Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è re

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VENERE ED IMENE

AL

TRIBUNALE DELLA PENITENZA

MANUALE DEI CONFESSORI

per

Monsignor BOUVIER

vescovo di Mans.

Traduzione dal latino di O. Gnocchi Viani

U. BASTOGI

EDITORE

LIVORNO

Ristampa anastatica dell'edizione di Roma, 1885.

*INDICE*

AVVERTIMENTO

PARTE PRIMA--_Dissertazione sul VI comandamento del decalogo_

CAPO I--Della Lussuria in genere

» II--Delle diverse specie di lussuria consumata

_Articolo_ I--Della fornicazione

§ I--Della fornicazione semplice

§ II--Del concubinato

§ III--Della prostituzione

_Articolo_ II--Dello stupro

» III--Del ratto

» IV--Dell'adulterio

» V--Dell'incesto

» VI--Del sacrilegio

_Appendice_--Dei preti provocatori di turpitudini

CAPO III--Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura

_Articolo_ I--Della polluzione

§ I--Della polluzione volontaria considerata in se stessa

§ II--Della polluzione volontaria considerata nella sua origine

§ III--Della polluzione notturna

§ IV--Dei movimenti disordinati

§ V--Norme dei confessori verso coloro che si dànno alla polluzione

_Articolo_ II--Della sodomia

» III--Della bestialità

CAPO IV--Dei peccati di lussuria non consumata

_Articolo_ I--Diletti voluttuosi del pensiero

» II--

§ I--Dei baci

§ II--Dei toccamenti impudichi

§ III--Degli sguardi impudichi

§ IV--Dell'abbigliamento delle donne

_Articolo_ III--

§ I---Dei turpiloqui

§ II--Dei libri osceni

§ III--Delle danze e dei balli

§ IV--Degli spettacoli

CAPO V--

§ I--Delle cause della lussuria

§ II--Degli effetti della lussuria

§ III--Dei rimedi della lussuria

PARTE SECONDA--_Supplemento al Trattato sul Matrimonio_

QUESTIONE I--Dell'impedimento per impotenza

_Nozioni preliminari_

QUESTIONE II--Del debito coniugale

CAPO I--Del debito coniugale chiesto e reso

_Articolo_ I--Dell'atto coniugale considerato in se stesso

§ I--Dell'accoppiamento per sola voluttà

§ II--Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza

_Articolo_ II--Della richiesta del debito coniugale

§ I--Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale

§ II--Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale

_Articolo_ III--Del ricambio del debito coniugale

§ I--Dell'obbligo di rendere il debito coniugale

§ II--Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale

§ III--Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale

§ IV--Di coloro che commettono il peccato di Onan

§ V--Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale

CAPO II--Dell'uso del matrimonio

_Articolo_ I--Quando i coniugi peccano usando del matrimonio

» II--Dei contatti fra coniugi

CAPO III--Norme dei confessori verso le persone coniugate

AVVERTIMENTO

In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi

abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i

sarcerdoti, esercenti il ministero della confessione, e ciò che non può

essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii, nè confidato

indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo

trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri

matrimoniali, e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana

che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i

quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e

lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno

potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e

insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e

ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri

degli sposi.

Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo

di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la

soverchia indulgenza. Nè agimmo in ciò a capriccio, ma abbiamo

specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori. Perciò

chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze, potrà

consultare altre opere, bilanciare le diverse opinioni e scegliere con

cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile.

Ciò che è certo, è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto

fine; e ne chiamiamo giudici i lettori. Ci affrettiamo però a pregarli

di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni,

de' nostri principii, delle nostre eccezioni, nè di favorire una

perniciosa rilassatezza nei costumi.

Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza, che è

l'occhio di tutte le altre virtù: pesino bene con maturo giudizio motivi

e circostanze. Del resto, li supplichiamo instantemente, in nome della

verità, a indicarci gli errori, nei quali possiamo essere caduti.

Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro,

annesso alle nostre opere complete che portano il titolo _Istituzioni

teologiche_. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin

dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo _Manuale_

diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i

seminaristi senza distinzione alcuna.

