E qui finisce tutto. — Come tutto? E i multati dove sono? — Non vi
sono. — E gli Aretini passati dalle soldatesche palle, dove giacciono
essi? — In nessun luogo; sono tutti vivi. — Ma se i Giudici del Decreto
del 10 giugno 1850 hanno scritto, e stampato, che la Legge Stataria
del 23 marzo 1849 _non rimase lettera morta_![520] — Che volete che
io vi dica? andatelo a domandare a cotesti Giudici benedetti, che cosa
abbiano inteso significare: in quanto a me, me ne lavo le mani.
«Con decreto de' 7 aprile successivo, emanato dal Guerrazzi nella
qualità di Capo del Potere Esecutivo, questa Legge fu estesa a tutte le
Terre, Borghi e Villaggi del Granducato.» — Così prosegue l'Accusa.
E questo è _falso_. Io non estesi la Legge del 23 marzo a tutte le
campagne del Granducato _assolutamente_, ma sì _condizionalmente_
a quelle terre, borgate o campagne, dove _sotto mentiti pretesti si
commettono attentati contro la tranquillità pubblica, e la sicurezza
delle persone_. Costretto, per pubblica salute, a firmare Legge da me
perpetuamente aborrita, posi diligentissima cura a ben dichiarare come
io piegassi a farlo, unicamente in vista di delitti comuni:
«Il Capo del Potere Esecutivo provvisorio toscano:
«Quando il Governo ritirò la Legge del 22 febbraio p. p., sperò che
la benignità sua non sarebbe scambiata con la debolezza, e fosse
tornata proficua al Paese la virtù del perdono. Ora poichè, sotto
mentiti pretesti, in alcune campagne e borgate si commettono attentati
contro la tranquillità pubblica, e la sicurezza delle persone, il
Rappresentante del Potere Esecutivo toscano, per conseguire lo intento
dichiarato nella sua Notificazione del 1º aprile corrente,
«Decreta quanto appresso:
«Art. 1º La Legge Stataria del 23 marzo 1849, attivata per il
Compartimento di Arezzo, e la Commissione Militare con essa istituita,
_saranno_ applicate in tutte le Terre, Borghi e Villaggi dello Stato,
_in cui si verificassero gli attentati disordini definiti allo Art. IV
di detta Legge_.
«Art. 2º. Tosto che per Rapporti o per altre notizie, pervenute al
Ministero dello Interno, si abbia cognizione di qualche fatto della
indole surriferita, la Terra, il Borgo, Comunello o Villaggio in cui
sia accaduto, verrà subito militarmente occupato dalla Colonna mobile.
«Art. 3º Le spese della occupazione, una volta che sia stata ordinata,
saranno sempre e in qualunque caso sopportate dalla Comunità, Borgo,
Comunello o Villaggio, che vi avranno dato causa, salvo ad essi il
diritto di rivalsa contro gli autori dei disordini, coerentemente alle
disposizioni espresse nell'Art. 3º della Legge anzidetta.
«Art. 4º Il Ministro Segretario di Stato ec.
«GUERRAZZI.»
Vediamo quale fosse questa mia Notificazione del primo aprile:
«Toscani! — Finchè l'Assemblea Costituente toscana non abbia deliberato
le sorti politiche del Paese, il _Rappresentante_ del Potere Esecutivo,
volendo non essere minore della fiducia in lui riposta dal Popolo,
dichiara ch'egli procederà severissimo contro _ogni attentato o
d'individui o di partiti, diretto contro la quiete e sicurezza
pubbliche, e la indipendenza che deve restare inviolata al voto
dell'Assemblea_.» — Vedi _Monitore_ del 2 aprile.
