[1] Pubblicato nel _Politecnico_ di Milano, luglio e agosto 1868.
[2] Per non moltiplicare inutilmente le note in questo capitolo
d'indole generale, destinato solo a gettar qualche luce sulle
condizioni politiche dei nostri Comuni, e piú specialmente quello
di Firenze, ricorderò una volta per sempre, che oltre gli Statuti, i
quali anderò via via citando, gli autori di cui piú spesso mi valsi
sono: SAVIGNY, _Storia del Diritto Romano nel Medio Evo;_ FRANCESCO
FORTI, _Istituzioni Civili e Trattati inediti di giurisprudenza_;
GANS, _Il Diritto di successione nella Storia italiana_, traduzione
di A. TORCHIARULO: Napoli, Pedone, Lauriel, 1853; GIDE, _Étude sur la
condition privée de la femme_: Paris; 1868; SCHUPFER, _La Famiglia
longobarda_, nell'Arch. giuridico di Bologna, fasc. 1 e 2. — È
superfluo ora aggiungere che dopo del 1868 questi studi hanno fatto
in Italia un progresso davvero grandissimo, e sono uscite alla luce
molte opere di capitale importanza, le quali io non potevo conoscere
quando scrivevo queste pagine, che allora miravano solo a far meglio
comprendere ai miei alunni la rivoluzione seguita in Firenze l'anno
1293, e gli _Ordinamenti di Giustizia_, che ne furono la conseguenza da
lungo tempo resa necessaria.
[3] GAIO, I, 190-2.
[4] Comitis Gabriellis Verri, _De ortu et progressu iuris
mediolanensis_, etc. Nel primo libro di quest'opera troviamo, fra le
altre, queste parole: _«Quae omnia manifeste demonstrant, maiores
nostros maximum atque perpetuum studium contulisse ad agnationem
conservandam pro veteri XII tabularum iure, a Iustiniano postea
immutato, quo certe nihil ad servandum augendumque familiarum
splendorem..... utilius, commodius, aptius, commendabilius potuit
afferri»_.
Un altro degli antichi scrittori di diritto, che piú insistono su
questa opinione, è il cardinal De Luca, il quale, nel suo _Theatrum
veritatis et iustitiae_, si scaglia con un'ira singolare davvero,
contro Giustiniano e contro tutti coloro che ne seguirono le idee
intorno all'agnazione. Gl'Italiani, secondo lui, non accettarono mai
queste riforme o piuttosto, come esso dice, _distruzioni e corruzioni_
promosse da Giustiniano. Anche il Giannone, nella sua _Storia Civile
del Regno di Napoli_ (lib. III, paragrafo V), dice che i libri di
Giustiniano fra noi non ebbero fortuna. «Non furono in Italia né in
queste nostre province ricevuti, né qui come in alieno terreno poterono
essere piantati e mettere profonde radici; ma si ritennero gli antichi
libri dei giureconsulti, ed il codice di Teodosio niente perdé di stima
e di autorità». — È necessario qui osservare, che la persistenza del
diritto romano in Italia, durante il Medio Evo, sostenuta dal Savigny,
ma da altri combattuta, non trova oggi piú oppositori.
[5] D.^r J. FICKER, _Forschungen zur Reichs-und Rechtsgeschickte
Italiens_, 4 vol.: Innsbruck, 1868-74.
[6] Questa è pure l'opinione del Gans, il quale nondimeno accettò le
idee del Savigny intorno alla diffusione del diritto giustinianeo, il
che giovava allo scopo che egli aveva di far derivare le nuove forme
del diritto italiano dalle leggi longobarde.
[7] Il Baudi di Vesme nelle sue note alle leggi longobarde, osserva
qualche volta: _Theodosiani iuris vestigia hic agnoscere mihi videtur_.
— Recentemente il Del Giudice ha provato che alcuni brani derivano dal
diritto giustinianeo, altri dal Codice Teodosiano.
[8] Questa disputa può dirsi ormai inutile, perché oggi è generalmente
ammesso, che anche dopo la Prammatica Sanzione il Codice Teodosiano
continuò ad essere in vigore. Cosí fu che vissero insieme forme
giustinianee e forme autigiustinianee; solamente le Pandette vennero
piú a lungo trascurate.
[9] Secondo il Savigny, la scuola d'Irnerio era fiorente negli anni
1113-1118. Essa, come ora è ben noto, era stata preceduta da altre
assai meno scrupolose osservatrici delle forme giustinianee.
[10] GANS, _Il diritto di successione_ ecc. pag. 28 e seg.
[11] L'antico Statuto di Giacomo Tiepolo, che si trova manoscritto
nell'Archivio dei Frari a Venezia, e che fu piú volte pubblicato per
le stampe, conchiude il suo primo prologo cosí: «Et se alguna fiada
occorresse cosse che per quelli Statuti non fossero ordinade, perché
l'è de plui i facti che li Statuti, sel occorresse question stranie,
et in quele alcuna cossa simele se trovasse, de simel cosse a simele è
da proceder. Aver, secondo la consuetudine approvada, oltremente, se al
tuto sia diverso, over si facta consuetudine non se trovase, despona i
nostri iudexi come zusto et raxionevole a la so providentia apparèrà,
habiendo Dio avanti i ochi de la soa mente, sí fatamente che, al di
del zudixio, de la streta examination davanti el tremante (_tremendo_)
Iudexe render possa degna raxione».
[12] Di questi esempî ne ho trovati molti nei volumi delle Provvisioni,
che sono nell'Archivio fiorentino.
[13] _Statuta Romæ_, Romæ 1519, II. § 110, 111; e III, 17.
[14] _Statuta Pisauri_, noviter impressa, 1531. II, 79, 81, 106, 107.
[15] _Ibidem_, III, 24, 30.
[16] «Etiam nullis probationibus, _quia volumus quod nuda patris
assertio plenam probationem faciat_». Vedi _Statuta Civitatis
Lucensis_, 1539. II, 66, 67, 68.
[17] _Statuta Civitatis Urbini, impressa Pisauri_, 1519. VI, 30. _Quod
pater pro filio, dominus pro famulo teneatur in damnis datis_.
[18] _Statuta Florentiæ_ (ediz. colla data di Friburgo) II, 110.
[19] _Ibidem. Ibid._
[20] _Statuta Florentiae_ II, 112.
[21] _Ibidem_, II, 9.
[22] _Archivio di Stato_, Statuti, 9, Lib. II. rub. 6.
[23] GANS, op. cit.
[24] Vedi gli _Statuti pisani_ pubblicati dal Bonaini.
[25] _Statuta Florentiae_, II, 61. 62, 63.
[26] _Ibidem_, II, 64.
[27] _Ibidem_, II, 65. Vedi pure gli Statuti del 1324, (II, 36 e 74) e
del 1355 (II, 39) nell'Archivio di Stato.
[28] _Statuta Florentiae_, II, 111.
[29] «Nisi promiserit de continuo habitando in dicta civitate, vel
comitatu Urbini», _Statuta Urbini_: Pisauri 1519. II, 54.
[30] _Liber iuris civilis urbis Veronae_, cap. 44: Veronae, 1728.
[31] Vedi Gans, nell'opera citata. Questo autore esaminò assai
minutamente il diritto pisano negli Statuti, allora non anche
pubblicati, che si trovano in un codice manoscritto a Berlino.
[32] Vedi le _Consuetudini della città d'Amalfi_, pubblicate con note
di Scipione Volpicella, pag. 22; e le _Consuetudini della città di
Napoli_, tit. de successionibus ab intestato. Anche nelle _Consuetudini
sorrentine_ trovansi le medesime disposizioni. Vedi pure il lavoro del
DR. OTTONE HARTWIG, _Codex iuris municipalis Siciliae_. Heft I. _Das
Stadtrecht von Messina_: Cassel und Göttingen, 1867.
[33] _Statuta Comunis Mantuae_, Rub. LI, _De successionibus ab
intestato_. Cod. MS. F, T, 1, nell'Archivio di Mantova, del sec. XIV.
Uno stesso linguaggio tiene lo Statuto di Verona (_Statuta Veronae_,:
Veronae, 1588, Lib. II, cap. 82). _Ut in successionibus parentum, quae
liberis deferuntur, omnis quaerimonia conquiescat, et bona parentum
in filios masculos et caeteros per lineam masculinum descendentes
conserventur_, pro conservandis domibus, et oneribus Communis Veronae
sustinendis, _statuimus quod ex filiis vel nepotibus vel deinceps
masculis, per lineam masculinam descendentibus, filiae vel nepotes
vel deinceps foeminae per utramque lineam descendentes, non succedant
patri, matri, avo, aviae_, etc. etc.
[34] _Statuta Florentiae_, II. 130.
[35] Gli Statuti 4 (anno 1324), II, 70, e 9 (anno 1355) II, 73,
nell'Archivio di Stato, dicono, infatti, che se non esistono figli,
ma solo fratelli o loro figli, la donna avrà diritto all'usufrutto
dei beni del padre avo o proavo «_Tunc ipsa mulier habeat usumfructum
omnium bonorum talis patris, avi, vel proavi defuncti_». E questo è
l'usufrutto che si muta piú tardi in alimenti.
[36] _Archivio di Stato, Statuti_, 4, lib. II, 50, e 9 lib. II, 51.
[37] _Statuta Florentiae_, II, 32.
[38] Ibidem, II, 130.
[39] Ibidem, II, 126.
[40] _Statuta Florentiae_, II, 129.
[41] _Constitutiones Marchiae Anconitanae_: Forolivii, 1507.
[42] _Statuti della honoranda Universitate deli Mercatanti de la Citade
di Bologna_: 1530, f. 98 e seguenti.
[43] _Statuta Florentiae_, II, 51.
[44] _Ibidem_, II, 76.
[45] _Ibidem_, II, 75.
[46] _Ibidem_, II, 77.
[47] _Ibidem_, II, 108.
[48] _Ibidem_, II, 109.
[49] È notevole questa frase spesso ripetuta, perché fa capire come
solevano essere formate le consorterie.
[50] _Statuta Florentiae_, II, 66.
[51] _Archivio di Stato, Statuti_ 9, II, 30. La medesima disposizione
trovasi nello Statuto del 1324 (II, 87), ed era già in quello di
Pistoia del 1296 (II, 6), il quale l'aveva copiata da un altro Statuto
fiorentino piú antico.
[52] Vedi il cap. V di quest'opera.
[53] La mezzeria, è ben vero, si estende in tutta la Toscana, nel
Lucchese, in gran parte della Romagna. Ma i patti e la forma dei
contratti piú favorevoli al contadino, si trovano presso Firenze e
nel Pistoiese. Esempi di contratti a mezzeria, piú o meno informe, ne
abbiamo già verso la fine del secolo XII. Il Ruhmor ne pubblicò due del
1250 e 1251, nel territorio fiorentino (V. anche Capei negli _Atti dei
Georgofili_, vol. XIV, pag. 228); altri poco posteriori ne ha trovati
a Cortona il notaro L. Ticciati, che li pubblicò nell'_Arch. Stor.