PARTE PRIMA

DISSERTAZIONE

_Sul VI Comandamento del Decalogo_

Questo lubrico argomento essendo sempre, per la nostra fragilità,

pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo

vigilante, con retto fine, e invocando la suprema assistenza di Dio.

Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze, e si gettasse

perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza, non ne

uscirebbe certamente illeso, poichè dice la Scrittura (_Eccl. 3, 27_):

_Chi ama il pericolo, in esso perirà_.

Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima,

specialmente al primo insorgere delle tentazioni, e usare una

giaculatoria come la seguente:

«_O Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne colla tua

santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia._»

Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi in testa al 20.

_dell'Esodo_, v. 14 e 17, evidentemente equivalgono, e perciò giudicammo

di trattarli sotto uno stesso titolo.

Come si proibisce, sotto il titolo di _furto_, qualsiasi usurpazione

della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria[1], si condanna ogni

azione ogni peccato contro la castità.

[1] Il testo latino ha _moechiam_, che letteralmente vorrebbe dire

_adulterio_, vocabolo che quì, in italiano, non possiamo usare

imperocchè il nostro _adulterio_ ha un significato speciale e

determinato, mentre il _moechia_ della lingua latina ne ha uno molto

ampio e generico, corrispondente precisamente alla nostra parola

_impudicizia_, o meglio ancora a _lussuria_. Ecco perchè adoperammo

nella traduzione quest'ultimo vocabolo. (_Nota del traduttore_).

La castità detta cosi perchè proviene dal verbo _castigare_, che indica

freno alle concupiscenze (dice S. Tomaso, 22, q. 151, art. 1), è una

virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della

ragione.

Essa è una virtù speciale, imperocchè ha un oggetto distinto: le è

annessa la pudicizia, che deriva dal _pudore_ la quale per un verecondo

rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero

essere lecite.

Triplice è la castità, cioè: _castità coniugale_, _castità vedovile_ e

_castità verginale_.

La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della

ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto

venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge

alla astinenza perfetta, l'integrità della carne. La _verginità_ dunque

può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come

stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai

consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni

azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito

di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo _stato verginale_ è dunque

una cosa molto distinta dalla _virtù verginale_.

Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii, per esempio,

da commercio carnale violento; e una volta distrutto, non lo si può più

ristabilire, imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella

sua primitiva integrità.

Non si possono chiamare _vergini_ nemmeno i coniugati nè coloro che si

corruppero all'infuori del matrimonio, abbenchè sieno poscia diventati

penitenti e santi.

La _virtù verginale_ invece, lesa da un peccato che a lei e contrario ma

che però non è stato consumato, nè predisposto pel matrimonio, può

essere riparata colla remissione del peccato, o colla riassunzione del

proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non

risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione

dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti

involontarii, abbenchè questi ledano la carne. Per questa ragione,

l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai

conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà

consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma

otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre

conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno ricuperata. Non

cessano quindi d'esser virtuosamente vergini coloro, che soggiaciono

involontariamente ad una forza, a cui si mostrarono renitenti.

Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non

consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo:

1. Della lussuria in genere;

2. Delle specie di lussuria naturale consumata.

3. Delle specie di lussuria consumata contro natura;

4. Dei peccati di lussuria non consumata;

5. Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.

CAPO I.

_Della lussuria in genere_

La lussuria--che viene dal verbo _lussare_--è così chiamata perchè la

proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie

dell'anima e del corpo: percìò si chiama talvolta anche _dissolutezza_;

e _dissoluti_ appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano.

Esattamente la si definisce: _Appetito disordinato dei piaceri venerei_.

Denominansi _venerei_ questi piaceri, perchè si connettono alla

generazione, a cui presiedeva, secondo i pagani, la Dea Venere.

PROPOSIZIONE.--_La lussuria è per se stessa un peccato mortale_.

Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso

dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione.

1. Sacra Scrittura: _Epist. ai Gal. 5, 19 e 21_: «É evidente che coloro

i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità,

l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esposi come or

vi espongo, non entreranno nel regno de' Cieli,»

2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato

della lussuria è, per natura sua, mortale.

3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore

unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo

invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale.

Per cui _si domanda_: Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale

da escludere, la _leggerezza di materia_, vale a dire se egli può

essere, per pochezza di sostanza, veniale.

