Produced by Massimiliano Zattera and the Distributed
proofreaders Europe team (http://dp.rastko.net/)
VENERE ED IMENE
AL
TRIBUNALE DELLA PENITENZA
MANUALE DEI CONFESSORI
per
Monsignor BOUVIER
vescovo di Mans.
Traduzione dal latino di O. Gnocchi Viani
U. BASTOGI
EDITORE
LIVORNO
Ristampa anastatica dell'edizione di Roma, 1885.
*INDICE*
AVVERTIMENTO
PARTE PRIMA--_Dissertazione sul VI comandamento del decalogo_
CAPO I--Della Lussuria in genere
» II--Delle diverse specie di lussuria consumata
_Articolo_ I--Della fornicazione
§ I--Della fornicazione semplice
§ II--Del concubinato
§ III--Della prostituzione
_Articolo_ II--Dello stupro
» III--Del ratto
» IV--Dell'adulterio
» V--Dell'incesto
» VI--Del sacrilegio
_Appendice_--Dei preti provocatori di turpitudini
CAPO III--Delle diverse specie di lussuria consumata contro natura
_Articolo_ I--Della polluzione
§ I--Della polluzione volontaria considerata in se stessa
§ II--Della polluzione volontaria considerata nella sua origine
§ III--Della polluzione notturna
§ IV--Dei movimenti disordinati
§ V--Norme dei confessori verso coloro che si dànno alla polluzione
_Articolo_ II--Della sodomia
» III--Della bestialità
CAPO IV--Dei peccati di lussuria non consumata
_Articolo_ I--Diletti voluttuosi del pensiero
» II--
§ I--Dei baci
§ II--Dei toccamenti impudichi
§ III--Degli sguardi impudichi
§ IV--Dell'abbigliamento delle donne
_Articolo_ III--
§ I---Dei turpiloqui
§ II--Dei libri osceni
§ III--Delle danze e dei balli
§ IV--Degli spettacoli
CAPO V--
§ I--Delle cause della lussuria
§ II--Degli effetti della lussuria
§ III--Dei rimedi della lussuria
PARTE SECONDA--_Supplemento al Trattato sul Matrimonio_
QUESTIONE I--Dell'impedimento per impotenza
_Nozioni preliminari_
QUESTIONE II--Del debito coniugale
CAPO I--Del debito coniugale chiesto e reso
_Articolo_ I--Dell'atto coniugale considerato in se stesso
§ I--Dell'accoppiamento per sola voluttà
§ II--Dell'atto coniugale compiuto per evitare l'incontinenza
_Articolo_ II--Della richiesta del debito coniugale
§ I--Di coloro che peccano mortalmente esigendo il debito coniugale
§ II--Di coloro che peccano venialmente esigendo il debito coniugale
_Articolo_ III--Del ricambio del debito coniugale
§ I--Dell'obbligo di rendere il debito coniugale
§ II--Dei motivi che dispensano dal rendere il debito coniugale
§ III--Di coloro che peccano mortalmente rendendo il debito coniugale
§ IV--Di coloro che commettono il peccato di Onan
§ V--Di coloro che peccano venialmente rendendo il debito coniugale
CAPO II--Dell'uso del matrimonio
_Articolo_ I--Quando i coniugi peccano usando del matrimonio
» II--Dei contatti fra coniugi
CAPO III--Norme dei confessori verso le persone coniugate
AVVERTIMENTO
In questo libro, destinato esclusivamente ai preti e ai diaconi, noi
abbiamo tentato di raccogliere ciò che sarebbe pericoloso ignorassero i
sarcerdoti, esercenti il ministero della confessione, e ciò che non può
essere spiegato negli atti pubblici dei seminarii, nè confidato
indistintamente a giovani alunni senza peccare di indecenza. Questo
trattato si svolge intorno al VI comandamento del Decalogo e ai doveri
matrimoniali, e contiene una quantità di questioni di pratica quotidiana
che non di rado lasciano indecisi e inquieti i più dotti confessori, i
quali non le han mai finora trovate esposte e discusse con ordine e
lucidità: gli autori di teologia morale che fino ad oggi essi hanno
potuto avere fra le mani, o sono troppo rigidi, o sono incompleti e
insufficienti. Perciò abbiamo stimato far cosa utile ai giovani preti e
ai diaconi il trattare dei peccati contro la castità e dei mutui doveri
degli sposi.
Dopo aver letti molti libri di teologia su queste materie, ci proponemmo
di contenerci su una via di mezzo tra la soverchia severità e la
soverchia indulgenza. Nè agimmo in ciò a capriccio, ma abbiamo
specialmente fatto fondamento sui giudizii dei migliori autori. Perciò
chiunque non volesse sottoscrivere alle nostre sentenze, potrà
consultare altre opere, bilanciare le diverse opinioni e scegliere con
cognizione di causa quanto gli sembrerà più probabile.
Ciò che è certo, è che i nostri intendimenti sono ispirati da retto
fine; e ne chiamiamo giudici i lettori. Ci affrettiamo però a pregarli
di non accusarci di mollezza nè di voler abusare delle nostre decisioni,
de' nostri principii, delle nostre eccezioni, nè di favorire una
perniciosa rilassatezza nei costumi.
Raccomandiamo ai lettori cautela e specialmente la prudenza, che è
l'occhio di tutte le altre virtù: pesino bene con maturo giudizio motivi
e circostanze. Del resto, li supplichiamo instantemente, in nome della
verità, a indicarci gli errori, nei quali possiamo essere caduti.
Molti ci hanno espresso il desiderio di vedere questo nostro libro,
annesso alle nostre opere complete che portano il titolo _Istituzioni
teologiche_. Ma la grave ragione che ce lo fece pubblicare separato fin
dal principio, sussiste sempre per indurci a mantenere questo _Manuale_
diviso da Opere destinate a correre liberamente fra le mani di tutti i
seminaristi senza distinzione alcuna.
PARTE PRIMA
DISSERTAZIONE
_Sul VI Comandamento del Decalogo_
Questo lubrico argomento essendo sempre, per la nostra fragilità,
pericoloso non lo si deve studiare che per necessità, con animo
vigilante, con retto fine, e invocando la suprema assistenza di Dio.
Chiunque facesse troppo a fidanza colle proprie forze, e si gettasse
perciò in questo argomento senza discrezione e senza prudenza, non ne
uscirebbe certamente illeso, poichè dice la Scrittura (_Eccl. 3, 27_):
_Chi ama il pericolo, in esso perirà_.