It_., serie V, tomo X, disp. 4, anno 1892. Si può tuttavia ritenere
che solo ai primi del sec. XIV la mezzeria vera e propria divenne il
contratto generalmente in uso. Un contratto, stipulato l'anno 1331 nel
contado senese, fu dal prof. C. Paoli comunicato al barone S. Sennino,
che lo pubblicò a Firenze nel 1875, in un suo lavoro _Sulla Mezzeria in
Toscana_. Il marchese L. Ridolfi nel giornale L'_Agricoltura Italiana_,
anno XIX (1893), fase. 274-5, suppone, giustamente a nostro avviso, che
la difficoltà di trovare antichi contratti di mezzerie nel territorio
fiorentino, nasca dall'uso ivi prevalente, di ricorrere assai di rado
al pubblico notaio, scambiandosi le parti il testo del contratto,
scritto da ciascuna di esse.
[54] _Statuta Florentiae_, II, 18.
[55] _Ibidem_, II. 21.
[56] _Ibidem_, II, 23. Vedi, a questo proposito, SALVETTI,
_Antiquitates florentinae_.
[57] _Nuova Antologia_: Firenze, luglio, 1869.
[58] G. VILLANI, _Cronica_, XI, 96.
[59] P. E. GIUDICI, _Storia dei Comuni italiani_, lib. VI, paragr. 53 e
54: Firenze, Le Monnier, 1866. — VANNUCCI, _I primi tempi della libertà
fiorentina_, cap. 4, pag. 168 e seg.: Firenze, Le Monnier, 1861. —
NAPIER'S, _Florentine History_, 600 k I, chap. 13, pag. 342: London,
1846. — T. A. TROLLOPE, _A history of the Commonwealth of Florence_,
book II, chap. 3, pag. 212: London, 1865. Bisogna notare che il
Trollope, non rimuovendo tutte le difficoltà, riuscí pure a difendersi
da varie inesattezze in questo punto, limitandosi a tradurre alcuni
brani degli Ordinamenti stessi, senza però interpretarli in tutti quei
punti nei quali presentavano maggiori difficoltà. — Il sig. Perrens,
venuto piú tardi, dopo la pubblicazione di questo scritto, ne ha
generalmente accolto le conclusioni, confermandole con nuove ricerche.
[60] Vedi vol. I, cap. V e VI di quest'opera.
[61] Non credo possibile che veramente non vi fossero allora gabelle di
sorta. Dal 1336 al 38, il Villani stesso, lib. XI, cap. 92, ne enumera
moltissime, ed alcune erano di certo assai piú antiche. Forse voleva
dire: con poche e lievi gabelle.
[62] Per non mettere gravezza. Ogni volta che si aggravavano i
beni dei cittadini, se ne faceva l'_estimo_, si _allibbravano_, e
siccome l'imposta si pagava in lire o _libbre_, cosí il far _libbra,
allibbrare_ indicò qualche volta tanto il notare e valutare i beni,
quanto il porre l'imposta.
[63] G. VILLANI, VIII, 2.
[64] Vedi il precedente capitolo.
[65] DINO COMPAGNI, lib. II, pag. 201, ediz. Del Lungo. Cito ora questa
edizione assai piú corretta delle altre, sebbene pubblicata (1879),
dieci anni dopo che fu stampato, la prima volta, questo capitolo.
[66] Vedi nelle _Delizie degli Eruditi toscani_ del padre Ildefonso,
il documento in fine del volume VIII. È una petizione d'alcuni abitanti
di Castelnuovo, che erano stati dai Pazzi e da altri assaliti, _armata
manu, cum militibus et peditibus_, i quali arsero le case loro,
uccidendo alcuni, costringendo altri a firmare un contratto, sotto il
falso pretesto d'una lite, che non esisteva: _et scribi faciendo litem
contra eos esse super renovationem servitiorum_.
[67] G. VILLANI, VII, 16.
[68] Vedi lo _Statuto della Parte Guelfa_, cap. 39. Trovasi nel vol. I
(1857) del _Giornale storico degli Archivi toscani_, che si pubblicò
per alcuni anni unito all'_Arch. stor. It_. Questo statuto, che è
del 1335, e fu pubblicato dal Bonaini, è il primo che si conosca
della Parte, ma non sembra il primo che fu compilato. Nello stesso
_Giornale_, vol. III (1859), il Bonaini cominciò un lavoro, _Della
parte guelfa in Firenze_, che fu continuato in vari fascicoli, senza
però essere condotto a termine. Vedi anche G. VILLANI, VII, 17, dove
parla della prima istituzione della Parte. Lo stato preciso in cui essa
era nel 1293 non è perfettamente noto; si può tuttavia dedurlo da ciò
che era stato poco prima, e da ciò che fu poco dopo.
[69] VIII, 1.
[70] La prima di queste leggi, già nota, e le altre che erano inedite,
furono da noi esaminate nel cap. V di quest'opera, e in fine di esso
pubblicate.
[71] Gli Ordinamenti (rub. XVIII ediz. Bonaini) rimandano infatti a
questa legge, che è del 2 ottobre 1286 (_Provvisioni_, I, 27) e fece
parte dello Statuto. Essi ne citano la rubrica ed il titolo. Una
Consulta del 20 marzo 1280 (81), in Gherardi pag. 33, rimandava già
ad un'altra legge simile e piú antica: _De securitatibus prestandis a
magnatibus_, la quale venne poi riformata da quella dell'86.
[72] AMMIRATO, lib. IV, in principio; e nell'Arch. fiorentino
_Provvis_., II, 72.
[73] DINO COMPAGNI, lib. I, pag. 56.
[74] G. VILLANI, VIII, 8.
[75] AMMIRATO, lib. IV, pag. 348.
[76] Il _sodare_ infatti era da moltissimi trascurato, e piú leggi si
fecero per costringere i renitenti.
[77] Ciò risulta dalla deliberazione stessa, che fu pubblicata dal
Bonaini nell'_Arch. Stor. It._, Nuova Serie, tom. I, pag. 78, documento
B.
[78] Erano allora 12 maggiori e 9 minori.
[79] Molti storici lo dicono dei Priori, quando si compilarono gli
Ordinamenti. Ma questi hanno la data ufficiale del 18 gennaio, e
Giano entrò nella Signoria il 15 febbraio, come dice il Compagni;
come apparisce dalla nota che ci dà dei Priori Coppo Stefani, nello
_Delizie degli Eruditi toscani_, voi. VIII, e come è anche confermato
dai documenti.
[80] V'è pure un'altra compilazione che si trova inedita nell'Archivio
fiorentino, nella quale furono introdotte piú tardi alcune nuove
rubriche, anche fra le prime 28, come noteremo piú oltre.
[81] D.^r K. Hegel _Die Ordnungen der Gerechtigkeit_: Erlangen, 1867
ec. È una Prolusione, in cui il dotto autore della _Storia della
Costituzione dei Municipi italiani_, esamina con molto acume, la
pubblicazione del Bonaini, paragonandola con altre. Non esamina però il
valore e l'importanza intrinseca degli Ordinamenti, dei quali dà solo
un breve sunto.
[82] _Arch. Stor. It._, Nuova Serie, tom. I (1855) pag. 38, nota 1.
[83] Prima che fosse pubblicata la bozza, si avevano solamente le
compilazioni posteriori, e non si poteva sapere fino a che punto fosse
stato in esse alterato l'originale primitivo. Il Bonaini, senza averlo
trovato, rese, colla sua pubblicazione, possibile avvicinarsi talmente
ad esso, che poco o nulla vi può mancare. E ciò non fu cosa di piccolo
momento, se si pensa che le leggi della Repubblica fiorentina da un
giorno all'altro subivano cosí profonde alterazioni, che anche una
compilazione di due o tre soli anni posteriore alla primitiva, poteva
essere assai diversa. Citiamo ad esempio il doc. A, col quale il
Bonaini pubblica, nella sua forma ufficiale (_Arch. Stor. It_., come
sopra, p. 72), un afforzamento degli Ordini della giustizia, fatto il 9
e 10 aprile '93. Esso fu aggiunto, come parte della legge stessa, nelle
compilazioni pubblicate dal Fineschi e dal Giudici.
Aggiungo ora alcune notizie bibliografiche, nelle quali dovrò qualche
volta, per maggiore chiarezza, riassumere o ripetere cose già dette.
1º Prima ad essere pubblicata, fra le compilazioni degli Ordinamenti,
fu quella che trovasi negli Statuti a stampa.
2º La seconda pubblicazione fu fatta dal P. F. Vincenzo Fineschi nelle
sue _Memorie storiche, che possono servire alle vite degli uomini
illustri di Santa Maria Novella_, ecc.: Firenze, 1790.
Sono 65 rubriche, di cui le prime 28 contengono gli Ordinamenti, con
la data del 18 gennaio 1292 (93). Dopo ne seguono altre 34 (29-62),
fra le quali si trova il rafforzamento che fu fatto con la legge
dell'aprile 93, e che il Bonaini pubblicò nella sua forma originale.
La data di esso leggesi nella compilazione italiana, e manca nella
pubblicazione del Fineschi, ma per sola inavvertenza, giacché si trova
nel codice latino, di cui egli si servi, e che noi abbiamo riscontrato
(Magliabechiana, palch. II, 1, 153). Cosí finisce questa compilazione
latina degli Ordinamenti, che è del 6 luglio 95; ma nello stesso codice
furono aggiunte piú tardi, di mano diversa, tre altre rubriche, che
hanno la data del 29 marzo 1297, e che il Fineschi pubblicò del pari.
3º La terza pubblicazione fu fatta dal prof. P. E. Giudici, in
appendice alla sua Storia _dei Municipî italiani_: Firenze, Poligrafia
italiana, 1853; ristampata in tre volumi: Firenze, Le Monnier, 1864-66.
L'autore pubblicò da un codice dell'Archivio di Stato in Firenze
(Statuti, n. 8) questa compilazione italiana, che è divisa in 118
rubriche, di cui l'ultima è mutila. Per semplice inavvertenza egli
tralasciò di pubblicare le ultime tre rubriche. Dopo la 115, avendo
il codice quasi una intera pagina in bianco, il Giudici s'ingannò,
credendo che ivi gli Ordinamenti finissero; ma poteva osservare che
lo stesso vuoto trovasi anche altrove, p. es. dopo la rubrica 28.
In ogni modo, sino alla rubrica 62 questa compilazione va d'accordo
coll'originale latino del Fineschi, che traduce, salvo alcune aggiunte
o alterazioni, le quali sono di poco momento, ma dimostrano che la
traduzione è posteriore. La rubrica 9, infatti, ha una giunta; un'altra
ne ha la rubrica 17, e questa con la data del 6 luglio 95, che manca
nel testo latino. Le rubriche latine 63-65, che nel codice pubblicato
dal Fineschi vedemmo ultime, ed aggiunte d'altra mano, si trovano qui
al numero 82-84. E cosí può dirsi di altre divergenze. La rubrica 80
è una provvisione del 3 agosto 1294, con la quale si afforzano gli
Ordinamenti di giustizia; la rubrica 116 ha la data dell'11 agosto
1307; la 117 quella del 28 maggio 1309; la 92 ha la data dell'8 agosto
1324. Cosí la compilazione italiana degli Ordinamenti di Giustizia non
può essere anteriore a questo giorno. Con la rubrica 93 cominciano gli
Ordinamenti dell'Esecutore di giustizia, dei quali parleremo piú oltre:
essi hanno la data del 23 dicembre 1306, e vanno fino alla rubrica 118;
poi seguono altre leggi. Il Giudici s'è fermato, come dicemmo, alla
rubrica 115.