R. 1. Le specie di lussuria consumata, sia naturaIe, sia contro natura,

a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia.

Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a

fornicazioni o a polluzioni volontarie, le quali non abbiano in sè che

una leggiera sostanza peccaminosa?

R. 2. Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente

dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di

contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto

molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo, e

può benissimo essere materialmente lieve, imperocchè questo diletto non

è in sè cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine

legittimo; non può dunque essere un peccato mortale, se non in ragione

del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può

benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto

grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione

organica. Di questo parere sono _Sant'Antonino_, _Sanchez_, _Henno_,

_Comitols_, _Sylvius_, _Boudart_, _Billuart_, _Collet_ contro

_Cajetano_, _Diana_, la _Scuola di Salamanca_ e _San Liguori, l. 3, n

416, ecc._

Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel

contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza altro

sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di

rado va immune da peccato chi s'arresta a lungo in tali compiacenze,

ordinariamente pericolose, in ispecial modo se provenienti dal tatto.

Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave

peccato, se non nel caso dl inavvertenza o di mancanza di consentimento.

Ma vi sono molte persone, siffattamente costituite, che basta loro il

menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave

pericolo.

R. 3. Il piacere venereo, può essere destato direttamente o

indirettamente, per sè stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse

un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà,

il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere,

_indirettamente_ prodotto, possa essere materialmente lieve. Per

esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, od

anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie

emozioni carnali, che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso,

vuolsi che ll peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma

per mancanza di assenso.

R. 4. Il piacere venereo, voluto direttamente, lo si può verificare

negli sposi e negli scapoli: negli sposi, è lecito semprechè sia

coordinato all'atto coniugale. Se poi avviene all'infuori di codesto

atto, e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave

pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale, perchè

si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci diffonderemo

altrove.

La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto

_direttamente_, all'infuori del matrimonio, sia lieve di materia.

Generalmente gli autori sostengono, contro _Caramuel_ e pochi altri, che

un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia,

e si sforzano di comprovarlo:

1. Coll'autorità di Alessandro VII, il quale nell'anno 1664 condannò la

seguente proposizione: «Si opina probabilmente che un bacio, dato per

sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo

di ulteriori brame e di polluzioni, non sia che un peccato veniale.»

Cotesta proposizione fu condannata, per il motivo che per _diletto

carnale_ si suole intendere un _diletto o piacere venereo_; non è dunque

probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un

peccato veniale.

2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole

corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per

produrre grandi effetti perciò data l'ipotesi di un consenso diretto al

piacere venereo, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un

ulteriore consenso o di una polluzione; cosa che non avviene con altri

vizi. Il padre _Acquaviva_ quindi, superiore generale della Compagnia di

Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso

dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti dalla sentenza che

ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia.

Dunque, è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi

emozione carnale, ancorchè eccitata casualmente.

CAPO II.

_Delle diverse specie della lussuria naturale consumata._

La lussuria dicesi _naturale_ allorquando non è in opposizione all'umana

natura, alla propagazione del genere umano. E' dunque _carnale_

l'accoppiamento dell'uomo colla donna, se compiuto per generare,

abbenchè avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme

dell'uomo nella vagina della donna.

Sei sono le differenti specie di questa lussuria, cioè: la fornicazione,

lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo

distesamente.

ARTICOLO I.--_Della fornicazione_.--La fornicazione è l'accoppiamento,

mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non

sia vergine.

Noi diciamo.

1. _Fra un uomo libero_, cioè, fra un uomo, al quale non viene inibito

l'atto colpevole, nè da vincolo matrimoniale, nè di parentela, nè di

affinità, nè d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della

castità.

2. _E una donna libera che non sia vergine_, il che sarebbe una

fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco

tratteremo.

8. _Mutuamente acconsentito_; e perciò la fornicazione si distingue dal

ratto.

V'hanno tre specie di fornicazione, cioè fornicazione semplice,

concubinato e prostituzione, delle quali parleremo in tre distinti

paragrafi.

§ I.--_Della fornicazione semplice_.

La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con

una o con più donne.

_Nicolaiti_ e i _Gnostici_, eretici impuri dei primi secoli,

appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione

semplice; _Durando_, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto

peccato veniale, che non diventava mortale, se non pel solo diritto

positivo; _Caramuel_, spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una

cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva.