Conviene invocare frequentemente il patrocinio della Vergine Santissima,
specialmente al primo insorgere delle tentazioni, e usare una
giaculatoria come la seguente:
«_O Vergine purissima, monda il mio cuore e la mia carne colla tua
santissima verginità e la tua immacolata concezione. Così sia._»
Il sesto e il nono precetto del Decalogo, espressi in testa al 20.
_dell'Esodo_, v. 14 e 17, evidentemente equivalgono, e perciò giudicammo
di trattarli sotto uno stesso titolo.
Come si proibisce, sotto il titolo di _furto_, qualsiasi usurpazione
della cosa altrui, così sotto il titolo di lussuria[1], si condanna ogni
azione ogni peccato contro la castità.
[1] Il testo latino ha _moechiam_, che letteralmente vorrebbe dire
_adulterio_, vocabolo che quì, in italiano, non possiamo usare
imperocchè il nostro _adulterio_ ha un significato speciale e
determinato, mentre il _moechia_ della lingua latina ne ha uno molto
ampio e generico, corrispondente precisamente alla nostra parola
_impudicizia_, o meglio ancora a _lussuria_. Ecco perchè adoperammo
nella traduzione quest'ultimo vocabolo. (_Nota del traduttore_).
La castità detta cosi perchè proviene dal verbo _castigare_, che indica
freno alle concupiscenze (dice S. Tomaso, 22, q. 151, art. 1), è una
virtù morale che modera i diletti venerei a seconda dei dettami della
ragione.
Essa è una virtù speciale, imperocchè ha un oggetto distinto: le è
annessa la pudicizia, che deriva dal _pudore_ la quale per un verecondo
rispetto della dignità umana rifugge talora anco da cose che potrebbero
essere lecite.
Triplice è la castità, cioè: _castità coniugale_, _castità vedovile_ e
_castità verginale_.
La castità coniugale modera l'uso del matrimonio secondo i dettami della
ragione; la castità vedovile consiste nell'astinenza da ogni atto
venereo, dopo disciolto il matrimonio; la castità verginale aggiunge
alla astinenza perfetta, l'integrità della carne. La _verginità_ dunque
può essere considerata come uno stato materiale e come una virtù. Come
stato, consiste nell'integrità della carne cioè nel non aver mai
consumato atto venereo; come virtù, è la perfetta astinenza da ogni
azione volontaria e da ogni diletto opposti alla castità, col proposito
di mantenersi sempre in questa astinenza. Lo _stato verginale_ è dunque
una cosa molto distinta dalla _virtù verginale_.
Lo stato verginale può essere rotto da atti involontarii, per esempio,
da commercio carnale violento; e una volta distrutto, non lo si può più
ristabilire, imperocchè non è più possibile far ritornare la carne nella
sua primitiva integrità.
Non si possono chiamare _vergini_ nemmeno i coniugati nè coloro che si
corruppero all'infuori del matrimonio, abbenchè sieno poscia diventati
penitenti e santi.
La _virtù verginale_ invece, lesa da un peccato che a lei e contrario ma
che però non è stato consumato, nè predisposto pel matrimonio, può
essere riparata colla remissione del peccato, o colla riassunzione del
proponimento di mantenersi per sempre in castità. E siccome la virtù non
risiede in una data condizione corporale, ma in una condizione
dell'anima, così la virtù della verginità non scompare in forza di atti
involontarii, abbenchè questi ledano la carne. Per questa ragione,
l'aureola gloriosa destinata in cielo ai vergini non potrà esser mai
conseguita da coniugi o da chi, all'infuori del matrimonio, avrà
consumato un atto carnale, quantunque costoro possano essere santi; ma
otterranno questa aureola di gloria soltanto coloro che avranno sempre
conservata la virtù della verginità, ovvero l'avranno ricuperata. Non
cessano quindi d'esser virtuosamente vergini coloro, che soggiaciono
involontariamente ad una forza, a cui si mostrarono renitenti.
Contraria alla castità è la lussuria, sia essa consumata o non
consumata, naturale o contro natura. Perciò parleremo:
1. Della lussuria in genere;
2. Delle specie di lussuria naturale consumata.
3. Delle specie di lussuria consumata contro natura;
4. Dei peccati di lussuria non consumata;
5. Delle cause, degli effetti e dei rimedii della lussuria.
CAPO I.
_Della lussuria in genere_
La lussuria--che viene dal verbo _lussare_--è così chiamata perchè la
proprietà di questo vizio è quella di indebolire e rompere le energie
dell'anima e del corpo: percìò si chiama talvolta anche _dissolutezza_;
e _dissoluti_ appellansi coloro che a questo vizio si abbandonano.
Esattamente la si definisce: _Appetito disordinato dei piaceri venerei_.
Denominansi _venerei_ questi piaceri, perchè si connettono alla
generazione, a cui presiedeva, secondo i pagani, la Dea Venere.
PROPOSIZIONE.--_La lussuria è per se stessa un peccato mortale_.
Questa proposizione viene comprovata dalla Sacra Scrittura, dal consenso
dei Santi Padri e dei teologi, e dalla ragione.
1. Sacra Scrittura: _Epist. ai Gal. 5, 19 e 21_: «É evidente che coloro
i quali compiono opere carnali, come la fornicazione, l'impurità,
l'impudicizia, la lussuria, e altre cose simili, ch'io vi esposi come or
vi espongo, non entreranno nel regno de' Cieli,»
2. Santi Padri e teologi sono unanimi nell'insegnare che il peccato
della lussuria è, per natura sua, mortale.
3. La ragione dice che i piaceri venerei furono dalla ment del Creatore
unicamente destinati alla propagazione del genere umano; quindi lo
invertire la natura è un grave disordine e perciò un peccato mortale.
Per cui _si domanda_: Se la lussuria sia per sè un peccato tanto mortale
da escludere, la _leggerezza di materia_, vale a dire se egli può
essere, per pochezza di sostanza, veniale.
R. 1. Le specie di lussuria consumata, sia naturaIe, sia contro natura,
a cui accennammo, non ammettono leggerezza di materia.
Infatti, non ripugna forse manifestamente che si possa abbandonarsi a
fornicazioni o a polluzioni volontarie, le quali non abbiano in sè che
una leggiera sostanza peccaminosa?