4º L'ultima pubblicazione è quella fatta dal Bonaini nell'Arch. Stor.
It., Nuova Serie, tom. I, disp. i, anno 1855, della quale abbiamo già
discorso e torneremo a discorrere.
5º Bisogna anche ricordare un'altra compilazione da noi piú sopra
accennata (pag. 79 nota 1), che è inedita nell'Archivio fiorentino (Cl.
II, Dist. I, numero 1). Di essa il padre Ildefonso pubblicò alcuni
frammenti nel vol. IX delle _Delizie_ ecc., ed il Bonaini pubblicò
l'indice delle rubriche, che sono 136. Fino alla 117, che risponde alla
113 della compilazione italiana, vanno ambedue quasi d'accordo, salvo
alcune aggiunte, come le rubriche in questo codice indicate coi numeri
7-8, 20-23. Dalla 118 in poi seguono altre provvisioni, alcune delle
quali sono assai posteriori. La 136, che è l'ultima, porta la data
del 25 ottobre 1343; la 133, quella dell'8 ottobre 1344, e determina
il tempo prima di cui la compilazione non poté essere stata fatta.
Questa compilazione ci dà una forma meno antica, ma piú compiuta, degli
Ordinamenti, per la storia dei quali è perciò importantissima.
6º E finalmente ricordiamo la Miscellanea o _Zibaldone_ cui accennammo
del pari, nel quale, oltre molte provvisioni, che vanno dal 1274 al
1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la
domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno 1378, l'anno cioè
in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti
di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può
servire alla storia degli Ordinamenti.
Recentemente il prof. Del Lungo (_Bullettino della Società
Dantesca_, num. 10-11, luglio 1892) ed il sig. G. Salvemini, studente
nell'Istituto Superiore, (_Arch. Stor. It_., serie V, tomo X, anno
1892) pubblicarono la provvisione del 6 luglio 1295, con la quale
furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti.
Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso
prof. Del Lungo nel suo _Dino Compagni_ (I, 1078-80), pure il Salvemini
ha saputo cavarne nuovo profitto, comentandola con acume. Essa contiene
tutte le modificazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce
assai spesso anche i brani, che poi modifica, nella forma che fino
allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando 1 documenti pubblicati al
suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del
Bonaini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed
alcune divergenze, piú che altro di sola forma, conteneva la sostanza
vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato.
Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini,
valendosi del doc. 6 luglio '95, poté aggiungere nuove osservazioni che
esamineremo.
[84] La rubrica III della bozza dice: _De prudentioribus, melioribus
et legalioribus artificibus civitatis Florentiae, continue artem
exercentibus, dummodo non sint milites. E piú oltre: Aliquis qui
continue artem non exerceat, vel aliquis miles non possit nec debeat
modo aliquo eligi, vel esse in dicto officio Prioratus. Arch. Stor.
It._, come sopra, a pag. 44 e 45. La rub. XVIII, a pag. 66 dice chi
sono quelli che dovevano sodare come i Grandi, sebbene esercitassero
l'Arte: _non obstante quod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et
casatis... sint artifices vel artem seu mercantiam exerceant_.
[85] Vedi, a questo proposito un documento del 1287, che diamo in fine
di questo Capitolo. Esso prova come l'esercizio effettivo dell'Arte
si richiedesse prima del '93; e quante cautele occorrevano, perché la
legge non venisse facilmente frodata.
[86] Rubrica III G. Citiamo generalmente la compilazione italiana
pubblicata dal Giudici, come piú nota e diffusa, paragonandola
però con quella del Fineschi e con quella del Bonaini, e notando le
divergenze quando è necessario. Indichiamo con le lettere B. G. F. le
pubblicazioni del Bonaini, Giudici, Fineschi.
[87] Il Perrens (vol. II, p. 385, nota 2) dubita di ciò, affermando che
avvenne solo nel 1306. È certo che il Gonfaloniere doveva provvedere
alla esecuzione degli Ordinamenti, e che, perduto questo ufficio con
la creazione dell'Esecutore nel 1306, cominciò allora ad essere piú
specialmente capo della Signoria; ma è certo ancora, che fra sette
magistrati, sian pure legalmente uguali, colui che, fin dal principio,
ebbe maggiori attribuzioni e piú direttamente dispose della forza
armata, diveniva di fatto, se non di diritto, il presidente e capo.
[88] Rubrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto
del Gonfaloniere ad un anno solo, le altre compilazioni lo portano a
due, come era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo
seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93,
pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i
Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi
medesimi, _salvo et excepto quod quae in Ordinamento iustitie, loquente
de electione Vexilliferi, continentur circa devetum et tempus deveti
ipsius Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento descripta,
in sua permaneant firmitate_. Questo si trova ripetuto anche nella
rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto
pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e
solo piú tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni
F. G., a correggere quello che dice la rubrica XXXI, la quale suppone
ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine
erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso
dal citato doc. 6 luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto,
portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e
Consulte trovato che di fatto s'era già cominciato a praticar ciò nel
dicembre del 1294.
[89] Questo fu prima osservato dal D.r Lastig, come vedremo piú oltre.
[90] Rubrica I e II in B. F. G.
[91] Nelle rubriche LXIII-LXV che abbiamo visto aggiunte d'altra mano,
nel 1297, al codice pubblicato dal Fineschi, e che rispondono in quello
pubblicato dal Giudici, alle rubriche LXXXII-LXXXIV, si parla ancora
delle frodi per non sodare o rendere nullo il sodamento. Quando un
grande commetteva delitto e non pagava, si ricorreva secondo la legge
al piú prossimo parente, perché pagasse; ma spesso questi adduceva:
«che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò,
hae uno figliuolo o piú legittimi overo naturali, d'un anno overo
di maggiore overo di minore etade; e per la detta cagione i piú
prossimani, i quali fossono tenuti per vertude del detto Ordinamento,
sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto
Ordinamento». Rubrica LXXXII, G. LXV, F.
[92] Rub. XVII, G. La legge qui citata è del 2 ottobre 1286
(_Provvis_., I, 27).
[93] Rubrica XVII, B. F. G. Nelle due compilazioni posteriori v'è in
fine una giunta che manca nella B. Nel codice italiano (G.) la giunta
è senza data, in quello del Fineschi, invece, ha la data del 6 luglio,
'95. Si cerca con essa di attenuare la legge, dichiarando che coloro
i quali non si trovano nel Costituto notati fra i Grandi, ovvero hanno
mutato nome, e vanno sotto altro casato, non sieno tenuti per Grandi.
Questa giunta fu fatta nel tempo stesso in cui si ottenne di portare i
testimoni da due a tre.
[94] Rubriche XVIII e XIX, F. G. Queste due rubriche e la XX mancano
nella bozza latina, come osserveremo nuovamente piú sotto.
[95] COMPAGNI, I, 11; VILLANI, VIII, 1.
[96] _Storie_, lib. II, pag. 80, Italia, 1813.
[97] VIII, 1.
[98] Assai spesso i Grandi eseguivano le loro vendette o violenze, per
mezzo di loro amici o dipendenti, e però gli Ordinamenti parlano quasi
sempre di piú autori del maleficio, come imputati principali. La legge
6 luglio '95, come vedremo, attenuò anche questo punto, riconoscendo
un solo _capitano_ del maleficio; gli altri eran puniti solo come
complici.
[99] Rubrica VI, F. G. e V, B.
[100] Questo caviamo dagli stessi Ordinamenti e dai cronisti, i quali
dicono che qualche volta i colpevoli furono in parte risarciti, per
essersi disfatto troppo.
[101] Rubrica XII, F. G. VII, B.
[102] Rubrica XIII, F. G. Manca nella compilazione B, perché fu
aggiunta nel '95.
[103] Rubriche VI, VII, F. e G. Ambedue mancano nella B, perché
aggiunte nel '95. Dobbiamo qui notare che per diritto comune, nel
linguaggio legale di quei tempi, solevasi intendere il diritto
romano, quello degli Statuti ritenendosi quasi come un diritto
eccezionale. Ma gli Ordinamenti, essendo essi stessi una legge
eccezionale, rispetto agli Statuti, si riferiscono a questi, quando
parlano di _legge comune_. Quando si trattava di due municipi, l'uno
sottoposto all'altro, il sottoposto soleva (ad eccezione della parte
politica) conservare il proprio Statuto; ma nei casi in cui questo
era insufficiente, si ricorreva a quello della città dominante, come a
diritto comune.
[104] Rubrica IX, F. G. e VI, B. Il maleficio era in questo caso
provato sempre da due testimoni, e qui tutte le compilazioni, anche la
prima bozza, vanno fra loro d'accordo. Negli altri casi, la B (rub. V)
dice semplicemente: per testes, il che vuol dire piú di uno, cioè due
o tre. Il 6 luglio '95, il _per testes_ fu mutato in per _tres testes_,
e cosí trovasi nella rub. VI, F e G.
Notiamo che la compilazione italiana contiene in questa rubrica IX una
giunta che manca non solo nella bozza, ma anche nella compilazione del
Fineschi, il che dimostra sempre piú come la italiana sia posteriore al
testo latino, che pure in generale traduce fedelmente. La giunta dice
che la pena sarà pagata dall'offensore o dal suo piú prossimo parente
al Comune.
La rubrica XI, F. G., che risponde alla XVI, B., parla delle ragioni
acquistate dai Grandi sui beni immobili dei popolani, nel qual caso
accenna ai _consorti_ o _parenti dei popolani_. Ciò prova come fosse
allora generale la consuetudine delle consorterie, e che grande
relazione avessero con le parentele.
[105] Rubrica, XVI, F. G. IX, B.
[106] Rubrica XXVI, G. XXI, B.
[107] Questa conclusione è mutila nella rubrica XXII, ultima della B.
Trovasi intera nelle rubriche XXVII della F e XXV della G.
È qui opportuno il notare come, lasciando da parte altre parziali
divergenze, le rubriche che si trovano nelle compilazioni G., F., e
mancano interamente nella B, senza che si possa con certezza provare
se siano state aggiunte con deliberazioni posteriori, o furono invece
approvate quando la bozza ricevette la sua forma definitiva, sono
quelle segnate in ambedue coi numeri XVIII, XIX, XX. Il sig. Salvemini,
coll'aiuto della legge 6 luglio '95, cerca dimostrare che la bozza
pubblicata dal Bonaini è identica alla legge promulgata il 18 gennaio
'93. Ma siccome né la bozza, né la legge del '95 dicono nulla che si
riferisca alle tre rubriche, cosí egli s'aiuta con ragionamenti, che
sono acuti ed ingegnosi, per quanto si riferisce alle rubriche XVIII e
XX, non cosí per la XIX. Il trovarsi questa fra due rubriche che egli
crede aggiunte piú tardi alla legge, non basta a provare che sia stata
anch'essa aggiunta nel medesimo tempo. Né le parole secundam formam
suprascriptam, in fine della stessa rubrica, si riferiscono, come egli
crede, alla precedente, ma a ciò che è detto in principio della stessa
rubrica XIX. Provare in modo assoluto che la bozza sia identica alla
legge promulgata, non lo credo possibile: sarà sempre un'ipotesi, e lo
stesso sig. Salvemini ne conviene.
