3a Procedura..... — interrotta per la mutazione del Governo.[519]

E qui finisce tutto. — Come tutto? E i multati dove sono? — Non vi

sono. — E gli Aretini passati dalle soldatesche palle, dove giacciono

essi? — In nessun luogo; sono tutti vivi. — Ma se i Giudici del Decreto

del 10 giugno 1850 hanno scritto, e stampato, che la Legge Stataria

del 23 marzo 1849 _non rimase lettera morta_![520] — Che volete che

io vi dica? andatelo a domandare a cotesti Giudici benedetti, che cosa

abbiano inteso significare: in quanto a me, me ne lavo le mani.

«Con decreto de' 7 aprile successivo, emanato dal Guerrazzi nella

qualità di Capo del Potere Esecutivo, questa Legge fu estesa a tutte le

Terre, Borghi e Villaggi del Granducato.» — Così prosegue l'Accusa.

E questo è _falso_. Io non estesi la Legge del 23 marzo a tutte le

campagne del Granducato _assolutamente_, ma sì _condizionalmente_

a quelle terre, borgate o campagne, dove _sotto mentiti pretesti si

commettono attentati contro la tranquillità pubblica, e la sicurezza

delle persone_. Costretto, per pubblica salute, a firmare Legge da me

perpetuamente aborrita, posi diligentissima cura a ben dichiarare come

io piegassi a farlo, unicamente in vista di delitti comuni:

«Il Capo del Potere Esecutivo provvisorio toscano:

«Quando il Governo ritirò la Legge del 22 febbraio p. p., sperò che

la benignità sua non sarebbe scambiata con la debolezza, e fosse

tornata proficua al Paese la virtù del perdono. Ora poichè, sotto

mentiti pretesti, in alcune campagne e borgate si commettono attentati

contro la tranquillità pubblica, e la sicurezza delle persone, il

Rappresentante del Potere Esecutivo toscano, per conseguire lo intento

dichiarato nella sua Notificazione del 1º aprile corrente,

«Decreta quanto appresso:

«Art. 1º La Legge Stataria del 23 marzo 1849, attivata per il

Compartimento di Arezzo, e la Commissione Militare con essa istituita,

_saranno_ applicate in tutte le Terre, Borghi e Villaggi dello Stato,

_in cui si verificassero gli attentati disordini definiti allo Art. IV

di detta Legge_.

«Art. 2º. Tosto che per Rapporti o per altre notizie, pervenute al

Ministero dello Interno, si abbia cognizione di qualche fatto della

indole surriferita, la Terra, il Borgo, Comunello o Villaggio in cui

sia accaduto, verrà subito militarmente occupato dalla Colonna mobile.

«Art. 3º Le spese della occupazione, una volta che sia stata ordinata,

saranno sempre e in qualunque caso sopportate dalla Comunità, Borgo,

Comunello o Villaggio, che vi avranno dato causa, salvo ad essi il

diritto di rivalsa contro gli autori dei disordini, coerentemente alle

disposizioni espresse nell'Art. 3º della Legge anzidetta.

«Art. 4º Il Ministro Segretario di Stato ec.

«GUERRAZZI.»

Vediamo quale fosse questa mia Notificazione del primo aprile:

«Toscani! — Finchè l'Assemblea Costituente toscana non abbia deliberato

le sorti politiche del Paese, il _Rappresentante_ del Potere Esecutivo,

volendo non essere minore della fiducia in lui riposta dal Popolo,

dichiara ch'egli procederà severissimo contro _ogni attentato o

d'individui o di partiti, diretto contro la quiete e sicurezza

pubbliche, e la indipendenza che deve restare inviolata al voto

dell'Assemblea_.» — Vedi _Monitore_ del 2 aprile.