PROPOSIZIONE.--_La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è

peccato mortale_.

PROVA. Questa proposizione, da tutti i moralisti cristiani ammessa, è

provata dalla Sacra Srittura, dalla testimonianza dei Santi Padri,

dall'autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici, e dalla ragione.

1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero da noi

citare, prescegliamo i seguenti: (_I. ai Corint. 6, 9 e 10_) _Non

possederanno il regno di Dio nè i fornicatori, nè gli adoratori degli

idoli, nè gli adulteri_. Ai _Gal. 5, 19 e 21_, come sopra. Agli _Ef. 55:

sappiate che nè il fornicatore nè l'impudico non ha eredità nel regno di

Cristo e di Dio_. Il beato _Giovanni_ nell'_Apocalisse. 21, 8_, dice che

la vita futura dei fornicatori è _in uno stagno di fuoco e di zolfo_.

Non v'ha dubbio che, secondo questi testi, le impurità l'adulterio, il

culto idolatra, sono intrinsecamente cattivi, e sono peccati mortali.

2. Testimonianza dei Santi Padri: (_S. Fulgenzio, Ep. I, cap. 4_) _Non

vi può essere fornicazione senza grave peccato_. S. Crisostomo, _omel.

22. ai Corint. Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte

ti sarai da te stesso condannato_.

3. Autorità dei Concilii e de' Sommi pontefici: _Concil. vien. Clemente,

l. 5, tit. 3, cap. 3_, condanna questa proposizione del Beghini: «Quando

non è suggerito dalla natura, è peccato mortale financo il bacio della

donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione

domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale.» Il _Concil. Trid.

sess. 24, cap. 8 della riform. matr._, dichiara grave peccato il

concubinato.

_Innocenzo VI_, nel 1679, condannò la seguente proposizione di

_Caramuel_: «E' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna,

ed è cattiva solo perchè è proibita: l'opinione contraria ci sembra in

opposizione alla ragione.»

4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se coordinata alla

generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procrear

figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, l'obbligo

naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una

lunga coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente

contraria a questi doveri, imperciocchè, di sua natura, è un atto

passeggiero, e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di

coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva.

Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle

famiglie; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio;

dunque anco la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri

e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa.

La fornicazione poi con persona eretica o infedele, è peccato ancor più

grave, in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione.

Ma tu dirai, 1.: Dio ordinò ad Osea, _c. I. v. 2._ di prendere in moglie

una donna fornicatrice; e negli _Atti Apost. 15, 19_, la fornicazione è

proibita per la stessa ragione, che è proibito il cibo della carne delle

vittime e degli animali soffocati, e del sangue; dunque la fornicazione

non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva.

R. Nego la conseguenza. Infatti, 1. Dio ordinò ad Osea non già di

fornicare, ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato, il che

è ben altra cosa. 2. La fornicazione è espressamente proibita dagli

Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita, e nei loro

_Atti_ non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e

naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, 1. col sesto

comandamento del Decalogo, 2. perchè la giovane che si lasciava togliere

la sua verginità veniva lapidata _come malfattrice in Israel_ (_Deut.

22, 21,_) 3. perchè Dio aveva detto a Mosè: _Tra le figlie e figli

d'Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori_ (_Deut. 23, 17_).

Tu dirai, 2. Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad

alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa.

R. Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perchè

rechi offesa a qualcuno, ma perchè viola un ordine istituito da Dio.

Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare

affatto; e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine

voluto da Dio.

R. Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione

del Creatore, non basta il procrear figli. Di più, l'esposta obbiezione

tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, imperocchè meglio

sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto.

Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato, e

perciò ne parleremo ora brevemente.

§ II.--_Del concubinato_.

Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i

quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto,

o in separate abitazioni.

È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave

della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello

spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente

svelato nella confessione.

Il _Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat._ decretava

gravi pene contro i concubinarii, e (nella _sess. 52, c. 14 Della

rifor._)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma

queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non

furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della

espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, _invocando, ove

il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare_. Cionondimeno, questo

male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri

popoli.

_Si domanda_ se il concubino può essere assolto prima che lasci la

concubina.