Del resto questa è una questione che, comunque si risolva, lascia il
tempo che trova, trattandosi di divergenze poco importanti. Osserviamo
però che l'Hegel non si era proposto di dimostrare, che la bozza
pubblicata dal Bonaini era assai diversa dalla legge del 18 gennaio
'93. Invece, egli che non conosceva il doc. 6 luglio '95, il quale
non era stato ancora pubblicato, volle dimostrare, che con la bozza
si poteva arrivare, per la prima volta, a conoscere con grandissima
approssimazione la forma vera degli Ordinamenti del 18 gennaio '93, dai
quali essa assai poco differiva. Le divergenze probabili erano quasi
tutte, secondo lui, di poco momento. Se ora il Salvemini, con le sue
acute osservazioni (di cui gli va data lode) sulla legge 6 luglio '95,
ha dimostrato che queste divergenze si riducono addirittura a' minimi
termini, egli in sostanza conferma la tesi sostenuta dall'Hegel, e
convalida sempre piú le conclusioni a cui questi era arrivato, senza
conoscere il nuovo documento, di cui è ora dimostrata l'importanza.
[108] Troviamo questa legge, con tutte le sue forme ufficiali, nel
documento A. della pubblicazione Bonaini, ove rimane ancora come una
legge a parte. Nelle compilazioni F. e G., invece, è incorporata negli
Ordinamenti, che era destinata a rafforzare. Nella G. vi è la data 10
aprile '93, che manca nella F., sebbene non manchi nel codice latino.
Bisogna qui osservare che la legge pubblicata dal Bonaini non solamente
è, nelle compilazioni F. e G., incorporata cogli Ordinamenti, ma vi
sono anche aggiunte fatte ad essa piú tardi. Si dà per esempio facoltà
di armare quasi tutta la Città ed il contado, potendosi arrivare
a chiamar sotto le armi fino a 12,200 uomini. Se ciò fosse stato
deliberato al tempo di Giano, gli storici ne avrebbero certamente
parlato. Il Villani dice che prima furono scelti soli mille uomini,
cioè quanti ne concedono i primi Ordinamenti; poi crebbero a duemila,
quanti ne vuole la nuova legge, e poi a quattromila. (VIII, 1). Anche
secondo il cronista, s'andò adunque sempre crescendo.
[109] Villani, VIII, 8.
[110] Dopo del Villani, l'Ammirato scrisse: «Imperocché Giano, oltre
gli ordini presi, avea tolto a' Capitani della Parte il suggello; e
i mobili di essa Parte, i quali erano in gran quantità, avea operato
che si recassero in Comune». Vol. I, lib. IV, pag. 346, ediz. Batelli,
Firenze, 1846-49.
[111] VILLANI, VIII, 2.
[112] VILLANI, VIII, 2, AMMIRATO, _ad annum_, vol. I, pag. 339.
[113] VILLANI, VIII, 2, AMMIRATO, vol. I, pag. 340-41.
[114] VILLANI, VIII, 2; e la _Cronica_ del pseudo B. Latini, _ad annum._
[115] VILLANI, VIII, 1. Il Compagni I, 12, racconta il fatto
diversamente. Dice che i colpevoli furono i Galigai, e che egli,
essendo Gonfaloniere, si trovò a disfare le loro case. Noi abbiamo
seguito il Villani, che fa succedere il fatto sotto il primo
Gonfaloniere, che fu Baldo Ruffoli (15 febbraio al 15 aprile), quando
invece il Compagni fu Gonfaloniere dal 15 giugno al 15 agosto 93, e
non par facile che solo allora avesse luogo la prima esecuzione degli
Ordinamenti. È noto che del Compagni abbiamo solo copie posteriori
ai suoi tempi, e quindi possono esservi errori, alterazioni, giunte
di copisti. La sua cronologia è spesso assai disordinata. Egli poté
certo trovarsi a qualche esecuzione come Gonfaloniere; ma la prima
par che seguisse secondo che dice il Villani, e cosí la raccontano
Coppo Stefani, lib. III, rubr. 198, l'Ammirato, vol. I, pag. 338,
ed altri autorevoli storici. — Qualche anno dopo la pubblicazione
di questo nostro scritto, venne alla luce il noto lavoro del prof.
Scheffer-Boichorst (nell'_Historische Zeitschrift_, XXIV, 313, anno
1870), che sollevò la tanto agitata disputa sull'autenticità della
Cronica di Dino Compagni. Ma piú tardi il dotto libro del prof. Del
Lungo indusse lo stesso prof, tedesco a recedere da molte delle sue
affermazioni. Ora noi dobbiamo valerci di Dino Compagni con molto
accorgimento, ma possiamo di certo continuare a valercene.
[116] COMPAGNI, I, 12, pag. 55.
[117] Vedi cap. VI di quest'opera.
[118] Châlons in Borgogna.
[119] È noto che il Podestà, il Capitano e molti altri magistrati,
uscendo d'ufficio, erano sottomessi a sindacato.
[120] DINO COMPAGNI, I, 13; VILLANI, VIII, 10.
[121] _Ibidem_. L'autore non dice che sorta di riunioni erano queste,
in cui Grandi e popolani si trovavano insieme. Potevano essere riunioni
private preparatorie; ma anche nei Consigli della Parte Guelfa, come in
quelli del Podestà, Grandi e popolani erano insieme, ed avevano perciò
continua occasione di parlar fra loro delle cose di Stato, e discutere
proposte di leggi.
[122] _Ibidem_, I, 15.
[123] Questa narrazione abbiamo tratta dal Villani e dal Compagni,
cercando metterli fra loro d'accordo, cosa non punto agevole,
perché differiscono in molti particolari. Abbiamo perciò cercato di
raccogliere quelli almeno che si trovano nelle due narrazioni, e non si
contraddicon fra loro. COMPAGNI, I, 16 e 17; VILLANI, VIII, 8.
[124] VILLANI, loc. cit.
[125] La celebre provvisione riferita dal del Migliore, _Firenze
illustrata_ (Firenze, Ricci, 1821), vol. I, pag. 6, e riportata tante
volte da tanti scrittori, è certo assai bella; ma non è stato possibile
trovarne l'originale, e la sua forma fa credere che una mano piú
moderna l'abbia per lo meno modificata.
[126] Archivio fiorentino, Carte Strozziane-Uguccioni, 127. Questo
documento fu trovato dal sig. Salvemini che ce lo ha gentilmente
comunicato.
[127] Questo Daddoccio si era immatricolato nell'arte del cambio il 11
Dicembre 1283, e il 1º Dicembre 1287 pagava la sua rata d'associazione.
(Strozz. Ugucc. 1283 11 Dic.)
[128] _Nuova Antologia_ di Roma, 1 dicembre 1888.
[129] Molte giuste osservazioni ed importanti notizie, a questo
proposito, troviamo in L. CHIAPPELLI, _L'Amministrazione della
giustizia in Firenze_ (_Arch. Stor. It._, Ser. IV, vol. XV, pag. 35
e segg.), e FRANCESCO NOVATI, _La Giovinezza di Coluccio Salutati_
(Torino, Loescher, 1888, Cap. III, pag. 66 e segg.). Mi sembra però
che, colle loro acute e dotte indagini, questi due scrittori si siano
fermati a mettere in evidenza la corruzione dei giudici, senza notare
le origini di questa corruzione ed il suo grande aumento nel secolo
XIV. Le origini si debbono, io credo, cercare nelle mutate condizioni
dei Podestà, Capitani del popolo, cancellieri, notai, giudici, ecc.
E certamente quello che di essi si diceva nel secolo XIV non si
sarebbe potuto dire nei tempi di Pietro della Vigna, di Rolandino dei
Passeggeri o di quei molti Podestà del Medio Evo, i quali erano tanto
potenti, che cercavano e spesso riuscivano a farsi tiranni dei Comuni.
Essi non erano allora gente da piegarsi a far da ciechi strumenti delle
altrui voglie partigiane; operavano piuttosto per conto proprio. Forse
alla decadenza politica dell'ufficio del Podestà, al suo venire perciò
piú facilmente in balía dei partiti, si deve, a cominciare dal 1290, la
riduzione del suo ufficio da un anno a sei mesi (AMMIRATO _ad annum_).
Lo stesso si dové fare, come era naturale, anche pel Capitano.
[130] _Cronica_, I, 13, pag. 57.
[131] G. VILLANI, VIII, 17.
[132] Di Calimala o dei panni forestieri, raffinati e tinti a Firenze;
dei Cambiatori o Banchieri; della Lana; di Porta S. Maria o della Seta;
dei Medici, Speziali e Merciai, cui andavano uniti anche i Pittori: a
quest'arte s'era ascritto Dante Alighieri.
[133] LASTIG, _Entwicklungswege und Quellen des Handelsrechts_:
Stuttgart, Enke, 1877 pag. 251 e segg. Questo autore, fra molte altre
giuste osservazioni, nota che gli Ordinamenti fissano a ventuno il
numero delle Arti, numero che d'allora in poi restò sempre inalterato,
e che nei loro Statuti l'anno 1293 è continuamente ripetuto come il
loro anno normale, «wiederholt geradezu als Normaljahr» (pag. 244).
Vedi anche a pag. 267 e segg.
[134] G. VILLANI, lib. VIII, cap. 2 e 39.
[135] V. _Il Comune di Roma nel Medio Evo_, nei miei _Saggi Storici e
Critici_: Bologna, Zanichelli, 1890.
[136] VILLANI, VIII, 12. V. anche la provvisione 6 luglio 1295, piú
sopra citata.
[137] VILLANI, VIII, 12.
[138] _Del Lungo_, _Dino Compagni e la sua Cronica_, I, pag. 162.
L'autore suppone che fosse del numero anche Dante Alighieri.
[139] Di ciò parlano molto i cronisti. Il Compagni, (pag. 86-7) dice
che i Cerchi «accostarsi a' popolani e reggenti»; piú oltre aggiunge
che «ad essi s'avvicinarono tutti quelli che erano dell'animo di Giano
della Bella» (pag. 106). Lo Stefani (IV, 220) dice che il popolo «per
parte tenea pe' Cerchi, la maggior parte perché erano mercatanti».
[140] Su di ciò il prof. DEL LUNGO dà, in piú luoghi della sua opera,
particolari notizie.
[141] VIII, 38.
[142] Le mire di Bonifazio VIII e le sue trame coi Neri, furono messe
in nuova luce, con sottili indagini e nuovi documenti, dal signor GUIDO
LEVI, nel suo bel lavoro: _Bonifazio VIII e le sue Relazioni col Comune
di Firenze_, pubblicato prima nel Vol. IV dell'_Archivio Storico della
Società Romana di Storia Patria_, e poi a parte: Roma, Forzani, 1882.
Io cito l'edizione a parte.
[143] LEVI, Documento I.
[144] V. FICKER, _Forschungen_, IV, n. 499, pag. 506, e LEVI, pag. 49.
[145] Le parole qui sopra riferite si trovano in testa a una delle
copie del documento ricordato dal sig. LEVI (pag. 49, nota 2), e furono
da lui premesse, come motto, al suo lavoro.
[146] Tutto il brano si legge nel LEVI, pag. 51, nota 2.
[147] LEVI, pag. 48-49, e doc. III.
[148] Bondone Gherardi e Lippo di Ranuccio del Becca.