Io vorrei sapere un po' che cosa provoca la rampogna dell'Accusa
in questo mio Decreto. Il provvedimento in sè stesso? o il modo col
quale venne adoperato? o il fine politico? o le conseguenze che ha
partorito? Se non si distingue, male s'incolpa, e peggio possiamo
difenderci. Chi ama pescare nel torbo, contamina le acque; io vo' che
si chiariscano. Supposto che all'Accusa fastidisca il provvedimento in
sè stesso, dirò, che quando la salute della Società venga minacciata
da pericolo estremo, furono i partiti straordinarii adoperati
sempre, ed anche lodati; a patto però che il pericolo sia vero, non
mentito per arte, o sognato per paura, e le misure eccezionali durino
poco, si applichino con discrezione, e soprattutto si ponga mente a
questo, che invece di rimediare ai mali umori, non gl'intristiscano
e rendano per ira concentrata, e per profondo odio, insanabili. Di
provvisioni straordinarie, pensai che nello aprile del 1849 potesse
correre da un punto all'altro necessità per cause comuni, e per cause
politiche. Per cause comuni, — perchè sbigottito io considerava il
corpo sociale propendere a disciogliersi con inestimabile celerità;
e se mi opponessero che altri pure pervenne a tenerlo fermo senza
siffatti rimedii, io prima di tutto risponderei, dubitare assai che
questo siasi ottenuto in modo sicuro, perchè il proverbio insegna, che
le case salde non si puntellano, e di puntelli io qui ne vedo molti,
anzi troppi; e poi a reggerlo vi furono adoperate forze, le quali
erano state per altro uso disposte; ancora, che fu fatto uso di forze
da ogni previsione nostra lontane; e finalmente non somministrare a
confortarci motivo i delitti comuni dal 1848 in poi cresciuti di due
terzi, con giusto timore che qui il mal progresso non sia per fermarsi.
Rispetto a cause politiche, — perchè la esperienza dimostra che da un
lato i Partiti vinti, prima di morire, ordinariamente prorompono in
atti disperati e feroci; i vittoriosi, per consueto, in atti superbi
e bestiali. In quanto al modo col quale la Legge Stataria venne
applicata, ho già chiarito come non abbia fatto piangere nessuno;
onde quando ogni altra lode mi venga a mancare, io non avrò perduto
la gloria, che avventurandomi nelle vicende politiche desiderai
conservarmi illesa, e che a Pericle moribondo parve doversi anteporre
ad ogni altra, intendo dire, di non avere messo per colpa mia in
gramaglia nessuno.[521] Se poi si volesse biasimarne il fine, a meno
che non si pretenda che io dovessi rimanermi come Nerone a cantare
su la torre, mentre andava a fuoco e a fiamma il Paese, io non so
con quanto o senno o coscienza mi vogliano riprendere; e per quello
che concerne il fine politico, è di evidenza intuitiva che la Legge
del 7 aprile fosse arme apparecchiata contro l'estreme violenze dei
Faziosi. Invero, se l'Assemblea io sapeva che stesse per deliberare
la Repubblica, quali timori erano questi miei? Non cadevano paure,
imperciocchè i Faziosi ne avrebbero acceso i falò, e levate al cielo le
grida. I sospetti non versavano, nè potevano versare, che su questo:
o che i Deputati a dare il voto per la restaurazione si peritassero,
o che per improntitudine di Partito la deliberazione dell'Assemblea si
volesse a forza, come minacciavano, cancellare.
Intorno alle conseguenze rammento, che la Corte Regia di Lucca col
Decreto del 4 giugno non solo si astenne da improbarle come delittuose,
ma come prudenti le commendò. Nè per me volendosi, o potendosi addurre
ragioni che valessero oltre quelle contenute nel Decreto allegato,
torno, come ogni buon cittadino deve fare, a piangere amaramente su
lo spettacolo, che nello stesso paese, — sotto le leggi medesime, —
a breve distanza, — nella causa medesima, — giudicando lo adempimento
della stessa misura, — ciò che per alcuni Giudici fu argomento di lode,
per altri possa esserlo, non dico di biasimo, ma (ed empie di orrore!)
di capitalissima accusa.
Però di queste tre Leggi, la prima non mi riguarda, e non fu mandata
mai ad esecuzione; e mantenuta da me per impedire che per prepotenza
di Faziosi, la forma Repubblicana, la decadenza del Principe, e la
Unione con Roma s'imponessero, dispersa appena cotesta bufera fu
da me abrogata; la seconda, comunque da me non firmata, intesi che
alla repressione di delitti comuni di pessima indole principalmente
mirasse, non avvertita la maschera sotto la quale presumevano andare
impuniti; la terza accenna a delitti comuni, e si propone per iscopo di
assicurare la libera votazione dell'Assemblea nel vitale partito, _se
e come Toscana avesse ad unirsi con Roma_.