§ 1. L'antica cerchia di Roma primitiva. — § 2. La cerchia murata
del IV sec. av. Cr. — § 3. I _Mille Passus_. Determinazione
territoriale. — § 4. Determinazione dei _Mille Passus_ riguardo
alle magistrature. — § 5. _Mille Passus Urbs e suburbium._ — § 6.
Differenza fra Roma e le altre città: _Pomoerium e Continentia
Aedificia_. — § 7. Determinazione dei _Mille Passus_ rispetto
ai plebei. — § 8. Determinazione dei _Mille Passus_ rispetto ai
beni pubblici. — § 9. Determinazione dei _Mille Passus_ rispetto
al culto. — § 10. Città e campagna negli ultimi anni dell'impero
d'occidente. — § 11. La conquista gota. — § 12. Città e campagna
sotto i Bizantini. — § 13. Le divisioni territoriali interne delle
città. — § 14. Conclusione.
§ 1. — Nei primi tempi storici Roma fu costituita dall'esiguo numero
delle _gentes_ delle tre tribù dei Ramnes, dei Tities e dei Luceres,
costrette più che disposte ad unirsi su di un territorio assai limitato
per necessità della comune difesa contro l'ostilità convergente degli
elementi circostanti. Ognuna di esse, infatti, conservava inalterato
l'assetto genetico interno sotto il potere, più di coordinamento
che di effettivo comando, del «rex», insieme col quale cooperavano
— per diritto proprio e non per nomina di lui — i capi delle singole
«gentes».
Questa condizione di cose fece sì che le linee fondamentali
dell'organizzazione politica romana si formassero in modo singolare.
Il perdurare delle lotte interne ed esterne indusse a costituire un
nucleo più saldo e durevole, favorito dalle condizioni topografiche,
nucleo che divenne così capoluogo ad un tempo del territorio e centro
di organizzazione della difesa. Ed a questo fenomeno, per cui già
si divergeva dal primitivo sistema barbarico, nel quale, pur in sedi
relativamente fisse, oltre la rotazione delle terre, troviamo la vita
in villaggi facilmente abbandonabili, si aggiunse, come effetto a
causa, quello della maggior considerazione della terra stessa. Questa,
appunto perchè limitata, ebbe tanta importanza da superare quella
dei rapporti familiari, prevalenti nell'organizzazione barbarica, e
costituì la base di ogni rapporto giuridico.
Sotto l'auctoritas del pater[2], oltre i parenti, vivevano anche tutti
coloro che, per vicenda sfortunata di guerra — deditio — o per patto
amichevole — applicatio — si trovavano alla sua dipendenza[3].
Lo Stato primitivo costituisce — si sa — un cielo chiuso entro cui non
si entra che attraverso l'«hospitalitas»[4]. Nell'epoca in cui prevale
il potere dei capi delle «gentes» di fronte a quello del re, che, in
tempo di pace, si limita a regolare i «Sacra» e lo sviluppo edilizio,
anche questo diritto di rappresentanza è esercitato prevalentemente
dai «patres». Più tardi, però, il potere regio, favorito dalla
naturale scissione degli antichi gruppi gentilizi in più piccoli nuclei
famigliari riconnessi al capostipite ma da esso distinti e separati, fu
avvantaggiato enormemente per il rapido incremento della popolazione.
Quest'aumento, dovuto in parte alla necessità di soddisfare bisogni,
ai quali il sistema agnatizio non sopperiva affatto o inadeguatamente,
e, in parte di gran lunga maggiore, causato dall'immissione di
elementi vinti ritenuti meno pericolosi se tolti dal luogo di origine,
portò alla costituzione entro la «civitas» di una classe speciale in
condizione giuridica inferiore a quella dei «cives» originarii.
E, questa classe si formò sotto la _manus_ del re.
È certo che le leggende dell'«asylum» e del ratto delle sabine, con
cui si risolveva il problema dell'aumento della popolazione, sono
di origine forestiera e quindi, presumibilmente, ostili ai romani;
ma appare altrettanto evidente, dal complesso dei miti con i quali
questi ultimi cercarono di modificarle, la modestia delle origini e
il lungo perdurare nello stadio primitivo[5]. Di più noi sappiamo
per testimonianza concorde delle disposizioni dell'antico diritto
quiritario e delle narrazioni degli scrittori[6] che intorno ad ogni
«domus» correva un _ambitus_ di origine sacrale[7] che la cingeva da
tutti i lati e che l'_insula_ dei quartieri popolari — quel vasto
agglomerato di case a diversi piani e a muri comuni — è di epoca
posteriore.
Popolazione scarsa, dunque, ed occupante nello spazio limitato della
città un'estensione relativamente assai lata.
Si aggiunga che la scienza ha dimostrato — il Vico con meraviglioso
genio l'aveva intuito — che le divinità adorate in appositi templi
fuori del «pomoerium» non che diverse erano addirittura straniere a
quelle adorate in Roma. E se si riconnettono tutti questi dati con la
leggenda dell'uccisione di Remo, la cui importanza, notata anche dal
vecchio Varrone, consiste nel carattere sacro attribuito alla fossa,
destinata a raccogliere la città entro un cinto inviolabile che non può
essere oltrepassato se non in luoghi appositamente determinati e cioè
le porte; se ne deduce la conseguenza che in immediata vicinanza della
città, ma separati dal vallo e dalla fossa, ci dovessero essere quei
popoli vinti che per misura di sicurezza Roma strappava al suolo nativo
e aggregava a sè collocandoli sotto l'«hospitalitas» del re.
Ho parlato di vallo e di fossa e non di mura perchè la costruzione ed
il culto di queste è posteriore: la leggenda parla di Romolo che uccide
il fratello per aver superato di un salto la fossa già scavata o il
solco dell'aratro che segnava il luogo ove avrebbe dovuto esser quindi
scavata[8]. Non si parla affatto di mura. E il contatto continuo del
vincitore col vinto, ostile per odio recente e per diversità antica
di origine e di culto, spiega perchè fosse considerato come delitto
capitale il traversare il vallo fuori che per le porte[9]. I nomi dei
luoghi adiacenti alla Roma primitiva, infatti, sono tutti eponimi di
genti plebee; stirpi diverse, cioè, da quelle originarie di Roma.
Così il _Celius_, le due _Exquiliae_, l'_Oppius_, il _Cespius_, e
così via. Invece entro il «pomoerium» si trovavano in pari condizione
giuridica le tre tribù originarie, le cui divinità si mantennero
contemporaneamente e con pari vigore fino al tardo prevalere di Giove
capitolino, che personifica e rappresenta l'unificazione di Roma.
Ma un allargamento di questo concetto non avviene che nel secolo
IV, quando, con la costruzione delle mura, si inizia un'amplissimo
movimento di riforme che rinnuova tutta la vecchia Roma. Infatti
la definizione del pomerio dataci dai libri auspicali[10] come di
un «locus intra agrum effatum per totius urbis circuitum pone muros
regionibus certis determinatus, qui facit finem urbani auspicii» è
posteriore, come si scorge chiaro dalla menzione delle mura, alla
costruzione delle mura stesse ed è stata presa a torto come prova
dell'identità del «pomoerium» col cerchio murale. La prova si evince,
a mio parere, da una induzione, che ritengo legittima, intorno
all'antichissima distinzione degli auspici in urbani e non urbani (ben
differente dall'altra «domi et militiae»); poichè se si tien presente
che il diritto di consultare la volontà divina spettava esclusivamente
ai patrizi[11] si dovrà anche ammettere che tale diritto in origine
spettasse soltanto alle «gentes» comprese entro il pomerio. E così
si spiega pure come l'Aventino, in tempi posteriori a quelli indicati
dalla tradizione, ma anteriori alla costruzione delle mura, rimanesse
fuori della cinta per il suo carattere forestiero e plebeo, essendo
abitato dai cittadini delle città latine vinte e dagli schiavi che ivi
si rifugiavano nell'«asylum»[12]. E si chiarisce l'altro fenomeno, non
meno importante, che solo dopo lunghe lotte la triade capitolina riuscì
a prevalere sulle altre divinità[13].
§ 2. — Il nostro Bonfante, con un'indagine tenacemente perseguita,
ha dimostrato che nella famiglia romana sui membri che compongono
il gruppo familiare vi è un'autorità di natura politica tanto forte
da tenere il predominio sull'elemento patrimoniale nel passaggio
ereditario: autorità che ha una corrispondenza completa e mirabile
nel campo del diritto pubblico e che fa sì che al modo stesso con cui
nello Stato il capo apparisce come il rappresentante di un gruppo che
non muore mai, così anche la famiglia è un perenne organismo politico
il cui capo si perpetua per la designazione del successore fatta
dal predecessore[14]. Ma questo stato di cose che poteva prevalere
finchè le organizzazioni politiche di ordine superiore erano scarse o
fiacche, doveva mutarsi quando le forze centrali dello Stato operarono
con efficacia. Ne venne che questo acquistò tanto maggior consistenza
quanto più quelle, suddividendosi, formarono nuovi nuclei legati alle
«gentes» originarie da vincoli che andarono sempre più indebolendosi
fin quasi a sparire del tutto.
Noi sappiamo come di diritto facevano parte del senato quei «patres»
che, successori dei capostipiti delle genti originarie, erano i
custodi di ciò che costituiva l'anima della gente stessa: i _sacra_,
le _feriae_, i _sepulcra_. E ci sedevano — come irrefutabilmente
dimostra la mancanza di un sistema di maggiorascato e l'uso assoluto
del regime della designazione — appunto perchè tali e non per ragioni
di parentela[15]. Il fulcro della gente era costituito dal suo culto
interno: chi dal «pater» morente era ritenuto il più atto ed il più
degno a succedergli acquistava con la designazione (dopo la relativa
accettazione) tutti i diritti annessivi, dai _decreta gentilicia_
all'_auctoritas_ senatoriale. Il tratto caratteristico dell'eredità
romana per cui all'erede è imposto ex iure — e questa è la peculiarità
— l'onere della custodia e del mantenimento dei «sacra» anche quando,
come al tempo di Cicerone, era divenuto gravissimo, non si spiega
se non pensando ad un'epoca in cui invece costituiva l'elemento di
maggior rilievo di tutta l'eredità medesima, la quale — si badi — era
impossibile senza designazione di erede. E quest'epoca, per la natura
eminentemente religiosa dei «sacra», corrisponde a quello stadio
primitivo in cui l'elemento religioso predomina e, cioè, l'epoca regia.
Era dunque la proprietà dei _sacra_ e dell'_hedificium_ in cui questi
si conservavano che dava diritto di partecipare all'assemblea la cui
«auctoritas» aveva come scopo precipuo l'osservanza, il mantenimento e
sopratutto il contemperamento dei vari _mores ritusque majorum_[16].
I rami derivati dai ceppi primitivi — patres minores — non potendo
vantare eguali diritti, furono logicamente esclusi dal senato. Però,
come compievano essi pure funzioni vitali per lo Stato, ottennero
di partecipare al pubblico reggimento mediante un'altra assemblea
— _comitia curiata_ — cui aprivano l'adito requisiti differenti,
adeguati al contributo fisico, intellettuale e finanziario che
questi rami portavano a prò della collettività. E come questo non
poteva aversi senza la presenza _assidua_ — è il termine usato dalle
fonti — nello Stato: e questa, alla sua volta, inconcepibile senza
un valido substrato economico, non poteva basarsi che sulla terra,
questi requisiti ebbero anch'essi per base l'elemento realistico della
proprietà.
Ma intanto ne conseguì che, pur rimanendo inalterata la base realistica
dei diritti pubblici subiettivi, accanto ad una proprietà quasi
sacrale, cui ex iure essi erano vincolati, se ne ammise un'altra di
minor efficienza intima alla quale era necessaria la concomitanza di
elementi personali.
Nè l'evoluzione si fermò qui: questi elementi personali, una volta
ammessi, agirono con intensità sempre più forte fino al punto di avere
a base non più la proprietà ma l'abitazione. Così entrarono i plebei.
Insieme con i plebei vivevano intorno alla città anche quei clienti che
per varie e note cause si erano staccati dalle originarie dipendenze
patronali e, sempre crescenti di numero, formavano un insieme ben
distinto — come lo prova l'esistenza dei _concilia plebis_ — dai
«patres» e dai «patricii». I loro nuclei davano luogo, attraverso
ad una lenta e faticosa selezione, ad un elemento nuovo, ricco,
forte e potente, il quale, per la diversità di culto e di origini,
poteva esplicare tendenze disgregatrici. Inoltre i plebei, cooperanti
anch'essi alla vita cittadina e alle guerre, erano indotti a ribellarsi
— e lo fecero con tenacia e moderazione mirabili — a quella condizione,
imposta loro dall'egemonia assoluta delle classi più elevate, per
la quale il loro contributo di forze e d'armi era considerato dallo
Stato come il correspettivo dell'occupazione del suolo pubblico su
cui abitavano[17]. Lungamente vissuti su quelle terre nella stessa
posizione di fronte allo stato che i clienti di fronte ai patroni[18]
e ormai ignari dei remoti patti con cui i loro progenitori erano
entrati nella «civitas», si sentono — e vogliono esser riconosciuti —
meritevoli di una maggior tutela giuridica e di un più ampio godimento
dei frutti delle vittorie.
Per la pressione delle contingenze esterne, per il timore di un
dissolvimento dell'unità così a lungo e con tanta fortuna mantenuta,
verso la fine del IV secolo av. Cr. i dominatori, stremati
dall'invasione gallica, vennero a patti con i plebei e concordarono
con essi una di quelle leggi eminentemente contrattualistiche, la cui
natura è stata messa in luce dal Dallari[19].
Da allora, giustamente, il Pais fa datare il risorgimento definitivo di
Roma per la sua fatidica missione. La piccola cinta primitiva cede il
posto ad un valido muro che racchiude in più ampio giro la cittadinanza
rinnovellata da nuova costituzione. Entro il muro furono chiusi anche
tutti coloro che, topograficamente, già formavano un tutto unico con
la città stessa. Ma neanche così, presumibilmente, si giunse ad aver
sufficiente numero di braccia per il compimento impellente di opere
pubbliche, sopratutto di difesa[20], e fu necessario attribuire alla
città una parte del territorio circostante, il quale venne determinato
con l'antichissimo sistema decimale dei latini.