[149] LEVI pag. 39-40. Secondo una lettera del Papa, pubblicata dallo
stesso signor Levi, doc. IV, i tre accusati erano: «Simonem Gherardi
familiarem nostrum, nostraeque Camerae mercatorem; Cambium de Sexto
procuratorem in audientia nostra; Noffum de Quintavallis, qui tunc ad
Curiam nostram accesserat».
[150] LEVI, Doc. II
[151] LEVI, pag. 66.
[152] Anche il VILLANI (VIII, 39) lo paragona al fatto del Buondelmonti.
[153] LEVI pag. 42; DINO COMPAGNI, Cronica I, XXII, nota 9.
[154] G. LEVI, Doc. IV.
[155] VILLANI, VIII, 40.
[156] VILLANI, VIII, 40.
[157] DINO COMPAGNI, I, pag. 96-7.
[158] Il DEL LUNGO, colla sua solita diligenza, notò che gli
esuli furono allora tutti dei Grandi. Il LEVI (pag. 59) ripetendo
l'osservazione, trova singolare un tal fatto, «quando il mal seme
della discordia si era appreso all'intera cittadinanza». Ma si spiega
facilmente, mi pare, dopo quello che ho detto piú sopra.
[159] VILLANI VIII. 40, COMPAGNI, I. 21.
[160] PERKENS, _Histoire de Florence_, vol. III, pag. 31.
[161] VILLANI, VIII. 43.
[162] _Idem_, VIII. 42.
[163] Il signor Levi ha qui posto assai bene in chiaro, distinguendoli,
i vari fatti che i cronisti confusero insieme.
[164] _Cronicon Parmense_, in MURATORI R. I. IX. 843.
[165] DEL LUNGO, vol. I, pag. 230; Dino Compagni, lib. II, 8, nota 3.
[166] VILLANI VIII, 43 e 49; e DEL LUNGO. Vol. I, pag. 206.
[167] VILLANI VIII. 56. Lo ricorda anche il Boccaccio, dicendolo «di
mercante divenuto cavaliere».
[168] Il FRATICELLI, nella _Storia della Vita di Dante_ (Firenze,
Barbèra, 1861), a pag. 135 e seg. pubblicò i frammenti delle Consulte
in cui Dante prese parte, i quali, piú correttamente e compiutamente,
furono ripubblicati poi dall'Imbriani nel suo scritto: _Sulla Rubrica
dantesca del Villani_ (prima nel _Propugnatore_ di Bologna, anni 1879
e 80, e poi a parte: Bologna, 1880). DEL LUNGO, pag. 209.
[169] Fraticelli e Imbriani, op. cit.
[170] Uno dei primi che negaron fede a questa ambasceria, fu il prof.
V. Imbriani nel già ricordato scritto: _Sulla Rubrica dantesca del
Villani_. Piú tardi il mio amico e collega, professor Bartoli, nel
volume V, della sua _Storia della letteratura italiana_, avendo, con
molta dottrina, ripreso in esame tutta la vita di Dante, non negò
esplicitamente l'ambasceria, ma espose i dubbi che su di essa potevano
muoversi. In fine del volume pubblicava ancora uno studio del prof.
Papa, il quale, piú giovane e piú ardito, recisamente la negava.
Il prof. Del Lungo invece l'aveva, con la sua ben nota dottrina,
sostenuta. La questione ha molta importanza nella vita di Dante, ma ne
ha assai poca nella storia generale di Firenze, perché, in sostanza,
se l'ambasceria vi fu, essa non ebbe nessun resultato pratico. Pure,
senza presumere di farmi giudice nella lunga lite, dirò le ragioni per
le quali io credo all'ambasceria.
Se G. Villani non ne parla, ne parla Dino Compagni (II, 25), alla cui
autenticità credono il Bartoli, il Papa e il Del Lungo. E quindi chi
di essi vuol negare l'ambasceria, senza negare affatto l'autenticità
del Compagni, suppone che appunto in questo luogo, vi sia una
interpolazione, la quale però in nessun caso potrebbe essere posteriore
al manoscritto del secolo XV, in cui la notizia si ritrova. Restano
però sempre quasi tutti i biografi. Infatti, Leonardo Bruni, che era
nato nel 1369, parla assai esplicitamente dell'ambasceria; Filippo
Villani, che era nipote di Giovanni, e che nel 1401 spiegava la _Divina
Commedia_, per incarico della Repubblica, parla d'una legazione di
Dante _ad summum Pontificem, urgentibus Reipublicae necessitatibus_.
Assai piú indirettamente e vagamente vi accenna il Boccaccio. È vero
che questi non è uno storico autorevole, e che gli altri due non sono
contemporanei. Ma, quando si è riconosciuto tutto ciò, e si è ammesso
ancora che alcuni di essi hanno potuto copiare l'uno dall'altro, e si è
ammessa l'ipotesi di una interpolazione fatta nel Compagni, durante il
secolo XV, resta pur sempre il fatto innegabile che, in tempi a Dante
abbastanza vicini, coloro che studiavano le sue opere e ne scrivevano
la vita, che potevano conoscer meglio di noi, credevano all'ambasceria.
Che ragioni abbiamo per negarla, senza nuovi documenti, noi che
siamo cosí lontani? Non si sarebbe mai, dice il prof. Papa, mandato
ambasciatore a Bonifazio VIII un suo avversario, che era l'autore della
Monarchia. Ma prima di tutto, il tempo in cui fu scritta la Monarchia
rimane finora sempre disputabile e disputato. Molti la credono, come il
prof. Del Lungo, scritta assai piú tardi. Dante allora, per quanto ne
sappiamo, era sempre guelfo, sebbene non fosse di certo favorevole alle
pretese di Bonifazio, per combattere le quali il governo fiorentino
lo mandava. Non v'è quindi nulla fin qui, che renda incredibile
l'ambasceria.
C'è però un'altra ragione, addotta in ultimo dal prof. Papa, la quale
secondo lui risolverebbe con certezza la questione. Se Dante fosse
davvero, come dicono il Compagni e l'Aretino, andato ambasciatore
a Roma, e rimasto colà, per ripartirne senza tornare a Firenze, la
condanna d'esilio non avrebbe mai potuto dire, come dice, che egli era
stato per mezzo del nunzio citato a comparire. — Lo Statuto voleva, che
agli assenti o forenses la citazione venisse fatta per lettera. Dunque
la citazione fatta per mezzo del nunzio, prova che Dante si trovava
certamente in Firenze, e però non era andato a Roma. — A mio avviso
questa obbiezione non può avere il peso che vorrebbe darle il prof.
Papa. Lascio da parte, che non è possibile fare assegnamento di sorta
sulla scrupolosa osservanza delle forme legali per parte di coloro che
osavano condannar Dante come barattiere, e lasciavano rubare, ferire,
assassinare i Bianchi, senza darsene pensiero alcuno. E lascio da parte
che, come tutti sanno, nei tumulti fiorentini, specialmente allora, le
leggi venivano assai generalmente violate cosí nella forma come nella
sostanza. Ma io non credo che, secondo lo Statuto, il Podestà fosse
in nessun modo tenuto a citare per lettera l'Alighieri assente. Il
_forensis_ non è l'assente, colui cioè che _extra civitatem manet_, è
invece, secondo lo Statuto, colui che non ha domicilio nella Città, nel
suo contado o nel distretto. È verissimo che al _forensis_ la citazione
doveva farsi per lettera; ma non cosí all'assente, a colui cioè che
trovavasi lontano, ma aveva il domicilio in Firenze, come sarebbe stato
il caso di Dante, se trovavasi a Roma. Secondo lo Statuto era allora
necessario andare alla casa, _dimittere cedulam_, e poi affiggerla alla
porta. Infatti esso, che sempre menziona esplicitamente la presenza
personale, quando è richiesta, qui invece non ne parla. Anzi aggiunge
che, ove venisse provato che il citato _maneret extra civitatem_,
allora la citazione doveva farsi pubblicamente, nella piazza di San
Giovanni ed in quella d'Or S. Michele, e poi doveva affiggersi la
cedola al Palazzo del Podestà. (Statuto, Lib, I, rub. 74, _De officio
nunciorum_; Lib. II, rub. 2, _De officio iudicum maleficiorum, et de
modo procedendi in criminalibus_; ed anche Lib. II, rub. 68 e 69).
Dante adunque non era _forensis_, e se andò allora a Roma, era solo
assente; la sua ambasceria, deliberata nel settembre, dové presto
finire, perché un nuovo e contrario governo entrò in ufficio l'8
novembre; la sua condanna d'esilio fu pronunziata il 27 gennaio
dell'anno seguente. Egli fu con altri tre citato a comparire, per
scusarsi e difendersi. Non essendo venuto, come non vennero gli altri,
e come non sarebbe nessuno di loro venuto, quando anche si fosse
trovato in Firenze, furono condannati, come sarebbe in ogni caso
seguito. Cosí, a stretto rigore, non può dirsi neppure che questa volta
fosse stata violata la forma legale, sebbene in quei giorni venissero
senza scrupolo di sorta calpestate la giustizia, le leggi e l'umanità.
Non vi sono dunque, come ammette il prof. Bartoli, ragioni per dire
addirittura che l'ambasceria non era possibile. E se il silenzio del
Villani par singolare, se l'affermazione del Compagni si vuol credere
che sia stata interpolata, riman sempre vero che all'ambasceria si
credeva in tempi che a Dante erano assai vicini, e da uomini che della
sua vita sapevano piú di noi. Per queste ragioni, pure ammettendo il
peso dei dubbi piú volte esposti, io, fino a prova in contrario, credo
all'ambasceria.
[171] Vedi la lettera in DEL LUNGO, vol. I, Appendice VI, pag. XLV e
XLVI.
[172] COMPAGNI, II, 8.
[173] VILLANI VIII, 49. Il Compagni dice che vide le lettere bollate.
[174] _Purg_. XX, 72-5,
[175] VILLANI, VIII. 49, pag. 53.
[176] _Idem_, VIII. 49. Molti altri particolari si trovano nelle
cronache del Compagni, di Paolino Pieri, Neri degli Strinati ed altri.
[177] Vedi in DEL LUNGO, (Vol. I, Appendice, Doc. VI, pag. XLV) la
lettera del 12 novembre al Comune di S. Gimignano.
[178] V. la _Provvisione_ in Del Lungo, vol. I, pag. 290.
[179] COMPAGNI, _Cronica_, II, 20 e 21.
[180] Lettera del Papa nel POTTHAST, _Regesta Pont. Rom._, pag. 2006.
[181] V. le notizie e documenti raccolti dal prof. Del Lungo noi suo
scritto: _Dell'Esilio di Dante_: Firenze, Successori Le Monnier, 1881.
Qualche cosa intorno a ciò era stata già prima, ma incompiutamente,
pubblicata nelle _Delizie degli Eruditi Toscani_, vol. X.
[182] Lib. VIII, cap. 49, pag. 53.
[183] Dino COMPAGNI II, 25, e nota 3 del prof. Del Lungo, a pag. 212-3.
[184] DEL LUNGO, I, pag. 305.
[185] _Libro del Chiodo._
[186] G. VILLANI, lib. VIII, cap. 49, pag. 54.
[187] _Nuova Antologia_ di Roma, 16 dic. 1888 e 16 genn. 1889.
[188] VILLANI, VIII. 52, 53. DEL LUNGO, Appendice XII alla _Cronaca_
del COMPAGNI, pag. 562, e segg.: _Le guerre mugellane e i primi anni
dell'esilio di Dante_.
[189] VILLANI, VIII, 58. DINO COMPAGNI, _Cronica_, II, XXXIV, e note
13, 14.
[190] DINO COMPAGNI, _Cronica_, II, XXXIV, nota 20 (documento).
[191] Pag. 546.
[192] COMPAGNI, III, II.
[193] COMPAGNI, III, II.
[194] VILLANI, VIII, 68.
[195] V. la lettera nel DEL LUNGO, pag. 556-7.
[196] DINO, III, VII.
[197] VILLANI, VIII 69; COMPAGNI, III, VII.
[198] VIII, cap. 69, pag. 87.
[199] Un'epistola, senza data e senza nome d'autore, indirizzata al
cardinale da Prato, dal capitano Alessandro (che si suppose essere
Alessandro da Romena), dal Consiglio e dalla Università della Parte
Bianca, fu pubblicata tra quelle di Dante, che l'avrebbe scritta
per i suoi compagni d'esilio, e tale per lungo tempo venne ritenuta
dai biografi. Il nome del capitano non si trova però nell'antico
manoscritto, da cui la lettera fu pubblicata, e nel quale si legge
solamente: _A. ca._ (Epistola Iª nell'ediz. Fraticelli: Firenze,
Barbèra 1863).
Essa, rispondendo ai consigli ed alle lettere del Cardinale, dice,
che i Bianchi gli sono grati e son disposti alla pace. _Ad quid aliud
in civile bellum corruimus? Quid aliud candida nostra signa petebant?
Et ad quid aliud enses et tela nostra rubebant, nisi ut qui civilia
iura, temeraria voluptate truncaverant, et iugo piae legis colla
submitterent, et ad pacem patriae cogerentur?_ Dante in sostanza
avrebbe dunque detto: — Noi ci siamo ribellati solo perché vogliamo
rispettate le leggi e la nostra libertà; né altro desideriamo se non
che la giustizia e la pace trionfino di nuovo. — Sarebbe stato, mi
pare, un linguaggio degno di lui.
Ma recentemente s'è messo in dubbio che la lettera sia di Dante. Il
professor Bartoli esamina il soggetto da tutti i lati, discute con
molto acume le varie opinioni, e dopo una lunga e dotta indagine,
conclude: che mancano le prove storiche per affermare o negare che sia
veramente di Dante (_Storia della letteratura italiana_, vol. V, cap.
8, 9, 10). Il prof. Del Lungo dice che lo stile della lettera, cosí pei
pregi, come per alcuni suoi difetti, è dantesco; ma che questo solo non
basta ad affermare che essa sia del sommo poeta, potendo essere stata
invece scritta da un contemporaneo trovatosi nelle medesime condizioni
di lui. Anzi, venendone ad esaminare il contenuto, ritiene che non
possa esser sua fra le altre ragioni, principalmente perché le parole
_candida nostra signa_, ed _enses et tela nostra rubebant_ ecc. si
ritrovano quasi identiche nel Compagni, là dove parla del fatto della
Lastra, avvenuto il 20 luglio 1304. Da ciò egli argomenta che a quel
fatto la lettera certamente alluda; e quindi dové essere stata scritta
dopo. Or siccome Dante s'era già prima separato dagli esuli, è chiaro,
dice il Del Lungo, che non può essere stato l'autore della lettera.
Io non so persuadermi che essa debba assolutamente alludere al fatto
della Lastra. — Le nostre bianche insegne furono spiegate, e le nostre
armi scintillavano, — sono parole che possono, mi pare, alludere cosí
al fatto della Lastra, come a qualunque altro fatto d'armi degli esuli,
per quanto somiglino e possin sembrare quasi tradotte da quel luogo
del Compagni che al fatto della Lastra accenna. Ciò posto, senza voler
proprio respingere l'opinione del prof. Del Lungo, osservo solo che la
ragione da lui addotta non basta essa sola a dimostrare che la lettera
non sia di Dante, il quale potrebbe averla scritta in nome degli esuli,
quando essi trattavano di pace col Cardinale, trattative, che, come
abbiam visto, condussero poi all'invio dei dodici loro rappresentanti
in Firenze. La nessuna riuscita di queste trattative, le stragi crudeli
dei Cavalcanti e dei loro amici, gl'incendi, la rovina di tanta gente,
l'avvicinarsi dei Bianchi a Corso Donati, e l'unione degli esuli coi
Bolognesi, Pistoiesi, Pisani, con tutti i nemici di Firenze, per tentar
subito dopo la folle impresa della Lastra, poterono anzi essere stati
ragione sufficiente per allontanar sdegnosamente dagli esuli bianchi
non solo Dante, ma parecchi altri, i quali forse perciò appunto non si
trovarono alla Lastra, come si vedrà anche meglio piú basso.
[200] VILLANI, VIII, 69. Questi dice che il Cardinale partí il 4
giugno, DINO COMPAGNI dice il 9, PAOLINO PIERI e la _Cronica_, che il
DEL LUNGO chiama Marciana-Magliabechiana, dicono il 10, data che segue
anche il DEL LUNGO pag. 563. V. DINO COMPAGNI, _Cronica_, III, 7, nota
26.
[201] COMPAGNI, III, 8.
[202] VILLANI, VIII, 71.
[203] _Ibidem_.
[204] VILLANI, _Ibidem_.
[205] _Storia della repubblica fiorentina_, vol. I, cap. 6, pag. 116,
(edizione del 1875).
[206] VILLANI, VIII. 72.
[207] Sono note le parole che gli dice Cacciaguida, nel XVII Canto del
_Paradiso_:
E quel che piú ti graverà le spalle
Sarà la compagnia malvagia e scempia,
Con la qual tu cadrai in questa valle;
Che tutta ingrata, tutta matta ed empia,
Si farà contra te; ma poco appresso
Ella non tu n'avrà rotta la tempia
Di sua bestialitade il suo processo
Farà la pruova, sí che a te fia bello
L'averti fatta parte per te stesso.
(_Parad._ XVII, 61-69).
[208] Lo nota il DEL LUNGO, (vol. I, p. 577), osservando che ciò si
ripeté piú volte dal 1301 al 1304.
[209] VILLANI, VIII, 74; DEL LUNGO, pag. 578-9.
[210] Erano soldati che, avendo nella Spagna combattuto contro i Mori,
andarono poi in diverse parti del mondo, senza voler piú tornare in
patria.
[211] VILLANI, VIII. 87.
[212] Comincia in essi dalla rubrica LXXXXIII. Vedi GIUDICI, _Storia
dei Comuni Italiani_, Vol. III, pag. 119 e segg. Firenze, Le Monnier,
1864-66.
[213] A questa legge furono nel 1307, 1309 e 1324 aggiunte, per
rafforzarla sempre piú, altre rubriche, come si vede anche dalla
già citata pubblicazione fatta dal BONAINI nell'_Archivio Storico
Italiano_, N. Serie, Tomo I, anno 1885.
[214] III, 18, pag. 326.
[215] VILLANI, VIII, 89.
[216] _Idem_, VIII, 89.
[217] _Idem_, VIII, 96.
[218] VILLANI, VIII, 96; DINO COMPAGNI, III, 20 e 21.
[219] DINO COMPAGNI, III, 20, nota 29; DEL LUNGO, Introduzione, pag.
607. Il DEL LUNGO, che ha pubblicato questi documenti, non vuol credere
che Corso favorisse allora gli esuli ed i Ghibellini, i quali del
resto non eran piú i veri Ghibellini d'una volta. La Signoria però
non avrebbe avuto nessuna ragione d'ingannare i Lucchesi, che le erano
amici, e le sue lettere sono confermate anche dai fatti precedenti, che
abbiamo narrati.
[220] VILLANI, VIII, 100.
[221] VILLANI, VIII, 118, 119.
[222] COMPAGNI, _Cronica_, III, 35, nota 26.
[223] VILLANI, IX, 10.
[224] VILLANI, IX, 11.
[225] COMPAGNI, III, 32.
[226] VILLANI, IX, 12.
[227] VILLANI, IX, 18.
[228] Vedi la lettera dei Fiorentini, 17 giugno 1311, in GREGOROVIUS,
3ª ediz. vol. VI pag. 39, nota 2.
[229] BONAINI, _Acta Enrici VII_, II, LV, LXXXVI: Firenze, Cellini,
1877.
[230] BONAINI, ibid. II, XCVIII, XCIX.
[231] Pubblicata nelle _Delizie degli Eruditi Toscani_, e piú
compiutamente dal prof. DEL LUNGO, _Dell'Esilio di Dante_, ecc., pag.
107 e seg.
[232] VILLANI, IX, 21, 24, 26, 29.
[233] _Ita quod ipsi Fiorentini possint uti, pro eorum faciendis
negotiis et mercutionibus, regno vestro, non obstantibus novitatibus
antedictis_. La lettera è del 1311, senza data di mese, accenna però al
recente arrivo d'Arrigo a Genova. Vedila in DESJARDINS, _Négociations
diplomatiques de la France avec la Toscane_. Vol. I, pag. 12 e seg.
[234] Il Vescovo di Botrintò narra la singolarissima storia delle loro
peripezie nel suo libro, _De Henrici VII imperatoris itinere italico_,
in MURATORI, R. I., recentemente ripubblicato dal dottor HEYCK in
Innsbruck, 1888.
[235] VILLANI, IX, 26-29. DEL LUNGO, pag. 632.
[236] VILLANI, IX, 33. Il premiare i Pazzi col nominarli cavalieri,
dimostra che questo titolo già cominciava a perdere il valore che
aveva avuto alla fine del secolo XIII, quando, come segno di nobiltà,
contribuiva a fare escludere dal governo. Piú tardi questo valore lo
perdette del tutto.
[237] PERRENS, vol. 3, pag. 145.
[238] Questa lettera fu scritta tra la fine del 1310 e i primi del
1311. È la V nell'edizione Fraticelli.
[239] Epistola VI nell'edizione Fraticelli.
[240] Epistola VII.
[241] GREGOROVIUS, vol. VI, pag. 40; PERRENS, III, 172; _Cronaca di
Pisa_, R. I. S., XV, 985; MALAVOLTI, par. II, lib. IV, f. 66; MUSSATO,
lib. I, rub. 10.
[242] MUSSATO in GREGOROVIUS, VI, 73, nota 1.
[243] VILLANI IX, 45 a pag. 170.
[244] VILLANI IX, 49.
[245] BONAINI, Op. cit. II, CCCLXV.
[246] GREGOROVIUS, VI, 89.
[247] Quivi, come nel codice Gaddiano, trovasi la notizia della morte
del conte Guido Vecchio, con la data del 1217, che nell'Autografo (ved.
qui appresso a pag. 233) ha invece la data del 1210.
[248] Questa data ed il nome del Papa furono aggiunti piú tardi ancora,
e si trovano solo nel codice Autografo.
[249] «Anni Domini xlv. — Beato Pietro Apostolo... mandò.... beato
Romolo a Fiesole.
«Anni Domini cij. — In questo tempo in Toscana, nella città di Firenze,
per li pagani fu edificato uno oratorio tucto di marmo, dove si
coltivava l'idoli; ed era facto a octo gheroni, et alto lxxij braccia,
tucto tondo, posto in colonne di marmo.