R. 2. Il piacere puramente organico, quello cioè che nasce naturalmente
dai nostri organi, come sarebbe, per esempio, la soddisfazione di
contemplare una bellezza, d'ascoltare una melodia, di toccare un oggetto
molle e morbido, ecc., è un piacere ben distinto dal piacere venereo, e
può benissimo essere materialmente lieve, imperocchè questo diletto non
è in sè cattivo, avendolo lo stesso Iddio annesso ai sensi per un fine
legittimo; non può dunque essere un peccato mortale, se non in ragione
del pericolo che ne potrebbe risultare insistendo in esso: ma può
benissimo darsi che in certe persone cotesto pericolo non sia affatto
grave. Così è di quei baci, che non sono che un'innocente soddisfazione
organica. Di questo parere sono _Sant'Antonino_, _Sanchez_, _Henno_,
_Comitols_, _Sylvius_, _Boudart_, _Billuart_, _Collet_ contro
_Cajetano_, _Diana_, la _Scuola di Salamanca_ e _San Liguori, l. 3, n
416, ecc._
Dunque, non pecca mortalmente quegli che si diletta soltanto nel
contemplare una bella donna, nel toccarle la morbida mano, senza altro
sentire, senza esporsi al grave pericolo di andar più in là. Ma ben di
rado va immune da peccato chi s'arresta a lungo in tali compiacenze,
ordinariamente pericolose, in ispecial modo se provenienti dal tatto.
Quegli che si arresta in tali compiacenze non può andare esente da grave
peccato, se non nel caso dl inavvertenza o di mancanza di consentimento.
Ma vi sono molte persone, siffattamente costituite, che basta loro il
menomo piacere organico volontario per essere esposti ad un grave
pericolo.
R. 3. Il piacere venereo, può essere destato direttamente o
indirettamente, per sè stesso o nella sua causa, come se alcuno compisse
un'azione dalla quale scaturisse, indipendentemente dalla sua volontà,
il piacere. Generalmente i teologi ammettono che il solo piacere,
_indirettamente_ prodotto, possa essere materialmente lieve. Per
esempio: non pecca mortalmente chi fa una cosa venialmente cattiva, od
anche lecita, dalla quale prevede che gli verranno delle involontarie
emozioni carnali, che non saprà efficacemente reprimere. In questo caso,
vuolsi che ll peccato sia veniale, non per insufficienza di materia, ma
per mancanza di assenso.
R. 4. Il piacere venereo, voluto direttamente, lo si può verificare
negli sposi e negli scapoli: negli sposi, è lecito semprechè sia
coordinato all'atto coniugale. Se poi avviene all'infuori di codesto
atto, e per opera d'uno solo dei coniugi, senza che vi sia grave
pericolo d'incontinenza, è reputato comunemente peccato veniale, perchè
si mantiene sempre in un ambiente lecito. Ma su ciò ci diffonderemo
altrove.
La questione or si riduce a sapere se il piacere venereo voluto
_direttamente_, all'infuori del matrimonio, sia lieve di materia.
Generalmente gli autori sostengono, contro _Caramuel_ e pochi altri, che
un tale piacere non è mai peccato veniele per insufficienza di materia,
e si sforzano di comprovarlo:
1. Coll'autorità di Alessandro VII, il quale nell'anno 1664 condannò la
seguente proposizione: «Si opina probabilmente che un bacio, dato per
sentire un diletto carnale da esso proveniente, escluso però il pericolo
di ulteriori brame e di polluzioni, non sia che un peccato veniale.»
Cotesta proposizione fu condannata, per il motivo che per _diletto
carnale_ si suole intendere un _diletto o piacere venereo_; non è dunque
probabile che questo piacere, per quanto sia limitato, sia solamente un
peccato veniale.
2. La ragione ci dice che noi siamo così propensi per la nostra indole
corrotta al vizio della lussuria che basta spesso una menoma causa per
produrre grandi effetti perciò data l'ipotesi di un consenso diretto al
piacere venereo, si va incontro sempre all'imminente pericolo di un
ulteriore consenso o di una polluzione; cosa che non avviene con altri
vizi. Il padre _Acquaviva_ quindi, superiore generale della Compagnia di
Gesù, proibiva, sotto pena di scomunica, a tutti i religiosi da esso
dipendenti di allontanarsi, nei loro insegnamenti dalla sentenza che
ammette non esservi nel piacere venereo leggerezza di materia.
Dunque, è peccato mortale il dilettarsi deliberatamente in qualsiasi
emozione carnale, ancorchè eccitata casualmente.
CAPO II.
_Delle diverse specie della lussuria naturale consumata._
La lussuria dicesi _naturale_ allorquando non è in opposizione all'umana
natura, alla propagazione del genere umano. E' dunque _carnale_
l'accoppiamento dell'uomo colla donna, se compiuto per generare,
abbenchè avvenga senza matrimonio, e si consumi, versando il seme
dell'uomo nella vagina della donna.
Sei sono le differenti specie di questa lussuria, cioè: la fornicazione,
lo stupro, il ratto, l'incesto e il sacrilegio, di cui parleremo
distesamente.
ARTICOLO I.--_Della fornicazione_.--La fornicazione è l'accoppiamento,
mutuamente acconsentito, fra un uomo libero e una donna libera che non
sia vergine.
Noi diciamo.
1. _Fra un uomo libero_, cioè, fra un uomo, al quale non viene inibito
l'atto colpevole, nè da vincolo matrimoniale, nè di parentela, nè di
affinità, nè d'ordine sacro o di voto, ma soltanto dal precetto della
castità.
2. _E una donna libera che non sia vergine_, il che sarebbe una
fornicazione semplice, molto diversa dallo stupro, di cui fra poco
tratteremo.
8. _Mutuamente acconsentito_; e perciò la fornicazione si distingue dal
ratto.
V'hanno tre specie di fornicazione, cioè fornicazione semplice,
concubinato e prostituzione, delle quali parleremo in tre distinti
paragrafi.
§ I.--_Della fornicazione semplice_.
La fornicazione semplice è quella che si esercita transitoriamente con
una o con più donne.
_Nicolaiti_ e i _Gnostici_, eretici impuri dei primi secoli,
appoggiandosi a ragioni diverse, proclamavano lecita la fornicazione
semplice; _Durando_, invocando il diritto naturale, la reputava soltanto
peccato veniale, che non diventava mortale, se non pel solo diritto
positivo; _Caramuel_, spingendosi piú oltre asseriva non essere essa una
cosa intrinsecamente cattiva, ma soltanto proibita dalla legge positiva.
PROPOSIZIONE.--_La fornicazione semplice é intrinsecamente cattiva ed è
peccato mortale_.