R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la

concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti,

se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria

una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si

può regolarmente ottenere che colla separazione.

Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato

concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo

da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di

allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama.

Così _Billuart, t. 13, p. 351_.

E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve

importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è

lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni

relazione colla donna sospetta.

Dissi _regolarmente_ poichè se il concubinario, benchè messo alle

strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non

abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e

munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè

sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo

possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque

relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può,

imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile.

A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla

concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non

più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare

l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la

propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo,

o perchè non troverebbe altrove un rifugio.

Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche _in

extremis_; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima

che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto

della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente.

R. 2. Ma se il concubinato è occulto--cessato che sia o no il

commercio--si deve innanzi tutto consigliare la separazione, imperocchè

è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in

qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la

separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si

prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche

altro danno.

Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga

sincero; e che si abbia speranza ch'esso non muti. Così _Navarrus_,

_Billuart_, _S. Liguori_, e più altri

Se poi, non ostante questo proponimento, c'è ricaduta, devesi sospendere

l'assoluzione, ed ingiungersi ordinariamente la separazione, imperocchè

in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento

perseverante.

Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente, che si deve

fare?

R. 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati,

dev'essere assolto e munito dei Sacramenti, sotto le condizioni espresse

più sopra nella spiegazione data alla parola _regolarmente_, senza però

essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii.

R. 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive

segretamente in concubinato, non può essere ORDINARIAMENTE assolto se

prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nella

occasione prossima di peccare, occasione che un alto precetto naturale e

divino ci inculca di fuggire. Perciò _Alessandro VII_ condannò la

seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare

la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il

_banchetto_ della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima

esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero

pro, e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica»

In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non

peccare: ma ciò è falso, imperocchè il pericolo esiste sempre.

Dissi _ordinariamente_, per la ragione che vi hanno dei casi nei quali

si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed

anche sul solo proponimento di non peccare in seguito; cioè:

1. Se, da speciali indizii, il penitente lo si ritiene contrito, e se

egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione, di cessare d'aver

commercio colla concubina.

2. Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o

grave infamia, come avverrebbe ad una giovane, sospettata disonesta, se

non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come

avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa

parrocchiale producesse scandalo fra il popolo.--In questi casi, la vera

contrizione si presume.

3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per

esempio, una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od

una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale

condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione

dell'assoluzione; e quand'essi rimovessero da sè l'occasione di colpe

prossime, o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà

loro accordare l'assoluzione.

4. Quando due concubinarii vivono segretamente, ovvero sono solamente

sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro

separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli

bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione,

ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi.

Dice _Billuart_ t. 13. p. 352, che in questo caso, egli non

condannerebbe nè il penitente nè il confessore.

Nè io sarei certamente più rigoroso di lui.

§. III. _Della prostituzione_.

La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto.

Come stato è la condizione della donna pronta per tutti, e generalmente

veniale; come atto, è l'unione carnale di un uomo con una tal donna, o

di una tal donna coll'uomo che capita.

E' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice

fornicatrice od anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione

dell'animo, quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla

generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la

feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una

meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve

dichiarare il suo stato di prostituta.

_Silvius_, _Billuart_ e _Dens_ ed altri teologi insegnano, come

probabile, che l'uomo, il quale usi con una meretrice, non è obbligato a

dichiarare questa circostanza, perchè, tutto considerato, tale

fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente.

Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale (_Francese_)

statuisce contro i corruttori:

«Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando

abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell'uno o

dell'altro sesso al di sotto dell'età di 21 anni sarà punito colla

prigione da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 50 lire a 500.

«Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o

facilitata dai loro padri, madri, tutori o alrre persone incaricate

della loro sorveglianza, la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione, e

da 300 lire a 1000 d'ammenda. (art. 334).

Inoltre, a termini del'art. 335 dello stesso Codice, se è reo il tutore,

a questi sarà tolta giudicialmente, per un tempo determinato, la tutela

ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia; se è reo il padre o la

madre, questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod. Civ. l.,

tit. IX.

_Si domanda_ se è lecito tollerare le meretrici.