«Anni dxxv. — Giovanni primo nato di San Casciano del contado di
Firenze.
«Anni dlxxxvj. — Questo Maurizio imperadore venne ad hoste sopra la
città di Firenze in Toscana, e quivi fece bactaglia.
«Anni dlxxxxj. — Questi (Maurizio) venne ad hoste sopra la città di
Firenze in Toscana, e puose campo nel Chafaggio del Vescovado, presso
alla chiesa di San Lorenzo. E quivi fue preso, et sconfitta la sua
gente da' Fiorentini il dí di Sancta Reperata; e per quella Victoria
si hedificò la chiesa della beata Sancta Reparata; e da' Lamberti fu
facto il monumento nel campanile della chiesa; e fue deliberato che si
socterrasono a cavallo, però ch'elli presono il gonfalone della libertà
del Popolo contro al decto Maurizio. Poi morí in prigione nella decta
città, e fue sepulto in uno avello di marmo intagliato in figure, alla
chiesa di San Giovanni».
[250] Abbiamo già osservato che, dopo aver dato i Consoli del 1180,
torna qualche anno indietro.
[251] Questo si riferisce all'antica numerazione, giacché l'altra piú
moderna fu fatta quando i vari fogli del codice vennero messi insieme
a capriccio.
[252] Dopo del P. Ildefonso si valsero dell'elenco da lui cavato dalla
Cronica, anche il Gori ed il Lastri; il Fraticelli, nella sua _Storia
della vita di Dante_, ristampò la narrazione dei fatti del 1215.
[253] Incomincia alla pag. 220.
[254] «Comes Theatinus» in _Chronicon Martini Poloni_, ed. cit., pag.
354.
[255] La chiesa di S. Lorenzo, ch'era allora fuori delle mura.
[256] Questo è l'assedio posto a Firenze dal quarto (o terzo) Arrigo,
e non dal secondo, l'anno 1080. Potrebbe a prima giunta credersi
che nell'Autografo fosse un'aggiunta marginale, e che il copista lo
mettesse qui fuori del luogo suo. Ma dal trovarsi in seguito ricordato,
piú succintamente, il medesimo assedio anche sotto l'anno 1080, pare si
possa argomentare esser questo un anacronismo dello stesso autore.
[257] Cioè ferito.
[258] Cosí, invece di _Evandro_.
[259] Il testo ha «Terno».
[260] M. P., a p. 355: «Calendis maii, oriente sole, habeo caput
aureum».
[261] Leggi IX.
[262] di Toul (_Tullum_).
[263] Invece di «a queste» l'orig. doveva avere _a questo_, e invece di
«cose» un verbo che qui manca. M. P. (p. 357) ha «ad hoc inclinavit».
[264] Invece di _perciocché_.
[265] Qui è un salto del copista o dell'originale, che si supplisce
con la citata Cronica del P., il quale a p. 358 scrive: «... contra
Spiritum Sanctum facit. Si tu contra Spiritum Sanctum non fecisti, dic
_Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto_» ec.
[266] Cadolo o Caldolo era il nome di questo vescovo; e cosí penso
dovesse avere l'originale, e non «Calduco», come qui e appresso ha la
copia.
[267] Cosí credo dovesse avere l'originale, cioè «ed ī Campagnia», e
non «e di Campagnia», come intese il copista.
[268] Cosí il ms. invece di _Cencio_, e anche appresso.
[269] Cosí è certo che leggeva o doveva legger l'originale invece
di «avea», come scrisse il copista. Il P. (pag. 364) dice «Victoria
habita».
[270] M. P. (p. 362) dice: «quem rex Henricus pronus in terra cum
omnibus aliis mox adoravit».
[271] Il testo legge «co uiscardo», certo per errore del copista, che
prese per un _co_, con un segno d'abbreviatura sopra, la G maiuscola
dell'originale.
[272] _Sena Vetus_.
[273] Il testo: «dicano» e «subdicano».
[274] Il testo ha _Molti Orlandi_, e questa è proprio grafia
dell'originale, come appresso vedremo; una volta però corretta dallo
stesso autore, onde anche qui si corregge.
[275] Il testo ha «Carturiense».
[276] Supplito con la Cronica del Villani, lib. IV, cap. XXIV.
[277] Cioè Myra, città della Licia nell'Asia minore.
[278] Il testo ha «danselmo».
[279] Qui resta nel ms. un piccolo spazio bianco, come per aggiunta
di altre cifre; mentre poi sulla cifra «X» è un segno come di
cancellatura.
[280] Cosí il ms. Intendi Stefano, detto anche Enrico VI, conte di
Blois e di Brie. E conte di Brois è nel Villani, IV, XXIV.
[281] Rinieri conte di San Gilio, nel Villani, _ivi_.
[282] Il testo ha «gneneratione».
[283] Cosí ha il testo. Forse _per te_ (?) Ad ogni modo il passo non è
chiaro.
[284] Cosí pare che debba leggersi. Il testo ripete «disfacta».
[285] Bleda.
[286] Cosí il testo.
[287] Il testo ha «della».
[288] Qui rimane in tronco il periodo. M. P. lo compie (p. 367) «...,
dominus Papa designavit Imperatorem».
[289] Non porta ma rota, porfirica, cioè quella pietra di porfido di
forma circolare, incastrata nel pavimento, nella stessa chiesa di S.
Pietro. Il P. ha la corretta lezione cioè «ad rotam porphyricam».
[290] Resta cosí in tronco.
[291] Cosí il testo, e intendi Alessio Comneno.
[292] Cosí il testo. M. P. (p. 368) ha «Agnulfum»: e forse l'originale
aveva Angnulfo. Il Platina, nelle Vite de' Pontefici, e gli altri
storici dei Papi lo chiamano Maginulfo.
[293] Cosí il testo. M. P., a pag. 368: «Qui licet in principio domino
Papae multas infestationes fecissent, in fine tamen ab ipso prostrati
sunt».
[294] Intendi presso alla chiesa di S. Maria in Trastevere.
[295] Il testo, qui ed appresso, invece di _in Cluniaco_ (Cluny), ha
«Indiaco».
[296] Il testo ha «secrato».
[297] Cosí il testo.
[298] Figliuolo del conte Guglielmo di Borgogna.
[299] Cosí addietro, e avanti un'altra volta. Qui il copiatore scrisse
per isbaglio «lordine». Questi è Maurizio Bordino, arcivescovo di
Braga, antipapa col nome di Gregorio VIII.
[300] Cosí, invece di _Onorio secondo_, che fu eletto nel 1124.
[301] Cosí, invece di _Vaticano_.
[302] Il testo, per uno scambio facilissimo di sillabe, ha invece
«vallessamento».
[303] Giovanni d'Estamps. «Ioannes de Temporibus» lo chiama il P., pag.
372.
[304] «totam illam ecclesiam» ha il P., p. 374.
[305] «sanatari» ha per errore il ms.
[306] M. P. (p. 376): «vocatis cardinalibus et prelatis».
[307] Cosí il testo, forse per sbaglio di copia, invece di _mossersi_.
[308] Supplisci la parola _feudo_ o altra equivalente,
[309] Il testo ha «lago».
[310] Cosí il ms., ma credo che la lezione originale fosse _bontadioso_.
[311] Cosí, e potrebbe stare; ma potrebbe anche essere sbaglio invece
di scurato.
[312] Qui c'è, come spesso, gran confusione; il Villani (V. 1) è
molto piú corretto. Il cardinale Ottaviano prese il nome di Vittorio
IV; Guido di Cremona prese il nome di Pasquale III; Giovanni abate di
Struma, che il Villani chiama strumiense, prese il nome di Calisto III;
Landò di Sezza si chiamò Innocenzo III.
[313] Cosí, ma forse l'originale aveva «Li».
[314] «...Et eiectus fuit conventus sancti Anastasii; et abbas sancti
Pauli eundem locum sibi vendicavit, per regem schismaticum. Qui locus
per eundem Alexandrum est restitutus». M. P., p. 383.
[315] Per _Dazia, Dacia_.
[316] Per _Pollonia_.
[317] Cosí, e appresso altre volte, invece di _consoli_.
[318] Cosí il testo, e pare che dovrebbe dir _questo_.
[319] Leggi _Beritus_.
[320] Cosí il testo, e forse è un'erronea ripetizione.
[321] Cosí, e pare che dovrebbe dire _Terracina_.
[322] Di qui incomincia il testo Magliabechiano-Strozziano, cioè il
frammento dell'Autografo.
[323] Qui è aggiunto nel margine, da mano posteriore: «l'anno 1187».
[324] «'nperadore» è correzione interlineare, sovrapposta a «stuolo»
cancellato.
[325] Cosí rappresentiamo, e anche in seguito, il segno di congiunzioni
«7» succeduto dalla lettera «d».
[326] Cosí il testo.
[327] Questi è _Petrus Manducator_ o _Comestor_, in Italia
_Mangiatore_, in Francia _le Mangeur_; cosí chiamato per l'avidità
con cui, leggendo, divorava i libri. Nato a Troyes in Francia, morí a
Parigi nel 1198. La sua opera sulla Bibbia è detta appunto _Scholastica
historia_. V. LALANNE, _Dictionnaire hist. de la France_, art.
_Comestor_; Migne, voi. 198. V. anche FABRICIO, nella _Bib. lat. mediae
et infimae aetatis_, similmente alla voce _Comestor_.
[328] Rodez.
[329] Supplito, per la rottura della carta, e cosí appresso.
[330] Cosí il testo, invece di _lettera_.
[331] «d'oltremare die primo kalendi lulglo» è una delle giunte
marginali, la quale continua «E in questo die il sole iscuroe» ec.,
fino a «messer Ugo Ughi», due capoversi che si stampano appresso.
Questa trasposizione è necessaria per il senso; e cosí certo dovea
stare anche nella mente dello scrittore, che errò nel fare i richiami.
[332] Cioè _assedettono, assediarono_.
[333] Anche addietro (pag. 220) parla di questo passaggio
dell'Imperatore «in Ermenia», cioè in Armenia, come dev'essere; e
qui di nuovo, come si vede, in un'aggiunta che comincia con questo
capoverso «Ancora il predecto Federigo» ec. La parola «Rimaniansia»
è chiara ed è scritta tra rigo e rigo, sopra e in sostituzione della
parola «Suria» cancellata. Il copiatore del cod. Gaddiano scrisse
_Romania_.
[334] Intendi, l'Imperatore.
[335] Qui manca qualche parola. Dopo aver parlato di Roberto Guiscardo,
il cronista probabilmente voleva parlare di Gerusalemme e delle
Crociate.
[336] Era prima scritto «mclxxxxviiij», e fu corretto il «viiij» in
«viij».
[337] Questi due nomi sono sostituiti a quelli di «Arrigho conte di
Capraia e Conpangno Arrighucci».
[338] Il testo, per errore, ha «miseria».
[339] Intendi, il papa detto di sopra.
[340] Cosí il testo. M. P. ha in questo luogo, p. 384: «Sed Otto
coronatus est ex mandato Papae».
[341] Langravio. Allude alla uccisione di Filippo (21 giugno 1208) per
mano di Ottone di Wittelsbach.
[342] Cosí il testo.
[343] Cosí il testo, e anche appresso altre volte.
