LA FAMIGLIA E LO STATO NEI COMUNI ITALIANI[2]

I

È certo che non si potrà mai scrivere una vera storia nazionale

d'Italia, se prima non saranno pubblicati, esaminati, studiati, con

dottrina storica e giuridica ad un tempo, gli Statuti e le leggi dei

nostri Comuni. Questo fu un desiderio espresso prima dall'illustre

Savigny, e dopo di lui da molti Italiani, senza essere stato ancora

pienamente soddisfatto. Lo studio degli Statuti e delle leggi ci

farebbe conoscere il diritto pubblico dei Comuni, e porrebbe sotto

i nostri occhi un quadro chiaro e preciso delle loro politiche

istituzioni, che noi ancora intendiamo assai poco. Ma, quello che non

è di certo meno importante, ci farebbe conoscere del pari il nostro

antico diritto civile, nel quale, secondo la opinione di molti dotti,

fra cui citerò Francesco Forti, si trovano le origini del moderno

diritto, i germi di molte disposizioni giuridiche, che noi accettammo

piú tardi dal Codice francese, come cosa nuova.

Il diritto pubblico e privato hanno fra loro un'attinenza maggiore

assai di quel che molti sembrano credere; l'uno ci apre a vicenda

la piú chiara e precisa intelligenza dell'altro. La società, lo

Stato nascono dalla famiglia, e a lor volta agiscono su di essa e la

modificano. Chi vuol trovare adunque la vera chiave delle istituzioni

politiche, quando esse spontaneamente si svolgono in un paese, non

deve dimenticare la costituzione della famiglia, nella quale sono le

prime origini del diritto civile, a cui si collega piú o meno anche il

diritto pubblico. Spesso, è vero, noi vediamo un popolo accettar da un

altro le leggi civili, senza mutare le proprie istituzioni politiche,

o viceversa; spesso anche la forza straniera impone d'un tratto le une

o le altre. Ciò ha fatto credere a molti che esse non abbiano fra loro

il legame che veramente hanno. Ma questi casi non risguardano quello

svolgimento naturale e spontaneo del diritto, del quale ora parliamo.

In esso la politica e la giurisprudenza, lo Stato e la famiglia sono

strettamente connessi.

Piú volte noi vediamo nella storia fiorentina scoppiare ad un tratto

rivoluzioni politiche, che sembrano inaspettate; studiandole però da

vicino, ci accorgiamo che esse accusano profondi mutamenti sociali,

già di lunga mano apparecchiati, i quali, invisibili dapprima, sono

poi divenuti cosí generali, da apparire come improvvisi agli occhi

di tutti, ed esser causa di riforme politiche. Cosí è che il diritto

privato, il quale accompagna sempre i movimenti sociali, e muta

con essi, ci fa non di rado scoprire le origini, spiegare l'indole

propria e la necessità inesorabile delle rivoluzioni, prima ancora che

avvengano. L'averne generalmente trascurato lo studio nella storia

d'Italia, è stato perciò un gran danno. Niuno crederebbe oggi di

poter fare la storia politica di Roma, senza punto occuparsi della

sua giurisprudenza. Eppure abbiamo mille volte scritto e riscritto

la storia delle nostre repubbliche, senza occuparci della loro

legislazione civile e penale.

Un tale lavoro presenta, in vero, grandissime difficoltà, perché

la nostra storia è soggetta, nel Medio Evo, ad una serie di vicende

sempre rapide, sempre diverse. Le repubbliche sono per numero infinite;