R. Due sono i pareri in proposito dei teologi.

Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori,

come sarebbero, la sodomia, la bestialità la incontinenza segreta e le

seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le

meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice _S. Agostino

Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12_ (t. I, p. 335) Egualmente opina _S.

Tomaso, Opusc. 20, l. 4, c. 24_, ed altri autori non pochi.

Molti altri invece sostengono opinione opposta, asseverando che per

esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di

rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e

così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano.

Vedi su ciò _Concina. t. 15, p. 238, e S. Liguori, l. 3, n. 434_.

Benchè quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo

pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori

che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare

questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che

devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e

difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti

d'escrcito, re, ministri, ecc.

Nel Trattato dei Contratti, _t. 6, p. 316, IV ediz._ alla parola

_Locazione_, si discute se sia permesso appigionare locale alle

meretrici.

ARTICOLO II.--_Dello stupro_.--Generalmente si chiama stupro ogni

commercio carnale illecito. Perciò nel _lib. Levit, 21, 9_ e nel _n. 5,

13_ si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una

figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per

violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce _Euchir.

p. 7_, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.

[2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i

sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei

figli.

Art. 332 Cod. pen. (_Francese_). «Chiunque avrà commesso il crimine di

stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore,

consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o

dell'altro sesso sarà punito colla reclusione.

«Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto

dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori

forzati a tempo.»

Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli

appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona

contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o

i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o

ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato

nel suo crimine da una o più persone.»

Lo stupro--considerato come una colpa particolare--è da molti definito

come una _violenza_; e, meglio, da altri come _illecita deflorazione

d'una vergine_.

Per _vergine_ qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro

la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne,

cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno

quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della

carne.

Egli è certo che la _violenta deflorazione d'una vergine_, sia per

l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e

ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella

confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe

perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?

Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine

perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe

essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo

caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una

fanciulla.

Col vocabolo _violenza_ non si allude soltanto alla forza fisica, ma

benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere

importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e

tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una

giovane inesperta in peccato.

I teologi hanno disparate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una

vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno

speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.»

_Soto_, _Sanchez_, _Lessius_, _S. Liquori_ e parecchi altri dicono di

no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in

causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle

risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.

I più però fra i teologi, e tra questi _S. Tommaso_, _S. Bonaventura_,

_Sylvius_, _Collet_, _Billuart_ e _Dens_, dicono che questa

fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla

castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro

giudizio così:

1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della

quale era affidata alla loro custodia;

2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un

conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;

3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala

tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della

verginità;» sono parole di _San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6_;

4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora,

la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso

specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc.,

ecc.

Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della

giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni

ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata

sopra questo assioma: _Non s'ingiuria chi sa e vuole_. Ma è però allora

necessario che ci sia in chi _sa e vuole_ la facoltà di rinunciare a un

qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una

rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del

quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che

ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si

oppone alla virtù in un modo tutto proprio.

Dunque lo stupro, ancorchè volontario, è uno speciale peccato di

lussuria che sta da sè. Ed avendo il _Conc. Trid. sess. 14, can. 7_

definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al

confessionale _le circostanze che mutano specie al peccato_, sorge qui

quest'altra questione di pratica giornaliera, cioè, se coloro i quali

sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio, o

pel piacere, sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità.

Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza

del principio ammesso.

«Nonpertanto--dice _Sylvius, t. 13, p. 835_--l'opinione contraria non

manca di probabilità, e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che

non chiedono, ad una giovane penitente, se essa sia vergine o

deflorata.»

_Billuart_, e con esso, _t. 13, p. 357_, _Wiggers_, _Boudart_ e

_Daelman_, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro

volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è

solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare

nella confessione. Infatti se questa malizia fosse, di sua natura,

mortale, a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui--come

dice _S. Tommaso_--la perdita dell'imene della verginità mette la

giovane sulla via della prostituzione, e reca grave offesa ai suoi

parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in

prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti,

essa acconsente liberamente al suo sverginamento, nessuna ingiuria vi ha

in ciò per essi.

Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la

ragazza, accusando se stessa di godimenti venerei, sarebbe tenuta di

dichiarare se fosse o no vergine, in guisa che, nel caso di un peccato

puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una

confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di

una donna, è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o

deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero

spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al

confessore di interrogarneli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i

più fra i confessori respingono questa pratica.

Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della

verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge

malizia mortale alla semplice fornicazione. Nè la differenza fra la

perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto

rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso, e

nell'altro no.

_Billuart, t. 13, p. 360_, assevera che prima di abbracciare questa

opinione, si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie

interrogando i penitenti su questi casi, e raramente ne riuscì

soddisfatto.

Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la

stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo

dal movere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano

importune, e ciò per le seguenti ragioni:

1. Per la probabilità della opinione or ora esposta;

2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione;

3. Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione

contro il tribunale della penitenza;

4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di

dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la

pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali

inconvenienti.

ARTICOLO III.--_Del ratto_.--Il ratto, in generale, è il forzare una

persona qualunque, ovvero i suoi parenti, allo scopo di saziare su di

essa una libidine. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per

violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che

dell'uno e dell'altro abbiam dato nel nostro _Trattato sul

matrimonio_[3]

[3] La seconda parte di questo volume è precisamente il supplemento del

Trattato, al quale qui allude l'Autore. (_Nota del traduttore_)

Noi diciamo: 1. Non tenendo qui conto della circostanza del

trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi

richiedono) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove

si trova, diciamo che la _forza_, che si può anche dir _violenza_, può

essere _fisica_ (e questa ognuno la capisce) e può essere _morale_, cioè

se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o

relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o

incitamenti alla sensualità.

La fornicazione con una minorenne consenziente all'insaputa de' suoi

genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non

è propriamente un ratto, perchè qui non esiste violenza: ma è un

oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della

loro figlia.

Noi abbiam detto: 2.° _una persona qualunque_, imperocchè ogni essere

umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a

Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto.

Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo

minorenne, la sottrasse, senza il volere de' suoi parenti, sarebbe un

vero ratto, perocchè l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a

far ciò.

Abbiam detto: 3.° _o i suoi parenti_; e con queste parole si allude al

ratto per seduzione, come esponemmo nel _Trattato sul matrimonio_.

Abbiam detto: 4.° _allo scopo di saziare una libidine_, e non allo scopo

di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo

aspetto, abbiamo parlato altrove.

Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve

essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che

essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso

la persona a cui si fa violenza.

Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben

diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave

peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o

ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche

della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso

della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto

ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale

contro la castità.

Secondo il _Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat._, i rapitori e

chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è

_violento_; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in

Francia.

Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la

giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e

di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti.

In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto

sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla

ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti.

_Si domanda_ ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di

non peccare innanzi a Dio.

R. 1. Deve, _internamente_, non acconsentire al piacere venereo,

qualunque sia la violenza _esterna_ che su lei si compie: se no,

peccherebbe mortalmente.

2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi,

colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però

di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e

i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che

nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti

altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle

_Instituzioni_ della nostra teologia, _t. 5, p. 392, quarta ediz._

3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare

l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che

può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte

morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.

Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al

piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente

pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della

castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi

_probabilisti_.

Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si

ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente

pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso

beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi

impossibile, come disse _Billuart, t. 13, pag. 368_.

ARTICOLO IV.--_Dell'adulterio_.--«_Adulterio, come indica lo stesso

nome, è l'uso del talamo altrui_» dice _San Tommaso, 22, q. 154, art.

8_. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:

1. Fra un marito ed una donna libera;

2. Fra uno scapolo e una moglie;

3. Fra un marito e una moglie altrui.

L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e

gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica

della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.

1. La Sacra Scrittura: _Deut. 22, 23_. «Se un uomo avrà giaciuto colla

moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a

morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti

biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure

dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti

altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come

peccatori speciali e degni di gravissime pene; _v. 9, I. ai Cor. 6, 9_:

«Sappiatelo bene; nè i fornicatori......... nè gli adulteri.........

possederanno il regno di Dio.»

2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un

grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.

3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche,

statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai

semplici fornicatori.

4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio

fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla

semplice fornicazione.

Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci,

Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale

(_Francese_), i quali all'art. 337 decretarono:

Venere ed Imene al tribunale della penitenza: manuale dei confessori · 第 1 / 13 段