PROVA. Questa proposizione, da tutti i moralisti cristiani ammessa, è
provata dalla Sacra Srittura, dalla testimonianza dei Santi Padri,
dall'autorità dei Concilii e de' Sommi Pontefici, e dalla ragione.
1. Dalla Sacra Scrittura: Fra i molti testi che si potrebbero da noi
citare, prescegliamo i seguenti: (_I. ai Corint. 6, 9 e 10_) _Non
possederanno il regno di Dio nè i fornicatori, nè gli adoratori degli
idoli, nè gli adulteri_. Ai _Gal. 5, 19 e 21_, come sopra. Agli _Ef. 55:
sappiate che nè il fornicatore nè l'impudico non ha eredità nel regno di
Cristo e di Dio_. Il beato _Giovanni_ nell'_Apocalisse. 21, 8_, dice che
la vita futura dei fornicatori è _in uno stagno di fuoco e di zolfo_.
Non v'ha dubbio che, secondo questi testi, le impurità l'adulterio, il
culto idolatra, sono intrinsecamente cattivi, e sono peccati mortali.
2. Testimonianza dei Santi Padri: (_S. Fulgenzio, Ep. I, cap. 4_) _Non
vi può essere fornicazione senza grave peccato_. S. Crisostomo, _omel.
22. ai Corint. Quante volte avrai fornicato con male donne tante volte
ti sarai da te stesso condannato_.
3. Autorità dei Concilii e de' Sommi pontefici: _Concil. vien. Clemente,
l. 5, tit. 3, cap. 3_, condanna questa proposizione del Beghini: «Quando
non è suggerito dalla natura, è peccato mortale financo il bacio della
donna; ma quando la natura comanda e soprattutto quando la tentazione
domina, non è peccato mortale nemmeno l'atto carnale.» Il _Concil. Trid.
sess. 24, cap. 8 della riform. matr._, dichiara grave peccato il
concubinato.
_Innocenzo VI_, nel 1679, condannò la seguente proposizione di
_Caramuel_: «E' chiaro che la fornicazione non ha in se malizia alcuna,
ed è cattiva solo perchè è proibita: l'opinione contraria ci sembra in
opposizione alla ragione.»
4. La ragione poi dice: L'unione carnale è lecita se coordinata alla
generazione della prole; questo è il suo scopo; ma non basta procrear
figli, bisogna nutrirli, allevarli, istruirli, da ciò, l'obbligo
naturale nei genitori di compiere tutti quei doveri che richiedono una
lunga coabitazione. Ora, la semplice fornicazione è evidentemente
contraria a questi doveri, imperciocchè, di sua natura, è un atto
passeggiero, e non obbliga i fornicatori ad alcun vincolo di
coabitazione. Dunque la fornicazione è intrinsecamente cattiva.
Inoltre, il bene della società dipende da una retta istituzione delle
famiglie; e la retta istituzione delle famiglie suppone il matrimonio;
dunque anco la semplice fornicazione, che distrugge i diritti, i doveri
e i vantaggi matrimoniali, è, di sua natura, pessima cosa.
La fornicazione poi con persona eretica o infedele, è peccato ancor più
grave, in quanto che ridonda in obbrobrio alla vera religione.
Ma tu dirai, 1.: Dio ordinò ad Osea, _c. I. v. 2._ di prendere in moglie
una donna fornicatrice; e negli _Atti Apost. 15, 19_, la fornicazione è
proibita per la stessa ragione, che è proibito il cibo della carne delle
vittime e degli animali soffocati, e del sangue; dunque la fornicazione
non è cosa cattiva se non in virtù della legge positiva.
R. Nego la conseguenza. Infatti, 1. Dio ordinò ad Osea non già di
fornicare, ma di prendere in moglie una donna che avea fornicato, il che
è ben altra cosa. 2. La fornicazione è espressamente proibita dagli
Apostoli perchè i pagani pretendevano che fosse lecita, e nei loro
_Atti_ non dicono che essa non sia proibita dal diritto divino e
naturale: l'antica legge l'aveva già condannata più volte, 1. col sesto
comandamento del Decalogo, 2. perchè la giovane che si lasciava togliere
la sua verginità veniva lapidata _come malfattrice in Israel_ (_Deut.
22, 21,_) 3. perchè Dio aveva detto a Mosè: _Tra le figlie e figli
d'Israele non vi sieno nè meretrici nè fornicatori_ (_Deut. 23, 17_).
Tu dirai, 2. Coloro che fornicano volontariamente non fanno offesa ad
alcuno; dunque non fanno cosa cattiva in sè stessa.
R. Nego la conseguenza. La fornicazione non è già cosa cattiva perchè
rechi offesa a qualcuno, ma perchè viola un ordine istituito da Dio.
Tu obbietterai che meglio è generare colla fornicazione che non generare
affatto; e che perciò generando in questo modo, non si viola l'ordine
voluto da Dio.
R. Nego la conseguenza. Noi abbiamo già visto che secondo l'intenzione
del Creatore, non basta il procrear figli. Di più, l'esposta obbiezione
tenderebbe a provare essere lecito l'adulterio, imperocchè meglio
sarebbe allora generare figli per adulterio che non generarne punto.
Si connettono alla fornicazione la prostituzione ed il concubinato, e
perciò ne parleremo ora brevemente.
§ II.--_Del concubinato_.
Il concubinato è il commercio fra un uomo libero e una donna libera, i
quali convivono come se fossero in matrimonio, o sotto lo stesso tetto,
o in separate abitazioni.
È certo che il concubinato, inteso così, è un peccato molto più grave
della semplice fornicazione, perchè c'è l'abituale disposizione dello
spirito a peccare e perciò è questo un caso che dev'essere nettamente
svelato nella confessione.
Il _Concilio di Trento, sess. 21, c. 8, Della rifor. mat._ decretava
gravi pene contro i concubinarii, e (nella _sess. 52, c. 14 Della
rifor._)contro i preti che si danno vergognosamente a questo vizio; ma
queste pene devono essere pronunciate con sentenza, e molte fra esse non
furono mai accettate in Francia, come, per esempio, quella della
espulsione dei concubinarii dalla città o dalla diocesi, _invocando, ove
il bisogno lo richiedesse, il braccio secolare_. Cionondimeno, questo
male è presso di noi giudicato tanto grave quanto lo è presso altri
popoli.
_Si domanda_ se il concubino può essere assolto prima che lasci la
concubina.
R. 1. Se il concubinato è stato pubblico, nè il concubino, nè la
concubina possono REGOLARMENTE essere assolti, benchè appaiano contriti,
se prima non avvenga una pubblica separazione imperocchè è necessaria
una riparazione proporzionata allo scandalo, e questa riparazione non si
può regolarmente ottenere che colla separazione.