§ 3. — Documenti sincroni o sicuri che indichino l'estensione precisa
della zona esterna attribuita alla città, ma con una serie di caute
deduzioni mi sembra di poter giungere ad un'accettabile soluzione del
problema.
In primo luogo è pacifico che la prima e principale funzione del
pretore plebeo è quella di proteggere la plebe dalle «angariae».
Ora è altamente significativo che questo magistrato abbia sempre
esercitato la sua giurisdizione oltre che nella città anche mille passi
all'intorno. Non solo: la prima magistratura che compare negli albori
repubblicani non è costituita dai consoli, ma dal _praetor_[21] o
_judex_, al quale questi sono succeduti. E questa oscura magistratura
di transizione, su cui le successive hanno trovato fondamento, mi
pare di importanza peculiare per la storia costituzionale di Roma,
perchè, oltre a segnare il passaggio dal sistema monarchico a quello
repubblicano, essa indica anche che si è allargata la originaria base
del cittadinatico concedendolo anche a coloro che abitavano fuori delle
mura purchè a distanza non maggiore di un miglio, con il diritto di
partecipare alla vita pubblica nelle assemblee relativamente assegnate.
Già verso la metà del secolo V, epoca presumibile delle leggi delle
dodici tavole, la norma in esse sancita, che nessuno sia bruciato
o seppellito entro la città, dimostra come sia attenuato il vecchio
concetto dei «sacra». La gran comunità cittadina è ormai formata: resta
che gli elementi destinati a comporla riescano a trovare un equilibrio
più equo ed una compenetrazione più piena ed a questo tendono — e con
fortuna — i plebei, sia dentro le mura che fuori fino a mille passi.
Il Mommsen, indagando la struttura del diritto pubblico romano, ne
ha indicata con ragione la chiave nella distinzione fra l'«imperium
domi» e l'«imperium militiae», ma ne ha trascurato troppo il
modo con cui essa si è formata. Se nell'epoca più florida della
repubblica il concetto territoriale predomina assoluto senza nessun
conto dell'elemento personale (cittadinanza, patriziato, plebe) e
della natura dei singoli reati; a questo non si è giunti che per
un'evoluzione di cui solo l'ultimo stadio, tipicamente cristallizzato,
è stato da lui rilevato. I limiti rigidi segnati all'esercizio del
potere assoluto — chè questo è il contenuto dell'«imperium militiae» —
significano che originariamente coloro che si trovavano nel territorio
sacrato — _effatum_ come dicono i libri auspicali — ed erano ammessi
alla cittadinanza, godevano una protezione accordata loro in virtù di
un patto giurato da tutti gli ordini dei cittadini — «lex sacrata» —
e logicamente negata ai non cittadini. Infatti, costruite le mura e
attuata la divisione delle quattro tribù territoriali urbane, se da
una parte l'unità della città si rafforzava, dall'altra i nuovi gruppi
aggregati, per essere rimasto sempre ai patrizi l'_jus auspiciorum_,
venivano a perdere l'autonomia religiosa e amministrativa mantenuta
fino ad allora, si sarebbero trovati in condizione peggiore di prima,
se loro non fossero stati accordati congrui compensi e benefici a
cominciare da quello della partecipazione alle curie[22].
Nel diritto privato, invece, più compenetrato di elementi religiosi
e in mano dei soli patrizî, il principio contrattuale della virtù
legislativa, che aveva per funzione di creare un vincolo sempre più
stretto di interdipendenza fra le varie «gentes» nell'epoca regia e fra
le varie classi di cittadini in quella successiva, non si manifestò
affatto. E quindi mentre il campo del diritto pubblico fu chiuso
ostinatamente agli stranieri, ai vinti, agli alleati: fu aperto loro
con gran facilità quello del diritto privato, la cui elaborazione fu
abbandonata ai giuristi ed ai magistrati[23].
§ 4. — L'importanza dei «mille passus» nel campo del diritto pubblico
fu già rilevata dagli studiosi, ma restano a mettere in luce alcuni
punti fin qui trascurati del tutto o male intesi.
A questo mirò già in parte lo Zdekauer con un geniale e profondo
contributo rimasto, pur troppo, interrotto[24]. Egli è riuscito
a dimostrare che anche nel diritto privato i _mille passus_ si
differenziano dal rimanente territorio e sono uniti alla città, così
per l'«actio aquae pluviae arcendae», per la «locatio-conductio»,
per la dazione dei tutori, per la sorveglianza delle vie da parte
dell'edile, per le fontane e per la determinazione del luogo di
nascita. E, di più, ha messo in rilievo la esistenza e la natura di
una differenza di regime giuridico, fra gli edifici che vi si trovano
sparsi irregolarmente e quelli che si staccano dalle mura con contatto
immediato formando le vie che partono dalle porte.
La fonte più importante a questo proposito è data da un passo di Emilio
Macro, tolto dal primo libro della sua opera sulla vigesima[25], che
stabilisce il principio che per Roma «mille passus non a miliario urbis
sed a continentibus aedificiis numerandi sunt»; vale a dire che a Roma
i «mille passus» si contano non dalle mura (come si faceva in tutte
le altre città) ma dall'ultima casa ad esse direttamente congiunta in
senso radiale.
Lo Zdekauer, premesso giustamente che tale maniera eccezionale di
misura mostra che anteriormente anche a Roma si seguì la regola comune
di contare le miglia dal segno infisso nelle mura cittadine presso ogni
porta, ritiene che il passo in questione sia da mettersi in relazione
con quello di Modestino, il quale fa obbligo al tutore testamentario,
che vuole scusarsi, di presentarsi personalmente al giudice entro un
termine di tempo fissato in proporzione della distanza[26].
E realmente anch'esso si riconnette alla questione se i «continentia
aedificia» sieno considerati o no come facenti parte della città. Non
credo, però, che questa sia la disposizione principale.
In primo luogo c'è una diversità non piccola, avvertita anche dallo
Zdekauer, ma non spiegata, fra l'uso assoluto che della formula
_mille passus_ fa Macro e il modo di esprimersi di Modestino, il
quale, illustrando la nota costituzione imperiale, parla senz'altro
di _miliaria_. Nè vale il dire che non conosciamo l'opera dal cui
insieme è stata tolta l'espressione: qualunque interpretazione se ne
voglia dare, sta il fatto che l'espressione «mille passus» è quasi un
anacronismo nel Digesto e che in tutto il titolo «De excusationibus»
si parla sempre di «miliaria» e mai di «mille passus». Dal momento che
quantitativamente indicavano la stessa misura non mi par ammissibile
che in questo titolo se ne debba trovare la spiegazione.
Io credo invece che si debba muovere da un punto di partenza diverso.
Bisogna anzitutto riflettere che i «mille passus» come tali sono una
statuizione di diritto pubblico, sulla quale, appunto perchè tale, le
modificazioni sono entrate a stento e tardivamente: di più, sebbene
rientranti nel disegno del diritto privato con il ciclo evolutivo
messo in luce dal Bonfante[27], conservano tracce tutt'altro che scarse
della loro origine. Perciò io ritengo che si debba ricorrere all'esame
degli istituti di diritto privato che più da vicino si riconnettono col
diritto pubblico e cioè l'eredità, la tutela e la curatela.
La _Lex municipalis tarentina_[28] e la _Lex coloniae genetivae
juliae_[29], fanno obbligo a coloro che vogliono partecipare alle
magistrature cittadine di avere un domicilium nella città stessa o nei
mille passi circostanti. Il principio, contenuto in germe nella _lex
Acilia repetundarum_ del 122 o 123 av. Cr. con l'essere stato applicato
a due colonie così diverse fra loro mostra più che probabile che fosse
tenuto normalmente a base nell'opera di ricostituzione delle città
italiane, iniziata subito dopo la «lex julia de civitate», con la quale
si concesse a tutti gli italiani il diritto di cittadinanza romano[30].
Ora tale possesso urbano che dava luogo a così gravi conseguenze
politiche ebbe naturalmente una più ferma, quasi direi speciale
protezione giuridica.
Fra le imposte stabilite da Augusto ci fu la «vigesima hereditatum», la
quale, come si sa, non era variabile a seconda del grado di parentela
dell'erede col defunto. Ponendo mente che il passo di Macro proviene da
un'opera sulla vigesima e tenendo presente che fino alla fine del sec.
IV dopo Cr. gli immobili entro le città furono immuni da imposte[31],
e che, d'altra parte, i «mille passus» furono sempre considerati come
parte integrante della città murata, io ritengo che tali beni fino a
quest'epoca fossero esenti dalla vigesima.
E in quest'opinione mi conforta l'esame del complesso delle norme
concernenti l'alienazione, la permuta, l'ipoteca etc. dei beni dei
minori. La prima disposizione imperiale che ci interessi è l'orazione
di Settimio Severo del 195 con cui si proibiscono ai tutori gli
atti dispositivi senza il «decretum judicis». Al suo tempo, si badi,
l'antica costituzione municipale era già così profondamente modificata
da presentare le stigmate della decadenza ormai vicina e, sebbene non
ancora molto esteso il sistema dell'obbligatorietà e dell'ereditarietà
delle cariche e degli uffici, più non si avevano gli antichi sistemi
autonomici con cui dalla metà del 1.º secolo av. Cr. Roma aveva tentato
unificare tutta l'Italia certo e forse tutto l'impero.
Orbene tale orazione[32] si esprime precisamente così: «Praeterea,
patres conscripti, interdicam tutoribus et curatoribus ne praedia
rustica vel suburbana distrahant, nisi ut id fieret, parentes
testamento vel codicillis caverint». E tanto nel principio del titolo,
che è un commento di Ulpiano, come in tutte le altre leggi che a questa
si riconnettono, troviamo uniti i «praedia suburbana» con i «rustica».
Una sola fa eccezione e secondo me, importantissima: la legge con cui
l'imperatore Gordiano estende all'agnato del furioso le cautele imposte
al curatore ed al tutore, dicendo che non a torto si viene ad estendere
il beneficium dell'orazione del divo Severo, per il quale «possessiones
rusticas sine decreto Praesidis pupillorum seu adolescentium distrahi
vel obligari prohibitum est». Come si vede secondo questo passo
l'orazione non si sarebbe occupata dei «praedia rustica et suburbana»
in contrapposto ai beni urbani, ma dei soli «praedia rustica». E
«praedia rustica», si osservi, non per la loro destinazione, secondo
il concetto elaborato dalla giurisprudenza, ma, come è chiaramente
indicato dall'unione con i «suburbana», per la loro situazione
territoriale.
Ora, poichè la disposizione gordiana del 239 è solo di pochi anni
posteriore a quella di Severo, io ritengo molto probabile che il testo
primitivo di questa parlasse solo di «praedia rustica» e che si debba
ad interpolazioni di poco posteriori l'aggiunta dei «suburbana» passata
in tutti i testi successivi.
La regola giuridica che richiede per i soli «praedii» fuori del
suburbio l'interposizione del Preside può essere illuminata da un
doppio punto di vista. Prima di tutto da quello interno della famiglia.
Il capo di essa aveva così ampia sfera di azione che anche dopo la
morte la sua volontà aveva valore e quindi la sua designazione si
considerava perfetta nella scelta e nella destinazione specialmente
per quei beni che costituivano il nucleo più importante dell'eredità.
Si sa, infatti, che sotto un certo aspetto si può dire che l'erede
continua la personalità del defunto. In secondo luogo può essere
interpetrato dal punto di vista fiscale, per l'imposta ereditaria
della vigesima la quale, attuata la prima volta da Augusto, sparisce
prima della radicale riforma dioclezianea. Ed è logico che sia così:
concessa da Caracalla la cittadinanza romana a tutti gli abitanti
dell'impero e preso a base degli «honores» il censo determinato in base
all'entità e non alla situazione territoriale[33], i primitivi concetti
puramente romani, vigenti sopra tutto per l'Italia, andarono in disuso
ed ebbero conseguenze del tutto opposte a quelle che si sarebbero
potute immaginare. Infatti quei beni urbani e suburbani che lo Stato,
in riguardo alla loro funzione lasciava a disposizione più immediata
e rigorosa dell'autorità familiare e indenni da gravami ereditari,
quando in seguito, i concetti ereditari romani più che trasformarsi si
rovesciarono, si trovarono meno tutelati degli altri. Il preside oltre
e più dell'esazione, della vigesima, tardi entrata e presto sparita,
curava la salvaguardia degli interessi del minore. Si diminuiva la
forza creativa della designazione del de cuius ma si aumentava la
tutela del patrimonio dell'erede. Anzi, come dapprima questa vigilanza
si esercitava solo su i predi rustici, quando su questi venne invece
a fondarsi la partecipazione agli «honores», non si capì più —
specialmente trattandosi di disposizioni che dovevano aver valore nella
immensa varietà dell'impero — il nesso storico che aveva guidato a quel
resultato. E come al tempo di Cicerone non si comprendeva l'evoluzione
ereditaria nè le fasi per cui la tutela e la curatela da istituti a
vantaggio della famiglia si erano capovolti in vantaggio del minore
contro di essa; così dopo Alessandro Severo più non si comprese la
distinzione originaria dei beni in urbani e rustici e si formò la
corrente giurisprudenziale che intese a spiegarla in base alla funzione
da loro adempiuta. E come questa era diretta ad uno scopo economico
cui servivano senza contingenze di elementi politici, la legislazione
si uniformò ai criteri elaborati dalla scienza. Con questo in più: che
quei beni rustici, i quali si trovarono più tutelati perchè riguardo
a loro lo Stato restrinse gli antichi rigidi vincoli dell'autorità
familiare, resultarono più tardi a maggior vantaggio di questa perchè
nel periodo di maggior sviluppo economico furono considerati come
l'elemento indispensabile per il godimento degli «honores». Ed al
legislatore il problema si presentò in maniera del tutto opposta a
quella con cui si era impostato, perchè le prime cose che si vendevano
oltre i mobili, gli argenti, gli ori e le cose preziose erano le case
cittadine, in cui, come dice Costantino[34], era morto il padre e era
cresciuto il minore con davanti agli occhi le statue degli antenati.
