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È certo che non si potrà mai scrivere una vera storia nazionale
d'Italia, se prima non saranno pubblicati, esaminati, studiati, con
dottrina storica e giuridica ad un tempo, gli Statuti e le leggi dei
nostri Comuni. Questo fu un desiderio espresso prima dall'illustre
Savigny, e dopo di lui da molti Italiani, senza essere stato ancora
pienamente soddisfatto. Lo studio degli Statuti e delle leggi ci
farebbe conoscere il diritto pubblico dei Comuni, e porrebbe sotto
i nostri occhi un quadro chiaro e preciso delle loro politiche
istituzioni, che noi ancora intendiamo assai poco. Ma, quello che non
è di certo meno importante, ci farebbe conoscere del pari il nostro
antico diritto civile, nel quale, secondo la opinione di molti dotti,
fra cui citerò Francesco Forti, si trovano le origini del moderno
diritto, i germi di molte disposizioni giuridiche, che noi accettammo
piú tardi dal Codice francese, come cosa nuova.
Il diritto pubblico e privato hanno fra loro un'attinenza maggiore
assai di quel che molti sembrano credere; l'uno ci apre a vicenda
la piú chiara e precisa intelligenza dell'altro. La società, lo
Stato nascono dalla famiglia, e a lor volta agiscono su di essa e la
modificano. Chi vuol trovare adunque la vera chiave delle istituzioni
politiche, quando esse spontaneamente si svolgono in un paese, non
deve dimenticare la costituzione della famiglia, nella quale sono le
prime origini del diritto civile, a cui si collega piú o meno anche il
diritto pubblico. Spesso, è vero, noi vediamo un popolo accettar da un
altro le leggi civili, senza mutare le proprie istituzioni politiche,
o viceversa; spesso anche la forza straniera impone d'un tratto le une
o le altre. Ciò ha fatto credere a molti che esse non abbiano fra loro
il legame che veramente hanno. Ma questi casi non risguardano quello
svolgimento naturale e spontaneo del diritto, del quale ora parliamo.
In esso la politica e la giurisprudenza, lo Stato e la famiglia sono
strettamente connessi.
Piú volte noi vediamo nella storia fiorentina scoppiare ad un tratto
rivoluzioni politiche, che sembrano inaspettate; studiandole però da
vicino, ci accorgiamo che esse accusano profondi mutamenti sociali,
già di lunga mano apparecchiati, i quali, invisibili dapprima, sono
poi divenuti cosí generali, da apparire come improvvisi agli occhi
di tutti, ed esser causa di riforme politiche. Cosí è che il diritto
privato, il quale accompagna sempre i movimenti sociali, e muta
con essi, ci fa non di rado scoprire le origini, spiegare l'indole
propria e la necessità inesorabile delle rivoluzioni, prima ancora che
avvengano. L'averne generalmente trascurato lo studio nella storia
d'Italia, è stato perciò un gran danno. Niuno crederebbe oggi di
poter fare la storia politica di Roma, senza punto occuparsi della
sua giurisprudenza. Eppure abbiamo mille volte scritto e riscritto
la storia delle nostre repubbliche, senza occuparci della loro
legislazione civile e penale.
Un tale lavoro presenta, in vero, grandissime difficoltà, perché
la nostra storia è soggetta, nel Medio Evo, ad una serie di vicende
sempre rapide, sempre diverse. Le repubbliche sono per numero infinite;
ogni provincia italiana, ogni brano di terra si divide e suddivide
in Comuni, ciascuno dei quali ha la sua propria storia, ed una forma
politica che di continuo muta. E gli Statuti rendono fedele immagine
di questa perenne mutazione. Nei loro margini troviamo le varianti
e correzioni d'anno in anno registrate, spesso formulate dopo che
furon prima insanguinate le strade della città. Quando le postille
o correzioni sono arrivate ad un certo numero, si fa una nuova
compilazione dello Statuto, e anche di queste se ne trova un gran
numero. Gli ufficiali _statutarî_ hanno incarico di apparecchiare,
di tempo in tempo, le nuove e continue modificazioni, che vengono
poi approvate nei Consigli del popolo. Cosí ci segue qualche volta,
che apriamo lo Statuto compilato in un dato anno, e vi troviamo
minutissimamente descritte le attribuzioni d'uno dei primi magistrati
della Repubblica; guardiamo alle postille, e queste attribuzioni
sono già mutate; pigliamo la nuova compilazione dello Statuto, ed il
magistrato stesso piú non esiste. Come fare allora, per dare una giusta
idea della forma politica d'un tal municipio? Non v'è altro modo che
raccogliere da tutti i suoi Statuti, la storia della costituzione nelle
sue forme successive. Bisogna, in una parola, riconoscere che non siamo
in presenza d'una istituzione cristallizzata, immobile, immutabile;
ma che sotto i nostri occhi è invece un organismo vivente, il quale si
svolge secondo una legge determinata. Questa legge sola è costante; è
dessa che dobbiamo cercare, perché essa sola ci può svelare il mistero,
e darci idee precise.
Se ci rivolgiamo poi dal pubblico al privato diritto, le difficoltà
crescono invece di scemare. Quando noi leggiamo questa parte, che non
è certo la meno importante dello Statuto, ci accorgiamo che in essa
sono unite molte legislazioni diverse, spesso anche contradittorie, le
quali s'intrecciano e si combattono. La _mèta_ e la dote, il mundio
e la tutela, il testamento ed il patto successorio, il guidrigildo,
il _morgengab_; diritto longobardo, romano, feudale, canonico, sono
in presenza, coesistono in proporzioni sempre diverse. E queste varie
legislazioni agiscono l'una sull'altra, alterandosi a vicenda: nel
diritto romano filtrano continuamente disposizioni, che dobbiamo
attribuire al diritto longobardo, il quale poi è profondamente
alterato, mutilato, castrato, come dice il Gans, dal romano. Quale è
dunque il concetto che domina in siffatto impasto di leggi diverse?
V'è egli un principio nuovo, originale, che assimila gli elementi
eterogenei e costituisce un nuovo diritto? Quale è desso? Ecco il
difficile problema, che il Savigny c'incoraggiava a risolvere, e che
noi ancora non abbiamo risoluto. Se però il problema non è risoluto,
la sua importanza è oggi ammessa da tutti; molti lavori, molte
pubblicazioni, alcune delle quali importantissime, si sono fatte.
Qualche osservazione si può finalmente esporre.
La costituzione della famiglia e le sue relazioni con lo Stato, sono
come il centro principale intorno a cui si debbono aggirare le nuove
ricerche, e formano anche il soggetto di questo breve e sommario
lavoro. La soluzione d'un tale problema richiede, innanzi tutto, un
esame accurato delle varie forme che assunse la famiglia nelle diverse
legislazioni che si successero in Italia, per venir poi a vedere
come dalla riunione di queste varie forme ne risultò un'altra non
poco diversa. La prima questione che si presenta, risguarda perciò
le condizioni in cui erano il diritto e la famiglia romana, quando
vennero fra noi i barbari. Trattandosi di Comuni italiani, è ben
naturale che la giurisprudenza di Roma sia quella che mise piú tenaci
e profonde radici nella società, e che la storia delle nostre leggi
trovi in essa la sua prima origine. Noi siamo quindi costretti a fare
una digressione, che parrà in sul principio oziosa, ma ci aiuterà poi
a meglio comprendere la società nuova, che si anderà formando. Oltre
di che lo studio del diritto romano fu soggetto di tante e cosí dotte
ricerche, che possiamo venire a conclusioni certe, le quali, ponendo
in evidenza lo stretto legame della famiglia romana con la società
politica che ne derivava, ci aiuteranno a trovare la via da seguire,
per ritrovare questo medesimo legame nella storia italiana.