[344] Allude alla leggenda del Presto o Presbitero Giovanni e di David
suo figliuolo. Ved. anche VILLANI, V, 39.
[345] Combiate.
[346] Cosí il testo.
[347] Non l'Imperatore, ma il Papa, mandò il legato e gli abati a
predicare agli eretici. Il compilatore non intese bene il testo di
M. P. (pag. 387), che dice: «Ab Innocentio papa cum legato duodecim
abbates... mittuntur».
[348] Anche qui è male tradotto il P. (pag. 387), che dice: «Quibus de
Hispania Didatus Oxoniensis episcopus, habens secum fratrem Dominicum,
in suo comitatu haereticis convertendis adiungitur».
[349] Il testo ha «celso», per quello scambio dell'_n_ colla _l_ di cui
già vedemmo un esempio a pag. 203, e altri ne vedremo in seguito.
[350] Altro e piú grave strafalcione. Il testo di M. P. (p. 392) è
«in basilica Lateranensi, quae Constantiana vocabatur, celebratum est
Concilium generale» ec.
[351] Manca _furono fatti_ o altro simile complemento. Il P. (loc. cit)
dice «multa utilia statuta fuerunt promulgata».
[352] Americo di Bena. V. Tocco, L'Eresia nel Medio Evo, lib. II, cap.
2.
[353] Il P. (loc. cit.): «Qui Almaricus asserit, ideas quae sunt in
mente divina creare et creari».
[354] Cosí il testo, e anche appresso.
[355] Prima avea scritto «tre», poi cancellò e pare correggesse «j».
[356] Anche il P. (pag. 398) ha «Petrum Altisiodorensem comitem», il
quale è Pietro di Courtenai conte d'Auxerre.
[357] Qui è nell'originale un «el p» che omettiamo, sebbene non
cancellato. Pare che il compilatore cominciasse a scrivere _el primo_.
[358] Il testo ha «assedi».
[359] Il testo ha «cavali», per mancanza del segno d'abbreviatura.
[360] Cosí il testo.
[361] Cosí, invece di _onorato_.
[362] Il testo «havaliere».
[363] Il testo pare che legga «gibba».
[364] Il testo pare che legga «piangento».
[365] Intendi, e la Parte ghibellina; se pure non voleva scrivere
Ghibellini.
[366] Intendi, per cagion loro, o anche, contro di loro.
[367] Il testo ha «lunghissi».
[368] Il testo ha «'nperadice».
[369] Da «fue incoronato» fin qui fu aggiunto dal compilatore tra
rigo e rigo, erroneamente forse parendogli di aver omesso questo
particolare, che è subito dopo.
[370] Cosí il testo.
[371] Sottinteso _ambasceria_.
[372] Il testo, per errore di scrittura, ha _uscriro_.
[373] Prima avea scritto «xxiij», poi corresse «xxv».
[374] Il Settizonio, presso il Palatino.
[375] Il testo ha, per errore di scrittura, «fede».
[376] Intendi, ve ne restarono.
[377] Il testo ha «tutta».
[378] Cosí il testo.
[379] Il testo ha «presa».
[380] Il testo legge «conto».
[381] Prima era scritto «lulglo», poi fu cancellato e corretto
«giungno».
[382] Cosí il testo.
[383] Cosí il testo, e pare debba intendersi _a xxij di maggio_.
[384] Cosí, con evidente difetto di qualche parola. Il Villani (cap. x
del libro VI) scrive che «vi gittaro dentro pietre assai».
[385] Aveva scritto «risorexio», ma subito cassò e scrisse di seguito
«natale».
[386] Il testo ha, per errore di scrittura, «arte».
[387] Il testo ha «Molte», e anche sopra aveva «Molte Falcone» e
corresse, e qui no.
[388] Spazio bianco, capace di altre due righe di scrittura.
[389] Prima avea scritto: «E questo conte tratta...», poi corresse
«questo» in «questi», e cassò l'ultima parola ammezzata.
[390] Qui avea scritto e poi cassò «l'altro anno».
[391] Avea prima scritto «iij».
[392] Il testo, per errore di scrittura, ha «iscurore».
[393] Cosí il testo. M. P. (pag. 399) ha «frater regis Ungariae dux
Colomannus».
[394] Cosí il testo. M. P. ha «dux Blesiae Henricus». V. anche Villani,
VI, 28.
[395] Il testo ha «diserte».
[396] Cosí il testo. Ved. anche appresso, a p. 250.
[397] Il testo ha «bellimo», per mancanza dell'abbreviatura.
[398] Il testo ha «linga».
[399] Il testo ha «Amo», per mancanza dell'abbreviatura.
[400] Il testo: «contucia».
[401] Il testo: «inperiale».
[402] Il testo: «llo peradore».
[403] Cosí, e forse è error di scrittura invece di _ss'_.
[404] Pietro Balsamo, soprannominato Carino, fu l'assassino di
Pietro da Verona; poi si penti, entrò nell'Ordine domenicano, ed è
qualche volta chiamato Beatus Acerinus. Suoi compagni furono Stefano
Confaloniero e Manfredo Clitoro. V. Lea, _History of the Inquisition_,
II, 214.
[405] Il testo, per errore di scrittura: «colonizzò».
[406] Ripetuto dalla stessa mano in margine «Mccxlvij».
[407] Si aggiunge quest'a, che forse dimenticò di aggiungere l'autore,
dopo avere cancellato «alla»; volendo dapprima scrivere _alla città
di._
[408] Anche qui il testo ha «dello peradore».
[409] Qui è interrotto il senso; c'è un segno di richiamo che non ha
corrispondenza, e poi una lacuna di 35 anni circa, della quale abbiamo
parlato piú volte. Seguono in fine della pagina questi due paragrafi,
aggiunti da un'altra mano, posteriore di almeno un secolo:
«Papa Adriano quinto, nato di que' del Fiesco da Genova 1276, stete
papa die 39; vacò la Chiesa 28 dí».
«Papa Inocenzio sexto fu eletto, che fu da Portogallo». V. vol. I di
quest'opera, pag. 43, nota 1.
[410] Il testo ha, per error di scrittura, «masinada».
[411] Il testo: «alqualti».
[412] Qui è lasciato bianco uno spazio di tre righe.
[413] Conte di Brienne.
[414] Arrigo de' Mari.
[415] Il testo: «apresse».
[416] Il testo ha «ose».
[417] Il testo ha «guastare».
[418] Antonio de Fixiraga da Lodi.
[419] Prima avea scritto «di Bresscia», poi cassò e scrisse sopra
«dallodí».
[420] Cosí il testo, invece di _erano priori_; come addietro, piú
volte, _era consolo_ invece di _erano consoli_.
[421] Il testo ha «Marena».
[422] Qui è lo stacco di un verso.
[423] Spazio bianco nell'originale. Questi è Nino giudice di Gallura,
figliuolo d'una sorella del conte Ugolino.
[424] Il testo ha «novebre».
[425] Cosí, per _Alfonso_.
[426] Nel testo si legge «aniui».
[427] Il testo: «filgluolo».
[428] Qui e appresso: «Moltefeltro».
[429] Cosí. Ved. anche addietro, a pag. 243.
[430] Cosí il testo.
[431] Noto che dopo il «X» è lasciato un piccolo spazio bianco, come
per aggiungervi altre cifre.
[432] Il testo ha «Anonio».
[433] Il testo: «Aretino».
[434] Il testo ha «Samiatesi».
[435] Il testo ha «Alexandra».
[436] Il testo: «disícero».
[437] Il testo ha «cotado».
[438] Cosí rimane, in fine di pagina.
[439] Il testo ha «adio».
[440] Cosí, e anche appresso altre volte, per _da Polenta._
[441] Qui manca un sostantivo: sforzo, valore, ardire o altro
consimile. Il Cod. Gaddiano salta qui il fosso e legge; «e per lo conte
Guido da Montefeltro ch'era podestà di Pisa» ec.
[442] Una mano piú recente ha qui aggiunto in margine: «Anno 1291 dí 18
di magio».
[443] Supplisci _la gente_
[444] Sottintendi _erano_.
[445] Cosí ci pare da correggere. Il testo ha «tenpo».
[446] Il testo, per errore di scrittura, ha «partina».
[447] «settebre» ha il testo, qui e appresso altre volte.
[448] «elexessero» ha il testo.
[449] Supplito, per la rottura della carta nell'originale.
[450] Intendi, ad avere atterrate le mura, o a pagare diecimila lire.
[451] «inazi» ha il testo.
[452] Il testo ha «mono», e si corregge perché poco appresso ha «mon
lo».
[453] Il testo: «mortalite».
[454] Sottintendi _molti_.
[455] «maiano» ha questa seconda volta il testo.
[456] Supplisci avea.
[457] Il testo ha «posse.»
[458] Prima avea scritto «die xj», poi cancellò e corresse «mesi xxx».
[459] Il testo, forse per errore di scrittura, ha «crette».
[460] Cosí, o per _incanto_, o per error di scrittura, invece di
_inganno_.
[461] Avea dapprima scritto «castello», ma subito cassò e riscrisse
«_rocca_».
[462] Il testo ha «cristinitade».
[463] Per _canonizzò_.
[464] Ritorna a papa Bonifazio.
[465] Per _esalto_.
[466] Il testo ha «anbendue».
[467] Cioè Vicenza.
[468] Intendi, Giacomo.
[469] Cosí il testo. Il cod. Gaddiano scrive «s'acusarono.»
[470] Il testo ha «Cicila».
[471] Forse doveva dire _e vennero_. Il Gaddiano omette «vennero», e
legge «molta cavalleria e popolo per difendere» ec.
[472] Il testo ha «Lonbordia».
[473] Cosí il testo, e forse doveva dire _cominciò_. Il Gaddiano
corregge senz'altro.
[474] Cosí il testo, e appresso un'altra volta.
[475] Cioè, in obbrobrio.
[476] Il testo ha «Ighilesi».
[477] Brie.
[478] Anversa.
[479] Il testo ha «piato», e certo è errore di lettura del ms. a cui
l'autore attingeva. Anche il Gaddiano corregge in _parentado_.
[480] Blasco Alagona. V. AMARI, _Vespri_, cap. XV.
[481] Il testo: «Abruogio».
[482] Il testo ha, per errore di scrittura, «malisscho».
[483] Qui ha termine la compilazione originale. Un'altra mano, che
forse è la medesima che scrisse la data «Anno 1291» ec. (ved. addietro,
a pag. 254, nota 2), aggiunse: «Mccciij. Benedetto xjº figluolo di
Guliano, nato di Trevigi della Marcha Trivigiana, sedete papa mesi
otto die xv. Questi fu confermato papa a dí 22 d'otobre. Di llui si può
dire: vita honesta. Fu de l'Ordine de' frati predicatori. Elli confermò
tutto ciò che papa Bonifazio avea fatto e ricomunichò lo re Filipo di
Francia; e mandò in Firenze, per riconciliare e fare pace tra Bianchi e
Neri, il cardinale Nicholao da Prato vescovo di Ostia etc.». Le parole
«vescovo di Ostia» furono poi cassate dalla stessa mano.
Segue infine: «1316 (corretto da 1416). Giovanni xxijº»; aggiunta che
pare della stessa mano che scrisse addietro (ved. a pag. 246, nota 4):
«Papa Adriano quinto» ec.