Questo, dove l'eredità romana aveva trovato il suo fulcro genetico, per
cui era lasciata libera al padre la «designatio» decisiva, veniva ora
ad essere la parte del patrimonio esposta per la prima alla vendita.
E Costantino, che ebbe sacro il culto familiare, insorse contro tali
alienazioni profanatrici con una legge basata su criteri di distinzione
dei «praedia» in «rustica» ed «urbana» importantissimi per noi.
Infatti egli mette insieme «mobilia pretiosa, urbana etiam praedia,
et mancipia, domos, balnea, horrea atque omnia, quae intra civitatem
sunt», in contrapposto a «mancipia et praedia rustica». Poichè, — come
già da più di un secolo Ulpiano aveva insegnato[35], — urbanum praedium
non locus facit sed materia, — le «domus», i «balnea», gli «horrea»
etc. sono predi essenzialmente urbani, la specificazione di _intra
civitatem_ deve avere una significazione speciale e questa non credo
possa essere che quella della città insieme col territorio che le è
intorno strettamente avvinto e distinto dal rimanente. Ed allora, se
solo i «praedia rustica» sono contrapposti a quelli della città ed,
anzi, insieme con questi sono considerati i suburbani, si avvalora
l'ipotesi da me espressa che Severo ed Ulpiano abbiano parlato di
«suburbana» solo per l'interpolazione che i loro passi hanno dovuto
subire[36].
La trasformazione sostanziale dei concetti su cui si basava la
partecipazione agli «honores» è importantissima per spiegare anche un
altro istituto di diritto privato: la fiducia. È noto che l'ipoteca
è un istituto di origine piuttosto tarda: le sue parti furono per
lungo tempo sostenute dalla fiducia che ne differiva sostanzialmente
perchè dava al creditore la proprietà della cosa oggetto del negozio.
Ponendo in relazione questo fatto con la norma che a base dei diritti
pubblici metteva la proprietà di una «domus», cioè di un palazzo, di
una casa signorile[37] appaiono chiare le conseguenze terribili per il
debitore fiduciario che, privato della proprietà della sua «domus»,
si trovava ipso fatto privato del diritto della cittadinanza che
garantiva e tutelava più di ogni altro i cives romani. E la _fiducia_,
che si basa su un immobile, serve solo per le classi più elevate —
«patres» e «patricii» — mentre per i plebei si ha il _nexum_ che è il
titolo esecutivo personale, che dà il debitore insolvente in mano al
creditore. Solo più tardi, dopo la lunga lotta dei plebei (nella quale
è noto quanta parte avesse la questione dei debiti) così la _fiducia_
come il _nexum_ perdono il loro carattere politico e divengono puri
istituti di diritto privato.
La natura oligarchica della costituzione romana, insieme con le
condizioni economiche, la maggior garanzia data al creditore e la
tendenza conservatrice italica, permise a tale istituto di mantenersi
a lungo; ma anch'esso, sebbene non sparisse dal diritto privato,
perdette ogni forza nel diritto pubblico quando la magistratura poggiò
non più sulla «domus» ma sul «praedium» e non fu più ritenuta come
indispensabile la specifica proprietà dell'«hedificium».
§ 5. — Da quanto si è detto fin qui si apre la via ad una congettura di
fondamentale importanza.
Se leggi speciali sanzionano per Roma il principio che i «_continentia
aedificia_» fanno parte della città, se ne può dedurre che per le altre
città vigeva il principio opposto, vale a dire la separazione fra la
città murata e le costruzioni in immediata vicinanza di essa e, cioè,
— poichè queste, per necessità di cose non potevano aggrupparsi che
presso le porte — i borghi della città stessa[38].
Lo Zdekauer[39] ha avanzata l'ipotesi che i borghi fossero preveduti
nel momento della fondazione della città e non già frutto e conseguenza
di un successivo incremento della popolazione. Ed ha perfettamente
ragione.
Per quanto sieno scarsissime le fonti a questo proposito, l'importanza
del problema che esse concernono è tale che non si può almeno non
intravederlo, perchè in questo punto sta la chiave della spiegazione
del problema dell'incolato.
Luciano[40], il mordace filosofo eclettico del secondo secolo dopo Cr.,
con il suo abituale sarcasmo contrappone gli ’επήλυδες καὶ ξένοι dei
sobborghi agli indigeni — ’αυθεγευῆς θὲ ούδεις — della città, in cui
è cittadino chiunque voglia esserlo. Perciò, egli dice, i barbari sono
molti.
E anche più esplicita è l'iscrizione affricana di Sicca Veneria che
ci parla di «incolae quae intra continentia coloniae nostrae aedificia
morabuntur»[41]. E lo stesso fenomeno è confermato per i sobborghi di
Samos[42].
Ora, come si è visto, soltanto a Roma i «continentia aedificia»
facevano parte della città. In tutte le altre città, invece, erano
compresi nella zona dei «mille passus». Ma non erano in tutto
regolati dallo stesso regime giuridico che reggeva le città. Oltre
alle magistrature maggiori, la cui autorità si estendeva su tutto il
territorio giurisdizionalmente soggetto alla «civitas»[43], ve ne
erano delle minori, delle quali alcune esercitavano il loro potere
sulla città e sui mille passi adiacenti e altre soltanto entro la
cinta murata. Asconio nel commento alla quarta orazione di Cicerone
contro Verre distingue nettamente il MAGISTRATUS INTRAMURANUS dal
MAGISTRATUS URBANUS[44], mentre due iscrizioni comensi ricordano il
SEXVIR URBANUS[45], che non è poi così inaudito e inesplicabile, come
è apparso al Mommsen[46], perchè esaminando tutta la scala delle
cariche[47], i collegi[48], la popolazione[49], fra la città e i
sobborghi si trovano sempre delle differenze: differenze di cui si
hanno tracce anche prostazioni finanziarie[50] e nella costruzione
dei monumenti[51]. Di più nella generalità delle città, Roma compresa,
le divinità del suburbio sono differenti da quelle cittadine[52] e da
quelle rurali.
Qualora si metta in rapporto questo insieme di elementi col diritto
di cittadinanza romano, si può concludere che originariamente entro
la città abitavano solo i «cives», mentre i sobborghi erano rilasciati
agli «incolae». Ed è per questo che si spiega come fino da quando una
città si fondava, si prevedevano i sobborghi[53].
§ 6. — La trasformazione del regime giuridico dei beni urbani e
suburbani, di cui ho parlato or ora, è relativamente tarda per le altre
città, ma antichissima per Roma, la quale si trova ad aver sorpassato
questo stadio gran tempo prima che si sia iniziato il movimento di
unificazione dei municipi e delle colonie italiane, che, secondo i
Gracchi, dovevano costituire con Roma il fulcro organico e congruo
dell'impero. Di qui la ragione della permanenza del passo di Macro nel
Digesto.
Se il primo miglio da Roma comincia dove i «continentia» aedificia
finiscono, questi sono, evidentemente, considerati come un tutto
unico con Roma stessa. E questo è tanto vero che chi è nato nei
«continentibus aedificiis» è considerato come nato a Roma. Se non
erro la chiave per spiegare tale differenza è data dalla disposizione
per la quale chi era cittadino di Roma, per nascita o per domicilio
— poichè anche per questo valeva la stessa regola — aveva diritto
a partecipare alle distribuzioni annonarie ed ai _congiaria_ che,
immesse in modo stabile fra le spese pubbliche dalla _lex sempronia
frumentaria_ del 133 av. Cr., non furon più tralasciate. Dapprima la
distribuzione era fatta dietro un lieve correspettivo; ma verso la
metà del 1.º secolo av. Cr. divenne completamente gratuita. È qui che
balza fuori l'importanza del «pomoerium», ben differente da quella dei
secoli antecedenti. Lo Zdekauer ha dimostrato come non sia accettabile
l'opinione del Mommsen che il pomerio si mantenga quel cerchio
intramurano che gira intorno città[54]: ma io ritengo che non si debba
accogliere nemmeno l'altra accettata dallo Zdekauer, dal Detlefsen[55],
dall'Uelsen[56], dal Nissen[57] e dal Merlin[58], che il pomerio
si porti avanti non con l'ingrandimento della città, ma quando si
allargano i confini dell'impero e che rappresenti presenti una cerchia
sacrale e non un limite amministrativo o di diritto privato.
Il pomerio, per me, conserva sempre il suo carattere peculiare che è
quello di servire a separare i cittadini della città murata da quelli
che ne son fuori: esso si allontana dalla sua base primitiva, cioè le
mura, quando le condizioni peculiarissime di Roma lo richiedono. Per
la parte politica non necessitano trasformazioni, chè la divisione
in tribù urbane e rustiche permane fino a che tutto non si accentra
nelle mani dell'imperatore. Ma la cosa è ben diversa nel campo
amministrativo: per partecipare alle distribuzioni bisognava esser
cittadini di Roma città. Ciò è tanto vero che la rubrica VII della
legge «julia municipalis», posteriore di un'ottantina d'anni, la quale
stabilisce che l'edile debba sorvegliare in egual modo le vie «in urbem
Romam propriusve urbem Romam passus mille» non conosce la distinzione
dottrinaria fra «urbs» e Roma[59], che non si era ben delineata nemmeno
ai tempi di Alfeno[60].
Ora a chi consideri la natura dell'equilibrio delle forze patrizie
e plebee nella costituzione di Roma non può sfuggire come la forza
del veto tribunizio sia tale da impedire ai patrizi quasi tutto ciò
che alla plebe non piace. Quando il sistema repubblicano decade e
si prepara l'avvio al principato e la corruzione serpeggia con le
fraudolente ed arbitrarie inclusioni di cittadini nelle tribù fatte dai
censori e le violenze della «turba forensis» — ben note e frequenti dai
tempi di Tiberio Gracco a quelli di Augusto — elemento indispensabile
per riuscire a dominare era appunto il favore di questa turba. Favore
interessato, ben inteso, che si risolveva nella concessione delle
cariche meglio fruttifere ai più potenti e nella distribuzione di pane
e di circensi agli altri. Varî erano i modi di contentare i primi;
unico quello di soddisfare i secondi: aumentare il numero di quelli
che avevano diritto alle distribuzioni annonarie e renderle sempre
più abbondanti e gratuite. Si vede bene che il concetto genetico era
l'attuazione pratica di un calmiere da parte dello Stato a favore
dei meno favoriti suoi membri, per render loro possibile l'acquisto
delle derrate alimentari al minor costo che la produzione annuale e le
condizioni dell'erario permettevano.
La «lex Octavia» dell'85 av. Cr. ridusse a 5 i modi assegnati a
ciascun cittadino, ma lasciò immutato il sistema. Invece Clodio, il
turbolento e facinoroso strumento di Cesare, nel 58 av. Cr. introdusse
il principio assoluto della gratuità trasformando l'istituzione
economico-filantropica in uno strumento di dominio che Cesare ed
Augusto non si lasciarono sfuggire di mano. Il primo portò il numero
dei partecipanti a 150000, il secondo a 200000. Gli storici son
concordi su questo punto.
Si è tentato variamente di spiegare il modo tenuto per arrivare a
questo resultato ed il Willems[61] ha messo bene in evidenza il sistema
della redazione delle liste che potevano favorirlo: ma queste erano la
conseguenza del mezzo adottato per riempirle, non il mezzo stesso.
Questo mezzo era l'allargamento del pomerio.
L'unico storico che si occupi un po' a lungo delle vicende del pomerio
è Tacito, che ne parla nei suoi annali[62]. Questi, messi in relazione
con le modificazioni più su accennate, concordano perfettamente. Egli
dice che il pomerio cittadino fu allargato da Sulla, da Cesare, da
Augusto e da Claudio e aggiunge che i termini posti da quest'ultimo
e di cui era stato redatto atto pubblico erano visibili ancora ai
suoi tempi. È vero che egli dice a proposito di Cesare che questo
allargamento fu fatto secondo quel «more prisco quo iis qui protulere
imperium, etiam terminos urbis propagare datur». Ma la consistenza
di questo antico costume appare evidente nel capitolo successivo nel
quale egli descrive il cerchio del pomerio segnato da Romolo e da Tazio
dopo le loro vittorie[63]. Nessun rancore si deve tenere al sobrio
storico se da buon romano egli accoglie volentieri le magniloquenti
leggende glorificanti l'Urbs; ma nessun timore che egli ne tenga a
noi, se noi che lo possiamo, vagliamo con critica severa i dati che
egli ci somministra. E questi son tutt'altro che da accogliere per
l'epoca regia. Tratto in inganno dalla somiglianza delle condizioni
nelle quali Sulla, Cesare ed Augusto avevano ampliato il pomerio con
quelle attribuite dalla tradizione a Romolo ed a Tazio egli le mette
in relazione. Ma, per quanto vi sia una remota corrispondenza di fatti,
non sono e non possono essere in relazione.
Queste notizie servono a consentire una determinazione approssimativa
per giudicare quando entrò nella legislazione romana la massima che
considerava come parte di Roma gli edifici continenti senza soluzione
di continuità lungo le strade. Non prima di Claudio perchè egli
fissò limiti ben determinati, non dopo Papiniano perchè il passo del
Digesto[64] che parifica i nati nei «continentibus aedificiis» a quelli
nati entro le mura è tolto dal suo terzo libro «ad legem Juliam et
papiam». Dunque fra il 54 e il 212 dopo Cristo e, date le condizioni
generali dell'impero, piuttosto più vicino al secondo termine che al
primo.
La mia conclusione si allontana alquanto da ciò che resultò allo
Zdekauer e agli altri autori ricordati. Se il pomerio include i
«continentia aedificia» e questi segnano il limite estremo del diritto
dei cittadini alle distribuzioni annonarie e il massimo termine entro
il quale il tutore, che vuole scusarsi, si considera come presente
entro la città, mi pare che sia da giudicarlo come un limite di
carattere amministrativo e di diritto privato insieme.