Per ciò, parecchi autori concludono che quegli il quale è reputato
concubinario, benchè tale non sia mai stato, o abbia cessato di esserlo
da molto tempo, nondimeno è obbligato, per evitare scandalo, di
allontanare o abbandonare la donna sulla quale pesa una pessima fama.
Così _Billuart, t. 13, p. 351_.
E ciò diventa tanto più vero quando si tratta di preti, ai quali deve
importare sommamente di conservare buona fama, ed una volta che questa è
lesa; non la possono ricuperare se non rompendo immediatamente ogni
relazione colla donna sospetta.
Dissi _regolarmente_ poichè se il concubinario, benchè messo alle
strette, non possa lasciare la donna, o, lasciatala, è rimasto solo, non
abbia chi lo aiuti nelle sue necessità, allora dev'essere assolto, e
munito all'occorrenza degli ultimi sacramenti della Chiesa, semprechè
sia riconosciuto contrito, e pubblicamente prometta che, appena lo
possa, allontanerà da sè quella donna, rompendo con essa qualunque
relazione; in questo caso si ripara allo scandalo come si può,
imperocchè nessuno è tenuto all'impossibile.
A più forte ragione devono amministrarsi i sacramenti della Chiesa alla
concubina pentita della sua vita passata e fermamente deliberata di non
più peccare nell'avvenire benchè non le sia ancora possibile lasciare
l'abitazione del suo concubino, o perchè inacerbirebbe maggiormente la
propria condizione, o perchè si esporrebbe a qualche imminente pericolo,
o perchè non troverebbe altrove un rifugio.
Eccettuati questi casi, si deve sempre esigere la separazione, anche _in
extremis_; e la confessione del moribondo non può essere accolta prima
che sia stata data a Dio ed agli uomini una soddisfazione col rigetto
della concubina, ovvero coll'allontanarsene spontaneamente.
R. 2. Ma se il concubinato è occulto--cessato che sia o no il
commercio--si deve innanzi tutto consigliare la separazione, imperocchè
è impossibile, perdurando la coabitazione, di non essere indotti in
qualche pericolo. Ma siamo d'avviso che non si debba esigere la
separazione minacciando il diniego d'assoluzione, specialmente se si
prevede con ciò uno scandalo, la perdita della riputazione o qualche
altro danno.
Noi supponiamo che il proponimento di non più peccare si ritenga
sincero; e che si abbia speranza ch'esso non muti. Così _Navarrus_,
_Billuart_, _S. Liguori_, e più altri
Se poi, non ostante questo proponimento, c'è ricaduta, devesi sospendere
l'assoluzione, ed ingiungersi ordinariamente la separazione, imperocchè
in questo caso non si ritiene più probabile un proponimento
perseverante.
Ma se il commercio illecito non è cessato volontariamente, che si deve
fare?
R. 1. Se il penitente è agli estremi di vita, e detesta i suoi peccati,
dev'essere assolto e munito dei Sacramenti, sotto le condizioni espresse
più sopra nella spiegazione data alla parola _regolarmente_, senza però
essere obbligato ad una promessa davanti a testimonii.
R. 2. Se poi la morte non è imminente, il penitente che vive
segretamente in concubinato, non può essere ORDINARIAMENTE assolto se
prima non compie la separazione, senza la quale egli è sempre nella
occasione prossima di peccare, occasione che un alto precetto naturale e
divino ci inculca di fuggire. Perciò _Alessandro VII_ condannò la
seguente proposizione: «Non è obbligato il concubinario ad allontanare
la sua concubina se questa gli fosse tanto utile da abbellirgli il
_banchetto_ della vita, se senza di lei trascinerebbe una miserrima
esistenza perchè i cibi apprestatigli da altra donna non gli farebbero
pro, e perchè assai difficilmente potrebbe trovare un'altra domestica»
In questa proposizione si suppone il proponimento implicito di non
peccare: ma ciò è falso, imperocchè il pericolo esiste sempre.
Dissi _ordinariamente_, per la ragione che vi hanno dei casi nei quali
si deve impartire la assoluzione sulla sola promessa di separazione ed
anche sul solo proponimento di non peccare in seguito; cioè:
1. Se, da speciali indizii, il penitente lo si ritiene contrito, e se
egli prometta alla prima o alla seconda ammonizione, di cessare d'aver
commercio colla concubina.
2. Se dal rifiuto della assoluzione ne dovesse seguire grave scandalo o
grave infamia, come avverrebbe ad una giovane, sospettata disonesta, se
non la si vedesse più ad accostarsi alla santa Comunione o come
avverrebbe ad un prete se il non vederlo più a celebrare la messa
parrocchiale producesse scandalo fra il popolo.--In questi casi, la vera
contrizione si presume.
3. Non si deve esigere la separazione se è impossibile come quando per
esempio, una figlia od un figlio di famiglia pecca con un domestico od
una domestica della casa paterna. Quelli che si trovano in tale
condizione devono dapprima essere esperimentati colla sospensione
dell'assoluzione; e quand'essi rimovessero da sè l'occasione di colpe
prossime, o mostrassero di ritrarsi sinceramente dal peccato, si dovrà
loro accordare l'assoluzione.
4. Quando due concubinarii vivono segretamente, ovvero sono solamente
sospetti di relazione impudica, non si può pronunciare la loro
separazione senza provocate nel tempo stesso uno scandalo e infamarli
bisogna allora tentare il ravvedimento, sospendendo loro l'assoluzione,
ma concedendola poscia, se perseverano in ogni modo nei loro propositi.
Dice _Billuart_ t. 13. p. 352, che in questo caso, egli non
condannerebbe nè il penitente nè il confessore.
Nè io sarei certamente più rigoroso di lui.
§. III. _Della prostituzione_.
La prostituzione può essere considerata come uno stato o come un atto.
Come stato è la condizione della donna pronta per tutti, e generalmente
veniale; come atto, è l'unione carnale di un uomo con una tal donna, o
di una tal donna coll'uomo che capita.
E' certo che la prostituta pecca più gravemente che la semplice
fornicatrice od anche la concubina, tanto riguardo alla disposizione
dell'animo, quanto allo scandalo e al nocumento che si reca alla
generazione. Perciò le meretrici furono sempre considerate come la
feccia e l'obbrobrio della specie umana. Non basta dunque che una
meretrice dica al confessionale quante volte abbia fornicato, ma deve
dichiarare il suo stato di prostituta.