Io vorrei sapere un po' che cosa provoca la rampogna dell'Accusa

in questo mio Decreto. Il provvedimento in sè stesso? o il modo col

quale venne adoperato? o il fine politico? o le conseguenze che ha

partorito? Se non si distingue, male s'incolpa, e peggio possiamo

difenderci. Chi ama pescare nel torbo, contamina le acque; io vo' che

si chiariscano. Supposto che all'Accusa fastidisca il provvedimento in

sè stesso, dirò, che quando la salute della Società venga minacciata

da pericolo estremo, furono i partiti straordinarii adoperati

sempre, ed anche lodati; a patto però che il pericolo sia vero, non

mentito per arte, o sognato per paura, e le misure eccezionali durino

poco, si applichino con discrezione, e soprattutto si ponga mente a

questo, che invece di rimediare ai mali umori, non gl'intristiscano

e rendano per ira concentrata, e per profondo odio, insanabili. Di

provvisioni straordinarie, pensai che nello aprile del 1849 potesse

correre da un punto all'altro necessità per cause comuni, e per cause

politiche. Per cause comuni, — perchè sbigottito io considerava il

corpo sociale propendere a disciogliersi con inestimabile celerità;

e se mi opponessero che altri pure pervenne a tenerlo fermo senza

siffatti rimedii, io prima di tutto risponderei, dubitare assai che

questo siasi ottenuto in modo sicuro, perchè il proverbio insegna, che

le case salde non si puntellano, e di puntelli io qui ne vedo molti,

anzi troppi; e poi a reggerlo vi furono adoperate forze, le quali

erano state per altro uso disposte; ancora, che fu fatto uso di forze

da ogni previsione nostra lontane; e finalmente non somministrare a

confortarci motivo i delitti comuni dal 1848 in poi cresciuti di due

terzi, con giusto timore che qui il mal progresso non sia per fermarsi.

Rispetto a cause politiche, — perchè la esperienza dimostra che da un

lato i Partiti vinti, prima di morire, ordinariamente prorompono in

atti disperati e feroci; i vittoriosi, per consueto, in atti superbi

e bestiali. In quanto al modo col quale la Legge Stataria venne

applicata, ho già chiarito come non abbia fatto piangere nessuno;

onde quando ogni altra lode mi venga a mancare, io non avrò perduto

la gloria, che avventurandomi nelle vicende politiche desiderai

conservarmi illesa, e che a Pericle moribondo parve doversi anteporre

ad ogni altra, intendo dire, di non avere messo per colpa mia in

gramaglia nessuno.[521] Se poi si volesse biasimarne il fine, a meno

che non si pretenda che io dovessi rimanermi come Nerone a cantare

su la torre, mentre andava a fuoco e a fiamma il Paese, io non so

con quanto o senno o coscienza mi vogliano riprendere; e per quello

che concerne il fine politico, è di evidenza intuitiva che la Legge

del 7 aprile fosse arme apparecchiata contro l'estreme violenze dei

Faziosi. Invero, se l'Assemblea io sapeva che stesse per deliberare

la Repubblica, quali timori erano questi miei? Non cadevano paure,

imperciocchè i Faziosi ne avrebbero acceso i falò, e levate al cielo le

grida. I sospetti non versavano, nè potevano versare, che su questo:

o che i Deputati a dare il voto per la restaurazione si peritassero,

o che per improntitudine di Partito la deliberazione dell'Assemblea si

volesse a forza, come minacciavano, cancellare.

Intorno alle conseguenze rammento, che la Corte Regia di Lucca col

Decreto del 4 giugno non solo si astenne da improbarle come delittuose,

ma come prudenti le commendò. Nè per me volendosi, o potendosi addurre

ragioni che valessero oltre quelle contenute nel Decreto allegato,

torno, come ogni buon cittadino deve fare, a piangere amaramente su

lo spettacolo, che nello stesso paese, — sotto le leggi medesime, —

a breve distanza, — nella causa medesima, — giudicando lo adempimento

della stessa misura, — ciò che per alcuni Giudici fu argomento di lode,

per altri possa esserlo, non dico di biasimo, ma (ed empie di orrore!)

di capitalissima accusa.

Però di queste tre Leggi, la prima non mi riguarda, e non fu mandata

mai ad esecuzione; e mantenuta da me per impedire che per prepotenza

di Faziosi, la forma Repubblicana, la decadenza del Principe, e la

Unione con Roma s'imponessero, dispersa appena cotesta bufera fu

da me abrogata; la seconda, comunque da me non firmata, intesi che

alla repressione di delitti comuni di pessima indole principalmente

mirasse, non avvertita la maschera sotto la quale presumevano andare

impuniti; la terza accenna a delitti comuni, e si propone per iscopo di

assicurare la libera votazione dell'Assemblea nel vitale partito, _se

e come Toscana avesse ad unirsi con Roma_.

Apologia della vita politica di F.-D. Guerrazzi · 第 38 / 82 题