Così, oltre alle trasformazioni dei domicilia suburbani, son venuto a
parlare della condizione speciale dei plebei di Roma.
È tempo di occuparsi della plebe cittadina delle altre città.
§ 7. — «Plebs», secondo l'opinione concorde di tutte le fonti, di
qualunque tempo da Gaio[65], a Paolo[66] a Teodosio il giovane[67]
giù giù fino a Giustiniano[68], sotto l'aspetto personale, ha un unico
concetto negativo: è costituita dai «ceteri cives sine senatoribus».
Secondo alcuni scrittori[69] questa parola, presa in senso più stretto,
indica quella parte della cittadinanza che, non avendo alcuna fortuna
patrimoniale, è esonerata da ogni imposta[70]: ma siccome, appunto per
questo, è esclusa da ogni partecipazione alla vita pubblica attiva,
così non ne terrò conto che quando la sua posizione giuridica apparrà
modificata.
Sotto l'aspetto della sua connessione territoriale la «plebs» è stata
fino ad ora divisa in due grandi categorie: urbana quella entro le mura
— fatta eccezione per Roma i cui «continentia aedificia», come vedemmo,
sono considerati parte integrante della città; — rustica l'altra.
Questa bipartizione, secondo me, è errata e deve cedere il posto ad
una tripartizione così formulata: PLEBS _urbana_ — PLEBS _extra muros
posita_ — PLEBS _rustica_.
Fondamentale a questo proposito è il tit. 55. (Ut rusticani ad ullum
obsequium vocentur) del libro XI del codice giustinianeo, che contiene
queste due leggi:
«Ne quis ex rusticana plebe, quae, extra muros posita, capitationem
suam detulit et annonam congruam praestat, ad ullum aliud obsequium
devocetur, neque a rationali nostro mularum fiscalium vel equorum
ministerium subire cogatur».
«Si qui eorum, qui provinciarum rectoribus obsequuntur quique in
diversis agunt officiis principatus et qui sub quocumque praetextu
muneris publici possunt esse terribiles, rusticano cuipiam necessitatem
obsequii quasi mancipio sui iuris imponant aut servum eius vel
forte[71] bovem in usus proprios necessitatesque converterint [sive
xenia aut munuscula quae canonica ex more fecerunt, extorserit, vel
sponte haec, quae inprobata sunt, oblata non refutaverit], ablatis
omnibus facultatibus, perpetuo subiugetur exilio[72]: et nihilo
minus rusticanum, qui se in eiusdem operas sponte propria detulisse
responderit, par poenae severitudo constringat. [Eadem vero circa eos
censura servetur qui xenia aut munera deferri sibi a possessoribus
cogunt aut oblata non respuunt]»[73].
Lo scopo di queste due disposizioni — ce lo dice il titolo — è di
impedire le concussioni e le sopraffazioni di cui erano vittime i
_rusticani_ e di proteggerli contro le arbitrarie imposizioni di ogni
_obsequium_. Quest'ultima parola ha usi svariatissimi nelle fonti
giustinianee e pregiustinianee, nelle quali ora ha significato di
_officium_, ora di _munus_, ora di _ministerium_, oscillando da un mero
contenuto di prestazione di opera ad uno più ampio di contributo di
opera e di materia.
Nel nostro caso però, se non m'inganno, il senso ne è reso chiaro
da un'altra legge[74] strettamente connessa con le nostre. In essa
s'impone al Prefetto del Pretorio di far cessare quella _praebitio
operarum, quae inlicite a provincialibus hactenus expetita est_.
Ora nella legge di Valentiniano, Valente e Graziano, che è la fonte di
questa disposizione e che, oltre ad esser più lunga, è diretta ad un
fine diverso, non solo questa «operarum praebitio», è qualificata come
un «obsequium», ma è anche specificata: essa si prestava _cum animalia,
quibus prosecutio debeatur, advenerint_.
Ed in questa interpetrazione concorda anche il senso della parola
«ministerium» quale la troviamo usata in tutti e due i passi. Essa
non indica soltanto l'opera che si presta con l'intervento di una
determinata persona, ma anche un certo sacrifizio pecuniario da parte
di quest'ultima: sacrifizio che può giungere fino ad una contribuzione
vera e propria, strettamente connessa con l'opera prestata come, per
esempio, nella legge dell'anno 406 con cui Onorio e Teodosio limitano
ai soli Comites e Magistri militum il diritto di pretendere dalle città
il riscaldamento dei loro bagni privati (ministerium)[75].
Lo scopo generico delle due disposizioni dunque è eguale: vediamo ora
se lo stesso si può dire del fine specifico di ciascuna di esse.
Nella prima si impone ai Rationales di non costringere al «ministerium»
delle mule e dei cavalli del fisco la plebe _rusticana extra muros
posita_ che adempie a certi obblighi. Nella seconda si proibisce a
tutti gli ufficiali sottoposti ai rettori delle provincie di trattare
il «rusticanus» come un proprio mancipio e di usare dei servi e dei
buoi di lui come di cosa propria.
Intanto _mancipes_ ha qui un senso specifico chiarito da numerose leggi
del codice teodosiano[76]: la parola indica coloro che, preposti alle
singole _stationes_ e _mutationes_ del _cursus publicus_, ne curavano
il buon andamento guardando che gli animali non fossero rubati,
trattati male, troppo percossi, privati del pascolo etc.[77].
La legge dunque vuole che questi magistrati non facciano abuso dei
poteri da essi tenuti sui provinciali fino a costringerli a fornir
loro tutto il necessario per i loro viaggi, precisamente come per
il servizio pubblico erano tenuti a farlo gli appositi mancipi e,
sopratutto, non adoperino per loro esclusivo e particolare vantaggio
i servi o i buoi di essi, sempre, ben inteso, sotto lo specioso
pretesto che si trattasse di un pubblico tributo. Infatti è da tener
presente che mentre il «cursus publicus» vero e proprio è un servizio
instaurato dagli imperatori[78] e mantenuto con le contribuzioni
delle città e dei privati, tali contribuzioni non giungono tuttavia
a rivestire un carattere specifico di destinazione esclusiva a quel
particolare scopo, come avviene invece per le contribuzioni dell'annona
e dell'«hospitalitas»[79].
Ma in breve si aggiunse un sussidiario servizio di trasporto — _cursus
clabularis_ — cui erano adibiti i buoi. E questi buoi non erano forniti
dallo Stato ma dai proprietari fondiari sicchè tale fornitura gravava
sui fondi come un onere reale[80] insieme col «ministerium» occorrente
e cioè col mantenimento e con la cura degli animali stessi: cioè la
paglia, il fieno etc. ed il servo o i servi necessari. Costantino, che
mirava a risollevare le condizioni già tristi dell'agricoltura e a non
opprimere troppo i possessori rustici, con una legge dell'anno 315,
oltre a proibire che i buoi aratori ed i servi coltivatori potessero
essere pignorati per debiti fiscali[81], volle che i primi fossero
esclusi dal «cursus publicus» a cui dovevano servire soltanto animali
appositamente destinati[82].
Disgraziatamente le condizioni dell'impero, come è noto e come vedremo
meglio in seguito, peggioravano sempre più e gli imperatori non
avevano ormai altro scopo che di estorcere il massimo denaro dalle
provincie. E perciò anche la maggior parte dei saggi provvedimenti
del codice teodosiano rivolti al miglioramento ed al progresso dello
stato o spariscono del tutto o si trasformano profondamente nel codice
giustinianeo. Così avviene della legge tutelatrice costantiniana di cui
più non troviamo traccia e così avviene della legge 2 che ho riportato
integralmente e della quale le mutilazioni triboniane hanno del tutto
cambiato il senso e lo scopo.
Importantissimo per lumeggiare questo fatto è il vedere che i due passi
— strettamente connessi l'uno all'altro — non riportati nel codice
giustinianeo da una parte ci parlano di «xenia» e di «munuscula» e
dall'altra di «possessores», dimostrando così in modo non dubbio —
anche se non bastasse il fatto che il titolo sotto cui si trova la
legge è «ne damna provincialibus inferantur», — che la legge tratta
e si occupa di «provinciales», cioè di «possessores». Invece — e
questo è il punto fondamentale — nel codice giustinianeo si occupa
dei «possessores», dei «provinciales» la legge unica del titolo «ne
operae a conlatoribus exigantur»[83] e la legge teodosiana che prima
li regolava, è trasformata completamente. Invece che i «provinciales»
e i «possessores» essa concerne quei rustici i quali risiedono su una
terra, della quale non sono proprietari, dal momento che la «praebitio
operarum» col suo contenuto economico, colpisce questi e non essi,
mentre li colpisce invece col suo contenuto di prestazione di opera,
con le angariae[84], per usare il termine tecnico delle fonti.
Ma se noi osserviamo da questo lato la prima delle leggi prese
in esame, vediamo subito una differenza enorme. Quì la «plebs
rustica» paga la «capitatio» e presta l'«annona»: anzi è appunto
il soddisfacimento di questi oneri che dá diritto all'esenzione
dal «ministerium» delle mule e dei cavalli del fisco, tanto che,
argomentando a contrario, si può dedurre che fra quelli della plebe
rustica _posita extra muros_ tale imposta grava solamente su coloro che
sono esenti dalla «capitatio» e dall'«annona».
Ora nella categoria dei coltivatori di terre altrui, genericamente
indicati col nome di «plebs rustica» due leggi del codice teodosiano
fanno una distinzione che permane anche nel codice giustinianeo[85],
da una parte di coloni originali[86] e dall'altra di «plebs
adscripta»[87]; ma quantunque ne costituiscano quasi la totalità
sia con l'opera che con i frutti nè questa nè quelli sono chiamati
direttamente al soddisfacimento dei «munera», dei quali risponde allo
Stato il «possessor». È giusta l'osservazione fatta dal Leicht[88] che
in realtà tali tributi, in via ordinaria, erano pagati dai coltivatori,
ma non condivido la sua opinione che questi ultimi stieno direttamente
di fronte allo Stato in qualità di contribuenti. Un caso in cui ciò
sembra avvenire è quello della legge con cui Valentiniano e Valente
concedono ai «coloni rei privatae» l'_adhaeratio_ nella _conlatio
equorum_[89] che consisteva nel pagare 23 soldi invece di ogni cavallo
da consegnarsi all'esattore[90]. Ma, anche a non considerare che questa
legge non è stata accolta da Giustiniano, bisogna pensare che siamo nel
caso specialissimo di coloni non già di un privato qualunque ma della
_res privatae_, di fronte alla quale essi per l'indissolubile legame
che ormai li avvince al fondo, appaiono nel rapporto più similiare a
quello possessorio. E per di più si tratta di coloni dell'Africa, il
paese classico del colonato e dei _saltus_, le cui «leges», come è
noto, hanno un processo di formazione[91] ed un'azione rispetto agli
abitanti del saltus, paragonabile, almeno in parte, a quella delle
leggi ordinarie per i cittadini dello Stato.
E sopratutto poi bisogna tener presente una fondamentale distinzione
fra i redditi dei _tituli canonici_ dell'annona e dei tributi
amministrati, curati e sorvegliati dal «Comes sacrarum largitionum»
e che pervenivano al _Fiscus_, da quelli dei beni e dei «fundi» della
«res privata» che erano amministrati dal «Comes rerum privatarum»[92].
La legge su citata non ha carattere pubblico se non in quanto si
possono considerare di diritto pubblico le cose che compongono la
«res privata» del principe. In questo caso si tratta dei «saltus»
africani di cui il principe è proprietario nè più nè meno di un privato
qualunque[93] onde non si può avere che un rapporto puramente privato
di natura non diversa da quelli che nascono dalle disposizioni delle
«leges saltus».
E questo è tanto vero che l'obbligo della collazione di cavalli, in
natura o in moneta, non grava su tutti i coloni del «saltus» ma solo
su quelli che, come interpetra acutamente Gotofredo, sono _obnoxii et
adscripti terrae_ sotto la vigilanza dei _procuratores saltus_ detti
anche _procuratores rei privatae._
Qui non si giunge ad un concetto di diritto pubblico se non attraverso
la persona di carattere prevalentemente pubblico del principe, ma la
natura del rapporto è privata.
L'unico caso in cui si possano veramente vedere i coloni soggetti
direttamente all'imposta è dato dai coloni dei _praedia fiscalia_.
Questi appariscono in tale condizione dalla legge che esplicitamente li
sgrava dai «munera» della «civitas»[94].
Ma questo caso ha pur esso la sua spiegazione. Ciò avviene perchè,
per la mancanza del concetto di persona giuridica dello Stato,
concetto limitato al Fiscus, il diritto romano non concepisce dei beni
fiscali tributari dello Stato e quindi, mancando il soggetto diretto
dell'imposizione, si vuole impedire che questa venga a gravare su
coloro che con la terra appartenente al fisco hanno maggiori vincoli e,
cioè, per la parte affittata e subaffittata, al colono, al servo della
gleba che rimangono sempre vincolati al suolo per quanto gli affittuari
cambino; e per la parte dominica al «procurator»[95].
Ora, dunque, nel primo caso s'impone al colono una gravezza che rientra
nella categoria di quelle che gli incombono per la natura della sua
condizione giuridica. Non si deve, quindi, in questo caso parlare di
soggezione all'imposta da parte dei coloni.
Parrebbe invece che legittimamente se ne potesse parlare per il secondo
caso; ma qui questo assoggettamento avviene per l'incompletezza della
teoria romana in un punto specialissimo, limitato, circoscritto e non
estensibile ad alcun altro caso[96].
C'è però una legge importantissima del codice teodosiano[97] che dice:
«decurio pro ea portione (sc. tributorum) conveniatur in qua vel ipse
vel colonus vel tributarius eius convenitur et colligit (fructus);
neque omnino pro alio decurione vel territorio conveniatur». Questa
legge è riportata dal Leicht[98] a sostegno della sua tesi e forma,
anzi, la base ed il fulcro della sua dimostrazione[99].