_Silvius_, _Billuart_ e _Dens_ ed altri teologi insegnano, come
probabile, che l'uomo, il quale usi con una meretrice, non è obbligato a
dichiarare questa circostanza, perchè, tutto considerato, tale
fornicazione non ha ai loro occhi una gravità più saliente.
Non è inutile che qui riferiamo quanto il Codice penale (_Francese_)
statuisce contro i corruttori:
«Chiunque avrà attentato ai costumi, eccitando, favorendo o facilitando
abitualmente la dissolutezza o la corruzione di giovani dell'uno o
dell'altro sesso al di sotto dell'età di 21 anni sarà punito colla
prigione da 6 mesi a 2 anni e con un'ammenda da 50 lire a 500.
«Se la prostituzione o corruzione è stata eccitata, favorita o
facilitata dai loro padri, madri, tutori o alrre persone incaricate
della loro sorveglianza, la pena sarà da 2 anni a 5 anni di prigione, e
da 300 lire a 1000 d'ammenda. (art. 334).
Inoltre, a termini del'art. 335 dello stesso Codice, se è reo il tutore,
a questi sarà tolta giudicialmente, per un tempo determinato, la tutela
ed ogni partecipazione ai Consigli di famiglia; se è reo il padre o la
madre, questi saranno privati dei diritti enumerati nel Cod. Civ. l.,
tit. IX.
_Si domanda_ se è lecito tollerare le meretrici.
R. Due sono i pareri in proposito dei teologi.
Molti dicono che la cosa è permessa affine di evitare peccati maggiori,
come sarebbero, la sodomia, la bestialità la incontinenza segreta e le
seduzioni a danno di donne oneste. «Togliete dalla società umana le
meretrici, e la libidine vi conturberà tutte le cose» dice _S. Agostino
Dell'Ord. l. 2, cap. 4, n. 12_ (t. I, p. 335) Egualmente opina _S.
Tomaso, Opusc. 20, l. 4, c. 24_, ed altri autori non pochi.
Molti altri invece sostengono opinione opposta, asseverando che per
esperienza si verifica che la tolleranza delle meretrici è occasione di
rovina a molti giovani, eccitando in essi gli ardori della libidine; e
così i peccati di lussuria, piuttosto che diradarsi, si moltiplicano.
Vedi su ciò _Concina. t. 15, p. 238, e S. Liguori, l. 3, n. 434_.
Benchè quest'ultima opinione non sembri la più probabile, noi siamo
pertanto di parere che devono essere assolti i pubblici amministratori
che in buona fede si domandano se è veramente possibile il non tollerare
questo male. Nel dubbio, non spetta ai confessori il decidere su ciò che
devono fare coloro a cui è commessa la trattazione di pubblici e
difficili affari come sarebbero i giudici, i magistrati, i comandanti
d'escrcito, re, ministri, ecc.
Nel Trattato dei Contratti, _t. 6, p. 316, IV ediz._ alla parola
_Locazione_, si discute se sia permesso appigionare locale alle
meretrici.
ARTICOLO II.--_Dello stupro_.--Generalmente si chiama stupro ogni
commercio carnale illecito. Perciò nel _lib. Levit, 21, 9_ e nel _n. 5,
13_ si qualificano con tal nome tanto l'unione carnale illecita d'una
figlia d'un sacerdote[2] quanto l'adulterio. Se poi l'unione avviene per
violenza, allora è per noi, un caso riservato, come riferisce _Euchir.
p. 7_, e nel foro civile va soggetto alla pena della reclusione.
[2] Come ognun sa, ai tempi ai quali si riferiscono i Libri citati, i
sacerdoti si ammogliavano, e potevano quindi aver leggittimamente dei
figli.
Art. 332 Cod. pen. (_Francese_). «Chiunque avrà commesso il crimine di
stupro o sarà colpevole di qualsiasi altro attentato al pudore,
consumato o tentato con violenza, contro individui dell'uno o
dell'altro sesso sarà punito colla reclusione.
«Se il crimine è stato commesso sulla persona d'un fanciullo al disotto
dell'età di 15 anni compiti, il colpevole subirà la pena dei lavori
forzati a tempo.»
Art. 353. «La pena sarà quella dei lavori forzati a vita, se i colpevoli
appartengono alla categoria di coloro che hanno autorità sulla persona
contro la quale hanno commesso l'attentato; se sono i suoi istitutori o
i suoi servitori salariati; o se essi sono funzionari pubblici, o
ministri d'un culto; o se il colpevole, chiunque sia, è stato aiutato
nel suo crimine da una o più persone.»
Lo stupro--considerato come una colpa particolare--è da molti definito
come una _violenza_; e, meglio, da altri come _illecita deflorazione
d'una vergine_.
Per _vergine_ qui non s'intende già una persona che non peccò mai contro
la castità, ma bensì una persona che conservò l'interezza della carne,
cioè, conservò intatto il segno materiale della verginità. Tutti sanno
quanta sia l'importanza che universalmente si dà alla integrità della
carne.
Egli è certo che la _violenta deflorazione d'una vergine_, sia per
l'oltraggio che si fa alla castità, sia per la grave malizia e
ingiustizia ch'essa implica, deve necessariamente essere precisata nella
confessione. Qual è infatti la giovane onesta che non preferirebbe
perdere una grossa somma di danaro, piuttosto che essere stuprata?
Se mai accadesse che un uomo fosse a forza sverginato da femmine
perdute, ciò pure sarebbe uno stupro o qualche cosa simile, e dovrebbe
essere con precisione dichiarato al confessionale. Ma siccome questo
caso è appena appena possibile, così parleremo del solo stupro d'una
fanciulla.
Col vocabolo _violenza_ non si allude soltanto alla forza fisica, ma
benanco alla forza morale, come il timore, la frode, le preghiere
importune, le grandi promesse, le blandizie, i contatti voluttuosi, e
tutto quanto secondo il giudizio d'un uomo astuto, può far cadere una
giovane inesperta in peccato.
I teologi hanno disparate opinioni sul quesito «se lo stupro d'una
vergine, liberamente consenziente a lasciarsi deflorare, sia uno
speciale peccato di lussuria, distinto dalla semplice fornicazione.»
_Soto_, _Sanchez_, _Lessius_, _S. Liquori_ e parecchi altri dicono di
no: essi asseriscono che è un peccato di fornicazione, specificato in
causa del disonore che ne deriva, e delle angoscie dei parenti, delle
risse, dell'odio, dello scandalo ch'esso può partorire.