ogni provincia italiana, ogni brano di terra si divide e suddivide

in Comuni, ciascuno dei quali ha la sua propria storia, ed una forma

politica che di continuo muta. E gli Statuti rendono fedele immagine

di questa perenne mutazione. Nei loro margini troviamo le varianti

e correzioni d'anno in anno registrate, spesso formulate dopo che

furon prima insanguinate le strade della città. Quando le postille

o correzioni sono arrivate ad un certo numero, si fa una nuova

compilazione dello Statuto, e anche di queste se ne trova un gran

numero. Gli ufficiali _statutarî_ hanno incarico di apparecchiare,

di tempo in tempo, le nuove e continue modificazioni, che vengono

poi approvate nei Consigli del popolo. Cosí ci segue qualche volta,

che apriamo lo Statuto compilato in un dato anno, e vi troviamo

minutissimamente descritte le attribuzioni d'uno dei primi magistrati

della Repubblica; guardiamo alle postille, e queste attribuzioni

sono già mutate; pigliamo la nuova compilazione dello Statuto, ed il

magistrato stesso piú non esiste. Come fare allora, per dare una giusta

idea della forma politica d'un tal municipio? Non v'è altro modo che

raccogliere da tutti i suoi Statuti, la storia della costituzione nelle

sue forme successive. Bisogna, in una parola, riconoscere che non siamo

in presenza d'una istituzione cristallizzata, immobile, immutabile;

ma che sotto i nostri occhi è invece un organismo vivente, il quale si

svolge secondo una legge determinata. Questa legge sola è costante; è

dessa che dobbiamo cercare, perché essa sola ci può svelare il mistero,

e darci idee precise.

Se ci rivolgiamo poi dal pubblico al privato diritto, le difficoltà

crescono invece di scemare. Quando noi leggiamo questa parte, che non

è certo la meno importante dello Statuto, ci accorgiamo che in essa

sono unite molte legislazioni diverse, spesso anche contradittorie, le

quali s'intrecciano e si combattono. La _mèta_ e la dote, il mundio

e la tutela, il testamento ed il patto successorio, il guidrigildo,

il _morgengab_; diritto longobardo, romano, feudale, canonico, sono

in presenza, coesistono in proporzioni sempre diverse. E queste varie

legislazioni agiscono l'una sull'altra, alterandosi a vicenda: nel

diritto romano filtrano continuamente disposizioni, che dobbiamo

attribuire al diritto longobardo, il quale poi è profondamente

alterato, mutilato, castrato, come dice il Gans, dal romano. Quale è

dunque il concetto che domina in siffatto impasto di leggi diverse?

V'è egli un principio nuovo, originale, che assimila gli elementi

eterogenei e costituisce un nuovo diritto? Quale è desso? Ecco il

difficile problema, che il Savigny c'incoraggiava a risolvere, e che

noi ancora non abbiamo risoluto. Se però il problema non è risoluto,

la sua importanza è oggi ammessa da tutti; molti lavori, molte

pubblicazioni, alcune delle quali importantissime, si sono fatte.

Qualche osservazione si può finalmente esporre.

La costituzione della famiglia e le sue relazioni con lo Stato, sono

come il centro principale intorno a cui si debbono aggirare le nuove

ricerche, e formano anche il soggetto di questo breve e sommario

lavoro. La soluzione d'un tale problema richiede, innanzi tutto, un

esame accurato delle varie forme che assunse la famiglia nelle diverse

legislazioni che si successero in Italia, per venir poi a vedere

come dalla riunione di queste varie forme ne risultò un'altra non

poco diversa. La prima questione che si presenta, risguarda perciò

le condizioni in cui erano il diritto e la famiglia romana, quando

vennero fra noi i barbari. Trattandosi di Comuni italiani, è ben

naturale che la giurisprudenza di Roma sia quella che mise piú tenaci

e profonde radici nella società, e che la storia delle nostre leggi

trovi in essa la sua prima origine. Noi siamo quindi costretti a fare

una digressione, che parrà in sul principio oziosa, ma ci aiuterà poi

a meglio comprendere la società nuova, che si anderà formando. Oltre

di che lo studio del diritto romano fu soggetto di tante e cosí dotte

ricerche, che possiamo venire a conclusioni certe, le quali, ponendo

in evidenza lo stretto legame della famiglia romana con la società

politica che ne derivava, ci aiuteranno a trovare la via da seguire,

per ritrovare questo medesimo legame nella storia italiana.

I primi due secoli della storia di Firenze, v. 2 · 第 5 / 54 题