Ma a me sembra, che l'interpetrazione più piana debba considerare
il «convenitur» come riferentesi al decurione, ed il «colligit»
a «colonus vel tributarius» onde l'espressione significhi che il
decurione è responsabile del pagamento dei soli tributi delle terre che
gli appartengono e di quelle di cui gode i frutti attraverso l'opera
della «plebs rustica». Ora la natura di questa «plebs» ci è chiarita
dalle fonti che ce la mostrano assegnata, distribuita e vincolata alla
terra[100] e comprendente tutta quella scala sociale di individui che
dal servo addetto ai lavori rustici, saliva attraverso al colonato,
fino a quegli inquilini e subaffittuari sui quali specialmente,
dovevano gravare le conseguenze della scarsa certezza del diritto,
sopra tutto per il fatto che risiedevano su terra altrui[101]. Tutte
queste persone non giungevano al diritto pubblico che attraverso al
«dominus» della terra e di fronte a questo dal _servus_, che non aveva
affatto personalità, si andava fino al _colonus_ che ne aveva una
così distinta da poter annullare in parte il contenuto dispositivo
della proprietà dominica e fino al _tributarius_ personalmente
ancor più indipendente e libero del colono. Per ciò a me pare esatta
l'espressione della legge «colligit fructus»: tanto il colono, quanto
— e più — il «tributarius» hanno una sfera di attività e di produzione
indipendente o almeno autonoma di fronte all'attività dominica; ma lo
Stato ritiene responsabile il «dominus» del pagamento delle imposte
di ogni terra da cui tragga vantaggio chiunque è legato a lui e al suo
fondo.
Stando così le cose, se si mettono a confronto le due leggi del titolo
48, salta agli occhi una differenza importantissima: quella _plebs
rustica_ che è _extra muros posita_ paga la _capitatio_ e presta
l'_annona_ direttamente; l'altra no: la prima è soggetto, la seconda
oggetto dell'imposta.
E, spingendo anche più avanti l'indagine, vediamo sorgere evidente
anche un'altra differenza fra i due passi: nel primo l'imperatore si
rivolge al «Rationalis», nel secondo al «Rector provinciae».
Il _Rationalis_, detto nei primi tempi dell'impero _Procurator
Caesaris_[102], prima aveva la cura della sola «res privata» del
principe, ma, quando la fortuna del capo dello Stato s'ingrossò
del fisco[103], anche per esso si ebbero dei «rationales». detti
_rationales summae_, o _summarum_. Non è facile distinguere con
precisione le funzioni degli uni da quelle degli altri: entrambi sono
egualmente ricordati nella _Notitia imperii_ come ufficiali del _comes
sacrarum largitionum_ e del _comes rei privatae_[104]. Quel che a
noi importa osservare è che essi sono ben distinti dai presidi e dai
rettori delle provincie: a questi era affidata l'_administratio_, a
quelli l'_actus_.
Ora qual'è la ragione per cui, mirando ad uno stesso scopo generico,
il codice giustinianeo per alcuni incarica il «rationalis» e per altri
«il rector provinciae»? Non perchè si tratti di cosa del fisco — il
«cursus publicus» era «fiscalis» — tanto l'un servizio con i cavalli
e le mule quanto l'altro con i buoi lo erano. — Non perchè si tratti
di opere e prestazioni di natura diversa: in tal caso, (ne abbiamo un
esempio nella legge teodosiana accolta da Giustiniano) il legislatore
si sarebbe rivolto contemporaneamente a tutti e due, perchè, — è
bene ricordarlo — Triboniano modifica la legge teodosiana in modo
da adattarla a quella «plebs» che giustamente Gotofredo equipara ai
coloni[105]; mentre qui invece abbiamo proprio una «plebs» distinta dai
«possessores» di cui si occupa un'altra legge e questa «plebs» appare
di condizione ben diversa a seconda che sia indicata o no come _extra
muros posita_. E, di più, questa differenza di opere è legata con
una differenza giuridica rilevantissima, riguardo alla soggettività;
soggettività equiparabile e simile, ma certo non identica a quella dei
«possessores», dal momento che di questi si occupa una legge a parte.
L'aver potuto riconoscere che esiste una speciale categoria di «plebs
rustica» direttamente assoggettata all'imposta è cosa di importanza
rilevante, che dà a questa categoria una fisonomia singolare ed una
autonomia tutta propria così di fronte alla città come di fronte al
resto della _plebs rustica_ del contado, in un ambito che tutto porta a
credere essere stato quello dei _Mille Passus_. Questo riconoscimento
modifica, se non m'inganno, ciò che fino ad ora si è ritenuto in
proposito e mostra come la concezione della città e del suo territorio
avuta fino ad oggi non sia stata completa. E siccome uno studio delle
nostre città medioevali deve muovere da un esame accurato della città
romana, ognun vede l'importanza di questa constatazione. Essa sarà
ancor meglio messa in evidenza nel corso del lavoro.
Intanto vediamo se si hanno altre prove dell'esistenza di una zona di
territorio intorno alla città governata da un regime giuridico diverso
da quello del restante territorio e i limiti e l'estensione di essa.
Vediamo dei beni pubblici.
§ 8. — Senza scendere ad un esame della distinzione fra la «res
publica» e la «res in patrimonio fisci»[106], che non c'interessa
ex professo, vediamo come gli scrittori hanno distinto i beni comuni
pubblici.
Unico, si può dire, che abbia tentato una classificazione in questa
materia, è il Rudorff[107], alla cui opinione hanno acceduto tutti gli
scrittori successivi dal Brugi[108], al Roberti[109], al Calisse[110],
al Finocchiaro-Sartorio[111]. Secondo il Rudorff tali beni si possono
distinguere in tre categorie. La prima comprende tutti i beni che
appartengono al municipio come persona giuridica ben distinta dai
suoi componenti e che — e questa è considerata come caratteristica —
non possono essere alienati. Tali sono, per un verso, le strade, le
piazze, le mura, le porte e gli edifici pubblici, «theatra, stadia
et similia» e dall'altro quelle terre, quei pascoli e quelle «silvae»
che «in tutela rei urbanae adsignatae sunt». Nella seconda categoria
sono i beni — anch'essi generalmente pascoli e boschi — appartenenti
alla comunità non come ente, ma come aggregato di persone che di essi
potevano godere dietro il correspettivo di un canone. La terza era
costituita dai beni appartenenti non a tutti i cittadini, ma ad un
gruppo di essi, con un rapporto di diritto prevalentemente pubblico,
quantunque non scevro di infiltrazioni, talvolta molto forti, di
diritto privato. I beni di queste due ultime categorie, a differenza di
quelli delle prime, erano alienabili.
Secondo il Rudorff, dunque, i beni dell'«universitas» sono inalienabili.
Io non condivido la sua opinione.
Beni comuni a tutti i cittadini, intanto, sono soltanto le cose
«publicatae, ab eo qui jus publicandi habuit»[112], sulle quali tutti
i cittadini hanno «iure civitatis», non «quasi propria cuiusque»[113],
diritto di uso conforme alla destinazione e limitato in modo da rendere
possibile uguale uso da parte degli altri. Ma non erano inalienabili:
le fonti ci mostrano la procedura facile e piana con cui si toglievano
all'«usus publicus» e si alienavano[114]. Non era il carattere di uso
pubblico che ostasse, ma il consenso dell'imperatore, rappresentante
della volontà preminente del popolo romano. E quando, dopo Caracalla,
ogni predominio di Roma fu giuridicamente spento nell'equiparamento
comune, anche il consenso imperiale, poggiato soltanto su ragioni
finanziarie, per il fatto che ogni bene delle città fu considerato come
la garanzia delle imposte, non tardò a sparire. Teodosio e Valentiniano
nel 443 autorizzano espressamente le città a vendere i loro beni in
caso di bisogno[115].
Nè meno impreciso è il carattere preso a distinzione fra i beni della
prima e della seconda categoria. È vero che per i beni della seconda
specie si ha il pagamento di un «vectigal»[116]; ma questo non può
essere preso come criterio distintivo. Lo stesso Igino, che chiama
«vectigal» il canone pagato, distingue in diverso modo gli «agri
vectigales», i quali, secondo lui, «sunt obligati quidam reipublicae
populi romani, quidam coloniarum aut municipiorum aut civitatum
aliquarum». Egli, dunque, distingue i «bona vectigalia» dello Stato
romano da quelli delle città suddistinte alla lor volta in «coloniae»,
«municipia» e «civitates»[117].
In realtà, se non m'inganno, a base della teoria del Rudorff sta
un equivoco causato dalla tendenza a trasportare idee moderne sulle
condizioni antiche troppo naturalmente diverse.
Nell'epoca nostra, quantunque tale materia presenti difficoltà non
lievi[118], si hanno sicuri elementi di giudizio. Lo Stato nostro non
è più costituito da un insieme di classi o di persone una sola delle
quali domina e governa; ma risulta dalla stretta unione di un nucleo
di abitatori con un determinato territorio, su cui si aderge un governo
che è l'emanazione della volontà di questi e che ha per mira il bene di
tutti con il minor sacrificio possibile dei singoli. E questo grande
concetto è mirabilmente servito dal duttile istituto della persona
giuridica, che, teoricamente perfezionata da Savigny, ha preso ora
larghissimo e degno sviluppo. Ne consegue che criterio di distinzione
fra i diversi beni sarà, oltre l'appartenenza, la destinazione; e a
questo criterio potrà tener dietro, sebbene non sempre, ed in ogni modo
sempre come effetto non necessario, anche l'amministrazione.
Nel diritto romano manca il grande concetto delio Stato moderno e
di più nell'antichità, quantunque lo Stato sia un'entità concreta,
mirabilmente perfetta, della fenomenologia sociale, non è un'entità di
diritto. Lo Stato, come soggetto di diritto, coincide con il «populus
romanus» e tutto ciò che a questo appartiene e che lo concerne, fu
considerato come parte integrale della sua natura pubblicistica, così
per le cose, come per i crediti e le obbligazioni patrimoniali e per
l'acquisto dei diritti[119]. Inoltre nell'antico diritto romano ogni
istituto di diritto pubblico trova il suo substrato in un istituto di
diritto privato, poichè rami interi di questo, originariamente estranei
al diritto pubblico, vi sono col tempo trapassati[120]. Si deve anche
aggiungere che l'elemento, più che principale, unico, considerato
dal diritto romano nelle persone giuridiche è quello personale;
l'«universitas», il «collegium»[121]. E così se originariamente
pubblici erano solo i beni del popolo romano[122], come pubblico
era solo il diritto che «ad statum rei romanae spectat»[123], più
tardi, essendosi l'imperatore considerato come il rappresentante del
popolo romano, i beni di lui, appunto perchè suoi, furono investiti
di carattere pubblico anche se per destinazione e per uso non erano
tali. Invece sotto altri aspetti si faceva una deviazione a questo
principio. Infatti come conseguenza dell'applicazione del sistema di
autonomia così usato dai Romani nelle conquiste, a poco a poco, più o
meno intensamente nei diversi casi, si equipararono le singole città
all'«Urbs» e si finì col chiamare pubblici, sebbene impropriamente,
anche i beni di queste.
E, inoltre, la teoria rudorffiana pecca anche per altre inesattezze
non lievi. Non tien conto del fatto, rimarcato per la prima volta
dal Niehbur e confermato dalle indagini successive[124], della gran
varietà di condizioni di elementi e di vita delle città, ammessa e
consentita da Roma che si limitò, anche in seguito, ad adattarlo e
generalizzarlo[125]. E, per di più, ha raccolto indifferentemente
materiali di ogni tempo e di ogni provenienza senza esaminare se l'uno
poteva essere accoppiato con l'altro.
Quel «vectigal» — prendo l'esempio più alla mano — sul pagamento o meno
del quale egli fa gran conto, indica propriamente il reddito ricavato
dai beni pubblici e riscosso per mezzo dei pubblicani[126]. Invece più
tardi da Ulpiano[127] esso ha avuto il significato di reddito di beni
pubblici comunque pagato e riscosso. E tale cambiamento di significato
fu, come ben si comprende, la conseguenza delle modificazioni subite da
quei beni che, tolti ai vinti e dichiarati suolo pubblico, formarono
la parte più importante e più produttiva dei beni dello Stato durante
la repubblica e furono poi in massima parte distribuiti ai privati con
le leggi agrarie del settimo secolo[128]. Considerare il pagamento del
«vectigal» come peculiarità di certi beni — come fa il Rudorff — non è
giusto per un duplice ordine di ragioni: anzitutto perchè il concetto
l'estensione ed il valore se ne modifica rapidamente col modificarsi
della costituzione di Roma e poi perchè non tutte le città, quando
furono assoggettate all'egemonia di Roma, furono trattate alla stessa
maniera[129]. E — aggiungo — anche se lo fossero state, beni pubblici
delle città non furono mai quei «bona vectigalia» che furono, come si
sa, distribuiti ai privati[130]; mentre invece ad esse fu conservata
un'aliquota o la totalità dei beni, che già erano goduti in comune dai
cittadini fino dalla fondazione della città stessa. Questi beni, in
quanto avevano subìto più o meno intense modificazioni nella natura
e nella funzione, si trovavano ad essere in condizioni diverse e,
conseguentemente, sotto un regime giuridico differente da quello che
regolava i beni comuni delle colonie, sia che fossero fondate «ex novo»
oppure con una «deductio».
E così il Rudorff non tien conto, da una parte, della mancanza di
uniformità nei concetti giuridici sostanziali, dall'altra dei criteri
differenziali portati dalla varietà dei tempi.
Per quest'ultimo riguardo si potrebbe fare a mio parere una distinzione
in tre periodi: uno (da suddividersi in altri minori, a seconda delle
vicende della città presa a studiare) fino agli imperatori; un altro
dal secolo primo alla fine del quinto e l'ultimo che comprenda le
modificazioni apportate dagli ultimi imperatori romani di occidente e
quelle ancor più gravi della legislazione gota e bizantina.
Data la differenza enorme su accennata fra lo Stato romano ed il
moderno, io non credo che la destinazione abbia in quello l'importanza
che ha in questo e che, invece, criterio distintivo peculiare debba
essere il sistema di amministrazione, che è, nel diritto attuale, un
criterio quasi tutto affatto secondario.
Non bisogna dimenticare, però, come la deficiente costituzione
giuridica dello Stato romano impedisca che questo, come ogni altro
sistema di distinzione, vada esente da qualche deviazione.
Nell'anno 372 Valentiniano Valente e Graziano inibirono ai curiali
la facoltà «conducendorum praediorum et saltuum reipublicae»[131];
ventotto anni dopo ne completarono la disposizione con la legge «de
locatione fundorum iuris enfiteutici et reipublicae et templorum»[132].
Dal confronto di queste leggi si vede l'errore del Rudorff nel
comprendere fra i «communia» delle città, considerate come persone
giuridiche, le porte, le strade, le mura _et similia_; e le terre, i
pascoli e le selve assegnati «in tutela rei urbanae».
Nella seconda di queste leggi si considerano i «loca reipublicae,
quae aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa», insieme con
i «praedia» ed i «saltus» di cui parla la legge del 372, proibendo
degli uni e degli altri la «conductio» ai curiali. Questi ultimi
beni vengono distinti dalle mura, porte, strade, piazze, teatri e
stadi, di cui parla Marciano[133], ossia «omnia aedificia publica
sive iuris templorum intra muros posita vel etiam muris coherentia»,
i quali, nel caso che «nullis censibus patuerint obligata», Arcadio e
Onorio stabilirono nel 401 che «curiales et collegiati teneant atque
custodiant»[134].
E ciò, si badi, senza che manchi un esatto criterio di distinzione
fra le due prime specie di beni: nell'un caso si parla di «loca»,
nell'altro di «praedia» e di «saltus». «Locus», ce lo dice
Fiorentino[135], «sine aedificio in urbe area, rure autem ager
appellatur»: esso non è un «fundus,» come nota Ulpiano[136], «sed
portio aliqua fundi». Ed è chiaro anche il processo di modificazione
del concetto delle mura e delle porte. Da prima, per il simbolico
e religioso modo con cui erano costruite, si consideravano come
sante e pubbliche in quanto edifici destinati al culto, il quale
era considerato come funzione di Stato. Più tardi un logico senso
di differenziazione, senza far loro perdere il carattere religioso,
li separa dagli edifici più propriamente destinati al culto,
riconnettendoli ai beni pubblici ai quali erano da ascriversi per
l'appartenenza, per la destinazione e per l'amministrazione.
Arcadio e Onorio, con le due leggi del 400 e del 401, disciplinano
nuovamente il regime dei beni pubblici, con la mira di stringere
ancor più il cerchio di ferro, che univa le persone al luogo di
origine[137]. Essi vogliono che i beni enumerati vengano affidati
in perpetua conduzione, mediante il pagamento di un annuo canone
congruamente determinato, ai _municipes collegiati et corporati_[138].
Gotofredo, nel commento a questa legge, ritiene che «municipes»
indichi i curiali, i decurioni; ma io penso invece che la parola abbia
proprio il senso originario ristretto di «muneris participes recepti in
civitate»[139]. Contro l'interpetrazione comune data da Paolo[140], a
me sembra che urti la lettera della legge: _penes municipes corporatos
et collegiatos_ URBIUM _singularum conlocata permaneant_. Ora _urbs_,
lo sappiamo, ha un significato tecnico che ne circoscrive l'ambito
al cerchio delle mura[141]. E sappiamo pure che base esclusiva
dell'organizzazione agraria dei romani era la città, e che solo in
essa i cittadini abitavano e risiedevano[142], con esclusione, come ho
cercato di dimostrare, anche dei sobborghi[143].
E c'è di più.
Costantino proibisce ai curiali la conduzione dei PRAEDIA e dei SALTUS
_reipublicae_, Onorio e Arcadio prima vogliono che i «LOCA _reipublicae
quae_ (si noti) _aut includuntur moenibus aut pomeriis sunt connexa_
penes municipes corporatos et collegiatos conlocata permaneant»; e
l'anno dopo danno delle norme per l'_amministrazione_ di tutti gli
AEDIFICIA PUBLICA _intra muros posita vel etiam muris coherentia_, i
quali «aedificia», se «nullis censibus patuerint obligata», «curiales
et collegiati teneant atque custodiant».
Anche non ponendo mente che gli imperatori medesimi, regolando la
stessa materia, non potevano dimenticare la norma emessa pochi mesi
prima — onde si può credere che avrebbero usata la stessa frase se
avessero voluto esprimere lo stesso concetto —; vi è un altro argomento
che porta, se non erro, un valido sussidio alla mia ipotesi; ed è la
clausola che non fossero obbligati a nessun censo, clausola che non può
indicare se non l'occupazione di suolo pubblico permessa ad un privato,
dietro il correspettivo di un canone, il cui nome tipico è appunto
censo.
Ed allora, se non m'inganno, scaturisce chiara una triplice distinzione
dei beni comuni delle città:
1) _praedia_[144] e _saltus_, cioè appezzamenti di terreno coltivabile
o ad uso di pascolo da essere locati al migliore offerente;
2) terre, aree, appezzamenti di terreno[145] entro la città o
riconnessi al pomerio[146], da locarsi a cittadini collegiati o
corporati;
3) _aedificia_ entro la città o ad essa ricongiunti, i quali, fatta
eccezione di quelli vincolati a privati dietro il pagamento di un
censo, devono essere tenuti e custoditi dai curiali.
I primi, del cui reddito i cittadini godevano solo indirettamente,
potevano essere liberamente locati al miglior offerente. Ma gli altri
beni, che si trovavano entro la città o in immediata vicinanza e ne
toccavano più da presso la vita, potevano esser locati soltanto a
cittadini («omnis venientis extrinsecus... ademptatione remota»),
i quali offrissero serie garanzie, evitandosi modi di «occultae
conductionis». Si richiedevano cittadini collegiati e corporati,
uniti, cioè, in quei collegi ed in quelle corporazioni che, per la loro
importanza, erano giustamente detti _membra urbis_[147]. Ad essi soli,
che sostenevano carichi e pesi pubblici, si concedeva il vantaggio
dei redditi di questi beni, dietro il correspettivo di un canone, che
il ristretto numero dei concorrenti rendeva assai tenue; mentre se ne
escludeva quella _plebs urbana_, che Costantino aveva dichiarata immune
dalla _capitatio_[148] e che veniva a goderne indirettamente a traverso
al censo annuo riscosso dal municipio ed adoperato a comune vantaggio.
E, finalmente, gli edifici in città o nella cerchia del pomerio —
rispettate le concessioni già perfette al momento della promulgazione
della legge — non potevano essere ceduti; ed i decurioni, come
rappresentanti della città, dovevano esercitare l'ufficio di vigilanza
e di custodia di questi beni, che formavano parte integrante della
città e dei quali tutti i cittadini godevano. Dunque, accanto a fondi
comunque appartenenti alle città e dovunque situati, si distinguono le
terre e gli edifici che sono entro le città stesse o sono ricongiunti
ai loro pomerii.
Quale sia il limite territoriale di questa ricongiunzione la legge non
dice: segno evidente che la teorica e la pratica concordavano a pieno
a questo riguardo. E poichè noi non conosciamo altro termine usato dai
Romani fuori di quello dei _mille passus_, ritengo che appunto questo
limite fosse pacificamente riconosciuto a base della costituzione dei
tempi imperiali.
§ 9. — Si è visto come la legge di Arcadio ed Onorio accenni anche agli
edifici _iuris templorum_. Nessuna meraviglia che fossero considerati
come pubblici in uno Stato in cui il culto era riguardato come una
funzione statuale:[149] per il problema nostro importa vedere se
abbiano qualche importanza le divisioni territoriali e più specialmente
quella dei mille passi. Ammesso come vero ciò che io son venuto fin
qui esponendo sulla differenziazione di questa cinta suburbana, nulla
impedisce di supporre che il noto adattamento della Chiesa nelle
circoscrizioni territoriali laiche non si sia arrestato davanti a
quella. Ho già ricordato che i templi fuori delle mura sono così
frequenti da essere giudicati di rito fino dalle prime età di Roma. Ma,
se non è raro il caso di luoghi ove città suburbio e contado abbiano
ognuno divinità differenti, come Roma, Aventicum, Selinunte, Segeste,
Taormina, Samo, Fotidea ed altre[150]; le leggi di Arcadio ed Onorio
del 400 e del 401, insieme con altri elementi, mostrano che questo
stato di cose, fatta eccezione di Roma e, forse, di qualche altra
città, col modificarsi della costituzione romana[151], finì col dare il
posto ad un altro, nel quale le divinità del suburbio furono accolte
fra quelle cittadine e la città ebbe un _pagus suburbanus_ ad essa
ricongiunto per ragioni di culto.
Tale è il _Pagus Aug. Felix suburbanus_ di Pompei[152].
Il Mommsen, illustrando le numerose iscrizioni che lo ricordano, non
ha creduto di poter giungere ad alcuna conclusione sicura, ed il Voigt
non si è occupato di tale questione. Ma, considerando come la Chiesa
cattolica si sia fatta un'arma contro il paganesimo soppiantandone le
manifestazioni del culto[153] e sostituendo le proprie istituzioni,
anche nelle divisioni territoriali già da quello costituite, a me
pare che, se fonti più tarde e documenti attendibili mostrano con
evidenza che la Chiesa, come norma generale, considerò la città insieme
ad un cerchio più o meno esteso di territorio all'intorno[154], lo
stesso si debba presumere essere avvenuto antecedentemente. E valga
il vero: un documento pontificio interessantissimo toglie ogni dubbio
a questo riguardo. Nell'aprile del 596 Gregorio Magno si rivolge a
Mariniano «episcopo ravennati cum caeteris fratribus et coepiscopis
et sacerdotibus, levitis, clero, nobilibus, populo militibus civitate
Ravenna consistentibus vel _ex ea foris_ degentibus»[155]. Numerosi
documenti, che appartengono ad un periodo successivo, provano il
perdurare inalterato di uno stato di cose da secoli in vigore e
spiegano il valore della espressione _ex ea foris_, che potrebbe essere
interpretata in senso più lato che la frase non consenta. Per economia
del lavoro e per non ripetermi, dovendo esaminare ad uno ad uno i
documenti in parola nella seconda parte, riporterò ivi i testi, dai
quali resulterà che l'unica ipotesi accettabile è che il pago suburbano
si circoscrivesse nel limite dei _mille passus._
§ 10. — Parlando del limite dei _mille passus_ rispetto al culto, ho
accennato ad uno dei mutamenti su essi portati dagli ultimi secoli
dell'impero d'occidente. Bisogna ora considerare tale questione in modo
più ampio. E perciò è necessario gettare un colpo d'occhio, per quanto
rapido, sulla vita cittadina nel suo complesso. Non intendo entrare
in un esame minuto, quantunque non le condivida, nè dell'opinione del
Declareuil[156], il quale ha sostenuto che la decadenza dell'impero è
posteriore di un secolo a quanto si ritiene comunemente; nè di quella
del Baudi di Vesme[157], il quale, in antitesi piena col Declareuil,
pensa che già alla metà del secolo quarto l'organizzazione sia stata
così completamente trasformata da essere del tutto spariti gli antichi
duumviri giusdicenti, e sostituiti dovunque da un _comes_. A me basta
considerare le trasformazioni del giuoco delle forze cittadine e le
conseguenze che esse hanno avuto.
La plebe, nel senso moderno della parola, cioè i nulla tenenti, non
aveva obblighi e non aveva diritti: l'autorità risiedeva nelle curie
e nei magistrati. Però, essendo tali organi troppo rigidi; siccome si
era venuta formando lentamente una nuova classe, uscita dalla plebe per
ragione di aumentate ricchezze, i suoi componenti, che erano i _minores
possessores_[158], mentre venivano aggregati alle curie per tutti gli
oneri, non avevano poi alcun vantaggio, nè difesa speciale. Di ciò fu
incaricato il _defensor_[159], che fu istituito come rappresentante e
tutore dei loro interessi dagli imperatori, i quali ne rilasciarono
la nomina alle città: e queste vi procedettero per mezzo delle
magistrature e delle curie, senza partecipazione alcuna della plebe,
che, per essere stata esentata dalla _capitatio_ da Costantino e per la
sua povertà, non poteva aver bisogno di uno speciale rappresentante,
nè, logicamente, partecipare all'elezione di esso. La plebe non
partecipava alla vita pubblica che attraverso alla Chiesa. La Chiesa,
centro fino dal terzo secolo, di interessi per tutti coloro che dalla
potestà laica erano meno favoriti, ottenuto pieno riconoscimento
giuridico e politico, avocò a sè a poco a poco le funzioni degli
antichi culti, ed al modo di essi fu considerata come funzione
pubblica e le fu affidata parte rilevante di quell'azione civile che
lo Stato più non poteva espletare. E poichè, come gli antichi canoni
sanciscono[160], il vescovo, nominato dal clero e consacrato dal
pontefice, deve essere eletto da tutti i fedeli; così anche quella
parte della popolazione che ne era altrimenti impedita, riuscì a
conseguire una partecipazione, per quanto tenue, alla vita cittadina.
Per necessità di cose, però, la Chiesa, entrata nell'orbita delle
istituzioni statuali ed uniformandosi ad esse, aveva ristretto
l'originario _corpus christianorum_ nel _sacrum venerabile concilium_
costituito dal corpo dei sacerdoti e l'azione della plebe nella
costituzione politica sarebbe stata ben presto ridotta al nulla, se
altre e più forti cause non avessero agito vigorosamente. Cominciata
verso la fine del secolo quarto la serie delle invasioni barbariche,
s'imposero riattamenti di mura e riordinamento dell'esercito. All'una
ed all'altra cosa gli imperatori tentarono provvedere. Abolita
l'antica libertà di disposizione di cui godevano le città per il
riattamento e la conservazione delle mura[161], Arcadio e Onorio nel
395 vollero destinata a tale scopo la terza parte del canone «qui ex
locis fundisque reipublicae annua praestatione confertur»[162]: ma,
essendosi questo reddito manifestato insufficiente, malgrado che alle
città fossero state restituite le «possessiones» tolte ad esse dagli
imperatori cristiani e donate alla Chiesa[163], l'anno dopo stabilirono
un'imposta apposita, confermata più tardi da Onorio e Teodosio[164],
che colpiva tutti indistintamente gli abitanti delle città — _ordines
et incolae_[165].
L'imposta alla quale _universi_ erano soggetti _portione suae
possessionis et jugationis_, era reale e colpiva solo i possessori,
compresi quei minori, più su ricordati[166]. Ma non bastava costruire
e mantenere le mura: bisognava difenderle. E agli imperatori, riuscito
vano ogni tentativo di riforma dell'esercito[167], ormai divenuto una
esosa ed obbligatoria contribuzione di uomini e di denaro e precipitato
dagli antichi nobilissimi elementi romani in un'accozzaglia spregevole
di barbari, di servi, di schiavi e di coloni[168]; come era riuscito
vano ogni tentativo di riorganizzare le curie e i collegi[169], non
rimase che concedere ai cittadini l'uso, fino allora proibito[170],
delle armi[171] ad esortarli a combattere per la difesa delle loro
persone e delle loro case. Tale appello muove _ad populum_[172]
Valentiniano, quando nel 440 Genserico si presenta minaccioso in
Italia; e lo ripete in speciale modo ai Romani, che le mura aureliane,
terminate da Onorio e restaurate da Probo, più non riuscivano a
difendere[173], imponendo a tutti indistintamente — «nullus penitus
excusetur» — la restaurazione e la «custodia murorum portarumque».
Tutti i cittadini, ormai, anche i nullatenenti dovevano cooperare
alla difesa della città: quegli oneri che prima gravavano direttamente
sui patrimoni e sulle terre, si trasformano in pesi personali. Non si
tratta soltanto di fornire i tironi e i cavalli: occorrono le forze e
il braccio di tutti; ed il ferro barbarico, aprendo aspre ferite, pur
nello strazio immane che ne consegue, oltre a deporre il germe fecondo
del sentimento della necessità che tutti combattano e tutti difendano
la propria città portò altre non meno gravi conseguenze.
Prima di tutto si veniva lentamente formando quell'insieme dei meno
favoriti, del quale si vede lo sviluppo successivo nell'_exercitus_
cittadino delle città bizantine, che comprende tutti gli armati _qui in
civitate inventi sunt a puero usque ad senem_[174].
Inoltre fin che gli oneri gravavano su coloro che possedevano terre, il
diritto di decisione spettava ai curiali, e più tardi, per mezzo del
_defensor,_ a tutti i _possessores_; ed il maggior vantaggio spettava
a quei _collegiati_ e a quei _corporati_ che soddisfacevano a tante
necessità della vita pubblica: mutate le condizioni e resa necessaria
la cooperazione di tutti; anche i minimi, che solo la Chiesa aveva
uniti alla collettività cittadina, ebbero diritto alla partecipazione
alla vita pubblica. E mentre già dal 443 Teodosio e Valentiniano[175]
avevano riconosciuto loro il diritto di decidere in merito
all'alienazione dei beni della città, i quali possono essere alienati
solo _cum communi consensu_[176], così da Maioriano li vediamo ammessi
all'elezione del _defensor: municipes, honoratos,_ PLEBEMQUE....
_adhibito tractatu atque consilio_, egli stabilisce, _sibi eligant
defensorem, factumque dematurent_[177].
Ed anche la posizione giuridica di tali beni venne, conseguentemente, a
mutare.
Che le alienazioni di questi fossero divenute frequenti è dimostrato
dalla costituzione del 443, che le proibisce quando non sieno promosse
da uno stato di estrema necessità. Tali beni pubblici segnano ora il
correspettivo dei nuovi aggravi militari richiesti ai cittadini, oltre
l'obbligo normale imposto dalla costituzione politica. Di fronte allo
Stato certe terre rappresentavano un certo contributo di soldati, di
annona, di tributi: _praebitio tironum, praestatio annonae, tributorum,
hospitalitatis_ etc. Talune, anzi, _terrae limitaneae, burgariae,_
avevano questa sola massima e specifica funzione di servire agli
obblighi della milizia. E da un punto massimo, segnato da queste terre
limitanee, sulle quali, per l'intensità con cui erano colpite da oneri
militari nessun'altra imposta gravava[178], si scendeva ad un minimo in
quelle terre che dovevano fornire contributi di varia indole, ciascuno
dei quali, e quello militare fra questi, era, necessariamente, meno
rigido e meno esteso che nelle terre della prima specie. Oramai anche
le città, per le continue esigenze della difesa, venivano accostandosi
alla condizione giuridica di quelle colonie militari, per cui il
servizio armato era scopo principale, e, come queste, erano obbligate
alla _munitio_[179]. Tale obbligo era generale; sola differenza era che
i coloni, appunto perchè tali, erano tutti proprietari di una terra;
i cittadini no; e, quindi, nelle città le terre pubbliche dovevano
più intensamente servire quasi di correspettivo al servizio personale
richiesto ai cittadini. L'economia, ormai poverissima, non s'imperniava
più sul denaro, ma sulla terra, che divenne il fattore dominante: e
ne conseguì, naturalmente, l'aumento considerevolissimo delle persone
risiedenti _in terra aliena_: come pure altre deviazioni giuridiche,
tra cui quella che riconosce l'autorità di scacciare il _metator_, non
soltanto al proprietario, ma anche alla stessa plebe, concepita così
come in un rapporto stabile con la terra[180]. Questa ascensione della
_plebs_ è importante anche da un altro lato: prima, come abbiamo visto,
della tutela della _plebs_, sia _urbana_ che _rustica_ era incaricato
il _defensor_. Di esso qui non si parla: prova evidente, a mio credere,
che esso andava restringendo la sua autorità entro la cerchia delle
mura o pochissimo al di fuori, anche prima che Maiorano con la sua
costituzione del 458 sanzionasse ufficialmente questo mutamento[181].
Questo forzato equiparamento di tutte le classi, fatta eccezione dei
_senatores_ e dei più potenti, porta alla decadenza irrimediabile
del _defensor_, e dà luogo alla trasformazione finale fattane da
Giustiniano, il quale, quando riconquistò l'Italia, lo ridusse alla
condizione di un semplice emissario del governo centrale[182].
§ 11. — Tra le disposizioni di Maioriano e quelle di Giustiniano non
corre soltanto un secolo: cade fra esse il regno di Odoacre e quello
degli Ostrogoti. Nè l'uno nè l'altro furono senza conseguenze sulla
costituzione italiana, ma il primo, per la sua corta durata, non segnò
che il principio di un sistema, che divenne normale solamente con i
Goti.
Odoacre, come è noto, concesse ai suoi soldati il terzo delle
terre romane, e queste, dopo la sconfitta di Ravenna, furono date
agli Ostrogoti. Siccome questi erano in maggior numero dei primi
ed accolsero anche nelle loro file numerosi gruppi dei precedenti
conquistatori[183] furono necessarie altre terre, le quali vennero
distribuite con equanimità rimasta famosa, dalla _tertiarum deputatio_
presieduta da Liberio e furono assegnate con i _pittacii_[184].
Le terre pubbliche, nella terribile condizione in cui si trovavano
le curie[185], vennero incamerate dal fisco del re, il quale, per
mezzo del _curator_, sotto il controllo diretto del _comes Gothorum_,
invigilò sui prezzi, sulle vendite, sulle distribuzioni dei generi di
prima necessità[186].
Ma se questo fu l'andamento generico, noi non sappiamo con precisione
le vere condizioni dell'assegnazione. Bisognerebbe conoscere la grande
varietà di usi e di consuetudini, che risalivano ai primi tempi della
conquista romana; usi che l'Impero non aveva unificato e di cui si
intravede l'esistenza in quel diritto romano volgare, formatosi nella
pratica accanto al diritto romano classico[187]: diritto volgare che
ebbe, come si vedrà, singolari manifestazioni anche nel campo del
diritto pubblico.
L'importanza dei Goti non deve essere considerata soltanto per la
azione che i resti di questo popolo sopravvissuti alla sconfitta finale
e rimasti in Italia, possono avere esercitata, servendo quasi di ponte
di passaggio verso la più fiera invasione germanica[188]; bensì deve
essere considerata per l'influenza decisiva che la costituzione gotica
ebbe in Italia durante il regno barbarico.
È fuori di dubbio che le curie rimasero, benchè in tristissime
condizioni. Quanto al rimanente della popolazione urbana, il Gaudenzi,
basandosi sul cap. 64 dell'editto teodoriciano, che stabilisce
che l'uomo libero _nulli obnoxius civitatis_, che abbia violata
un'ancella altrui vergine, sia sottoposto ad una vigorosa fustigazione
e poi _vicinae civitatis collegio deputetur_, ritiene che lo Stato,
obbligando tutti i collegi solidalmente al pagamento integrale della
_lustralis collatio_, li abbia costretti a fondersi in un collegio
unico divenuto servo della città[189].
L'idea contiene, secondo me, gran parte di vero; ma non mi pare che
quella fusione dei collegi, diversi per attribuzioni, per mansioni
e per lavoro ed ognuno dei quali, in quanto «obnoxius civitati», era
obbligato a certe peculiari prestazioni, sia avvenuta nel modo indicato
dal Gaudenzi. Io ritengo che la diversità etnica dei Goti e dei
Romani, la differente condizione sociale ed economica e la differenza
di culto, abbiano strette tutte le classi romane meno elevate — non
le sole corporazioni — in un rude isolamento. I Goti soli avevano il
diritto alle armi, ed essi soli erano esenti da imposte[190]; e, di
più, il concetto politico di Teodorico, che giustamente prevedeva
nell'affratellamento livellatore della Chiesa cattolica,[191]
l'affievolirsi di ogni egemonia del suo popolo, tenne lontani i
vincitori dai vinti, dei quali, come abbiamo veduto, anche gli infimi
erano entrati a far parte della vita cittadina. Oltre le imposte in
denaro ed in natura, bisognava richiedere di continuo le prestazioni
personali, per la necessità della difesa, delle fortificazioni, dei
trasporti, dei servizi sussidiarï, delle opere pubbliche[192]. E
come da un lato la popolazione diminuiva sempre più[193] e dall'altro
l'artigianato andava ognor più disgregandosi[194], gli Eruli prima ed
i Goti dopo, furono tratti a considerare la città tutta — corporati e
non corporati compresi — come solidalmente responsabile delle imposte
e delle prestazioni, ed ogni individuo come legato ad una determinata
città: _obnoxius civitati_, come dice Teodorico[195].
Già le fonti romane degli ultimi anni del secolo quarto parlano del
_consortio_ cittadino ad _portus et aquaeductus instaurationem_, ed al
tempo di Giustiniano lo si vede esteso alla _murorum extructionem_,
da cui nessuno può essere scusato[196]. Teodorico, parlando delle
persone che potevano esser possedute per un trentennio ricorda i
curiali, i collegiati ed i servi[197]. Ma, a provare che con la
parola _collegiati_ non s'intendono solo i corporati, ma tutti i
cittadini vincolati alla città, mi sembra decisivo il raffronto col
Breviario Alariciano[198], il quale conserva la disposizione del Codice
Teodosiano,[199] con cui si richiamano alla loro città i collegiati
fuggitivi, mentre non conserva alcuna delle molte costituzioni che
concernono le corporazioni.
Dunque _collegium_ indica tutti i vinti legati alla città, non i soli
corporati.
Di più i Goti portarono una modificazione sostanziale che, se ebbe poca
efficacia dove la dominazione bizantina potè cancellarne gli effetti,
ne ebbe però grandissima nel territorio conquistato dai Langobardi.
Essendo stato tolto ai Romani l'uso delle armi, ma non gli aggravi
accessori ed annessi al servizio militare, questi, uniti agli altri
obblighi finanziarî ed amministrativi ed ormai consuetudinarî, si
fusero e si confusero con essi, e gli oneri delle albergarie, dei
trasporti, del rifacimento e costruzione delle mura, delle strade,
degli edifici pubblici[200] etc., per i quali occorreva così il
materiale, come la mano d'opera, cambiarono la loro natura giuridica.
Per il fatto che tutti vi erano sottoposti, sparì l'antica massima
romana che distingueva gli oneri rurali dai cittadini, per ragione
della sostituzione possibile solo nei secondi: per il fatto che
vi erano astretti anche i nullatenenti, venne una limitazione al
tradizionale concetto dei _munera patrimoniorum_[201], dalla quale
scaturì un sistema che ebbe a base l'ibrido concetto dell'abitazione.
E così fu ristretto ancor più l'elemento personale poggiato su una
capacità che già da tempo si era venuta ognor più limitando nel diritto
di mutar sede, ed il quadro fu completato: soggetto all'_auctor_ il
commendato, soggetto al proprietario il residente in terra altrui,
vincolato il colono alla terra, legato l'operaio alla corporazione, il
decurione alla curia e, ora, anche il cittadino alla città.
Il dualismo fra il partito nazionalista e quello romanizzante,
scoppiato violento alla morte di Teodorico e terminato con la disfatta
finale dei Goti, stremando ancor più l'Italia con rovine e con stragi,
ribadì il ferreo anello che strozzava le città.
Le terre comuni cittadine furono incamerate, come ho detto, dal fisco
regio, il quale ne ebbe la proprietà fino ad allora goduta dalle città;
ma, apparentemente, non si portarono modificazioni gravi allo stato di
cose precedente, perchè i cittadini continuarono a goderne. Si instaurò
così un diritto d'uso che trovava la sua base nella consuetudine
anteriore e i suoi limiti nella volontà regia[202].
§ 12. — Le prime circoscrizioni ecclesiastiche, le urbane,
sostituendosi a quelle pagane, ne avevano calcato le linee. E come
queste comprendevano con la città i mille passi, anche la parrocchia
cittadina ebbe a conseguire gli stessi confini. Infatti un'antichissima
tradizione cattolica, consacrata nei canoni e nei concili, considera
il vescovo, oltre che come supremo gerarca nell'ambito della diocesi,
anche come titolare della parrocchia della città cui il vescovo
è preposto: il pontefice stesso, prima di essere il capo della
cristianità, è il parroco di Roma, e come tale, fino al penultimo papa,
il primo atto compiuto da lui era la visita alla chiesa di S. Giovanni
in Laterano, considerata come la matrice di Roma.