I più però fra i teologi, e tra questi _S. Tommaso_, _S. Bonaventura_,
_Sylvius_, _Collet_, _Billuart_ e _Dens_, dicono che questa
fornicazione, a parer loro, contiene una malizia che si oppone alla
castità in un modo tutto distinto e speciale; e comprovano il loro
giudizio così:
1. Essa reca ingiuria ai parenti della fanciulla, l'incolumità della
quale era affidata alla loro custodia;
2. La giovane evidentemente si espone al pericolo di non far più un
conveniente matrimonio, e pecca perciò contro la prudenza;
3. «Ella si mette sulla strada della prostituzione, dalla quale potevala
tener lontana il timore di perdere il distintivo materiale della
verginità;» sono parole di _San Tommaso, l. 2, q. 154, art. 6_;
4. I peccati si specificano contrapponendoli alle virtù contrarie; ora,
la verginità è una virtù tutta speciale, ed è un bene annesso
specialmente a codesta virtù la incolumità della carne: dunque, ecc.,
ecc.
Queste ultime ragioni non possono essere distrutte nè dal consenso della
giovane, nè dal consenso dei di lei parenti; il che demolisce ogni
ragione di fondamento nei sostenitori dell'altra opinione, che è basata
sopra questo assioma: _Non s'ingiuria chi sa e vuole_. Ma è però allora
necessario che ci sia in chi _sa e vuole_ la facoltà di rinunciare a un
qualche cosa: ora, una zitella non ha menomamente la facoltà di fare una
rinuncia contraria alla propria verginità. D'altra parte, il peccato del
quale si tratta non si specifica già per l'ingiuria o l'ingiustizia che
ne risulta, ma bensì per un disordine tutto particolare, cioè, che si
oppone alla virtù in un modo tutto proprio.
Dunque lo stupro, ancorchè volontario, è uno speciale peccato di
lussuria che sta da sè. Ed avendo il _Conc. Trid. sess. 14, can. 7_
definito essere necessario, per diritto divino, dichiarare al
confessionale _le circostanze che mutano specie al peccato_, sorge qui
quest'altra questione di pratica giornaliera, cioè, se coloro i quali
sono colpevoli di stupro volontario, sia di fatto, sia col desiderio, o
pel piacere, sieno tenuti di manifestare la circostanza della verginità.
Generalmente i teologi affermano essere ciò necessario come conseguenza
del principio ammesso.
«Nonpertanto--dice _Sylvius, t. 13, p. 835_--l'opinione contraria non
manca di probabilità, e perciò non reputiamo da condannarsi coloro che
non chiedono, ad una giovane penitente, se essa sia vergine o
deflorata.»
_Billuart_, e con esso, _t. 13, p. 357_, _Wiggers_, _Boudart_ e
_Daelman_, sostengono che la circostanza della verginità nello stupro
volontario non aggiunge una speciale malizia alla fornicazione, ma è
solamente una malizia veniale, che non è quindi necessario di svelare
nella confessione. Infatti se questa malizia fosse, di sua natura,
mortale, a più forte ragione sarebbe tale in questo caso in cui--come
dice _S. Tommaso_--la perdita dell'imene della verginità mette la
giovane sulla via della prostituzione, e reca grave offesa ai suoi
parenti. Ma la fanciulla non sembra, per questo solo fatto, messa in
prossimo pericolo di prostituirsi; e se, ignari e consapevoli i parenti,
essa acconsente liberamente al suo sverginamento, nessuna ingiuria vi ha
in ciò per essi.
Inoltre se la malizia dello stupro volontario fosse semipre mortale la
ragazza, accusando se stessa di godimenti venerei, sarebbe tenuta di
dichiarare se fosse o no vergine, in guisa che, nel caso di un peccato
puramente intimo e forse dubbio, ella dovesse in qualche modo fare una
confessione generale. Similmente, l'uomo che desidera il godimento di
una donna, è obbligato di dichiarare s'egli la giudicava vergine o
deflorata. Se poi il penitente o la penitente non si spiegassero
spontaneamente su di ciò, allora dovrebbe incombere l'obbligo al
confessore di interrogarneli; ma siccome ciò è molto increscioso, così i
più fra i confessori respingono questa pratica.
Di più, gli autori generalmente insegnano che la circostanza della
verginità in un uomo che volontariamente si fa stuprare, non aggiunge
malizia mortale alla semplice fornicazione. Nè la differenza fra la
perdita volontaria della verginità nella donna o nell'uomo sembra tanto
rilevante da essere peccato mortale lo sverginamento in un caso, e
nell'altro no.
_Billuart, t. 13, p. 360_, assevera che prima di abbracciare questa
opinione, si trovò in serii imbrogli e diede ad altri non poche molestie
interrogando i penitenti su questi casi, e raramente ne riuscì
soddisfatto.
Io stesso confesso che nei primi anni del mio sacerdozio mi avvenne la
stessa cosa e non una volta sola. Perciò prudentemente ora mi astengo
dal movere codeste invereconde domande, quante volte mi sembrano
importune, e ciò per le seguenti ragioni:
1. Per la probabilità della opinione or ora esposta;
2. Per la difficoltà di uniformarsi ad altra opinione;
3. Pel timore di scandolezzare i penitenti e di ispirare loro avversione
contro il tribunale della penitenza;
4. Per la buona fede nella quale sono i fedeli circa l'obbligo di
dichiarare la circostanza di cui si tratta. D'altronde, per volere la
pienezza della confessione non si è obbligati ad esporsi a tali
inconvenienti.
ARTICOLO III.--_Del ratto_.--Il ratto, in generale, è il forzare una
persona qualunque, ovvero i suoi parenti, allo scopo di saziare su di
essa una libidine. Questa definizione si adatta egualmente al ratto per
violenza e al ratto per seduzione, ed è in conformità alle nozioni che
dell'uno e dell'altro abbiam dato nel nostro _Trattato sul
matrimonio_[3]
[3] La seconda parte di questo volume è precisamente il supplemento del
Trattato, al quale qui allude l'Autore. (_Nota del traduttore_)
Noi diciamo: 1. Non tenendo qui conto della circostanza del
trasferimento da un luogo ad un altro (che generalmente i teologi
richiedono) imperocchè una donna può essere forzata nel luogo stesso ove
si trova, diciamo che la _forza_, che si può anche dir _violenza_, può
essere _fisica_ (e questa ognuno la capisce) e può essere _morale_, cioè
se fatta ad una minorenne incutendo un timore assolutamente o
relativamente grave, o con importune preghiere o con blandizie o
incitamenti alla sensualità.
