale che in essi si celebrava. Lo dimostra il fatto che hanno

continuato a sussistere per tutto questo tempo; e più tardi, quando,

forse per l'avvento del cristianesimo, stavano per perdere la loro

ragione di essere, furono rinvigoriti dal sistema delle distribuzioni

granarie.

Si è molto discusso se tali largizioni, almeno come istituzioni normali

e periodiche, avvenissero in tutte o almeno in gran parte delle città

dell'impero[219]. In realtà i municipi non erano obbligati a nutrire

la plebe e fare ad essa distribuzioni gratuite[220]: i rescritti

imperiali di Marco Aurelio e di Vero stabilivano i prezzi cui si

poteva e doveva vendere il frumento[221], ma lo zelo dei particolari vi

suppliva così spesso che le fonti stesse parlano di queste elargizioni

e le disciplinano. Inoltre se varii indizi fanno pensare che queste

costituzioni imperiali sieno decadute nell'osservanza durante il corso

del terzo secolo, come si dovrebbe indurre dal passo di Erodiano in cui

si parla delle casse frumentarie della città della Gallia, di cui si

impadronì Massimino: la presunzione diviene sempre più sicura quanto

più, coll'avanzarsi della decadenza, si trasforma la costituzione

politica, e la plebe, caduta nella desolazione generale, entra a far

parte della cittadinanza.

Come dissi, il suo primo ingresso essa lo fa indirettamente attraverso

la Chiesa, la quale, con quella virtù di adattamento splendidamente

lumeggiata dal Fustel de Coulanges, si appropriò quanto più potè

degli ordinamenti laici statali. A quel modo stesso che, come risulta

certo, fu affidata al vescovo la sorveglianza sulla vendita del pane

e degli altri commestibili[222], possiamo presumere che, quando la

miseria impose le distribuzioni gratuite[223], queste fossero fatte,

con tutta probabilità dal vescovo[224]. E dato che tutte le classi

della città erano chiuse nei rispettivi collegi, ordini e numeri, fatta

eccezione della parte della cittadinanza a cui queste particolarmente

si rivolgevano e che pure doveva esser determinata, la divisione

unica possibile sembra essere stata quella dei quartieri, i quali —

mantenutisi sempre — si rendevano ora necessari anche per la difesa

e la manutenzione delle mura imposte a tutti i cittadini. Oltre alle

conseguenze già accennate, ne scaturì il bisogno di una divisione

territoriale della città più consona ad accogliere il nuovo sistema

dell'_exercitus civium_. Nei grandi centri, dove la costituzione

corporatizia perdurò più a lungo, l'influenza della schola bizantina

si fece assai sentire, anche nella distribuzione territoriale delle

_regiones_. Così a Roma, a Ravenna, a Napoli ed in qualche altra città.

Negli altri luoghi, dove il centro urbano non si era scostato molto

dalla primitiva distinzione in quartieri, questi restarono a base di

tutto l'ordinamento.

I _corpora_, gli _ordines_, i _numeri_, ormai stremati, erano incapaci

di un'azione salda e forte; e così furono assegnate alle divisioni

territoriali tutte quelle incombenze di cui la città, auspice ormai la

Chiesa, era tuttora capace. Ed era pur fatale che fosse così! Ormai

tutto faceva pernio sulla terra ed anche le divisioni delle città

subirono la prevalenza dell'elemento terriero.

La venuta dei Goti, più che modificato, sembra che abbia aggravato e

reso più rigido questo sistema, il quale serviva mirabilmente a fondere

la città nell'unico _collegium civitatis_.

Nè diversamente agì la breve dominazione bizantina. Ma questa, però,

portò una modificazione sostanziale, di cui le fonti gotiche non ci

danno nessun indizio e che, quindi, si deve attribuire esclusivamente

al sistema tributario bizantino.

Sappiamo che il fisco del re goto si era appropriato la massima parte

delle terre pubbliche, ma non pare che toccasse la posizione giuridica

della _plebs rustica extra muros_ nella sua relazione con la città e

più propriamente col vescovo: tanto più dato il sistema di tolleranza

adottato da Teodorico.

Giustiniano, invece, col sostituire il fisco suo a quello dei Goti,

non riuscì ad eguagliare le terre intorno alla città alle altre terre

fiscali, come era sua intenzione, nè a staccarle dalla città, cui la

parrocchia cittadina ed i diritti di uso le legavano, ma privò coloro

che vi risiedevano dei vantaggi inerenti alla città stessa e cioè della

partecipazione alle distribuzioni ed alle elemosine, che il vescovo

faceva alla plebe delle città, preparando così il terreno a successive

modificazioni ancor più gravi, delle quali studieremo lo svolgimento

nel capitolo seguente.

§ 14. — In conclusione, mentre nella città la popolazione,

tradizionalmente divisa negli antichi nuclei, si polarizza verso le

nuove più pratiche e più feconde divisioni territoriali, le quali,

pur senza acquistare per varî secoli ancora consistenza giuridica,

esercitarono tuttavia notevole azione sulla vita cittadina; al di

fuori, in contatto immediato, si mantiene una classe che non è più

di liberi, ma non è nemmeno di coloni. Ed a questa classe è dovuta in

gran parte, come vedremo, la meravigliosa fioritura dei nostri comuni

medioevali.

La vecchia Roma, negli ultimi suoi secoli, preparava il terreno agli

istituti che, rinsanguati dai Germani, formarono poi il sistema

dello Stato barbarico; ma quella fatidica fattrice di civiltà non

dimenticò il mezzo perchè anche il feudo, con l'evolversi dei tempi,

avesse a cadere, e perchè su di esso si formasse una nuova e più

elevata civiltà. Ed attorno alla città, dove restò la culla delle

manifestazioni civili, pose una mirabile cinta contro cui si spuntò

l'ira rapace dei dominatori terrieri e si infranse l'azione torpida del

sistema curtense. E come già dalla fine del secolo quinto aveva dato il

nome all'elemento fondamentale del feudo, — il _beneficium_ — alla fine

del sesto non mancò di darlo a questo circuito. E l'una e l'altra volta

con la voce dell'organo allora più vitale della romanità: la Chiesa.

Come Pietro Crisologo ricorda il «beneficium»[225], così Gregorio Magno

parla della _massa_ nel senso di quella parte più aderente alla città

e pur fuori di essa, che serve a nutrir questa e ne forma quasi una

necessaria appendice.[226]

La città italiana nell'alto Medio Evo: Il periodo langobardo-franco · 第 7 / 24 题