In questo ambito, la Chiesa, come chiesa cittadina, esercitò le sue
funzioni religiose e le statuali; ma non riuscì ad equiparare le
condizioni della plebe rustica _extra muros posita_ a quelle della
plebe cittadina. Due cause egualmente invincibili vi si opposero: da
un lato il criterio dell'inamovibilità dal fondo, ormai predominante;
dall'altro l'azione del fisco bizantino che subentrò a quello gotico
con qualche nuova e maggiore estensione.
Infatti nella costituzione del Codice giustinianeo[203] riportata
più su, si mira a proteggere la _plebs rustica extra muros posita_,
sia che risieda in terra pubblica che in privata, dalle angherie del
_rationalis_, mentre quella rustica in genere è tutelata contro le
angarie di coloro che «rectoribus provinciarum obsequuntur». E questo
e la diversità dell'_obsequium_, che l'una e l'altra plebe è costretta
a fornire, provano come la prima rientrasse nelle grandi linee
della plebe rustica piuttosto che di quella urbana: tanto più che la
legislazione imperiale mirava a considerarla come assimilabile a quella
dei fondi imperiali[204].
Ma se la Chiesa non riuscì a fondere la _plebs rustica extra muros
posita_ con la _plebs urbana_, nemmeno all'impero riuscì ad equipararla
a quella colonica. E ciò per varie cause: la mancanza nella nostra
Italia del latifondo, nel senso che questa parola ha per l'Africa;
il formarsi del colonato dal fissarsi dei patti stabiliti nelle
prestazioni coloniche, prima a tempo e poi perpetue; il mantenersi
immutato delle circoscrizioni romane, per le quali le terre ove questi
abitavano furono sempre distinte dal contado e sottratte all'arbitrio
modificatore di un singolo; l'azione coordinante della chiesa per la
quale tutti i membri di una determinata circoscrizione sono parificati
nel diritto di eleggere il proprio antistite; la breve durata
della legislazione bizantina. Tutte queste cause impedirono che la
legislazione imperiale avesse il suo effetto e favorirono il mantenersi
di questa classe singolare fra la popolazione cittadina e quella
propriamente rurale.
Così al quadro delle classi sociali si deve aggiungere una nuova
gradazione fin qui ignorata; così al confronto del Beaudoin fra i
doveri dei cittadini verso la città e i doveri dei coloni verso il
_fundus_, bisogna immettere un terzo elemento medio — la _plebs rustica
extra muros posita_ — alla quale realmente si possono contrapporre gli
altri due, perchè quest'ultimo ha diritti ed oneri, che corrispondono
alla condizione giuridica degli altri.
§ 13. — Resta che consideriamo ora le divisioni territoriali interne
della città.
La grandezza di Roma cominciò quando le originarie tribù precittadine
si fusero in nuovi nuclei legati alle circoscrizioni territoriali,
che delle antiche tribù conservarono solo il nome, ciò che è segno
dell'armonica e completa fusione degli elementi etnici cittadini. Le
tribù cittadine, che per lungo tempo rimasero immutate nel numero e nei
confini, erano indicate tutte con nomi locali: _suburana, esquilina,
collina_ e _palatina_. La posteriore divisione del territorio, su
diciassette tribù, dà un solo nome locale: _clustumina_, mentre le
altre portano tutte il nome di qualche gente patrizia[205], sotto il
patronato della quale si trovavano.
La tribù era insieme una divisione territoriale ed amministrativa,
in base alla quale, sotto la direzione dei _curatores tribuum_, si
faceva il reclutamento, il censimento e la percezione del _tributum_.
Per esse si compievano anche offici religiosi, per mezzo di collegi
— _collegia compitalicia_ — presieduti dai _magistri_, onorando
i _lares compitales_ con feste annuali che ebbero appunto il nome
di _compitalia_, e si provvedeva alla _cura urbis_ per mezzo dei
pretori[206].
L'importanza della tribù aumentò con la repubblica, a tutto scapito
dell'elemento strettamente territoriale di essa, poichè, rimasta
politicamente intatta, finì con l'essere sostituita amministrativamente
dai _vici_, nati e causati dall'enorme incremento della città.
Il Marquardt[207] sostiene che i _vici_ ricevettero un carattere
amministrativo officiale da Augusto, ma a me sembra che il passo di
Svetonio, dove si parla del _recensum populi_ ordinato da Cesare come
_praefectus morum_ e compiuto _nec more nec loco solito sed_ VICATIM
_per dominos insularum_[208], sia da interpetrare come l'annuncio di un
nuovo sistema officiale della distribuzione della popolazione per vici
nella costituzione politica. Difatti lo stesso Svetonio, nella vita
di Augusto[209], si limita a dire che egli ripetè ciò che aveva fatto
Cesare. Non per questo io intendo dire che il concetto del Marquardt
sia privo di base; ma esso va inteso nel senso che Augusto, iniziatore
del principato, attuando questo sistema, ne rendeva normale l'uso per i
propri successori.
È logico ammettere che, anche prima del loro riconoscimento giuridico,
questi vici compissero funzioni necessarie alla vita sociale del tempo
e, verosimilmente, funzioni religiose.
Festo conosce tre specie di _vici_: i _rustici_, aggregati di case in
campagna; i _suburbani_, aggruppamenti di edifici, «continentia» alle
mura della città che «itineribus regionibusque dissimilibus discriminis
causa sunt dispartita»[210] e, finalmente, gli _urbani_ propriamente
detti, i quali originariamente erano costituiti dal _pervium_ per il
quale «habitatores ad suam quisque habitationem habent accessum». Il
Digesto ha appunto un passo in cui si delimitano i casi, in cui questi
vici debbono essere considerati come _viae publicae_ e come _viae
privatae_[211]: e da esso appare come questi strettissimi vicoli,
_angustissimae semitae_, come dice Cicerone[212], o _tenues vici_,
come li chiama Marziale[213], erano contrapposti alle _viae_, dette
anche _plateae_ dal glossario latino parigino[214], che erano le _viae
latae a porta in portam_, e che, secondo l'antichissimo sistema latino
accolto da Roma e da questa applicato in tutte le colonie, dividevano,
intersecandosi perpendicolarmente nel _forum_, la città in quattro
parti.
I vici, come istituzione amministrativa, erano una specialità di Roma
e forse, ma è molto discutibile, di qualche altra città. Cesare,
nelle prescrizioni di edilizia e di viabilità della sua _lex Julia
municipalis_, non parla mai di _vici_, ma sempre di _viae_. Il De
Marchi[215], che tende a non far distinzione fra Roma e le altre città,
crede che queste ultime, infinitamente più piccole della metropoli, —
come conosciamo dall'estensione, molto ristretta, del loro circuito
— non avessero altra divisione che quella in quartieri e che questi
fossero delimitati dalle _viae_. Infatti delle grandi città solo la
_notitia urbis_ di Costantinopoli nomina per quartiere un certo numero
di «collegiati qui e diversis corporibus ordinati, incendiorum solent
casibus subvenire». Ma anche ammettendo — e non si può farlo senza
grandi riserve — che qui per quartiere si intenda proprio la quarta
parte della città, il Declareuil[216] fa giustamente osservare che
altri passi[217] fanno ritenere che questo fosse l'eccezione e non la
regola. Ed in realtà solo a Bisanzio, a Roma, più tardi a Ravenna e a
Napoli, troviamo la divisione in _regiones_: divisione di cui non si ha
traccia quasi in nessun'altra città[218].
Attribuzioni specifiche di vero interesse municipale non vengono
affidate a questi quartieri durante la repubblica ed i primi secoli
dell'impero: ma non per questo debbono essere rimasti senza importanza
per la popolazione cittadina, specialmente plebea, per ragioni del
culto speciale che in essi si celebrava. Lo dimostra il fatto che hanno
continuato a sussistere per tutto questo tempo; e più tardi, quando,
forse per l'avvento del cristianesimo, stavano per perdere la loro
ragione di essere, furono rinvigoriti dal sistema delle distribuzioni
granarie.
Si è molto discusso se tali largizioni, almeno come istituzioni normali
e periodiche, avvenissero in tutte o almeno in gran parte delle città
dell'impero[219]. In realtà i municipi non erano obbligati a nutrire
la plebe e fare ad essa distribuzioni gratuite[220]: i rescritti
imperiali di Marco Aurelio e di Vero stabilivano i prezzi cui si
poteva e doveva vendere il frumento[221], ma lo zelo dei particolari vi
suppliva così spesso che le fonti stesse parlano di queste elargizioni
e le disciplinano. Inoltre se varii indizi fanno pensare che queste
costituzioni imperiali sieno decadute nell'osservanza durante il corso
del terzo secolo, come si dovrebbe indurre dal passo di Erodiano in cui
si parla delle casse frumentarie della città della Gallia, di cui si
impadronì Massimino: la presunzione diviene sempre più sicura quanto
più, coll'avanzarsi della decadenza, si trasforma la costituzione
politica, e la plebe, caduta nella desolazione generale, entra a far
parte della cittadinanza.
Come dissi, il suo primo ingresso essa lo fa indirettamente attraverso
la Chiesa, la quale, con quella virtù di adattamento splendidamente
lumeggiata dal Fustel de Coulanges, si appropriò quanto più potè
degli ordinamenti laici statali. A quel modo stesso che, come risulta
certo, fu affidata al vescovo la sorveglianza sulla vendita del pane
e degli altri commestibili[222], possiamo presumere che, quando la
miseria impose le distribuzioni gratuite[223], queste fossero fatte,
con tutta probabilità dal vescovo[224]. E dato che tutte le classi
della città erano chiuse nei rispettivi collegi, ordini e numeri, fatta
eccezione della parte della cittadinanza a cui queste particolarmente
si rivolgevano e che pure doveva esser determinata, la divisione
unica possibile sembra essere stata quella dei quartieri, i quali —
mantenutisi sempre — si rendevano ora necessari anche per la difesa
e la manutenzione delle mura imposte a tutti i cittadini. Oltre alle
conseguenze già accennate, ne scaturì il bisogno di una divisione
territoriale della città più consona ad accogliere il nuovo sistema
dell'_exercitus civium_. Nei grandi centri, dove la costituzione
corporatizia perdurò più a lungo, l'influenza della schola bizantina
si fece assai sentire, anche nella distribuzione territoriale delle
_regiones_. Così a Roma, a Ravenna, a Napoli ed in qualche altra città.
Negli altri luoghi, dove il centro urbano non si era scostato molto
dalla primitiva distinzione in quartieri, questi restarono a base di
tutto l'ordinamento.
I _corpora_, gli _ordines_, i _numeri_, ormai stremati, erano incapaci
di un'azione salda e forte; e così furono assegnate alle divisioni
territoriali tutte quelle incombenze di cui la città, auspice ormai la
Chiesa, era tuttora capace. Ed era pur fatale che fosse così! Ormai
tutto faceva pernio sulla terra ed anche le divisioni delle città
subirono la prevalenza dell'elemento terriero.
La venuta dei Goti, più che modificato, sembra che abbia aggravato e
reso più rigido questo sistema, il quale serviva mirabilmente a fondere
la città nell'unico _collegium civitatis_.
Nè diversamente agì la breve dominazione bizantina. Ma questa, però,
portò una modificazione sostanziale, di cui le fonti gotiche non ci
danno nessun indizio e che, quindi, si deve attribuire esclusivamente
al sistema tributario bizantino.
Sappiamo che il fisco del re goto si era appropriato la massima parte
delle terre pubbliche, ma non pare che toccasse la posizione giuridica
della _plebs rustica extra muros_ nella sua relazione con la città e
più propriamente col vescovo: tanto più dato il sistema di tolleranza
adottato da Teodorico.
Giustiniano, invece, col sostituire il fisco suo a quello dei Goti,
non riuscì ad eguagliare le terre intorno alla città alle altre terre
fiscali, come era sua intenzione, nè a staccarle dalla città, cui la
parrocchia cittadina ed i diritti di uso le legavano, ma privò coloro
che vi risiedevano dei vantaggi inerenti alla città stessa e cioè della
partecipazione alle distribuzioni ed alle elemosine, che il vescovo
faceva alla plebe delle città, preparando così il terreno a successive
modificazioni ancor più gravi, delle quali studieremo lo svolgimento
nel capitolo seguente.
§ 14. — In conclusione, mentre nella città la popolazione,
tradizionalmente divisa negli antichi nuclei, si polarizza verso le
nuove più pratiche e più feconde divisioni territoriali, le quali,
pur senza acquistare per varî secoli ancora consistenza giuridica,
esercitarono tuttavia notevole azione sulla vita cittadina; al di
fuori, in contatto immediato, si mantiene una classe che non è più
di liberi, ma non è nemmeno di coloni. Ed a questa classe è dovuta in
gran parte, come vedremo, la meravigliosa fioritura dei nostri comuni
medioevali.
La vecchia Roma, negli ultimi suoi secoli, preparava il terreno agli
istituti che, rinsanguati dai Germani, formarono poi il sistema
dello Stato barbarico; ma quella fatidica fattrice di civiltà non
dimenticò il mezzo perchè anche il feudo, con l'evolversi dei tempi,
avesse a cadere, e perchè su di esso si formasse una nuova e più
elevata civiltà. Ed attorno alla città, dove restò la culla delle
manifestazioni civili, pose una mirabile cinta contro cui si spuntò
l'ira rapace dei dominatori terrieri e si infranse l'azione torpida del
sistema curtense. E come già dalla fine del secolo quinto aveva dato il
nome all'elemento fondamentale del feudo, — il _beneficium_ — alla fine
del sesto non mancò di darlo a questo circuito. E l'una e l'altra volta
con la voce dell'organo allora più vitale della romanità: la Chiesa.
Come Pietro Crisologo ricorda il «beneficium»[225], così Gregorio Magno
parla della _massa_ nel senso di quella parte più aderente alla città
e pur fuori di essa, che serve a nutrir questa e ne forma quasi una
necessaria appendice.[226]