La fornicazione con una minorenne consenziente all'insaputa de' suoi
genitori, e senza che vi sia trasferimento da un luogo ad un altro, non
è propriamente un ratto, perchè qui non esiste violenza: ma è un
oltraggio ai parenti, a cui era affidata la custodia della castità della
loro figlia.
Noi abbiam detto: 2.° _una persona qualunque_, imperocchè ogni essere
umano sia vergine o no, sia libero o coniugato, sia laico o consacrato a
Dio, sia maschio o femmina, può essere oggetto di ratto.
Similmente, quegli che usasse violenza alla sua fidanzata, o, essendo
minorenne, la sottrasse, senza il volere de' suoi parenti, sarebbe un
vero ratto, perocchè l'essere fidanzati non conferisce nessun diritto a
far ciò.
Abbiam detto: 3.° _o i suoi parenti_; e con queste parole si allude al
ratto per seduzione, come esponemmo nel _Trattato sul matrimonio_.
Abbiam detto: 4.° _allo scopo di saziare una libidine_, e non allo scopo
di arrivare al matrimonio. Del ratto, considerato sotto quest'ultimo
aspetto, abbiamo parlato altrove.
Il ratto, così definito, è una specie distinta di lussuria, e deve
essere spiegato al confessore, imperocchè questo peccato, oltre che
essere un male contrario alla castità, è anche una grave ingiuria verso
la persona a cui si fa violenza.
Esso differisce dall'adulterio, perchè viola la giustizia in un modo ben
diverso da quello con cui la viola l'adulterio. E' egualmente un grave
peccato contro la giustizia il deflorare una giovane dormiente o
ubbriaca; non è questo un ratto, ma è una frode: dicasi pure così, anche
della violazione carnale, non violenta, d'una persona non avente l'uso
della ragione, oppure che non sa che ciò sia peccato. Dunque, il ratto
ha in sè una malignità speciale, e per questo è un peccato speciale
contro la castità.
Secondo il _Conc. Trid. sess. 24, cap. 6, Della rif. mat._, i rapitori e
chi li aiuta, incorrono istantaneamente nella scomunica se il ratto è
_violento_; ma no, se il ratto e per seduzione. Questa scomunica vige in
Francia.
Il rapitore d'altronde è obbligato per diritto naturale di condurre la
giovane in luogo sicuro, se essa lo vuole; o di dotarla decentemente, e
di dare inoltre una conveniente soddisfazione ai di lei parenti.
In mancanza del rapitore, coloro che cooperarono efficacemente al ratto
sono obbligati, per quanto è possibile, a riparare interamente alla
ingiustizia, sia verso la giovane, sia verso i di lei parenti.
_Si domanda_ ciò che far deve una donna, oppressa dalla forza, affine di
non peccare innanzi a Dio.
R. 1. Deve, _internamente_, non acconsentire al piacere venereo,
qualunque sia la violenza _esterna_ che su lei si compie: se no,
peccherebbe mortalmente.
2. Ella deve difendersi con tutte le sue forze, colle mani, coi piedi,
colle unghie, coi denti, o con qualunque altro strumento, in guisa però
di non uccidere nè di mutilare gravemente l'aggressore, perchè la vita e
i principali membri del corpo valgono in questo caso più dell'onore, che
nella donna qui non è infine che soltanto materialmente offeso. Molti
altri però affermano il contrario, appoggiati a ragioni esposte nelle
_Instituzioni_ della nostra teologia, _t. 5, p. 392, quarta ediz._
3. Se ella spera di poter essere soccorsa, deve gridare e invocare
l'opera altrui, imperocchè se ella non resiste esteriormente il più che
può, parrebbe ch'essa acconsentisse. E meglio sarebbe mille volte
morire, piuttosto che piegare di fronte a questo pericolo.
Una giovane, ridotta a queste strette, temendo di poter acconsentire al
piacere delle sensazioni veneree, deve gridare, anche con evidente
pericolo della propria vita, ed in allora ella sarà una martire della
castità. Così pensano generalmente gli autori, contro il parere di pochi
_probabilisti_.
Ma, escluso il pericolo prossimo dell'assentimento, generalmente si
ritiene che la giovane non deve gridare, se gridando mette in evidente
pericolo la vita e la fama, perchè la vita e la fama sono in questo caso
beni d'un ordine più elevato. Ma che cotesto pericolo non esista è quasi
impossibile, come disse _Billuart, t. 13, pag. 368_.
ARTICOLO IV.--_Dell'adulterio_.--«_Adulterio, come indica lo stesso
nome, è l'uso del talamo altrui_» dice _San Tommaso, 22, q. 154, art.
8_. L'adulterio può essere compiuto in tre modi, cioè:
1. Fra un marito ed una donna libera;
2. Fra uno scapolo e una moglie;
3. Fra un marito e una moglie altrui.
L'adulterio, in tutti tre i casi, è un peccato speciale di lussuria, e
gravissimo, come insegnano la Sacra Scrittura, i Santi Padri, la pratica
della Chiesa, il consenso dei popoli e la ragione.
1. La Sacra Scrittura: _Deut. 22, 23_. «Se un uomo avrà giaciuto colla
moglie d'altri, entrambi, cioè l'adultero e l'adultera, sieno messi a
morte, e si tolga in Israel questo scandalo.» Nei precedenti versetti
biblici, nei quali si tratta della semplice fornicazione, che è pure
dichiarata una cosa cattiva, non si minaccia una sì grave pena. In molti
altri luoghi della Scrittura mostransi i fornicatori e gli adulteri come
peccatori speciali e degni di gravissime pene; _v. 9, I. ai Cor. 6, 9_:
«Sappiatelo bene; nè i fornicatori......... nè gli adulteri.........
possederanno il regno di Dio.»
2. I Santi Padri sono unanimi nell'insegnare, essere l'adulterio un
grave peccato, ben distinto dagli altri peccati di lussuria.
3. Pratica ecclesiastica: La Chiesa decretando le pene canoniche,
statuiva doversi esse imporre assai più gravi agli adulteri, che ai
semplici fornicatori.
4. Consenso dei popoli: la storia d'ogni nazione attesta che l'adulterio
fu sempre e dovunque ritenuto un grande peccato, differente dalla
semplice fornicazione.
Così giudicarono i più celebri legislatori, come Solone presso i Greci,
Romolo presso i Romani, e gli autori del nostro Codice penale
(_Francese_), i quali all'art. 337 decretarono: